Monitoring Gesetzessammlung

057U0843

IT - Leggi di Ratifica

057U0843

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956. (LEGGE 17 agosto 1957 n. 843)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'art. 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato e' affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumera' anche la gestione della attivita' di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare una convenzione con uno o piu' istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrera' per l'attuazione del "Piano di ulteriore avvaloramento" previsto dall'art. 10 del sopra indicato Accordo.
La convenzione stabilira' le modalita', i termini, nonche' l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

Art. 5

Il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna, senza interessi, ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attivita' di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926 , le cui disposizioni restano abrogate.

Art. 6

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 .

Art. 7

E' autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'art. 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.

Art. 8

Le somme che il Ministero del tesoro dovra' fornire agli Istituti di credito di cui all'art. 4, non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 o lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.
Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Lacco Ameno, addi' 17 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo - art. 1

Accordo fra l'Italia e la Libia
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA
Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca
soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi;
Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotto' disposizioni economiche e finanziarie relative alla Libia;
Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di instaurare una sempre piu' intima amicizia e cooperazione fra i due Popoli;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1.
I due Governi inizieranno, al piu' presto possibile, trattative per
la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel piu' vasto quadro di un Trattato di amicizia fra i due Paesi.

Accordo - art. 2

Articolo 2.
Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.

Accordo - art. 3

Articolo 3.
I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo
Stato italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile.

Accordo - art. 4

Articolo 4.
Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla
Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il patrimonio disponibile dello Stato italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avra' a pretendere a tale titolo dallo Stato italiano.

Accordo - art. 5

Articolo 5.
Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei
diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti gia' spettanti allo Stato italiano nei confronti dei terzi.

Accordo - art. 6

Articolo 6.
Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla
Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso.
Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente
articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

Accordo - art. 7

Articolo 7.
Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della
Risoluzione, lo Stato italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri Servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato B.
Il Governo italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro
un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che -non sono compresi nell'allegato B.
Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un
mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprieta' intestati alla Repubblica Italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato.
Il Governo Libico trasferisce in proprieta' gratuitamente ad una
istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo Italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa - allegato C - necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

Accordo - art. 8

Articolo 8.
Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel
consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento e' previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti.
I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.

Accordo - art. 9

Articolo 9.
Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potra' essere avanzata nei confronti delle proprieta' di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani
proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.
Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranita'
fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo Italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista e in conformita' alla disposizione di cui all'art. 9, par. 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari.
In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo
della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato D e' stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprieta', con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati nel medesimo allegato D, a condizione che i titolari abbiano provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione.

Accordo - art. 10

Articolo 10.
Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa dalla cessata Amministrazione italiana in Tripolitania e' stato convenuto quanto segue:
a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Ramo colonizzazione - Giud Daiem (Oliveti), Fonduk-el-Togar, Hascian e Azizia (per quanto riguarda n. 9 poderi) non e' necessaria la esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria e pertanto il Consiglio di sorveglianza provvedera' affinche' l'Ufficio fondiario libico competente rilasci, nel termine di tre mesi dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori italiani indicati nell'elenco allegato E (dall'1 al 7).
Il Governo Libico si impegna a dare disposizioni in conformita' al predetto Ufficio fondiario;
b) la gestione stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - (Ramo colonizzazione) - e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione, ad avvenuto scambio delle ratifiche del presente Accordo, daranno corso alla stipulazione dei singoli atti per il trasferimento del diritto di proprieta' a favore dei coltivatori italiani sui poderi facenti parte dei comprensori Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira, (Giordani), Al-Amiria (Micca), Ghanima (Corradini), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra' (Breviglieri) e Azizia (per 13 poderi) - di cui alle planimetrie, allegato E 5 ed allegato F (dall'1 al 5), ed all'elenco dei poderi, allegato G (1 e 2) - con facolta' di iscrizione ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore.
Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi di proprieta' a favore dei detti coltivatori italiani da parte del competente Ufficio fondiario per ogni singolo podere entro tre mesi dal momento in cui sara' stata rilasciata la dichiarazione del Consiglio di sorveglianza di constatata esecuzione dei lavori previsti dallo speciale "piano di ulteriore avvaloramento" (allegato H). Il "Piano" sara' finanziato dall'Italia ed eseguito nel termine massimo di quattro anni dallo scambio delle qratifiche del presente Accordo.
Il Consiglio di sorveglianza emettera' le dichiarazioni
sopraspecificate gradualmente non appena saranno stati eseguiti i lavori previsti dal "e Piano". Agli effetti di tale accertamento non avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori.
Tenuta presente la necessita' di attuare il "Piano di ulteriore
avvaloramento", in maniera organica, la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la gestione-stralcio dell'Ente per la colonizzazione della Libia, sino al momento in cui stipuleranno i sopra specificati singoli atti di trasferimento di proprieta' dei poderi, potranno effettuare spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro tra quelli sopraindicati e da un podere all'altro nell'ambito dello stesso comprensorio e potranno apportare modifiche all'estensione degli stessi poderi;
c) i beni di uso comune, di cui all'allegato I (dall'1 al 10),
verranno trasferiti in proprieta' condominiale alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori di ogni singolo comprensorio.
Gli immobili, di cui all'allegato L (1 e 2), passeranno in
proprieta' allo Stato Libico;
d) la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo Colonizzazione - cedera' a titolo gratuito al Governo della Libia la centrale elettrica, le linee di distribuzione nonche' i beni elencati nell'allegato M siti nel comprensorio di Az-Zahara (Bianchi). Tale cessione avverra' non appena l'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (Tripoli Electric Corporation - T.E.C.) sara' in condizione di fornire l'energia occorrente alle necessita' dei comprensori di Az-Zahara (Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri.
Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo
verra' redatto dai rappresentanti dell'Ente Libico (T.E.C.) e dell'I.N.P.S., il verbale di consistenza delle attrezzature della centrale di Az-Zahara (Bianchi).
La gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) sino alla data della detta cessione della centrale, provvedera' a proprie spese alla manutenzione ordinaria compresa quella dei motori attualmente efficienti, in modo da consegnarli funzionanti e tali che la loro capacita' di produttivita' presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso.
L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al momento in cui rilevera' la predetta centrale elettrica, stipulera' singoli contratti con i coltivatori italiani utenti nei suddetti comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti in Libia per uso agricolo e per illuminazione.
Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la
gestione-stralcio dell'I.N.P.S. - Ramo colonizzazione - di poter realizzare il previsto "piano di ulteriore avvaloramento", allegato al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico:
1) s'impegna a far rispettate dal detto Ente Libico (T.E.C.) il contratto a suo tempo stipulato tra l'I.N.P.S. e la S.E.C.I. a tuttora in vigore per la fornitura di energia elettrica integrativa di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri;
2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore
Diesel Tosi J 08 (Kw 800) che verra' installato nella centrale del comprensorio di Az-Zahara (Bianchi) a cura e spese della gestione-stralcio dell'I.N.P.S.;
e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione
perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e b) di Azizia, Fonduk-el-Togar, Ar-Zhara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra' (Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato N (1 e 2) saranno restituiti allo Stato Libico. I comprensori di Qasr Garabulli (Castelvedere), Al-Guseca (Marconi), Tarhuna, Al-Krarim (Gioda) e Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresi' restituiti allo Stato Libico, che rispettera' i diritti derivanti dai disciplinari di concessione nei confronti di quei coltivatori che decidessero di rimanere nei loro poderi (vedi allegato o dall'1 al 6);
f) alla data del 30 novembre 1956 sara' costituito un Consiglio di sorveglianza misto italo-libico regolato dallo statuto - allegato P.
Con la costituzione del detto Consiglio di sorveglianza cesseranno i provvedimenti relativi alla misura cautelare ("custodia") emessa nei confronti dei due Enti di colonizzazione di cui al presente articolo.

Accordo - art. 11

Articolo 11.
Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in
Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo, nonche' delle forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori.
Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia, tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al pagamento dei normali diritti doganali.
Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del diritto di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori.

Accordo - art. 12

Articolo 12.
L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui
iniziera' il funzionamento, si assumera' le obbligazioni degli Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il trasferimento delle obbligazioni avverra' in base alle norme e alle modalita' di cui all'allegato Q.
Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila).
I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare
l'Istituto libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila).

Accordo - art. 13

Articolo 13.
Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n.
1117 , e' stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia, con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso.

Accordo - art. 14

Articolo 14.
Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprieta'
letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi.

