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080U0967

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080U0967

Convenzione (LEGGE 29 novembre 1980 n. 967)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI

Art. 1

CONVENZIONE
relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,
CONSIDERANDO che il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, divenendo membri della Comunita', si sono impegnati ad aderire alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al Protocollo relativo all'interpretazione di tale Convenzione da parte della Corte di Giustizia e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari della Comunita' per apportarvi i necessari adattamenti,
HANNO DECISO di stipulare la presente Convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
RENAAT VAN ELSLANDE,
Ministro della Giustizia;
Sua Maesta' la Regina di Danimarca:
NATHALIE LIND,
Ministro della Giustizia;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
Dr. HANS-JOCHEN VOGEL,
Ministro federale della Giustizia;
Il Presidente della Repubblica francese:
ALAIN PEYREFITTE,
Guardasigilli, Ministro della Giustizia;
Il Presidente dell'Irlanda:
GERARD COLLINS,
Ministro della Giustizia;
Il Presidente della Repubblica Italiana:
PAOLO BONIFACIO,
Ministro della Giustizia,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
ROBERT KRIEPS,
Ministro della Pubblica Istruzione e della Giustizia;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
Prof. Mr. J. De RUITER,
Ministro della Giustizia;
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
The Right Honourable the Lord ELWYN-JONES, C. H.,
Lord High Chancellor of Great Britain;
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1.
Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord aderiscono alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "Convenzione del 1968", nonche' al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "Protocollo del 1971".

Art. 2

ARTICOLO 2.
Gli adattamenti della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 1971 figurano nei Titoli II, III e IV della presente Convenzione.

Art. 3

ARTICOLO 3.
L'articolo 1, primo comma, della Convenzione del 1968 e' completato nel modo seguente:
"Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa".

Art. 4

ARTICOLO 4.
L'articolo 3, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:
nel Belgio: l' articolo 15 del Codice civile (Code civil- Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek);
in Danimarca: l'articolo 248, paragrafo 2 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje) e il capitolo 3, articolo 3 della legge sulla procedura civile in Groenlandia (Lov for Gronland om rettens pleje);
nella Repubblica federale di Germania: l' articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
in Italia: l' articolo 2 e l' articolo 4 nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile ;
nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil);
nei Paesi Bassi: l' articolo 126, terzo comma , e l' articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito;
b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; ovvero
c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni esistenti nel Regno Unito".

Art. 5

ARTICOLO 5.
1. Il testo francese dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"1. - en matiere contractuelle, devant le tribunal du lieu ou' l'obligation qui sert de base a' la demande a ete' ou doit etre executee;".
2. Il testo olandese dell'articolo 5, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"1. - ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;".
3. L'articolo 5, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"2. - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale, o qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente stilla nazionalita' di una delle parti;".
4. L'articolo 5 della Convenzione del 1968 e' completato dal testo seguente:
"6. - nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio;
7. - qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;
questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio".

Art. 6

ARTICOLO 6.
Nel titolo 11, sezione 2 della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente:
"ARTICOLO 6-bis.
Qualora, ai sensi della presente Convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilita' nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtu' della legislazione interna di detto Stato, e' anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilita'".

Art. 7

ARTICOLO 7.
L'articolo 8 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 8.
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice d'uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.
Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli e' considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato".

Art. 8

ARTICOLO 8.
L'articolo 12 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 12.
Le disposizioni della presente Sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia o
2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3) che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o
4) conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o
5) che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o piu' rischi di cui all'articolo 12-bis".

Art. 9

ARTICOLO 9.
Nel titolo II, sezione 3, della Convenzione del 1968 e' aggiunto l'articolo seguente:
"ARTICOLO 12-bis.
I rischi di cui all'articolo 12, quinto comma, sono i seguenti:
1) ogni danno:
a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
2) ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1° lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1°, lettera b);
3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1°, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1° a 3°".

Art. 10

ARTICOLO 10.
Il titolo II, Sezione 4 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"Sezione 4
Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori
ARTICOLO 13.
In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita' professionale, in appresso denominata consumatore, la competenza e' regolata dalla presente Sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, quinto comma:
1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se:
a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicita' nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se
b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.
Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e' considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.
La presente Sezione non si applica ai contratti di trasporto.
ARTICOLO 14.
L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto puo' essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il consumatore.
L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.
Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente Sezione.
ARTICOLO 15.
Le disposizioni della presente Sezione possono essere derogate solo con una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia o
2) che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente Sezione o
3) che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni".

