063U1781
063U1781
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962. (LEGGE 31 ottobre 1963 n. 1781)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963
SEGNI
LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione - art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni. (Roma, 14
dicembre 1962).
CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE
Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale
svizzero, animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra l'Italia e la Svizzera nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituira' quella del 17 ottobre 1951 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
Il signor Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato agli affari
esteri, Roma,
Il Consiglio federale svizzero
Il signor Arnold Saxer, incaricato degli Accordi internazionali in materia di assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
1. La presente Convenzione si applica:
a) in Svizzera:
i) alla legislazione federale sull'assicurazione vecchiaia e
superstiti;
ii) alla legislazione federale sull'assicurazione invalidita';
iii) alla legislazione federale sull'assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali;
iv) alla legislazione federale concernente gli assegni
familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini.
b) in italiana:
i) alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;
ii) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
iii) alla legislazione sugli assegni familiari.
2. La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai
regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo.
Essa si applichera' ugualmente:
a) alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della
sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
b) alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi
esistenti a categorie nuove di beneficiari, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo
Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo
Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui All'articolo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finche' risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall'una delle parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
1. La legislazione applicabile e' di regola quella, della Parte
contraente sul cui territorio viene esercitata la attivita' determinante ai fini dell'assicurazione.
2. Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, e' soggetto
alle seguenti eccezioni:
a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio della altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima Parte potra' in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorita' competenti delle due Parti;
b) I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una
delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera.
c) Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave
adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera.
d) Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l'impresa o l'azienda ha la propria sede.
e) I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana, poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati.
f) I capi e i membri delle Missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione delle Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano, cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono
stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all'articolo 5.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti
disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera:
a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale indennita'. L'indennita' forfettaria e' versata ai cittadini italiani residenti in Italia per il tramite delle assicurazioni sociali italiane. Gli interessati possono rinunciare nei confronti di tali assicurazioni a percepire questa indennita' e chiedere invece che esse corrispondano loro al suo posto una rendita vitalizia equivalente.
Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dallo
assicurazione svizzera, ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtu' dei contributi precedentemente versati.
b) I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservano il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni
particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera:
a) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di
integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita', abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.
Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano
un'attivita' lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita', abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.
b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di
invalidita', i cittadini italiani iscritti alla assicurazione italiana o che hanno gia' beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.
c) L'articolo 7, lettera a), si applica per analogia alle rendite
ordinarie dell'assicurazione invalidita'.
d) L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite
straordinarie dell'assicurazione invalidita'; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che lo sostituiscono, e' di almeno 5 anni interi.
e) Le rendite ordinarie di invalidita' previste per gli
assicurati con grado di invalidita' inferiore al 50% come pure gli assegni per invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali possono essere concessi ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
1. Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi
equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non puo' far valere un diritto ad una prestazione per la invalidita', la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nella assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano.
2. Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo
precedente e' subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
3. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle
assicurazioni sociali italiana e' concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzera, essa e' calcolata come segue:
a) L'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo
determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione svizzera, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana.
b) In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino
all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svizzera solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione
dell'articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.
2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei
contributi non puo' piu' far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti i quali siano vittime di un infortunio o contraggano una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie all'organismo per l'assicurazione infortuni o l'assicurazione malattie della Parte sul cui territorio si trovano. In questi casi l'organismo assicuratore da cui dipende l'assicurato deve rimborsare le spese delle cure mediche all'organismo assicuratore che le ha concesse.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti
debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l'organismo assicuratore dell'altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico, delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
1. Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere
indennizzata in base alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in base alla legislazione della Parte sul cui territorio e' stata per ultima esercitata l'attivita' suscettibile di provocare una malattia professionale di tale natura e a condizione che l'interessato adempia le condizioni previste da detta legislazione.
2. Tuttavia le Autorita' competenti possono, nell'interesse dei
lavoratori, convenire l'adozione di una regolamentazione che introduca la totalizzazione dei periodi di lavoro da prendere in considerazione compiuti nel territorio delle due Parti contraenti, come pure la ripartizione degli oneri delle prestazioni secondo la durata dei periodi predetti.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
1. Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un indennizzo per una malattia professionale in base alla legislazione di una delle Parti faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, si applicano le seguenti regole:
a) Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di questa
ultima Parte un'attivita' suscettibile di provocare la' malattia professionale o di aggravarla, l'organismo assicuratore della prima Parte deve assumere a proprio carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento.
b) Se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultima Parte tale attivita', l'organismo assicuratore della prima Parte deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tenere conto dell'aggravamento; l'organismo assicuratore dell'altra Parte concede al lavoratore un supplemento il cui ammontare e' determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che e' uguale alla differenza tra l'ammontare della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia prima dell'aggravamento si fosse prodotta sul suo territorio.
