24G00182
24G00182
Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italian...
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2024 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: dal 16 dicembre 2024 Vigenza internazionale dell'accordo di garanzia per l'Italia: 20 dicembre 2024 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
Art. 2
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 3
Disposizioni finanziarie 1. Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.
2. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all' articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125 .
3. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 novembre 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT IN RESPECT OF JOINT PREPARATION AND/OR CO-FINANCING OF PROJECTS IN EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RECIPIENT COUNTRIES
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
(Traduzione non ufficiale in lingua italiana)
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO IN MERITO ALL'APPRONTAMENTO CONGIUNTO E/O AL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI DESTINATARI DELLA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "GoI") e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (di seguito indicata come "Banca" o "BERS"), qui di seguito separatamente indicati come "Parte" e congiuntamente indicati come "Parti";
CONSIDERATO CHE la Banca e' un'organizzazione internazionale costituita ai sensi del diritto internazionale pubblico in conformita' al Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, fatto a Parigi il 29 maggio 1990;
CONSIDERATO CHE la Repubblica Italiana e' una delle Parti contraenti fondatrici della Banca;
CONSIDERATO CHE la Banca opera in oltre 30 paesi destinatari, distribuiti in diverse regioni del mondo, dall'Europa centrale e orientale al Caucaso, dall'Asia centrale alla regione del Mediterraneo meridionale ed orientale;
CONSIDERATO CHE la Banca, durante la riunione del suo Consiglio dei Governatori tenutosi a Samarcanda (Uzbekistan) il 18 maggio 2023, ha approvato una limitata ed incrementale espansione verso l'Africa subsahariana del perimetro geografico delle operazioni della Banca;
CONSIDERATO CHE le Parti manifestano la loro intenzione di impegnarsi nella cooperazione per la preparazione congiunta e/o il cofinanziamento di progetti e nell'identificazione di ulteriori opportunita' per investimenti potenziali nei paesi destinatari della BERS;
hanno convenuto quanto segue:
1. Con il presente Accordo le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione su base non esclusiva e facilitare la loro collaborazione nella preparazione e/o nel cofinanziamento di progetti congiunti nei paesi destinatari della BERS.
2. E' inteso e concordato che nulla nel presente Accordo costituisce, o puo' essere interpretato come un'offerta, una promessa o un impegno da parte di una delle Parti a finanziare tutto o in parte qualsiasi attivita' o progetto identificato nel (o conseguente al) presente Accordo.
3. Nel caso in cui le due Parti identifichino opportunita' per l'approntamento e/o il cofinanziamento e l'attuazione di progetti congiunti in uno dei paesi destinatari della Banca, gli accordi specifici tra le Parti relativi a tali attivita' o progetti prevedranno la risoluzione delle controversie tra le Parti mediante arbitrato in conformita' con le Regole di Arbitrato UNCITRAL o con le regole definite dalle condizioni contrattuali standard ("standard terms and conditions") della Banca in vigore al momento della firma degli accordi. Il meccanismo sopra indicato sara' altresi' utilizzato in caso di qualsiasi controversia tra le Parti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo.
4. Niente nel presente Accordo limitera' il diritto di, o impedira' a ciascuna delle Parti di stipulare MOU o accordi con parti terze riguardanti qualsiasi attivita', progetto o area di cooperazione contemplati dal presente Accordo.
5. Il presente Accordo sara' attuato in conformita' agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonche' ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile.
6. Niente nel presente Accordo costituira' ne' sara' interpretato come una rinuncia, abbandono o altra modifica, sia espressa che implicita, di qualsiasi privilegio, immunita' ed esenzione conferiti alla Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo ai sensi del Trattato che istituisce la Banca Europea per la Ricostituzione e lo Sviluppo, del Diritto internazionale o altra pertinente normativa.
7. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notificazione scritta con cui ciascuna Parte informa l'altra del completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
8. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indefinito.
Ciascuna delle Parti puo' terminare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando per iscritto all'altra Parte, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di terminare il presente Accordo. Il termine dell'accordo avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione della suddetta notifica.
9. Le Parti possono emendare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante Scambio di Lettere. L'accordo emendativo entrera' in vigore conformemente alle procedure stabilite al paragrafo 7 del presente Accordo.
A CONFERMA DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Monaco, Repubblica Federale Tedesca, il 17 febbraio 2024, in due originali, nella lingua inglese, entrambi i testi essendo altrettanto autentici.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Antonio Tajani Odile Renaud-Basso
Guarantee Agreement
Guarantee Agreement between Ukraine and European Bank and the Government of the Italian Republic
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. I
(Numero di operazione 54753)
ACCORDO DI GARANZIA
(Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche)
tra
UCRAINA
e
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Data 17 febbraio 2024
INDICE
ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI
Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard
Sezione 1.02. Definizioni
Sezione 1.03. Interpretazione
Sezione 1.04 Entrata in Vigore
ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI
Sezione 2.01. Garanzia
Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto
Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi
Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana
ARTICOLO III - VARIE
Sezione 3.01. Comunicazioni
Sezione 3.02. Parere Legale
Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi
Il presente accordo di garanzia (il presente "Contratto") datato 17 febbraio 2024 tra:
(1) UCRAINA (il "Garante");
(2) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e
(3) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PREMESSA
(A) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni;
(B) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
(C) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal contratto di finanziamento del 17 febbraio 2024 tra la Mutuataria e la Banca (il "Contratto di Finanziamento" come definito nei Termini e Condizioni Standard). I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
(D) CONSIDERATO che, il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia prima che dopo ciascuna Cessione (come infra definita), ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo;
(E) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria il finanziamento in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di Euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, tramite CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate;
(G) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP (quale gestore del Fondo Rotativo), e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni che saranno stabiliti nelAccordo di supportoal Progetto e di Cessione; e
(H) PREMESSO che, in considerazione (i) della stipula da parte della Banca del Contratto di Finanziamento con la Mutuataria e (ii) dell'erogazione da parte di CDP (nella qualita' di gestore del Fondo Rotativo) del finanziamento per la Tranche Finanziata Italia, il Garante ha accettato di garantire tali obbligazioni della Mutuataria a favore della Banca, di CDP e il Governo della Repubblica Italiana.
TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO I - TERMINI E CONDIZIONI STANDARD; DEFINIZIONI
Sezione 1.01. Integrazione dei Termini e Condizioni Standard
Tutte le disposizioni dei Termini e Condizioni Standard della Banca recante data 5 novembre 2021 sono quivi incorporate e rese applicabili al presente accordo con la medesima validita' ed efficacia che avrebbero se fossero integralmente riportate nel presente Accordo, fatte salve, tuttavia, le modifiche indicate nel Contratto di Finanziamento e le seguenti modifiche (tali disposizioni cosi' modificate sono di seguito denominate "Termini e Condizioni Standard"):
(a) La definizione di "Accordo di garanzia" contenuta nella Sezione 2.02 dei Termini e Condizioni Standard e' modificata, ai fini del presente Accordo , come segue:
Per "Accordo di garanzia" si intende l'accordo tra l'Ucraina, in qualita' di garante, e la Banca e, a seguito di ciascuna Cessione, CDP e il Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) in qualita' di beneficiari, che prevede la garanzia in relazione a, e in riferimento a tutte le somme dovute ai sensi del, Contratto di Finanziamento (inclusi il Finanziamento e ciascuna Erogazione), come eventualmente modificato di volta in volta; e tale termine include tali Termini e Condizioni Standard ad esso applicati, tutti gli allegati al Accordo di garanzia, e tutti gli accordi supplementari o inclusi nell'ambito del Accordo di garanzia.
(b) La Sezione 10.03(b) dei Termini e Condizioni Standard, ai fini del presente Accordo , e' modificata come segue:
"(b) Il Accordo di garanzia potra' essere modificato mediante accordo scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca e da un funzionario debitamente autorizzato del Governo della Repubblica Italiana."
Sezione 1.02. Definizioni
Ove utilizzati nel presente accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nelle Premesse avranno il rispettivo significato ivi attribuito, i termini definiti nei Termini e Condizioni Standard e nel Contratto di Finanziamento avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:
"Diritti di Finanziamento Ceduti" indica, in relazione
all'Erogazione (o Erogazioni)
destinata ad essere, di volta
in volta, oggetto di cessione
da parte della Banca a CDP ai
sensi di una Cessione,
unicamente i seguenti
diritti, titoli, interessi e
benefici contrattuali con
riferimento a tale Erogazione
(o piu' Erogazioni):
(i) sezione 2.02 (Ulteriori
Condizioni Finanziarie del
Finanziamento) del Contratto
di Finanziamento, ad
esclusione del paragrafo (f)
di tale sezione;
(ii) sezione 2.03 (Interessi
e interessi di mora sulla
Tranche Finanziata Italia)
del Contratto di
Finanziamento;
(iii) sezione 5.02
(Accelerazione della
Scadenza) del Contratto di
Finanziamento;
(iv) sezione 3.06 (Pagamenti
da parte della Mutuataria)
dei Termini e Condizioni
Standard;
(v) sezione 3.11 (Valuta,
Forma e Determinazione del
Pagamento) dei Termini e
Condizioni Standard;
(vi) Sezione 7.06 (Eventi di
Accelerazione della Scadenza)
dei Termini e Condizioni
Standard; e
(vii) Articolo VIII
(Opponibilita'; Risoluzione
delle controversie) dei
Termini e Condizioni
Standard,
unitamente ad ogni azione,
sostanziale o procedurale e
difesa inerente o accessoria
a quanto sopra.
"Diritti Ceduti" ha il significato ad esso
attribuito nella Sezione
2.01(b).
"Cessione" ha il significato ad esso
attribuito nella Sezione
2.01(b).
"CDP" indica Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., nella sua
qualita' di gestore, per
conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
della Repubblica Italiana,
del Fondo Rotativo per la
Cooperazione allo Sviluppo
(il "Fondo Rotativo").
"Diritti Esclusi" indica:
(i) Tutti i diritti, titoli,
interessi e benefici
contrattuali riferibili alla
Erogazione (o Erogazioni) e
al presente accordo che non
siano Diritti Ceduti; e
(ii) tutti i diritti
extracontrattuali della Banca
rispetto ai Diritti Ceduti,
derivanti dallo status
personale della Banca quale
istituzione finanziaria
internazionale e dai relativi
privilegi, immunita' ed
esenzioni, siano essi
derivanti dall'Accordo
Istitutivo della Banca
Europea per la Ricostruzione
e lo Sviluppo, dalle
convenzioni internazionali o
da qualsiasi legge
applicabile, incluso lo
status di creditore
privilegiato della Banca (ma,
a titolo di chiarimento,
fatta salva qualsivoglia
Cessione dei diritti
contrattuali della Banca in
qualita' di creditore ai
sensi del Contratto di
Finanziamento e di
beneficiario del presente
Accordo , in conformita' con
l'Accordo di supporto al
Progetto e di Cessione).
"Rappresentante Autorizzato del indica il Ministro delle
Garante" Finanze del Garante.
Sezione 1.03. Interpretazione
(a) Nel presente Accordo , qualsivoglia riferimento a un Articolo o a una Sezione specifica dovra' essere inteso, salvo diversa indicazione nel presente Accordo , come un riferimento a tale Articolo o Sezione specifica del presente Accordo .
(b) Qualsivoglia riferimento a CDP nel presente Accordo , incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualita' e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nel presente Accordo .
Sezione 1.04 Entrata in Vigore
Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui la Banca inviera' al Mutuatario e al Garante (con copia al Governo della Repubblica Italiana) la comunicazione (i) del ricevimento da parte della Banca della conferma del Governo della Repubblica Italiana di aver completato le procedure di ratifica relative la sottoscrizione del presente accordo e (ii) dell'accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03 dei Termini e Condizioni Standard.
Art. II
ARTICOLO II - GARANZIA; ALTRI OBBLIGHI
Sezione 2.01. Garanzia
(a) Il Garante garantisce incondizionatamente a favore: (i) della Banca; e (ii) successivamente a ciascuna Cessione, di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti), in qualita' di obbligato principale e non come mero fideiussore, l'integrale e puntuale pagamento di ogni e qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, sia alla scadenza prevista, sia per accelerazione della scadenza stessa o altro, e il puntuale adempimento di tutti gli altri obblighi della Mutuataria, il tutto come previsto nel Contratto di Finanziamento.
(b) Il Garante riconosce, conferma e concorda che la Banca potra', di volta in volta, ai termini e alle condizioni di cui al l' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP ( ciascuna una "Cessione") (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca relativi al presente accordo (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (dove (i) e (ii) sono i "Diritti Ceduti") ma ad esclusione dei Diritti Esclusi.
(c) Il Garante riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovra' trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, successivamente, tale Cessione avra' effetto dalla data indicata in tale comunicazione di cessione.
(d) Fermo restando quanto precede, il Garante riconosce, conferma e concorda che la garanzia incondizionata relativa agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento di cui alla precedente Sezione 2.01(a), ferma qualsivoglia Cessione, continuera' ad avere piena forza ed efficacia e rimarra' legale, valida e vincolante in relazione a ciascuna Erogazione, al Finanziamento e al Contratto di Finanziamento (i) a beneficio di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) con riferimento ai Diritti Ceduti e (ii) a beneficio della Banca in relazione a qualsiasi suo diritto, titolo, interesse e beneficio ai sensi del presente accordo che non costituisca un Diritto Ceduto.
(e) Il Garante riconosce, conferma e concorda che alla, e a partire dalla, data indicata in una comunicazione di cessione emessa ai sensi della Sezione 3.02(b) dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, il Garante effettuera' ogni pagamento dovuto ai sensi della presente Garanzia direttamente a CDP (nella misura in cui tale pagamento sia riferibile ai Diritti Ceduti) e alla Banca (nella misura in cui tale pagamento non sia riferibile ai Diritti Ceduti).
Sezione 2.02. Ultimazione del Progetto
Ogniqualvolta vi sia ragionevole motivo di ritenere che i fondi a disposizione della Mutuataria siano inadeguati a far fronte alle spese stimate necessarie per la realizzazione del Progetto, il Garante adottera' tempestivamente delle misure ritenute soddisfacenti per la Banca al fine di fornire alla Mutuataria, o far si' che alla Mutuataria siano forniti, i fondi necessari per far fronte a tali spese e requisiti.
Sezione 2.03. Ulteriori Obblighi
In aggiunta agli impegni generali di cui agli Articoli IV, V e VI dei Termini e Condizioni Standard, il Garante, salvo diverso accordo della Banca, adottera', e fara' in modo che vengano adottate tutte le misure necessarie a:
(1) consentire alla Mutuataria di adempiere a tutti gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento e di porre rimedio a tutti gli impedimenti, legali o di altro tipo, alle questioni relative alla realizzazione del Progetto e, mediante i propri enti preposti, assistere la Mutuataria nell'ottenimento di permessi o licenze ufficiali per la realizzazione del Progetto; e
(2) fornire tempestivamente, di volta in volta, su richiesta della Banca, o fare in modo che vengano forniti, ulteriori documenti e altre prove in relazione al Contratto di Finanziamento e/o al presente accordo o alle relative modifiche, come eventualmente richiesti dalla Banca, e, a titolo esemplificativo, provvedere all'accettazione, alla sottoscrizione e/o alla controfirma di tali documenti e/o evidenze,
fermo restando che, con riferimento alla presente Sezione 2.03, nella misura in cui una qualsiasi delle materie di cui sopra sia un Diritto Ceduto, CDP beneficera' della presente Sezione.
Sezione 2.04. Ruolo del Governo della Repubblica Italiana
(a) Il Governo della Repubblica Italiana e' divenuto parte del presente accordo allo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi del Garante e della Banca a favore di CDP e del Governo della Repubblica Italiana (quale beneficiario finale dei Diritti Ceduti) a seguito dell'efficacia della Cessione. Il Governo della Repubblica Italiana non assumera' alcuna responsabilita' od obbligo ai sensi del presente accordo ne' sara' tenuto ad intraprendere alcuna azione ai sensi del presente accordo o di qualsiasi questione derivante dal contenuto del presente accordo in conseguenza del fatto di essere divenuta parte del presente Accordo .
(b) Fatti salvi i Diritti Esclusi (che non sono da intendersi ceduti con la Cessione), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi dell' Accordo di supporto al Progetto e di Cessione diventi efficace, ogni riferimento alla Banca nel presente accordo dovra' essere invece inteso, in relazione a tali Diritti Ceduti, un riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti.
Art. III
ARTICOLO III - VARIE
Sezione 3.01. Comunicazioni
I seguenti indirizzi sono specificati ai fini della Sezione 10.01 dei Termini e Condizioni Standard, sebbene qualsivoglia comunicazione sara' considerata consegnata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica:
Per il Garante:
Ministero delle Finanze dell'Ucraina
12/2 Via Hrushevskoho.
Kiev 01008
Ucraina
Alla c.a.: Dipartimento Progetti Finanziari Internazionali
(International Financial Projects Department)
Email: infomf@minfin.gov.ua
Per la Banca:
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
5 Bank St,
Londra E14 4BG
Regno Unito
Alla c.a.: Dipartimento Amministrazione
Operazioni / Operazione n. 54753
(Operation Administration
Department / Operation No. 54753)
Telefono: +44 20 7338 6000
Email: oad@ebrd.com
Per il Governo della Repubblica Italiana:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
00135 Roma
Italia
Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telefono: +39 3691 4471
Sezione 3.02. Parere Legale
Ai fini della Sezione 9.03(b) dei Termini e Condizioni Standard e ai sensi della Sezione 6.02(b) del Contratto di Finanziamento, il parere o i pareri dei consulenti legali saranno rilasciati per conto del Garante dal Ministro della Giustizia del Garante, saranno indirizzati alla Banca, al Governo della Repubblica Italiana e a CDP e i seguenti aspetti dovranno essere inclusi nel parere o nei pareri da fornire alla Banca (a titolo esemplificativo):
(1) conferma che il presente accordo e' stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonche' sottoscritto e rilasciato per conto di quest'ultimo; e
(2) conferma che il presente accordo costituisce obbligazioni legali, valide e giuridicamente vincolanti del Garante, opponibili in conformita' ai relativi termini.
Sezione 3.03 Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi
(a) Il presente accordo vincolera' e sara' a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle relative parti, fermo restando che ne' il Garante ne' il Governo della Repubblica Italiana potranno cedere o trasferire tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto della Banca.
(b) La Banca potra', senza il consenso del Garante o del Governo della Repubblica Italiana, trasferire, cedere o novare tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo relativi alla Tranche Finanziata Italia a CDP o a qualsiasi altro soggetto designata dal Governo della Repubblica Italiana e concordato dalla Banca. In relazione a ciascuna cessione, la Banca dovra' tempestivamente trasmettere al Garante e alla Mutuataria la comunicazione di cessione di cui alla precedente Sezione 2.01(c).
IN FEDE le parti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione del presente accordo in sei copie (due copie per l'Ucraina, due per la Banca e due per il Governo della Repubblica Italiana) in Monaco nel giorno e nell'anno sopra indicati.
GARANTE
UCRAINA
By :______________________________
Nome: Dmytro Kuleba
Titolo: Ministro degli Affari Esteri
LA BANCA
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Da: ______________________________
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Da: ______________________________
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Accordo di garanzia-Piano degli acquisti
RLF - Ripristino di emergenza di centrali idroelettriche
Piano degli acquisti
Valuta: migliaia di euro
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo di garanzia-Progetto di ripristino
Progetto di ripristino d'emergenza delle centrali idroelettriche
Cliente: La societa' per azioni "Ukrhydroenergo" (o "UHE") e' una societa' statale che possiede e gestisce centrali idroelettriche e centrali di stoccaggio con una capacita' nominale di 5.8 GW (5.1 GW e' la capacita' operativa dovuta ai ripetuti attacchi all'infrastruttura energetica ucraina).
Progetto: Un credito con garanzia sovrana a favore di UHE di EUR 200 milioni. Il credito consiste di due componenti: (1) fino ad EUR 150 milioni per il finanziamento delle gare d'appalto dell'equipaggiamento essenziale (4 generatori di energia idroelettrica per la centrale di Dnipro e 2 gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro) e (2) fino ad un massimo di EUR 50 milioni per finanziare il fabbisogno di liquidita' d'emergenza, soprattutto in relazione al pagamento ad Ukrenergo dei servizi di compensazione, distribuzione e trasmissione della corrente elettrica.
Si prevede che la componente in conto capitale vada a finanziare l'approvvigionamento di (1) 4 turbine e generatori per la centrale di Dnipro (unita' idriche N. 4, 5, 6, 7), con una capacita' nominale di 75 MW ciascuna (300 MW totali), (2) due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro, tipologia 2x75/2x15/3t e 75t, e (3) un consulente per il sostegno della realizzazione del progetto. I lavori d'installazione e di smantellamento verranno finanziati dai fondi propri della compagnia statale UHE.
L'efficace esecuzione del progetto rendera' possibile il raggiungimento dei seguenti risultati:
1. La fornitura di 4 generatori di energia per la centrale di Dnipro permettera':
l'aumento dell'affidabilita' operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti;
la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione dei generatori;
l'aumento di disponibilita' delle unita' idrauliche;
una maggiore efficienza delle caratteristiche ottimali della turbina;
il miglioramento delle condizioni di cavitazione delle turbine;
ridurre il periodo di inattivita' delle unita' idrauliche.
2. La fornitura di due gru a cavalletto per la centrale di Seredniodnipro (tipologia 2x75/2x15/3t e 75t) permettera':
l'aumento dell'affidabilita' operativa della centrale e il suo funzionamento senza incidenti;
la riduzione dei costi di riparazione e di manutenzione;
assicurare la manovrabilita' e aumentare la velocita' delle operazioni.
Motivazione: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, la societa' di stato UHE ha subito oltre 40 attacchi missilistici che hanno causato danni ingenti alle sue centrali idro-elettriche e un costo stimato di riparazione di circa 500 mln EUR, con l'esclusione della centrale di Kakhovska. Quest'ultima, una risorsa indispensabile, e' stata occupata e successivamente distrutta nel giugno 2023, portando a significative conseguenze sociali, economiche ed ambientali. Si stima che la ricostruzione della centrale di Kakhovska potrebbe richiedere almeno 5 anni, per un investimento tra 1 e 2 miliardi di euro.
Nonostante la presente iniziativa non preveda di finanziare la ricostruzione della centrale idroelettrica di Kakhovska, andra' ad affrontare l'urgente bisogno di investimenti delle centrali di Dniprovska e di Seredniodnipro, che sono fondamentali per il mantenimento della capacita' di produzione di energia elettrica oltre che per la stabilita' delle altre centrali che si affacciano sul fiume Dnipro. La sostituzione dei 4 generatori di energia elettrica (turbine + generatori) permettera' di aumentare del 16% la capacita' delle unita' idrauliche, di migliorare la qualita' e la sicurezza delle operazioni e di migliorare il volume di energia elettrica prodotta di circa il 9%. Inoltre, il progetto finanziera' l'acquisto di 2 nuove gru a cavalletto per sostituire quelle danneggiate dai bombardamenti alla centrale di Seredniodnipro. Tali gru sono indispensabili per il mantenimento delle installazioni produttive essenziali della centrale e per garantire l'affidabilita' e la sicurezza delle operazioni.
Implementazione del progetto: 5 anni, in linea con il piano d'appalto accordato con UHE.
Termini e condizioni: I parametri della struttura della transazione e gli accordi tra la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Italia riguardanti il finanziamento dell'iniziativa sono delineati nella Transaction Structure Note condivisa con i partner italiani.
Art. I
Banca Europea
per la Ricostruzione e lo Sviluppo
TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
5 novembre 2021
Il presente documento riflette le politiche e le
prassi della Banca e potrebbe essere, di volta in volta, soggetto a revisione
INDICE
ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
SEZIONE 1.01. APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
SEZIONE 1.02. DIVERGENZE CON I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E I ACCORDI DI GARANZIA
ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI
SEZIONE 2.01 INTERPRETAZIONE
SEZIONE 2.02. DEFINIZIONI
ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO
SEZIONE 3.01. EROGAZIONI
SEZIONE 3.02. IMPEGNI DI RIMBORSO CONDIZIONATI E INCONDIZIONATI SEZIONE 3.03. RIDISTRIBUZIONE
SEZIONE 3.04. INTERESSI
SEZIONE 3.05. COMMISSIONE DI DISPONIBILITA' E COMMISSIONE FRONT-END
SEZIONE 3.06. PAGAMENTI DA PARTE DELLA MUTUATARIA
SEZIONE 3.07. RIMBORSI ANTICIPATO
SEZIONE 3.08. CANCELLAZIONE
SEZIONE 3.09. INTERESSI DI MORA
SEZIONE 3.10. COSTI DI UNWINDING
SEZIONE 3.11. VALUTA, FORMA E DETERMINAZIONE DEI PAGAMENTI
SEZIONE 3.12. COMMISSIONI E COSTI
SEZIONE 3.13. ALTERAZIONI DEL MERCATO
ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 4.01. COOPERAZIONE E INFORMAZIONI
SEZIONE 4.02. RESPONSABILITA' RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SEZIONE 4.03. APPALTI
SEZIONE 4.04. CONTABILITA' DEL PROGETTO E REPORTISTICA
ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI
SEZIONE 5.01. NEGATIVE PLEDGE
SEZIONE 5.02. REPORTISTICA
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI Al PAGAMENTI
SEZIONE 6.01. IMPOSTE
SEZIONE 6.02. LIMITAZIONI AL PAGAMENTO
ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA
SEZIONE 7.01. SOSPENSIONE
SEZIONE 7.02. CANCELLAZIONE DA PARTE DELLA BANCA
SEZIONE 7.03. IMPEGNO DI RIMBORSO INCONDIZIONATO NON SOGGETTO A SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE
SEZIONE 7.04. OBBLIGHI DELLA MUTUATARIA E DEL GARANTE
SEZIONE 7.05. CANCELLAZIONE DELLA GARANZIA
SEZIONE 7.06. EVENTI DI ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA
ARTICOLO VIII - OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE 8.01. OPPONIBILITA'
SEZIONE 8.02. OBBLIGHI DEL GARANTE
SEZIONE 8.03. MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI
SEZIONE 8.04. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE
SEZIONE 9.01. DATA DI EFFICACIA
SEZIONE 9.02. CONDIZIONI SOSPENSIVE ALL'EFFICACIA
SEZIONE 9.03. PARERE LEGALE
SEZIONE 9.04. RISOLUZIONE PER MANCATA ENTRATA IN VIGORE
SEZIONE 9.05. CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PER ADEMPIMENTO
ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE SEZIONE 10.01. COMUNICAZIONI
SEZIONE 10.02. POTERE DI AGIRE
SEZIONE 10.03. MODIFICHE
SEZIONE 10.04. LINGUA INGLESE
SEZIONE 10.05. SOTTOSCRIZIONE IN PIU' COPIE
SEZIONE 10.06. DIVULGAZIONE
ARTICOLO I - APPLICAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
Sezione 1.01. Applicazione dei Termini e Condizioni Standard
(a) Qualsivoglia accordo della Banca avente ad oggetto un finanziamento, una garanzia o altra agevolazione finanziaria a favore di, o garantita da, un membro della Banca potra' prevedere che le parti di tale accordo accettino le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni Standard. Nella misura in cui cio' sia previsto da tale accordo, i presenti Termini e Condizioni Standard si applicheranno ad esso con la stessa validita' ed efficacia che avrebbero ove integralmente riportate in esso. Nessuna revoca o modifica dei presenti Termini e Condizioni Standard sara' efficace in relazione a tale accordo, a meno che le parti di tale accordo non lo concordino. (b) Nell'eventualita' in cui:
(i) il Contratto di Finanziamento sia sottoscritto tra la Banca e un membro della Banca, i riferimenti al "Garante", al "Accordo di garanzia" e al "Rappresentante Autorizzato del Garante" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione;
(ii) non vi sia un Accordo di Progetto, i riferimenti all"'Accordo di Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione; e
(iii) l'intero Progetto debba essere realizzato dalla Mutuataria, i riferimenti al' "Soggetto del Progetto" contenuti nei presenti Termini e Condizioni Standard non dovranno essere presi in considerazione.
Sezione 1.02. Divergenze con i Contratti di Finanziamento e i Accordi di garanzia
Ove una disposizione di un accordo di cui alla Sezione 1.01(a) fosse in conflitto con una disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, prevarra' la disposizione di tale accordo.
Art. II
ARTICOLO II - RIFERIMENTI E INTESTAZIONI; DEFINIZIONI
Sezione 2.01 Interpretazione
(a) I riferimenti agli Articoli o alle Sezioni nei presenti Termini e Condizioni Standard saranno intesi come riferimenti agli Articoli o alle Sezioni dei presenti Termini e Condizioni Standard.
(b) Nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in un contratto al quale gli stessi si applicano, salvo il caso in cui il contesto non richieda diversamente, le parole al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le societa', le partnership e altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includono i relativi successori e aventi causa (permitted assigns).
(c) Nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale gli stessi si applicano, le intestazioni degli Articoli e delle Sezioni, nonche' l'Indice, sono inseriti solo per comodita' di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione degli stessi.
(d) I riferimenti nei presenti Termini e Condizioni Standard, o in qualsiasi accordo al quale gli stessi si applicano in conformita' alla Sezione 1.01, a un indice, una pagina o una schermata dei servizi di informazione finanziaria che riporti un tasso, comprenderanno:
(i) qualsiasi indice, pagina o schermata sostitutiva di tale servizio di informazione che riporti tale tasso; e
(ii) l'indice, la pagina o la corrispondente schermata del servizio di informazione sostitutivo che riporti di volta in volta il corrispondente tasso sostitutivo,
e, qualora tale indice, pagina, schermata o servizio , cessasse di essere disponibile, includeranno qualsiasi altro indice, pagina o servizio che indichi tale tasso comunicato dalla Banca alla Mutuataria e al Garante.
Sezione 2.02. Definizioni
Salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato ove utilizzati nei presenti Termini e Condizioni Standard o in un contratto al quale si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:
"Collegata/o" in riferimento a qualsiasi
soggetto, indica qualsiasi altro
soggetto che direttamente o
indirettamente controlla, e'
controllata da, o e' sotto
controllo comune con, tale
soggetto.
"Accordo Istitutivo della Banca" indica l'Accordo Istitutivo della
Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo,
datato 29 maggio 1990.
"Asset" includono proprieta', ricavi o
crediti di qualsiasi tipo.
"Importo Disponibile" indica la parte del Finanziamento
che non sara' stata, di volta in
volta, cancellata o utilizzata o
assoggettata a un Impegno di
Rimborso condizionato o
incondizionato.
"Banca" indica la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo.
"Rappresentante della Banca" indica un soggetto dipendente
della Banca o un consulente,
agente o rappresentante
incaricato dalla Banca.
"Mutuataria" indica la parte a favore della
quale viene erogato il
Finanziamento ai sensi del
Contratto di Finanziamento.
"Rappresentante Autorizzato della indica il soggetto designato come
Mutuataria" tale nel Contratto di
Finanziamento.
"Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso dal
sabato o dalla domenica):
(i) nel caso in cui la valuta del
Finanziamento sia l'USD:
(a) in cui le banche commerciali
sono aperte per operazioni di
carattere generale ( comprese le
operazioni in valuta estera e su
depositi in valuta estera) a
Londra, Inghilterra, e in cui le
banche commerciali e i mercati
dei cambi regolano i pagamenti in
USD a New York, USA; e
(b) in relazione a (x) la
determinazione del primo giorno o
dell'ultimo giorno di un Periodo
di Interessi per un
Finanziamento, o altrimenti in
relazione alla determinazione
della durata di tale Periodo di
Interessi, (y) la determinazione
del primo giorno o dell'ultimo
giorno di un Periodo di Interessi
di Mora per un Finanziamento, o
altrimenti in relazione alla
determinazione della durata di
tale Periodo di Interessi di
Mora, o (z) nel caso in cui una
parte di un Finanziamento diventi
esigibile in una data diversa da
una Data di Pagamento degli
Interessi o dall'ultimo giorno di
un Periodo di Interessi di Mora,
la determinazione dell'ultimo
giorno e della durata del
relativo periodo per il calcolo
degli interessi, che non sia un
giorno in cui la Securities
Industry and Financial Markets
Associati on ( o qualsiasi
organizzazione che subentri alla
stessa) raccomanda che i
dipartimenti fixed income dei
propri membri restino chiusi per
l'intera giornata ai fini della
negoziazione di titoli di Stato
statunitensi (US Government
securities); oppure
(ii) nel caso in cui la valuta
del Finanziamento sia l'Euro, in
cui le banche commerciali sono
aperte per le operazioni di
carattere generale (incluse le
operazioni in valuta estera e su
depositi in valuta estera) a
Londra, Inghilterra, e che sia un
Giorno TARGET.
"Categoria" indica una categoria di elementi
da finanziare con i proventi del
Finanziamento, come previsto dal
Contratto di Finanziamento.
"Oneri" indica gli oneri, le commissioni,
le spese, i premi, i Costi di
Unwinding e gli interessi di mora
relativi al Finanziamento.
"Co-finanziatore" indica il finanziatore ( diverso
dalla Banca) di cui alla Sezione
7.01(a)(x) che eroga il
Cofinanziamento; ove il Contratto
di Finanziamento preveda piu' di
un finanziatore,
"Co-finanziatore" si riferisce
separatamente a ciascuno di tali
finanziatori.
"Cofinanziamento" indica il finanziamento di cui
alla Sezione 7.01(a)(x) e
specificato nel Contratto di
Finanziamento fornito o da
fornirsi per il Progetto dal
Co-finanziatore. Ove il Contratto
di Finanziamento preveda piu' di
un finanziamento,
"Cofinanziamento" si riferisce
separatamente a ciascuno di tali
finanziamenti.
"Accordo di Cofinanziamento" indica l'accordo di cui alla
Sezione 7.01(a)(x)(A) avente ad
oggetto il Cofinanziamento.
"Termine Ultimo per il indica la data di cui alla
Cofinanziamento" Sezione 7 .01 (a)(x)(A) e
specificata nel Contratto di
Finanziamento entro la quale
l'Accordo di Cofinanziamento
dovra' entrare in vigore. Qualora
il Contratto di Finanziamento
specifichi piu' di una data,
"Termine Ultimo di
Cofinanziamento" si riferisce
separatamente a ciascuna di tali
date.
"Commissione di Disponibilita'" indica la commissione di impegno
di cui alla Sezione 3.05(a).
"Controllo" in riferimento a qualsiasi
soggetto o entita' ( compresi,
con i relativi significati, i
termini "controllato da",
"controllante" e "sotto controllo
comune con") indica la
titolarita', in via diretta o
indiretta, del potere di dirigere
o far dirigere la gestione e le
policy di tale soggetto o
entita', sia mediante possesso di
azioni con diritto di voto, sia
in virtu' di un contratto o
altro.
"Credit Adjustment Spread" ha il significato attribuito a
tale termine nel Contratto di
Finanziamento.
"Valuta" indica la valuta di un Paese
avente corso legale per il
pagamento dei debiti pubblici e
privati in tale Paese.
"Periodo di Interessi Di Mora" indica, con riferimento a
qualsiasi importo scaduto ai
sensi del Contratto di
Finanziamento, il periodo avente
decorrenza nel giorno in cui tale
pagamento diventa esigibile o, a
seconda dei casi, l'ultimo giorno
del precedente Periodo di
Interessi di Mora con riferimento
ad un importo scaduto, e che
termina in un Giorno Lavorativo
indicato dalla Banca.
"Azione di Divulgazione" indica l'azione definita come
tale nelle Policy e Procedure
Operative della Banca.
"Dollari" o "USD" indica la valuta legale degli
Stati Uniti d'America.
"Erogazione" indica l'utilizzo di una parte
dell'Importo Disponibile da parte
della Mutuataria mediante uno o
piu' pagamenti effettuati dalla
Banca alla Mutuataria o
all'ordine della stessa.
"Manuale per le Erogazioni della indica il manuale per le
BERS" erogazioni della Banca, come di
volta in volta modificato dalla
Banca.
"Regolamento sugli Appalti indica le policy e il regolamento
(Procurement) della BERS" sugli appalti (procurement) per i
progetti finanziati dalla Banca
Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, come di volta in volta
modificate dalla Banca.
"Data di Efficacia" indica la data in cui il
Contratto di Finanziamento
entrera' in vigore ai sensi della
Sezione 9.01.
"Azione Esecutiva" indica l'azione definita come
tale (enforcement action) nelle
Policy e Procedure Operative
della Banca.
"Policy e Procedure Operative" indica le Policy e le Procedure
Operative della Banca in vigore
alla data di cui al Contratto di
Finanziamento, come di volta in
volta modificate, e qualsiasi
policy o procedura . adottata
dalla Banca successivamente a, o
in sostituzione di, tali policy e
procedure.
"Euro", "EUR" o "€" indica la valuta legale degli
Stati membri dell'Unione Europea
che adottano la moneta unica in
conformita' alla legislazione
dell'Unione Europea relativa
all'unione economica e monetaria.
"Indebitamento Estero" indica qualsiasi indebitamento
che sia o possa divenire dovuto
in una valuta diversa dalla
Valuta del Membro.
"Tasso di Interesse Fisso" indica il tasso di interesse di
volta in volta dovuto sul
Finanziamento in conformita' alla
Sezione 3.04(d).
"Commissione Front-end" indica la commissione front-end
di cui alla Sezione 3.05(b).
"Accordo di garanzia" indica l'accordo tra la Banca e
un membro della Banca avente ad
oggetto la garanzia del
Finanziamento, come di volta in
volta modificato; e tale termine
include i presenti Termini e
Condizioni Standard applicati
allo stesso, a tutti gli allegati
al Accordo di garanzia e a tutti
gli accordi integrativi o inclusi
nell'ambito del Accordo di
garanzia.
"Garante" indica il membro della Banca che
e' parte del Accordo di garanzia.
"Rappresentante Autorizzato del indica il soggetto designato come
Garante" tale nel Accordo di garanzia.
"Assunzione di un Debito" indica l'assunzione o la garanzia
di un debito e qualsiasi rinnovo,
estensione o modifica dei termini
del debito o della relativa
assunzione o della garanzia dello
stesso.
"Data di Conversione degli indica una Data di Pagamento
Interessi" degli Interessi selezionata dalla
Mutuataria in conformita' alla
Sezione 3.04(c)(ii).
"Periodo di Conversione degli indica un periodo di almeno un
Interessi" (I) anno, che ha inizio ad una
Data di Pagamento degli Interessi
e termina ad una Data di
Pagamento degli Interessi, scelto
dalla Mutuataria in conformita'
alla Sezione 3.04(c)(ii).
"Data di Determinazione degli indica un Giorno Lavorativo
Interessi" precedente di almeno due Giorni
Lavorativi dal primo giorno del
Periodo di Conversione degli
Interessi.
"Data di Pagamento degli indica qualsiasi giorno che cade
Interessi" in una delle date specificate nel
Contratto di Finanziamento per il
pagamento degli interessi sul
Finanziamento, fermo restando,
tuttavia, che ove una Data di
Pagamento degli Interessi
corrispondesse ad un giorno che
non e' un Giorno Lavorativo, tale
Data di Pagamento degli Interessi
sara' spostata al Giorno
Lavorativo immediatamente
successivo nello stesso mese
solare o, ove non ci fosse un
Giorno Lavorativo successivo
nello stesso mese solare, al
Giorno Lavorativo immediatamente
precedente.
"Periodo di Interessi" indica, in merito a qualsiasi
Erogazione, il periodo che inizia
alla data di tale Erogazione e
termina alla successiva Data di
Pagamento degli Interessi, e ogni
periodo successivo che inizia ad
una Data di Pagamento degli
Interessi e termina alla
successiva Data di Pagamento
degli Interessi, fermo restando
che, qualora l'Erogazione sia
effettuata meno di quindici (15)
Giorni Lavorativi prima della
successiva Data di Pagamento
degli Interessi, il primo Periodo
di Interessi per tale Erogazione
iniziera' alla data di tale
Erogazione e terminera' alla Data
di Pagamento degli Interessi dopo
la successiva Data di Pagamento
degli Interessi.
"Tasso di Interesse" si intende il Tasso di Interesse
Fisso o il Tasso di Interesse
Variabile, o entrambi, come
indicato nel Contratto di
Finanziamento o, nel caso in cui
il Tasso di Interesse Fisso sia
stabilito ai sensi della Sezione
3.04(c), nella comunicazione
della Banca alla Mutuataria e al
Garante emessa ai sensi della
Sezione 3.04(c)(iii).
"IPAM" indica il Meccanismo Indipendente
di Accountability del Progetto
(Independent Project
Accountability Mechanism) della
Banca, come previsto dalla Policy
di Accountability del Progetto
dell'aprile 2019, come di volta
in volta modificata, integrata o
sostituita.
"Ultima Data di Disponibilita'" indica la data indicata come tale
nel Contratto di Finanziamento.
"Vincolo" include le ipoteche, i pegni, gli
oneri, i privilegi e le cause di
prelazione di qualsiasi tipo e
qualsiasi accordo che abbia un
effetto equivalente.
"Finanziamento" indica il finanziamento previsto
dal Contratto di Finanziamento.
"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di
finanziamento a cui si applicano
i presenti Termini e Condizioni
Standard, come di volta in volta
modificato; e tale termine
include i presenti Termini e
Condizioni Standard come ad esso
applicati, tutti gli allegati al
Contratto di Finanziamento e
tutti gli accordi supplementari
al Contratto di Finanziamento.
"Valuta del Finanziamento" indica la Valuta o le Valute in
cui e' denominato il
Finanziamento, come specificato
nel Contratto di Finanziamento.
"Data di Rimborso del indica qualsiasi giorno che cade
Finanziamento" in una delle date specificate nel
Contratto di Finanziamento per il
rimborso del capitale del
Finanziamento, fermo restando,
tuttavia, che qualora una Data di
Rimborso del Finanziamento venga
a cadere altrimenti in un giorno
che non sia un Giorno Lavorativo,
tale Data di Rimborso del
Finanziamento sara' il Giorno
Lavorativo immediatamente
successivo nello stesso mese
solare o, ove non ci fosse un
Giorno Lavorativo successivo
nello stesso mese solare, il
Giorno Lavorativo immediatamente
precedente.
"Margine" indica l'uno per cento (1 %)
annuo.
"Evento di Alterazione del ha il significato attribuito a
Mercato" tale termine:
(a) nel caso in cui la Valuta del
Finanziamento sia l'Euro, nella
Sezione II dell'Allegato I
(Finanziamenti denominati in
euro); oppure
(b) se la Valuta del
Finanziamento e' USD, nella
Sezione II dell'Allegato 2
(Finanziamenti denominati in
USD).
"Membro" indica il membro della Banca che
e' parte del Contratto di
Finanziamento o del Accordo di
garanzia o di altro accordo di
cui alla Sezione 1.01(a).
"Importo Minimo di Cancellazione" indica l'importo specificato come
tale nel Contratto di
Finanziamento.
"Importo Minimo di Erogazione" indica l'importo specificato come
tale nel Contratto di
Finanziamento.
"Importo Minimo di Rimborso indica l'importo specificato nel
Anticipato" Contratto di Finanziamento.
"Pratica Vietata" ha il significato definito nelle
Policy e Procedure Operative in
vigore al momento della stipula
del · Contratto di Finanziamento.
"Progetto" indica il progetto per il quale
viene erogato il Finanziamento,
come descritto nel Contratto di
Finanziamento o nel Accordo di
garanzia, come di volta in volta
modificato mediante accordo tra
le parti.
"Accordo di Progetto" indica ogni eventuale accordo di
progetto descritto nel Contratto
di Finanziamento o nel Accordo di
garanzia, come di volta in volta
modificato; e tale termine
include i presenti Termini e
Condizioni Standard ad esso
applicati, tutti gli allegati di
tale Accordo di Progetto e tutti
gli accordi aggiuntivi a tale
Accordo di Progetto.
"Soggetto del Progetto" si intende ogni soggetto indicato
come tale nel Contratto di
Finanziamento.
"Rappresentante Autorizzato del indica, in relazione a qualsiasi
Soggetto del Progetto" Soggetto del Progetto, il
soggetto designato come tale in
un Accordo di Progetto.
"Asset Pubblici" indicano gli Asset del Membro, di
qualsiasi sua suddivisione
politica o amministrativa e di
qualsiasi entita' posseduta e
controllata da, o operante per
conto o a beneficio del Membro o
di tale suddivisione, incluso
l'oro e Asset in valuta estera
detenuti da qualsiasi istituzione
che svolga le funzioni di banca
centrale o di fondo di
stabilizzazione dei cambi, o
funzioni simili, per il Membro.
"Pagina di Riferimento (Reference indica, per i Finanziamenti
Page)" denominati in Euro, la schermata
dei tassi interbancari offerti
della Euro-zona per i depositi in
Euro designata come pagina
EURIBOR01 sui servizi Thomson
Reuters ( o altra pagina che
possa sostituire EURIBOR01 sui
servizi Thomson Reuters ai fini
della visualizzazione dei tassi
interbancari offerti della
Eurozona per i depositi in Euro).
"Impegno di Rimborso" indica un impegno di cui alla
Sezione 3.02, che potra' essere
un "Impegno di Rimborso
Condizionato" o un "Impegno di
Rimborso Incondizionato", secondo
quanto precisato in tale Sezione.
"Tasso di Interesse del Mercato indica il tasso di interesse
Rilevante" specificato nell'Allegato 1
(Finanziamenti denominati in EUR)
se la Valuta del Finanziamento e'
l'Euro o nell'Allegato 2
(Finanziamenti denominati in USD)
se la Valuta del Finanziamento e'
l'USD, a seconda dei casi.
"Statuto" indica, per quanto riguarda la
Mutuataria ( ove non fosse membro
della Banca) o un Soggetto del
Progetto, lo statuto, l'atto e/o
il provvedimento, la decisione,
costitutivi o altro strumento
similari, come dettagliato nel
Contratto di Finanziamento o in
ciascun Contratto di Progetto.
"Controllata" indica, con riferimento a
qualsiasi soggetto, qualsiasi
altro soggetto di cui oltre il
cinquanta per cento (50%) del
capitale sia posseduto,
direttamente o indirettamente, da
tale soggetto medesimo o che sia
in altro modo effettivamente
controllata da tale soggetto.
"Giorno TARGET" indica qualsiasi giorno in cui il
sistema TARGET sia aperto per il
regolamento dei pagamenti in
Euro.
"Imposte" indica, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, imposte, dazi,
tasse e diritti di qualsiasi
natura, sia in vigore alla data
del Contratto di Finanziamento,
del Accordo di garanzia o di
qualsiasi Accordo di Progetto,
sia imposti successivamente nel
territorio del Membro.
"Tranche" indica una tranche del
Finanziamento definita come tale
nel Contratto di Finanziamento.
"Costi di Unwinding" indica:
(I) nel rispetto di quanto
previsto al successivo paragrafo
II; l'importo per il quale il
Flusso di Entrate Originario
supera il Flusso di Entrate
Sostitutivo, dove:
(a) Per "Flusso di Entrate
Originario" si intende il valore
attuale dell'insieme dei
pagamenti a titolo di capitale e
di interessi eventualmente dovuti
alla Banca sulla quota di
Finanziamento soggetta al Tasso
di Interesse Fisso durante il
Periodo di Calcolo ( come infra
definito) qualora non vi fosse
alcun rimborso anticipato,
accelerazione della scadenza o
cancellazione e ove fossero
maturati interessi su tale quota
di Finanziamento al Tasso Fisso (
come infra definito) nel corso
dei periodi in cui il Tasso di
Interesse Fisso e' in vigore ai
sensi della Sezione 3.04(d) e
applicando il Tasso Variabile
applicabile per tutti gli altri
periodi.
(b) "Flusso di Entrate
Sostitutivo" indica la somma di:
(1) il valore attuale di tutti i
pagamenti residui a titolo di
capitale e di interessi che,
tenuto conto di qualsivoglia
rimborso anticipato,
cancellazione o accelerazione
della scadenza, eventualmente
dovuti alla Banca sulla quota di
Finanziamento soggetta al Tasso
di Interesse Fisso durante il
Periodo di Calcolo ove fossero
maturati interessi su tale quota
di Finanziamento a Tasso Fisso
nel corso dei periodi in cui il
Tasso di Interesse Fisso e' in
vigore ai sensi della Sezione
3.04(d) e applicando il Tasso
Variabile applicabile per tutti
gli altri periodi; e
(2) ove applicabile:
(A) nel caso di un rimborso
anticipato ai sensi della Sezione
3.07, il valore attuale
dell'importo del Finanziamento
soggetto al Tasso di Interesse
Fisso oggetto di rimborso
anticipato, determinato
attualizzando tale importo a
partire dalla data di scadenza
del rimborso anticipato alla Data
di Calcolo (come infra definita)
al Tasso di Attualizzazione (come
infra definito); e/o
(B) in caso di ogni altro
pagamento anticipato, l'importo
del Finanziamento soggetto al
Tasso di Interesse Fisso che e'
stato pagato anticipatamente; e/o
(C) in caso di accelerazione
della scadenza, il valore attuale
dell'importo del Finanziamento
soggetto al Tasso di Interesse
Fisso e la cui scadenza e' stata
accelerata, determinato
attualizzando tale importo dalla
data in cui l'accelerazione
diventi efficace alla Data di
Calcolo al Tasso di
Attualizzazione; e/o
(D) in caso di cancellazione, il
valore attuale dell'importo del
Finanziamento soggetto al Tasso
di Interesse Fisso e cancellato,
determinato attualizzando tale
importo dall'Ultima Data di
Disponibilita' alla Data di
Calcolo al Tasso di
Attualizzazione.
(c) "Tasso Fisso" indica il Tasso
di Interesse Fisso al netto del
Margine.
(d) Ai fini dei paragrafi (l)(a)
e (I)(b)(l) di cui sopra, il
valore attuale di ciascun
pagamento a titolo di capitale e
di interessi sara' determinato
attualizzando l'importo di tale
pagamento dalla data di scadenza
alla Data di Calcolo utilizzando
- il Tasso di Attualizzazione.
(e) "Data di Calcolo" indica:
(1) nel caso di un rimborso
anticipato ai sensi della Sezione
3.07, la data fissata due Giorni
Lavorativi prima della data di
scadenza di tale rimborso
anticipato o, a discrezione della
Banca, la data di scadenza di
tale pagamento anticipato;
(2) nel caso di altro pagamento
anticipato, la data in cui tale
pagamento viene effettuato o la
data successiva scelta dalla
Banca a propria discrezione; e
(3) in caso di accelerazione
della scadenza o cancellazione,
la data fissata due Giorni
Lavorativi prima della data in
cui tale accelerazione o
cancellazione diventi efficace o,
a discrezione della Banca, la
data in cui tale accelerazione o
cancellazione entri in vigore.
(f) "Periodo di Calcolo" indica:
(1) nel caso di un rimborso
anticipato ai sensi della Sezione
3.07, il periodo decorrente dalla
data in cui tale rimborso
anticipato divenga dovuto e che
termina alla Data di Rimborso
Finale del Finanziamento;
(2) nel caso di altro pagamento
anticipato, il periodo decorrente
dalla data di tale pagamento
anticipato, o ad una data
successiva scelta dalla Banca a
propria discrezione, e che
termina alla Data di- Rimborso
del Finanziamento finale; e
(3) in caso di accelerazione
della scadenza o cancellazione,
il periodo decorrente alla data
in cui tale accelerazione o
cancellazione diventa effettiva e
che termina alla Data di Rimborso
del Finanziamento finale.
(g) "Tasso di Attualizzazione"
indica il tasso di
attualizzazione per la relativa
scadenza ricavato dalla curva
"par swap" (par swap curve) per
la Valuta del Finanziamento
disponibile alla Banca sul
mercato degli interest rate swap
e delle opzioni sui tassi di
interesse alla Data di Calcolo.
(h) "Tasso Variabile" indica i
tassi a pronti (forward rates)
per, a seconda dei casi, USD o
Euro, per le relative scadenze,
disponibili per la Banca sul
mercato degli interest rate swap
e delle opzioni sui tassi di
interesse alla Data di Calcolo.
(II) Fermo restando il precedente
paragrafo (I), per "Costi di
Unwinding" si intende, con
riferimento a qualsiasi proroga
dell'Ultima Data di
Disponibilita' (come
eventualmente concordato dalla
Banca ai sensi del Contratto di
Finanziamento) per qualsiasi
quota del Finanziamento soggetta
a un Tasso di Interesse Fisso,
l'importo di volta in volta
comunicato dalla Banca alla
Mutuataria e al Garante per
iscritto.
"Tasso di Interesse Variabile" indica il tasso di interesse di
volta in volta dovuto sul
Finanziamento ai sensi della
Sezione 3.04(b).
Art. III
ARTICOLO III - EROGAZIONI; IMPEGNI DI RIMBORSO; INTERESSI E ALTRI ONERI; RIMBORSO
Sezione 3.01. Erogazioni
La Mutuataria potra' utilizzare di volta in volta l'Importo Disponibile in conformita' alle disposizioni del Contratto di Finanziamento e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
(a) Ultima Data di Disponibilita'
Il diritto della Mutuataria di utilizzare l'Importo Disponibile sara' efficace a partire dalla Data di Efficacia e terminera' all'Ultima Data di Disponibilita' o ad una data successiva che la Banca potra' stabilire a seguito della ricezione di una previa richiesta scritta della Mutuataria ( che, in presenza di un Accordo di garanzia, dovra' essere controfirmata o comunque approvata dal Garante). La Banca comunichera' tempestivamente alla Mutuataria tale data successiva.
(b) Richieste di Erogazione
(i) Per effettuare una Erogazione, la richiesta di erogazione dovra' essere presentata alla Banca dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria o da un soggetto designato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria. Ogni richiesta di erogazione presentata dovra' essere conforme e nella forma prescritta dal Manuale per le Erogazioni della BERS (EBRD Disbursement Handbook) e dovra' essere inoltrata alla Banca almeno quindici (15) Giorni Lavorativi prima della data di valuta proposta per l'Erogazione. Ciascuna richiesta di erogazione dovra' essere soddisfacente per la Banca nella sostanza e dovra' essere accompagnata da documenti e altre evidenze in forma e sostanza idonee a fornire alla Banca la prova che la Mutuataria ha diritto all'importo della Erogazione e che l'importo della stessa sara' utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al Contratto di Finanziamento.
(ii) Ad eccezione dell'ultima Erogazione o salvo diverso accordo della Banca, le Erogazioni saranno effettuate per importi non inferiori all'Importo Minimo di Erogazione.
(c) Valuta delle Erogazioni
Le Erogazioni saranno effettuate nella Valuta del Finanziamento per un importo equivalente alle spese da finanziare con i proventi del Finanziamento. Nel caso di spese sostenute in una o piu' Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento, l'importo equivalente delle Erogazioni sara' determinato come segue:
(i) Ove la Mutuataria richieda il pagamento nella Valuta del Finanziamento, la Banca determinera' l'importo equivalente della Erogazione due Giorni Lavorativi prima del pagamento.
(ii) Ove la Mutuataria richieda il pagamento in una o piu' Valute delle spese, la Banca, a condizione che tali spese siano in Valute o in una Valuta prontamente disponibili del Membro, acquistera' tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterra' opportuno. L'importo equivalente dell'Erogazione sara' determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla. Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta. (d) Pagamenti in altre Valute
In circostanze eccezionali, la Banca potra' accogliere la richiesta della Mutuataria di effettuare il pagamento in una o piu' Valute diverse dalla Valuta del Finanziamento o dalla valuta delle spese. In tal caso, la Banca acquistera' tale Valuta o Valute nel modo che la Banca riterra' opportuno. L'importo equivalente della Erogazione sara' determinato dalla Banca sulla base dei costi di cambio che sono o sarebbero stati sostenuti dalla Banca utilizzando la Valuta del Finanziamento per soddisfare la richiesta.
Sezione 3.02. Impegni di Rimborso Condizionati e Incondizionati
(a) Su richiesta della Mutuataria, la Banca potra', in conformita' con le disposizioni del Manuale per le Erogazioni della BERS, emettere Impegni di Rimborso incondizionati o condizionati per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle relative banche ai sensi di lettere di credito relative alle spese da finanziare nell'ambito del Finanziamento. Tali rimborsi costituiranno una Erogazione.
(b) Nel caso di un Impegno di Rimborso condizionato, l'obbligo di pagamento della Banca sara' sospeso o risolto immediatamente a seguito di qualsiasi sospensione o cancellazione del Finanziamento da parte della Banca ai sensi delle Sezioni 7.01 o 7.02.
(c) Nel caso di un Impegno di Rimborso incondizionato, l'obbligo di pagamento della Banca non sara' condizionato da alcuna successiva sospensione o cancellazione del Finanziamento.
Sezione 3.03. Ridistribuzione
(a) Ove la Banca ritenga che l'importo del Finanziamento destinato a una determinata Categoria sia insufficiente a finanziare la percentuale concordata di spese in tale Categoria, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria (e, in presenza di un Accordo di garanzia, al Garante):
(i) destinare a tale Categoria, nella misura necessaria a coprire l'ammanco stimato, i proventi del Finanziamento che precedentemente a tale ridistribuzione erano destinati ad un'altra Categoria e che, a giudizio della Banca, non sono necessari per far fronte ad altre spese; e
(ii) ove tale ridistribuzione non fosse in grado di colmare completamente l'ammanco stimato, ridurre la percentuale delle spese da finanziare in modo da poter continuare ad effettuare ulteriori Erogazione nell'ambito di tale Categoria fino a quando non saranno state effettuate tutte le spese previste.
(b) Nel caso in cui abbia luogo una ridistribuzione ai sensi del paragrafo (a)(i) di cui sopra, la Mutuataria potra' richiedere alla Banca (la quale richiesta, in presenza di un Accordo di garanzia, dovra' essere controfirmata o comunque approvata dal Garante) di effettuare un'ulteriore ridistribuzione di un importo equivalente dei proventi del Finanziamento ad un'altra Categoria concordata tra la Mutuataria e la Banca.
Sezione 3.04. Interessi
Ad eccezione di quanto previsto dalla Sezione 3.09:
(a) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della successiva Sezione 3.04(b ), si applichera' il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
(b) Nel caso di Finanziamento a Tasso di Interesse Variabile, gli interessi sul Finanziamento saranno determinati e saranno dovuti secondo i seguenti termini:
(i) L'importo a titolo di capitale del Finanziamento di volta in volta erogato e non rimborsato maturera' interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Variabile calcolato in conformita' alla presente Sezione.
(ii) Gli interessi matureranno su base giornaliera, a partire dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, fino all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che coincide con l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
(iii) Il Tasso di Interesse Variabile sara' pari alla somma del Margine e, fatta salva la Sezione 3.13, del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
(iv) Immediatamente dopo la determinazione del tasso di interesse su un Finanziamento a Tasso Variabile in conformita' al Contratto di Finanziamento, la Banca determinera' l'importo complessivo degli interessi che e' o e' previsto sia dovuto ai sensi di tale Finanziamento a Tasso Variabile per il relativo Periodo di Interessi e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.
(v) La presente Sezione non obbliga la Banca ad effettuare alcuna comunicazione alla Mutuataria o al Garante in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo.
(c) Fermo restando quanto sopra, ove cosi' previsto nel Contratto di Finanziamento, la Mutuataria potra', in alternativa al pagamento di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile su tutto o parte del Finanziamento in quel momento in essere, scegliere di corrispondere interessi ad un Tasso di Interesse Fisso su tale parte del Finanziamento, come segue:
(i) La Mutuataria potra' esercitare tale opzione alle seguenti condizioni:
(A) al momento dell'esercizio non si sia verificato e sussista alcun evento di cui alla Sezione 7.01 (e alcun evento che, a seguito di comunicazione e/o decorso del tempo, possa divenire tale) ne' alcun Evento di Alterazione del Mercato; e
(B) l'importo in linea capitale del Finanziamento oggetto di conversione da Tasso di Interesse Variabile a Tasso di Interesse Fisso non sia inferiore all'equivalente nella Valuta del Finanziamento di Euro 5.000.000.
(ii) La Mutuataria esercitera' tale opzione mediante comunicazione alla Banca almeno cinque Giorni Lavorativi prima della Data di Determinazione degli Interessi proposta. Tale comunicazione, salvo diverso accordo della Banca, sara' irrevocabile e conterra' la Data di Determinazione degli Interessi e il Periodo di Conversione degli Interessi scelti dalla Mutuataria e l'importo in linea capitale del Finanziamento da convertire in un Tasso di Interesse Fisso.
(iii) A partire dalla Data di Conversione degli Interessi, la parte del Finanziamento oggetto di conversione ( come specificato nella comunicazione della Mutuataria) sara' soggetta al Tasso di Interesse Fisso. Ai fini della Sezione 3.04(d), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso di interesse fisso a pronti (forwardfixed interest rate) per la Valuta del Finanziamento disponibile per la Banca sul mercato degli interest rate swap a tale Data di Determinazione degli Interessi per tale Periodo di Conversione degli Interessi, «tenendo conto delle condizioni applicabili a tale porzione del Finanziamento, incluso lo Spread di Adeguamento del Credito (ove applicabile), il piano di ammortamento del capitale e di pagamento degli interessi per il Finanziamento), come tale somma sara' adeguata al fine di tenere conto del merito di credito della Mutuataria. La Banca determinera' il Tasso di Interesse Fisso a tale Data di Determinazione degli Interessi e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria e al Garante.
(iv) La Banca potra' in qualsiasi momento decidere di consolidare tutti i Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in un unico Tasso di Interesse Fisso pari alla media ponderata dei Tassi di Interesse Fissi applicabili alle porzioni del Finanziamento in quel momento. La Banca determinera' tale Tasso di Interesse Fisso consolidato e ne dara' tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Tale Tasso di Interesse Fisso consolidato si applichera' a tutte le quote del Finanziamento sulle quali matureranno interessi a Tasso di Interesse Fisso a partire dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva alla comunicazione della Banca alla Mutuataria.
(d) Nel caso in cui il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Fisso, gli interessi sul Finanziamento saranno dovuti come segue:
(i) L'importo principale del Finanziamento di volta in volta utilizzato e non rimborsato maturera' interessi durante il relativo Periodo di Interessi al Tasso di Interesse Fisso calcolato in conformita' alla presente Sezione.
(ii) Gli interessi matureranno dal primo giorno di un Periodo di Interessi, incluso, all'ultimo giorno di tale Periodo di Interessi, escluso, saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni e saranno dovuti alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'ultimo giorno del relativo Periodo di Interessi.
(iii) Il Tasso di Interesse Fisso sara' la somma del Margine e del Tasso di Interesse del Mercato Rilevante stabiliti nel Contratto di Finanziamento o, nel caso in cui il Tasso di Interesse Fisso sia stabilito ai sensi della Sezione 3.04(c) ad una data successiva alla data del Contratto di Finanziamento, nella comunicazione della Banca alla Mutuataria e al Garante emessa ai sensi della Sezione 3.04(c)(iii).
(e) Ove si verifichi e sia in essere un evento di cui alle Sezioni 7.01(a) o 7.06, la Banca potra' scegliere di richiedere alla Mutuataria il pagamento degli interessi sulla parte del Finanziamento, eventualmente soggetta a un Tasso di Interesse Fisso, non a tale Tasso di Interesse Fisso ma a un Tasso di Interesse Variabile.
(f) Ogni determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili a un Finanziamento sara' definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.
Sezione 3.05. Commissione di Disponibilita' e Commissione Front-End
(a) La Mutuataria corrispondera' alla Banca una commissione di disponibilita' al tasso specificato nel Contratto di Finanziamento, dovuta sul totale dell'Importo Disponibile piu' qualsiasi importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso e non ancora utilizzato, a condizione che la Commissione di Impegno dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato sara' superiore dello 0,5% annuo al tasso della Commissione di Impegno di cui al Contratto di Finanziamento. La Commissione di Disponibilita' maturera' a partire da sessanta (60) giorni dopo la data del Contratto di Finanziamento o, nel caso di Commissione di Disponibilita' dovuta sull'importo del Finanziamento soggetto a un Impegno di Rimborso incondizionato, dalla data di emissione di tale Impegno di Rimborso incondizionato, e maturera' e sara' calcolata sulla stessa base degli interessi di cui alla Sezione 3.04(b)(ii). La Commissione di Disponibilita' sara' dovuta ad ogni Data di Pagamento degli Interessi (anche ove nessun interesse sia dovuto a tale data) a partire dalla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Efficacia.
(b) La Mutuataria corrispondera' alla Banca una commissione front-end pari all'uno per cento (1 %) (o altro importo indicato nel Contratto di Finanziamento) dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento.
(c) Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Finanziamento, la Banca, per conto della Mutuataria, trattera' tale ammontare dall'Importo Disponibile alla Data di Efficacia, o entro i sette (7) giorni successivi, e versera' a se stessa l'importo della Commissione Front-end dovuta ai sensi della Sezione 3.05(b).
(d) Nel caso in cui la Mutuataria scelga, ai sensi del Contratto di Finanziamento, di versare la Commissione Front-end con risorse proprie, la Commissione Front-end sara' dovuta entro sette (7) giorni dalla Data di Efficacia.
Sezione 3.06. Pagamenti da parte della Mutuataria
(a) Il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento saranno dovuti dalla Mutuataria secondo le modalita' e alle date stabilite nel Contratto di Finanziamento.
(b) L'importo complessivo di qualsiasi interesse, commissione o onorario maturato che sia, o diventi, esigibile dalla Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento sara' arrotondato a due cifre decimali.
Sezione 3.07. Rimborso Anticipato
(a) La Mutuataria potra', ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo in linea capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato, unitamente a tutti gli interessi e gli Oneri maturati e non rimborsati, con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, preavviso che sara' irrevocabile e vincolante per la Mutuataria.
(b) La Mutuataria corrispondera' alla Banca, alla data del rimborso anticipato, una commissione amministrativa di rimborso anticipato pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento oggetto del rimborso anticipato.
(c) In caso di rimborso anticipato parziale, tale rimborso anticipato:
(i) sara', salvo diverso accordo della Banca, di importo almeno pari al minore tra:
(A) l'Importo Minimo di Rimborso Anticipato; e
(B) l'importo capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato; e
(ii) dovra' essere:
(A) in primo luogo, imputato ai fini del pagamento degli interessi e degli Oneri del Finanziamento; e
(B) in secondo luogo, imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento utilizzato e non rimborsato.
Sezione 3.08. Cancellazione
(a) La Mutuataria potra' cancellare tutto o parte dell'Importo Disponibile in qualsiasi Data di Pagamento degli Interessi con un preavviso scritto di almeno trenta (30) Giorni Lavorativi alla Banca, il quale preavviso sara' irrevocabile e vincolante per la Mutuataria.
Tale cancellazione sara' di importo almeno pari al minore tra:
(i) l'Importo Minimo di Cancellazione; e
(ii) l'Importo Disponibile.
(b) In caso di cancellazione da parte della Mutuataria ai sensi della sottosezione (a) della presente Sezione o da parte Banca ai sensi della Sezione 7.02:
(i) la Mutuataria corrispondera' alla Banca, alla data di cancellazione, tutti gli Oneri dovuti e non corrisposti a tale data e una commissione di cancellazione pari a un ottavo dell'uno per cento (0,125%) dell'importo capitale del Finanziamento cancellato, ad eccezione degli importi cancellati ai sensi della Sezione 7.02(a);
(ii) l'importo cancellato sara' dedotto dall'Importo Disponibile in essere alla data della cancellazione; e
(iii) l'importo cancellato sara' imputato pro rata alle varie scadenze del capitale del Finanziamento in scadenza dopo la data di tale cancellazione.
Sezione 3.09. Interessi di Mora
(a) Ove la Mutuataria non corrisponda alla scadenza qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'importo scaduto maturera' interessi ad un tasso pari alla somma di:
(i) due per cento (2%) annuo;
(ii) il Margine; e
(iii) il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante o, se si e' verificato un Evento di Alterazione del Mercato, il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista della Banca ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, ove disponibile), fermo restando che qualora il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (iii) sia inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero.
(b) Gli interessi di Mora dovranno:
(i) matureranno su base giornaliera dalla data di scadenza alla data di effettivo pagamento;
(ii) saranno calcolati sulla base del numero effettivo di giorni trascorsi e di un anno di 360 giorni;
(iii) saranno capitalizzati alla fine di ciascun Periodo di Interessi di Mora; e
(iv) saranno immediatamente esigibili su richiesta.
(c) Qualsivoglia determinazione da parte della Banca dei tassi di interesse applicabili agli importi scaduti e dei Periodi di Interesse di Mora sara' definitiva, conclusiva e vincolante per la Mutuataria.
Sezione 3.10. Costi di Unwinding
(a) Qualora, per qualsiasi motivo (compresa, a titolo esemplificativo, un'accelerazione della scadenza ai sensi della Sezione 7.06), una parte di un Finanziamento denominato in Euro e soggetto a Tasso di Interesse Variabile diventi dovuto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, la Mutuataria corrispondera' alla Banca, su richiesta, l'eventuale importo in base al quale:
(1) gli interessi che sarebbero maturati su tale porzione di Finanziamento a partire dalla data in cui la relativa porzione di Finanziamento e' divenuta esigibile fino all'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento ad un tasso pari al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per tale porzione di Finanziamento per tale Periodo di Interessi;
superano:
(2) gli interessi che la Banca potrebbe ricevere depositando un importo pari a tale porzione del Finanziamento presso una primaria banca del mercato interbancario dell'Euro-zona (per l'Euro) per il periodo decorrente alla data in cui la relativa porzione del Finanziamento e' divenuta esigibile e che termina l'ultimo giorno del Periodo di Interessi in corso in quel momento.