Art. 11

ARTICOLO 11.
L'articolo 17 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal seguente articolo:
"ARTICOLO 17.
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere. Quando nessuna delle parti che concludono tale clausola e' domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoche' il giudice o i giudici la cui competenza e' stata convenuta non abbiano declinato la competenza.
Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.
Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.
Se una clausola attributiva di competenza e' stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente Convenzione".

Art. 12

ARTICOLO 12.
L'articolo 20, secondo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita' di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese, ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso".

Art. 13

ARTICOLO 13.
1. L'articolo 27, 2°, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"2° - se la domanda giudiziale od un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese;".
2. L'articolo 27 della Convenzione del 1968 e' completato dal testo seguente:
"5° - se la decisione e' in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorche' tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto".

Art. 14

ARTICOLO 14.
L'articolo 30 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente:
"L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale e' richiesto il riconoscimento di una decisione che e' stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione e' sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, puo' sospendere il procedimento".

Art. 15

ARTICOLO 15.
L'articolo 31 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente:
"Tuttavia la decisione e' eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata".

Art. 16

ARTICOLO 16.
L'articolo 32, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"L'istanza deve essere proposta:
in Belgio, al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg";
in Danimarca, all'"underret";
nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del "Landgericht";
in Francia, al Presidente del "Tribunal de grande instance";
in Irlanda, alla "High Court";
in Italia, alla Corte d'appello;
nel Lussemburgo, al Presidente del "Tribunal d'arrondissement"; nei Paesi Bassi, al Presidente dell'"arrondissements-rechtbank" nel Regno Unito:
1) in Inghilterra e nel Galles, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State";
2) in Scozia, alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Sheriff Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State";
3) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla "Magistrates' Court", alla quale l'istanza sara' trasmessa dal "Secretary of State"".

Art. 17

ARTICOLO 17.
L'articolo 37 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 37.
L'opposizione e' proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:
in Belgio, davanti al "tribunal de premiere instance" o "rechtbank van eerste aanleg";
in Danimarca, davanti al "landsret";
nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
in Irlanda, davanti alla "High Court";
in Italia, davanti alla Corte d'appello;
nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile;
nei Paesi Bassi, davanti all'"arrondissementsrechtbank";
nel Regno Unito:
1) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
2) in Scozia, davanti alla "Court of Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Sheriff Court";
3) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".
La decisione resa sull'opposizione puo' costituire unicamente oggetto di:
ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
ricorso davanti al "hojesteret", con autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca;
"Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda;
unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".

Art. 18

ART. 18.
Nell'articolo 38 della Convenzione del 1968 e' inserito dopo il primo comma un nuovo comma cosi' redatto:
"Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine e' considerato "impugnazione plenaria" ai sensi del primo comma".

Art. 19

ARTICOLO 19.
L'articolo 40, primo comma, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"Se l'istanza viene respinta, l'istante puo' proporre opposizione: in Belgio, davanti alla "Cour d'appel" o "hof van beroep";
in Danimarca, davanti al "Iandsret";
nella Repubblica federale di Germania, davanti all'"Oberlandesgericht";
in Francia, davanti alla "Cour d'appel";
in Irlanda, davanti alla "High Court";
in Italia, davanti alla Corte d'appello;
nel Lussemburgo, davanti alla "Cour superieure de Justice" giudicante in appello in materia civile;
nei Paesi Bassi, davanti al "gerechtshof";
1) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court";
2) in Scozia, davanti alla "Court uf Session" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Scheriff Courtr";
3) nell'Irlanda del Nord, davanti alla "High Court of Justice" ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla "Magistrates' Court".

Art. 20

ARTICOLO 20.
L'articolo 41 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 41.
La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 puo' costituire unicamente oggetto di:
ricorso in cassazione, in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi;
ricorso davanti al "hojesteret", con l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, in Danimarca;
"Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania;
ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda; unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito".

