063U0068
063U0068
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961. (LEGGE 03 gennaio 1963 n. 68)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - MATTARELLA - RUSSO - - FOLCHI
Convenzione - art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo, in corso di viaggi e protocollo finale. (Berna, 11 marzo 1961).
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA AGLI UFFICI A CONTROLLI NAZIONALI ABBINATI
E AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO
Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero
animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
il Signor Ugo CALDERONI, Direttore Generale delle Dogane e
delle Imposte Indirette;
il Consiglio Federale Svizzero:
il Signor Charles LENZ, Direttore Generale delle Dogane;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
A termini della presente Convenzione, l'espressione:
1) "Controllo" indica l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Paesi che regolano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonche' l'entrata, l'uscita e il transito di merci (inclusi anche i veicoli) e di altri beni.
2) "Stato di soggiorno" indica lo Stato sul cui territorio si
effettua il controllo dell'altro Stato.
3) "Stato limitrofo" indica l'altro Stato.
4) "Zona" indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno
nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a effettuare il controllo.
5) "Agenti" indica le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.
6) "Uffici" indica gli uffici a controlli nazionali abbinati.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente
Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua.
Esse, a tal fine, possono:
a) istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
b) istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su
determinati percorsi;
c) autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a
esercitare le loro funzioni sui territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione.
3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:
a) degli uffici a controlli nazionali abbinati;
b) dei percorsi sui quali il controllo puo' essere eseguito in
corso di viaggio;
saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorita' competenti dei due Stati.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
La zona puo' comprendere:
1) per cio' che concerne il traffico ferroviario:
a) una parte della stazione e dei suoi impianti;
b) la tratta di linea fra la frontiera e l'ufficio, nonche'
parti delle stazioni situate da tale percorso;
c) ove trattisi del controllo su in treno in corso di viaggio, il treno sul determinato percorso, nonche' una parte delle stazioni ove inizia tale percorso e ove esso termina, come pure le parti di stazioni attraversate dal treno;
2) per cio' che concerne il traffico stradale:
a) una parte degli edifici di servizio;
b) settori di strada e di altri impianti;
c) la strada tra lo frontiera e l'ufficio;
d) se si tratti del controllo di un veicolo in corso di
viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e ove esso termina;
3) per cio' che concerne la navigazione:
a) una parte degli edifici di servizio;
b) settori della vie navigabile, come pure impianti rivieraschi
e portuali;
c) la via navigabile tra la frontiera e l'ufficio;
d) se si tratti del controllo di un natante in corso di
viaggio, il natante, nonche' il battello adibito al controllo sul determinato percorso, come pure un settore degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia ed ove esso termina.
Allorquando un accordo, concluso in virtu' del precedente articolo 2, paragrafo 3, non include nella zona una parte di territorio rispondente ai punti previsti dai predetti numeri 1) a 3), esso puo' stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti e obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facolta' di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato
limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo, secondo le stesse formalita' e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Le persone non potranno essere arrestate nella zona, ne' condotte nello Stato limitrofo, se non per fatti sottoposti alla giurisdizione dello Stato limitrofo. Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo e' aggregato sara', se del casco, indicato dal Governo di tale Stato.
2. Allorquando le norme di legge, regolamentari e amministrative
dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.
3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione nella zona, da parte dello Stato di soggiorno, delle norme di legge, regolamentari ed amministrative diverse da quelle relative al controllo,
Convenzione - art. 5
Articolo 5
La presente Convenzione non pregiudica i poteri dello Stato di
soggiorno per quanto concerne il diritto di mantenere l'ordine pubblico nella zona.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, ne' condurre in tale Stato, le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge e regolamentari dello Stato limitrofo in materia doganale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
1. Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del
controllo del Paese di entrata.
2. Prima della fine del controllo di uscita, alla quale deve essere
assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.
3. Gli agenti dello Stato di uscita non possono piu' effettuare il loro controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo, in via, eccezionale, operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l'assenso dell'agente competente dello Stato di entrata.