(b) Qualora, in qualsiasi momento, la Mutuataria comunichi, ai sensi della Sezione 3. 07, il rimborso anticipato di una parte di un Finanziamento denominato in USD che e' soggetto a un Tasso di Interesse Variabile o qualora la Mutuataria rimborsi anticipatamente su base volontaria tale parte del Finanziamento, la Mutuataria dovra' corrispondere alla Banca, oltre a qualsiasi commissione amministrativa per il pagamento anticipato o ad altri importi dovuti in relazione ad esso, una commissione di unwinding pari a zero virgola quindici per cento (0,15%) dell'importo in linea capitale del Finanziamento rimborsato anticipatamente.
(c) Qualora, in qualsiasi momento:
(1) la Mutuataria effettui una comunicazione, ai sensi della Sezione 3.07, di rimborso anticipato di qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso o la Mutuataria altrimenti rimborsi anticipatamente tale parte del Finanziamento;
(2) una parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso la cui scadenza venga accelerata ai sensi della Sezione 7.06 o diventi comunque esigibile prima della scadenza dichiarata o diventi soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ai sensi della Sezione 3.04(e); oppure
(3) una porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso sia cancellata ai sensi delle Sezioni 3.08, 7.02 o 7.06 o venga comunque cancellata;
la Mutuataria, oltre a qualsiasi commissione amministrativa di rimborso anticipato, commissione di cancellazione o altri importi dovuti in relazione a cio', corrispondera' alla Banca, su richiesta, l'importo degli eventuali Costi di Unwinding; fermo restando che, ove l'importo di tali Costi di Unwinding sia negativo, la Banca, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi, accreditera' alla Mutuataria, nella Valuta del Finanziamento, l'importo di tali Costi di Unwinding.
(d) La Mutuataria dovra' immediatamente rimborsare alla Banca, previa comunicazione della stessa, tutti i costi, le spese e le perdite sostenuti dalla Banca e non altrimenti recuperati dalla Banca ai sensi delle Sezioni 3.10(a), 3.10(b) e 3.10(c) a seguito del verificarsi di un evento di cui alle successive Sezioni 7.01 o 7.06, di una modifica della durata di un Periodo di Interessi rilevante ai sensi della Sezione 3.13(b), di una modifica del criterio di determinazione del tasso di interesse ai sensi della Sezione 3.13(c), del rimborso anticipato o del rimborso di una parte del Finanziamento in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interesse, del mancato pagamento da parte della Mutuataria di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto alla scadenza, del reperimento della provvista da parte della Banca, o con riferimento ai relativi accordi, di una Erogazione richiesta in una domanda di erogazione presentata ai sensi della Sezione 3.01(b) ma non effettuata in conseguenza all'applicazione di una o piu' disposizioni del Contratto di Finanziamento (ad eccezione dei casi di inadempimento o di negligenza da parte della Banca, a seconda dei casi), del pagamento di un importo scaduto in una data diversa dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora, o del mancato rimborso anticipato da parte della Mutuataria in conformita' con una comunicazione di rimborso anticipato trasmessa ai sensi di qualsivoglia disposizione del Contratto di Finanziamento.
(e) Un certificato della Banca relativo ad un importo dovuto ai sensi della presente Sezione 3 .1 O sara' definitivo, conclusivo e vincolante per la Mutuataria, a meno che la Mutuataria non dimostri, in maniera ritenuta soddisfacente per la Banca, che contenga un errore evidente.
Sezione 3.11. Valuta, Forma e Determinazione dei Pagamenti
(a) Tutti i pagamenti a titolo di capitale, degli interessi, degli Oneri e di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento o. del Accordo di garanzia saranno effettuati, dedotta qualsivoglia detrazione o ritenuta, senza compensazione o eccezione, nella Valuta del Finanziamento, per il valore alla data di scadenza, presso la banca o le banche e nel luogo o nei luoghi di volta in volta designati dalla Banca.
(b) Qualora la data di scadenza di un pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale pagamento sara' invece dovuto il Giorno Lavorativo successivo e gli interessi (o la Commissione di Disponibilita', a seconda dei casi) continueranno a maturare per il periodo ricompreso tra tale data e il Giorno Lavorativo successivo. Su richiesta della Mutuataria, d'intesa con la Banca, tale pagamento potra' essere effettuato in una data anteriore concordata dalle parti.
Sezione 3.12. Commissioni e Costi
La Mutuataria si fara' carico di tutte le commissioni e i costi dei professionisti, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti dalla Banca per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di tutti gli Accordi di Progetto e di qualsiasi documento correlato.
Sezione 3.13. Alterazione del Mercato
(a) Qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato, la Banca dovra' inoltrare tempestiva comunicazione alla Mutuataria. Nel caso in cui la Banca notifichi alla Mutuataria il verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato:
(1) gli interessi matureranno su qualsiasi parte del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Variabile ad un tasso pari alla somma di:
(A) il Margine; e
(B) il tasso che esprime in percentuale annua il costo della provvista per la Banca da qualsiasi fonte la Banca possa ragionevolmente ricavarla ( o, a discrezione della Banca, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante, se disponibile), come comunicato dalla Banca alla Mutuataria non appena possibile e in ogni caso prima che gli interessi siano dovuti in relazione al relativo Periodo di Interessi; fermo restando che se il tasso ai sensi del presente sottoparagrafo (B) e' inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero; e
(2) gli interessi matureranno su qualsiasi porzione del Finanziamento soggetta a un Tasso di Interesse Fisso ad un tasso pari al Tasso di Interesse Fisso determinato ai sensi della Sezione 3.04(d), incluso il Margine;
in ogni caso fino a quando la Banca non avra' comunicato alla Mutuataria la cessazione dell'Evento di Alterazione del Mercato.
(b) Al verificarsi di un Evento di Alterazione del Mercato, la Banca avra' il diritto, a propria discrezione, di modificare la durata di qualsivoglia relativo Periodo di Interesse inoltrando alla Mutuataria una comunicazione scritta in merito. Tale modifica di un Periodo di Interessi avra' effetto alla data specificata dalla Banca in tale comunicazione.
(c) Ferma restando la Sezione 3.13(a), qualora si verifichi un Evento di Perturbazione del Mercato e la Banca o la Mutuataria lo richiedano, entro cinque Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca ai sensi della precedente Sezione 3.13(a), la Banca e la Mutuataria avvieranno trattative (per un periodo non superiore a trenta giorni) al fine di concordare un criterio sostitutivo per la determinazione del tasso di interesse applicabile al Finanziamento.
Qualsiasi criterio alternativo cosi' concordato entrera' in vigore in conformita' ai propri termini e sostituira' il tasso di interesse allora in vigore ai sensi della precedente Sezione 3.13(a). Ove non fosse possibile addivenire ad un accordo, la Mutuataria potra' rimborsare anticipatamente il Finanziamento alla successiva Data di Pagamento degli Interessi in conformita' alla Sezione 3.07, ma senza alcuna commissione amministrativa di rimborso anticipato.
Art. IV
ARTICOLO IV - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Sezione 4.01. Cooperazione e Informazioni
(a) La Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante coopereranno pienamente per assicurare la realizzazione degli scopi per i quali il Finanziamento e' stato concesso. A tal fine, la Banca, la Mutuataria, ciascun Soggetto del Progetto e il Garante dovranno:
(i) di volta in volta, su richiesta di una di esse, scambiarsi opinioni in merito all'avanzamento del Progetto, alle finalita' del Finanziamento e all'adempimento dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia, nonche' all'adempimento di un Soggetto del Progetto ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto di cui sia parte, e di qualsiasi accordo correlato, e fornire alle altre parti tutte le informazioni ad esse relative che siano state ragionevolmente richieste; e
(ii) informarsi reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con le questioni di cui al precedente paragrafo (i).
(b) La Mutuataria informera' tempestivamente la Banca di qualsiasi proposta di modifica della natura o dell'ambito del Progetto o dell'attivita' o delle operazioni di un Soggetto del Progetto e di qualsiasi evento o condizione che possa influire in modo sostanziale sulla realizzazione del Progetto o sullo svolgimento dell'attivita' o delle operazioni di un Soggetto del Progetto.
(c) Il Garante non intraprendera' alcuna azione, ne' consentira' ad alcuno dei suoi agenti o controllate di intraprendere alcuna azione, che possa impedire o interferire con la realizzazione del Progetto o con l'efficiente funzionamento delle strutture del Progetto o con l'adempimento degli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o degli obblighi di un Soggetto del Progetto ai sensi di un Accordo di Progetto. Il Garante dovra' altresi' garantire che nessuna azione di questo tipo sia intrapresa o permessa da alcuna delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da alcuna entita' posseduta e controllata da, o operante per conto o a beneficio del, Garante o di tali suddivisioni.
Sezione 4.02. Responsabilita' Relative alla Realizzazione del Progetto
(a) La Mutuataria realizzera' il Progetto o fara' in modo che il Progetto sia realizzato con la dovuta diligenza ed efficienza in conformita' con le leggi, gli standard e le prassi ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro indicati nel Contratto di Finanziamento e con gli altri relativi standard e prassi e fornira' tempestivamente, ove necessario, i fondi, i terreni, le strutture, i servizi e le altre risorse necessarie a tali scopi.
(b) Ove vi sia un Accordo di Progetto che attribuisce la responsabilita' parziale o totale della realizzazione del Progetto a un Soggetto del Progetto, la Mutuataria dovra':
(i) far si' che tale Soggetto del Progetto coinvolto esegua, in conformita' alle disposizioni di tale Accordo di Progetto, tutti gli obblighi dello stesso ivi previsti;
e
(ii) non intraprendere o permettere che venga intrapresa alcuna azione che possa impedire o interferire con tale esecuzione.
(c) Fermo restando quanto previsto alle precedenti sottosezioni (a) o (b), la Mutuataria intraprendera' o fara' si' che siano intraprendese tutte le azioni necessarie per acquisire, ove e quando necessario, tutti i terreni e i diritti sugli stessi necessari per la realizzazione del Progetto e fornira' alla Banca, tempestivamente su richiesta di quest'ultima, evidenze soddisfacenti che tali terreni e diritti sui terreni siano disponibili per tali scopi.
(d) La Mutuataria dovra' assicurare o fare in modo che venga assicurato, o adottare provvedimenti adeguati e soddisfacenti per la Banca per provvedere all'assicurazione di:
(i) le merci importate da finanziare con i proventi del Finanziamento per il Progetto, contro i rischi connessi all'acquisto, al trasporto e alla consegna delle stesse nel luogo di utilizzo o di installazione ( e, se del caso, contro i rischi durante il periodo di costruzione), con indennizzi nella Valuta necessaria per sostituire o riparare tali merci; e
(ii) tutti gli altri beni che siano funzionali alla fattibilita' finanziaria o tecnologica del Progetto e che sono di proprieta' o sotto il controllo della Mutuataria.
(e) La Mutuataria dovra' in ogni momento gestire e mantenere, o far si' che vengano gestite e mantenute, in buone condizioni di funzionamento tutte le strutture rilevanti per il Progetto e, in modo adeguatamente tempestivo, effettuare o far effettuare tutte le riparazioni e i rinnovi necessari.
(f) La Mutuataria fara' in modo che tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento siano utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto.
(g) La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto non intraprenderanno, e non autorizzeranno o permetteranno ad alcuno dei propri funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere, alcuna Pratica Vietata in relazione all'appalto, all'aggiudicazione o all'esecuzione di qualsiasi contratto relativo al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).
Sezione 4.03. Appalti (Procurement)
(a) Salvo diverso accordo della Banca, l'approvvigionamento di beni, opere e servizi, compresi i servizi di consulenza, necessari per il Progetto e da finanziare con i proventi del Finanziamento, sara' disciplinato dal Regolamento sugli Appalti della BERS e dalle disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento.
(b) Ove, in conformita' con le Policy e le Procedure Operative, la Banca dovesse stabilire che la Mutuataria, il Garante, qualsiasi Soggetto del Progetto, i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti o i subconsulenti, nel concorrere per o nell'eseguire qualsiasi accordo in relazione al Progetto (compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), abbiano posto in essere una Pratica Vietata, la Banca potra' dichiarare che tale accordo non e' ammissibile ai fini del finanziamento e potra' intraprendere qualsiasi Azione Esecutiva, o Azione di Divulgazione di cui alle Policy e Procedure Operative.
(c) Ciascuno tra la Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovra', in relazione alle parti del Progetto per le quali tale entita' e' direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento, assicurare che nei documenti di gara e nei contratti relativi al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni:
(i) in cui viene specificato che i fornitori, i subfornitori, gli appaltatori, i subappaltatori, i concessionari, i consulenti e i sub-consulenti non dovranno, e non dovranno autorizzare o consentire ad alcuno dei rispettivi funzionari, direttori, dipendenti autorizzati, Collegate, agenti o rappresentanti di intraprendere alcuna Pratica Vietata in relazione al Progetto (inclusa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento);
e
(ii) relative alla comunicazione ai fornitori, ai subfornitori, agli appaltatori, ai subappaltatori, ai concessionari, ai consulenti e ai sub-consulenti che la Banca ha il diritto di attivare le proprie Policy e Procedure Operative, comprese le Azioni Esecutive e le Azioni di Divulgazione ivi previste, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate relative al Progetto ( compresa qualsiasi transazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).
Sezione 4.04. Scritture e Relazioni sul Progetto
(a) La Mutuataria, il Garante e il Soggetto del Progetto dovranno, in relazione alle parti del Progetto per le quali tale soggetto e' direttamente responsabile, come specificato nel Contratto di Finanziamento:
(i) adottare procedure e scritture adeguati alla registrazione e al monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto (compresi i relativi costi e i benefici che ne deriveranno), ai fini dell'identificazione di tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e per identificarne l'utilizzo nel Progetto, e mettere tali scritture a disposizione dei Rappresentanti della Banca su richiesta della Banca stessa;
(ii) fornire tempestivamente alla Banca le informazioni che la Banca potra' di volta in volta ragionevolmente richiedere e consentire ai Rappresentanti della Banca, su richiesta di quest'ultima:
(A) di visitare qualsiasi struttura e cantiere relativi al Progetto o qualsiasi altra sede in cui si svolge l'attivita' della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto;
(B) di aver accesso a, ed esaminare, tutti i beni, le opere e i servizi finanziati con i proventi del Finanziamento e tutti gli impianti, le installazioni, i siti, le opere, gli edifici, le proprieta', le attrezzature, i beni, i libri, la contabilita', i registri e i documenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto, e consentire che tali registri e la contabilita' siano revisionati dai revisori della Banca; e
(C) incontrare e discutere con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto che la Banca ritenga necessari e appropriati, in ogni caso, anche al fine di (1) facilitare il monitoraggio e la valutazione del Progetto da parte della Banca e consentire alla Banca di esaminare e rispondere a qualsiasi richiesta relativa al Progetto presentata all'IP AM, e (2) valutare se si sia verificata una Pratica Vietata in relazione al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento);
(iii) garantire che nei documenti di gara e in tutti i contratti relativi al Progetto (compresa qualsiasi operazione finanziata o destinata ad essere finanziata, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento), siano incluse disposizioni ai sensi della Sezione 4.04(a)(i) e (ii) in relazione a fornitori, subfornitori, appaltatori, subappaltatori, concessionari, consulenti e sub-consulenti;
(iv) fornire ai Rappresentanti della Banca tutte le relazioni e le informazioni che la Banca potra' ragionevolmente richiedere in merito al Progetto, comprese le informazioni sulle questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, al suo costo e, se del caso, ai benefici che ne deriveranno, alla spesa dei proventi del Finanziamento e a tutti i beni, opere e servizi finanziati con tali proventi;
(v) senza pregiudizio per quanto previsto al precedente paragrafo (a)(iii), salvo diverso accordo della Banca, fornire o fare in modo che vengano fomite alla Banca relazioni periodiche sul Progetto in una forma soddisfacente per la Banca e con la frequenza indicata nel Contratto di Finanziamento, specificando tra l'altro i progressi compiuti e i problemi riscontrati durante il periodo in esame, le misure adottate o proposte al fine di rimediare a tali problemi e il programma delle attivita' proposto e i progressi previsti nel periodo successivo; e
(vi) fornire o fare in modo che siano fomiti ai Rappresentanti della Banca, immediatamente dopo la loro predisposizione, tutti i piani, le specifiche, le relazioni, i documenti contrattuali e i programmi di costruzione e di approvvigionamento per il Progetto, e tutte le relative modifiche o integrazioni sostanziali, contenenti i dettagli richiesti dalla Banca.
(b) Al verificarsi di un'aggiudicazione di un contratto per beni, opere o servizi da finanziare con i proventi del Finanziamento, la Banca potra' pubblicare una descrizione dello stesso, il nome e la nazionalita' della parte a cui e' stato aggiudicato il contratto e il prezzo del contratto.
(c) Immediatamente dopo uno dei due seguenti eventi:
(i) il completamento del Progetto; oppure
(ii) l'utilizzo o la cancellazione dell'intero importo del Finanziamento, ma in ciascun caso non oltre sei mesi dall'Ultima Data di Disponibilita' o da una data successiva concordata dalla Banca;
la Mutuataria preparera' e fornira' alla Banca una relazione, in una forma ritenuta soddisfacente per la Banca e di una portata e contenente i dettagli ragionevolmente richiesti dalla Banca, sulla realizzazione e sul funzionamento iniziale del Progetto, comprese informazioni su questioni ambientali, sociali, sanitarie, di sicurezza e sul lavoro relative al Progetto, sul suo costo e sui benefici che ne derivano e ne deriveranno, sull'adempimento da parte della Mutuataria e della Banca dei rispettivi obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento e sulla realizzazione degli scopi del Finanziamento.
Art. V
ARTICOLO V - IMPEGNI FINANZIARI E OPERATIVI
Sezione 5.01. Negative Pledge
(a) Il Membro si impegna a garantire che nessun altro Indebitamento Estero del Membro avra' priorita' sul Finanziamento nell'assegnazione, realizzazione o distribuzione di valuta estera detenuta sotto il controllo o a beneficio del Membro. Qualora venga costituito un Vincolo sugli Asset Pubblici a garanzia di un Indebitamento Estero che comporti o possa comportare una priorita' a favore del creditore di tale Indebitamento Estero nell'assegnazione, nella realizzazione o nella distribuzione di valuta estera, tale Vincolo, salvo diverso accordo della Banca, garantira' ipso facto, e senza alcun costo per la Banca, in egual misura e in misura proporzionale il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento e il Membro, nel costituire o consentire la costituzione di tale Vincolo, dara' espressa disposizione in tal senso; fermo restando, tuttavia, che qualora per qualsiasi ragione costituzionale o legale tale disposizione non possa essere adottata in relazione ad un Vincolo costituito sugli Asset di una qualsiasi delle sue suddivisioni politiche o amministrative, il Membro dovra', tempestivamente e senza alcun costo per la Banca, garantire il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento con un Vincolo equivalente su altri Asset Pubblici ritenuto soddisfacente per la Banca.
(b) La Mutuataria ( diversa dal Membro) si impegna a fare in modo che, salvo diverso accordo della Banca:
(i) in caso di costituzione di un Vincolo da parte della Mutuataria su uno qualsiasi dei suoi Asset a garanzia di un debito, tale Vincolo garantira' in modo uguale e proporzionale il pagamento dell'importo a titolo di capitale del Finanziamento, degli interessi e degli Oneri sul Finanziamento, e nel costituire tale Vincolo sara' data espressa disposizione in tal senso, senza alcun costo per la Banca;
e
(ii) qualora venga costituito un Vincolo per effetto di disposizioni di legge su qualsiasi bene della Mutuataria a garanzia di un debito, la Mutuataria concedera' senza alcun costo alla Banca un Vincolo equivalente di gradimento per la Banca a garanzia del pagamento dell'importo a titolo di capitale, degli interessi e degli Oneri del Finanziamento.
(c) I precedenti impegni non si applicano a:
(i) qualsiasi Vincolo costituito su una proprieta', al momento dell'acquisto della stessa, esclusivamente a garanzia del pagamento del prezzo di acquisto di tale proprieta' o a garanzia del pagamento del debito contratto allo scopo di finanziare l'acquisto di tale proprieta'; oppure
(ii) qualsiasi Vincolo sorto nel corso di operazioni bancarie ordinarie e che garantisca un debito con scadenza non superiore a un anno dalla data in cui e' stato originariamente contratto.
Sezione 5.02. Rendicontazione
(a) Il Membro dovra' fornire alla Banca tutte le informazioni che la Banca potra' ragionevolmente richiedere:
(i) in merito alle condizioni finanziarie ed economiche del territorio del Membro, compresi la bilancia dei pagamenti (balance of payments) e l'Indebitamento Estero del Membro, nonche' l'Indebitamento Estero delle proprie suddivisioni politiche o amministrative, e di qualsiasi entita' posseduta o controllata dal, o che operi per conto o a beneficio del, Membro o una sua suddivisione, e di qualsiasi istituzione che svolga le funzioni di banca centrale o di fondo di stabilizzazione dei cambi, o funzioni analoghe, per il Membro; e
(ii) in merito alle riforme economiche e alle misure di transizione verso l'economia di mercato, comprese le ristrutturazioni e le privatizzazioni, in ogni settore economico che possa avere un impatto sul Progetto, comprese le riforme del quadro giuridico e normativo per tale settore.
(b) Il Membro dovra' offrire ai Rappresentanti della Banca ogni ragionevole opportunita' di visitare qualsivoglia parte del suo territorio per scopi connessi al Finanziamento o al Progetto.
(c) La Mutuataria e ciascuna Entita' del Progetto dovranno, nella misura specificata nel Contratto di Finanziamento, fornire o fare in modo che venga fornita alla Banca, fino al rimborso o alla cancellazione dell'intero importo del Finanziamento quanto segue:
(i) rendiconti e rapporti finanziari e periodici relativi agli impegni finanziari di cui al Contratto di Finanziamento;
(ii) rapporti periodici, in una forma di gradimento per la Banca, sul funzionamento e la manutenzione delle strutture del Progetto; e (iii) rapporti annuali su questioni ambientali, sociali, di salute, sulla sicurezza e sul lavoro relative alle attivita' della Mutuataria.
Art. VI
ARTICOLO VI - IMPOSTE; LIMITAZIONI AL PAGAMENTO
Sezione 6.01. Imposte
(a) Il Membro dovra' fare si' che:
(i) il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano esenti da, e siano corrisposti senza deduzioni per, qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del, Membro; e
(ii) il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia, qualsiasi Accordo di Progetto e qualsivoglia documento correlato a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard siano esenti da qualsiasi Imposta riscossa da, o nel territorio del Membro, con riferimento alla relativa sottoscrizione, consegna o registrazione.
(b) I proventi del Finanziamento non potranno essere utilizzati per il pagamento di Imposte riscosse dal, o sul territorio del, Membro. (c) La Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria, aumentare o diminuire la percentuale delle spese da finanziare a valere su ciascuna Categoria, in base a quanto richiesto al fine di essere conforme al paragrafo (b) della presente Sezione.
Sezione 6.02. Limitazioni al Pagamento
Il Membro dovra' fare si' che il capitale, gli interessi e gli Oneri del Finanziamento siano corrisposti senza limitazioni di alcun tipo imposte dal, o nel territorio del, Membro.
Art. VII
ARTICOLO VII - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE; ACCELERAZIONE DELLA SCADENZA
Sezione 7.01. Sospensione
(a) Qualora si verifichi e sia in essere uno dei seguenti eventi, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, sospendere, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni ai sensi del Finanziamento:
(i) la Mutuataria non abbia proceduto al pagamento (nonostante il fatto che tale pagamento potesse essere effettuato dal Garante o da una terza parte) del capitale o degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di:
(A) il Contratto di Finanziamento;
(B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o garanzia tra la Banca e la Mutuataria; oppure
(C) qualsivoglia obbligo di rimborso o obbligo analogo della Mutuataria derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso della Mutuataria;
(ii) il Garante non abbia proceduto al pagamento del capitale, degli interessi o di qualsiasi altro importo dovuto alla Banca ai sensi di:
(A) l'Accordo di garanzia;
(B) qualsiasi altro contratto di finanziamento o di garanzia con la Banca; o
(C) qualsiasi obbligo o obbligo analogo del Garante derivante da una garanzia concessa o da un altro impegno finanziario di qualsiasi tipo assunto dalla Banca nei confronti di terzi con il consenso del Garante;
(iii) la Mutuataria o il Garante (inclusa una suddivisione politica o amministrativa degli stessi) non abbia adempiuto a qualsiasi altro obbligo nei confronti della Banca ai sensi di un accordo tra la Mutuataria o il Garante, o qualsiasi relativa suddivisione politica o amministrativa, e la Banca, o ai sensi dell'articolo 21.2 dell'Accordo Istitutivo della Banca;
(iv) un Soggetto del Progetto non abbia adempiuto ad alcuno dei suoi obblighi ai sensi di un Accordo di Progetto;
(v) la Banca abbia sospeso, in tutto o in parte, il diritto della Mutuataria o del Garante di presentare richieste di Erogazione ai sensi di qualsiasi altro contratto di finanziamento con la Banca a causa del mancato adempimento da parte della Mutuataria o del Garante di uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi di tale contratto o di qualsiasi accordo di garanzia con la Banca;
(vi) si sia verificata una situazione straordinaria a seguito di eventi che abbiano avuto luogo successivamente alla data del Contratto di Finanziamento che inficino realizzabilita' del Progetto o la capacita' della Mutuataria, del Garante o del Soggetto del Progetto di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o dell'Accordo di Progetto;
(vii) le Erogazioni siano vietate in virtu' di una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;
(viii) il Membro sia stato sospeso dalla sua qualita' di membro della Banca, o abbia cessato di esserne membro, o abbia inviato alla Banca una comunicazione di recesso dalla qualita' di membro;
(ix) la Mutuataria (diverso dal Membro) o qualsiasi Soggetto del Progetto (o qualsiasi altra entita' responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) abbia cessato di esistere nella medesima forma giuridica che lo stesso abbia alla data del Contratto di Finanziamento;
(x) si sia verificato uno dei seguenti eventi in relazione a qualsiasi finanziamento indicato nel Contratto di Finanziamento da erogarsi in relazione al Progetto (il "Cofinanziamento") da parte di un finanziatore (diverso dalla Banca) (il "Cofinanziatore"):
(A) Ove il Contratto di Finanziamento specifichi la data entro la quale l'accordo con il Co-finanziatore avente ad oggetto il Co-finanziamento (l' "Accordo di Cofinanziamento") debba entrare in vigore, l'Accordo di Cofinanziamento non sia entrato in vigore entro tale data, o una data successiva stabilita per iscritto dalla Banca (il "Termine per il Co-finanziamento"); restando inteso, tuttavia, che le disposizioni del presente sottoparagrafo non troveranno applicazione, a seconda dei casi, qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante confermino, in termini di gradimento per la Banca, di avere la disponibilita' di fondi adeguati ai fini del Progetto provenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con gli obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia;
(B) Fatto salvo il successivo paragrafo (C): (X) il diritto di ricevere i proventi del Co-finanziamento sia stato sospeso, cancellato o risolto in tutto o in parte, ai sensi dei termini dell'Accordo di Co-finanziamento; o (Y) il Cofinanziamento sia scaduto prima della scadenza stabilita; o
(C) Il paragrafo (B) del presente paragrafo non trovera' applicazione qualora la Mutuataria, il relativo Soggetto del Progetto o il Garante dimostrino in termini di gradimento per la Banca che: (X) tale sospensione, cancellazione, risoluzione o anticipazione della scadenza non sia stata causata dal mancato adempimento da parte del beneficiario del Co-finanziamento di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo di Co-finanziamento; e (Y) siano disponibili fondi adeguati ai fini del Progetto rinvenienti da altre fonti a termini e condizioni coerenti con obblighi della Mutuataria, del relativo Soggetto del Progetto e del Garante ai sensi del Contratto di Finanziamento, del relativo Accordo di Progetto e del Accordo di garanzia; (xi) ove la Mutuataria non sia un membro della Banca, il verificarsi di qualsiasi modifica sostanziale negativa della condizione della Mutuataria rispetto a quella rappresentata dalla Mutuataria alla data del Contratto di Finanziamento prima della relativa Data di Efficacia;
(xii) qualsiasi dichiarazione resa dalla Mutuataria, da un Soggetto del Progetto o dal Garante in relazione al Contratto di Finanziamento, al relativo Accordo di Progetto o al Accordo di garanzia sia inesatta o fuorviante sotto qualsiasi aspetto sostanziale;
(xiii) a giudizio della Banca, la natura giuridica, la proprieta' o il controllo della Mutuataria (diversa dal Membro) o del Soggetto del Progetto (o di qualsiasi altra entita' responsabile dell'attuazione di qualsiasi parte del Progetto) vengano a mutare rispetto a quelli di cui alla data del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto in modo tale da influenzare materialmente e negativamente la capacita' della Mutuataria o dell'Entita' del Progetto (o di altra entita') di adempiere a qualsiasi obbligo derivante o assunto ai sensi del Contratto di Finanziamento o dell'Accordo di Progetto, o di realizzare gli obiettivi del Progetto;
(xiv) il verificarsi di uno degli eventi specificati nella Sezione 7.06(c), 7.06(d) o 7.06(e);
(xv) la Banca abbia sospeso o altrimenti modificato l'accesso alle risorse della Banca da parte del Membro in virtu' di una decisione del Consiglio dei Governatori (Board of Governors) della Banca ai sensi dell'articolo 8.3 dell'Accordo Istitutivo della Banca;
(xvi) in conformita' alle proprie Policy e Procedure Operative, la Banca abbia stabilito che la Mutuataria (diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una Collegata delle medesime siano state incluse nell'elenco della Banca di soggetti o entita' non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come riportato sul sito web della Banca; o
(xvii) il verificarsi di qualsiasi altro evento indicato dal Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione.
(b) Il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni continuera' ad essere sospeso in tutto o in parte, a seconda dei casi, fino a quando l'evento o gli eventi che abbiano causato la sospensione siano cessati, fatto salvo il caso in cui la Banca non abbia comunicato alla Mutuataria che il diritto di effettuare Erogazioni sia stato ripristinato; restando tuttavia inteso che il diritto di effettuare Erogazioni sara' ripristinato solo nella misura e alle condizioni specificate in tale comunicazione e che tale comunicazione non potra' intendersi come pregiudicare o limitare alcun diritto, potere o rimedio della Banca in relazione a qualsiasi altro evento successivo descritto nella presente Sezione.
Sezione 7.02. Cancellazione da parte della Banca
(a) Ove in qualsivoglia momento la Banca determini, previa consultazione con la Mutuataria e il Garante, che un importo del Finanziamento non sara' necessario per finanziare i costi del Progetto da finanziarsi con i proventi del Finanziamento, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. All'Ultima Data di Disponibilita', l'eventuale Importo Disponibile residuo sara' cancellato automaticamente.
(b) Qualora il diritto della Mutuataria di effettuare Erogazioni di una parte del Finanziamento sia sospeso per un periodo ininterrotto di trenta (30) giorni, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tale importo del Finanziamento. (c) Ove in qualsiasi momento la Banca stabilisca che:
(i) l'acquisizione di un bene non sia conforme alle procedure stabilite o a cui si fa riferimento nel Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo delle spese relative a tale bene che sarebbero state altrimenti ammissibili al finanziamento mediante i proventi del Finanziamento; oppure
(ii) i fondi utilizzati nell'ambito del Finanziamento siano stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto di Finanziamento e la Banca stabilisca l'importo cosi' utilizzato; oppure
(iii) con riferimento a qualsiasi contratto da finanziare in tutto o in parte con i proventi del Finanziamento, la Mutuataria, il Soggetto del Progetto o una sua Collegata abbiano posto in essere una qualsiasi Pratica Vietata durante l'appalto o l'esecuzione dello stesso, senza che la Mutuataria o il Garante abbiano intrapreso tempestivamente azioni adeguate e soddisfacenti per la Banca al fine di porre rimedio alla situazione, e la Banca stabilisca l'ammontare delle spese relative a tale contratto che sarebbero state altrimenti finanziabili con i proventi del Finanziamento;
la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare l'equivalente di tale importo del Finanziamento.
Tale cancellazione entrera' in vigore al momento della comunicazione.
(d) Qualora, in conformita' con le Policy e Procedure Operative, la Banca determini che la Mutuataria ( diversa dal Membro), il Soggetto del Progetto o una sua Affiliata sono stati inclusi nell'elenco della Banca di soggetti o di entita' non idonei ad aggiudicarsi un contratto finanziato dalla Banca o a ricevere finanziamenti dalla Banca, come visionabile sul sito web della Banca, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare tutto o parte del Finanziamento. Tale cancellazione entrera' in vigore al momento della comunicazione.
(e) Ove la Banca riceva dal Garante una comunicazione di risoluzione ai sensi della Sezione 7.05 in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato, tali importi saranno considerati cancellati dalla Banca.
Sezione 7.03. Impegno di Rimborso Incondizionato non Soggetto a Sospensione o Cancellazione
Nessuna cancellazione o sospensione sara' applicata agli importi soggetti a un Impegno di Rimborso incondizionato sottoscritto dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(c), salvo quanto espressamente previsto in tale impegno.
Sezione 7.04. Obblighi della Mutuataria e del Garante
Fatte salve la cancellazione o la sospensione, tutte le disposizioni del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia continueranno ad avere piena validita' ed efficacia, salvo quanto specificamente previsto nei presenti termini.
Sezione 7.05. Cancellazione della Garanzia
Ove la Mutuataria non abbia effettuato il pagamento del capitale o degli interessi o qualsiasi altro pagamento richiesto ai sensi del Contratto di Finanziamento (per ragioni diverse da fatti o omissioni del Garante) e tale pagamento sia stato effettuato dal Garante, quest'ultimo potra', previa consultazione con la Banca, mediante comunicazione alla Banca e alla Mutuataria, porre fine ai propri obblighi ai sensi del Accordo di garanzia in relazione a qualsiasi importo del Finanziamento che non sia stato utilizzato prima della data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca e che non sia soggetto ad alcun Impegno di Rimborso incondizionato emesso dalla Banca ai sensi della Sezione 3.02(b). Al ricevimento di tale comunicazione da parte della Banca, gli obblighi del Garante in relazione a tale importo cesseranno di essere efficaci.
Sezione 7.06. Eventi di Accelerazione della Scadenza
Al verificarsi di uno seguenti eventi ( e sintanto che lo stesso sia in essere), in qualsiasi momento durante il protrarsi dello stesso, la Banca potra', mediante comunicazione alla Mutuataria e al Garante, cancellare il Finanziamento e dichiarare immediatamente esigibile l'importo in linea capitale del Finanziamento in essere in quel momento, unitamente ai relativi interessi e Oneri e, a seguito di tale dichiarazione, tale importo in linea capitale, unitamente agli interessi e agli Oneri, saranno immediatamente esigibili:
(a) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(i) o 7.01(a)(ii) si sia verificato e si sia protratto per quindici (15) giorni dalla data di tale evento.
(b) Un evento di cui alla Sezione 7.01(a)(iii) o 7.01(a)(iv) si sia verificato e si sia protratto per i trenta (30) giorni successivi alla comunicazione da parte della Banca alla Mutuataria e al Garante.
(c) Un Indebitamento Estero della Mutuataria o del Garante e' dichiarato scaduto ed esigibile prima della scadenza prevista.
(d) La Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o qualsiasi Soggetto del Progetto non sia in grado di adempiere ai propri debiti alla relativa scadenza o sia stata intrapresa un'azione o un procedimento da parte della Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto o di terzi ai fini della distribuzione tra i suoi creditori degli Assets della Mutuataria o del Soggetto del Progetto.
(e) Un'autorita' o ente avente giurisdizione o Controllo sulla Mutuataria o su un Soggetto del Progetto abbia avviato azioni per lo scioglimento o la liquidazione, o la sospensione delle attivita', della Mutuataria (diversa da un membro della Banca) o di un Soggetto del Progetto.
(f) Si sia verificato ogni altro evento eventualmente specificato nel Contratto di Finanziamento come rilevante ai fini della presente Sezione e' verificato e si e' protratto per il periodo.
Art. VIII
ARTICOLO VIII - OPPONIBILITA'; RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Sezione 8.01. Opponibilita'
(a) I diritti e gli obblighi delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto saranno validi e opponibili in conformita' ai loro termini, nonostante eventuali disposizioni di legge locale contraria. Nessuna delle parti di tali accordi potra' in alcun caso far valere l'invalidita' o l'inopponibilita' di una qualsiasi disposizione degli stessi per qualsiasi motivo.
(b) Ferma restando qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini e Condizioni Standard, del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto, la Mutuataria, il Garante e ciascuna Soggetto del Progetto prendono atto che la Banca avra' il diritto di applicare le Policy e Procedure Operative, ivi inclusa qualsiasi Azione Esecutiva o Azione di Divulgazione ivi prevista, in relazione alle accuse di Pratiche Vietate riguardanti il Progetto ( comprese le operazioni finanziate o cui si propone di essere finanziate, in tutto o in parte, con i proventi del Finanziamento).
Sezione 8.02. Obblighi del Garante
Gli obblighi del Garante ai sensi del Accordo di garanzia non saranno estinti se non a seguito di un adempimento e solo nella misura di tale adempimento. Tali obblighi non saranno soggetti ad alcuna preventiva notifica o richiesta di pagamento alla, o azione nei confronti della, Mutuataria o di qualsiasi Soggetto del Progetto, ne' ad alcuna preventiva notifica o richiesta al Garante in relazione ad inadempimento della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto, e non saranno inficiati dal verificarsi di alcuna delle seguenti circostanze: qualsiasi proroga, tolleranza o concessione effettuata in favore della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto; qualsiasi azioni o mancato avvio di azioni, o ritardo nell'esercizio delle stesse, di qualsiasi diritto, potere o rimedio nei confronti della Mutuataria o di un Soggetto del Progetto o in relazione a qualsiasi garanzia inerente al Finanziamento; qualsiasi modifica o estensione delle previsioni di cui alle disposizioni del Contratto di Finanziamento o di un Accordo di Progetto secondo i termini dello stesso; o il mancato rispetto da parte della Mutuataria o di un'Entita' del Progetto di qualsiasi requisito di legge, regolamento o ordine del Garante o di una suddivisione politica o agenzia del Garante.
Sezione 8.03. Mancato Esercizio dei Diritti
Nessun ritardo nell'esercizio, o omissione nell'esercizio, di qualsiasi diritto, potere o rimedio spettante a una delle parti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto in caso di inadempimento pregiudichera' tale diritto, potere o rimedio o potra' essere interpretato come una rinuncia allo stesso o un'acquiescenza a tale inadempimento; ne' l'azione di tale parte in relazione a qualsiasi inadempimento, o l'acquiescenza a qualsiasi inadempimento, pregiudichera' o compromettera' qualsiasi diritto, potere o rimedio di tale parte in relazione a qualsiasi altro o successivo inadempimento.
Sezione 8.04. Risoluzione delle Controversie
(a) Le parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto si adopereranno per risolvere amichevolmente qualsiasi controversia tra una o piu' di esse e la Banca derivante da tali accordi o dalla loro violazione, risoluzione o invalidita' o altrimenti collegata ad essi. A tal fine, su iniziativa di una delle parti di tali accordi, l'altra o le altre parti si incontrera'/anno tempestivamente con la parte che ha avviato la procedura per discutere di tale controversia e, ove richiesto per iscritto dalla parte che ha avviato la procedura, rispondera'/anno per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla parte che ha avviato la procedura in merito a tale controversia.
(i) Il numero di arbitri sara' tre (3).
(ii) L'autorita' che ha il potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL e' il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato.
(iii) Nel caso in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato debba nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sara' libero di individuare qualsiasi soggetto che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL.
(iv) La sede dell'arbitrato sara' L'Aia.
(v) La lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sara' l'inglese.
(vi) Il diritto applicabile dal tribunale arbitrale sara' il diritto pubblico internazionale, le cui fonti a tal fine si intendono essere:
(A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati che sono reciprocamente vincolanti per le parti;
(B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali ( che siano o meno direttamente vincolanti per le parti) generalmente riconosciuti come codificati o trattati alla stregua di norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli Stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi;
(C) altre forme di prassi internazionale, compresa la prassi degli Stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, conformita' e durata tali da creare obblighi giuridici; e
(D) principi generali di diritto applicabili.
(vii) In deroga alle disposizioni del Regolamento arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sara' autorizzato ad adottare misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca e nessuna delle parti del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto potra' presentare dinnanzi un'autorita' giudiziaria una richiesta di misure cautelari o preliminari anteriori al lodo nei confronti della Banca. (viii) Il tribunale arbitrale avra' l'autorita' di prendere in considerazione e includere in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata ad esso dalla Banca, dalla Mutuataria, dal Garante o da qualsiasi Soggetto del Progetto nella misura in cui tale disputa ci controversia derivi dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessun'altra parte o altra controversia potra' essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale.
(c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nei presenti Termini e Condizioni Standard o nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o in qualsiasi Accordo di Progetto potra' operare o essere considerato quale rinuncia a o altra modifica di qualsivoglia immunita', privilegio o esenzione della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile.
(d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal Contratto di Finanziamento, dal Accordo di garanzia o da qualsiasi Accordo di Progetto, una certificazione della Banca relativa ad un importo dovuto alla stessa ai sensi di tale contratto costituira' una evidenza prima facie del relativo importo.
Art. IX
ARTICOLO IX - EFFICACIA; RISOLUZIONE
Sezione 9.01. Data di Efficacia
Salvo diverso accordo tra la Banca e la Mutuataria, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto diverranno efficaci alla data in cui la Banca inoltrera' alla Mutuataria e al Garante la notifica di accettazione da parte della Banca delle evidenze richieste dalle Sezioni 9.02 e 9.03.
Sezione 9.02. Condizioni Sospensive all'Efficacia
Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto non entreranno in vigore a meno che la Banca confermi che non si sia verificato e non sia in essere alcun evento di cui alla Sezione 7.01(a) o 7.06; e fino a quando non sara' stata fornita alla Banca evidenza, in forma e sostanza di gradimento per la stessa circa quanto segue:
(a) la sottoscrizione e la consegna del Contratto di Finanziamento e del Accordo di garanzia per conto della Mutuataria e del Garante sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le azioni governative e societarie necessarie.
(b) la sottoscrizione e la consegna di ciascun Accordo di Progetto, se del caso, per conto di ciascuna Entita' del Progetto sono state debitamente autorizzate o ratificate ai sensi di tutte le necessarie azioni governative, societarie e amministrative.
(c) si siano verificati tutti gli altri eventi specificati nel Contratto di Finanziamento quali condizioni ulteriori alla sua efficacia.
Sezione 9.03. Parere Legale
Nell'ambito delle evidenze da fornirsi ai sensi della Sezione 9.02, la Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto forniranno, o faranno in modo che vengano fomiti, alla Banca uno o piu' pareri (in forma e sostanza di gradimento per la Banca) di consulenti ritenuti accettabili per la Banca, in relazione alle questioni che potranno essere specificate nel Contratto di Finanziamento o che saranno ragionevolmente richieste dalla Banca, e che dimostrano che: (a) Per conto della Mutuataria, il Contratto di Finanziamento e' stato debitamente autorizzato o ratificato dalla Mutuataria, nonche' sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti della Mutuataria, opponibili in conformita' ai relativi termini.
(b) Per conto del Garante, il Accordo di garanzia e' stato debitamente autorizzato o ratificato dal Garante, nonche' sottoscritto e consegnato per suo conto, e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti del Garante, opponibili in conformita' ai relativi termini.
(c) Per conto di ciascun Soggetto del Progetto, ogni Accordo di Progetto di cui e' parte e' stato debitamente autorizzato o ratificato da, nonche' sottoscritto e consegnato per conto di, tale Soggetto del Progetto e costituisce obbligazioni valide e legalmente vincolanti di tale Soggetto del Progetto, opponibile in conformita' ai relativi termini.
Sezione 9.04. Risoluzione per Mancata Entrata in Vigore
Laddove il Contratto di Finanziamento non sia divenuto efficace entro la data specificata nel Contratto di Finanziamento ai fini della presente Sezione, tutti gli obblighi della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia e di ciascun Accordo di Progetto cesseranno, a meno che la Banca, dopo aver considerato le ragioni del ritardo, non indichi una data successiva ai fini della presente Sezione. La Banca comunichera' tempestivamente alla Mutuataria e al Garante tale data successiva.
Sezione 9.05. Cessazione per Adempimento
Nel momento in cui l'intero importo principale del Finanziamento sara' stato rimborsato e tutti gli interessi e gli Oneri maturati o divenuti esigibili sul Finanziamento saranno stati corrisposti, il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, e tutti gli obblighi delle parti ai sensi dello stesso, cesseranno immediatamente.
Art. X
ARTICOLO X - COMUNICAZIONI; RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI; MODIFICHE
Sezione 10.01. Comunicazioni
Qualsivoglia comunicazione o richiesta che debba o possa essere inoltrata o presentata ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di ciascun Accordo di Progetto, o ai sensi di qualsiasi altro accordo delle parti ivi contemplato, dovra' essere in forma scritta. Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 9.01, tale comunicazione o richiesta si riterra' debitamente inviata o presentata una volta consegnata in forma leggibile alla parte a cui deve essere inoltrata o presentata all'indirizzo della parte indicato nel Contratto di Finanziamento, nel Accordo di garanzia o nel relativo Accordo di Progetto, o a qualsiasi altro indirizzo che la parte avra' indicato per iscritto alla parte che ha inviato la comunicazione o presentato la richiesta. Salvo quanto diversamente previsto nel Manuale per le Erogazioni della BERS (per le richieste di Erogazione e le questioni correlate), tale consegna potra' essere effettuata a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica.
Sezione 10.02. Potere di Agire
Qualsiasi azione richiesta o consentita e qualsiasi documentazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto di Finanziamento da parte della Mutuataria, ai sensi del Accordo di garanzia da parte del Garante o ai sensi di qualsiasi Accordo di Progetto da parte di un Soggetto del Progetto sara' intrapresa o sottoscritta dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria, dal Rappresentante Autorizzato del Garante o dal Rappresentante Autorizzato di qualsiasi Soggetto del Progetto, a seconda dei casi, o da qualsiasi altro funzionario della Mutuataria, del Garante o di qualsiasi Soggetto del Progetto che tale Rappresentante Autorizzato designera' per iscritto.
La Mutuataria, il Garante e ciascun Soggetto del Progetto dovranno fornire alla Banca evidenze sufficienti circa i poteri di firma e dello specimen di firma autorizzato di ciascuno di tali funzionari.