Accordo - art. 15

Articolo 15.
A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia
definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, purche' residenti in Libia prima del 15 dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia, possono vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle vendite dei loro beni mobili ed immobili.
B) I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15
dicembre 1950, che abbiano conservato la loro normale residenza in Libia fino alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro il termine di quattro anni previsto qui di seguito, vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni, mobili ed immobili.
C) Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni e della liquidazione delle loro attivita'.
Le Societa', costituite secondo la legislazione italiana e con sede
sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia, possono trasferire, entro il termine prescritto, i loro beni mobili e capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia e della liquidazione delle loro attivita' a condizione che piu' del 50% del capitale della societa' appartenga a persone fisiche normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui sede centrale sia fuori della Libia e a condizione che la maggior parte della loro attivita' sia esercitata fuori della Libia.
D) Il trasferimento dei beni mobili e capitali sara' effettuato
secondo le norme e modalita' seguenti:
1) gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni entro il periodo di quattro anni dalla data dello scambio dei documenti di ratifica del presente Accordo e presentare al Governo Libico, entro tale termine, le loro richieste per il trasferimento dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva il pieno diritto di predisporre tutti quei provvedimenti che reputa necessari e indispensabili per l'accertamento della nazionalita' del richiedente, della sua residenza in Libia della sua effettiva qualita' di proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento di quanto si renda necessario per l'effettuazione del trasferimento, senza peraltro che da cio' possa derivare ai cittadini italiani alcun intralcio o impedimento all'esercizio del loro diritto al trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera;
2) il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti
fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila) per ciascuna domanda e per un importo annuo complessivo non inferiore alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino a totale esaurimento delle richieste di trasferimento.
L'eventuale disponibilita' del plafond, annuo sara' utilizzata per soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti le lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila). Per il primo biennio, esclusivamente, la quota del plafond, eventualmente non utilizzata durante il primo anno, verra' aggiunta al plafond del secondo anno.
Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond, non presentasse
disponibilita' per soddisfare tutte le richieste, i trasferimenti rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno autorizzati con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo;
3) i beni da trasferire sono quelli che appartengono al
richiedente alla data del 31 marzo 1956. La priorita' per il trasferimento sara' determinata dalla data di presentazione della relativa richiesta;
4) i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai
diritti di esportazione.
Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti
disposizioni ed indipendentemente dall'adempimento di tutti i requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le autorita' libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente il richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a saldare tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico.

Accordo - art. 16

Articolo 16.
Lo Stato Italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione
che viene a stabilirsi fra i due Paesi, versera' allo Stato Libico la somma di lire libiche 2.750.000 (lire libiche due milioni settecentocinquantamila) quale contributo alla ricostruzione economica della Libia.
Detto contributo sara' cosi' corrisposto:
lire libiche 1.000.000 (lire libiche un milione) da versarsi in contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche;
lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione
settecentocinquantamila), il cui controvalore in lire italiane dovra' essere impiegato da parte del Governo Libico per l'acquisto in Italia, in tre esercizi finanziari successivi, di prodotti dell'industria italiana.
I due Governi stabiliranno, di comune intesa, la natura di tali
prodotti e le modalita' di fornitura e di pagamento.

Accordo - art. 17

Articolo 17.
I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potessero sorgere, relativamente alla interpretazione o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.

Accordo - art. 18

Articolo 18.
I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese
raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte le questioni dipendenti dalla Risoluzione o con questa connesse o dipendenti dal passaggio di sovranita'.

Accordo - art. 19

Articolo 19.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio
delle ratifiche.
Fatto in duplice copia nella lingua araba ed italiana, che fanno
entrambe ugualmente fede, a Roma il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquantasei.
PER IL GOVERNO LIBICO
Il Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
MUSTAFA BEN HALIM
PER IL GOVERNO ITALIANO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Accordo-Allegati

