051U1636
051U1636
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi Europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949. (LEGGE 04 novembre 1951 n. 1636)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto ed al Protocollo di applicazione provvisoria firmato a Parigi il 7 settembre 1949, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 novembre 1951 DE GASPERI - LA MALFA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accord
Accord de paiements et de compensations entre les Pays Europeens pour 1949-1950
Parte di provvedimento in formato grafico