Sezione 10.03. Modifiche
(a) Il Contratto di Finanziamento potra' essere modificato mediante atto scritto firmato dal Rappresentante Autorizzato della Mutuataria e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca. Nel caso in cui, a giudizio della Banca, tale modifica determini un ampliamento degli obblighi del Garante, tale atto scritto dovra' essere sottoscritto anche dal Rappresentante Autorizzato del Garante.
(b) Il Accordo di garanzia potra' essere modificato mediante strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante autorizzato del Garante e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca.
(c) Ciascun Accordo di Progetto potra' essere modificato mediante uno strumento scritto sottoscritto dal Rappresentante Autorizzato del Soggetto del Progetto che ne e' parte e da un funzionario debitamente autorizzato della Banca.
Sezione 10.04. Lingua Inglese
Qualsivoglia documento consegnato ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Accordo di garanzia o di qualsiasi Accordo di Progetto dovra' essere redatto in lingua inglese. I documenti in qualsiasi altra lingua dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese certificata come traduzione approvata e tale traduzione approvata sara' conclusiva.
Sezione 10.05. Sottoscrizione per Scambi (Counterparts)
Il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto potranno essere sottoscritti mediante piu' scambi di copie separati (counterparts), ciascuna delle quali costituira' un originale.
Sezione 10.06. Divulgazione
La Banca potra' divulgare il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto e qualsiasi informazione relativa a tali accordi (compresi i documenti e le scritture riguardanti la Mutuataria, il Garante, il Soggetto del Progetto e il Progetto) in conformita' con la propria policy di accesso alle informazioni, in vigore al momento di tale divulgazione, e in relazione a qualsiasi controversia o procedimento relativa a, o che coinvolga, il Progetto o ciascuno tra il Contratto di Finanziamento, il Accordo di garanzia e ciascun Accordo di Progetto, al fine di difendere, tutelare o far valere qualsiasi diritto o interesse della Banca.
Termini e condizioni-Allegato 1
ALLEGATO 1 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN EURO
Sezione I: Disposizioni sugli Interessi
Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara':
(i) per il primo Periodo di Interessi di ciascuna Erogazione, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento (Reference Page) alle ore 11 :00 (ora di Bruxelles) della relativa Data di Determinazione degli Interessi per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi (o ove non sia pubblicato tale tasso sulla Pagina di Riferimento per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interessi, ma siano pubblicati tassi ("Tassi di Riferimento") sulla Pagina di Riferimento sia per un periodo inferiore che per un periodo superiore alla durata di tale Periodo di Interesse, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso (arrotondato per eccesso, se necessario, al quarto decimale) applicabile per un periodo pari alla durata di tale Periodo di Interesse, determinato mediante interpolazione lineare con riferimento al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente inferiore alla durata di tale Periodo di Interesse e al Tasso di Riferimento pubblicato sulla Pagina di Riferimento per il periodo immediatamente superiore alla durata di tale Periodo di Interesse); e
(i) per ciascun successivo Periodo di Interesse, il tasso annuo offerto per i depositi in Euro pubblicato sulla Pagina di Riferimento alle ore 11 :00, ora di Bruxelles, alla relativa Data di Determinazione degli Interessi per il periodo piu' vicino alla durata di tale Periodo di Interesse ( o, se due periodi sono ugualmente vicini alla durata di tale Periodo di Interesse, la media dei due relativi tassi);
a condizione che:
(1) qualora, per qualsiasi motivo, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante non possa essere determinato in tale momento con riferimento alla Pagina di Riferimento, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il tasso annuo che la Banca determinera' mediante la media aritmetica (arrotondata, se necessario, per eccesso, al quarto decimale) dei tassi annui offerti per depositi in Euro di importo comparabile alla porzione del Finanziamento soggetta a Tasso di Interesse Variabile che si prevede essere dovuta durante il relativo Periodo di Interesse per un periodo pari a tale Periodo di Interesse, quotati presso le principali banche del mercato interbancario della zona Euro, secondo quanto comunicato alla Banca da almeno due primarie banche attive nel mercato interbancario della zona Euro (per l'Euro) selezionate dalla Banca; e
(2) qualora, ai sensi dei termini specificati nella presente Sezione 3.04(a), il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante fosse inferiore a zero, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' considerato pari a zero.
Sezione II: Definizioni
Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'Euro, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:
"Data di Determinazione degli Interessi di Mora" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi di Mora.
"Data di Determinazione degli Interessi" indica la data che precede di due Giorni Lavorativi il primo giorno di tale Periodo di Interessi o un giorno altrimenti definito nel Contratto di Finanziamento.
Per "Evento di Alterazione del Mercato" si intende:
(a) alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Pagina di Riferimento non sia disponibile e nessuna o una sola delle principali banche operanti nel mercato interbancario della zona Euro fornisca un tasso alla Banca al fine di determinare il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi o il tasso di interesse di mora per l'Euro per il relativo Periodo di Interessi di Mora, a seconda dei casi; oppure (b) prima della chiusura delle attivita' a Londra alla Data di Determinazione degli Interessi per il relativo Periodo di Interessi o alla Data di Determinazione degli Interessi di Mora per il relativo Periodo di Interessi di Mora (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca determina che il costo per la Banca per l'ottenimento di depositi corrispondenti, a seconda dei casi, sul mercato interbancario della zona Euro, e' superiore al Tasso di Interesse del Mercato Rilevante.
Termini e condizioni-Allegato 2
ALLEGATO 2 - FINANZIAMENTI DENOMINATI IN USD
Sezione I: Disposizioni sugli Interessi
Qualora il Finanziamento sia a Tasso di Interesse Variabile, ai fini della Sezione 3.04(a), laddove la Valuta del Finanziamento sia USD, il Tasso di Interesse del Mercato Rilevante sara' il Tasso di Riferimento SOFR.
La Banca avra' il diritto di apportare modifiche minori di natura tecnica, amministrativa o operativa alle disposizioni relative al tasso di interesse per i Finanziamenti o gli importi scaduti soggetti a un Tasso di Interesse Variabile nel caso in cui la Valuta del Finanziamento e' l'USD. Tali modifiche entreranno in vigore alle ore 17:00 (ora di Londra) del decimo (10°) Giorno Lavorativo successivo a quello in cui la Banca avra' fornito i dettagli di tali modifiche alla Mutuataria e, se del caso, al Garante, senza ulteriori azioni o consensi da parte della Mutuataria o, se del caso, del Garante.
Sezione II: Definizioni
Qualora la Valuta del Finanziamento sia l'USD, salvo diversa indicazione, i seguenti termini avranno il seguente significato ovunque utilizzati nei Termini e Condizioni Standard o in un contratto a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Standard:
"Amministratore" indica la Federai Reserve Bank of New York (o qualsiasi altro soggetto che assuma l'amministrazione o la pubblicazione del SOFR, dell'indice SOFR o del Centrai Bank Rate (come definito nell'Appendice B (Cumulative Compounded SOFR Rate)) (a seconda dei casi)).
"Compounded SOFR Index Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata all'Appendice A (Compounded SOFR Index Rate).
"Cumulative Compounded SOFR Rate" indica, in relazione a un Periodo di Interessi, a un Periodo di Interessi di Mora (o ad altro periodo rilevante) per un Finanziamento, il tasso percentuale annuo determinato dalla Banca secondo la metodologia indicata nell'Appendice B (Cumulative Compounded SOFR Rate).
"Index Publisher" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
"Pagina di Riferimento dell'Indice" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
"Orario di Pubblicazione dell'Indice" avra' il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.
Per "Periodo di Lookback" si intende:
(a) fatti salvi i successivi paragrafi (b) e (c):
(i) nel caso in cui l'Index Publisher pubblichi il relativo indice tutti i giorni (compresi i giorni che non siano Giorni Bancari SOFR), 14 giorni;
(ii) nel caso in cui (A) l'Index Publisher pubblichi il relativo indice solo nei Giorni Bancari SOFR, (B) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il Compounded SOFR Index Rate e' determinato utilizzando l'indice pubblicato dall'Amministratore, o (C) ai fini di qualsiasi Periodo di Interesse, Periodo di Interesse di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante, il Tasso di Riferimento SOFR e' determinato utilizzando il Cumulative Compounded SOFR Index Rate, dieci (1 O) Giorni Bancari SOFR;
(b) un periodo piu' lungo a discrezione della Banca; oppure
(c) un periodo piu' breve eventualmente selezionato dalla Banca con il consenso della Mutuataria, salvo che in relazione a un Periodo di Interessi di Mora.
"Data di Fine del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di Lookback applicabile prima della data piu' prossima tra (a) l'ultimo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile e (b) il giorno in cui qualsiasi parte di un Finanziamento diventa dovuta e esigibile.
"Data di Inizio del Periodo di Lookback" indica il giorno che cade nel Periodo di Lookback applicabile prima del primo giorno del Periodo di Interessi o del Periodo di Interessi di Mora applicabile.
Per "Evento di Alterazione del Mercato" si intende:
(a) in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), il Compounded SOFR Index Rate non sia disponibile e non vi sia alcun Tasso SOFR o Centrai Bank Rate applicabile ai fini del calcolo del Cumulative Compounded SOFR Rate per un Giorno Bancario SOFR durante tale Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o altro periodo rilevante; o
(b) prima della chiusura delle attivita' a Londra nel Giorno Lavorativo successivo alla data in cui gli interessi diventino determinabili per qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora o qualsiasi altro periodo rilevante (in ogni caso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un periodo in cui tutta o parte del Finanziamento e' soggetta a un Tasso di Interesse Fisso), la Banca stabilisca che il suo costo della provvista relativo alla propria partecipazione al Finanziamento e' superiore al Tasso di Alterazione del Mercato.
"Tasso di Alterazione del Mercato" indica il tasso percentuale annuo pari alla somma di:
(a)
(i) il Compounded SOFR Index Rate per il Periodo di Interesse o il Periodo di Interesse di Mora del relativo Finanziamento; o
(ii) se il Compounded SOFR Index Rate non e' disponibile, il Cumulative Compounded SOFR Rate per il Periodo di Interessi o il Periodo di Interessi di Mora del relativo Finanziamento; e
(b) 0.5%.
"Periodo di Osservazione" indica il periodo compreso tra la Data di Inizio del Periodo di Lookback, inclusa, e la Data di Fine del Periodo di Lookback, esclusa.
"SOFR" indica il tasso di finanziamento overnight garantito (secured overnightfinancing rate) (SOFR) amministrato e pubblicato dall'Amministratore.
"Giorno Bancario SOFR" indica qualsiasi giorno diverso da:
(a) un sabato o una domenica; e
(b) un giorno in cui la Securities Industry and Financial Markets Association ( o qualsiasi organizzazione che succeda alla stessa) raccomanda che i dipartimenti fixed incame (reddito fisso) dei suoi membri restino chiusi per l'intera giornata ai fini della negoziazione di titoli di Stato statunitensi.
"Tasso di Riferimento SOFR" indica, in relazione a qualsiasi Periodo di Interessi, Periodo di Interessi di Mora (o altro periodo rilevante) di un Finanziamento, il tasso percentuale annuo che e' la somma di:
(a)
(i) il Compounded SOFR Index Rate; o
(ii) ove il Compounded SOFR Index Rate non sia disponibile, il Cumulative Compounded SOFR Rate; e
(b) il relativo Credit Adjustment Spread, a condizione che, ove la somma di tali tassi sia inferiore a zero, il tasso sara' considerato pari a zero.
Termini e condizioni-Appendice A
APPENDICE A
COMPOUNDED SOFR INDEX RATE
Il "Compounded SOFR Index Rate" per qualsiasi Periodo di Interessi o Periodo di Interessi di Mora ( o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro periodo rilevante nel caso in cui la totalita' o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento e' il tasso percentuale annuo (arrotondato al quarto decimale) calcolato come segue:
(Indice SOFRfine /Indice SOFRinizio - 1) x (360/n)
dove:
"n" indica il numero di giorni del Periodo di Osservazione;
"Indice SOFRfine " indica il valore dell'indice pubblicato da:
(a) l'Index Publisher sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora della Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Fine del Periodo di Lookback; oppure
(b) ove l'Index Publisher sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFRinizio o l'Indice SOFRfine per il relativo periodo in conformita' al paragrafo
(a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFRinizio , anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) alla Data di Fine del Periodo di Lookback; e
"Indice SOFRinizio " indica il valore dell'indice pubblicato da:
(a) l'Index Publisher sulla Pagina di Riferimento dell'Indice all'Ora di Pubblicazione dell'Indice, o all'incirca, alla Data di Inizio del Periodo di Lookback; oppure
(b) ove l'Index Publisher sia diverso dall'Amministratore e non sia possibile determinare l'Indice SOFRinizio o l'Indice SOFRfine per il relativo periodo in conformita' al paragrafo
(a) della presente definizione o al paragrafo (a) della definizione di Indice SOFRfine , anche in circostanze in cui non sia disponibile, l'Amministratore all'indirizzo https://apps.newyorkfed.org/markets/autorates/sofr-avg-ind alle ore 15:00 o all'incirca (ora di New York) della Data di Inizio del Periodo di Lookback.
Termini e condizioni-Appendice B
APPENDICE B
CUMULATIVE COMPOUNDED SOFR RATE
Il "Cumulative Compounded SOFR Rate" per qualsiasi Periodo di Interesse o Periodo di Interesse di Mora ( o, ai fini del calcolo degli interessi maturati, per qualsiasi altro relativo periodo nel caso in cui tutto o parte di un Finanziamento diventi esigibile in una data diversa da una Data di Pagamento di Interessi o dall'ultimo giorno di un Periodo di Interessi di Mora) per un Finanziamento e' il tasso percentuale annuo (arrotondato a quattro cifre decimali) calcolato come indicato di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
"d0" indica il numero di Giorni Bancari SOFR durante il Periodo di Osservazione;
"i" indica una serie di numeri interi da uno a do, ciascuno dei quali rappresenta il relativo Giorno Bancario SOFR in ordine cronologico durante il Periodo di Osservazione;
"ni " indica, per qualsiasi Giorno Bancario SOFR "i", il numero di giorni da, e incluso, tale Giorno Bancario SOFR "i" fino a, ma escluso, il Giorno Bancario SOFR successivo;
"dcc" significa 360;
"d" indica il numero di giorni durante il Periodo di Osservazione; e
"DailyRate;" indica per ogni Giorno Bancario SOFR "i" durante il Periodo di Osservazione, il Tasso Giornaliero per il Giorno Bancario SOFR "i".
Ai fini della definizione di "DailyRatei'', si applicano le seguenti definizioni:
Per "Centrai Bank Rate" si intende:
(a) il tasso di interesse target a breve termine fissato dal Federai Open Market Committee degli Stati Uniti, come pubblicato dall'Amministratore di volta in volta, o qualsiasi tasso successivo o sostitutivo di tale tasso; oppure
(b) ove tale target non sia composto da cifra singola, la media aritmetica di:
(i) il limite superiore del range di tassi di interesse target a breve termine fissato dal Federai Open Market Committee statunitense e pubblicato dall'Amministratore; e
(ii) il limite inferiore di tale range.
"Adeguamento del Centrai Bank Rate" indica la media aritmetica della differenza tra il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR e il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR per i dieci Giorni Bancari SOFR piu' immediatamente precedenti per i quali il SOFR sia disponibile.
"Tasso Giornaliero" significa per ogni Giorno Bancario SOFR:
(a) il SOFR per quel Giorno Bancario SOFR; o
(b) ove il SOFR non sia disponibile per quel Giorno Bancario SOFR, il tasso percentuale annuo che sara' pari alla somma di:
(i) il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR; e
(ii) il relativo Credit Adjustment Spread ; o
(c) in caso di applicazione del paragrafo (b) di cui sopra, sebbene il Centrai Bank Rate per quel Giorno Bancario SOFR non sia disponibile, il tasso percentuale annuo che e' pari alla somma di:
(i) il piu' recente Centrai Bank Rate per un giorno che non sia piu' di due Giorni Bancari SOFR prima di quel Giorno Bancario SOFR; e
(ii) il relativo Credit Adjustment Spread,
arrotondato, in entrambi i casi, a quattro cifre decimali.
Ai fini del calcolo del Cumulative Compounded SOFR Rate, ove un qualsiasi giorno durante un Periodo di Interessi o un Periodo di Interessi di Mora non sia un Giorno Bancario SOFR, il tasso di interesse su quel Finanziamento per quel giorno sara' il tasso applicabile al Giorno Bancario SOFR immediatamente precedente.
Project support
Project support between European Bank and the Government of the Italian Republic
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. I
(Numero di operazione 54753)
ACCORDO DI SUPPORTO AL PROGETTO E CESSIONE
tra
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
per presa visione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo
Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche
Data 17 febbraio 2024
INDICE
ARTICLE I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
ARTICLE II - SUPPORTO AL PROGETTO
ARTICLE III - CESSIONE
ARTICLE IV - DIRITTI E DISCREZIONALITA' DELLE PARTI
ARTICLE V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO
ARTICLE VI - COSTI
ARTICLE VII - ULTERIORI GARANZIE
ARTICLE VIII - VARIE
ARTICLE IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ALLEGATI
ALLEGATO 1 COMUNICAZIONE DI CESSIONE
ALLEGATO 2 CONFERMA DI CESSIONE
Il presente Accordo di supporto al progetto e cessione (il presente "Contratto") e' datato 17 febbraio 2024 ed e' stipulato tra:
(1) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); (2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ("Italia"); e
ai fini delle conferme secondo quanto ivi indicato
(3) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A., in qualita' di (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") e (ii) Cessionario (come infra definito); e al fine di fornire determinate dichiarazioni, come specificati per quanto concerne lo stesso nel presente Contratto.
PREMESSA
(A) PREMESSO che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato;
(B) PREMESSO che la societa' di capitali (private joint stock company) "Ukrhydroenergo" (la "Mutuataria") intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni;
(C) PREMESSO che l'Ucraina e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
(D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
(E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che l'Ucraina fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nella Garanzia Ucraina;
(F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che l'Italia mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate;
(G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e
(H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto.
TUTTO CIO' PREMESSO, la BERS e l'Italia convengono quanto segue, che CDP conferma:
ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
Sezione 1.01 Definizioni.
Ove utilizzati nel presente Accordo (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (ivi compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:
"Diritti di Finanziamento indica, in relazione al
Ceduti" Finanziamento (o ai Finanziamenti)
destinato ad essere, di volta in
volta, oggetto di cessione dalla
Banca a CDP ai sensi della Sezione
3.02(a), unicamente i seguenti
diritti, titoli, interessi e
benefici contrattuali con
riferimento a tale Finanziamento (o
Finanziamenti):
(i) sezione 2.02 (Ulteriori
Condizioni Finanziarie del
Finanziamento) del Contratto di
Finanziamento, ad esclusione del
paragrafo (f) di tale sezione;
(ii) sezione 2.03 (Interessi e
interessi di mora sulla Tranche
Finanziata Italia) del Contratto di
Finanziamento;
(iii) sezione 5.02 (Accelerazione
della Scadenza) del Contratto di
Finanziamento;
(iv) sezione 3.06 (Pagamenti da
parte della Mutuataria) dei Termini
e Condizioni Standard;
(v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e
Determinazione del Pagamento) dei
Termini e Condizioni Standard;
(vi) sezione 7.06 (Eventi di
Accelerazione della Scadenza) dei
Termini e Condizioni Standard; e
(vii) articolo VIII (Opponibilita';
Risoluzione delle controversie) dei
Termini e Condizioni Standard,
unitamente ad ogni azione,
sostanziale o procedurale e difesa
inerente o accessoria a quanto
sopra.
"Diritti Ceduti" indicano i diritti, i titoli, gli
interessi e i benefici contrattuali
relativi al Finanziamento (o ai
Finanziamenti) e alla Garanzia
Ucraina che siano ceduti, di volta
in volta, a CDP dalla Banca, ai
sensi (e, in ciascun caso, nella
misura ivi consentita) della
Sezione 3.02(a), ad esclusione dei
Diritti Esclusi.
"Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di
cessionario dei Diritti Ceduti ai
sensi della Sezione 3.02(a).
"Conferma di Cessione" indica la comunicazione trasmessa
dalla Banca a CDP (con copia
all'Italia), nella forma indicata
all'Allegato 2 (Conferma di
Cessione), ai sensi della quale la
Banca conferma a favore di CDP
l'avvenuta cessione relativa ai
Diritti Ceduti ivi specificati ai
sensi della Sezione 3.02(a),
indicandone i dettagli.
"Data di Cessione" indica, in relazione ai Diritti
Ceduti, la data indicata nella
relativa Comunicazione di Cessione.
"Mutuataria" indica la Private Joint Stock
Company "Ukrhydroenergo", in
qualita' di mutuataria ai sensi del
Contratto di Finanziamento.
"Titolo BERS" indica il titolo a tasso variabile
per un ammontare pari a 100 milioni
di euro emesso dalla Banca
nell'ambito del suo EUR
45.000.000.000 Global Medium Term
Note Programme, sottoscritto e
acquistato da CDP ai termini e alle
condizioni di cui al Contratto di
Sottoscrizione.
"Diritti Esclusi" indica:
(i) qualsiasi diritto, titolo,
interesse e beneficio contrattuale
riferibile al Finanziamento (o ai
Finanziamenti) e alla Garanzia
Ucraina che non siano Diritti
Ceduti; e
(ii) qualsiasi diritto
extracontrattuale della Banca
rispetto ai Diritti Ceduti,
derivante dallo status personale
della Banca quale istituzione
finanziaria internazionale e dai
relativi privilegi, immunita' ed
esenzioni, siano essi derivanti
dall'Accordo Istitutivo della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo, dalle convenzioni
internazionali o da qualsiasi legge
applicabile, incluso lo status di
creditore privilegiato della Banca
(ma, a titolo di chiarimento, fatta
salva qualsivoglia cessione dei
diritti contrattuali della Banca in
qualita' di creditore ai sensi del
Contratto di Finanziamento e di
beneficiario della Garanzia
Ucraina, ai sensi del presente
Contratto).
"Data di Pagamento degli indica ciascuna relativa data di
Interessi" pagamento degli interessi con
riferimento al Titolo BERS, come
definita nel pricing supplement
relativo al Titolo BERS medesimo.
"Autorita' Italiane" indica il Ministero dell'Economia e
delle Finanze della Repubblica
Italiana, e/o il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale della Repubblica
Italiana e/o l'Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo e/o
qualsiasi altro soggetto competente
del Governo della Repubblica
Italiana, nominato per le finalita'
del presente Contratto.
"Finanziamento" indica ciascuna Erogazione
effettuata dalla Banca alla
Mutuataria ai sensi della Tranche
Finanziata Italia, e l'importo in
linea capitale in essere di tale
Erogazione.
"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di
finanziamento in data odierna o
avente una data prossima alla
stessa tra la Mutuataria e la
Banca, ai sensi del quale la Banca
ha concordato di mettere a
disposizione della Mutuataria il
finanziamento di cui al paragrafo
(D) delle Premesse.
"Comunicazione di Cessione" indica la comunicazione di cessione
trasmessa dalla Banca alla
Mutuataria e all'Ucraina, nella
forma indicata nell'Allegato 1
(Comunicazione di Cessione), al
fine di effettuare la cessione di
determinati Diritti Ceduti ai sensi
della Sezione 3.02(a), con
indicazione dei relativi dettagli.
"Parte" e "Parti" indica una parte del presente
Accordo e Parti sara' interpretato
di conseguenza. Qualsivoglia
riferimento ad una Parte nel
presente Accordo dovra' essere
riferito a tale Parte nella sua
qualita' (o piu' qualita') e ruolo
(o ruoli) specificatamente indicati
e definiti nel presente Contratto.