ALLEGATO A
A) Enti per i quali lo Stato Libico succede al patrimonio esistente
nel suo territorio:
1) Sezione autonoma per le case popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.).
2) Ente turistico ed alberghiero della Libia (E.T.A.L.).
3) Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli (E.A.F.C.),
comprese le costruzioni esistenti nell'area della Fiera con esclusione dell'edificio adibito a scuola che resta destinato come tale alla "Collettivita' italiana".
4) Ente italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).
5) Azienda tabacchi italiani (A.T.I.), per la quale il Governo
Libico s'impegna a rispettare il diritto dei coltivatori alle concessioni agricole, a termine della Risoluzione.
6) Magazzini generali di Tripoli.
7) Automobile Club di Tripoli (R.A.C.I.). Relativamente al
credito verso le autorita' americane, il Governo Italiano si impegna a fare pervenire alle dette autorita' una dichiarazione che elimini l'opposizione al pagamento dell'Automobile Club d'Italia, purche' esso avvenga a favore di una istituzione automobilistica libica ovvero allo Stato Libico.
8) Istituto nazionale case impiegati statali (I.N.C.I.S.),
esclusa la palazzina n. 8 in Tripoli, via Pietro Verri.
B) Altri enti per i quali vengono trasmessi allo Stato Libico i
beni, come appresso specificati:
1) Banca d'Italia, beni immobili in Libia.
2) Quindici per cento delle terre appartenenti alla Societa'
agricola coloniale della stampa "Emilio De Bono".
3) Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) - beni
immobili e mobili in Libia. La questione della destinazione dei fondi attualmente esistenti e la liquidazione del personale saranno sottoposte ad una Commissione mista, fermo restando che la gestione degli immobili si considera avvenuta per conto del Governo Libico, a partire dalla data della Risoluzione.
ALLEGATO B
I) Sedi dell'Ambasciata e Consolato:
a) Ambasciata: immobili in Sciara Uahran, 1 Tripoli.
Residenza dell'Ambasciatore: Villa in Sciara Sciatt - Tripoli.
Consolato generale: Via Amr Ibn el Ass, 105 - Bengasi.
Sede dell'Ambasciatore: Cirene, via Apollonia.
II) Istituzioni scolastiche:
Tripoli:
edifici siti in Sciara Mizran attualmente occupati dal Liceo
scientifico e dalla scuola media;
costruzioni in Sciara Mizran, Sciara el Uadi e Sciara Labid,
denominate ex Casa assistenza ed ex Casa del latte;
edifici in Sciara Mizran comprendenti la Scuola e "Roma", "Regina
Elena" e "Centrale";
edificio in Giaddat Omar Muktar, denominato Scuola ex-Fiera.
Ain Zara (Miani):
scuola elementare sita in Ain Zara - Dati fondiari: R/N/116 -
foglio 39-bis fasc. acc. 28245.
Azzahraa (Bianchi):
edificio comprendente asilo infantile e scuola elementare, sito nel centro di Azzahraa (Bianchi).
Alkhaaraa' (Breviglieri):
scuola elementare sita nel centro di Alkhandrara' - Dati fondiari
dipendenti dal fascicolo dem. 19545.
Tummina (Crispi):
asilo infantile e scuola elementare siti al centro di Tummina.
Mellaha:
scuola elementare in prossimita' della concessione "Castiglione".
Dati fondiari dipendenti dal fascicolo dem. 26102.
Fonduk Ben Gascir:
scuola elementare sita al centro di Fonduk Ben Gascir (Castel
Benito) - Dati fondiari: foglio 30-bis - fasc. dem. 12861.
Fornaci (Miani):
scuola elementare al centro di Miani - Dati fondiari: R/N/176 - foglio 55-A - fasc. dem. 28195.
Addafnia (Garibaldi):
edifici siti nel centro di Addafnia adibiti ad asilo infantile e scuole elementari - Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 27.322 - 26.664 - 27.511 - 2723.
Suani Ben Aden:
scuola elementare in prossimita' del Comando di polizia - Dati
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 12861.
Sidi Mesri:
scuola elementare - Dati fondiari parte del lotto 25-B, fasc.
dem. 31085.
Al Amiria (Micca):
scuola elementare nel centro di Al Amiria - Dati fondiari
dipendenti dal fasc. dem. 26102.
Giuod Daiem (Oliveti):
scuola elementare sita nel centro di Giuod Daiem (Oliveti) - Dati
fondiari dipendenti dal fasc. dem. 122971.
Sabratha:
edificio adibito a scuola elementare.
Zavia:
edificio attualmente adibito a scuola elementare ed a corsi di
avviamento professionale, sito in prossimita' della piazza del Mercato.
Garian:
la parte italiana si impegna a consegnare l'edificio attualmente adibito a scuole italiane non appena la parte libica avra' a sua volta consegnato l'edificio ove ha attualmente sede il circolo sportivo libico e dopo che siano stati eseguiti i necessari lavori di sistemazione a cura e spese del Governo Libico.
Tigrinna:
il Governo italiano tratterra' le due ville costruite per
alloggio insegnanti di cui una ospita presentemente l'asilo italiano.
La seconda, presentemente abitata da cittadini libici, verra' restituita libera da qualsiasi occupante od impedimento al Governo italiano. Il Governo italiano si impegna di consegnare l'edificio presentemente adibito a scuole non appena avra' avuto in cambio la palazzina sopra indicata.
Misurata:
il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'immobile che
attualmente ospita l'asilo libico di quella citta';
il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio delle
scuole elementari.
El Ghanima (Corradini):
il Governo Libico cedera' al Governo italiano l'edificio contiguo
alla scuola occupato attualmente da Agenti di Polizia Libica;
il Governo italiano consegnera' a sua volta l'edificio
attualmente adibito a scuola italiana.
ALLEGATO C
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO D
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-1
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA' TRASFERITO IL TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI
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ALLEGATO E-2
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA' TRASFERITO IL TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PODERI SOTTO INDICATI
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ALLEGATO E-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-4
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-5
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ALLEGATO E-6
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO E-7
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ALLEGATO F
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO F-2
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ALLEGATO F-3
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ALLEGATO F-4
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ALLEGATO F-5
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ALLEGATO G-1
ELENCO NUMERICO DEI PODERI COMPRESI NEL "PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO"
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ALLEGATO G-2
ELENCO NUMERICO DEI PODERI COMPRESI NEL "PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO"
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ALLEGATO H
PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO DELL'OPERA DI COLONIZZAZIONE IN TRIPOLITANIA
Il piano di avvaloramento avra' applicazione nei seguenti
comprensori:
Azzahra (Bianchi);
Annasira (Giordani);
Al Amirla (Micca);
Ghanima (Corradini);
Dafnia (Garibaldi);
Tummina (Crispi);
El Khadra' (Breveglieri);
Azizia (n. 13 poderi).
Nei comprensori di Giud-Daiem, Hascian ed Azizia sara' provveduto alla regolarizzazione della, diretta utenza dell'energia fra coltivatori italiani e Societa' elettrica e saranno altresi' concluse intese con la stessa Societa' elettrica per la cessione in proprieta' - ove gia' non lo sono - delle reti di distribuzione dell'energia a compenso della manutenzione delle linee.
Nei detti comprensori continuera' l'assistenza tecnica ai
lavoratori nel periodo di durata delle gestioni stralcio.
Nella fattoria di Giud-Daiem (I.N.P.S.) ove e' prevista la
sistemazione di due famiglie di coltivatori italiani, si provvedera' al necessario potenziamento delle opere idriche.
Per gli altri comprensori il Governo italiano, allo scopo di
consolidare i complessi agrari affidati ai coltivatori italiani, non solo nell'interesse dei coltivatori stessi ma anche nell'interesse dell'economia agricola libica, si propone di far attuare un piano di ulteriore avvaloramento da svolgere nel limite massimo di quattro anni per portare tutti i comprensori medesimi ad un piu' alto livello di produttivita' e di indipendenza economica. Si provvedera' quindi al gravoso onere di finanziamento di tale piano, che comprende la esecuzione di notevoli lavori e costose dotazioni di attrezzature che qui di seguito si illustrano per singolo comprensorio.
1. - Comprensori di Azzahra (Bianchi), Annasira (Giordani) ed Al Amiria (Micca).
I tre comprensori vengono considerati nel loro insieme, sia perche'
costituiscono nella realta' un unico accorporamento sia perche' presentano una identica situazione con analoghi problemi.
Il programma prevede nuovi impianti arborei di oliveto, mandorleto,
di ridotte superfici a vigneto e bosco ad integrazione e completamento di quelli gia' costituiti in seccagno, mentre e' previsto l'acquisto e la cessione ai coltivatori italiani di piante di olivo e di agrumi destinate alle zone irrigue.
Ci si propone di far si che per ogni podere siano stati messi a
dimora complessivamente ed indipendentemente dall'epoca di impianto:
olivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 300
mandorli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 100
vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari n. 1
agrumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 150