4. Deroghe all'ordine delle operazioni stabilito nel paragrafo 1 di
cui sopra non saranno autorizzate se non in quanto esse siano giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro motivo vi si opponga. In tali casi eccezionali, gli agenti dello Stato di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo dello Stato di uscita sia terminato.
Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo di uscita, presso gli agenti dello Stato di uscita.
Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresti o a sequestri, essi hanno la precedenza.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul
territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonche' le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di
questo ultimo all'atto del controllo di uscita o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, ne' al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.
2. Il ritorno nel Paese di uscita non puo' essere rifiutato alle
persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura
possibile, assistenza nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei controlli rispettivi e assicurarne la rapidita', nonche' per impedire che persone, merci e altri beni lascino l'itinerario o il luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati.
2. Le merci e altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono
sottratti nella zona prima del controllo, ove vengano subito sequestrati nella zona o in prossimita' di questa dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorita' agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.
3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le competenti
autorita', dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonche' a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato.
Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le
citazioni a comparire avanti all'autorita' dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.
4. La collaborazione prevista al precedente paragrafo 3 e' tuttavia
limitata alle infrazioni alle norme doganali e disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
1. Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti
dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro nazioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata, ai propri agenti. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari, nell'esercizio delle loro funzioni sono altresi' applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo.
2. Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti
dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo come se l'atto dannoso abbia avuto luogo in questo Stato. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della
presente Convenzione, sono chiamati a esercitare le loro funzioni nella zona, sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto.
Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo del proprio servizio, comprovando la loro identita' e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali. Restano riservate le decisioni di divieto d'ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.
2. Le competenti Amministrazioni dello Stato di soggiorno possono esigere che agenti dello Stato limitrofo esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno siano richiamati nel proprio Paese.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della
presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono, nella zona come pure nel tratto tra il loro luogo di servizio e il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di tali armi e', tuttavia consentito soltanto in caso di legittima difesa.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della
presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, sono tenuti a regolare le loro condizioni di residenza conformemente alle norme sul soggiorno degli stranieri. Le competenti autorita' rilasciano loro gratuitamente l'autorizzazione di soggiorno.
2. L'autorizzazione di soggiorno e' rilasciata gratuitamente ai
membri della famiglia conviventi con tali agenti e che non esercitano alcuna attivita' lucrativa.
Tale autorizzazione puo' essere loro rifiutata solo nel caso in cui
essi siano colpiti da un provvedimento di divieto d'ingresso che li concerne personalmente. Le autorita' competenti stabiliscono liberamente sul rilascio ai membri della famiglia di detti agenti di una autorizzazione a esercitare attivita' lucrativa. Qualora tale autorizzazione venga accordata, il suo rilascio puo' comportare la percezione delle tasse regolamentari.
3. Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato
limitrofo esercitano le proprie funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non e' compreso in quello che da' diritto a un trattamento di privilegio ai sensi delle Convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di una autorizzazione di soggiorno in ragione della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della
presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, alle condizioni stabilite dalla, legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, della esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti.
2. Detti agenti, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalita' e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.
3. Gli agenti dello Stato limitrofo i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.
4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti Contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona. Rimane ferma l'esenzione da ogni contribuzione diretta personale, prevista sia dalla Convenzione conclusa tra le Parti Contraenti il 23 dicembre 1873 "per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso e a Bino", sia da quella conclusa il 2 dicembre 1899 "per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiano attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola", in favore degli agenti dello Stato limitrofo addetti ai servizi delle stazioni menzionate in dette Convenzioni.
5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbano esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stat o limitrofo.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli
nazionali abbinati saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:
a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei
servizi dello Stato limitrofo, nonche' le indennita' eventualmente dovute per il loro utilizzo;
b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti
incaricati del controllo in corso di viaggio.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
1. I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono
contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.
2. Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonche' a espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui
gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non dovranno, all'uopo, essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle Amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o alla esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio e per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
1. Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d'impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti nello Stato limitrofo, nonche' lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici, riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.