"Contratto di Sottoscrizione" indica il contratto di
sottoscrizione da stipularsi tra
CDP (in qualita' di sottoscrittore)
e la Banca (in qualita' di
emittente), ai sensi del quale CDP
sottoscrivera' e acquistera' il
Titolo BERS ai termini e alle
condizioni ivi previsti.
"Garanzia Ucraina" indica la garanzia in data odierna
o avente una data prossima alla
stessa sottoscritta tra l'Ucraina,
l'Italia e la Banca in relazione
agli obblighi della Mutuataria ai
sensi del Contratto di
Finanziamento.
Sezione 1.02 Interpretazione.
(a) Salvo che il contesto richieda diversamente, qualsivoglia riferimento ad Articoli, Sezioni o Allegati nel presente Accordo sara' interpretato come un riferimento agli Articoli, alle Sezioni o agli Allegati del presente Accordo e i termini espressi al singolare includeranno il loro corrispettivo plurale e viceversa, le parole riferite a soggetti includeranno le societa' di capitali, le societa' di persone e le altre persone giuridiche e i riferimenti a un soggetto includeranno i relativi successori e aventi causa autorizzati.
(b) Le intestazioni degli Articoli, delle Sezioni e degli Allegati sono inseriti esclusivamente per comodita' di riferimento e non dovranno essere utilizzati ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.
(c) Un riferimento a "scrittura" o "scritto" includera' l'e-mail. (d) Un riferimento al "presente Accordo" (o a qualsiasi disposizione di esso) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nel presente Accordo costituira' un riferimento al presente Accordo, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come modificato (in ogni caso, qualora non sia in violazione delle disposizioni del presente Contratto) di volta in volta.
(e) Le parole che seguono i termini "compreso", "include", "in particolare", "a titolo esemplificativo" o qualsiasi altra espressione simile dovranno essere interpretate come elementi illustrativi e non limitano il senso delle parole, della descrizione, della definizione, della frase o del termine che precedono tali termini.
(f) Il riferimento a un "modifica" includera' una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovra' essere interpretato di conseguenza).
(g) A seguito di ciascuna Erogazione ai sensi della Tranche Finanziata Italia, la stessa rilevera' quale Finanziamento ai fini del, e come definito nel, presente Contratto.
(h) Ogni riferimento a CDP nel presente Contratto, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nella qualita' e nel ruolo specificatamente indicato e definito nel presente Contratto.
Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Art. II
ARTICOLO II - SUPPORTO AL PROGETTO
Sezione 2.01 Supporto al progetto.
(a) Nei termini di cui alla Sezione 2.01 (b), l'Italia si impegna nei confronti della Banca a fornire supporto al Progetto per un importo pari a 100 milioni di euro.
(b) In adempimento alla Sezione 2.01(a), l'Italia si impegna a far si' che CDP sottoscriva e acquisti il Titolo BERS corrispondendo il Prezzo di Emissione (come definito nel Contratto di Sottoscrizione) interamente e in un'unica soluzione alla Banca alla Data del Closing (come definita nel Contratto di Sottoscrizione). La Banca riconosce e concorda che CDP stipulera' il Contratto di Sottoscrizione solo nella misura in cui una somma corrispondente al Prezzo di Emissione dovuto da CDP ai sensi dello stesso sia stata messa a sua disposizione dall'Italia.
(c) Si prende atto, si conferma e si conviene che, qualora CDP non sottoscriva e non acquisti il Titolo BERS, la Banca si riservera' il diritto di non anticipare alcun fondo alla Mutuataria nell'ambito della Tranche Finanziata Italia o della Tranche Finanziata BERS e di cancellare integralmente il finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Sezione 2.02 Utilizzo dei proventi.
La Banca si impegna nei confronti dell'Italia e di CDP ad utilizzare i proventi dell'emissione del Titolo BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi nell'ambito della Tranche Finanziata Italia. Ciascuna di tali Erogazioni sara' effettuata ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Finanziamento. In pendenza dell'utilizzo integrale dei proventi dell'emissione del Titolo BERS per effettuare le Erogazioni ai sensi della Tranche Finanziata Italia, tali proventi potranno essere inclusi tra le risorse ordinarie della Banca e utilizzati nelle attivita' correnti della medesima.
Art. III
ARTICOLO III - CESSIONE
Sezione 3.01 Tempi di Cessione.
(a) Una volta che la Banca avra' effettuato un Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore a 1 milione di euro (l'"Importo Soglia") (e in ogni successiva occasione in cui la Banca abbia erogato un ulteriore Finanziamento (o Finanziamenti) che sia (o complessivamente siano) pari o superiore all'Importo Soglia), la Banca, entro la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, cedera' a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuno di tale Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) tutti i propri diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione).
(b) Ai sensi della Sezione 3.01(d), la cessione di cui alla Sezione 3.01(a) si intende efficace alla, e a partire dalla, Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva. A riguardo di quanto precede, la Banca, entro 30 Giorni Lavorativi da ciascuna data di raggiungimento dell'Importo Soglia, trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione al relativo Finanziamento (o ai Finanziamenti) ai sensi della Sezione 3.02(b), recante, tra l'altro, la data della relativa Data di Pagamento degli Interessi. Qualora la Comunicazione di Cessione si trovi a dovere essere notificata meno di 15 Giorni Lavorativi prima della Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva, la data da indicarsi nella Comunicazione di Cessione sara', diversamente da quanto precede, la seconda Data di Pagamento degli Interessi successiva.
(c) La Banca potra' altresi' cedere di volta in volta a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti); e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ai sensi della Sezione 3.02 (Cessione), nel caso in cui il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogato non sia pari o superiore all'Importo Soglia.
(d) Ferma restando qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, la Banca potra' decidere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, di effettuare una cessione di cui alla Sezione 3.01(a) o alla Sezione 3.01(c) a, e a partire da, qualsiasi data determinata dalla Banca nella propria assoluta discrezionalita'. In tal caso, la Banca trasmettera' una Comunicazione di Cessione debitamente compilata in relazione ai relativi Diritti Ceduti in conformita' alla Sezione 3.02(b) con l'indicazione, tra l'altro, della data di efficacia prevista.
(e) La Banca potra' in ogni caso scegliere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a) qualora sia sorto il diritto di accelerare la scadenza, o escutere, il Finanziamento (o i Finanziamenti), o di richiedere un pagamento ai sensi della, o in ogni caso escutere, la Garanzia Ucraina in relazione a tale Finanziamento (o i Finanziamenti).
(f) La Banca non potra' effettuare (e CDP non sara' tenuta ad accettare (o non potra' comunque ritenersi che CDP abbia accettato)), alcuna cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato dopo la data in cui la Banca avra' ricevuto una comunicazione scritta da parte di CDP, che informi la Banca che la continuazione del finanziamento di cui alla Tranche Finanziata Italia sia divenuta illegale per CDP o contraria a qualsiasi norma, regolamento e/o policy ad essa applicabile. In tali circostanze, la Banca rimborsera' il Titolo BERS ai sensi della Sezione 3.06(c). A titolo di chiarimento, la Banca potra' comunque decidere di effettuare una cessione ai sensi della Sezione 3.02(a), di qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) erogato prima della ricezione di tale comunicazione da parte della Banca.
Sezione 3.02 Cessione.
(a) Ai sensi del presente Accord
(b) o, la Banca accetta di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascun Finanziamento (o Finanziamenti) specificato in una Comunicazione di Cessione notificato ai sensi della Sezione 3.02(b) e nella relativa Conferma di Cessione e (ii) tutti i propri diritti, i titoli, gli interessi e i benefici contrattuali relativi alla Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ma ad esclusione dei Diritti Esclusi.
(c) Al fine di porre in essere la cessione di cui alla Sezione 3.02(a), la Banca inoltrera' alla Mutuataria e all'Ucraina la Comunicazione di Cessione di cui alla Sezione 3.02(a)(i) e successivamente tale cessione avra' effetto alla, e a partire dalla, Data di Cessione indicata nella Comunicazione di Cessione.
(d) La Banca, nel medesimo giorno in cui sara' stata consegnata la Comunicazione di Cessione alla Mutuataria e all'Ucraina, trasmettera' a CDP una corrispondente Conferma di Cessione, con in copia l'Italia.
(e) Fatti salvi i Diritti Esclusi (e qualsiasi altro diritto, titolo, interesse e beneficio che non sia stato o si intenda essere ceduto ai sensi del presente Contratto), al, e a partire dal, momento in cui una cessione di Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a) diventi efficace, qualsiasi riferimento alla Banca nel Contratto di Finanziamento e/o nella Garanzia Ucraina dovra', in relazione a tali Diritti Ceduti, essere invece inteso come riferimento a CDP in relazione a tali Diritti Ceduti (in qualita' di cessionario di, e in relazione a, tali Diritti Ceduti).
Sezione 3.03 Conferme di CDP.
CDP riconosce espressamente che, al ricevimento di ciascuna Conferma di Cessione, si considerera' che:
(a) abbia accettato irrevocabilmente e incondizionatamente la cessione dei Diritti Ceduti specificati ai sensi della Sezione 3.02(a);
(b) non abbia beneficio dei Diritti Esclusi; e
(c) abbia acconsentito a impegnarsi direttamente con la Mutuataria e l'Ucraina in relazione ai Diritti Ceduti specificati.
Sezione 3.04 Clausola liberatoria.
Con effetto da ciascuna Data di Cessione, la Banca non avra' piu' alcun diritto in relazione ai relativi Diritti Ceduti.
Sezione 3.05 Diritti inalienabili della Banca.
A titolo di chiarimento, i privilegi, le immunita' e le esenzioni della Banca di cui la stessa beneficia ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, sottoscritto a Parigi in data 29 maggio 1990, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile sono inalienabili e tali privilegi, immunita' ed esenzioni non sono inclusi nelle cessioni ai sensi del presente Contratto.
Sezione 3.06 Rimborso del Titolo BERS.
(a) Ad ogni Data di Cessione in cui taluni Diritti Ceduti siano ceduti a CDP ai sensi del presente Contratto, l'importo in linea capitale in essere ai sensi del Titolo BERS sara' considerato rimborsato, per un importo equivalente all'importo in linea capitale in essere ai sensi del Finanziamento (o dei Finanziamenti) oggetto di cessione a tale Data di Cessione, ma ad esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale Finanziamento (o ai Finanziamenti).
(b) Ove tutto o parte dell'Importo Disponibile ai sensi della Tranche Finanziata Italia venisse cancellato in conformita' alla Sezione 3.08 (Cancellazione) (come modificata dalla sezione 1.01(d) del Contratto di Finanziamento) o alla Sezione 7.02 (Cancellazione da parte della Banca) dei Termini e Condizioni Standard, la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo BERS, un importo equivalente del capitale residuo ai sensi del Titolo BERS, unitamente a tutti gli interessi maturati e ad altre commissioni e oneri ad esso relativi.
(c) Qualora la Banca ricevesse da CDP una comunicazione ai sensi della Sezione 3.01(f), la Banca rimborsera', ai termini e alle condizioni del pricing supplement relativo al Titolo di BERS, il Titolo BERS medesimo per un importo equivalente all'importo della Tranche Finanziata Italia non ancora erogata alla data di ricezione di tale comunicazione da parte della Banca.
(d) I rimborsi di cui alla Sezione 3.06 (a), (b) e (c), costituiranno piena e definitiva estinzione di tale/i importo/i di capitale e/o interessi (a seconda dei casi) dovuti ai sensi del Titolo BERS e degli obblighi di pagamento passati, presenti e futuri della Banca nei confronti di CDP in relazione alla stessa.
Sezione 3.07 Divieto di cessione del Titolo BERS.
L'Italia fara' si' che CDP (e CDP prende atto di tale requisito) non possa cedere alcuno dei diritti o obblighi in relazione al Titolo BERS, in tutto o in parte, ad alcun altro soggetto o entita' senza il previo consenso scritto della Banca.
Art. IV
ARTICOLO IV - DIRITTI E DISCREZIONALITA' DELLE PARTI
Sezione 4.01 Discrezionalita' delle Parti.
(a) A seguito della cessione dei Diritti Ceduti ai sensi della Sezione 3.02(a), CDP avra' piena discrezionalita' nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) dei Diritti Ceduti, senza la necessita' di consultarsi con la Banca o di richiedere il suo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali Diritti Ceduti (che, a titolo di chiarimento, includera' la Garanzia Ucraina, nella misura in cui essa si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti), ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni.
(b) La Banca avra' piena discrezionalita' nella gestione e nel recupero (anche in caso di escussione) (i) del Contratto di Finanziamento, (ii) ciascuna delle Erogazioni effettuate dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e il Finanziamento (o i Finanziamenti) erogati dalla Banca nell'ambito della Tranche Finanziata Italia (che non siano ancora Diritti Ceduti) e (iii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca ad Erogazioni nell'ambito della Tranche Finanziata BERS e/o a qualsiasi Finanziamento (o Finanziamenti) che non siano ancora Diritti Ceduti); senza la necessita' di consultarsi con l'Italia o CDP o, ai sensi del seguente paragrafo (c) che segue, di richiedere il relativo consenso in merito a qualsivoglia questione derivante da o connessa a tali aspetti, ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali rinunce, consensi, modifiche ed escussioni. La Banca esercitera' le proprie attivita' di gestione e di recupero in buona fede, ma nella propria assoluta discrezionalita', in conformita' e applicando le proprie policy e procedure interne di volta in volta in vigore.
(c) La Banca non concedera' proroghe con riferimento alla Ultima Data di Disponibilita' con riferimento alla Tranche Finanziata Italia oltre il 20 marzo 2030 senza il previo consenso scritto di CDP.
Sezione 4.02 Nessuna partecipazione.
Ne' l'Italia ne' CDP potranno prendere parte ad alcuna decisione della Banca in merito ai diritti, titoli, interessi e benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi decisione della Banca di effettuare le Erogazioni (anche in circostanze in cui sia verificata una violazione o sia sorto il diritto di accelerazione della scadenza o altro diritto di far valere il Contratto di Finanziamento, o di richiedere, o altrimenti far valere i rimedi ai sensi della, la Garanzia Ucraina), di volta in volta, o di sospendere, cancellare, accelerare la scadenza o altrimenti far valere la i diritti, i titoli, gli interessi e i benefici della Banca ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o della Garanzia Ucraina.
Sezione 4.03 Condivisione delle informazioni.
(a) La Banca informera' l'Italia e CDP di qualsiasi decisione di cancellazione o di accelerazione della scadenza ai sensi del Contratto di Finanziamento, o nel caso in cui la Mutuataria effettui rimborsi anticipati o cancelli qualsiasi Importo Disponibile nell'ambito della Tranche Finanziata Italia ai sensi del Contratto di Finanziamento. CDP informera' la Banca di qualsiasi decisione o azione intrapresa da CDP o dall'Italia per accelerare la scadenza o altrimenti far valere i Diritti Ceduti.
(b) In aggiunta alle informazioni di cui alla Sezione 4.03(a), la Banca, di volta in volta, condividera' tempestivamente con l'Italia e CDP qualsiasi informazione scritta e/o relazione ricevuta dalla Banca fornita per la Mutuataria in relazione al Progetto ai sensi delle sezioni 3.01(d), 3.06 (Frequenza della Rendicontazione e Requisiti per la Trasmissione) e 4.01 (Relazioni Finanziarie e Rapporti) del Contratto di Finanziamento e della sezione 4.04 (Relazioni sul Progetto e Rapporti) dei Termini e Condizioni Standard.
Art. V
ARTICOLO V - ISPEZIONI E AFFIDAMENTO
Sezione 5.01 Ispezioni.
L'Italia conferma e conviene, e CDP prende atto, che la Banca ha fornito, e le stesse hanno ricevuto, le informazioni ritenute opportune in base alle circostanze riguardanti, a titolo esemplificativo, la condizione finanziaria, l'affidabilita' creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina, al fine di consentire all'Italia e a CDP di adottare decisioni informate in merito alla cessione e agli altri aspetti oggetto del presente Contratto.
Sezione 5.02 Autorizzazioni.
(a) L'Italia dichiara e garantisce alla Banca che l'Italia ha il potere, l'autorita' e il diritto legale di stipulare il presente Contratto.
(b) In relazione alle conferme di cui al presente Contratto, CDP dichiara e garantisce alla Banca che CDP ha il potere, l'autorita' e il diritto a procedere in tal senso in virtu' del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana in conformita' alle disposizioni della Legge 125/2014 che disciplina le attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo dell'Italia.
Sezione 5.03 Dichiarazioni e garanzie.
(a) A ciascuna Data di Cessione, la Banca dichiarera' e garantira' all'Italia e a CDP di non aver costituito alcun Vincolo sui relativi Diritti Ceduti.
(b) Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 5.03(a), la Banca non rilascera' alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o implicita) all'Italia o a CDP in merito a:
(i) l'efficacia, la validita' o l'opponibilita' dei Diritti Ceduti o di altri documenti consegnati dalla Banca all'Italia e/o a CDP, o di qualsiasi termine o condizione relativi ai Diritti Ceduti; (ii) qualsiasi inadempimento da parte della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento o della Garanzia Ucraina; oppure
(iii) la condizione finanziaria, l'affidabilita' creditizia, lo status o la natura della Mutuataria e dell'Ucraina,
e, di conseguenza, la Banca non avra' alcuna responsabilita' nei confronti dell'Italia e di CDP con riferimento a tali questioni, circostanza che viene confermata e accettata dall'Italia e confermata da CDP.
Art. VI
ARTICOLO VI - COSTI
Sezione 6.01 Ciascuna delle Parti si fara' carico di tutte le commissioni e i costi professionali, bancari, di trasferimento o di cambio sostenuti da tale Parte per la predisposizione, la sottoscrizione, la consegna e la registrazione del presente Contratto.
Art. VII
ARTICOLO VII - ULTERIORI GARANZIE
Sezione 7.01 Ciascuna Parte, a proprie spese, dovra', e si adoperera' in ogni modo ragionevole per far si' che eventuali terze parti che si rendano necessarie procedano a, sottoscrivere e consegnare tempestivamente i documenti, e compiere gli atti che possono essere ragionevolmente richiesti al fine di dare piena efficacia al presente Contratto.
Art. VIII
ARTICOLO VIII - VARIE
Sezione 8.01 Comunicazioni.
Qualsivoglia notifica, richiesta o altra comunicazione che debba o possa essere fornita o effettuata ai sensi del presente Accordo dovra' essere fatta in forma scritta. Tali notifiche, richieste o altre comunicazioni si riterranno debitamente consegnati o effettuati una volta consegnati in forma leggibile alla Parte a cui devono essere consegnati o effettuati, all'indirizzo della Parte indicato nel presente Contratto, o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avra' specificato per iscritto alla parte che ha inoltrato l'avviso o che ha presentato la richiesta. Tale consegna potra' essere effettuata, e sara' considerata tale, a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica. A tal fine si indicano i seguenti indirizzi e soggetti:
Per la Banca:
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
5 Bank Street,
Londra E14 4BG,
Regno Unito
Attenzione: Dipartimento Amministrazione Operazioni / Operazione n. 54753
Email: oad@ebrd.com
Telefono: +44 20 7338 6000
Per l'Italia:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Repubblica Italiana
Piazzale della Farnesina
00135 Roma
Italia
Attenzione: Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale, Ufficio V
Email: dgcs.05@cert.esteri.it
Telefono: +39 3691 4471
Per CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
in qualita' di gestore del Fondo Rotativo per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Goito 4
00185 Roma
Italia
Attenzione: Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo
Email: bu frcs@cdp.it
Telefono: +39 06 4221 3044
(b) Gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni consegnati a mano, per posta o in formato pdf o simile per posta elettronica, saranno efficaci solo quando effettivamente ricevuti (o resi disponibili) in forma leggibile, fermo restando che gli avvisi, le richieste o altre comunicazioni ricevuti (o resi disponibili) dopo le ore 17:00 nel luogo in cui la parte destinataria dell'avviso, della richiesta o della comunicazione in questione ha il proprio indirizzo ai fini del presente Contratto, saranno considerati efficaci solo il giorno successivo.
Sezione 8.02 Successori e aventi causa; Diritti di terzi.
(a) Il presente Accordo vincolera' e sara' da intendersi a beneficio dei rispettivi successori e aventi causa delle parti, sebbene nessuna delle parti potra' cedere o trasferire in altro modo tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del presente Accordo senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
(b) Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 9.02(a), nessuno dei termini del presente Accordo deve intendersi opponibile da terzi.
Sezione 8.03 Riservatezza.
(a) Alla luce della natura pubblica delle risorse del Fondo Rotativo, non sara' possibile applicare previsioni/limitazioni di riservatezza al presente Accordo o a qualsiasi altro accordo o documentazione relativi alla realizzazione del Progetto, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, la Garanzia Ucraina e la Documentazione del Titolo BERS e qualsiasi documento accessorio, correlato o connesso. Pertanto, nessuna delle Parti sara' tenuta a garantire la riservatezza del presente Accordo e non avra' alcun obbligo in tal senso.
Sezione 8.04 Scambi (counterparts).
Il presente Accordo potra' essere sottoscritto mediante piu' scambi separati (counterparts), ognuno dei quali sara' considerato quale originale e congiuntamente dovranno intendersi costituire il medesimo atto.
Sezione 8.05 Intero accordo, Modifiche.
(a) Il presente Accordo costituisce l'intero impegno delle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione. (b) Qualsiasi modifica al presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da qualsiasi disposizione del presente Accordo dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinuncia ai diritti previsti da tale disposizione.
Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Accordo senza il consenso di terzi.
(c) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale l'Italia informera' la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne italiane necessarie per l'entrata in vigore del presente Contratto.
Art. IX
ARTICOLO IX - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Sezione 9.01 Scelta del diritto applicabile.
Il presente Accordo e qualsiasi controversia o pretesa (comprese quelle di natura extracontrattuale) derivanti da o in relazione ad esso o al suo oggetto o alla sua formazione saranno disciplinati e interpretati in conformita' al diritto pubblico internazionale .
Sezione 9.02 Risoluzione delle controversie.
(a) Le Parti impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi disputa o controversia tra loro derivante dal presente Accordo o dalla sua violazione, risoluzione o invalidita' o comunque in relazione ad esso. A tal fine, su iniziativa di una delle Parti, l'altra Parte dovra' tempestivamente incontrarsi con la Parte che ha avviato la procedura per discutere di tali dispute o controversie e, se richiesto dalla Parte che ha avviato la procedura per iscritto, rispondera' per iscritto a qualsiasi comunicazione scritta presentata dalla Parte che ha avviato la procedura in merito a tali dispute o controversie;
(b) Se tale disputa o controversia, o qualsiasi pretesa ad essa relativa, non potra' essere risolta in via amichevole come previsto nella Sezione 9.02(a) entro sessanta (60) giorni di calendario dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di incontro di cui alla sottosezione (a), tale disputa o controversia, o pretesa ad essa relativa, sara' risolta mediante arbitrato in conformita' al Regolamento arbitrale UNCITRAL in vigore alla data del presente Contratto, fatto salvo quanto segue:
(i) il numero di arbitri sara' tre (3);
(ii) l'autorita' che ha potere di nomina ai fini del Regolamento arbitrale UNCITRAL sara' il Segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato;
(iii) nel momento in cui il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dovra' nominare un arbitro, il Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato sara' libero di scegliere qualsiasi individuo che ritenga idoneo ad agire come arbitro ai sensi degli articoli 9.2 e/o 9.3 del Regolamento arbitrale UNCITRAL;
(iv) la sede dell'arbitrato sara' L'Aia;
(v) la lingua da utilizzare nei procedimenti arbitrali sara' l'inglese;
(vi) il diritto da applicare da parte del tribunale arbitrale sara' il diritto pubblico internazionale, le cui fonti si intendono a tal fine includere:
(A) l'Accordo Istitutivo della Banca e gli obblighi derivanti dai trattati pertinenti, i quali saranno reciprocamente vincolanti per le Parti;
(B) le disposizioni di tutte le convenzioni e i trattati internazionali (che siano o meno direttamente vincolanti per le Parti) generalmente riconosciuti come codificati o assorti a norme vincolanti di diritto consuetudinario applicabili agli stati e alle istituzioni finanziarie internazionali, a seconda dei casi;
(C) altre forme di prassi internazionale, comprese le prassi degli stati e delle istituzioni finanziarie internazionali, di portata, coerenza e durata tali da creare obblighi giuridici; e
(D) principi generali di diritto applicabili;
(vii) ferme restando le disposizioni del Regolamento Arbitrale UNCITRAL, il tribunale arbitrale non sara' autorizzato ad adottare misure cautelari o a concedere misure preliminari nei confronti di alcuna delle Parti e nessuna delle Parti potra' rivolgere ad una autorita' giudiziaria alcuna richiesta di misure cautelari o di misure preliminari nei confronti di alcuna altra Parte; e
(viii) il tribunale arbitrale avra' la facolta' di prendere in considerazione e riunione in qualsiasi procedimento, decisione o lodo qualsiasi disputa o controversia debitamente presentata davanti ad esso dalle Parti nella misura in cui tale disputa o controversia derivi dal presente Contratto; tuttavia, fatto salvo quanto sopra, nessuna altra parte o altra controversia potra' essere riunita o consolidata nel procedimento arbitrale;
(c) Ferme restando le disposizioni della presente Sezione, nulla di quanto contenuto nel presente Accordo potra' operare o essere considerato come una rinuncia o altra modifica in relazione ad immunita', privilegi o esenzioni della Banca ai sensi dell'Accordo Istitutivo della Banca, delle convenzioni internazionali o di qualsiasi legge applicabile; e
(d) In qualsiasi procedimento arbitrale derivante dal presente Contratto, la certificazione da parte della Banca relativa a qualsivoglia importo dovuto alla Banca ai sensi del presente Accordo costituira' una prima facie prova di tale importo.
IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno pr
ovveduto alla sottoscrizione del presente Accordo in cinque copie (due per la Banca, due per il Governo della Repubblica Italiana e una per CDP) alla data sopra indicata.
Accordo di supporto-Allegato 1
Allegato 1 Comunicazione di Cessione
A: [Private Joint Stock Company "Ukrhydroenergo"]
[Indirizzo]
e
[Ucraina]
[Indirizzo]
[DATA]
Gentili Signori,
Con la presente facciamo riferimento al Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) il Governo della Repubblica Italiana, e (3) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") ( l'Accordo).
Facciamo riferimento inoltre a: (i) contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" (in qualita' di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualita' di mutuante) (il "Contratto di Finanziamento"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione agli obblighi della Mutuataria, ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "Garanzia Ucraina").
I termini definiti nell'Accordo o nel Contratto di Finanziamento avranno lo stesso significato ove utilizzati nella presente comunicazione.
Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi con riferimento a tale/tali [Finanziamento[i]].
La cessione relativa ai Diritti Ceduti avra' effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo.
I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti di Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:
Mutuante Mutuataria Tranche Importo in linea capitale attual- mente in essere Data di Cessione Scadenza Banca europea per la rico- stru- zione e lo sviluppo Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" La tranche nota come Tranche Finanziata Italia [-] [-] [-]
La presente Comunicazione costituisce una "Comunicazione di Cessione" ai fini dell'Accordo ed e' consegnato alla Mutuataria e all'Ucraina per comunicare che, a decorrere dalla Data di Cessione sopra indicata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a CDP.
Tutta la futura corrispondenza, i rapporti, eventuali interazioni e i pagamenti relativi ai Diritti Ceduti dovranno essere effettuati a favore di CDP, i cui dati sono riportati di seguito:
Nome: [-]
Indirizzo: [-]
Telefono: [-]
Alla c.a.: [-]
IBAN [-]
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Da :________________
Nome:
Titolo:
Accordo di supporto-Allegato 2
Allegato 2 Comunicazione di Cessione
A: [Cassa Depositi e Prestiti S.P.A.,
in qualita' di gestore del Fondo Rotativo (infra definito)]
[Indirizzo]
[e p.c.: Governo della Repubblica Italiana]
[Indirizzo]
[DATA]
Gentil[-] Signor[-],
Con la presente facciamo riferimento al Accordo di supporto al progetto e di cessione del [-] 2024 tra (1) Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, (2) Governo della Repubblica Italiana e (3) per presa visione Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo") (l'Accordo).
Facciamo altresi' riferimento a: (i) il contratto di finanziamento (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 tra (1) la Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" (in qualita' di mutuataria) e (2) la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in qualita' di mutuante) (il "Contratto di Finanziamento"); e (ii) l'Accordo di garanzia (Progetto per il Ripristino di Emergenziale di Centrali Idroelettriche) del [-] 2024 stipulato dall'Ucraina quale condizione, e in relazione a, gli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento (la "Garanzia Ucraina").
Ai sensi ed alle condizioni dell'Accordo, la Banca ha accettato di cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva a CDP: (i) i Diritti del Finanziamento Ceduti in relazione a [ciascun/il] Finanziamento indicato nella tabella sottostante; e (ii) la Garanzia Ucraina (nella misura in cui si riferisca a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) (i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi in relazione a tale [Finanziamento[i]].
La cessione con riferimento ai Diritti Ceduti avra' effetto alla, e a partire dalla, data di cessione indicata nella tabella sottostante, che corrisponde alla Data di Cessione ai fini dell'Accordo. I dettagli del [Finanziamento[i]] di cui si intende cedere i Diritti del Finanziamento Ceduti alla Data di Cessione sono i seguenti:
Mutuante Mutuataria Tranche Importo in linea capitale attual- mente in essere Data di Cessione Scadenza Banca europea per la rico- stru- zione e lo sviluppo Private Joint Stock Company "UKRHYDROENERGO" La tranche conosciuta come Tranche Finanziata dall'Italia [-] [-] [-]
La presente Conferma costituisce una "Conferma di Cessione" ai fini dell'Accordo e vi e' trasmessa per confermare che, alla data, e con effetto dalla Data di Cessione sopra specificata, abbiamo provveduto a cedere incondizionatamente, irrevocabilmente e in via definitiva i Diritti Ceduti a Vostro favore.
Pertanto, ai sensi della Sezione 3.06(a) e 3.06(d) dell'Accordo, alla Data di Cessione, il Titolo BERS sara' considerato rimborsato per un importo equivalente al capitale in essere del [Finanziamento[i]] oggetto di cessione alla Data di Cessione, ma con l'esclusione di qualsiasi interesse maturato e non corrisposto in relazione a tale [Finanziamento[i]] ceduto.
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Da :______________________________
Nome:
Pagina delle firme
Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in cinque originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici.
LA BANCA
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
Da :______________________________
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente
ITALIA
IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA
Da :______________________________
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
CDP
per presa visione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualita' di gestore,
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana,
del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo
Da :______________________________
Nome: Antonella Baldino
Titolo: Responsabile Business Promotion e Portfolio Manager per la Cooperazione Internazionale
Adherence statement
Adherence statement between private joint stock company «Ukrhydroenergo» and the Government of the Italian Republic and European Bank
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
(Numero di operazione 54753)
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
tra
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
BANCA EUROPEA
PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
e
per presa visione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualita' di gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo
Con riferimento al Progetto di Ripristino Emergenziale di Centrali Idroelettriche
Data 17 febbraio 2024
INDICE
ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
ARTICOLO II - ADESIONE
ARTICOLO III - VARIE
La presente dichiarazione di adesione (la "Dichiarazione") e' datata 17 febbraio 2024 e sottoscritta da:
(1) PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO" (la "Mutuataria"), a favore di e confermata da:
(2) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA;
(3) BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO (la "Banca"); e (4) CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. ("CDP"), in qualita' di: (i) gestore, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo (il "Fondo Rotativo"); e (ii) il Cessionario (come infra definito);
(le parti di cui al punto (2), (3) e (4), congiuntamente, i "Beneficiari").
PREMESSA
(A) PREMESSO che la Banca e' stata istituita al fine di finanziare specifici progetti, volti a favorire la transizione verso economie aperte e orientate al mercato e a promuovere iniziative private e imprenditoriali in Paesi impegnati nel rispetto e nella applicazione dei principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato;
(B) PREMESSO che la Mutuataria intende realizzare il Progetto, finalizzato all'assistenza della Mutuataria stessa nel finanziamento della fornitura e, previo accordo della Banca, dell'installazione di attrezzature strategiche con riferimento a due centrali idroelettriche gestite dalla Mutuataria fornendo supporto di liquidita' emergenziale alla Mutuataria medesima, al fine di preservarne la continuita' delle operazioni;
(C) PREMESSO che il Garante e la Mutuataria hanno richiesto l'assistenza della Banca ai fini del finanziamento di una parte del Progetto;
(D) PREMESSO che la Banca ha acconsentito a mettere a disposizione della Mutuataria un finanziamento chirografario garantito (guaranteed unsecured loan) per un importo massimo di 200 milioni di euro per le finalita' di cui al Progetto, ai termini e alle condizioni previsti dal Contratto di Finanziamento. I termini del Progetto, del finanziamento e del Contratto di Finanziamento medesimo sono puntualmente descritti e riportati nel Contratto di Finanziamento;
(E) CONSIDERATO che il Contratto di Finanziamento prevede quale condizione che il Garante fornisca una garanzia in relazione agli obblighi della Mutuataria ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di garanzia ;
(F) VISTO che la Banca ha inoltre acconsentito a mettere a disposizione il finanziamento a favore della Mutuataria in due tranche di pari importo (i.e. 100 milioni di euro cadauna): la Tranche Finanziata BERS e la Tranche Finanziata Italia. La Tranche Finanziata BERS sara' finanziata attraverso risorse proprie della Banca. La Tranche Finanziata Italia sara' finanziata attraverso fondi che il Governo della Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Banca, per il tramite di CDP e avvalendosi delle risorse del Fondo Rotativo a cio' destinate;
(G) PREMESSO che in attuazione di quanto sopra, CDP, quale gestore del Fondo Rotativo e utilizzando le risorse di quest'ultimo, anticipera' 100 milioni di euro alla Banca sottoscrivendo e acquistando apposito titolo obbligazionario (note) (il Titolo BERS) per un importo pari a 100 milioni di euro, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Contratto di Sottoscrizione e nel relativo pricing supplement. I proventi del Titolo BERS saranno utilizzati dalla BERS per finanziare le Erogazioni da effettuarsi ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e
(H) PREMESSO che nell'ambito degli accordi di finanziamento tra la Banca e CDP e' stato concordato che la Banca cedera', di volta in volta, i Diritti Ceduti a CDP, ai termini e alle condizioni di cui al Accordo di supporto al Progetto e Cessione;
(I) PREMESSO che la Mutuataria rilascia la presente Dichiarazione a favore dei Beneficiari al fine di (i) riconoscere e confermare i termini dei Documenti dell'Operazione e (ii) accettare di aderire ai relativi termini.
TUTTO CIO' PREMESSO, la Mutuataria conviene quanto segue in favore dei Beneficiari:
ARTICOLO I - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
Sezione 1.01 Definizioni.
Ove utilizzati nella presente Dichiarazione (ivi incluse le Premesse), salvo diversa indicazione o che il contesto richieda diversamente, i termini definiti nel Contratto di Finanziamento (compresi i termini incorporati per riferimento nel Contratto di Finanziamento dai Termini e Condizioni Standard) avranno il rispettivo significato ivi attribuito e i seguenti termini avranno il seguente significato:
"Diritti di Finanziamento indica in relazione all'Erogazione
Ceduti" (o Erogazioni) destinata ad essere
di volta in volta oggetto di
cessione da parte della Banca a
CDP ai sensi di una Cessione,
unicamente i seguenti diritti,
titoli, interessi e benefici
contrattuali in relazione a tale
Erogazione (o piu' Erogazioni):
(i) sezione 2.02 (Ulteriori
Condizioni Finanziarie del
Finanziamento) del Contratto di
Finanziamento, ad esclusione del
paragrafo (f) di tale sezione;
(ii) sezione 2.03 (Interessi e
interessi di mora sulla Tranche
Finanziata Italia) del Contratto
di Finanziamento;
(iii) sezione 5.02 (Accelerazione
della Scadenza) del Contratto di
Finanziamento;
(iv) sezione 3.06 (Pagamenti da
parte della Mutuataria) dei
Termini e Condizioni Standard;
(v) sezione 3.11 (Valuta, Forma e
Determinazione del Pagamento) dei
Termini e Condizioni Standard;
(vi) sezione 7.06 (Eventi di
Accelerazione della Scadenza) dei
Termini e Condizioni Standard; e
(vii) articolo VIII
(Opponibilita'; Risoluzione delle
controversie) dei Termini e
Condizioni Standard,
unitamente a ogni azione,
sostanziale o procedurale e difesa
inerente o accessoria a quanto
sopra.
"Diritti Ceduti" ha il significato ad esso
attribuito nella Sezione 2.03.
"Cessionario" indica CDP nella sua qualita' di
cessionario dei Diritti Ceduti ai
sensi del Accordo di supporto al
Progetto e Cessione.
"Cessione" ha il significato ad esso
attribuito nella Sezione 2.03.
"Diritti Esclusi" indica:
(i) qualsiasi diritto, titolo,
interesse e beneficio contrattuale
riferibile all'Erogazione (o piu'
Erogazioni) e al Accordo di
garanzia che non sia un Diritto
Ceduto; e
(ii) tutti i diritti
extracontrattuali della Banca
rispetto ai Diritti Ceduti,
derivanti dallo status personale
della Banca quale istituzione
finanziaria internazionale e dai
relativi privilegi, immunita' ed
esenzioni, siano essi derivanti
dall'Accordo Istitutivo della
Banca Europea per la Ricostruzione
e lo Sviluppo, dalle convenzioni
internazionali o da qualsiasi
legge applicabile, incluso lo
status di creditore privilegiato
della Banca (ma, a titolo di
chiarimento, fatta salva
qualsivoglia Cessione dei diritti
contrattuali della Banca in
qualita' di creditore ai sensi del
Contratto di Finanziamento e di
beneficiario del Accordo di
garanzia , ai sensi del Accordo di
supporto al Progetto e di
Cessione).
"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di
finanziamento datato alla data
odierna o in data prossima alla
stessa tra la Mutuataria e la
Banca, ai sensi del quale la Banca
ha accettato di mettere a
disposizione della Mutuataria il
finanziamento (di cui al paragrafo
(D) delle Premesse).
"Parte" indica una parte della presente
Dichiarazione.
"Termini e Condizioni Standard" indica i termini e le condizioni
standard della Banca del 5
novembre 2021.
"Documenti dell'Operazione" indica:
(a) il Contratto di Finanziamento;
e
(b) l' Accordo di garanzia ,
come di volta in volta modificati.
Sezione 1.02 Interpretazione.
(a) Un riferimento alla "presente Dichiarazione" (o a qualsiasi disposizione della stessa) o a qualsiasi altro accordo o documento a cui si fa riferimento nella presente Dichiarazione si intende un riferimento alla presente Dichiarazione, a tale disposizione o a tale altro accordo o documento come di volta in volta modificato (in ogni caso, ove non sia in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione).
(b) Un riferimento a un "modifica" include una novazione, una ridefinizione, un'integrazione o una variazione (e "modificato" dovra' essere interpretato di conseguenza).
(c) Le disposizioni della Sezione 1.03 (Interpretazione) del Contratto di Finanziamento si applicheranno alla presente Dichiarazione come se fossero quivi riportate integralmente, mutatis mutandis.
(d) Ogni riferimento a CDP nella presente Dichiarazione, incluse le Premesse, e' da intendersi un riferimento alla stessa nelle qualita' e nel ruolo specificatamente indicati e definiti nella presente Dichiarazione.
Sezione 1.03 Dichiarazione sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
La Banca riconosce che l'Italia e' membro dell'Unione Europea e che, in quanto tale, l'Italia e' soggetta agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Art. 2
ARTICOLO II - ADESIONE
Sezione 2.01 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria riconosce e conferma che (i) ha preso visione e accetta le condizioni dei Documenti dell'Operazione, fermo restando che (ii) non le e' stata fornita copia del Accordo di supporto al Progetto e Cessione in quanto tale contratto e' un accordo privato tra la Banca, il Governo della Repubblica Italiana e CDP.
Sezione 2.02 A beneficio dei Beneficiari, la Mutuataria conferma e concorda inoltre che aderira' a ciascuno dei termini e delle condizioni di tali Documenti dell'Operazione.
Sezione 2.03 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che la Banca potra', di volta in volta, ai termini e alle condizioni stabiliti nel Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, cedere a CDP (ciascuna una "Cessione"): (i) i Diritti di Finanziamento Ceduti in relazione a ciascuna Erogazione (o a piu' Erogazioni) effettuate dalla Banca alla Mutuataria ai sensi della Tranche Finanziata Italia; e (ii) tutti i diritti, titoli, interessi e benefici contrattuali della Banca in relazione al Accordo di garanzia (nella misura in cui si riferiscano a tali Diritti di Finanziamento Ceduti) ( (i) e (ii) denominati i "Diritti Ceduti"), ad esclusione dei Diritti Esclusi.
Sezione 2.04 La Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al fine di effettuare ciascuna Cessione, la Banca dovra' trasmettere una comunicazione di cessione alla Mutuataria e al Garante e, pertanto, tale Cessione avra' efficacia dalla data indicata in tale comunicazione di cessione.
Sezione 2.05 In aggiunta a quanto sopra, la Mutuataria riconosce, conferma e concorda che, al momento e a partire dall'efficacia di una Cessione ai sensi del Accordo di supporto al Progetto e di Cessione, tutti i propri impegni e obblighi (ivi inclusi, a titolo di chiarimento, eventuali obblighi di pagamento) in relazione ai Diritti Ceduti saranno dovute direttamente a CDP e accetta con la presente tutte le cessioni di volta in volta effettuate in conformita' a quanto sopra.
Sezione 2.06 Ciascuno dei Beneficiari e' divenuto parte della presente Dichiarazione al solo scopo di riconoscere e confermare le dichiarazioni, le conferme e gli accordi della Mutuataria riportati nella presente Dichiarazione. I Beneficiari non assumeranno alcuna responsabilita' o obbligo ai sensi della presente Dichiarazione ne' saranno tenuti a intraprendere alcuna azione ai sensi della presente Dichiarazione o in relazione a qualsiasi aspetto derivante dal contenuto della presente Dichiarazione come conseguenza del fatto di essere divenuti parte della presente Dichiarazione.
Sezione 2.07 La Mutuataria riconosce, conferma, concorda e si impegna a intraprendere e far intraprendere tutte le azioni necessarie per:
(a) dare visibilita' al sostegno finanziario del Governo della Repubblica Italiana al Progetto in tutta la documentazione e nei siti del Progetto, esponendo chiaramente l'informazione che il Progetto e' cofinanziato dall'Italia, seguita dall'emblema della bandiera del Governo della Repubblica Italiana;
(b) utilizzare ogni disponibile opportunita' per assicurare visibilita' e fornire un riconoscimento pubblico al sostegno del Governo della Repubblica Italiana al Progetto, nelle pubblicazioni, nei discorsi, nei comunicati stampa, nei siti web, nei social media o in qualsiasi altro materiale di comunicazione; e
(c) consentire, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana, ai rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, dell'Ambasciata d'Italia a Kiev:
(1) di visitare tutte le strutture e i cantieri relativi al Progetto; e
(2) avere accesso ed esaminare tutti i beni, le opere e i servizi relativi al Progetto, incontrare e tenere discussioni relative al Progetto con i rappresentanti e i dipendenti della Mutuataria che il Governo della Repubblica Italiana riterra' necessari e appropriati. (d) A partire dalla Data di Efficacia e fino alla completa realizzazione del Progetto, organizzare e partecipare almeno su base semestrale a riunioni sullo stato di avanzamento del Progetto con i rappresentanti della Banca e con i rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina e/o dell'Ufficio di Kiev dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e/o con altri rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana debitamente designati.
Sezione 2.08 Il contenuto di qualsivoglia materiale pubblico rilasciato congiuntamente dalle Parti in relazione al Progetto sara' concordato da tali Parti.
Art. 3
ARTICOLO III - VARIE
Sezione 3.01 Intero accordo, Modifiche, Entrata in vigore.
(a) La presente Dichiarazione costituisce l'interezza degli impegni delle Parti in relazione all'oggetto della stessa e sostituisce qualsiasi precedente espressione di intenti o accordo in merito alla presente operazione.
(b) Qualsiasi modifica al presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta da o per conto di entrambe le Parti e qualsiasi rinuncia ai diritti previsti da una disposizione della presente Dichiarazione dovra' essere effettuata per iscritto e sottoscritta dal soggetto che rinunzi ai diritti previsti da tale disposizione. Le Parti potranno rescindere o modificare di comune accordo il presente Contratto senza il consenso di terzi.
(c) La presente Dichiarazione e' immediatamente efficace per la Mutuataria relativa firma. Nei confronti del Governo della Repubblica Italiana, essa entrera' in vigore alla data di ricezione di una notifica scritta con la quale il Governo della Repubblica Italiana informera' la Banca dell'avvenuto completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della presente Dichiarazione.
Sezione 3.02 Integrazione di taluni termini.
Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni:
(a) sezioni 3.12 (Commissioni e Costi), 8.04 (Risoluzione delle Controversie) e 10.05 (Sottoscrizione in piu' Copie) dei Termini e Condizioni Standard; e
(b) sezioni 7.01 (Comunicazioni), 7.02(a) e (c) (Successori e Aventi Causa; Diritti di Terzi) del Contratto di Finanziamento,
si applicheranno, mutatis mutandis, alla presente Dichiarazione come se fossero riportate integralmente nella presente Dichiarazione.
IN FEDE i sottoscritti, in persona dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, hanno provveduto alla sottoscrizione della presente Dichiarazione in otto copie (tre per la Mutuataria, due per il Governo della Repubblica Italiana, due per la Banca e una per CDP) alla data indicata in epigrafe.
Pagina delle firme
Sottoscritto a Monaco, Germania, il 17 febbraio 2024, in otto originali in lingua inglese, tutti i testi parimenti autentici.
LA MUTUATARIA
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "UKRHYDROENERGO"
Da :___________________________
Nome: Ihor Syrota
Titolo: Direttore Generale
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
per conferma
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Da :___________________________
Nome: Antonio Tajani
Titolo: Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
LA BANCA
per conferma
BANCA EUROPEA PER LA
RICOSTRUZIONE E SVILUPPO
Da :___________________________
Nome: Odile Renaud-Basso
Titolo: Presidente
CDP
per presa visione
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.,
in qualita' di gestore,
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana,
del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo
Da :___________________________
Nome: Antonella Baldino
Titolo: Responsabile Business Promotion e Portfolio Manager per la Cooperazione Internazionale