essenze forestali . . . . . . . . . . . . . . . piante n. 500/600
terreno sistemato ad irriguo sia esso nudo
che arborato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 21/2-3
(in relazione alle possibilita' idriche dei singoli poderi).
In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.
Molte migliaia di piante delle essenze piu' adatte, ivi comprese
quelle boschive, saranno razionalmente poste a dimora e successivamente assistite.
Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.
Si provvedera' con lavorazioni meccaniche alla coltivazione delle zone investite a colture arboree seccagne, gia' impiantate o di nuovo impianto. Le ripetute lavorazioni meccaniche, in base alla lunga esperienza degli agricoltori della Tripolitania, si sono dimostrate indispensabili alle colture arboree in seccagno per la migliore utilizzazione delle scarse acque piovane impedendone l'inutile disperdimento per evaporazione e trattenendole invece a vantaggio delle piantagioni: le lavorazioni al terreno rappresentano il mezzo migliore per favorire lo sviluppo e l'affermarsi dell'arboreto. A tale scopo, per i tre comprensori sopracitati si provvedera' mediante l'acquisto e la gestione di n. 5 trattori con le relative attrezzature (aratri, erpici e aratri coltivatori) da assegnare poi - a momento opportuno - alle Cooperative tra coltivatori italiani.
Tale attrezzatura ricevera' sicuramente integrazione e
potenziamento dalla utilizzazione dei trattori gia' di proprieta' privata dei singoli coltivatori.
Sara' ancora assicurata:
a) la normale manutenzione dei fabbricati poderali;
b) la manutenzione degli impianti idrici (pozzi, vasche di
raccolta e canalizzazione). Tali lavori sono di essenziale importanza dato che i tre comprensori sono per il momento imperniati sulla coltura irrigua;
c) la manutenzione della viabilita' interpoderale, abbisognevole di riattamento per facilitare e rendere piu' economici i trasporti.
E' pure prevista la integrazione delle scorte vive nonche' delle
scorte morte, quali carri botte e piccoli attrezzi da lavoro, a quei poderi che piu' ne necessitano ed allo scopo di completarne la efficienza lavorativa.
2. - Comprensorio di Ghanima (Corradini).
Il programma prevede il potenziamento idrico di tutti i poderi, in modo da assicurare ad ogni coltivatore una ragionevole quota di colture irrigue; scavo di circa 15 nuovi pezzi, espurgo e riparazioni varie ai pozzi gia' esistenti, costituzione di vasche di raccolta acqua nei poderi che ne sono sprovvisti, impianto di sollevamento acqua con gruppo elettrogeno ad ogni podere od a gruppi di poderi, a seconda delle disponibilita' idriche del sottosuolo.
In relazione al sopracitato potenziamento idrico dei poderi e'
prevista la sistemazione irrigua di 1 ettaro di superficie in ciascuno di essi: in detto appezzamento potra' essere coltivato il grano necessario alla famiglia ed il mangime (ad integrazione del foraggio steppico) per il mantenimento di un animale da lavoro.
Ad avvaloramento completato i singoli poderi avranno mediamente la seguente consistenza:
olivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450
mandorli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 450
vigneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 5
forestali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 350
superficie complessiva irrigabile . . . . . . . . . . . . . ha. 1
Nella superficie irrigabile si conta di mettere a dimora circa 50 piante fra olivi e fruttiferi con la distribuzione da 1500 a 2000 piante circa. In tal modo verra' integrate il patrimonio arboreo gia' esistente.
Alle lavorazioni meccaniche del terreno verranno destinati n. 2
trattori e relativa attrezzatura meccanica di aratri ed erpici polidischi da gestirsi direttamente e da assegnare in seguito alla costituenda Cooperativa tra coltivatori italiani.
Trattandosi di comprensorio prevalentemente seccagno, i gia'
ricordati vantaggi derivanti dalle ripetute lavorazioni del terreno serviranno a consolidare il patrimonio arboreo in una zona a scarse precipitazioni, accelerando il raggiungimento della fase di piena produzione.
Sono previste le spese:
a) per la integrazione delle scorte vive e morte;
b) per la normale manutenzione e riparazione del fabbricati;
c) per il mantenimento delle strade o piste interpoderali.
3. - Comprensorio di Dafnia (Garibaldi).
Il nuovo programma di consolidamento dei poderi del comprensorio
prevede la realizzazione di circa 100/120 impianti poderali costituiti dal pozzo munito di elettropompa azionata da gruppo elettrogeno. Tali impianti saranno effettuati al fine di consentire ai coltivatori la costituzione di una quota di irriguo per produzioni ortive e di semi-irriguo a beneficio di una parte dell'arboreto e delle colture stagionali segnatamente foraggere. Il numero dei pozzi potra' variare in relazione all'esito degli scavi in corso ed ai sondaggi che riveleranno la effettiva potenzialita' della falda idrica.
Gli impianti verranno completati con la costruzione della cabina
per il gruppo elettrogeno, e con messa in opera, nei singoli poderi, di vaschette di distribuzione e di canalette prefabbricate per la distribuzione dell'acqua.
Allo scopo di mettere le colture arboree nelle condizioni piu'
favorevoli per raggiungere rapidamente la stazione produttiva, verra' utilizzata al massimo l'attrezzatura meccanica (trattori, aratri, erpici, ecc.) gia' di proprieta' dei singoli coltivatori e verranno incoraggiati ulteriori acquisti di nuove attrezzature meccaniche in modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio.
Particolare importanza hanno nel comprensorio le lavorazioni
meccaniche al terreno, lavorazioni che non possono essere eseguite coi mezzi animali, ma che d'altra parte debbono essere effettuate con la tempestivita' e la frequenza che esige la natura stessa seccagna delle superfici arborate.
Il nuovo ordinamento colturale medio sara' impostato sul seguente schema poderale:
oliveto . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 250 olivi circa;
oliveto-vigneto . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 50 olivi circa;
mandorleto. . . . . . . . . . . . . ha. 2 con 100 mandorli circa.
In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficolta' di reperire idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.
Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato
dell'agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.
In relazione poi a quelle che saranno le disponibilita' idriche nei
singoli poderi, si presume di poter rendere irrigabile una superficie aggirantesi da 1 a 2 ettari. Tali superfici verranno destinate a colture ortive ed a foraggere ad integrazione dei mangimi steppici onde creare la possibilita' di mantenimento di un sia pure ridotto numero di capi di bestiame da lavoro o da carne. La restante superficie poderale verra' destinata alle colture cerealicole, con il dovuto rispetto alle piantagioni.
Nei poderi che resteranno completamente seccagni per mancato
reperimento della falda o per scarso rendimento della stessa, si rendera' necessario integrare la superficie poderale per consentire al contadino di dedicarsi in modo piu' estensivo e razionale alla coltura cerealicola in seccagno.
Si prevede ancora:
a) una speciale assistenza ai coltivatori per la gestione nei
primi anni degli impianti idrici;
b) la integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con
attrezzi ed animali da lavoro a sussidio delle lavorazioni meccaniche;
c) la normale manutenzione dei fabbricati;
d) la manutenzione delle strade e delle piste interpoderali, di particolare importanza dato lo sviluppo territoriale del comprensorio, all'infuori delle strade la cui manutenzione e' di competenza della pubblica Amministrazione.
4. - Comprensorio di Tummina (Crispi):
Il comprensorio trova le sue ragioni di vita nella utilizzazione
delle acque artesiane e pertanto il lavoro di maggiore importanza anche agli effetti della spesa consistera' nella perforazione a nuovo dei pozzi artesiani in sostituzione di quelli resisi inattivi o quasi per deperimento delle colonne metalliche di rivestimento. Il lavoro e' in corso su precedente previsione, ma un piu' approfondito studio delle opere ha messo in evidenza varie difficolta' tecniche e la necessita' di addivenire a modalita' di esecuzione piu' complesse, tecnicamente piu' aggiornate ma piu' costose, pur di garantire una buona efficienza ed una lunga durata degli impianti, altrimenti soggetti a rapido deperimento in relazione alle caratteristiche chimiche delle acque ed elettrochimiche dei terreni attraversati.
Per alcuni pozzi verranno messi in opera, allorche' non vi e' la
risalienza oltre il piano di campagna, moderni impianti di sollevamento dell'acqua. Naturalmente bisognera' prevedere notevoli lavori di ripristino e di perfezionamento alle canalizzazioni aperte di distribuzione dell'acqua ed il rifacimento a nuovo con tubi eternit della rete di distribuzione chiusa di due pozzi: ambedue le opere sono richieste dalla natura stessa delle acque artesiane.
Anche in questo comprensorio si dovra' provvedere:
a) alla ordinaria manutenzione ed alla riparazione di gran parte delle case coloniche;
b) alla integrazione delle scorte vive e morte, sopratutto con
l'acquisto di animali da lavoro per la lavorazione del terreno nei poderi di limitata estensione (ha. 15 circa).
Le piantagioni dei poderi sono praticamente al completo, per cui
gli impianti arborei saranno limitati ai necessari risarcimenti od a qualche completamento la ove sussistano deficienze. Saranno sostituite altresi' fasce frangivento di acacia australiana su una superficie complessiva di circa 50 ha., opera di essenziale importanza ed indispensabile per fissare zone sabbiose che minacciano seriamente l'efficienza dei poderi contigui.
5. - Comprensorio di El Khadra' (Breviglieri):
I poderi del comprensorio sono ormai efficienti ed in produzione
avanzata, ma e' indispensabile intensificare le lavorazioni meccaniche alle piantagioni per metterle nelle migliori condizioni di rigoglio ed assicurare una piu' costante e normale produzione: quindi ripetute lavorazioni (arature e erpicature) per evitare i disperdimenti di acque del sottosuolo e garantire alle piantagioni arboree quanta piu' umidita' passibile che non puo' venire che dalle non abbondanti precipitazioni che si verificano annualmente nella zona. A.tale fine verra' utilizzata al massimo l'attrezzatura meccanica (trattori, aratri, erpici, ecc.) gia' di proprieta' dei singoli coltivatori e verranno altresi' incoraggiati gli acquisti di nuove attrezzature meccaniche in modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio.
Come nuovi impianti arborei, data la entita' di quelli esistenti, ci si limitera' a qualche completamento negli oliveti e nei mandorleti (n. 1000/1500 piante) e piu' che altro alla costituzione di nuovi vigneti (ettari 50 circa) con ubicazione piu' adatta in quei poderi, dove le viti sono attualmente soggette ai danni delle gelate primaverili.
Le consistenze medie poderali definitive saranno per tanto le
seguenti:
oliveto. . . . . . . . . . . . . . . . ha. 20 con 50 olivi circa;
oliveto-vigneto. . . . . . . . . . . . ha. 5 con 100 olivi circa;
mandorleto. . . . . . . . . . ha. 4/5 con 200/250 mandorli circa.
Va notato che nel comprensorio esistono poderi di superficie
inferiore a quella totale prevista nello schema di cui sopra.
Nel comprensorio si preventivano anche le spese seguenti:
a) di ordinaria manutenzione alle case poderali;
b) di manutenzione dell'acquedotto e degli aeromotori poderali;
c) di manutenzione delle strade e delle piste interpoderali;
all'infuori delle strade la cui manutenzione e' di competenza della pubblica Amministrazione.
Saranno altresi' integrate le scorte vive e morte: le prime con
l'acquisto di animali da lavoro - muli - per i servizi di trasporto e le lavorazioni del terreno specialmente nei vigneti; le seconde con attrezzature varie - quali i carri - o piccoli attrezzi.
6. - Comprensorio di Azizia (13 poderi):
Si provvedera' a completare l'avvaloramento gia' esistente per
portare il podere sulla base delle seguenti consistenze medie:
mandorleto . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 10 con 500 mandorli;
bosco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 600 eucalipti;
irriguo olivato . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 3 con 50 olivi.
Il bosco verra' situato al confine esterno del podere, in modo che serva anche da frangivento protettivo dei poderi. Naturalmente nei poderi dotati solo di aeromotore, qualora non sia possibile far effettuare l'allacciamento dell'energia elettrica, l'irriguo si limitera' alle disponibilita' idriche.
Il complesso programma piu' sopra esposto comporta un'opera assidua
di assistenza tecnica nei vari comprensori ed ai singoli coltivatori, nonche' una organizzazione di vivai di piante, impiego di mano d'opera specializzata, quali motoristi e trattoristi, potatori, innestatori, ecc.
Si richiede ancora la riorganizzazione centrale e periferica di
assistenza e controllo dei lavori, di amministrazione di due Enti di colonizzazione (Istituto della previdenza sociale ed Ente di colonizzazione della Libia), durante il periodo previsto entro un limite massimo di quattro anni, per lo sviluppo dell'intero Piano di ulteriore avvaloramento.
Per cui, se ai lavori, alle opere ed alle attrezzature meccaniche (trattori, aratri, erpici, ecc.) occorrenti, si aggiungono le spese di organizzazione amministrativa e di assistenza tecnica, e' facile comprendere quale immane sacrificio sara' necessario affrontare allo scopo di incrementare l'efficienza dei comprensori in modo che i coltivatori italiani possano trarre dal loro lavoro motivo di vita, apportando contemporaneamente, ed in sempre maggiore misura, il loro valido contributo alla affermazione dell'agricoltura della Stato Libico che li ospita.
ALLEGATO I-1
I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli
ELENCO DEI BENI D'USO COMUNE DA TRASFERIRE IN PROPRIETA' CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI
Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
1) lotto rimboschito n. 13 (superficie ha. 69 circa);
2) casa n. 12, di 2 appartamenti;
3) casa n. 13, di 2 appartamenti;
4) casa n. 16 composta di n. 7 stanze, 1 torretta, 1 cine-bar, n.
2 sale da biliardo e n. 2 scantinati;
5) casa n. 17, di n. 5 appartamenti ed 1 scantinato;
6) officina n. 1;
7) officina n. 2;
8) molino;
9) mascalcia;
10) spaccio "Bir Terrina";
11) magazzino esterno del fabbricato n. 2 centrale elettrica;
12) zone di rispetto attualmente esistenti per tutti gli immobili
sopra elencati;
Comprensorio di Annasira (Giordani):
1) casa capo azienda;
2) casa tipo A n. 1;
3) casa tipo A. n. 2;
4) terreno, di Ha. 0,6500 circa, costituente la zona di rispetto dei suddetti 3 fabbricati;
5) magazzino di n. 9 arcate;
6) casa fattoriale 3ª zona;
7) casa fattoriale 4ª zona.
Comprensorio di Al Amiria (Micca):
1) casa 1, 3, di 2 appartamenti e relativa zona di rispetto;
2) magazzino aziendale di n. 9 arcate.
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
Casa tipo B di n. 2 appartamenti.
Comprensorio di Ghanima (Corradini):
1) casa tipo B n. 1;
2) casa tipo B n. 2;
3) magazzino aziendale (di n. 6 arcate) e annessi locali di
fortuna adibiti ad officina aeromotori ed autorimessa;
4) zona di rispetto circostante i predetti immobili (terreno di ha. 2 circa);
5) casa fattoriale n. 1.
ALLEGATO I-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEI BENI DI USO COMUNE DA TRASFERIRE IN
PROPRIETA' CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI
Comprensorio di Tummina (Crispi):
1) edificio civile sito nel villaggio, composto da:
uffici, 5 vani e gabinetto alloggio
3 vani e servizi
alloggio, 3 vani e servizi;
2) fabbricato magazzini con grande cortile recinto da muro,
composto da due capannoni, due alloggi, laboratorio, tettoie, officina, depositi, silos interrati;
3) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati ciascuno composto da quattro camere e servizi;
4) zona, di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 2) e 3) in stralcio al podere n. 347; della superficie di ha. 2.50.00 circa;
5) fabbricato abitazione aziendale, confinante con il piazzale
del pozzo 5, formato da due alloggi abbinati, ciascuno composto da quattro camere e servizi, zona di rispetto di ha. 9 circa;
6) pozzi artesiani e relative reti principali e vasche di
distribuzione, distinti dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6-nuovo, 7, 9, 9-bis, 10-bis - Totale 11 pozzi.
7) bosco di acacie australiane ubicato a sud del villaggio,
confinante con la strada asfaltata a nord, con il podere 345 ad est e sud, con il podere 344 a sud, con il bosco demaniale di casuarine ad ovest, della superficie di ettari 19 circa, (segnato in colore verde sulle planimetrie);
8) bosco di eucalipti ubicato a nord-ovest del villaggio,
confinante a nord-est con la zona demaniale del villaggio, ad ovest con la strada asfaltata che conduce dal villaggio al pozzo 5, a sud con il bosco demaniale di casuarine, della superficie di ettari 7 circa (segnato in colore verde sulle planimetrie);
9) bosco misto di acacie australiane, eucalipti, casuarine,
ubicato ad ovest dei poderi 143 e 344; della superficie di ettari 9 circa (segnato in colore verde sulle planimetrie).
Comprensorio di Dafnia (Garibaldi):
1) fabbricato civile uffici ed alloggi composto da:
uffici con tre vani e gabinetto;
alloggio con sei vani e servizi;
alloggio con tre vani e servizi;
2) fabbricato magazzino composto da due capannoni, due alloggi, mulino, laboratori, silos esterni interrati;
3) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1) 2):
confinante a nord con il bosco di eucalipti retrostante al villaggio, ad est e sud con il podere n. 261, ad ovest e sud con il podere n. 260, per una superficie di ha. 5 circa;
4) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati, ciascuno di quattro vani e servizi;
5) fabbricato magazzino aziendale di tre vani;
6) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 4), 5) in stralcio ai poderi n. 145 e 146, per una superficie di ha. 1.60 circa;
7) fabbricato magazzino aziendale di tre vani, con relativa zona di rispetto di mq. 3850 circa in stralcio al podere n. 25.
Comprensorio di Al Khadra' (Breviglieri):
1) fabbricato civile sito nel villaggio, e composto di:
piano terreno, uffici di quattro vani e gabinetto;
alloggio di tre vani e servizi;.
primo piano, alloggio di tre vani e servizi;
alloggio di tre vani e servizi;
2) fabbricato magazzini con cortile recinto, formato da quattro capannoni due alloggi, depositi, tettoie, silos interrati interni ad un capannone;
3) fabbricato ex essiccatoio tabacco composto da seminterrato con
stanzone e due, vani; piano rialzato con quattro vani per abitazione, e servizi;
4) fabbricato adibito a mulino e forno con cortile recintato
composto da due vani per mulino, due vani per forno, tre vani per abitazione;