2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi
fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione.
3. Restano inoltre riservate le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
La corrispondenza od i colli di servizio, nonche' i valori, in
provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare con il timbro ufficiale del servizio interessato.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
1. Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare
presso i servizi di tale Stato stabiliti nella zona tutte le operazioni relative al controllo, alle stesse condizioni e con le stesse modalita' che nello Stato limitrofo.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare
applicabili alle persone residenti nello Stato limitrofo che ivi effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte a tale riguardo alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo concernenti le operazioni medesime. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo. Il presente paragrafo si applica altresi' alle imposte sulla cifra d'affari. L'attivita' che un dichiarante in dogana, residente nello Stato limitrofo, esercita presso un ufficio di tale Stato situato nello Stato di soggiorno non fa sorgere di per se' stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in questo ultimo Stato.
3. Le persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo
possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale italiano o svizzero.
4. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle
persone indicate nei precedenti paragrafi 1 a 3 per quanto riguarda il passaggio della frontiera e il soggiorno in detto Stato. Le facilitazioni compatibili con tali norme debbono essere concesse.
Qualora l'attivita' di dette persone sia sottoposta ad
autorizzazione per il fatto che esse la esercitano in qualita' di stranieri nello Stato di soggiorno, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente da parte delle autorita' competenti.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
1. A parte i casi contemplati nell'articolo 22, le persone
residenti nell'uno dei due Stati possono effettuare presso gli uffici dell'altro Stato stabiliti nella zona tutte la operazioni relative al controllo, senza particolare abilitazione professionale, ma, ove occorra, con il semplice gradimento da parte della competente dogana.
Dette persone devono essere trattate dalle autorita' dell'altro Stato sul piano di una completa uguaglianza.
2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono applicabili in
particolare alle persone residenti nell'uno dei due Stati che effettuano tali operazioni a titolo professionale. Per quanto riguarda le imposte sulla cifra di affari, i servizi resi in un ufficio dell'altro Stato devono essere sempre considerati come resi nello Stato al quale l'ufficio appartiene. L'attivita' che un dichiarante in dogana residente nell'uno dei due Stati esercita presso un ufficio dell'altro Stato non far sorgere di per se stessa l'obbligo di corrispondere le imposte sul reddito e sul patrimonio, prelevate in quest'ultimo Stato.
3. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 22.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le misure amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara'
costituita, al piu' presto possibile, una Commissione mista italo-svizzera la quale avra' il compito:
a) di preparare gli accordi previsti all'articolo 2;
b) di formulare eventuali proposte intese a modificare la
presente Convenzione;
c) di risolvere le difficolta' che potessero eventualmente
derivare dall'applicazione della presente Convenzione.
2. Detta Commissione sara' composta di sei membri, tre dei quali
saranno designati da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa scegliera' il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri.
Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della Commissione
potranno essere assistiti da esperti.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti
Contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranita' o della sua sicurezza.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma.
Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di aver effetto due anni dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.
Fatta a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in
lingua italiana.
Per la Repubblica italiana
UGO CALDERONI
Per la Confederazione Svizzera
LENZ
Convenzione - Protocollo
PROTOCOLLO FINALE
Al momento della firma della Convenzione fra l'Italia e la
Svizzera, conclusa in data odierna, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto la disposizione seguente che fa parte integrante della Convenzione medesima:
Vi e' identita' di vedute sul fatto che, all'entrata in vigore
della Convenzione, le disposizioni della medesima, che siano suscettibili di applicazione immediata, saranno messe di comune accordo dalle autorita' competenti dei due Stati in pratica attuazione - mutatis mutandis - negli uffici a controlli nazionali abbinati che formano oggetto di accordi esistenti tra le Parti Contraenti e prevarranno sulle corrispondenti disposizioni previste in detti accordi.
Fatto a Berna, l'11 marzo 1961, in due esemplari originali, in
lingua italiana.
Per la Repubblica italiana
UGO CALDERONI
Per la Confederazione Svizzera
LENZ
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI