Monitoring Gesetzessammlung

051U1308

IT - Leggi di Ratifica

051U1308

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato. (LEGGE 01 dicembre 1951 n. 1308)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilita' della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.
Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti dal farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sara' creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avra' luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo la condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto".

Art. 2

I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 , saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia piu' vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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