5) zona di rispetto, sulla quale insistono i fabbricati 2), 3), 4) lungo la strada litoranea nei pressi del villaggio, per una superficie complessiva di ha. 8.50.00 circa;
6) acquedotto, ad esclusivo uso del comprensorio, costituito da una centrale di pompaggio, con abitazione del capo centrale, una stazione di pompaggio, una centralina di ripompaggio, un serbatoio di carico principale ed uno secondario, condotte di distribuzione.
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
1) edificio civile composto da un alloggio di sette vani e
servizi;
2) edificio rustico facente corpo unico con l'abitazione colonica
del podere 37-bis, composto da tre vani e tettoia;
3) magazzino con scantinato;
4) zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1), 2 e
3), in stralcio, al podere 37-bis, per una superficie complessiva di ha. 3.00 circa.
Comprensorio di Fonduk el Togar:
1) fabbricato del Fonduk el Togar - composto da n. 12 vani ad uso
magazzino ed abitazione operai, una baracca in legno, una baracca in muratura, e relativa zona di rispetto, in frazionamento del podere n.
19, per una superficie di ha. 0.23.92.
Comprensorio di Azizia:
magazzino aziendale, ubicato in stralcio al podere n. 30 con
relativa zona di rispetto di ha. 0.75.20 circa.
ALLEGATO I-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO L-1
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO ALLO STATO LIBICO
Comprensorio di Azzahra (Bianchi)
(Vedasi planimetria Allegato I-3):
1) lotto rimboschito n. 99 (superficie ha. 55 circa);
2) casa n. 3, di 2 appartamenti e 2 scantinati;
3) casa n. 4, di 2 appartamenti e 3 scantinati;
4) casa n. 6, di 2 appartamenti e 2 scantinati;
5) casa n. 11, di 2 appartamenti e 1 scantinato;
6) casa fattoriale n. 20 (presso il podere n. 107);
7) zone di rispetto relative a tutti i predetti immobili, ove
gia' esistenti.
Comprensorio di Annasira (Giordani)
(Vedasi planimetria Allegato I-4):
1) casa tipo B n. 1 di 2 appartamenti (con diritto, per
l'I.N.P.S. d'uso gratuito per la durata di anni 4);
2) casa tipo B n. 3 di 2 appartamenti;
3) casa fattoriale 1ª zona.
Comprensorio di Al Amiria (Micca)
(Vedasi planimetria Allegato I-5):
1) casa n. 2 di n. 2 appartamenti;
2) casa n. 4 di n. 2 appartamenti (con diritto, per l'I.N.P.S., d'uso gratuito per la durata di anni 4);
3) casa fattoriale presso il podere n. 66 e relativa zona di
rispetto;
4) casa fattoriale (rudere) nel podere n. 162.
Comprensorio di Ghanima (Corradini)
(Vedasi planimetria Allegato I-6):
1) casa del Capo azienda e relativa area di rispetto;
2) zona circostante il villaggio terreno di ha. 3 circa,
boschetto di pini compreso).
ALLEGATO L-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO IN PROPRIETA' ALLO STATO LIBICO
Comprensorio di Dafnia (Garibaldi):
1) fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi
abbinati ciascuno di quattro vani e servizi, ubicato sul podere n. 26;
2) bosco di eucalipti sito immediatamente a sud del villaggio
della superficie di ha. 9 circa.
(Vedasi planimetria Allegato I-8-9)
Comprensorio di Giud Daiem (Oliveti):
bosco di conifere costituente relitto del lotto 27 Occ.
confinante a nord con il mare, a sud con i poderi 48-49 della superficie di ha. 106 circa.
(Vedasi planimetria Allegato I-10)
Comprensorio di Tummina (Crispi):
1) pozzi artesiani e relative reti di distribuzione, distinti dai
numeri: 6 vecchio, 8, 10, 11, 11-bis. Totale n. 5 pozzi;
2) bosco di casuarine immediatamente ad ovest del villaggio della
superficie di circa 6 ettari (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie);
3) bosco di casuarine ubicato immediatamente ad ovest del
precedente dal quale e' diviso dalla strada asfaltata che conduce al pozzo 5, della superficie di circa 20,00 ettari (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie);
4) bosco di pini ubicato ad ovest del villaggio, oltre la strada asfaltata, della superficie di circa ettari 1,5 (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie).
(Vedasi planimetria Allegato I-7)
Comprensorio di Azizia:
edificio civile di 20 locali e servizi, ubicato in stralcio al
podere 30, con relativa zona di rispetto di ha. 3 circa. In uso alle suore per asilo, a titolo gratuito.
ALLEGATO M
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEI BENI COSTITUENTI IL COMPLESSO PATRIMONIALE DELLA CENTRALE ELETTRICA AZZAHRA (BIANCHI)
(Vedansi planimetrie - Allegati I-3, I-4, I-5)
A) Beni siti nel Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
1. Fabbricati della Centrale elettrica:
a) fabbricato n. 1 comprendente: laboratorio elettrotecnico,
officina meccanica e impianto officina generatrice e turbosoffianti costituito dai seguenti motori Tosi:
QI 3 da HP n. 45, matricola 5392/5394
(efficiente);
QI 6 da HP n. 120, matricola 5790/5795
(efficiente);
QIII 4 da HP n. 320, matricola 6110/6113
(in riparazione);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6120/6125
(efficiente);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6114/6119
(efficiente);
QIII 6 da HP n. 480, matricola 6634/6639
(efficiente);
b) fabbricato n. 2 comprendente: ufficio tecnico, ufficio
magazzino, magazzino A.E.C. (esclusi i materiali non di pertinenza del servizio elettrico), locale gia' adibito a falegnameria (esclusa l'attrezzatura), officina idraulica, autorimessa. Resta esclusa la parte di fabbricato ora adibita a magazzino del consorzio agrario della Tripolitania ed avente ingresso indipendente;
c) terreno, muro di cinta, guardiola, tettoia, impianto di
sollevamento acqua e di raffreddamento motori, deposito lubrificanti:
il tutto nella zona circostante i fabbricati n. 1 e n. 2.
2. Alloggi gratuiti di servizio per il personale della Centrale: casa n. 1 di 1 appartamento
" " 2 " 3 appartamenti
" " 5 " 3 "
" " 7 " 3 "
" " 8 " 3 "
" " 9 " 3 "
" " 10 " 3 "
B) Beni siti nel Comprensorio di Annasira (Giordani):
casa tipo B n. 2 di 2 appartamenti.
C) Beni siti nel Comprensorio di El-Amiria (Micca):
casa n. 1 di 2 appartamenti.
D) Beni suddivisi fra i tre Comprensori summenzionati:
linee elettriche a bassa ed alta tensione, comprese le cabine, i trasformatori, i contatori, ecc.;
circuito telefonico abbinato alle linee ad alta tensione.
ALLEGATO N-1
I.N.P.S. - Colonizzazione
ELENCO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO
(per i terreni non appoderati vedi planimetria All'. F-1)
Comprensorio di Azzahra (Bianchi):
numeri 96 e 174 (in totale poderi n. 2).
Comprensorio di Annasira (Giordani):
numeri 111 - 112 - 120 - 121 - 124 - 145 - 182 - 184 - 185 - 188 - 189 - 190 - 191 - 193 - 194 - 197 - 196
(In totale n. 17 poderi)
Comprensorio di Al Amiria (Micca):
numeri 1 - 2 - 5 - 28 - 32 - 44 - 57 - 80 - 92 - 115 - 156 - 158 - 162 - 163 - 164 - 168 - 224 - 239
(In totale n. 18 poderi)
Comprensorio di Ghanima (Corradini) (vedasi planimetria Allegato
F-2):
1 - 2 - 19 - 20 - 21 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66
ALLEGATO N-2
ELENCO NUMERICO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI ALLO STATO LIBICO
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-1
I.N.P.S. - Colonizzazione Tripoli
ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I PODERI DEI SEGUENTI COMPRENSORI:
Comprensorio Gasr Garabulli (Castelverde):
podere n. 8 - Orlando Umberto;
" " 10 - Orlando Benito.
Comprensorio El Gusea (Marconi):
podere n. 2 - Cancian Giovanni;
" " 3 - Cancian Ezio;
" " 4 - Di Lallo Giuseppe;
" " 6 - Firmani Camillo;
" " 11 - Zachia Rosa;
" " 13 - Solda G. Battista;
" " 14 - Buccigrossi Felice;
" " 19 - Narino Salvatore;
" " 21 - Forza Esterino;
" " 22 - Pinton Silvio;
" " 24 - Visentin Benedetto;
" " 26 - Visentin Antonio;
" " 27 - Catalli Salvatore;
" " 30 - De Tora Giovanni;
" " 31 - Mazzuccato Giovanni;
" " 33 - Riccobene Leonardo;
" " 43 - Solda Igino;
" " 45 - Marin Giulio;
" " 51 - Casciano Gerardo;
" " 52 - Lanci Gaspare;
" " 67 - Previati Giacomo;
" " 68 - Previati Giovanni.
Comprensorio Tarhuna-Sidi Essed (Tazzoli):
podere n. 2 - Ferraro Giuseppe;
" " 11 - Vertillo Francesco;
" " 15 - Ardizzon Alberto;
" " 16 - Volpato Antonio;
" " 17 - Ardizzon Giovanni;
" " 18 - Gazze Guglielmo;
" " 35 - Ferraro Salvatore;
" " 36 - Alonzo Giovanni;
" " 38 - Rivituso Francesco;
" " 42 - Farina Salvatore;.
" " 43 - Farina Sebastiano;
" " 44 - Alonzo Antonio;
" " 45 - Gazze Guglielmo;
" " 46 - Rizzi Giovanni;
" " 47 - Casarotto Giannino;
" " 48 - Muscara Filippina;
" " 56 - Dalfino Giuseppe;
" " 58 - Dimitrio Pietro;
" " 59 - Guidoreni Federico;
" " 60 - Dimitrio Vito;
" " 61 - Bertin Ferruccio;
" " 63 - Bertin Olindo;
" " 64 - Faina Rideo;
" " 68 - Rimpici Giacomo;
" " 69 - Dimitrio Cesare;
" " 71 - Scalabrin Angelo;
" " 72 - Zoso Alvise;
" " 77 - Marchi Guerrino;
" " 78 - Molea Bruno;
" " 80 - Molea Giuseppe;
" " 81 - Zoso Galliano;
" " 129 - Manenti Salvatore;
" " 95 - Padelli Antonio.
ALLEGATO O-2
Ente colonizzazione Libia
ELENCO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO I PODERI DEI SEGUENTI COMPRENSORI
Al Kararim (Gioda):
podere n. 14 - Fasolo Luigi;
" " 45 - Fasolo Severino;
" " 68/69 - Marchiorato Ettore;
" " 74 - Fasolo Antonio;
" " 75 - Marchiorato Oreste;
" " 79/80 - Cerisara Clemente;
" " 81 - Fasolo Narciso;
" " 82 - Di Cecco Raffaele;
" " 83 - Agosta Pietro;
" " 84 - Agosta Natale;
" " 88/90 - Marchiorato Domenico;
" " 89 - Di Cecco Antonio;
" " 91 - Marchiorato Girolamo;
" " 92 - Fasolo Giovanni;
" " 93/72 - Mottin Lorenzo;
" " 97/98 - Munari Giuseppe;
" " 99 - Daniele Giuseppe;
" " 100 - Daniele Natale.
ALLEGATO O-3
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-4
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO O-6
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO P
STATUTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLE GESTIONI STRALCIO DELL'I.N.P.S. E DELL'ENTECOL
1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 10 dell'Accordo
italo-libico firmato in data odierna il Consiglio di sorveglianza, funziona a Tripoli.
Esso e' composto di sei membri, di cui tre nominati dal Governo
Libico e tre dal Governo italiano.
Il Consiglio nella prima seduta elegge il proprio Presidente tra i membri libici ed il Vice-presidente tra i membri italiani. Nella stessa riunione si procede alla nomina di un segretario.
Per la validita' della riunione e' necessaria la presenza di almeno
quattro; membri.
Ogni membro, compreso il Presidente ed il Vice presidente, dispone di un voto e le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti.
2. I compiti del Consiglio di sorveglianza sono i seguenti:
a) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. a) dell'Accordo firmato in data odierna relativamente al trasferimento della proprieta' dei poderi ai coltivatori italiani;
b) provvede a quanto previsto dall'art. 10 lett. b) dell'Accordo firmato in data odierna relativamente alle disposizioni contenute nel paragrafo stesso;
c) nel quadro del piano di ulteriore avvaloramento approva i
piani tecnici che verranno semestralmente presentati dalle due gestioni stralcio, approva i bilanci consuntivi annuali delle predette e formula proposte per i bilanci preventivi:
d) autorizza le gestioni stralcio a compiere atti di
straordinaria amministrazione;
e) esamina semestralmente le relazioni tecniche delle gestioni
stralcio sugli stati di avanzamento dei lavori;
f) provvede, in conformita' all'art. 10 lettera c) dell'Accordo, al trasferimento in proprieta' condominiale dei beni comuni alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori italiani di ogni singolo comprensorio.
3. Il Consiglio di sorveglianza puo' richiedere alle gestioni
stralcio le informazioni per l'adempimento dei suoi compiti e procedere ai necessari accertamenti.
4. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Le convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due membri; il Presidente in tal caso convoca il Consiglio con preavviso telegrafico di almeno quindici giorni.
5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, dirige le
discussioni con l'assistenza del segretario. Il Consiglio puo' richiedere l'assistenza, di esperti per qualsiasi argomento sottoposto al suo esame.
6. Il Consiglio di sorveglianza invia al Governo Libico una
relazione annuale sulla propria attivita', entro tre mesi dalla chiusura dell'anno, oggetto della propria relazione. Altra copia di tale relazione sara' inviata al Governo italiano.
7. Il Consiglio di sorveglianza rimane in carica fino al totale
espletamento del Piano di ulteriore avvaloramento ed al massimo per la durata di quattro anni.
8. Le competenze dei membri del Consiglio di sorveglianza per tutta
la durata della loro carica saranno determinate dai due Governi. Il Consiglio provvede a determinare le competenze del segretario e di eventuali impiegati.
Le spese di funzionamento del Consiglio di sorveglianza sono a
carico delle Gestioni stralcio.
ALLEGATO Q
Le seguenti norme e modalita' sono convenute tenendo presente che la nuova legge libica sull'Assicurazione sociale non si differenziera' sostanzialmente dallo schema gia' approvato dal Consiglio dei Ministri Libico in data 5 marzo 1956, e di cui la parte italiana ha preso debita nota, e che, ove cio' avvenga, ciascuno dei due Governi potra' richiedere la revisione delle suddette norme e modalita'.
A) Sino al momento in cui l'Istituto libico di assicurazioni
sociali sara' in grado di iniziare il proprio funzionamento secondo la nuova legge, i tre Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) continueranno a svolgere la loro attivita' in base all'attuale legislazione di assicurazione sociale.
B) Nel periodo necessario all'Istituto libico di assicurazioni
sociali per organizzarsi amministrativamente e per iniziare il suo funzionamento, i tre Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) provvederanno a mettere al corrente l'istituto libico in merito alle pratiche assicurative degli abitanti in Libia, fornendo le notizie, i chiarimenti nonche' i documenti o copie dei documenti che si rendessero necessari. A tal fine opportuni collegamenti verranno tenuti fra i tre Istituti italiani e l'Istituto libico.
C) Gli assicurati, abitanti in Libia, dei tre Istituti italiani,
godranno dei benefici previsti dalla nuova legge libica, con quegli adattamenti che seguono:
I) I.A.S.A.I. - L'Istituto libico di assicurazione sociali, entro
i primi sessanta giorni dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento, corrispondera' agli assicurati dell'I.A.S.A.I. le prestazioni di malattia dovute con le norme, i limiti e le modalita' fissati dalle leggi applicate dall'I.A.S.A.I. stesso.
II) I.N.A.I.L. - L'Istituto libico di assicurazioni sociali
liquidera' le prestazioni ed assistera' gli assicurati dell'I.N.A.I.L., abitanti in Libia alla data del trasferimento delle obbligazioni, che abbiano subito uno o piu' infortuni o abbiano contratto malattia professionale precedentemente a tale data, secondo le norme, i limiti e le modalita' fissati dalle leggi applicati dall'I.N.A.I.L. stesso.
III) I.N.P.S.
Persone esclude dall'obbligo assicurativo
Qualunque persona obbligatoriamente assicurata sino alla data in
cui l'Istituto libico di assicurazioni sociali iniziera' il proprio funzionamento e che ai sensi della nuova legislazione libica risulti esclusa dall'obbligo dell'assicurazione potra' continuare volontariamente l'assicurazione stessa, indipendentemente dai requisiti contributivi previsti da tale nuova legislazione.
Detta assicurazione volontaria sara', peraltro, soggetta alle norme
della nuova legge e dei regolamenti relativi all'assicurazione stessa.
Assicurazione invalidita', e vecchiaia.
a) L'Istituto libico di assicurazioni sociali garantira' a coloro, che alla data di inizio del funzionamento dell'Istituto siano titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e vecchiaia, un trattamento non inferiore a quello goduto a tale data.
b) L'Istituto libico di assicurazioni sociali, nel liquidare le
prestazioni ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., valutera' i contributi settimanali accreditati sulle posizioni stesse, secondo la classe di contribuzione nella quale gli assicurati verranno a trovarsi all'atto del trasferimento.
c) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' la
pensione di vecchiaia agli assicurati che, alla data in cui l'Istituto stesso iniziera' il proprio funzionamento, potranno far valere 480 (quattrocentottanta) contributi settimanali, anche se al raggiungimento dell'eta' di pensionamento, prevista dalla nuova legislazione libica, non risulteranno in possesso dei requisiti di contribuzione occorrenti secondo la legislazione medesima.
d) l'istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di
quattro anni dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento corrispondera' la pensione di invalidita', secondo le nuove norme, ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che possono far valere, alla data in questione, 240 (duecentoquaranta) contributi settimanali, di cui almeno 48 (quarantotto) nell'ultimo quinquennio.
e) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' ai
superstiti di titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S. la pensione, secondo le norme previste dalla nuova legislazione libica, riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle posizioni stesse e valutati ai sensi della precedente lettera b).
f) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera' agli aventi diritto le pensioni in essere alla data in cui l'Istituto stesso iniziera' il proprio funzionamento, nonche' le pensioni che saranno liquidate in futuro, per le quali e' avvenuto il trasferimento di riserve, sia a favore dei titolari, che dei loro superstiti anche nel caso che gli aventi diritto stessi si trasferiscono in Italia,
g) L'Istituto libico di assicurazioni sociali corrispondera'
l'indennizzo per vecchiaia ed invalidita', previsto dalla nuova legislazione libica per coloro che non raggiungano i requisiti per il diritto a pensione, ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle posizioni stesse valutati ai sensi della precedente lettera b).
Assicurazione contro la tubercolosi.
L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di
quattro anni dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento, corrispondera' le prestazioni antitubercolari secondo le norme applicate dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che possano far valere alla data stessa almeno 48 (quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo quinquennio o che beneficino comunque delle prestazioni antitubercolari.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
L'Istituto libico di assicurazioni sociali, per un periodo di un
anno dalla data in cui iniziera' il proprio funzionamento, corrispondera' le prestazioni previste dalla legge applicata dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che possano far valere alla data stessa almeno 48 (quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo biennio o che beneficino comunque delle prestazioni contro la disoccupazione.

Accordo-Scambio di lettere

Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di comunicare, a completamento dell'Accordo firmato a
Roma in data odierna, i seguenti punti che fanno parte integrante dell'Accordo stesso:
1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e' considerato nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia appartenenti al disciolto partito fascista, nonche' la stazione terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali libiche.
Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera'
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale, al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo stesso.
2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle espropriazioni effettuate dal Governo italiano e dalla cessata Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti, sono a proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo italiano provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute a favore di cittadini italiani.
3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare, entro tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale era in Libia, la cui attivita' si limitava alla Libia, il cui patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato libico e a provvedere alla, liquidazione delle spettanze sa richiesta degli interessati.
4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo
della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo colonizzazione - gli immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra' inizio nel momento in cui avra' luogo la cessione del patrimonio dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di tempo in cui il detto Istituto - Ramo colonizzazione - continuera' ad esercitare la sua attivita' in Libia:
a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia
n. 23, p. p., 10 vani e accessori, canone mensile: lire libiche 15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi);
b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque e seicento ottantatre millesimi);
c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque e cinquecento millesimi).
5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i
due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei riguardi degli Enti di colonizzazione a favore della cessata Amministrazione italiana della Libia, nonche' la cancellazione di altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle
lettere scambiate il 23 gennaio 1956, tra il Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri del Regno Unito di Libia e l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo firmato in Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari data.
Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che le sopradette
intese vengono accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi e' grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"Ho l'onore di comunicare a completamento dell'Accordo firmato a
Roma in data odierna i seguenti punti che fanno parte integrante dell'Accordo stesso:
1) in relazione all'art. 3 dell'Accordo si precisa che fra i
beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia e' considerato nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia appartenenti al disciolto partito fascista, nonche' la stazione-terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali libiche.
Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concedera'
in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale, al "Circolo Italia" in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo stesso.
2) In relazione al disposto dell'art. 5 dell'Accordo, il Governo Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle espropriazioni effettuate dal Governo italiano e dalla cessata Amministrazione italiana in Libia, che siano tuttora dovuti, sono a proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo italiano provvedera' al pagamento delle stesse indennita', se ancora dovute a favore di cittadini italiani.
3) In relazione all'ultimo comma dell'art. 6 dell'Accordo firmato
in data odierna, il Governo Libico si impegna a regolarizzare, entro tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale era in Libia, la cui attivita' si limitava alla Libia, il cui patrimonio e' stato trasferito nella sua totalita' allo Stato libico e a provvedere alla liquidazione delle spettanze su richiesta degli interessati.
4) In relazione al disposto dell'art. 12 dell'Accordo, il Governo
della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - Ramo colonizzazione - gli immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale attivita' e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avra' inizio nel momento in cui avra' luogo la cessione del patrimonio dell'I.N.P.S. ed avra' vigore per tutto il previsto periodo di tempo in cui il detto Istituto - Ramo colonizzazione - continuera' ad esercitare la sua attivita' in Libia:
a) sede della Direzione della colonizzazione, Maidan Kattedraia
n. 23, p. p., 10 vani e accessori, canone mensile: lire libiche 15,500 (lire libiche quindici e cinquecento millesimi);
b) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e accessori, canone mensile: lire libiche 5,683 (lire libiche cinque e seicento ottantatre millesimi);
c) alloggio di servizio, via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e
accessori, canone mensile: lire libiche 5,500 (lire libiche cinque e cinquecento millesimi).
5) In relazione con quanto disposto con l'art. 18 dell'Accordo, i
due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei riguardi degli Enti di colonizzazione a favore della cessata Amministrazione italiana della Libia, nonche' la cancellazione di altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.
6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle
lettere scambiate il 23 gennaio 1956, tra il Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri del Regno Unito di Libia e l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo firmato in Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari data".
Ho l'onore di comunicare che le sopraddette intese vengono
accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi e' grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra la
Delegazione italiana e la Delegazione Libica, in merito alla situazione della Cassa di risparmio della Libia, ho l'onore di pregarLa di far conoscere il punto di vista del Governo italiano sulle seguenti questioni:
1) stato giuridico della Cassa di risparmio della Libia;
2) consistenza dei diritti di credito da parte dello Stato
italiano verso la detta Cassa.
In attesa delle richieste notizie, desidero informarLa che il
Governo Libico si propone di esaminare, nel comune interesse, con, i dirigenti della Cassa di risparmio, la possibilita' della ripresa o meno di attivita' in Libia di tale Ente.
La prego gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione alle richieste contenute nella Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna, ho l'onore di renderLe noto il punto di vista del Governo italiano in merito alla situazione della Cassa di risparmio:
1) la Cassa di risparmio della Libia, secondo l'ordinamento
giuridico italiano, era una fondazione di carattere pubblico avente sede in Tripoli. Per essa l'art. 6 della Risoluzione non e' applicabile e, in conseguenza, resta soggetta alla legge libica;
2) il Governo italiano, nel riconoscere di non avere alcuna
pretesa sul patrimonio dell'Ente, riafferma ai sensi della Risoluzione dell'O.N.U. del 15 dicembre 1950, n. 388 V - il proprio diritto di tutelare gli interessi dei terzi;
3) il Governo Libico ed il Governo italiano hanno, di comune
intesa, convenuto nelle conversazioni che hanno avuto luogo al riguardo, di rimettere ad una apposita Commissione mista l'esame degli eventuali diritti di credito dello Stato italiano verso la Cassa di risparmio da trasferire alla Libia e ogni altra questione relativa al diritto dei terzi.
Prendo atto, infine, di quanto da Vostra Eccellenza comunicato
circa il desiderio del Governo Libico di esaminare, nel comune interesse, con i dirigenti della Cassa, la possibilita' della ripresa o meno di attivita' in Libia di tale Ente.
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura
cautelativa ("custodia"), in atto nei confronti dei due Enti di colonizzazione (Istituto nazionale previdenza sociale - Ramo colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino alla costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode" agira' in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna.
La prego di accogliere, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura
cautelativa ("custodia"), in atto nei confronti dei due Enti di colonizzazione (Istituto nazionale previdenza sociale - Ramo colonizzazione - ed Ente per la colonizzazione della Libia), che sino alla, costituzione del Consiglio di sorveglianza, il "custode" agira' in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna".
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto stesso in Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico di lire italiane 100 (lire italiane cento).
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'allegato A dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al Governo Libico degli immobili di proprieta' dell'Istituto stesso in Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico di lire italiane 100 (lire italiane cento)".
La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione allo scambio di Note in data odierna, ho l'onore di
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'art. 9 dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente anche la "Cirenaica".
In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in
Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani nell'ambito delle leggi libiche dei loro diritti di proprieta', salvo che circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi individuali.
La prego confermarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi
diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica.
Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Presidente, gli atti
della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
"In relazione allo scambio di Note in data odierna ho l'onore di
assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'art. 9 dell'Accordo, che l'espressione "Libia" comprende naturalmente anche la "Cirenaica".
In conseguenza il Governo Libico non porra' alcun impedimento in
Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani, nell'ambito delle leggi libiche, dei loro diritti di proprieta', salvo che circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi individuali.
La prego comunicarmi l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi
diritto in Cirenaica da, parte dell'Ente di colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica".
Ho l'onore di confermarLe l'avvenuta rinunzia ad ogni e qualsiasi diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di colonizzazione non si applicano in Cirenaica.
Mi e' grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN' HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, ho
l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i cittadini italiani sottoindicati abbiano il diritto di percepire, vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione siti in Tripolitania nella zona della Mellaha:
1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa.
2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa.
3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa.
4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa.
5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa.
6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa.
7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa.
La prego di gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di accusare ricevuta e di prendere atto della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data, odierna, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i cittadini italiani sottoindicati abbiano il diritto di percepire, vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione siti in Tripolitania nella zona della Mellaha:
1. Livolsi Ferdinando: lotto 162, ha. 6 circa.
2. Livolsi Ferdinando: lotto 163, ha. 5 circa.
3. Societa' Piacentino Sebastiano: lotto 160, ha. 21 circa.
4. Bigiorno Enrico: lotto 170, ha. 13 circa.
5. Calosci Moschi Matilde, lotto 164, ha. 14 circa.
6. Merenda Giovanni, lotto 161, ha. 18 circa.
7. Tuzzolino Costantino, lotto 184, ha. 17 circa".
La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di proporre a V.E. che il pagamento della somma di lire libiche 325.000. (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo Libico deve, senza interesse, al Governo italiano, a saldo dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), avvenga nel seguente modo:
la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta, in tre rate di uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila) che il Governo italiano corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo; la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo
italiano in cinque annualita' consecutive di lire libiche 32.500 (lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5° anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di proporre a V.E. che il pagamento della somma di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo Libico deve, senza interesse, al Governo italiano, a saldo dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), avvenga nel seguente modo:
la prima meta', lire libiche 162.500 (lire libiche
centosessantaduemilacinquecento), verra' detratta, in tre rate di uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila) che il Governo italiano corrispondera' al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'art. 16 dell'Accordo; la seconda meta' verra' pagata dal Governo Libico al Governo
italiano in cinque annualita' consecutive di lire libiche 32.500 (lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5° anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le
saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo Libico si impegna a dare disposizioni affinche' sia facilitata la revoca delle misure di requisizione o, qualora cio' non sia possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini italiani.
La prego di gradire, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le saro' grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo Libico si impegna a dare disposizioni affinche' sia facilitata la revoca delle misure di requisizione o, qualora cio' non sia possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini italiani".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho
l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza in favore del personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia, avvenga con le seguenti modalita':
1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verra' affidato il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia. Tale Commissione organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia necessario) il lavoro dei predetti uffici;
2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno per la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno parte funzionari designati dai due Governi.
Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia
del Fezzan, la Commissione esaminera' la possibilita' di una sua istituzione.
Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a che gli uffici, per facilita' di lavoro e per agevolare i contatti con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le Direzioni del personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se del caso, anche del Fezzan;
3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi
diritto, riconosciuti tali dal Governo italiano in base alla documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La responsabilita' contabile di tali operazioni incombera' al funzionario italiano, facente parte dell'ufficio, espressamente preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in base alle loro particolari esigenze di funzionamento.
Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese
le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto, individuati dai predetti uffici e riconosciuti tali dal Governo italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal fine mandati riscuotibili in Libia.
La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota indirizzatami da Vostra Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art, 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho l'onore di proporLe che il pagamento in Libia delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescienza in favore del personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia, avvenga con le seguenti modalita':
1) si riunira' una Commissione mista, composta di funzionari
delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verra' affidato il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, gia' dipendente dalla cessata Amministrazione italiana della Libia. Tale Commissione organizzera', avviera' e coordinera' (per quanto sia necessario) il lavoro dei predetti uffici;
2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti
dalla Commissione di cui al punto 1), due uffici dipendenti, uno per la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno parte funzionari designati dai due Governi.
Qualora si riveli necessario un apposito ufficio per la provincia
del Fezzan, la Commissione esaminera' la possibilita' di una sua istituzione.
Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria
delle pratiche necessarie al Governo italiano per accertare i diritti dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in materia, gli uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a che gli uffici, per facilita' di lavoro e per agevolare i contatti con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le Direzioni del personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se del caso, anche del Fezzan;
3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi
diritto, riconosciuti tali dal Governo italiano in base alla documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La responsabilita' contabile di tali operazioni incombera' al funzionario italiano, facente parte dell'ufficio, espressamente preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di versamento potra' essere stabilita dagli uffici stessi in base alle loro particolari esigenze di funzionamento.
Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese
le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto, individuati dai predetti uffici e riconosciuti tali dal Governo italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emettera' a tal fine mandati riscuotibili in Libia".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico a che la
liquidazione delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile libico, gia' dipendente dalla Amministrazione italiana della Libia, avvenga secondo le modalita' sopra indicate.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di
cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia' di proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Libia e dell'Istituto della previdenza sociale - Ramo colonizzazione) e' stato naturalmente provveduto - in relazione all'art. 9 della Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti.
La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di cui all'art. 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili gia' di proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Libia e dell'Istituto della previdenza sociale - Ramo colonizzazione) e' stato naturalmente provveduto - in relazione all'art. 9 della Risoluzione - alla liquidazione degli Enti predetti".
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data
odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di taluni poderi, il Governo italiano si riserva la facolta' di restituirli allo Stato Libico.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a Vostra, Eccellenza gli
atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza, in data odierna:
In relazione all'art. 10 lettera b dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di taluni poderi, il Governo italiano si riserva la facolta' di restituirli allo Stato Libico".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
II Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in date odierna, che nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila) de trasferire a titolo di riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Istituto libico di assicurazione sociale, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) dovra' essere tenuto indenne da ogni onere che possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957 e la data dell'inizio del funzionamento dei nuovo Ente libico.
La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"In relazione all'art. 12 dell'Accordo firmato in data odierna, che nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila) da trasferire a titolo di riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Istituto libico di assicurazione sociale, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) dovra' essere tenuto indenne da ogni onere che possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1 luglio 1957 e la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Ente libico".
Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.
La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
La prego di confermarmi l'accordo del Governo italiano a restituire
al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio' a Napoli per esporli alla Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare.
La prego di accogliere, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Mi e' grato confermarLe l'accordo del Governo italiano a restituire
al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli oggetti che la Sovraintendenza per le antichita' di Tripoli invio' a Napoli per esporli alla Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare.
La prego di accogliere, signor Primo Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Primo Ministro,
Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi liquidi
esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.
L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico.
SEGNI
A Sua Eccellenza Mustafa' BEN HALIM
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri
del Regno Unito di Libia. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Roma, 2 ottobre 1956
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra
Eccellenza in data odierna:
"Mi e' gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi
liquidi esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.
L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire
in Italia, sara' devoluto a favore del Governo Libico".
La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu'
alta considerazione.
MUSTAFA' BEN HALIM
A Sua Eccellenza Antonio SEGNI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica italiana. - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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