2. Nei casi considerati al paragrafo precedente del presente
articolo, il lavoratore deve fornire all'organismo assicuratore della Parte, in base alla cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennizzo per la malattia professionale di cui si tratta. Se tale organismo lo ritiene necessario, puo' documentarsi su tali prestazioni presso l'organismo che ha concesso all'interessato le prestazioni anteriori.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro
occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Se un figlio da' diritto ad assegni per figli sia in base alla
legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorita' e gli
organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse della applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.
2. Le autorita' competenti:
a) prendono gli accordi amministrativi necessari per
l'applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalita' della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nel casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte;
b) possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori;
c) si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure
prese per l'applicazione della presente Convenzione;
d) si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni
relative alle modifiche della loro legislazione.
3. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine
"autorita' competente" designa:
per quanto riguarda l'Italia:
il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale;
per quanto riguarda la Svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
1. Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni
in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro paese.
2. I trasferimenti delle somme dovute in applicazione della
presente Convenzione hanno luogo in conformita' agli accordi vigenti in materia tra le Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.
3. Nel caso in cui siano emanate disposizioni dall'una o dall'altra
parte contraente intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, saranno prese immediatamente misure, con accordo tra le due Parti, per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre, per l'applicazione della legislazione di questa Parte, e' esteso ai documenti da produrre per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.
2. Le autorita' o organismi dell'una o dell'altra Parte contraente dispenseranno dal visto di legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche o consolari, tutti gli atti, certificati o documenti, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere
presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo, trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
1. I Governi delle due Parti contraenti designeranno una
Commissione mista che sara' incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione e di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione puo', ove occorra, fare proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi.
2. La Commissione mista sara' composta in numero uguale di
rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti.
Ogni delegazione potra' farsi assistere da esperti.
3. La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti
contraenti alternativamente in Italia e in Svizzera.
4. La Commissione mista stabilira' la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori.
5. Nel caso che una controversia non possa essere risolta per tale via, essa verra' sottoposta ad un organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola
secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso the l'evento assicurato si sia realizzato prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l'evento assicurato si sia verificato dopo il 31 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951, o del paragrafo 5 del presente articolo.
Nel caso in cui l'evento assicurato si sia verificato prima
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le prestazioni sono concesse in conformita' alle sue disposizioni nel modo seguente:
a) i provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidita' a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione;
b) le rendite ordinarie e straordinarie e gli assegni per gli
invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidita' il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione e' entrata in vigore, a decorrere al piu' presto dal 1 gennaio 1962, con riserva della lettera c) del presente paragrafo;
c) le rendite straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e
superstiti il cui diritto esiste per il mese durante il quale la Convenzione e' entrata in vigore, a decorrere al piu' presto dal 1 gennaio 1961 per i seguenti cittadini italiani:
i) le persone nate prima del 1 luglio 1883 e i loro superstiti;
ii) le donne rimaste vedove e i figli rimasti orfani prima del 1 dicembre 1948.
2. Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse
secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l'evento assicurato si verifichi a partire dalla data della sua entrata in vigore. Tuttavia, nei casi in cui l'evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione e a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa della insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.
3. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di
assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.
4. I termini previsti dalla legislazione delle due Parti contraenti
per far valere i diritti cominceranno a decorrere al piu' presto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
5. Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facolta', in deroga all'art. 7, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell'anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l'utilizzazione dei contributi trasferiti, l'eventuale rimborso all'interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
1. I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore
all'entrata, in vigore della presente Convenzione, non abbiano beneficiato di una assicurazione complementare che compensi la riduzione delle prestazioni nell'assicurazione infortuni non professionali in base allo articolo 90 della legge federale svizzera sull'assicurazione in caso di malattie e di infortuni, riceveranno per gli infortuni di cui saranno vittime dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni complete secondo la citata legge.
Per gli infortuni verificatisi anteriormente alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni di invalidita' e le prestazioni dei superstiti per i coniugi e per i figli saranno corrisposte senza riduzioni a partire da tale data.
2. I cittadini italiani che abbiano usufruito di una assicurazione complementare ai sensi del paragrafo precedente anteriormente al 1 gennaio successivo all'entrata, in vigore della presente Convenzione, riceveranno, per gli infortuni verificatisi dal 1 gennaio predetto, le prestazioni complete in conformita' della legge federale svizzera sulle assicurazioni in caso di malattie e di infortuni. Qualora fossero stati vittime di un infortunio prima di tale data, la riduzione delle prestazioni in base all'articolo 90 della citata legge continuera' ad essere applicata.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Gli assegni familiari saranno concessi secondo le disposizioni
della presente Convenzione a partire dal 1 gennaio 1963.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
2. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
3. La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la
Svizzera del 17 ottobre 1951 e' abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell'articolo 14, paragrafo 2, e per l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, della presente Convenzione, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
1. La presente Convenzione e' conclusa per un periodo di un anno e sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti gia'
acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni.
In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in
italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. LUPIS
Per il Consiglio federale svizzero
SAXER
Convenzione - Protocollo
PROTOCOLLO FINALE
Al momento della firma in data odierna della Convenzione in materia
di sicurezza sociale tra l'Italia e la Svizzera (denominata qui appresso "La Convenzione"), i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni:
1. La Convenzione si applica ugualmente ai superstiti di
cittadini italiani e svizzeri, qualunque sia la loro cittadinanza.
2. Sono considerate superstiti o figli ai sensi della Convenzione
le persone designate come tali dalla legislazione applicabile.
3. Il principio dell'uguaglianza di trattamento enunciato
all'articolo 2 della Convenzione non si estende da parte svizzera alle disposizioni relative alle assicurazioni facoltative di vecchiaia, superstiti e invalidita' dei cittadini svizzeri all'estero, alle assicurazioni di vecchiaia, superstiti e invalidita' dei cittadini svizzeri occupati all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e alle prestazioni di assistenza corrisposte a invalidi svizzeri residenti all'estero.
4. La regolamentazione dell'articolo 5 della Convenzione si
applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ad eccezione della lettera f) del citato articolo.
5. Quando, in applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, un lavoratore e' soggetto alle disposizioni della legislazione svizzera, cio' significa che, per quel che riguarda la sua posizione nelle assicurazioni svizzere, egli e' considerato come se esercitasse la sua attivita' in Svizzera, salvo i casi previsti alla lettera c).
6. Sono assimilati alle persone dipendenti da servizi ufficiali ai sensi dell'articolo 5, lettera e), della Convenzione:
i) i dipendenti di cittadinanza svizzera dell'Ufficio nazionale
svizzero per il turismo inviati in Italia;
ii) il corpo insegnante svizzero delle scuole svizzere in
Italia;
iii) il personale di cittadinanza svizzera presso lo Istituito svizzero di Roma.
7. I cittadini svizzeri che sono stati iscritti alle
assicurazioni sociali italiane di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, i quali ritornano in Svizzera, possono proseguire volontariamente tali assicurazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
8. L'indennita' forfettaria prevista agli articoli 7, lettera a) e 8, lettera c), della Convenzione, e' pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dello evento assicurato in base alle disposizioni delle leggi svizzere oppure al valore attuale di detta rendita al momento in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera, qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.
9. Per l'applicazione degli articoli 7, lettera b), e 8, lettere a) e d) della Convenzione, il termine "domicilio" deve essere inteso nel senso del Codice civile svizzero. Secondo quest'ultimo il domicilio e' di regola il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente.
10. Per quel che riguarda il diritto alle rendite straordinarie, un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non superi tre mesi all'anno, non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi degli articoli 7, lettera b), e 8, lettera d), della Convenzione. D'altra parte i periodi durante i quali un cittadino italiano residente in Svizzera e' stato esonerato dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' non verranno considerati nel computo dei termini previsti dagli articoli 7, lettera b), e 8, lettera d), della Convenzione.
11. I lavoratori frontalieri domiciliati in Svizzera i quali,
prima dell'entrata in vigore della Convenzione, sono stati esonerati dalle assicurazioni sociali italiane in conformita' al punto 2 del Protocollo finale allegato alla Convenzione italo-svizzera sulle assicurazioni sociali del 17 ottobre 1951, continuano ad esserne esonerati.
12. I contributi versati nell'assicurazione vecchiaia e
superstiti svizzera che sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane in applicazione delle Convenzioni italo-svizzere del 4 aprile 1949 e del 17 ottobre 1951 non possono piu' essere ritrasferiti all'assicurazione svizzera. Nessun diritto puo' piu' derivare dai suddetti contributi nei confronti di questa assicurazione.
13. Qualora i lavoratori italiani non godano gia' di una
assicurazione per le cure mediche e farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli puo' detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa fra le parti interessate.
Il presente Protocollo finale, che costituisce parte integrante
della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa in data odierna tra l'Italia e la Svizzera, sara' ratificato e sara' valido alle stesse condizioni e per la stessa durata stabilite per la Convenzione medesima.
FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in
italiano l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. LUPIS
Per il Consiglio federale svizzero
SAXER
Convenzione - Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI
All'atto della firma, in data odierna della Convenzione
italo-svizzera sulla sicurezza sociale, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato le seguenti dichiarazioni comuni:
1. - Assegni familiari
In materia di assegni familiari la Delegazione italiana ha fatto
ripetutamente presente l'importanza che il Governo italiano ammette al riconoscimento del diritto agli assegni familiari cantonali ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, anche se i loro familiari risiedono fuori del territorio della Confederazione elvetica.
La Delegazione italiana ha richiamato inoltre l'attenzione della
Delegazione svizzera silla necessita' che sia evitata qualsiasi discriminazione fra lavoratori italiani e svizzeri nella corresponsione degli assegni familiari cantonali, e cio' per quanto si riferisce sia ai destinatari, sia alla misura delle prestazioni, sia ad ogni altro criterio di concessione.
La Delegazione svizzera ha posto in rilievo che le Autorita'
federali sono intervenute presso tutti i Cantoni affinche' concedano tali assegni e che attualmente la grande maggioranza dei Cantoni stessi ha provveduto ad apportare delle modifiche alle proprie leggi, modifiche in base alle quali gli assegni familiari previsti dai regimi di assegni familiari dei suddetti Cantoni sono gia' stati corrisposti o lo saranno fra breve ai cittadini italiani che lavorano in Svizzera, i cui figli siano rimasti in Italia.
La Delegazione svizzera ha inoltre dichiarato che le Autorita'
federali sono pronte a proseguire nei loro sforzi al fine di ottenere che i Cantoni che ancora non hanno modificato la propria, legislazione nel senso sopra indicato lo facciano al piu' presto possibile e, d'altra parte, di evitare qualsiasi differenziazione di trattamento fra lavoratori italiani e svizzeri.
2. - Assicurazione contro le malattie e la tubercolosi dei familiari rimasti in Italia (cure medico-farmaceutiche secondo la legislazione svizzera).
Durante le trattative, la Delegazione italiana ha sollevato
ripetutamente la questione dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi delle persone di famiglia dei lavoratori italiani rimaste in Italia e, nel corso di discussioni approfondite, ha insistito sull'importanza che il Governo italiano ammette a tale questione e sulla necessita' di giungere ad una soluzione favorevole.
La Delegazione svizzera, pur riconoscendo che la questione
costituisce un problema importante per l'Italia, ha fatto notare che lo stato attuale della legislazione federale e' di ostacolo ad una soluzione che si accordi al tempo stesso alle peculiarita' di tale legislazione e ai desideri italiani. Tuttavia, tenuto conto delle insistenze della Delegazione italiana - che non disconosce d'altronde le difficolta' contro cui si urta da parte svizzera - e del valore che l'Italia attribuisce a tale problema, la Delegazione svizzera si impegna ad esaminarlo in modo piu' approfondito, al fine di trovargli una soluzione soddisfacente.
Le due Delegazioni hanno pertanto stabilito di riunirsi nuovamente nei prossimi mesi per riprendere l'esame di tale questione.
Frattanto, nel desiderio di evitare di ritardare l'entrata in
vigore della Convenzione e la concessione dei vantaggi che ne derivano, le due delegazioni hanno deciso di firmare la Convenzione e di mettere cosi' termine alle trattative per quanto riguarda gli altri punti all'ordine del giorno.
Roma, il 14 dicembre 1962
Per il Governo della Repubblica italiana
G. LUPIS
Per il Consiglio federale svizzero
SAXER
Convention
CONVENTION
ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE
Parte di provvedimento in formato grafico