Art. 21

ARTICOLO 21.
L'articolo 44 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 44.
L'istante che, nello Stato in cui e' stata resa la decisione, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli articoli da 32 a 35, dell'assistenza piu' favorevole o dell'esenzione piu' larga dalle spese previste nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.
L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca da un'autorita' amministrativa puo' invocare nello Stato in cui l'istanza e' proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del Ministero danese della Giustizia comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese".

Art. 22

ARTICOLO 22.
L'articolo 46, 2, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"2 - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente e' stato notificato o comunicato al contumace".

Art. 23

ARTICOLO 23.
L'articolo 53 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente:
"Per determinare se un trust ha domicilio nel territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato".

Art. 24

ARTICOLO 24.
Nell'elenco dell'articolo 55 della Convenzione del 1968 sono inserite le convenzioni seguenti nell'ordine cronologico:
la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con Protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934;
la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con Protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934;
la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960;
la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970;
la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967.

Art. 25

ARTICOLO 25.
1. L'articolo 57 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 57.
La presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.
Essa non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni che sono o saranno contenute negli atti delle Istituzioni delle Comunita' Europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti".
2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, l'articolo 57 primo comma e' applicato nel seguente modo:
a) La Convenzione del 1968 modificata non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non e' parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della Convenzione del 1968 modificata.
b) Le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla Convenzione del 1968 modificata.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della Convenzione del 1968 modificata concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.

Art. 26

ARTICOLO 26.
L'articolo 59 della Convenzione del 1968 e' completato dal comma seguente:
"Tuttavia, nessuno Stato contraente puo' impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti:
1) se la domanda verte sulla proprieta' o il possesso di tali beni, e' volta ad ottenere l'autorizzazione di disporne o e' relativa ad un'altra causa che li riguarda ovvero
2) se i beni costituiscono la garanzia di un credito che e' l'oggetto della domanda".

Art. 27

ARTICOLO 27.
L'articolo 60 della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 60.
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare e a Mayotte.
Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che la presente Convenzione si applichera' alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.
In deroga al primo comma, la presente Convenzione non si applica:
1) alle Isole Faeroer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
2) ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o piu' territori.
Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.
I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate da giudici di uno dei territori di cui al n. 2 del terzo comma, sono considerati come procedimenti in atto davanti a tali giudici.
I procedimenti che nel Regno di Danimarca sono trattati secondo la legge sulla procedura civile per le Isole Faeroer (Lov for Faeroerne om rettens pleje) sono considerati come procedimenti in atto davanti ai tribunali delle Isole Faeroer".

Art. 28

ARTICOLO 28.
L'articolo 64, lettera c), della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente:
"c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60;"

Art. 29

ARTICOLO 29.
Nel Protocollo allegato alla Convenzione del 1968 sono inseriti gli articoli seguenti:
"ARTICOLO V-bis.
In materia di obbligazioni alimentari, i termini "giudice", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorita' giudiziaria" comprendono le autorita' amministrative danesi.
ARTICOLO V-ter.
Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca o in Irlanda, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave e' stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintantoche' tale agente non sia stato informato. Essi devono, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.
ARTICOLO V-quater.
Se, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente Convenzione si applicano alle disposizioni relative alla residence in base al testo inglese della prima Convenzione, ogni riferimento alla residence nella prima Convenzione deve avere la stessa portata del termine domicile negli articoli 52 e 53.
ARTICOLO V-quinquies.
Fatta salva la competenza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, in base alla Convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validita' di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della Convenzione sul Brevetto europeo per il Mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975".

Art. 30

ARTICOLO 30.
L'articolo 1 del Protocollo del 1971 e' completato dal comma seguente:
"La Corte di Giustizia delle Comunita' Europee e' ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione del 27 settembre 1968 nonche' al presente Protocollo".

Art. 31

ARTICOLO 31.
L'articolo 2, punto i del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"1. - in Belgio: la Cour de cassation - het Hof van Cassatie e le Conseil d'Etat - de Raad van State,
in Danimarca: hojesteret,
nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshife des Bundes,
in Francia: la Cour de Cassation e le Conseil d'Etat,
in Irlanda: the Supreme Court,
in Italia: la Corte Suprema di Cassazione,
nel Lussemburgo: la Cour superieure de Justice giudicante in cassazione,
nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della Convenzione".

Art. 32

ARTICOLO 32.
L'articolo 6 del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 6.
Il presente Protocollo si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, ai dipartimenti e territori francesi d'oltremare e a Mayotte.
Il Regno dei Paesi Bassi puo', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo, ovvero successivamente, dichiarare, mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee, che il presente Protocollo si applichera' alle Antille olandesi.
In deroga al primo comma, il presente Protocollo non si applica:
1) alle Isole Faeroer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,
2) ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o piu' territori.
Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee".

Art. 33

ARTICOLO 33.
L'articolo 10, lettera d) del Protocollo del 1971 e' sostituito dal testo seguente:
"d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 6".

Art. 34

ARTICOLO 34.
1. La Convenzione del 1968 ed il Protocollo del 1971 modificati dalla presente Convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato di origine e, quando e' chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.
2. Tuttavia, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata.
3. Inoltre, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della Convenzione del 1968 ed i tre Stati di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, nonche' nelle relazioni tra questi ultimi, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione fra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del Titolo III della Convenzione del 1968 modificata, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del Titolo II modificato o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione. .

Art. 35

ARTICOLO 35.
Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia.

Art. 36

ARTICOLO 36.
Per la Danimarca e l'Irlanda e per un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore della Convenzione del 1968, la competenza in materia marittima e' determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni di detta Convenzione, dalle disposizioni elencate nei seguenti nn. da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno piu' applicabili in ciascuno di detti Stati allorche' entrera' in essi in vigore la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.
1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando alla nave oggetto della rivendicazione o a qualsiasi altra nave di sua proprieta' e' stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma e' stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei seguenti casi:
a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
b) quando la rivendicazione e' sorta in detto Stato;
c) quando la rivendicazione e' sorta durante un viaggio nel corso del quale e' stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
e) quando la rivendicazione e' sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
f) quando la rivendicazione e' garantita da ipoteca sulla nave di cui e' stato operato il sequestro conservativo.
2. Puo' essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o a qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui e' sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p), o q), potra' essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.
3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprieta' appartengono alla stessa o alle stesse persone.
4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore puo' essere sequestrata in virtu' di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Cio' vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.
5. Si intende per "rivendicazione di diritto marittimo" una rivendicazione originata da uno o piu' dei seguenti motivi:
a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
c) assistenza e salvataggio;
d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
g) avaria comune;
h) cambio marittimo;
i) rimorchio;
j) pilotaggio;
k) merci o materiali ovunque forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;
m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
n) esborsi del capitano, compresi quelli effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;
o) controversie sulla proprieta' di una nave;
p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprieta', possesso, uso o profitti della stessa;
q) garanzia ipotecaria su una nave.
6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui alle lettere o) e p), l'espressione "sequestro conservativo" comprende, in Danimarca, il "forbud" nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

Art. 37

ARTICOLO 37.
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
I testi della Convenzione del 1968 e del Protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente Convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della Convenzione nel 1968 e del Protocollo del 1971.

Art. 38

ARTICOLO 38.
La presente Convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Art. 39

ARTICOLO 39.
La presente Convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dagli Stati membri originari della Comunita' e da un nuovo Stato membro.
Per ogni nuovo Stato membro che ratifichera' in seguito la Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Art. 40

ARTICOLO 40.
Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati membri:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
b) le date di entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati contraenti.

Art. 41

ARTICOLO 41.
La presente Convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretario del Consiglio delle Comunita' Europee. Il Segretario Generale provvedera' a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
FATTO a Lussemburgo, addi' nove ottobre millenovecentosettantotto.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Foor Zijne Majesteit de Koning
der Belgen
RENAAT VAN ELSLANDE
Foor Hendes Majestaet Dan marks Dronning
NATHALIE LIND
Fur den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland
HANS-JOCHEN VOGEL
Pour le President de la Republique Francaise
ALAIN PEYPEFITTE
Thar ceann Uachtarn na hEireann
GERARD COLLINS
Per il Presidente della Repubblica italiana
PAOLO BONIFACIO
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
ROBERT KRIEPS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J. DE RUITER
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ELWYN-JONES
N.B. - I testi della Convenzione del 27 settembre 1968 e del Protocollo del 3 giugno 1971, sono pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 254 dell'8 ottobre 1971 ( legge 21 giugno 1971, n. 804 ) e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 dell'11 giugno 1975 ( legge 19 maggio 1975, n. 180 ).
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
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