Monitoring Gesetzessammlung

073U1041

IT - Leggi di Ratifica

073U1041

Convenzione (LEGGE 12 dicembre 1973 n. 1041)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E SUL PATRIMONIO.
Articolo 1
I soggetti
La presente convenzione trova applicazione nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
L'oggetto
1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte su plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione, sono in particolare:
a) Per quanto concerne la Finlandia:
1) la "Tulo-ja omaisuusvero" (imposta erariale sul reddito e la proprieta);
2) la "Kunnallisvero" (imposta comunale);
3) la "Kirkollisvero" (imposta per la Chiesa);
4) la "Merimiesvero" (imposta per i marinai).
(Qui di seguito indicate quali "imposta finlandese").
b) Per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito dei terreni;
2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sul reddito agrario;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
6) l'imposta sulle societa';
7) l'imposta sulle obbligazioni;
8) l'imposta sui dividendi;
9) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.
(Qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

Art. 3

Articolo 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Repubblica finlandese oppure la Repubblica italiana come il contesto richiede;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altro ente collettivo (aventi o no la personalita' giuridica);
c) il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
e) l'espressione "autorita' competente" designa:
1) per quanto concerne la Finlandia il Ministero delle finanze;
2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze;
2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4

Articolo 4
Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente convenzione il termine "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione del detto Stato, e' assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi fondamentali);
b) se non e' possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Articolo 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente convenzione l'espressione, "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende principalmente:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di una altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e lo permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Articolo 6
Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Art. 7

Articolo 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attivita', l'imposta sugli utili dell'impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere conseguiti se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa da cui deriva la stabile organizzazione stessa.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.

Art. 8

Articolo 8
Navigazione marittima e aerea
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' a bordo di una nave, detta sede e' considerata come situata nello Stato contraente dove si trova il porto di attracco (home harbour) della nave stessa o, in mancanza, nello Stato contraente di cui e' residente l'impresa di navigazione.

Art. 9

Articolo 9
Imprese associate
Quando:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese - nelle loro relazioni commerciali o finanziarie - sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Art. 10

Articolo 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' accedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della sociale per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Articolo 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.
2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati a redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
4. Se in base alla legislazione finlandese gli interessi fluenti dalla Finlandia in Italia non sono assoggettati ad imposta in Finlandia, l'Italia non applichera' la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad una persona fisica residente della Finlandia.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione.
In tal caso trova applicazione il precedente paragrafo 1.

Art. 12

Articolo 12
Canoni (royalties)
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
4. Qualora in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13

Articolo 13
Maggiori realizzi in capitale
1. I maggiori realizzi in capitale (capital gains) ottenuti dalla alienazione dei beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. I maggiori realizzi in capitale ottenuti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato contraente del quale l'alienante e' un residente.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili e' posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi i maggiori realizzi in capitale sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione interna.
Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12, e questo reddito e' tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 1 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12.
In tali casi i maggiori realizzi in capitale saranno tassati nello Stato contraente dove e' tassabile il corrispondente reddito.

Art. 14

Articolo 14
Professioni libere
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Articolo 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro vi e' svolto le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Articolo 16
Compensi e gettoni di presenza
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Art. 17

Articolo 17
Artisti e sportivi
Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Art. 18

Articolo 18
Pensioni
Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassabili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Articolo 19
Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Articolo 20
Professori insegnanti e studenti
1. I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono, esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.
2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale e', oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in.
questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

Art. 21

Articolo 21
Redditi non espressamente indicati
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.

Art. 22

Articolo 22.
Patrimonio tassabile
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, e' tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' tassabile nello Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i beni mobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.
5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non e' considerata imposta sul patrimonio.

Art. 23

Articolo 23
Metodi dell'esenzione e dell'imputazione
1. Salve le disposizioni del successivo paragrafo 2, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato detrae dalla imposta sul reddito o da quella sul patrimonio un ammontare uguale alla frazione di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio corrispondente, seconda il caso, ai redditi realizzati od al patrimonio posseduto nell'altro Stato contraente.
2. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, per effetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato porta in deduzione dall'imposta afferente ai redditi di questo residente un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, ma tale deduzione:
a) non potra' eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito realizzato nell'altro Stato contraente;
b) non verra' effettuata in Italia se, in base alla legislazione italiana, detto reddito non e' assoggettabile all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 24

Articolo 24
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Il termine "nazionali" designa:
a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' della legislazione italiana.

Art. 25

Articolo 25
Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.
2. L'autorita' competente fara' del suo meglio, se quanto eccepitole appare fondato e se essa stessa non e' in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' o i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Art. 26

Articolo 26
Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti degli. Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla convenzione. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 27

Articolo 27
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

Articolo 28
Entrata in vigore
1. La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Helsinki non appena possibile.
2. La presente convenzione entrera' in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) In Italia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a partire dal primo gennaio 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966.
b) In Finlandia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a partire dal primo gennaio 1966, o durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966, od alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966.

Art. 29

Articolo 29
Denuncia
La presente convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione dopo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la convenzione cessera' di avere efficacia:
a) In Italia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
b) In Finlandia:
- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta, oppure durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta, oppure alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a Roma il 4 agosto 1967, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica finlandese
T. O. WAHERVUORI
Per il Governo
della Repubblica italiana
FANFANI

Convenzione-Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E SUL PATRIMONIO
Roma, 7 maggio 1971
Signor Ministro,
ho l'onore di riferirmi alla convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di proporre che all'articolo 23 della convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:
"Nonostante le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa' residente in Italia ad una societa' residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le societa' risiedano in Finlandia".
Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorra' darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi inviera' in risposta costituiscano uno scambio di note che entrera' in vigore contemporaneamente alla summenzionata convenzione, della quale costituira' una parte integrante.
Mi e' grata l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.
Jorma VANAMO
Sua Eccellenza
On. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri
ROMA
Roma. 19 giugno 1971
Signor ambasciatore,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 7 maggio 1971 del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi alla convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di proporre che all'articolo 23 della convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:
"Nonostante le disposizioni in cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una societa' residente in Italia ad una societa' residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le societa' risiedano in Finlandia".
Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorra' darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi inviera' in risposta costituiscano uno scambio di note che entrera' in vigore contemporaneamente alla summenzionata convenzione, della quale costituira' una parte integrante".
Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede.
Voglia gradire, signor ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Aldo MORO
Sua Eccellenza
Jorma VANAMO, ambasciatore di Finlandia
ROMA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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