050U0190
050U0190
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi. (LEGGE 05 aprile 1950 n. 190)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454 , e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454 , e fino al 30 giugno 1950".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra', fruire per conseguire piu' di una promozione".
Art. 3. - Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potra' partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreche' il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso e' bandito".
Art. 3-bis (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di 2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo.
Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreche' il comando o distacco non sia gia' previsto da disposizioni di leggi speciali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI