Monitoring Gesetzessammlung

072U0826

IT - Leggi di Ratifica

072U0826

Trattato (LEGGE 21 dicembre 1972 n. 826)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e gli atti ad esso allegati, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato, ed agli atti ad esso allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - SCALFARO - NATALI - BOZZI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

TRATTATO
tra
il REGNO DEL BELGIO,
la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
la REPUBBLICA FRANCESE,
la REPUBBLICA ITALIANA,
il GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
il REGNO DEI PAESI BASSI,
Stati membri delle Comunita' europee,
il REGNO DI DANIMARCA,
l'IRLANDA,
il REGNO DI NORVEGIA
e il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD
relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica
Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica federale di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Presidente dell'Irlanda, il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' il Re di Norvegia, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
uniti nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
decisi, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre piu' stretta tra i popoli europei,
considerando che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita',
considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di diventare membri di dette Comunita',
considerando che il Consiglio delle Comunita' europee, sentito il parere della Commissione, si e' pronunciato a favore dell'ammissione di detti Stati,
hanno deciso di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
Signor G. Eyskens, primo ministro;
Signor P. Harmel, ministro degli affari esteri;
Signor J. Van Der Meulen, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Signor J. O. Krag, primo ministro;
Signor I. Norgaard, ministro degli affari dell'economia estera;
Signor J. Christensen, segretario generale degli affari
dell'economia estera presso il ministero degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Signor W. Scheel, ministro degli affari esteri;
Signor H. G. Sachs, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Signor M. Schumann, ministro degli affari esteri;
Signor J. M. Boegner, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA
Signor J. A. Lynch, primo ministro;
Signor P. J. Hillery, ministro degli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Signor E. Colombo, primo ministro;
Signor A. Moro, ministro degli affari esteri;
Signor G. Bombassei Frascani de Vettor, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
Signor G. Thorn, ministro degli affari esteri;
Signor J. Dondelinger, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
Signor W. K. N. Schmelzer, ministro degli affari esteri;
Signor Th. E. Westerterp, segretario di Stato agli affari esteri;
Signor E. M. J. A. Sassen, ambasciatore,
rappresentante permanente presso le Comunita' europee;
SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA
Signor T. Bratteli, primo ministro;
Signor A. Cappelen, ministro degli affari esteri;
Signor S. Chr. Sommerfelt, ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA
DEL NORD
Signor E. Heath, M. B. E., M. P., primo ministro,
primo Lord del tesoro, ministro della funzione pubblica;
Sir Alec Douglas-Home, K. T., M. P.,
primo segretario di Stato di Sua Maesta'
per gli affari esteri e del Commonwealth;
Signor G. Rippon, Q. C., M. P.,
Cancelliere del Ducato del Lancaster
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
ARTICOLO 1.
1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord diventano membri della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica e parti ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita' quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Art. 2

ARTICOLO 2.
Il presente trattato sara' ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1972.
Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data.
Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore fra quegli Stati che abbiano proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 16, 17, 19, 20, 23, 129, 142, 143, 155 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli 5 e 8 del protocollo concernente lo statuto, della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione.

Art. 3

ARTICOLO 3.
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Traktat.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present traite'.
Da' fhianu' sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Traktat.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels on this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait a' Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.
Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou' la' is fiche d'Eanair, mile naoi gceadseachto' a do'.
Fatto a Bruxelles, addi' ventidue gennaio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig.
Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.
G. Eyskens
P. Harmel
J. van der Meulen
J. Norgaard
J. Otto Krag
J. Christensen
W. Scheel
H. G. Sachs
Maurice Schumann
J. M. Boegner
Sean O Loinsigh
Padraig O hIrighele
Colombo
Aldo Moro
Bombassei de Vettor
G. Thorn
J. Dondelinger
W. K. N. Schmelzer
Th. Westerterp
Sassen
Trygve Bratteli
A. Cappelen
S. Chr. Sommerfelt
Edward Heath
Alee Douglas-Home
Geoffrey Rippon

Art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
del 22 gennaio 1972
relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
considerando che il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di aderire alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
visto il parere della Commissione,
considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con gli Stati sopra menzionati,
DECIDE
ARTICOLO 1.
1. Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono diventare membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato.
2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione.
Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Art. 2

ARTICOLO 2.
Gli strumenti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio saranno depositati presso il governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1973.
L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1973, a condizione che tutti gli strumenti di adesione siano depositati a tale data e che tutti gli strumenti di ratifica del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica siano stati depositati prima di tale data.
Qualora tuttavia non tutti gli Stati di cui al primo comma del presente articolo abbiano depositato in tempo debito i loro strumenti di adesione e di ratifica, l'adesione prende effetto per gli altri Stati aderenti. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 della presente decisione e degli articoli 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 142, 156 e 160 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente ad uno Stato che non ha depositato i suoi strumenti, di adesione e di ratifica.
Il governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione di ciascuno Stato aderente ai governi degli Stati membri e degli altri Stati aderenti.

Art. 3

ARTICOLO 3.
La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua norvegese, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, e' comunicata agli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, al Regno di Danimarca, all'Irlanda, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Fatto a Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. THORN

Art. 1

ATTO
relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati
ARTICOLO 1.
Ai fini del presente atto
- per "Trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o da altri atti entrati in vigore prima dell'adesione; per "Trattato CECA", "Trattato CEE", "Trattato CEEA", s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati;
- per "Stati membri originari" s'intendono il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi;
- per "nuovi Stati membri" s'intendono il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Art. 2

ARTICOLO 2.
Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunita' vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Art. 3

ARTICOLO 3.
1. I nuovi Stati membri aderiscono con il presente atto alle decisioni e accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essi s'impegnano ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri originari relativo al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione.
2. I nuovi Stati membri s'impegnano ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri originari, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri originari per apportarvi i necessari adattamenti.
3. I nuovi Stati membri si trovano nella stessa situazione degli Stati membri originari rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' europee adottate di comune accordo dagli Stati membri;
essi rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Art. 4

ARTICOLO 4.
1. Gli accordi e convenzioni concluse da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano i nuovi Stati membri alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. I nuovi Stati membri si impegnano ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi e convenzioni concluse dagli Stati membri originari congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri originari che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri originari assisteranno a tal fine i nuovi Stati membri.
3. I nuovi Stati membri aderiscono, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri originari per l'applicazione degli accordi o convenzioni di cui al paragrafo 2.
4. I nuovi Stati membri prendono le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la loro posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita'.

Art. 5

ARTICOLO 5.
L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA s'applicano, per quanto attiene ai nuovi Stati membri, agli accordi e convenzioni concluse prima dell'adesione.

Art. 6

ARTICOLO 6.
Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Art. 7

ARTICOLO 7.
Gli atti delle istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Art. 8

ARTICOLO 8.
Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Art. 9

ARTICOLO 9.
1. Per facilitare l'adattamento dei nuovi Stati membri alle norme vigenti nella Comunita', l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
2. Senza pregiudizio delle date, dei termini e delle disposizioni particolari previste dal presente atto, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1977.

Art. 10

ARTICOLO 10.
L'articolo 21, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 138, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 108, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"Il numero dei delegati e' fissato come segue:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 36".

Art. 11

ARTICOLO 11.
L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione:
"La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Regno Unito".

Art. 12

ARTICOLO 12.
L'articolo 28 del trattato CECA e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 28
Il Consiglio, quando e' consultato dall'Alta Autorita', delibera senza procedere necessariamente a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all'Alta Autorita'.
Quando il presente trattato richiede parere conforme del Consiglio, il parere si reputa acquisito se la proposta presentata dall'Alta Autorita' ottiene l'approvazione:
- della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita';
- o, in caso di parita' dei voti, e se l'Alta Autorita' mantiene la sua proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di tre Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'.
Quando il presente trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio.
Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente trattato e degli articoli 16, 20, terzo comma, 28, quinto comma, e 44 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'.
Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'.
Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Norvegia 3, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 43 voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Il Consiglio comunica con gli Stati membri per mezzo del suo presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate nei modi da esso stabiliti".

Art. 13

ARTICOLO 13.
L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA e' sostituito dalla seguente disposizione:
"Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Art. 14

ARTICOLO 14.
L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- quarantatre' voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- quarantatre' voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Art. 15

ARTICOLO 15.
L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione:
"La Commissione e' composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Art. 16

ARTICOLO 16.
L'articolo 14, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' europee e' sostituito dalla seguente disposizione:
"Il presidente ed i cinque vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato".

Art. 17

ARTICOLO 17.
L'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte di giustizia e' composta di undici giudici".

Art. 18

ARTICOLO 18.
L'articolo 32 bis, primo comma, del trattato CECA, l'articolo 166, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 138, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte di giustizia e' assistita da tre avvocati generali".

Art. 19

ARTICOLO 19.
L'articolo 32 ter, secondo e terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 167, secondo e terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 139, secondo e terzo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Ogni tre anni si procede, a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente sei e cinque giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda alternativamente uno e due avvocati generali".

Art. 20

ARTICOLO 20.
L'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura".

Art. 21

ARTICOLO 21.
L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Norvegia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 24".

Art. 22

ARTICOLO 22.
L'articolo 18, primo comma, del trattato CECA e' sostituito dalla seguente disposizione:
"Presso l'Alta Autorita' e' istituito un Comitato consultivo. Esso e' composto di non meno di sessanta membri e di non piu' di ottantaquattro e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori e consumatori e commercianti".

Art. 23

ARTICOLO 23.
L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA e' sostituito dalla seguente disposizione:
"Il Comitato e' composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Art. 24

ARTICOLO 24.
1. L'articolo 131 del trattato CEE e' completato dalla menzione della Norvegia e del Regno Unito fra gli Stati membri citati nella prima frase di detto articolo.
2. L'elenco riportato dall'allegato IV del trattato CEE e' completato dalla menzione dei seguenti paesi e territori:
Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi;
Possedimenti norvegesi nell'Antartico (Isola Bouvet, Isola Pietro I e Terra della Regina Maud);
Bahama;
Bermude;
Brunei;
Honduras britannico;
Isole dei Caimani;
Isole Falkland e dipendenze;
Isole Gilbert ed Ellice;
Isole della linea meridionali e centrali;
Isole Salomone britanniche;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Montserrat;
Pitcairn;
Sant'Elena e dipendenze;
Seicelle;
Stati associati del Mar dei Caraibi: Antigua, Dominica, Grenada, Santa Lucia, St. Vincent, St. Kitts/Nevis/Anguilla;
Territorio antartico britannico;
Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

Art. 25

ARTICOLO 25.
All'articolo 79 del trattato CECA e' aggiunto, dopo il primo comma, un nuovo comma cosi' redatto:
"In deroga al comma precedente:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica francese che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dalla decisione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio".

Art. 26

ARTICOLO 26.
1. L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE e' sostituito dalla seguente disposizione:
"1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, al Regno di Norvegia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
2. All'articolo 227, paragrafo 3, del trattato CEE e' aggiunto il seguente comma:
"Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato".
3. All'articolo 227 del trattato CEE e' aggiunto un paragrafo 5 cosi' redatto:
"5. In deroga ai paragrafi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica".

Art. 27

ARTICOLO 27.
All'articolo 198 del trattato CEEA e' aggiunto un comma cosi' redatto:
"In deroga ai commi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroeer. Tuttavia il governo del Regno di Danimarca puo' notificare, mediante una dichiarazione depositata al piu' tardi il 31 dicembre 1975 presso il governo della Repubblica italiana che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli altri Stati membri, che il presente trattato e' applicabile a dette isole. In questo caso il presente trattato s'applica a tali isole a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito di tale dichiarazione.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' dell'energia atomica".

Art. 28

ARTICOLO 28.
Gli atti delle istituzioni della Comunita' concernenti i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunita' e' sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonche' gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, disponga diversamente.

Art. 29

ARTICOLO 29.
Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Art. 30

ARTICOLO 30.
Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 153.

Art. 31

ARTICOLO 31.
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 32 e 59 e' il dazio effettivamente applicato al 1 gennaio 1972.
Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 39 e 59 e' il dazio effettivamente applicato dai nuovi Stati membri al 1 gennaio 1972.
Ai fini del presente atto per "tariffa unificata CECA" s'intende il complesso costituito dalla nomenclatura doganale e dai dazi doganali esistenti per i prodotti dell'allegato I del trattato CECA, escluso il carbone.
2. Ove dopo il 1 gennaio 1972 divengano applicabili riduzioni di dazi derivanti dall'accordo riguardante principalmente i prodotti chimici, addizionale al protocollo di Ginevra (1967) relativo all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i dazi cosi' ridotti si sostituiscono ai dazi di base di cui al paragrafo 1.

Art. 32

ARTICOLO 32.
1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- al 1 aprile 1973 ogni dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base;
- le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1974
al 1 gennaio 1975
al 1 gennaio 1976
al 1 luglio 1977.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) i dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono aboliti tra gli Stati membri dal momento dell'adesione;
b) i dazi doganali all'importazione sui prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono aboliti al 1 gennaio 1974;
c) una franchigia dai dazi doganali s'applica dal momento dell'adesione alle importazioni che fruiscono delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori tra gli Stati membri.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato IV del presente atto e che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali tra il Regno Unito e alcuni altri paesi che fruiscono delle preferenze del Commonwealth, il Regno Unito puo' differire fino al 1 luglio 1973 la prima delle riduzioni tariffarie di cui al paragrafo 1.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la possibilita' di aprire contingenti tariffari per taluni prodotti siderurgici che non vengono fabbricati o vengono fabbricati in quantita' o qualita' insufficiente nella Comunita' nella sua composizione originaria.

Art. 33

ARTICOLO 33.
In nessun caso s'applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 41 da parte dei nuovi Stati membri il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Art. 34

ARTICOLO 34.
Ogni nuovo Stato membro puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri. Esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 35

ARTICOLO 35.
Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1972 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri nonche' tra i nuovi Stati membri e' abolita al 1 gennaio 1973.
Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota fosse, alla data del 31 dicembre 1972, superiore a quella effettivamente applicata al 1 gennaio 1972 e' ridotta al livello di quest'ultima al 1 gennaio 1973.

Art. 36

ARTICOLO 36.
1. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:
- al piu' tardi al 1 gennaio 1974 ogni tassa e' ridotta al 60 per cento dell'aliquota applicata al 1 gennaio 1972;
- le altre tre riduzioni del 20 per cento ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1975
al 1 gennaio 1976
al 1 luglio 1977.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sul carbone ai sensi dell'allegato I del trattato CECA sono abolite tra gli Stati membri al momento dell'adesione;
b) le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti elencati nell'allegato III del presente atto sono abolite al 1 gennaio 1974.

Art. 37

ARTICOLO 37.
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono aboliti al piu' tardi al 1 gennaio 1971.

Art. 38

ARTICOLO 38.
1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. I nuovi Stati membri conservano la facolta' di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE. Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facolta', l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59.
3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficolta' in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1 febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al piu' tardi al 1 gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1 marzo 1973.
L'elemento protettivo, il cui ammontare e' fissato prima del 1 marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31.
Tale elemento e' abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59.
4. La Commissione puo' autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1 gennaio 1976 non puo' effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all'articolo 99 del trattato CEE, sia perche' mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1 gennaio 1975, sia perche' e' previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1 gennaio 1976.
5. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.
6. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

Art. 39

ARTICOLO 39.
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri modificano come segue le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi:
a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1974;
b) negli altri casi ogni nuovo Stato membro applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 40 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA.
Tale scarto e' nuovamente ridotto ogni volta del 20 per cento al 1 gennaio 1975 ed al 1 gennaio 1976.
A decorrere dal 1 luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA.
2. Dopo il 1 gennaio 1974, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune, i nuovi Stati membri modificano o sospendono contemporaneamente le proprie tariffe nella proporzione risultante dall'applicazione del paragrafo 1.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato III del presente atto i nuovi Stati membri applicano la tariffa doganale comune a decorrere dal 1 gennaio 1974.
4. I nuovi Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974.
I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei loro dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune si compia nelle condizioni previste dal presente atto.
5. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune da parte dei nuovi Stati membri la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalita' d'applicazione secondo cui essi modificano i loro dazi.

Art. 40

ARTICOLO 40.
Per i seguenti prodotti elencati nella tariffa doganale comune:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI (CECA) 73.01 73.02 73.07 Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, piu del 2% di car- bonio (ferro-manganese carburato) Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sboz- zati per fucinatura o per battitura al ma- glio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: ex I. Billette laminate
e in deroga alle disposizioni dell'articolo 39, l'Irlanda applica a decorrere dal 1 gennaio 1975 dazi che riducano di un terzo lo scarto tra le aliquote effettivamente applicate al 1 gennaio 1972 e quelle della tariffa unificata CECA. Al 1 gennaio 1976 lo scarto risultante da questo primo ravvicinamento e' nuovamente ridotto del 50 per cento.
A decorrere dal 1 luglio 1977 l'Irlanda applica integralmente la tariffa unificata CECA.

Art. 41

ARTICOLO 41.
Per allineare le loro tariffe alla tariffa doganale comune ed alla tariffa unificata CECA i nuovi Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 3. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 42

ARTICOLO 42.
Le restrizioni quantitative all'importazione e alla esportazione tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri sono abolite dal momento dell'adesione. Le misure di effetto equivalente a dette restrizioni sono abolite al piu' tardi al 1 gennaio 1975.

Art. 43

ARTICOLO 43.
In deroga all'articolo 42 gli Stati membri possono mantenere per un periodo di due anni restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.
Per la Danimarca e la Norvegia tale periodo e' fissato in tre anni e per l'Irlanda in cinque.

Art. 44

ARTICOLO 44.
1. I nuovi Stati membri procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1977, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Gli Stati membri originari assumono obblighi equivalenti nei confronti dei nuovi Stati membri.
2. La Commissione formula, fin dal 1973, raccomandazioni in merito alle modalita' e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per i nuovi Stati membri e per gli Stati membri originari.

Art. 45

ARTICOLO 45.
1. La Commissione stabilisce prima del 1 aprile 1973, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti e in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine richieste fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
2. Prima della scadenza di tale termine, la Commissione stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati usati:
- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;
- prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione originaria o in un nuovo Stato membro.
Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e quelle per la progressiva applicazione, da parte di questi ultimi, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Art. 46

ARTICOLO 46.
1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.
Per tali scambi il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nei nuovi Stati membri al 31 dicembre 1972.
2. Gli Stati membri applicano dal momento dell'adesione la nomenclatura della tariffa doganale comune, negli scambi all'interno della Comunita'. La Danimarca, la Norvegia ed il Regno Unito sono tuttavia autorizzati a differirne l'applicazione fino al 1 gennaio 1974.
I nuovi Stati membri possono riprendere all'interno di tale nomenclatura le suddivisioni nazionali esistenti che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei loro dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Art. 47

ARTICOLO 47.
1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e tra i nuovi Stati membri vengono riscossi importi compensativi di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), sui prodotti di base considerati come entrati nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento n. 170/67/CEE che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ed al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, alle importazioni di tali merci s'applica un importo compensativo determinato sulla base di detti importi e secondo le regole previste nei regolamenti citati per il calcolo dell'imposizione o dell'elemento mobile applicabile alle merci in questione.
All'importazione di tali merci nei nuovi Stati membri dai paesi terzi, l'imposizione di cui al regolamento n. 170/67/CEE e l'elemento mobile di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 sono, a seconda dei casi, diminuiti o aumentati dell'importo compensativo a condizioni uguali a quelle indicate nell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b).
2. Le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 2, si applicano per la determinazione del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile nei nuovi Stati membri alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 .
Ogni elemento fisso applicato negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri e fra i nuovi Stati membri e' abolito conformemente all'articolo 32, paragrafo 1.
Ogni elemento fisso applicato dai nuovi Stati membri alle importazioni dai paesi terzi e' ravvicinata alla tariffa doganale comune conformemente all'articolo 39.
3. I nuovi Stati membri applicano integralmente, per le merci cui si riferiscono il regolamento n. 170/67/CEE ed il regolamento (CEE) n. 1059/69 , la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973.
4. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aboliti dai nuovi Stati membri al 1 febbraio 1973.
Alla stessa data le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sono abolite dai nuovi Stati membri negli scambi tra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articoli tenendo segnatamente conto delle situazioni particolari che possono risultare dall'applicazione, per una stessa merce, delle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97.

Art. 48

ARTICOLO 48.
1. Le disposizioni del presente titolo non ostano a che l'Irlanda applichi nei confronti dei prodotti originari del Regno Unito un regime che permetta una piu' rapida abolizione dei dazi doganali e degli elementi protettivi contenuti nei dazi doganali di carattere fiscale, a norma delle disposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e degli accordi ad esso connessi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1974 le disposizioni adottate in virtu' dell'articolo 45, paragrafo 2, sono applicabili nell'ambito del regime doganale in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito.

Art. 49

ARTICOLO 49.
1. I protocolli da n. 8 a n. 15 allegati al presente atto non ostano ad una modificazione o sospensione dei dazi decisa in virtu' dell'articolo 28 del trattato CEE.
2. Sono abrogati, ad eccezione del protocollo n. XVII, i protocolli allegati all'accordo per la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G allegato al trattato CEE.

Art. 50

ARTICOLO 50.
Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

Art. 51

ARTICOLO 51.
1. Le disposizioni del presente articolo s'applicano ai prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo.
2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 52 i prezzi da applicare in ogni nuovo Stato membro sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire ricavi equivalenti a quelli conseguiti sotto il regime nazionale precedente.
3. Tuttavia per la Norvegia e il Regno Unito i prezzi sono fissati ad un livello tale che l'applicazione della regolamentazione comunitaria conduca ad un livello dei prezzi di mercato comparabile a quello constatato nello Stato membro interessato durante un periodo rappresentativo precedente l'introduzione di tale regolamentazione.

Art. 52

ARTICOLO 52.
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali le disposizioni dei capi 2 e 3 rinviano al presente articolo sono ravvicinati al livello dei prezzi comuni in sei tappe.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il ravvicinamento s'effettua ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni seguenti:
a) qualora il prezzo di un prodotto in un nuovo Stato membro sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in tale Stato membro e' aumentato, ad ogni ravvicinamento, successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo nuovo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva;
b) qualora il prezzo di un prodotto in uni nuovo Stato membro sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile nel nuovo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto successivamente di un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta'.
3. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, puo' decidere che in deroga al paragrafo 2 il prezzo di uno o piu' prodotti in uno o piu' nuovi Stati membri si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2.
Tale scarto non puo' superare il 10 per cento dell'entita' del mutamento di prezzo clic si sarebbe dovuto effettuare.
In tal caso il livello di prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui ai commi precedenti.
4. I prezzi comuni si applicano nei nuovi Stati membri al piu' tardi al 1 gennaio 1978.

Art. 53

ARTICOLO 53.
Qualora si costati che per un prodotto la differenza tra il livello del prezzo in un nuovo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, puo' decidere che per il prodotto in questione il prezzo comune sia applicato nel nuovo Stato membro.

Art. 54

ARTICOLO 54.
1. Fintantoche' nel Regno Unito sussistera' una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del presente titolo, questo Stato membro e' autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione.
2. Il Regno Unito procura, per ciascuno dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, di abolire delle sovvenzioni non appena possibile durante il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3. Tali sovvenzioni non possono avere per effetto un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le modalita' necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo onde assicurare il buon funzionamento della politica agricola comune e segnatamente dell'organizzazione comune dei mercati.

Art. 55

ARTICOLO 55.
1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo e seguenti modalita':
a) negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;
b) negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione originaria. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.
2. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni.
Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalita' previste nei capi 2 e 3.
3. Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2.
4. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo.
5. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento.
6. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro, conformemente al paragrafo 1, lettera a), non puo' essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

Art. 56

ARTICOLO 56.
Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 55 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o se nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Art. 57

ARTICOLO 57.
Nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi di cui agli articoli 51 e 70, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza dei prezzi espressa dall'importo compensativo.

Art. 58

ARTICOLO 58.
Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Art. 59

ARTICOLO 59.
Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione originaria e' sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni:
1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' fra i nuovi Stati membri, in cinque tappe. La prima riduzione, che riduce i dazi doganali all'80 per cento dei dazi di base, e le quattro riduzioni successive del 20 per cento ciascuna si effettuano secondo il ritmo seguente:
a) per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine: ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, la prima riduzione effettuandosi nel 1973;
b) per i prodotti di cui ai regolamenti n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, (CEE) n. 234/68 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: al 1 gennaio di ogni anno, la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974;
c) per gli altri prodotti agricoli: secondo il ritmo fissato nell'articolo 32, paragrafo 1, la prima riduzione effettuandosi per altro al 1 luglio 1973.
2. Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune ogni nuovo Stato membro riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune per frazioni del 20 per cento. Tali ravvicinamenti si effettuano, per i vari prodotti, alle date previste dal paragrafo 1.
Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), i ravvicinamenti seguono il ritmo di cui all'articolo 39, paragrafo 1.
Tuttavia per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 per cento in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, si applicano questi ultimi dazi a decorrere, per ogni categoria di prodotti, dalla data del primo ravvicinamento.
3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), e limitatamente alla seconda, terza e quarta riduzione o ravvicinamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere per uno o piu' nuovi Stati membri che i dazi applicabili ad uno o piu' prodotti si discostino per un anno dai dazi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2.
Tale scarto non puo' superare il 10 per cento dell'ammontare della variazione che si sarebbe dovuto effettuare in applicazione dei paragrafi 1 o 2.
In questo caso i dazi da applicare nell'anno successivo sono quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del paragrafo 1 o, secondo i casi, del paragrafo 2, se non si fosse deciso lo scarto. Per tale anno puo' tuttavia decidersi un nuovo scarto rispetto a detti dazi, alle condizioni di cui ai commi precedenti.
Al 1 gennaio 1978 i dazi doganali per questi prodotti sono soppressi e i nuovi Stati membri applicano integralmente la tariffa doganale comune.
4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista dall' articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, a procedere all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo I o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2, secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dai paragrafi precedenti oppure a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri.
Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione per procedere alle misure previste dal comma precedente.
I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono, essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.
I nuovi Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.

Art. 60

ARTICOLO 60.
1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1 febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59.
2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.
Tale disposizione e' applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti.
3. Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973.
A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Art. 61

ARTICOLO 61.
1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, del riso e dei prodotti trasformati a base di prodotti ortofrutticoli viene riscosso sulle importazioni dai nuovi Stati membri nella Comunita' nella sua composizione originaria.
2. Per le importazioni nei nuovi Stati membri l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1972 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.
Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sulla importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.
3. L'articolo 59 si applica all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2.
Tuttavia per i prodotti che rientrano nei settori dei cereali e del riso le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano all'inizio della campagna di commercializzazione del relativo prodotto di base.

Art. 62

ARTICOLO 62.
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' procedere ai necessari adattamenti delle modalita' di cui ai capi 2, 3 e 4 del presente titolo, quando cio' occorra in conseguenza di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Art. 63

ARTICOLO 63.
1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione della organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 gennaio 1974; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' prorogare fino al 31 gennaio 1975 la data di cui al paragrafo 1.

Art. 64

ARTICOLO 64.
Le disposizioni del presente titolo non pregiudicano il grado di liberta' degli scambi di prodotti agricoli che risulta dall'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda ed il Regno Unito, del 14 dicembre 1965, e dagli accordi connessi.

Art. 65

ARTICOLO 65.
1. Un importo compensativo viene fissato per i prodotti ortofrutticoli per i quali:
a) il nuovo Stato membro interessato applicava, nel 1971, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,
b) e' fissato un prezzo di base comune e
c) il prezzo alla produzione in detto nuovo Stato membro superi sensibilmente il prezzo di base applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria nel periodo che precede l'applicazione del regime comunitario ai nuovi Stati membri.
2. Il prezzo alla produzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e' calcolato applicando ai dati nazionali del nuovo Stato membro interessato i principi di cui all' articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
3. L'importo compensativo e' applicabile soltanto nel periodo in cui e' in vigore il prezzo di base.

Art. 66

ARTICOLO 66.
1. Fino al primo ravvicinamento l'importo compensativo applicabile negli scambi tra un nuovo Stato membro nel quale sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e la Comunita' nella sua composizione originaria, un altro nuovo Stato membro, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente, o i paesi terzi, e' pari alla differenza tra i prezzi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera c).
Per gli scambi tra due nuovi Stati membri nei quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, l'importo compensativo e pari alla differenza fra i rispettivi prezzi alla produzione. Esso non s'applica se tale differenza e' di scarsa entita'.
Le differenze di cui ai commi precedenti vengono corrette, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
2. Per le fissazioni successive l'importo compensativo e' diminuito di un quinto dell'importo originario al 1 gennaio di ogni anno; la prima riduzione effettuandosi al 1 gennaio 1974.
S'applica per analogia l'articolo 52, paragrafo 3. L'importo compensativo e' abolito al 1 gennaio 1978.

Art. 67

ARTICOLO 67.
Per la determinazione dei prezzi d'entrata i corsi costatati nei nuovi Stati membri sono ridotti:
a) dell'eventuale importo compensativo;
b) dei dazi applicabili in luogo dei dazi della tariffa doganale comune alle importazioni dai paesi terzi in tali Stati membri.

Art. 68

ARTICOLO 68.
Le disposizioni relative alle norme comuni di qualita' si applicano alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto e decorrere:
a) dal 1 febbraio 1974 per i carciofi, gli asparagi, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, le cicorie witloof, gli agli e le cipolle;
b) dal 1 febbraio 1975 per i fagioli, i cavoli cappucci e verzotti, le carote, le lattughe, le cicorie e scarole, i piselli da sgranare, gli spinaci e le fragole.

Art. 69

ARTICOLO 69.
Fino al 31 dicembre 1975 l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere l'impiego di denominazioni composte contenenti la parola vino per la designazione di talune bevande per le quali l'uso di tale denominazione non e' compatibile con la regolamentazione comunitaria. Tuttavia questa deroga non e' applicabile ai prodotti esportati verso gli Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria.

Art. 70

ARTICOLO 70.
1. Per i semi oleosi l'articolo 52 s'applica ai prezzi d'intervento derivati.
2. I prezzi d'intervento applicabili nei nuovi Stati membri fino al primo ravvicinamento sono fissati secondo le regole previste nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, tenendo conto del rapporto normale che deve esistere tra il reddito che deve essere ottenuto dai semi oleosi e quelli risultanti dalla produzione dei prodotti che entrano in concorrenza con i semi nelle colture di avvicendamento.

Art. 71

ARTICOLO 71.
L'ammontare dell'integrazione concessa per i semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro viene corretto dell'importo compensativo applicabile in tale Stato, aumentato dell'incidenza dei dazi doganali ivi applicati.

Art. 72

ARTICOLO 72.
Per quanto concerne, gli scambi l'importo compensativo viene applicato soltanto alle restituzioni concesse all'esportazione verso i paesi terzi dei semi oleosi raccolti in un nuovo Stato membro.

Art. 73

ARTICOLO 73.
Nel settore dei cereali gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento derivati.

Art. 74

ARTICOLO 74.
Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' fra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati come segue:
1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo di intervento derivato per i nuovi Stati membri, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo di intervento derivato, prendendo in considerazione il rapporto esistente tra i prezzi di entrata dei cereali in questione. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra i prezzi d'entrata differisca sensibilmente dal rapporto dei prezzi costatati sul mercato del nuovo Stato membro interessato, puo' prendersi in considerazione quest'ultimo rapporto.
Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.
2. Per i prodotti di cui all' articolo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 120/67/CEE l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo dei coefficienti o delle regole adottati per la determinazione del prelievo per detti prodotti o dell'elemento mobile del prelievo.

Art. 75

ARTICOLO 75.
1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine.
2. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all' articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello previsto al paragrafo 1, per mezzo dei coefficienti impiegati pur il calcolo del prelievo.

Art. 76

ARTICOLO 76.
1. Fino al 31 dicembre 1975 prodotti non corrispondenti alle disposizioni del punto 23 dell'allegato I della direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito.
2. Fino al 31 ottobre 1974 il Regno Unito e' autorizzato a non applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

Art. 77

ARTICOLO 77.
1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio.
2. L'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova.
3. Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 122/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo per le uova in guscio, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

Art. 78

ARTICOLO 78.
L'Irlanda e il Regno Unito possono mantenere sui loro mercati, per le norme di commercializzazione delle uova, una classificazione rispettivamente in quattro e in cinque categorie di peso, purche' la commercializzazione delle uova che corrispondono alle norme comunitarie non sia oggetto di restrizioni conseguenti alle diversita' dei sistemi di classificazione.

Art. 79

ARTICOLO 79.
1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali dia Foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.
2. L'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in basa agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino.
3. Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 123/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile al pollame macellato, per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo.

Art. 80

ARTICOLO 80.
Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi sono fissati come segue:
1. Per il riso semigreggio a grani rotondi, il riso semigreggio e grani lunghi ed il riso spezzato (rotture), l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene stabilito in base alla differenza tra il prezzo di entrata e i prezzi di mercato costatati, durante un periodo di riferimento sul mercato del nuovo Stato membro interessato.
Per le fissazioni successive gli importi vengono fissati in base a quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.
2. Per il risone, il riso semilavorato, il riso lavorato e per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 350/67/CEE relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, l'importo compensativo viene, per ciascuno di questi prodotti, derivato dall'importo compensativo applicabile al prodotto indicato al paragrafo 1 al quale si collega, per mezzo dei coefficienti impiegati per la determinazione del prelievo o dell'elemento mobile del prelievo.

Art. 81

ARTICOLO 81.
Nel settore dello zucchero, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo di intervento derivato dello zucchero bianco, al prezzo di intervento dello zucchero greggio e al prezzo minimo della barbabietola.

Art. 82

ARTICOLO 82.
Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi od i paesi terzi, sono derivati:
a) per i prodotti diversi dalle barbabietole fresche, di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1009/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base, in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo;
b) per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE , dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, secondo le regole vigenti per il calcolo:
- del prelievo, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'importazione,
- della restituzione, per quanto concerne l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

Art. 83

ARTICOLO 83.
L'importo di cui all' articolo 25, paragrafo 3, del regolamento numero 1009/67/CEE e' corretto nei nuovi Stati membri dell'importo compensativo calcolato conformemente all'articolo 55, paragrafo 2.

Art. 84

ARTICOLO 84.
Le disposizioni relative alle norme comuni di qualita' sono applicabili alla commercializzazione della produzione indigena nel Regno Unito soltanto a decorrere dal 1 febbraio 1974 e per i fiori recisi a decorrere dal 1 febbraio 1975.

Art. 85

ARTICOLO 85.
Gli articoli 51 e 52 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

Art. 86

ARTICOLO 86.
Negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria o i nuovi Stati membri, nonche' tra questi ultimi ed i paesi terzi, gli importi compensativi sono fissati come segue:
1. Per i prodotti pilota diversi da quelli di cui all'articolo 85 l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento e' stabilito in base alla differenza tra il livello del prezzo di mercato rappresentativo del nuovo Stato membro interessato ed il livello del prezzo di mercato rappresentativo della Comunita' nella sua composizione originaria rilevati in un periodo rappresentativo precedente l'applicazione della regolamentazione comunitaria nel nuovo Stato membro.
Per la fissazione degli importi compensativi applicabili a decorrere dal primo ravvicinamento si tiene conto dell'importo fissato conformemente alle disposizioni del primo comma o del paragrafo 3 e delle regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 52.
2. Per i prodotti diversi dai prodotti pilota gli importi compensativi vengono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto pilota del gruppo cui appartiene ciascun prodotto, secondo le regole vigenti per il calcolo del prelievo.
3. Qualora le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2 non si possano applicare o la loro applicazione conduca ad importi compensativi che comportino relazioni anomale di prezzi, l'importo compensativo viene calcolato in base agli importi compensativi applicabili al burro ed al latte scremato in polvere.

Art. 87

ARTICOLO 87.
1. Se in un nuovo Stato membro esisteva prima, dell'adesione un regime di valorizzazione del latte differente a seconda dell'utilizzazione e se l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 porta a difficolta' sul mercato, l'importo compensativo applicabile sino al primo ravvicinamento per uno o piu' prodotti di cui alla voce 04.01 della tariffa doganale comune e' determinato in base alla differenza tra i prezzi di mercato.
Per le determinazioni successive, l'importo compensativo e' diminuito ogni anno all'inizio della campagna di un sesto dell'importo originario e soppresso il 1 gennaio 1978.
2. Si adotteranno misure adeguate per evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall'applicazione del paragrafo 1 per i prodotti in questione o per altri prodotti lattiero-caseari, e per tener conto delle eventuali modifiche del prezzo comune.

Art. 88

ARTICOLO 88.
1. L'Irlanda e' autorizzata a concedere una sovvenzione al consumo del burro nella misura necessaria a permettere durante il periodo transitorio un progressivo adattamento del prezzo pagato dal consumatore al livello del prezzo praticato nella Comunita' nella sua composizione originaria.
Qualora l'Irlanda s'avvalga dell'autorizzazione di cui al primo comma, essa accorda una sovvenzione al consumo, di eguale entita', per il burro importato proveniente dagli altri Stati membri.
2. Tale sovvenzione e' abolita in sei tappe che coincidono con le tappe di ravvicinamento del prezzo del burro.

Art. 89

ARTICOLO 89.
1. E' autorizzata fino al 31 dicembre 1975 nel Regno Unito e fino al 31 dicembre 1977 in Irlanda la fornitura al consumatore, come latte intero di latte il cui tenore in materia grassa non raggiunga il 3,50 per cento.
Il latte venduto come latte intero in virtu' del primo comma non deve tuttavia aver subito alcuna scrematura. Per il resto le disposizioni concernenti il tallo intero sono applicabili a questo latte.
2. La Danimarca e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le concessioni di fornitura di latte in esclusiva esistenti alla data dell'adesione in talune zone. Tuttavia le concessioni che scadono prima del 1 gennaio 1978 non possono essere rinnovate.

Art. 90

ARTICOLO 90.
Gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento per i bovini adulti e per i vitelli.

Art. 91

ARTICOLO 91.
1. L'importo compensativo per i vitelli ed i bovini adulti calcolato conformemente all'articolo 55 viene corretto, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.
Se l'incidenza del dazio doganale applicabile negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri, e' superiore all'importo compensativo calcolato in conformita' dell'articolo 55, il dazio doganale e' sospeso ad un livello tale che la sua incidenza corrisponda a tale importo compensativo.
2. In caso di applicazione dell' articolo 10, paragrafo 1, terzo comma , o dell' articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, vengono prese le misure appropriate che consentano di mantenere la preferenza comunitaria e di evitare deviazioni di traffico.
3. L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 e' fissato tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e per mezzo delle regole previste per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti.

Art. 92

ARTICOLO 92.
Per i prodotti di cui all' articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68 la restituzione alle esportazioni dai nuovi Stati membri verso i paesi terzi viene corretta dell'incidenza della differenza tra i dazi doganali applicati sui prodotti elencati nell'allegato di detto regolamento alle importazioni provenienti dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione originaria, da un lato, e nei nuovi Stati membri, dall'altro.

Art. 93

ARTICOLO 93.
Fintantoche' in virtu' dell'articolo 54 il Regno Unito concede sovvenzioni alla produzione per il bestiame da macello, l'Irlanda e' autorizzata a mantenere, per evitare distorsioni nel mercato irlandese del bestiame, le misure in materia di esportazione di carni bovine che essa applicava prima della adesione in correlazione con il regime di sovvenzioni applicato nel Regno Unito.

Art. 94

ARTICOLO 94.
Gli importi compensativi sono fissati in base agli importi compensativi stabiliti, secondo i casi, per lo zucchero, il glicosio o lo sciroppo di glucosio e secondo le regole per il calcolo:
- del prelievo, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'importazione;
- della restituzione, per quanto riguarda l'importo compensativo applicabile all'esportazione.

Art. 95

ARTICOLO 95.
1. L'importo dell'aiuto per il lino e' fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto.
5. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino e' stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.

Art. 96

ARTICOLO 96.
Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto puo' essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunita' nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunita' nella sua composizione originaria.
In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessita' d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.

Art. 97

ARTICOLO 97.
Gli importi compensativi sono stabiliti in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 204/69 che stabilisce, per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo.

Art. 98

ARTICOLO 98.
Per i prodotti della pesca gli articoli 51 e 52 s'applicano ai prezzi di orientamento. Il ravvicinamento dei prezzi s'effettua all'inizio della campagna di pesca e per la prima volta al 1 febbraio 1973.

Art. 99

ARTICOLO 99.
Gli importi compensativi vengono corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali.

Art. 100

ARTICOLO 100.
1. In deroga alle disposizioni dell' articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca, gli Stati membri della Comunita' sono autorizzati a limitare fino al 31 dicembre 1982 l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranita' o giurisdizione, situate entro un limite di sei miglia marine calcolate a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco, alle navi da pesca la cui attivita' e' tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca; tuttavia le navi da pesca delle altre regioni della Danimarca possono continuare a esercitare la loro attivita' nelle acque della Groenlandia al piu' tardi sino al 31 dicembre 1977.
Gli Stati membri, se fanno ricorso a tale deroga, non possono disciplinare la pesca in dette acque in maniera meno restrittiva di quella effettivamente applicata al momento dell'adesione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 101 non pregiudicano i diritti particolari di pesca che ciascuno degli Stati membri originari o dei nuovi Stati membri poteva vantare alla data del 31 gennaio 1971 nei confronti di uno o piu' altri Stati membri; gli Stati membri possono valersi di tali diritti fintantoche' il regime di deroga resta in vigore nelle zone in questione. Tuttavia per quanto concerne le acque della Groenlandia i diritti particolari spirano alle date per essi previste.
3. Qualora uno Stato membro portasse i suoi limiti di pesca in determinate zone a dodici miglia marine, l'esercizio della pesca esistente al di qua delle dodici miglia deve essere continuato in modo che non si verifichi un regresso in materia rispetto alla situazione esistente al 31 gennaio 1971.
4. Per permettere nella Comunita' l'instaurazione di un equilibrio globale soddisfacente in materia di esercizio della pesca durante il periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono non fare integralmente uso delle possibilita' offerte dalle disposizioni del primo comma del paragrafo 1 in talune zone delle acque marittime soggette alla loro sovranita' o giurisdizione.
Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure che adottano a tal fine; in base ad una relazione di quest'ultima il Consiglio esamina la situazione e rivolge eventualmente raccomandazioni agli Stati membri.

Art. 101

ARTICOLO 101.
Il limite di sei miglia marine di cui all'articolo 100 e' esteso a dodici miglia per le zone seguenti:
1. Danimarca:
- le Faeroeer;
- la Groenlandia;
- la costa occidentale, da Thyboron a Blaavandshuk;
2. Francia:
Le coste dei dipartimenti: Manche, Ille-et-Vilaine, Cotes-du-Nord, Finistere e Morbihan;
3. Irlanda:
- le coste settentrionale ed occidentale, da Lough Foyle a Cork Ilabour nel Sud-Ovest;
- la costa orientale, da Carlingford Lough a Carnsore Point, per la pesca dei crostacei e dei molluschi ("shellfish");
4. Norvegia:
La costa tra Egersund ed il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
5. Regno Unito:
- le Shetland e le Orcadi;
- il Nord e l'Est della Scozia, da Capo Wrath a Berwick;
- il Nord-Est dell'Inghilterra, dal fiume Coquet a Flamborough Head;
- il Sud-Ovest, da Lyme Regis a Hartland Point (comprese 12 miglia marine intorno a Lundy Island);
- la Contea di Down.

Art. 102

ARTICOLO 102.
Al piu' tardi a decorrere dal sesto anno dopo l'adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, determina le condizioni d'esercizio della pesca in vista di assicurare la protezione dei fondali e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

Art. 103

ARTICOLO 103.
Entro il 31 dicembre 1982 la Commissione presenta al Consiglio una relazione concernente lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere degli Stati membri e la situazione del patrimonio ittico. In base a detta relazione ed agli obiettivi della politica comune della pesca il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina le disposizioni che potrebbero far seguito alle deroghe in vigore fino al 31 dicembre 1982.

Art. 104

ARTICOLO 104.
La direttiva n. 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina viene applicata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE, le loro regolamentazioni nazionali applicabili all'importazione di animali da allevamento, da ingrasso e da macello, esclusi, per la Danimarca, i bovini da macello.
Nel quadro di tali regolamentazioni saranno ricercati degli adattamenti in vista di assicurare il progressivo sviluppo degli scambi; a tal fine queste regolamentazioni formeranno oggetto di un esame in sede di Comitato veterinario permanente.
2. Fino al 31 dicembre 1977 gli Stati membri destinatari accordano agli Stati membri speditori d'animali della specie bovina il beneficio della deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sub A, lettera a), della direttiva.
3. I nuovi Stati membri sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977 i metodi applicati sul loro territorio per dichiarare un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi o indenne da brucellosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, fatta salva l'applicazione delle disposizioni della direttiva relative alla presenza di animali vaccinati contro la brucellosi. Le disposizioni relative agli esami previsti per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari restano applicabili, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 4 e 6.
4. Fino al 31 dicembre 1977 le esportazioni di bovini dall'Irlanda verso il Regno Unito possono essere effettuate:
a) in deroga alle disposizioni della direttiva concernente la brucellosi; tuttavia le disposizioni relative all'esame previsto per gli animali che formano oggetto di scambi intracomunitari rimangono applicabili alle esportazioni di bovini non castrati;
b) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti la tubercolosi, a condizione che all'atto dell'esportazione sia fatta una dichiarazione che attesti che l'animale esportato proviene da un allevamento dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi secondo i metodi vigenti in Irlanda;
c) in deroga alle disposizioni della direttiva concernenti l'obbligo di separare gli animali da allevamento o da ingrasso, da una parte, e gli animali da macello, dall'altra.
5. Fino al 31 dicembre 1975 la Danimarca e' autorizzata ad utilizzare l'alttubercolina in deroga alle disposizioni dell'allegato B della direttiva.
6. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie concernenti la commercializzazione all'interno degli Stati membri per quanto attiene alla materia cui si applica la direttiva, l'Irlanda ed il Regno Unito sono autorizzati a mantenere le loro regolamentazioni nazionali degli scambi tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.
Gli Stati membri in questione adottano le misure adatte per limitare questa deroga ai soli scambi sopramenzionati.

Art. 105

ARTICOLO 105.
La direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche viene applicata tenendo conto della seguente disposizione:
L'Irlanda, la Norvegia ed il Regno Unito per quanto concerne l'Irlanda del Nord sono autorizzati a mantenere fino al 31 dicembre 1977, per le importazioni di carni fresche, le loro regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro l'afta epizootica, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato CEE.

Art. 106

ARTICOLO 106.
Prima dello scadere dei termini di cui agli articoli 104 e 105 un esame della situazione nell'insieme della Comunita' e nelle sue varie parti sara' effettuato alla luce dell'evoluzione nel settore veterinario.
Al piu' tardi al 1 luglio 1976 la Commissione presenta al Consiglio un rapporto e, se necessario, proposte appropriate, tenendo conto di tale evoluzione.

Art. 107

ARTICOLO 107.
Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato V del presente atto s'applicano ai nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

Art. 108

ARTICOLO 108.
1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure transitorie e degli adattamenti che potranno rivelarsi necessari e che saranno oggetto di protocolli che saranno conclusi con i paesi terzi contraenti e saranno allegati a detti accordi.
2. Tali misure transitorie, che terranno conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non potranno superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione progressiva, da parte della Comunita', di un regime unico nelle sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 s'applicano agli accordi con la Grecia, la Turchia, la Tunisia, il Marocco, Israele, la Spagna e Malta.
Tali disposizioni s'applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Art. 109

ARTICOLO 109.
1. I regimi che risultano dalla Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, nonche' dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia, del 24 settembre 1969, non sono applicabili nelle relazioni tra i nuovi Stati membri e gli Stati associati alla Comunita' in forza degli atti summenzionati.
I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 29 luglio 1969.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari degli Stati associati di cui al paragrafo I restano sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 110 e 111, i prodotti originari dei paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI del presente atto restano sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione.

Art. 110

ARTICOLO 110.
All'importazione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE che siano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati e dei prodotti la cui importazione nella Comunita' e' sottoposta ad una regolamentazione specifica conseguente all'attuazione della politica agricola comune, che siano originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, o dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, i nuovi Stati membri applicano la regolamentazione comunitaria alle condizioni previste dal presente atto e fatte salve le seguenti disposizioni:
a) quando la regolamentazione comunitaria prevede la riscossione di dazi doganali all'importazione da paesi terzi, i nuovi Stati membri applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 111, il regime tariffario che applicavano prima dell'adesione;
b) per quanto riguarda gli elementi protettivi diversi dai dazi doganali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina, se la necessita' se ne manifesta, gli adattamenti della regolamentazione comunitaria che assicurino alle importazioni di tali prodotti condizioni analoghe a quelle esistenti prima dell'adesione.

Art. 111

ARTICOLO 111.
Qualora il ravvicinamento alla tariffa doganale comune porti in un nuovo Stato membro ad una riduzione del dazio doganale, alle importazioni di cui agli articoli 109 e 110 s'applica il nuovo dazio doganale cosi' ridotto.

Art. 112

ARTICOLO 112.
1. I prodotti importati nel Regno Unito fino alle date di cui all'articolo 115, originari dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato, ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso un altro nuovo Stato membro o verso la Comunita' nella sua composizione originaria.
2. I prodotti originari degli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, importati nella Comunita' nella sua composizione originaria durante lo stesso periodo non possono esservi considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, qualora siano riesportati verso i nuovi Stati membri.
3. La Commissione puo' apportare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se non esiste alcun rischio di deviazione di traffico e in particolare in caso di disparita' minime nei regimi delle importazioni.

Art. 113

ARTICOLO 113.
1. Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri comunicano agli Stati membri originari ed alla Commissione le disposizioni relative al regime che applicano all'importazione di prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui, all'articolo 109, paragrafo 1.
2. Dal momento dell'adesione la Commissione comunica ai nuovi Stati membri le disposizioni interne o convenzionali relative al regime applicabile alle importazioni, nella Comunita' nella sua composizione originaria, dei prodotti originari o in provenienza dai paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, nonche' dagli Stati associati di cui all'articolo 109, paragrafo 1.

Art. 114

ARTICOLO 114.
Le decisioni che il Consiglio deve adottare ed i pareri che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo deve dare nell'ambito dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', del 29 luglio 1969, e dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia del 24 settembre 1969, sono adottati computando soltanto i voti degli Stati membri originari in conformita', secondo i casi, della ponderazione dei voti in vigore prima dell'adesione per il calcolo della maggioranza qualificata oppure delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita'.

Art. 115

ARTICOLO 115.
1. Gli articoli da 109 a 114 s'applicano fino al 31 gennaio 1975.
2. Tuttavia le importazioni originarie dei paesi indipendenti del Commonwealth di cui all'articolo 109, paragrafo 3, che prima di tale data avranno disciplinato le loro relazioni con la Comunita' su di una base diversa da quella dell'associazione sono sottoposte nei nuovi Stati membri, a decorrere dalla data d'entrata in vigore del loro accordo con la Comunita' e per i settori da questo non coperti, al regime paesi terzi che e' loro applicabile tenuto conto delle disposizioni transitorie del presente atto.
3. In caso di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 62, secondo comma, della Convenzione di associazione tra la Comunita' europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', del 29 luglio 1969, o all'articolo 36, secondo comma, dell'Accordo che crea una associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, del 24 settembre 1969, e per la durata di dette disposizioni transitorie, il Consiglio, deliberando all'unanimita' previa consultazione della Commissione, puo' decidere di riportare la data di cui al paragrafo 1.

Art. 116

ARTICOLO 116.
1. L'articolo 109, paragrafo 3, e gli articoli da 110 a 113 s'applicano fino al 31 dicembre 1977 ai prodotti originari o in provenienza dalla Papuasia - Nuova Guinea importati nel Regno Unito.
2. Questo regime puo' essere riveduto, in particolare se tale territorio diventi indipendente prima del 1 gennaio 1978. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta, se del caso, le disposizioni appropriate che dovessero rivelarsi necessarie.

Art. 117

ARTICOLO 117.
1. L'associazione dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, prende effetto non prima del 1 febbraio 1975 su decisione del Consiglio adottata in virtu' dell'articolo 136 del trattato CEE.
2. I nuovi Stati membri non sono tenuti ad aderire all'accordo relativo agli scambi con i paesi e territori d'oltremare dei prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del 14 dicembre 1970.

Art. 118

ARTICOLO 118.
Le disposizioni della terza parte del protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille s'applicano ai paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 117 ed ai paesi e territori non europei che mantengono relazioni particolari con gli Stati membri originari.

Art. 119

ARTICOLO 119.
1. Il regime derivante dalla decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' economica europea, non e' applicabile nelle relazioni fra tali paesi e territori ed i nuovi Stati membri.
2. I prodotti originari dei paesi e territori associati alla Comunita' sono sottoposti, all'importazione nei nuovi Stati membri, al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
I prodotti originari dei territori non europei che mantengono con la Norvegia o il Regno Unito relazioni particolari e del condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi, di cui all'articolo 24, paragrafo 2, sono sottoposti, all'importazione nella Comunita', al regime che era loro applicato prima dell'adesione.
Gli articoli da 110 a 114 sono applicabili.
3. Il presente articolo s'applica fino al 31 gennaio 1975. In caso di applicazione dell'articolo 115, paragrafo 3, tale data puo' essere riportata secondo la procedura ed alle condizioni di cui a tale articolo.

Art. 120

ARTICOLO 120.
1. I nuovi Stati membri possono differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 121 a 126, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.
2. Fra i nuovi Stati membri e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' d'applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Art. 121

ARTICOLO 121.
1. La Danimarca puo' differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di obbligazioni stilate in corone danesi e trattate in borsa in Danimarca, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
b) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di residenti in Danimarca, di titoli stranieri trattati in borsa e quella dei riacquisti dall'estero di titoli danesi trattati in borsa e stilati interamente o parzialmente in valuta estera, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.
2. La Danimarca procedera', a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Art. 122

ARTICOLO 122.
1. L'Irlanda puo' differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da' residenti in Irlanda e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti in Irlanda;
b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:
- trasferimenti di capitali appartenenti a residenti in Irlanda che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
- donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti in Irlanda.
2. L'Irlanda, riconoscendo che e' auspicabile procedere, dal momento dell'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.

Art. 123

ARTICOLO 123.
1. La Norvegia puo' differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione delle importazioni di capitali destinate ad investimenti diretti, sotto forma di prestiti a lungo termine, in imprese gia' stabilite in Norvegia;
b) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione dei crediti commerciali fino a cinque anni, allorche' il finanziatore straniero e' un istituto finanziario;
c) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli acquisti, da parte di non residenti, di azioni stilate in corone norvegesi e trattate in borsa in Norvegia, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli;
d) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni effettuate da residenti in Norvegia su titoli stranieri trattati in borsa, ivi compresi i movimenti materiali di tali titoli.
2. La Norvegia, nell'accordare, dopo l'adesione, autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), evitera' discriminazioni tra imprese norvegesi, siano o meno sotto il controllo di imprese di altri Stati membri.
3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Norvegia procurera' di ricorrere a strumenti di politica economica compatibili con la regolamentazione comunitaria piuttosto che a restrizioni di cambio.
4. La Norvegia, riconoscendo l'opportunita' di procedere, a partire dall'adesione, ad una liberalizzazione progressiva delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.

Art. 124

ARTICOLO 124.
1. Il Regno Unito puo' differire:
a) per un periodo di due anni dall'adesione la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito e la liberalizzazione della liquidazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri da residenti nel Regno Unito;
b) per un periodo di trenta mesi dall'adesione la liberalizzazione dei seguenti movimenti di capitali a carattere personale:
- trasferimenti di capitali appartenenti ai residenti nel Regno Unito che emigrano, diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
- donazioni e dotazioni, doti, imposte di successione, investimenti immobiliari diversi da quelli connessi alla libera circolazione dei lavoratori, i quali sono invece liberalizzati dal momento dell'adesione;
c) per un periodo di cinque anni dall'adesione la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 120 ed effettuate da residenti nel Regno Unito.
2. Il Regno Unito procedera', a partire dall'adesione, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Art. 125

ARTICOLO 125.
Se le circostanze lo permettono i nuovi Stati membri attuano la liberalizzazione dei movimenti di capitali di cui agli articoli da 121 a 124 prima della scadenza dei termini previsti in tali articoli.

Art. 126

ARTICOLO 126.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo la Commissione puo' procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

Art. 127

ARTICOLO 127.
La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', qui in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", s'applica tenendo conto delle disposizioni seguenti.

Art. 128

ARTICOLO 128.
Le entrate di cui all'articolo 2 della decisione del 21 aprile 1970 comprendono anche:
a) fra quelle denominate prelievi agricoli gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 47 e 55 nonche' dagli elementi fissi applicati a norma dell'articolo 61 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri;
b) fra quelle denominate dazi doganali i dazi doganali riscossi dai nuovi Stati membri negli scambi con i paesi terzi e quelli riscossi negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, nonche' tra i nuovi Stati membri.

Art. 129

ARTICOLO 129.
1. I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, sono ripartiti come segue:
- tra i nuovi Stati membri:
Danimarca 2,42 per cento;
Irlanda 0,60 per cento;
Norvegia 1,66 per cento;
Regno Unito 19,00 per cento
- e tra gli Stati membri originari secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione del 21 aprile 1970, previa deduzione dei contributi finanziari dei nuovi Stati membri qui sopra indicati.
2. Per il 1973 si assumono come riferimento per calcolare le variazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del 21 aprile 1970:
- per i nuovi Stati membri, le percentuali indicate al paragrafo precedente;
- per gli Stati membri originari, le loro parti relative dell'anno precedente, tenuto conto delle percentuali dei nuovi Stati membri sopra indicate.

Art. 130

ARTICOLO 130.
Le risorse proprie e i contributi finanziari nonche' gli eventuali contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono dovuti dai nuovi Stati membri soltanto nella misura:
- del 45,0 per cento nel 1973;
- del 56,0 per cento nel 1974;
- del 67,5 per cento nel 1975;
- del 79,5 per cento nel 1976;
- e del 92,0 per cento nel 1977.

Art. 131

ARTICOLO 131.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1978 le risorse proprie, nonche' eventualmente i contributi di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione del 21 aprile 1970 sono integralmente dovuti dai nuovi Stati membri, fatte salve le seguenti disposizioni:
a) l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro deve versare a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1978 rispetto alla parte relativa dovuta per il 1977 non deve superare i due quinti della differenza fra la parte relativa dovuta a titolo di risorse proprie e di contributi per il 1977 e la parte relativa che tale nuovo Stato membro avrebbe dovuto versare allo stesso titolo e per lo stesso anno se tale parte relativa fosse stata calcolata secondo il regime previsto dalla decisione del 21 aprile 1970 per gli Stati membri originari a decorrere dal 1978;
b) per il 1979, l'aumento della parte relativa di ogni nuovo Stato membro rispetto al 1978 non deve superare quello del 1978 rispetto al 1977.
2. La Commissione procede ai calcoli necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 132

ARTICOLO 132.
Fino al 31 dicembre 1979 la frazione del bilancio delle Comunita' che rimanesse non coperta a seguito dell'applicazione degli articoli 130 e 131 viene sommata all'importo risultante per gli Stati membri originari dalla ripartizione effettuata a norma dell'articolo 129.
L'importo totale cosi' ottenuto viene ripartito tra gli Stati membri originari secondo le disposizioni della decisione del 21 aprile 1970.

Art. 133

ARTICOLO 133.
Gli atti elencati nell'allegato VII del presente atto s'applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato.

Art. 134

ARTICOLO 134.
1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adattate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l'articolo 67 del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, puo' proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti.
2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA.
3. Qualora la decisione n. 1/64 dell'Alta Autorita', del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese.

Art. 135

ARTICOLO 135.
1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economico regionale, un nuovo Stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura l'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
4. Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri.

Art. 136

ARTICOLO 136.
1. Qualora, entro il 31 dicembre 1977, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri oppure tra i nuovi Stati membri, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine.
Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'.
2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

Art. 137

ARTICOLO 137.
1. In deroga all'articolo 136, l'Irlanda puo' adottare da sola, fino al 31 dicembre 1977, le misure necessarie in caso d'estrema urgenza. Essa notifica immediatamente tali misure alla Commissione che puo' decidere di sopprimerle o di modificarle.
2. Questa disposizione non e' applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE.

Art. 138

ARTICOLO 138.
In deroga all'articolo 95, secondo comma, del trattato CEE, la Danimarca puo' mantenere fino al 30 giugno 1974 l'imposta speciale di consumo sul vino da tavola importato in bottiglie ed in altri recipienti analoghi.

Art. 139

ARTICOLO 139.
1. I Parlamenti dei nuovi Stati membri sono richiesti di designare immediatamente dopo l'adesione i loro delegati all'Assemblea.
2. L'Assemblea si riunisce non piu' tardi di un mese dopo l'adesione. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Art. 140

ARTICOLO 140.
1. Dal momento dell'adesione la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee nel suo testo originario, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopracitato, modificato dall'articolo 11.
2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Art. 141

ARTICOLO 141.
1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Art. 142

ARTICOLO 142.
1. Immediatamente dopo l'adesione la Corte di giustizia e' completata con la nomina di quattro giudici.
2. Il mandato di due dei giudici nominati conformemente al paragrafo 1 scade il 6 ottobre 1976. Questi due giudici sono designati a sorte. Il mandato degli altri due giudici scade il 6 ottobre 1979.
3. Immediatamente dopo l'adesione e' nominato un terzo avvocato generale. Il suo mandato scade il 6 ottobre 1979.
4. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
5. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1973 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1972.

Art. 143

ARTICOLO 143.
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato economico e sociale e completato con la nomina di cinquantun membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale dei nuovi Stati membri. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Art. 144

ARTICOLO 144.
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' completato con la nomina di membri supplementari. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Art. 145

ARTICOLO 145.
Immediatamente dopo l'adesione si procede alla nomina dei membri del Comitato scientifico e tecnico secondo la procedura prevista dall'articolo 134 del trattato CEEA. Il Comitato entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Art. 146

ARTICOLO 146.
Immediatamente dopo l'adesione il Comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresenteranno i nuovi Stati membri.
Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Art. 147

ARTICOLO 147.
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Art. 148

ARTICOLO 148.
1. Per i comitati elencati nell'allegato VIII, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati elencati nell'allegato IX sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Art. 149

ARTICOLO 149.
Dal momento dell'adesione i nuovi Stati membri sono considerati come destinatari e come aventi ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri originari.

Art. 150

ARTICOLO 150.
L'applicazione, in ogni nuovo Stato membro, degli atti elencati nell'allegato X del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Art. 151

ARTICOLO 151.
1. Sono differite fino al 1 febbraio 1973:
a) l'applicazione ai nuovi Stati membri della regolamentazione comunitaria instaurati per la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli e per gli scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli che sono sottoposti ad un regime speciale;
b) l'applicazione alla Comunita' nella sua composizione originaria delle modifiche apportate a tale regolamentazione dal presente atto, comprese quelle che risultano dall'articolo 153.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non s'applicano agli adattamenti previsti dalla parte II, punto A, dell'allegato I di cui all'articolo 29.
3. Fino al 31 gennaio 1973 agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunita' nella sua composizione originaria, gli altri nuovi Stati membri i paesi terzi s'applica il regime vigente prima dell'adesione.

Art. 152

ARTICOLO 152.
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure loro necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XI o in altre disposizioni del presente atto.

Art. 153

ARTICOLO 153.
1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione secondo la procedura del paragrafo 2 per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Art. 154

ARTICOLO 154.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, i principi relativi ai regimi generali d'aiuti a finalita' regionale, elaborati nel quadro dell'applicazione degli articoli dai 92 a 94 del trattato CEE e contenuti nella comunicazione della Commissione del 23 giugno 1971 nonche' nella risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 ottobre 1971, s'applicano ai nuovi Stati membri al piu' tardi al 1 luglio 1973.
Tali testi saranno completati per tener conto della nuova situazione della Comunita' dopo l'adesione, affinche' tutti gli Stati membri si trovino nella stessa situazione nei loro confronti.

Art. 155

ARTICOLO 155.
I testi degli atti delle istituzioni della Comunita' anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua danese, in lingua inglese e in lingua norvegese, fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle quattro lingue originarie. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee ogniqualvolta i testi nelle lingue originarie siano stati oggetto di tale pubblicazione.

Art. 156

ARTICOLO 156.
Gli accordi, decisioni e pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e decisioni notificate restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Art. 157

ARTICOLO 157.
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Art. 158

ARTICOLO 158.
Gli allegati da I a XI, i protocolli da n. 1 a n. 30 e lo scambio di lettere concernente i problemi monetari, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Art. 159

ARTICOLO 159.
Il governo della Repubblica francese rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Art. 160

ARTICOLO 160.
Il governo della Repubblica italiana rimettera' ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca.
I testi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, redatti in lingua danese, in lingua inglese, in lingua irlandese e in lingua norvegese sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari dei suddetti trattati.

Art. 161

ARTICOLO 161.
Il segretario generale rimettera' ai governi dei nuovi Stati membri copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Atto-Allegato I

ALLEGATO I
Elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato II

ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato III

ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato IV

ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato V

ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato VI

ALLEGATO VI
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato VII

ALLEGATO VII
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato VIII

ALLEGATO VIII
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato IX

ALLEGATO IX
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato X

ALLEGATO X
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto-Allegato XI

ALLEGATO XI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLI
Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti
Adattamenti dello Statuto della Banca europea per gli investimenti.
Articolo 1
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 3
Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono:
- il Regno del Belgio;
- il Regno di Danimarca;
- la Repubblica federale di Germania;
- la Repubblica francese;
- l'Irlanda;
- La Repubblica italiana;
- il Granducato del Lussemburgo;
- il Regno dei Paesi Bassi;
- il Regno di Norvegia;
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Art. 2

Articolo 2
L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. Il capitale della Banca e' di due miliardi e settanta milioni di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
Germania . . . . . . . . . . . . . 450 milioni
Francia. . . . . . . . . . . . . . 450 milioni
Regno Unito. . . . . . . . . . . . 450 milioni
Italia . . . . . . . . . . . . . . 360 milioni
Belgio . . . . . . . . . . . . . . 118,5 milioni
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . 118,5 milioni
Danimarca. . . . . . . . . . . . . 60 milioni
Norvegia . . . . . . . . . . . . . 45 milioni
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . 15 milioni
Lussemburgo. . . . . . . . . . . . 3 milioni

Art. 3

Articolo 3
L'articolo 5 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 5
1. Il capitale sottoscritto e' versato dagli Stati membri nella misura del 20 per cento degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.
2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', fissa la percentuale che deve essere versata e le modalita' del versamento.
3. Il consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni."

Art. 4

Articolo 4
L'articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e c), del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma".

Art. 5

Articolo 5
L'articolo 10 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 10
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 40 per cento del capitale sottoscritto. Le votazioni del consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato".

Art. 6

Articolo 6
L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Il consiglio di amministrazione composto di 19 amministratori e di 10 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;
1 amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti e' rinnovabile.
I sostituti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da piu' Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o piu' titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformita' dell'articolo 12, paragrafo 1."

Art. 7

Articolo 7
L'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli puo' delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalita' che saranno stabilite dal regolamento interno della
Banca."

Art. 8

Articolo 8
La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituita dalla frase seguente:
"La maggioranza qualificata richiede tredici voti."

Art. 9

Articolo 9
L'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo sullo statuto della Banca sostituito dalle seguenti disposizioni:
1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di quattro vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato rinnovabile.
Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo'
modificar il numero dei membri del Comitato direttivo."

Art. 10

Articolo 10
1. I nuovi Stati membri effettuano, al piu' tardi due mesi dopo l'adesione, i versamenti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto della Banca, modificato dall'articolo 3 del presente protocollo. Tali versamenti devono essere effettuati nelle rispettive monete nazionali. Un quinto di versamento deve essere effettuato in contanti e quattro quinti in buoni del tesoro non fruttiferi, che scadono in quattro rate uguali, rispettivamente nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. I buoni del tesoro possono essere rimborsati in tutto o in parte prima della loro scadenza, d'intesa tra la Banca ed il nuovo Stato membro interessato.
I versamenti in contanti nonche' il ricavato del rimborso dei buoni del tesoro devono essere liberamente convertibili.
2. Le disposizioni dell'articolo 7 dello statuto della Banca si applicano a tutti i versamenti effettuati dai nuovi Stati membri nelle rispettive monete nazionali a norma del presente articolo. Gli adeguamenti relativi ai buoni del tesoro nen ancora rimborsati devono essere effettuati alla data della scadenza o a quella del rimborso anticipato.

Art. 11

Articolo 11
1. I nuovi Stati membri versano alla riserva statutaria ed alle provviste equivalenti a riserve, rilevate al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio approvato dalla Banca, gli importi corrispondenti alle seguenti percentuali di tali riserve:
Regno Unito 30%
Danimarca 4%
Norvegia 3%
Irlanda 1%
2. Gli importi dei versamenti di cui al presente articolo sono calcolati in unita' di conto dopo l'approvazione del bilancio annuale della Banca per l'anno che precede l'adesione.
3. Tali importi sono versati in cinque rate uguali al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dopo l'adesione. Ognuna delle cinque rate e' versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Art. 12

Articolo 12
1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando: 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno di Norvegia;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Il mandato degli amministratori e sostituti cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1977.
3. Al termine della seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1972, il consiglio dei governatori nomina per cinque anni:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dalla Commissione;
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.

Art. 13

Articolo 13
Immediatamente dopo l'adesione il comitato direttivo e' completato con la nomina di un vicepresidente. Il suo mandato scade contemporaneamente a quello dei membri del comitato direttivo che sono in carica al momento dell'adesione.

Art. 1

Protocollo n. 2
concernente le Faeroeer
Articolo 1
Fintantoche' il governo danese non abbia fatto le dichiarazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 dell'atto di adesione, e fino al 31 dicembre 1975 al piu' tardi, non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile alla data dell'adesione alle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca.
I prodotti importati dalle Faeroer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime sopra citato non possono essere considerati in libera pratica in detto Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE, quando essi sono riesportati in un altro Stato membro.

Art. 2

Articolo 2
Ove il governo danese faccia le dichiarazioni di cui all'articolo 1 le disposizioni dell'atto di adesione s'applicano alle Faeroeer, tenuto conto di quanto segue:
- le importazioni nelle Faeroer sono sottoposte ai dazi doganali che sarebbero applicabili se il trattato e la decisione relativi all'adesione fossero stati applicati a decorrere dal 1 gennaio 1973;
- le istituzioni della Comunita' cercheranno nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca soluzioni adeguate per i problemi specifici delle Faeroer;
- le autorita' delle Faeroer possono mantenere, sotto il controllo comunitario, misure appropriate al fine di assicurare l'approvvigionamento di latte della popolazione delle Faeroer a prezzi ragionevoli.

Art. 3

Articolo 3
Se durante il periodo di cui all'articolo 1 il governo danese informa il Consiglio, a seguito di una decisione adottata dal governo locale delle Faeroer, di non essere in grado di fare le dichiarazioni di cui allo stesso articolo, il Consiglio, su richiesta del governo danese, esamina la situazione creatasi. Il Consiglio decide, su proposta della Commissione, le disposizioni da prevedere per risolvere i problemi che tale situazione potrebbe creare per la Comunita' ed in particolare per la Danimarca e le Faeroer.

Art. 4

Articolo 4
I cittadini danesi residenti nelle Faeroer sono considerati cittadini di uno Stato membro ai sensi dei trattati originari soltanto a decorrere dalla data alla quale tali trattati originari diverrebbero applicabili alle Faeroer.

Art. 5

Articolo 5
Le dichiarazioni di cui all'articolo 1 devono essere fatte simultaneamente e devono dar luogo ad un'applicazione simultanea dei trattati originari alle Faeroeer.

Art. 1

Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man
Articolo 1
1. La regolamentazione comunitaria in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente quella dell'atto di adesione, s'applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. In particolare, i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente fra tali territori e la Comunita' nella sua composizione originaria e fra tali territori e i nuovi Stati membri sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto dagli articoli 32 e 36 dell'atto di adesione. La tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA s'applicano progressivamente secondo il ritmo previsto dagli articoli 39 e 59 dell'atto di adesione, tenuto conto degli articoli 109, 110 e 119 di tale atto.
2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito.
Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle dell'atto di adesione, necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui ai comuni precedenti.

Art. 2

Articolo 2
I diritti di cui beneficiano i cittadini di tali territori nel Regno Unito non sono pregiudicati dall'atto di adesione. Detti cittadini non beneficiano tuttavia delle disposizioni comunitario relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi.

Art. 3

Articolo 3
Le disposizioni del trattato CEEA applicabili alle persone o imprese a norma dell'articolo 196 di tale trattato s'applicano alle persone o imprese stabilite nei territori suddetti.

Art. 4

Articolo 4
Le autorita' di tali territori applicano lo stesso regime a tutte le persone fisiche o giuridiche della Comunita'.

Art. 5

Articolo 5
Qualora nell'applicazione del regime definito nel presente protocollo sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra la Comunita' e tali territori, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione.
Il Consiglio decide a maggioranza qualificata entro il termine di un mese

Art. 6

Articolo 6
Ai sensi del presente protocollo e' considerato cittadino delle Isole Normanne o dell'isola di Man, ogni cittadino del Regno Unito e delle sue colonie che possieda tale cittadinanza in virtu' del fatto che esso stesso, uno dei genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nell'isola in questione; tuttavia esso non e' considerato cittadino di questi territori se esso stesso, uno dei suoi genitori o uno dei nonni sia nato o sia stato adottato, naturalizzato o iscritto all'anagrafe nel Regno Unito. Inoltre non e' considerato cittadino di dette isole chi ad una qualsiasi epoca ha normalmente risieduto nel Regno Unito per un periodo di cinque anni.
Le disposizioni amministrative necessarie per identificare le persone in questione saranno comunicate alla Commissione.

Art. 1

Protocollo n. 4
concernente la Groenlandia
Articolo 1
La Danimarca e' autorizzata a mantenere le disposizioni nazionali a norma delle quali un periodo di sei mesi di residenza in Groenlandia e' richiesto per poter ottenere una licenza per accedere a talune attivita' commerciali in tale regione.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 57 del trattato CEE, puo' decidere una liberalizzazione di questo sistema.

Art. 2

Articolo 2
Le istituzioni delle Comunita' cercheranno, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti della pesca, soluzioni adeguate per i problemi specifici della Groenlandia.

Art. 1

Protocollo. n. 5
concernente lo Svalbard (Spitzberg)
Articolo 1
Il Regno di Norvegia ha facolta' di ratificare il trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica e di depositare il suo strumento di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio per il territorio del Regno ad esclusione dello Svalbard.

Art. 2

Articolo 2
Qualora la Norvegia faccia uso di tale facolta', s'applicheranno le seguenti disposizioni:
a) non e' richiesta alcuna modifica del regime doganale applicabile all'importazione in Norvegia di merci originarie dello Svalbard e da esso provenienti;
b) le attuali esportazioni dello Svalbard sono rappresentate unicamente dal carbone e non sollevano alcun problema sul piano concreto. Qualora tale situazione dovesse essere modificata, particolarmente in seguito a decisioni che potrebbero essere prese nell'ambito delle politiche comuni, le istituzioni della Comunita' riesamineranno il problema per tener conto delle conseguenze che una siffatta modifica potrebbe comportare sul regime applicabile alle importazioni provenienti dallo Svalbard;
c) le merci importate in Norvegia sotto il regime di cui alla lettera a) non possono essere considerate in libera pratica in tale Stato ai sensi dell'articolo 10 del trattato CEE quando esse sono riesportate in un altro Stato membro.

Protocollo 6

Protocollo n. 6
concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda e la Norvegia
I. IRLANDA
1. Le restrizioni quantitative all'importazione in vigore in Irlanda per i prodotti sottoelencati sono progressivamente abolite mediante l'apertura dei seguenti contingenti globali:
Parte di provvedimento in formato grafico
Tali restrizioni sono abolite al 1 luglio 1975.
2. L'Irlanda e' autorizzata a mantenere nei confronti dei paesi diversi dal Regno Unito un contingente all'importazione per i perfosfati della voce 31.03 A I della tariffa doganale comune. Il volume di questo contingente e' fissato, prendendo come riferimento la produzione irlandese costatata nel 1970,
al 3 per cento del volume di detta produzione nel 1973,
al 6 per cento del volume di detta produzione nel 1974,
alla meta' dell'8 per cento del volume di detta produzione per il 1° semestre 1975.
Tale contingente e' abolito al 1 luglio 1975.
3. L'Irlanda e' autorizzata a mantenere fino al 1 luglio 1975 le restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati:
N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI ex 41.01 44.01 44.03 44.04 44.05 ex 74.01 ex 75.01 76.01 78.01 79.01 Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello: - Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate) di ovini, comprese quelle di ovini munite del vello Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura Legno rozzo, anche scortecciato o semplice- mente sgrossato Legno semplicemente squadrato Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame: - Cascami e rottami di rame Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio: - Cascami e rottami di nichelio Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio: B. Cascami e rottami Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo: B. Cascami e rottami Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: B. Cascami e rottami
II. NORVEGIA
La Norvegia e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1974 le
restrizioni quantitative all'esportazione verso gli altri Stati membri per i prodotti sottoelencati: N. della tariffa doganale comune DESIGNAZIONE DELLE MERCI ex 74.01 Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame: - Cascami e rottami di rame

Art. 1

Protocollo n. 7
concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda
Articolo 1.
L'Irlanda e' autorizzata a mantenere fino al 1 gennaio 1985 il regime applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli, di seguito denominati "Scheme", gestito secondo le disposizioni del "Motor Vehicles" (Registration of Importers) Act, 1968", di seguito denominato "Act".

Art. 2

Articolo 2
1. Dal momento dell'adesione tutti gli importatori - montatori di veicoli delle marche fabbricate nella Comunita' che sono registrati in base al suddetto "Act", e che continuano a soddisfare alle condizioni necessarie per la registrazione, sono autorizzati ad importare senza restrizioni veicoli gia' montati, originari degli altri Stati membri, delle marche fabbricate in tali Stati.
2. Nell'ambito delle riduzioni tariffarie che l'Irlanda effettua conformemente alle disposizioni dell'articolo 32 dell'atto di adesione, tale Stato applica a decorrere dal 1 gennaio 1974 un regime tariffario non discriminatorio ai veicoli importati dagli importatori-montatori di cui al paragrafo 1.
3. L'Irlanda conserva la facolta' di sostituire agli elementi fiscali contenuti nei dazi doganali sugli autoveicoli e loro pezzi staccati imposte interne conformi all'articolo 95 del trattato CEE e all'articolo 38 dell'atto di adesione. Tali imposte, in particolare, non debbono implicare nessuna discriminazione tra le aliquote applicabili:
- ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda e ai pezzi staccati provenienti dagli altri Stati membri;
- ai veicoli montati in Irlanda ed ai veicoli montati importati dagli altri Stati membri;
- ai pezzi staccati fabbricati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri ed ai veicoli montati in Irlanda o provenienti dagli altri Stati membri.

Art. 3

Articolo 3
1. Il regime tariffario di cui all'articolo 2, paragrafo 2, si applica anche, a decorrere dal 1 gennaio 1974, ad un contingente globale che l'Irlanda apre dal momento dell'adesione agli altri Stati membri per i veicoli originari della Comunita' diversi da quelli che rientrano nel regime speciale derivante dallo "Scheme".
2. Il volume di tale contingente e' fissato, ogni anno, in base ad una percentuale del numero di veicoli montati in Irlanda nell'anno precedente. Tale percentuale e' pari al 3 per cento nel 1973 e aumenta ogni anno di un punto fino a raggiungere il 14 per cento nel 1984.
L'Irlanda puo' ripartire il volume di detto contingente fra le seguenti categorie di veicoli:
I - Automobili private
a) con cilindrata di 1500 cm3 o meno
b) con cilindrata di piu di 1500 cm3
II - Veicoli commerciali
a) del peso a vuoto di 3,5 tonnellate o meno
b) del peso a vuoto di piu di 3,5 tonnellate
Il peso a vuoto e' stabilito conformemente alle norme di classificazione dei veicoli ai fini della tassa di circolazione irlandese.
3. All'interno di tale suddivisione l'Irlanda puo' effettuare le seguenti assegnazioni:
Categoria I - Veicoli privati . . . . . . . . 85% del
contingente globale cosi suddivisi
I. a) (fino a 1500 cm3 ) . . . . . . . . . 75%
I. b) (oltre 1500 cm3). . . . . . . . . . 25%
Categoria II - Veicoli commerciali. . . . . . 15% del
contingente globale cosi suddivisi:
II. a) (fino a 3,5 tonnellate). . . . . . 75%
II. b) (oltre 3,5 tonnellate) . . . . . . 25%
4. Qualora, nell'applicare il sistema dei contingenti, appaia evidente che il contingente non viene completamente utilizzato in conseguenza della sua suddivisione risultante dalle disposizioni di cui sopra, la Commissione puo' stabilire, previa consultazione del governo irlandese, le adeguate misure che quest'ultimo dovra' adottare per agevolare la completa utilizzazione del contingente globale.

Art. 4

Articolo 4
Qualora l'applicazione del presente protocollo, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 1, provocasse tra gli importatori-montatori stabiliti in Irlanda distorsioni di concorrenza tali da compromettere il progressivo passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE, la Commissione puo' autorizzare il governo irlandese ad adottare le misure atte a riequilibrare la situazione. Tali misure non possono rimettere in causa la data finale per l'abolizione dello "Scheme".

Art. 5

Articolo 5
L'irlanda apporta ogni modifica complementare allo "Scheme" atta a facilitare il passaggio dal regime applicato alla data dell'adesione al regime conforme al trattato CEE.

Protocollo 8

Protocollo n. 8
concernente il fosforo della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 e fino al 31 dicembre 1977 il Regno Unito e' autorizzato ad aprire un contingente tariffario annuo per il fosforo, della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune, di un volume corrispondente al fabbisogno di tale paese, ma non superiore a 40.000 tonnellate all'anno.
2. Per il 1974, 1975 e 1976, al contingente si applica un dazio nullo.
Il Consiglio puo' decidere all'unanimita' una modifica del dazio applicato a detto contingente tariffario in relazione alla situazione della concorrenza, dell'approvvigionamento e della produzione sul mercato del fosforo.
3. Per il 1977 il Consiglio fissa all'unanimita' il dazio da applicare al contingente. In mancanza di decisione, al contingente si applica un dazio pari alla meta' del dazio applicabile della tariffa doganale comune.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1978 il Regno Unito applica il dazio della tariffa doganale comune.
5. Il Regno Unito applica, a decorrere dal 1 aprile 1973, un dazio nullo alle importazioni di fosforo provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 9

Protocollo n. 9
concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune
1. Al piu' tardi al 1 gennaio 1975 il dazio autonomo della tariffa doganale comune per l'ossido e l'idrossido di alluminio della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune e' sospeso a tempo indeterminato al livello del 5,5 per cento.
2. I nuovi Stati membri effettuano il primo ravvicinamento dei loro dazi alla tariffa doganale comune per questo prodotto al 1 gennaio 1976 riducendo a tale data del 50 per cento lo scarto tra il dazio di base ed il dazio del 5,5 per cento.
3. A decorrere dal 1 luglio 1977 i nuovi Stati membri applicano il dazio del 5,5 per, cento.
4. Il Consiglio riesamina la situazione qualora la Comunita' non applicasse un dazio nullo alle importazioni di ossido ed idrossido di alluminio provenienti dai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth, in particolare da quelli situati nelle Antille, oppure qualora le condizioni peculiari all'industria dell'alluminio lo richiedessero.

Protocollo 10

Protocollo n. 10
concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune
1. Al piu' tardi al 1 gennaio 1974 il dazio autonomo della tariffa doganale comune sugli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e' sospeso a tempo indeterminato al livello del 3 per cento.
2. L'Irlanda e il Regno Unito applicano, a decorrere dal 1 luglio 1973, un dazio nullo alle importazioni di estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e di estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 11

Protocollo n. 11
concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune
1. Per i seguenti prodotti:
ex 44.15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore non superiore a 9 mm, le cui superfici non siano state sfogliate
ex 44.15 Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati con pomice e dello spessore superiore a 18,5 mm a decorrere dal 1 gennaio 1974 sono aperti due contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo, i cui volumi sono decisi ogni anno allorche' si costati che tutte le possibilita' di approvvigionamento sul mercato interno della Comunita' saranno esaurite nel periodo per il quale sono aperti i contingenti.
2. Il Consiglio riesamina la situazione qualora venga apportata una rilevante modifica alle importazioni a dazio nullo di legni compensati dalla Finlandia in Irlanda e nel Regno Unito o al regime delle preferenze tariffarie applicato dalla Comunita' a taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo.
3. A decorrere dal 1 aprile 1973 la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito applicano un dazio nullo alle importazioni di legni compensati dalla Comunita' nella sua composizione originaria.

Protocollo 12

Protocollo n. 12
concernente le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune
1. Il dazio autonomo della tariffa doganale comune per le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune e' totalmente sospeso secondo un ritmo da determinarsi.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 gli Stati membri sono autorizzati ad aprire contingenti tariffari a dazio nullo sino alla data della sospensione totale del dazio summenzionato. Essi ne informano la Commissione.

Protocollo 13

Protocollo n. 13
concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune
1. La definizione della carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune viene modificata in modo da diminuire da 48 a 40 il peso minimo in grammi al m2 .
2. Il contingente tariffario a dazio nullo di 625.000 tonnellate consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio sara' ridotto.
3. Ogni anno e' aperto un contingente tariffario comunitario autonomo a dazio nullo allorche' si costati che tutte le possibilita' di approvvigionamento sul mercato interno della Comunita' saranno esaurite nel periodo per il quale e' aperto il contingente.

Protocollo 14

Protocollo n. 14
concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune
1. Per il piombo da lavorazione corrispondente alla seguente definizione:
78.01 Al Piombo greggio con un tenore minimo di argento pari allo 0,02 per cento e destinato ad essere raffinato (piombo da lavorazione) e' aperto un contingente tariffario comunitario a dazio nullo fino all'entrata in vigore di una sospensione totale, di durata indeterminata, del dazio sul piombo da lavorazione. I nuovi Stati membri vi partecipano a decorrere dal 1 gennaio 1974. Il suo volume annuo e' pari alla somma delle domande presentate dagli Stati membri interessati piu' una riserva.
Tale contingente tariffario comunitario e' gestito secondo un sistema che garantisca che il piombo da lavorazione cosi' importato sia effettivamente sottoposto a raffinazione dal beneficiario.
2. Al piombo da lavorazione si applica un dazio ad valorem del 4,5 per cento.
3. Il dazio autonomo sul piombo da lavorazione e' sospeso a un livello del 2 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1975.
4. Il Consiglio procede a un esame annuo della possibilita' di sospendere totalmente per una durata indeterminata il dazio autonomo sul piombo da lavorazione.
5. Per quanto riguarda il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione si applicano le misure seguenti:
a) il dazio attuale di 1,32 u.c./100 kg e' trasformato, a decorrere dal 10 gennaio 1974, in un dazio ad valorem del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1974 i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario di 55.000 tonnellate a dazio nullo per il piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione. Il volume decresce a decorrere dal 1975, fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977;
c) prima della soppressione del contingente il Consiglio esamina la situazione per decidere un'eventuale riduzione del dazio autonomo sul piombo greggio diverso dal piombo da lavorazione, fermo restando che il dazio cosi' ridotto deve comportare una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg.

Protocollo 15

Protocollo n. 15
concernente lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune
1. A decorrere dal 1 gennaio 1974 lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune viene sottoposto ad un dazio del 4,5 per cento, con una riscossione minima di 1,1 u.c./100 kg.
2. A decorrere dalla stessa data i nuovi Stati membri partecipano al contingente tariffario comunitario annuo decrescente a dazio nullo per lo zinco greggio, il cui volume iniziale era di 30.000 tonnellate per il 1971. Il contingente tariffario per il 1974 e' fissato in un volume pari a quello per il 1973. A decorrere dal 1975 riprende a decrescere fino alla soppressione del contingente al 31 dicembre 1977.

Protocollo 16

Protocollo n. 16 concernente i mercati e gli scambi di prodotti agricoli
1. L'applicazione da parte dei nuovi Stati membri della regolamentazione agricola comunitaria, combinata con le misure transitorie previste nella parte quarta, titolo II dell'etto di adesione, comportera' dal momento dell'applicazione di tali disposizioni, l'estensione della preferenza comunitaria per i prodotti agricoli a tutta la Comunita'.
2. L'organizzazione dei mercati ha per caratteristica essenziale di permettere agli scambi intracomunitari di svilupparsi in condizioni comparabili a quelle che esistono su un mercato interno.
3. L'estensione geografica della Comunita' puo' tuttavia porre problemi che conviene evitare per quanto riguarda la fluidita' degli scambi, in particolare nel settore dei cereali (frumento e riso).
Le istituzioni della Comunita' vigileranno a che nell'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati la libera circolazione di tutti i prodotti rimanga assicurata conformemente agli obiettivi del trattato CEE e dei regolamenti in questione.
4. Variazioni della struttura degli scambi internazionali costituiscono un effetto normale dell'ampliamento della Comunita'.
5. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 39 e 110 del trattato CEE, dovrebbe essere possibile, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, venire incontro, al momento opportuno, ai problemi che possono sorgere per taluni paesi terzi e in taluni casi, concreti. (1)
Qualora sorgano simili problemi, le istituzioni della Comunita' esamineranno i casi concreti in funzione di tutti gli elementi pertinenti della situazione del momento, come l'hanno fatto finora in casi analoghi, e dovranno prendere in quanto necessario, durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, le misure idonee a risolvere tali problemi, nel rispetto dei principi e nell'ambito dei meccanismi della politica agricola comune.
6. Per superare difficolta' che potrebbero prodursi sui mercati della Comunita' in seguito all'applicazione dei meccanismi transitori, le istituzioni della Comunita' dispongono e faranno eventualmente uso dei vari mezzi di azione che risultano dalle disposizioni del trattato CEE, dagli atti adottati in applicazione di detto trattato e dalle disposizioni del presente atto.

Protocollo 17

Protocollo n. 17
concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero
1. Il Regno Unito e' autorizzato ad importare, alle condizioni che seguono e fino al 28 febbraio 1975, quantitativi corrispondenti al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati in detto accordo.
2. Su tali importazioni viene riscosso:
a) uno speciale prelievo pari alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto ed il prezzo al quale lo zucchero e' smerciato sul mercato del Regno Unito. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione;
b) una tassa fissata in base alla differenza tra l'equivalente cif del prezzo mondiale per lo zucchero greggio e l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto; tale tassa sara' utilizzata per finanziare la rivendita da parte dell'ufficio britannico dello zucchero.
Tuttavia, se il prezzo mondiale cif dello zucchero greggio supera l'equivalente cif del prezzo d'acquisto convenuto, l'ufficio versa la differenza all'importatore.
3. Il prezzo al quale lo zucchero in questione e' smerciato sul mercato del Regno Unito viene fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in questione senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunita'.
4. In deroga alle disposizioni previste dall' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68 che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero, la restituzione all'esportazione applicabile nel Regno Unito puo' essere concessa per lo zucchero bianco prodotto con zucchero greggio importato in virtu' del presente protocollo.
5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo in maniera da assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare il rispetto del prezzo di smercio di questi zuccheri sul mercato del Regno Unito, all'atto dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2.

Art. 1

Protocollo n. 18
concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda
Articolo 1
1. Il Regno Unito e' autorizzato, alle seguenti condizioni e a titolo transitorio, ad importare dei quantitativi di burro e di formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda.
2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 ammontano:
a) per quanto riguarda il burro, per i primi cinque anni:
nel 1973, a 165 811 tonnellate
nel 1974, a 158 902 tonnellate
nel 1975, a 151 994 tonnellate
nel 1976, a 145 085 tonnellate
nel 1977, a 138 176 tonnellate
b) per quanto riguarda il formaggio:
nel 1973, a 68 580 tonnellate
nel 1974, a 60 960 tonnellate
nel 1975, a 45 720 tonnellate
nel 1976, a 30 480 tonnellate
nel 1977, a 15 240 tonnellate
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' operare degli adeguamenti tra tali quantitativi di burro e di formaggio, nei limiti del quantitativo, espresso in equivalente latte, corrispondente al totale dei quantitativi previsti ogni anno per i due prodotti.
3. I quantitativi di burro e formaggio di cui al paragrafo 2 sono importati nel Regno Unito ad un prezzo il cui rispetto dovra' essere garantito nella fase cif dalla Nuova Zelanda. Questo prezzo e' fissato a un livello che permetta alla Nuova Zelanda di realizzare un prezzo corrispondente a quello di cui essa ha beneficiato mediamente sul mercato del Regno Unito negli anni 1969, 1970, 1971 e 1972.
4. I prodotti importati nel Regno Unito conformemente alle disposizioni del presente protocollo non possono formare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi.

Art. 2

Articolo 2
1. Alle importazioni nel Regno Unito dei quantitativi di burro e di formaggio di cui all'articolo 1 si applicano prelievi speciali. Non s'applica l'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione.
2. I prelievi speciali sono fissati sulla base del prezzo cif di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e del prezzo di mercato dei prodotti in questione nel Regno Unito, a un livello che permetta lo smercio effettivo dei quantitativi di burro e di formaggio, senza mettere in pericolo lo smaltimento del burro e del formaggio della Comunita'.

Art. 3

Articolo 3
IL Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione degli articoli 1 e 2.

Art. 4

Articolo 4
La Comunita' proseguira' i suoi sforzi per promuovere la conclusione di un accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari, in modo da migliorare, non appena possibile, la situazione esistente sul mercato mondiale.

Art. 5

Articolo 5
1. Nel corso del 1975 il Consiglio esaminera' la situazione del burro alla luce della situazione e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nei principali paesi produttori e consumatori del mondo, in particolare nella Comunita' e nella Nuova Zelanda. Tra l'altro saranno presi in considerazione nel corso di quest'esame i seguenti elementi:
a) i progressi fatti verso la conclusione di un accordo mondiale efficace sui prodotti lattiero-caseari, di cui siano parti la Comunita' e gli altri paesi consumatori e produttori importanti,
b) l'entita' dei progressi fatti dalla Nuova Zelanda sulla via della diversificazione della sua economia e delle sue esportazioni, restando inteso che la Comunita' si sforzera' di proseguire una politica commerciale che eviti di ostacolare tali sforzi.
2. Le misure idonee a garantire il mantenimento del regime derogatorio per le importazioni di burro dalla Nuova Zelanda dopo il 31 dicembre 1977 nonche' le loro modalita' sono fissate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione, alla luce di questo esame.
3. Il regime derogatorio per le importazioni di formaggio non potra' piu' essere mantenuto dopo il 31 dicembre 1977.

Protocollo 19

Protocollo n. 19
concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali
1. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, adotta le misure necessarie per facilitare l'utilizzazione di cereali comunitari per la produzione di bevande alcoliche ottenute da cereali, in particolare di whisky, esportate verso i paesi terzi, di maniera che tali misure possano applicarsi in tempo utile.
2. Queste misure, che possono essere prese nel quadro del regolamento d'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali o del regolamento d'organizzazione comune dei mercati che sara' adottato nel settore dell'alcole, devono inserirsi nel quadro della politica generale della Comunita' in materia di alcole, in modo da evitare qualsiasi discriminazione tra questi prodotti e le altre bevande alcoliche, tenute conto delle situazioni particolari proprie a ciascun caso.

Protocollo 20

Protocollo n. 20
concernente l'agricoltura norvegese
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
desiderando risolvere i problemi che l'adesione della Norvegia alla Comunita' economica europea pone agli agricoltori di tale paese,
prendendo in considerazione le preoccupazioni espresse dal governo norvegese per il fatto che l'agricoltura norvegese e' sfavorita, per quanto riguarda la produzione, dalla situazione geografica del paese e dalla sua configurazione; che questi stessi fattori determinano i particolari problemi demografici della Norvegia e implicano per le aziende agricole di tale paese costi di produzione relativamente elevati che hanno reso necessario un sistema generale di misure di sostegno onde mantenere una struttura sociale equilibrata ed un equo livello di vita per la popolazione occupata nell'agricoltura,
riconoscendo i problemi particolari che l'adesione della Norvegia alla Comunita' economica europea solleva per gli agricoltori di tale paese, particolarmente per il fatto che un semplice allineamento dei prezzi ottenuti dai produttori norvegesi sul livello dei prezzi comunitari provocherebbe una sostanziale diminuzione dei redditi, con conseguenze negative dal punto di vista sociale e demografico;
riconoscendo in particolare che il periodo transitorio non potrebbe risolvere tali problemi e che e' pertanto necessario prevedere misure specifiche, che non potranno costituire un precedente, con l'obiettivo di mantenere il livello di vita degli agricoltori norvegesi, nell'osservanza delle regole della politica agricola comune;
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO
1. Fatte salve le deroghe temporanee di cui ai paragrafi seguenti, il regime applicato all'agricoltura norvegese dovra' essere concepito in modo da non compromettere il funzionamento della politica agricola comune e in particolare quello delle organizzazioni comuni dei mercati sull'insieme del territorio della Comunita'.
2. La Norvegia applica la regolamentazione agricola comunitaria in conformita' delle disposizioni previste in materia dall'atto di adesione.
3. La questione delle sovvenzioni norvegesi alle spese di trasporto, destinate a compensare le ripercussioni particolarmente sfavorevoli delle lunghe distanze fra le zone di produzione e gli sbocchi naturali e della dispersione estrema delle regioni agricole, deve trovare un'adeguata soluzione per mezzo dell'applicazione delle disposizioni del trattato CEE.
4. E introdotto in Norvegia un sistema di sostegno che deve consentire il mantenimento del livello di vita degli agricoltori. Il sostegno e' accordato nella misura necessaria al raggiungimento di tale obiettivo. Esso non puo' essere legato al prodotto venduto ne' comportare sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione, il che richiedera' la conversione delle misure di sostegno attualmente applicate in Norvegia, ed e' differenziato secondo le regioni e le categorie di agricoltori. Le misure da prendere sono adattate ai diversi tipi di produzione.
5. La Norvegia ha facolta' di mantenere a titolo derogativo, fino al 31 dicembre 1975, le sovvenzioni attualmente accordate. Le sovvenzioni in funzione dei prezzi alla produzione sono ridotte degli importi corrispondenti agli aumenti dei prezzi di mercato risultanti dal ravvicinamento di questi ultimi al livello dei prezzi comuni.
6. Nel settore orticolo e per le patate, la Norvegia e' autorizzata, a titolo derogatorio e fino al 31 dicembre 1977, a sostituire le restrizioni quantitative all'importazione con disposizioni che permettano di mantenere per alcuni prodotti un livello di prezzi paragonabile a quello praticato sul mercato norvegese prima dell'adesione. Tali disposizioni consistono in un sistema di prezzi minimi, da fissare sul mercato norvegese, al di sotto dei quali potranno essere applicate tasse di compensazione alle importazioni di qualsiasi provenienza; per le importazioni dei medesimi prodotti destinati alla trasformazione la tassa di compensazione puo' essere sospesa, mentre alla consegna di prodotti nazionali per la trasformazione puo' essere concessa una restituzione corrispondente all'importo della tassa. Le disposizioni transitorie convenute per i dazi doganali restano applicabili.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo.
7. Per i prodotti del settore delle carni suine, delle uova e del pollame, l'importo compensativo applicabile all'importazione in Norvegia fino alla prima riduzione e' calcolato, in deroga agli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione, sulla base della differenza tra i prezzi dei suini macellati, delle uova in guscio e del pollame macellato, sul mercato della Norvegia, da un lato, e su quello della Comunita' nella sua composizione originaria e di ciascuno degli altri nuovi Stati membri, dall'altro.
L'importo compensativo di cui al comma precedente e' ridotto di un quarto il 1 novembre 1973, di un quarto il 1 novembre 1974, di un quarto il 1 novembre 1975 ed e' soppresso il 1 novembre 1976, senza pregiudizio dall'applicazione, dopo tale data, delle disposizioni degli articoli 75, 77 e 79 dell'atto di adesione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni previste nel presente paragrafo.
8. Al piu' tardi al 30 giugno 1974 - per il settore orticolo e per le patate al piu' tardi al 30 giugno 1976 - la Commissione presenta proposte al Consiglio, comprese eventualmente proposte concernenti le spese imputabili per un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE, per l'attuazione, alla scadenza dei termini previsti ai paragrafi 5 e 6, del sistema di sostegno, conformemente al paragrafo 4.
9. Si adottano in Norvegia, sotto controllo comunitario e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 8, misure alte ad assicurare un approvvigionamento di latte sufficiente a soddisfare con regolarita' il consumo di latte liquido da parte della popolazione, in modo da non pregiudicare l'attuale alto livello di consumo. Il Consiglio adotta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, le disposizioni all'uopo necessarie, che potranno comportare delle sovvenzioni.
10. Nel caso in cui l'ulteriore sviluppo della politica agricola comune o di altre politiche della Comunita' comporti misure comunitarie che consentano di risolvere in tutto o in parte i problemi particolari dell'agricoltura norvegese, tali misure comunitarie e l'eventuale conseguente finanziamento comunitario si sostituirebbero alle misure specifiche prese in Norvegia.
11. Le istituzioni della Comunita' procedono a un esame periodico delle condizioni e modalita' di applicazione del regime vigente in Norvegia.

Protocollo 21

Protocollo n. 21
concernente il regime della pesca per la Norvegia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
riconoscendo la grandissima importanza che la pesca riveste per la Norvegia,
considerando che, data la particolare situazione geografica della Norvegia, la pesca e le industrie ad essa connesse costituiscono un'attivita' essenziale per la popolazione di una gran parte della regione costiera ove altre possibilita' di lavoro sono limitate,
consapevoli dell'importanza, sia per la Norvegia che per la Comunita' nel suo insieme, di mantenere un soddisfacente equilibrio demografico nelle regioni di questo paese che dipendono essenzialmente dall'esercizio della pesca costiera e condividendo gli obiettivi del governo norvegese in questo settore,
confermano che, nel quadro delle disposizioni dell'articolo 101 dell'atto di adesione, la Norvegia e autorizzata a limitare l'esercizio della pesca nelle acque sottoposte alla sua sovranita' o alla sua giurisdizione, entro un limite di dodici miglia marine, tra Egersund e il confine tra la Norvegia e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,
convengono di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di tenere particolarmente conto, all'atto dell'esame previsto all'articolo 103 dell'atto di adesione, dei problemi che la Norvegia incontra nel settore della pesca, tanto nel quadro della sua economia generale quanto per i motivi dipendenti dalle strutture demografiche e sociali proprie di tale paese, e di fare in modo che le disposizioni che potranno allora essere prese vengano definite di conseguenza; tali disposizioni potranno includere, tra altri provvedimenti, una proroga oltre il 31 dicembre 1982 del regime derogatorio nella misura appropriata e secondo regole da determinare.

Protocollo 22

Protocollo n. 22
concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille
I.
1. La Comunita' economica europea offre ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione la scelta del modo di regolare le relazioni con essa nello spirito della dichiarazione di intenzioni adottata dal Consiglio nella sessione del 1 e 2 aprile 1963, secondo una delle seguenti formule:
- partecipazione alla convenzione di associazione che regolera', alla scadenza della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, le relazioni tra la Comunita' e gli Stati africani e malgascio associati firmatari di tale convenzione;
- conclusione di una o piu' convenzioni di associazione particolari sulla base dell'articolo 238 del trattato CEE, comportanti diritti e obblighi reciproci, in particolare nel settore degli scambi commerciali;
- conclusione di accordi commerciali per facilitare e sviluppare gli scambi tra la Comunita' e detti paesi.
2. Per ragioni pratiche la Comunita' auspica che i paesi indipendenti del Commonwealth cui a' rivolta l'offerta della Comunita' prendano posizione su di essa al piu' presto possibile dopo l'adesione.
La Comunita' propone ai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nell'allegato VI dell'atto di adesione che i negoziati previsti per la conclusione degli accordi in base ad una delle tre formule dell'offerta inizino al 1 agosto 1973.
La Comunita' invita di conseguenza quei paesi indipendenti del Commonwealth che avranno scelto di negoziare nel quadro della prima formula a partecipare insieme agli Stati africani e malgascio associati ai negoziati per la convenzione che fara' seguito a quelle del 29 luglio 1969.
3. Qualora il Botswana, il Lesotho o lo Swaziland optassero per una delle prime due formule dell'offerta:
- si devono trovare soluzioni appropriate per regolare i problemi specifici posti dalla speciale situazione di questi paesi che si trovano in unione doganale con un paese terzo;
- la Comunita' deve beneficiare, sul territorio di tali Stati, di un trattamento tariffario altrettanto favorevole che quello che essi applicano allo Stato terzo piu' favorito;
- le modalita' del regime applicato, in particolare le regole relative all'origine, devono permettere di evitare ogni rischio di deviazione di traffico a danno della Comunita', derivante dava partecipazione di questi Stati ad un'unione doganale con un paese terzo.
II.
1. Per quanto riguarda il regime di associazione da prevedere allo scadere della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969, la Comunita' e' disposta a proseguire la sua politica di associazione sia nei confronti degli Stati africani e malgascio associati sia nei confronti dei paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth che saranno parti di tale associazione.
2. L'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunita' e l'eventuale estensione della politica di associazione non dovrebbero dare origine ad un indebolimento delle relazioni della Comunita' con gli Stati africani e malgascio associati parti della Convenzione di associazione del 29 luglio 1969.
Le relazioni della Comunita' con gli Stati africani e malgascio associati assicurano a questi Stati un complesso di vantaggi e si basano su strutture che conferiscono all'associazione un carattere proprio nel settore delle relazioni commerciali, della cooperazione finanziaria e tecnica e delle istituzioni paritetiche.
3. L'obiettivo della Comunita' nella sua politica di associazione resta quello di salvaguardare quanto e' stato acquisito e i principi fondamentali sopra ricordati.
4. Le modalita' di tale associazione, chi saranno definite nei negoziati di cui alla parte I, punto 2, terzo comma, del presente protocollo, devono tenere conto in modo analogo delle condizioni economiche particolari comuni ai paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille ed agli Stati africani e malgascio associati, dell'esperienza acquisita nel quadro dell'associazione, dei desideri degli Stati associati e delle conseguenze, per questi ultimi, dell'attuazione del sistema delle preferenze generalizzate.
III.
La Comunita' avra' a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati nel presente protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero.
Il caso dello zucchero sara' disciplinato in tale contesto e tenendo conto, per quanto riguarda l'esportazione di tale prodotto, della sua importanza per l'economia di parecchi di questi paesi, in particolare di quelli del Commonwealth.

Protocollo 23

Protocollo n. 23
concernente l'applicazione da parte dei nuovi Stati membri del sistema delle preferenze generalizzate applicato dalla Comunita' economica europea
1. I nuovi Stati membri sono autorizzati a differire fino al 1 gennaio 1974 l'applicazione del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicato dalla Comunita' economica europea per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo.
2. Tuttavia per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2796/71 , n. 2797/71 , n. 2798/71 e n. 2799/71 l'Irlanda e' autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 1975, nei confronti dei paesi beneficiari di preferenze generalizzate, dazi doganali uguali a quelli applicati per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

Protocollo 24

Protocollo n. 24
concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono cosi' fissati:
Regno Unito 57.000.000 u.c.
Norvegia 1.162.500 u.c.
Danimarca 635.500 u.c.
Irlanda 77.500 u.c.
Tali contributi sono versati, in tre rate annue uguali, a cominciare dall'adesione.
Ognuna di queste rate e' versata in moneta nazionale liberamente convertibile di ciascuno dei nuovi Stati membri.

Art. 1

Protocollo n. 25
concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare
Articolo 1
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Danimarca, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione la Danimarca mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.
3. I settori nei quali la Danimarca mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti:
- D.O.R. Reattore moderato ad acqua pesante e raffreddato a liquido organico;
- DT-350, DK-400 Reattori ad acqua pesante a contenitore pressurizzato;
- circuito a gas ad alta temperatura;
- strumentazione e apparecchiatura elettronica speciale;
- "reliability";
- fisica dei reattori, dinamica dei reattori e trasferimento del calore;
- prove di materiali ed attrezzature in pila.
4. La Danimarca si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri al Centro di Riso, a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Art. 2

Articolo 2
1. Nei settori in cui la Danimarca mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente l'"Atomenergikommission", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone e imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Danimarca incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Art. 1

Protocollo n. 26
concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare
Articolo 1
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione dell'Irlanda, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione l'Irlanda mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Irlanda nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazione di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.
3. Le suddette informazioni riguardano principalmente gli studi per lo sviluppo di un reattore di potenza ed i lavori sui radioisotopi e sulle loro applicazioni in medicina, compresi i problemi della radioprotezione.

Art. 2

Articolo 2
1. Nei settori in cui l'Irlanda mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva l'Irlanda incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Art. 1

Protocollo n. 27
concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare
Articolo 1
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Norvegia, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione la Norvegia mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori sottoelencati. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.
3. I settori nei quali la Norvegia mette delle informazioni a disposizione della Comunita' sono i seguenti:
- tecnologia dei reattori;
- tecnologia dei combustibili e dei materiali;
- dinamica dei reattori, controllo e strumenti;
- sicurezza nucleare;
- tecnologia dei radioisotopi;
- chimica del ritrattamento e metodi di analisi;
- ricerca in fisica fondamentale;
- propulsione navale;
- varie (riviste, relazioni di attivita', eccetera).
4. La Norvegia si impegna a fornire alla Comunita' ogni informazione complementare alle relazioni che trasmette, specialmente nel corso di visite di agenti della Comunita' o degli Stati membri all'"Institutt for Atomenergi (IFA)", a condizioni da determinare di volta in volta di comune accordo.

Art. 2

Articolo 2
1. Nei settori in cui la Norvegia mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente l'"Institutt for Atomenergi", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Norvegia incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Art. 1

Protocollo n. 28
concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare
Articolo 1
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione del Regno Unito, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione il Regno Unito mette a disposizione della Comunita' europea dell'energia atomica un volume equivalente di cognizioni nei settori di cui all'elenco allegato. L'esposizione dettagliata di dette cognizioni formera' oggetto di un documento trasmesso alla Commissione. Quest'ultima comunica le cognizioni stesse alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.
3. Considerato l'interesse piu' accentuato della Comunita' per alcuni settori, il Regno Unito pone piu' particolarmente l'accento sulla trasmissione di cognizioni nei seguenti settori:
- ricerca e sviluppo in materia di reattori veloci (compresa la sicurezza);
- ricerca di base (applicabile alle filiere di reattori);
- sicurezza dei reattori diversi dai reattori veloci;
- metallurgia, acciai, leghe di zirconio e calcestruzzo;
- compatibilita' dei materiali strutturali;
- fabbricazione sperimentale del combustibile;
- termoidrodinamica;
- strumentazione

Art. 2

Articolo 2
1. Nei settori in cui il Regno Unito mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti, attualmente la "United Kingdom Atomic Energy Authority" e gli "United Kingdom Generating Boards", concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva il Regno Unito incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita', da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 28-Allegato

ALLEGATO
ELENCO DEI SETTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
I. Scienza fondamentale
- Fisica dei reattori
- Lavori fondamentali di metallurgia e di chimica
- Lavori sugli isotopi
- Ingegneria chimica
II. Reattori
a) Lavori di ricerca e di sviluppo sui sistemi di reattori
b) Esperienza d'esercizio dei reattori Magnox (comprese le ricerche sul funzionamento dei reattori)
c) Sicurezza dei reattori (ad eccezione dei reattori veloci) d) Lavori di ricerca e di sviluppo sui reattori veloci (compresa la sicurezza)
e) Esperienza d'esercizio dei reattori per prove di materiali
III. Materiali e componenti
a) Chimica della grafite e del termovettore
b) Compatibilita' dei materiali strutturali per reattori
c) Acciaio e calcestruzzo (compresa la corrosione): saldatura e prove di saldatura
d) Fabbricazione sperimentale del combustibile e valutazione della progettazione e prestazioni
e) Scambiatori di calore
f) Metallurgia
IV. Strumentazione (compresa la strumentazione di fisica sanitaria)
V. Radiobiologia
VI. Propulsione navale

Protocollo 29

Protocollo n. 29
concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica
Il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno di Norvegia s'impegnano ad aderire, alle condizioni che vi saranno stabilite, all'accordo tra taluni Stati membri originari e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, dall'altra, per l'applicazione sul territorio di taluni Stati membri della Comunita' delle garanzie previste nel trattato di non proliferazione delle armi atomiche.

Protocollo 30

Protocollo n. 30 concernente l'Irlanda
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Irlanda,
avendo convenuto le disposizioni seguenti,
ricordando che gli obiettivi fondamentali della Comunita' economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;
prendono atto del fatto che il governo irlandese e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Irlanda a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo;
riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune;
convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita';
riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Atto-Scambio di lettere

SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI PROBLEMI MONETARI
Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972
Signor G. THORN
Ministro degli affari esteri del
Granducato del Lussemburgo
Eccellenza,
1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 e' stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:
"a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione.
b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunita', quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunita', nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunita' ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (*) potra' essere trattata in modo da permetterci
di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi.
c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine.
d) Spero che la Comunita' riterra' che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma".
2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunita' si e' dichiarata d'accordo su tale dichiarazione.
3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera.
4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' nonche' dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione.
G. RIPPON
Chancellor of the Duchy of Lancester
(*) Per "sterlina ufficiale" si intende "averi ufficiali in sterline"
---------------
Bruxelles, addi' 22 gennaio 1972
Signor G. RIPPON
Cancelliere del Ducato di Lancaster
Eccellenza,
con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione:
"1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 e' stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relative alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi pregio ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:
a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione.
b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunita', quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunita', nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunita' ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (*) potra' essere trattata in modo da permetterci di partecipare pie- namente alla realizzazione di tali progressi.
c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine.
d) Spero che la Comunita' riterra' che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma".
2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunita' si e' dichiarata d'accordo su tale dichiarazione.
3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera.
4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' nonche' dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra."
Mi pregio accusare ricevuta di tale comunicazione e di confermarLe l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunita' e dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui al paragrafo 1 della Sua lettera.
Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione.
G. THORN
Ministre des Affaires etrangeres
du Grand-Duche de Luxembourg
P. HARMEL P. J. HILLERY
Ministre des Affaires Etrangeres Aire Gnothai Eachtracha na du Royaume de Belgique hEireann
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk Belgie
I. NORGAARD A. MORO
Kongeriget Danmarks Ministro per gli affari esteri udenrigsokonomiminister della Repubblica italiana
W. SCHEEL W. K. N. SCHMELZER
Bundesminister des Auswaertigen Minister van Buitenlandse
ken Zavan het
der Bundesrepublik Deutschland
Koninkrijk der Nederlanden
M. SCHUMANN A. CAPPELEN
Ministre des Affaires Etrangeres Kongeriket Norges
de la Republique francaise utenriksminister

Atto-Atto finale

ATTO FINALE
I Plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
di Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maesta' il Re di Norvegia,
di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
e il Consiglio delle Comunita' europee, rappresentato dal suo Presidente.
Riuniti a Bruxelles, il ventidue gennaio millenovecentosettantadue, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica,
hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire a tali Comunita':
I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca,
dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica;
II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli
adattamenti dei trattati;
III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati;
A. Allegato I. elenco di cui all'articolo 29 dell'atto
di adesione,
Allegato II. elenco di cui all'articolo 30 dell'atto
di adesione,
Allegato III. elenco dei prodotti di cui agli artico-
li 32, 36 e 39 dell'atto di adesione
(EURATOM),
Allegato IV. elenco dei prodotti di cui all'articolo
32 dell'atto di adesione (prodotti del
Commonwealth che sono oggetto di margi-
ni di preferenze convenzionali nel Re-
gno Unito),
Allegato V. elenco di cui all'articolo 107 dell'at-
to di adesione,
Allegato VI. elenco dei paesi di cui all'articolo
109 dell'atto di adesione ed al proto-
collo n. 22,
Allegato VII. elenco di cui all'articolo 133 dell'at-
to di adesione,
Allegato VIII. elenco di cui all'articolo 148, para-
grafo 1, dell'atto di adesione,
Allegato IX. elenco di cui all'articolo 148, para-
grafo 2, dell'atto di adesione,
Allegato X. elenco di cui all'articolo 150 dell'at-
to di adesione,
Allegato XI. elenco di cui all'articolo 152 dell'at-
to di adesione;
B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca eu-
ropea per gli investimenti,
Protocollo n. 2 concernente le Faeroeer,
Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola
di Man,
Protocollo n. 4 concernente la Groenlandia,
Protocollo n. 5 concernente lo Svalbard (Spilzberg),
Protocollo n. 6 concernente talune restrizioni quanti-
tative che interessano l'Irlanda e la
Norvegia,
Protocollo n. 7 concernente l'importazione di autovei-
coli e l'industria del montaggio in
Irlanda,
Protocollo n. 8 concernente il fosforo della sottovoce
28.04 C. IV della tariffa doganale
comune,
Protocollo n. 9 concernente l'ossido e l'idrossido di
alluminio (allumina) della sottovoce
28.20 A della tariffa doganale comune, Protocollo n. 10 concernente gli estratti per concia di
mimosa della sottovoce 32.01 A della
tariffa doganale comune e gli estratti
per concia di castagno della sotto-
voce ex 32.01 C della tariffa doganale
comune,
Protocollo n. 11 concernente i legni compensati della
voce ex 44.15 della tariffa doganale
comune,
Protocollo n. 12 concernente le paste per carta della
sottovoce 47.01 A II della tariffa do-
ganale comune,
Protocollo n. 13 concernente la carta da giornali della
sottovoce 48.01 A della tariffa doga-
nale comune,
Protocollo n. 14 concernente il piombo greggio della
sottovoce 78.01 A ella tariffa dogana-
le comune,
Protocollo n. 15 concernente lo zinco greggio della sot-
tovoce 79.01 A della tariffa doganale
comune,
Protocollo n. 16 concernente gli scambi di prodotti a-
gricoli,
Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero
nel Regno Unito, provenienti dai paesi
e territori esportatori di zucchero in-
dicati nell'accordo del Commonwealth
sullo zucchero,
Protocollo n. 18 concernente la importazione nel Regno
Unito di burro e formaggio provenienti
dalla Nuova Zelanda,
Protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche otte-
nute da cereali,
Protocollo n. 20 concernente l'agricoltura norvegese,
Protocollo n. 21 concernente il regime della pesca per
la Norvegia,
Protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comuni-
ta economica europea e gli Stati afri- cani e malgascio associati, nonche i
paesi indipendenti in via di sviluppo
del Commonwealth situati in Africa,
nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Paci-
fico e nelle Antille,
Protocollo n. 23 concernente l'applicazione, da parte
dei nuovi Stati membri, del sistema
delle preferenze generalizzate applica-
to dalla Comunita economica europea,
Protocollo n. 24 concernente la partecipazione dei nuovi
Stati membri ai fondi della Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio,
Protocollo n. 25 concernente gli scambi di cognizioni
con la Danimarca nel campo dell'energia
nucleare,
Protocollo n. 26 concernente gli scambi di cognizioni
con l'Irlanda nel campo dell'energia
nucleare,
Protocollo n. 27 concernente gli scambi di cognizioni
con la Norvegia nel campo dell'energia
nucleare,
Protocollo n. 28 concernente gli scambi di cognizioni
con il Regno Unito nel campo dell'ener-
gia nucleare,
Protocollo n. 29 concernente l'accordo con l'Agenzia in-
ternazionale dell'energia atomica,
Protocollo n. 30 concernente l'Irlanda;
C. Scambio di lettere relativo alle questioni monetarie;
D. I testi del trattato che istituisce la Comunita economi- ca europea e del trattato che istituisce la Comunita'
europea dell'energia atomica, nonche i testi dei tratta- ti che li hanno modificati o completati, in lingua ingle-
se, danese, irlandese e norvegese.
I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia;
2. Dichiarazione comune concernente le zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;
3. Dichiarazione comune relativa alla pesca;
4. Dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore;
5. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori.
I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente atto finale:
Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica.
I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunita' e che e' allegato al presente atto finale.
Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni:
1. Dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine "cittadini", 2. Dichiarazioni concernenti lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda,
3. Dichiarazioni concernenti il latte liquido, le carni suine e le uova,
4. Dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunita',
5. Dichiarazioni concernenti le attivita' agricole nelle regioni montane.
Til Bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Slutakt.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures en bas du present acte final.
Da' fhianu' sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an Ionstraim Chriochnaitheach seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente atto finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gelolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst.
Til bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Sluttakt.
Udfaerdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.
Geschehen zu Bruessel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.
Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.
Fait a' Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.
Arna dheanamh sa Bhruiseil, an dou' la' is fiche d'Eanair, mile naoi gcead seachto' a do'.
Fatto a Bruxelles, addi' ventidue gennaio millenovecentosettantadue.
Gedaan te Brussel, de tweeentwintigste januari negentienhonderdtweeenzeventig.
Utferdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttilo.
G. Eyskens
P. Harmel
J. van der Meulen
J. Otto Krag
J. Norgaard
J. Christensen
W. Scheel
H. G. Sachs
Maurice Schumann
J. M. Boegner
Padraig O hIrighele
Sean O Loinsigh
Colombo
Aldo Moro
Bombassei de Vettor
G. Thorn
J. Dondelinger
W. K. N. Schmelzer
Th. Westerterp
Sassen
Trygve Bratteli
A. Cappelen
S. Chr. Sommerfelt
Edward Heath
Alee Douglas-Home
Geoffrey Rippon
G. Thorn

Atto-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA
Le misure complementari che potrebbero rivelarsi necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, potrebbe portare a quattro il numero degli avvocati generali ed adattare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 137, terzo comma, del trattato CEEA.
DICHIARAZIONE COMUNE CONTENENTE LE ZONE DI SOVRANITA' DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO
Il regime applicabile alle relazioni tra la Comunita' economica europea e zone di sovranita' del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro sara' determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunita' e la Repubblica di Cipro.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL SETTORE DELLA PESCA
1. Le istituzioni della Comunita' economica europea esamineranno i problemi del settore delle farine e degli oli di pesce allo scopo di adottare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie in detto settore per quanto riguarda la materia prima utilizzata. Tali misure dovranno rispondere alle esigenze della protezione e di uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare, evitando la creazione o il mantenimento di unita' di produzione insufficientemente redditizie.
2. L'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati non deve avere l'effetto di escludere alcun metodo di commercializzazione e, inversamente, alcun metodo deve ostacolare l'applicazione di dette norme; e' in questo spirito che le istituzioni della Comunita' economica europea potranno risolvere, al momento opportuno, i problemi che potrebbero presentarsi.
3. La Comunita' economica europei e' consapevole dell'importanza delle esportazioni norvegesi di prodotti della pesca nei paesi terzi, che, come le altre esportazioni della Comunita', sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2142(70).
4. Rimane inteso che la legge norvegese del 18 dicembre 1970 sulla ""commercializzazione del pesce prove niente dalle industrie di trasformazione" sara' sottoposta quanto prima ad uno studio approfondito, onde si possa stabilire e quali condizioni essa potra' essere applicata, nel quadro delle disposizioni del diritto comunitario.
DICHIARAZIONE COMUNE D'INTENZIONI CONCERNENTE LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CON CEYLON, L'INDIA, LA MALAYSIA, IL PAKISTAN E SINGAPORE
Ispirata dalla volonta' di estendere e rafforzare le relazioni commerciali con i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Asia (Ceylon, India, Malaysia, Pakistan o Singapore), la Comunita' economica europea e' disposta, dal momento dell'adesione, ad esaminare con detti paesi i problemi che potrebbero porsi nel settore commerciale per ricercare soluzioni appropriate, prendendo in considerazione la portata del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nonche' la situazione dei paesi in via di sviluppo situati nella stessa regione.
La questione delle esportazioni di zucchero dall'India verso la Comunita' dopo la scadenza, al 31 dicembre 1974, del termine di validita' dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero dovra' essere risolta dalla Comunita' alla luce della presente dichiarazione d'intenzioni e tenendo conto delle disposizioni che potranno essere adottate in merito alle importazioni di zucchero dai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nel protocollo n. 22 concernente le relazioni tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonche' i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille.
DICHIARAZIONE COMUNE CONCERNENTE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale in uno o piu' Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.
Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione.
DICHIARAZIONE
DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA DECISIONE RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E DEL TRATTATO RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA.
Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detti paesi alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE "CITTADINI"
In occasione della firma del trattato di adesione il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fa la seguente dichiarazione:
"Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i termini "cittadini", "cittadini degli Stati membri" o "cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare" che figurano nel trattato che istituisce la Comunita' economica europea, nel trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e nel trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano:
a) le persone che sono cittadini del Regno Unito o delle colonie, o le persone che sono sudditi britannici che non possiedono tale cittadinanza ne' la cittadinanza di un altro paese o territorio del Commonwealth, e che, nell'uno e nell'altro caso, hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentati dal controllo del Regno Unito sull'immigrazione;
b) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie perche' sono nate o sono state iscritte nei registri dello Stato civile o naturalizzate a Gibilterra, o il cui padre sia nato o sia stato iscritto nei registri dello Stato civile o naturalizzato a Gibilterra".
DICHIARAZIONI CONCERNENTI LO SVILUPPO ECONOMICO ED INDUSTRIALE DELL'IRLANDA
Alla 66 sessione ministeriale dei negoziati tra le Comunita' e l'Irlanda, il 19 ottobre 1971, il sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, ha fatto a nome della delegazione della Comunita' la dichiarazione di cui al punto I.
Il sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, ha risposto a nome della delegazione irlandese con la dichiarazione di cui al punto II.
I. Dichiarazione fatta dal sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, a nome della delegazione della Comunita'.
I
1. La delegazione irlandese ha sottolineato che il governo del suo paese si trova di fronte a gravi squilibri economici e sociali di carattere regionale e strutturale. Essa ha dichiarato che tali squilibri dovrebbero essere corretti per raggiungere un grado di armonizzazione compatibile con gli obiettivi della Comunita', e segnatamente con l'attuazione dell'unione economica e monetaria. La delegazione irlandese ha chiesto alla Comunita' di impegnarsi a sostenere con i suoi mezzi i programmi del governo del suo paese intesi a sanare tali squilibri e di tener pienamente conto dei problemi particolari dell'Irlanda in tale settore in occasione dell'ulteriore sviluppo di una politica regionale comunitaria di vasta portata.
2. La delegazione irlandese ha presentato alla delegazione della Comunita' documenti che indicano l'orientamento e gli strumenti dei programmi regionali del suo paese. Essa ha altresi' esposto come le industrie esportatrici irlandesi sono sostenute grazie a sgravi fiscali. Anche in tal casi si tratta di misure miranti a sanare gli squilibri sociali ed economici grazie allo sviluppo dell'industria.
II
1. La delegazione della Comunita' osserva in proposito che - come risulta dal preambolo del trattato di Roma - gli obiettivi fondamentali della Comunita' comportano il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.
2. Le politiche comuni e i vari strumenti creati dalla Comunita' nei settori economico e sociale costituiscono la realizzazione concreta dei suddetti obiettivi e d'altro canto sono destinati a svilupparsi. Il Fondo sociale europeo ha ricevuto un nuovo orientamento. La Banca europea per gli investimenti aumenta sempre piu' il suo campo d'attivita'. Attualmente le istituzioni della Comunita' hanno allo studio il problema di definire i nuovi strumenti comunitari che possono essere introdotti per attuare gli obiettivi della politica regionale, e cosi' pure le relative modalita'.
Gli aiuti concessi dagli Stati, compresi quelli sotto forma di esenzioni fiscali, sono sottoposti alle regole previste negli articoli da 92 a del trattato CEE. Circa gli aiuti statali a finalita' regionale, giovera' osservare che ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), - gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita si; anormalmente basso, oppure si abbia une grave forma di sottoccupazione" possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'esperienza dimostra che tale disposizione e' abbastanza elastica da consentire agli organi comunitari di tener conto delle esigenze particolari delle regioni sfavorite.
Le esenzioni fiscali - cosi' come gli altri aiuti esistenti in Irlanda al momento dell'adesione - saranno studiate dalla Commissione in sede normale di esame permanente degli aiuti esistenti. Se da tale esame risultasse l'impossibilita' di mantenere un qualche aiuto nella forma esistente, spettera' alla Commissione, nel rispetto delle regole del trattato, fissare i termini e le modalita' di transizione adeguati.
3. Dati i problemi particolari summenzionati che deve affrontare l'Irlanda, la delegazione della Comunita' propone di allegare all'atto di adesione un protocollo concernente lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda.
II. Dichiarazione fatta dal sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, a nome della delegazione irlandese.
Dichiaro con soddisfazione che la delegazione irlandese accetta il testo proposto del protocollo relativo all'Irlanda, dopo le discussioni di cui ha formato oggetto fra le nostre due delegazioni e le ottime spiegazioni sul merito fornite nella sua dichiarazione introduttiva. Il testo adottato mettera' il governo irlandese in grado di far progredire i suoi piani di sviluppo economico e sociale nella consapevolezza che la Comunita', tramite le sue istituzioni ed i suoi organi, sara' pronta a collaborare con noi nel perseguire gli obiettivi che ci siano prefissi.
In varie occasioni durante i negoziati ho richiamato l'attenzione sui problemi connessi alle disparita' di livello di sviluppo economico in una entita' quale la Comunita' ampliata. Mi sono altresi' sforzato di spiegarvi le difficolta' che un paese come l'Irlanda, situato alla periferia della Comunita' ampliata, deve superare per avvicinare il suo livello di sviluppo economico a quello degli altri Stati membri. Sono pienamente consapevole che la Comunita' ha la volonta' e l'intenzione di perseguire l'obiettivo formulato nel trattato CEE di assicurare il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri e lo sviluppo armonioso delle loro economie. Il protocollo sul quale ci siamo oggi accordati costituisce una dimostrazione convincente della determinazione della Comunita' di dare un contenuto reale a questi obiettivi fondamentali. Esso sara' uno strumento di pratica utilita' per mettere il mio paese in grado di partecipare in pieno al perseguimento di tali obiettivi nella Comunita' ampliata, la sua efficacia verrebbe sensibilmente accentuata dallo sviluppo di una globale politica comunitaria regionale. In proposito, mi sia consentito esprimere il mio compiacimento per gli sforzi che si stanno effettuando per fronteggiare questo importante problema nel quadro dell'evoluzione della Comunita'.
Nella situazione dell'Irlanda, l'efficacia delle misure di sviluppo a livello internazionale e comunitario deve essere misurata in base al regresso della disoccupazione e dell'emigrazione e all'incremento del tenore di vita. Si tratta essenzialmente di procurare alla nostra crescente manodopera le necessarie possibilita' di occupazione, senza le quali una parte rilevante delle nostre risorse economiche piu' preziose restera' inutilizzata o si disperdera' nella emigrazione ed il ritmo dello sviluppo economico risultera' rallentato.
Il mio governo prendera' atto con soddisfazione che le discussioni odierne hanno dimostrato che l'adesione della Irlanda alla Comunita' ci mettera' in grado di continuare a progredire verso l'attuazione degli obiettivi indicati nel protocollo. In proposito, mi riferisco in particolare alla continuazione dell'espansione industriale che costituisce il punto nevralgico del nostro sviluppo economico generale. E per noi assolutamente essenziale poter continuare a compiere progressi in tale settore attraverso l'applicazione di efficaci misure di promozione industriale. Comprendo che gli incentivi alla nostra industria, al pari di ogni altro programma d'incentivi, saranno presi in esame in base alle regole comunitarie dopo l'adesione. Noto con soddisfazione che voi riconoscete a necessita' di una politica di incentivi in Irlanda, ma che possono presentarsi problemi circa le forme particolari che il nostro programma di incentivi ha assunto nel tempo in cui siamo rimasti fuori della Comunita'.
Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che in tale contesto potrebbe sorgere la questione degli impegni che abbiamo preso in precedenza. Dovremo naturalmente tener fede a tali impegni, ma saremo disposti a discutere sotto tutti gli aspetti il passaggio a qualsiasi nuovo sistema di incentivi che si possa concepire e collaboreremo adeguatamente alla soluzione di tali problemi.
Sono pienamente soddisfatto di quanto avete dichiarato circa la natura flessibile della corrispondente disposizione del trattato, secondo la quale le istituzioni della Comunita', nell'esaminare i nostri incentivi, terranno permanente conto dei nostri problemi specifici. Alla luce dell'identita' di obiettivi del governo irlandese e della Comunita', prendo pure atto con soddisfazione che, nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti di tali incentivi, il governo irlandese potra' continuare ad assicurare lo sviluppo della industria irlandese e ottenere il costante miglioramento del livello della occupazione e del tenore di vita.
Infine, mi sia consentito esprimere il mio apprezzamento per la simpatia e la comprensione dimostrata dalla Comunita' nell'impostare ed esaminare i nostri problemi regionali e il problema degli incentivi all'industria che, per il mio paese, sono della massima importanza. L'accordo concluso e' una felice premessa della nostra futura cooperazione nell'ambito della Comunita' ampliata per il perseguimento degli obiettivi fondamentali del trattato. Considero tale futura cooperazione lo strumento grazie al quale noi, in Irlanda, possiamo meglio realizzare i nostri obiettivi nazionali in materia economica.
DICHIARAZIONI CONCERNENTI IL LATTE LIQUIDO, LE CARNI SUINE E LE UOVA
Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito, ed il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunita', hanno fatto le due dichiarazioni che figurino qui di seguito.
In conclusione, le due delegazioni hanno costatato che un accordo e' stato raggiunto sulla base di queste due dichiarazioni.
I. Dichiarazione falla dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito.
1. Alla 1ª sessione ministeriale, del 21 luglio, il mio predecessore ha dichiarato che il Regno Unito e' disposto ad adottare la politica agricola comune in una Comunita' ampliata. Egli ha tuttavia aggiunto che dovremmo esaminare accuratamente un certo numero di punti, in particolare le ripercussioni dei regimi comunitari relativi al latte, alle carni suine e alle uova sulla produzione, la commercializzazione ed il consumo nel legno Unito.
2. La materia e' poi stata ampiamente esaminata e discussa, sia colla Commissione a livello tecnico sia piu' in generale nelle riunioni dei supplenti. Nostro obiettivo e' stato di esaminare se sia presumibile si presentino gravi problemi e, in caso affermativo, di trovare il miglior modo di evitarli. Sono lieto di poter dire che la Comunita' ci ha fornito ampie spiegazioni e ha dato prova di comprensione, il che ha contribuito a chiarire notevolmente il dibattito. Posso dunque confidare che potremo raggiungere un accordo su tali problemi, che cosi' non graveranno piu' sui nostri futuri lavori.
Latte
Riteniamo importante, nell'interesse della Comunita' e del Regno Unito, essere in grado di fornire latte liquido in misura adeguata per soddisfare alla domanda del consumo in lutto il paese e per tutto l'anno. Alla luce della conferma, dataci dalla Comunita', che la nostra concezione della portata e della natura del sistema in vigore e proposto e' esatta, riteniamo che cio' sia possibile. E' percio' importante che io richiami i punti principali di tale concezione, e precisamente:
i) uno degli obiettivi della politica agricola comune e' di utilizzare in tutta la Comunita' il latte quanto piu' possibile allo stato liquido; tale politica non dovrebbe dunque essere applicata in modo da ostacolare la realizzazione di tale proposito;
ii) la differenza di prezzo fra il latte destinato alla trasformazione ed il latte per uso alimentare contemplata nella risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1966 non ha carattere obbligatorio; tale risoluzione sara' sostituita a tempo debito da una regolamentazione comunitaria nel settore del latte; a norma delle disposizioni attualmente vigenti, gli Stati membri sono liberi di fissare prezzi per la vendita al dettaglio del latte destinato all'uso alimentare, ma non ne hanno l'obbligo;
iii) il regolamento (CEE) n. 804/68 si riferisce soltanto alle misure che i governi degli Stati membri adottano per consentire un equilibrio dei prezzi; pertanto una organizzazione non governativa di produttori, a condizione che agisca in conformita' delle disposizioni del trattato CEE e del diritto derivato, e' libera di fornire, di propria iniziativa, latte ovunque essa reputi vantaggioso per i propri membri, di raccogliere le entrate in un fondo comune e di retribuire i propri membri come meglio intende.
Carni suine
Consideriamo che sia nell'interesse di una Comunita' ampliata, che secondo le previsioni sara' piu' che autosufficiente nel settore delle carni suino, assicurare un'adeguata stabilita' del marcato, compresa la stabilita' sul mercato britannico del bacon. Il sistema attuale della Comunita', com'e' naturale, non ha tenuto conto di questo mercato importante che assorbe annualmente un quantitativo di circa 640.000 tonnellate di bacon pari a oltre un miliardo di u. c.
Tale mercato potrebbe pero' dare un grande contributo alla stabilita' non solo a vantaggio dei produttori di bacon del Regno Unito e di altri paesi, i quali sono direttamente interessati, ma di tutti i produttori di carni suine in una Comunita' allargata.
Noi non abbiamo concluso, dalle nostre discussioni, che la regolamentazione comunitaria attuale nel settore delle carni suine sia necessariamente inadeguata o non idonea alla nuova situazione conseguente all'ampliamento.
Consideriamo pero' un punto essenziale ottenere il vostro riconoscimento dell'importanza intrinseca del mercato del bacon in una Comunita' ampliata; dei benefici che la sua ulteriore stabilita' in eque condizioni di concorrenza apportera' alla produzione di carni suine in tutta la Comunita'; e della necessita', quindi, di tenere sotto attento controllo questa situazione durante il periodo transitorio e al di la' di esso.
Uova
La Comunita' ampliata sara' autosufficiente quanto al suo fabbisogno di uova, per cui i prezzi saranno determinati piuttosto da fattori del mercato interno che dall'applicazione di misure relative alle importazioni. Poiche' cio' gia' vale sia per la Comunita' attuale che per il Regno Unito, il mercato della Comunita' ampliata potra' essere soggetto a fluttuazioni di prezzi della stessa natura, per quanto forse un po' piu' accentuate, di quelle registrate attualmente sui singoli mercati.
D'altro canto, la tendenza alla concentrazione della produzione nelle mani di produttori specializzati e gli sviluppi paralleli nella commercializzazione dovrebbero avere l'effetto di ridurre, a lungo termine, la instabilita'. Credo percio' che saremo in grado di adattarci ai regimi comunitari.
3. Se ora voi siete in grado di confermare formalmente che la nostra concezione delle possibilita' a noi aperte nel settore del latte e' esatta; se inoltre potete accettare le opinioni che ho espresso circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunita' ampliata e riconoscere l'esigenza di stabilita' nel settore delle carni suine e delle uova, da parte nostra possiamo confermare di non aver bisogno di sollevare ulteriori problemi su tale prodotto nel corso dei negoziati, se non nel contesto generale delle misure transitorie.
II. Dichiarazione fatta dal signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunita'.
La delegazione della Comunita' condivide la vostra analisi sugli obiettivi della politica comune nel settore del latte e sulle attuali possibilita' nel settore della fissazione del prezzo al minuto del latte alimentare e nel settore delle attivita' delle organizzazioni non governative di produttori. Essa ricorda, ove fosse necessario, che il divieto delle misure nazionali che consentono una perequazione tra i prezzi dei vari prodotti lattiero-caseari, stipulato nel regolamento (CEE) n. 804/68 , comprende del pari tutte le legislazioni nazionali che perseguono tale perequazione.
La delegazione della Comunita' puo' accettare la vostra dichiarazione circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunita' ampliata. Sulla scorta degli obiettivi perseguiti dalla politica comune nel settore delle carni suine e delle uova, essa condivide la vostra preoccupazione di stabilita' in questi settori.
Nel prendere atto della dichiarazione della delegazione del Regno Unito, la delegazione della Comunita' e' lieta di costatare che le vigenti regolamentazioni nei tre settori menzionati non dovranno essere modificate per tener conto delle preoccupazioni manifestate dalla delegazione del Regio Unite.
DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL SISTEMA DI FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI DELLA COMUNITA'
Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, ha fatto a nome della delegazione della Comunita' una dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunita'.
Il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha dato, a nome della delegazione del Regno Unito, il suo consenso su tale dichiarazione. Egli ha aggiunto di non dubitare dell'importanza, per tutti, di tali esami, del settore agricolo e dell'intenzione di mantenere contatti sostanziali ed efficaci in particolare con le organizzazioni professionali di produttori organizzate a livello comunitario.
In conclusione, le due delegazioni danno costatato che un accordo e' stato raggiunto nei termini indicati nella seguente dichiarazione del signor W. Scheel:
"1. Dopo le discussioni svoltesi nel 1962 su questo stesso argomento, e' stato instaurato nella Comunita' un esame annuale della situazione della agricoltura e dei mercati agricoli, posto nel contesto della procedura di fissazione dei prezzi comunitari.
Tale procedura presenta le seguenti caratteristiche:
In generale, i vari regolamenti agricoli stipulano che il Consiglio, su proposta della Commissione, fissi ogni anno per la Comunita', anteriormente al 1 agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, l'insieme dei prezzi agricoli per i quali l'organizzazione comune dei mercati impone tale fissazione dei prezzi.
Nel presentare le sue proposte, la Commissione trasmette una relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli. La trasmissione di questa relazione annuale e' fatta in ossequio ad obblighi giuridici e ad impegni assunti dalla Commissione.
La relazione viene elaborata dalla Commissione e si basa sugli adeguati dati statistici e contabili provenienti di tutte le fonti disponibili, nazionali e comunitarie.
L'analisi contenuta nella relazione comprende l'esame:
- della situazione economica dell'agricoltura e della sua evoluzione complessiva, a livello nazionale e comunitario, nonche' nel contesto della economia generale;
- del mercato per prodotti o gruppi di prodotti, onde dare un sommario della situazione e dell'evoluzione delle caratteristiche del medesimo.
L'esame dei dati svolto dalla Commissione comprende in particolare informazioni concernenti le tendenze dei prezzi e dei costi, l'occupazione, la produttivita' e i redditi agricoli.
I prezzi agricoli vengono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE; cio' implica la consultazione dell'Assemblea.
A tal fine le proposte della Commissione, accompagnate dalla relazione annuale, le vengono inviate e danno luogo ad un dibattito generale sulla politica agricola comune.
Il Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, viene d'altronde regolarmente consultato circa le proposte e la relazione in questione. Per quanto attiene alle funzioni che tale Comitato deve svolgere, l'articolo 47 del trattato CEE prevede che la sezione dell'agricoltura e' incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198 del trattato CEE.
Prima durante e dopo l'elaborazione della relazione annuale e delle proposte dei prezzi da parte della Commissione, si svolgono contatti con le organizzazioni professionali agricole, organizzate a livello comunitario. Tali contatti comprendono una discussione dei dati statistici e degli altri dati che incidono sulla situazione e sulle prospettive economiche dell'agricoltura che la Commissione prende in considerazione nella sua relazione al Consiglio.
La natura dei prezzi adottati nel contesto della politica agricola comune ha indotto la Commissione a non limitare questi contatti ai soli settori agricoli, ma a mantenerli del pari con gli ambienti industriali, commerciali e sindacali e con i consumatori.
Questi contatti offrono a tutti gli ambienti interessati l'occasione di esporre le loro osservazioni o rivendicazioni. Essi consentono d'altronde alla Commissione di elaborare con piena cognizione della posizione degli interessati la sua relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e le sue proposte in materia di prezzi.
Le consultazioni dell'Assemblea e del Comitato economico e sociale durante il processo di formazione della volonta' politica che portera' alla decisione finale del Consiglio, insieme ai contatti continui e diretti tra la istituzione incaricata dell'elaborazione della relazione e delle proposte e le organizzazioni degli ambienti interessati, offrono l'adeguata garanzia che sono tenuti in equilibrata considerazione gli interessi di tutti coloro che le decisioni in discussione concernono.
2. Resta inteso che questa procedura non esclude che anche gli Stati membri procedano ad esami annuali della situazione della loro agricoltura, in contatto con le organizzazioni professionali interessate e secondo le procedure nazionali.
3. La delegazione della Comunita' propone:
- che la conferenza costati che le procedure e le prassi comunitarie, nonche' le procedure e le prassi nazionali vigenti, prevederanno adeguati contatti con gli organismi professionali interessati;
- che la conferenza prenda inoltre atto dell'intenzione delle istituzioni della Comunita' di estendere alla Comunita' ampliata le prassi e le procedure esposte sopra, al paragrafo 1;
- che la conferenza consideri che, in applicazione dei due capoversi precedenti, nella Comunita' ampliata verra' garantito un sistema che consenta di esaminare le condizioni economiche e le prospettive dell'agricoltura e di mantenere gli appropriati contatti con le organizzazioni professionali di produttori nonche' con le
altre organizzazioni e gli altri ambienti interessati."
DICHIARAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' AGRICOLE NELLE REGIONI MONTANE
All'8ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunita' ed il Regno Unito, il 21, 22 e 23 giugno 1971, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha fatto a nome della delegazione del Regno Unito la dichiarazione che figura qui di seguito al punto I.
Il signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, ha risposto a nome della delegazione della Comunita' con la dichiarazione che figura qui di seguito al punto II.
I. Dichiarazione fatta dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito.
Nella sua dichiarazione inaugurale alla Conferenza del 30 giugno 1970, il signor Barber fra gli altri problemi agricoli accenno' a quelli inerenti alle regioni montane. La Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra settentrionale e sud-occidentale sono costituite in parte da regioni montane, le quali, per motivi climatici, di struttura del terreno e geografici, sono adatte soltanto all'allevamento estensivo del bestiame.
Le aziende agricole di tali regioni hanno una sfera d'attivita' limitata e per forza di cose sono particolarmente sensibili alle condizioni del mercato; elevati prezzi finali non sono sufficienti per salvaguardarne la vitalita'. Sotto il nostro attuale regime esse ricevono pertanto assistenza sia nell'ambito della nostra politica economica e sociale in generale, sia nell'ambito della nostra politica agricola. Vari membri attuali della Comunita' hanno certamente regioni con problemi simili e beninteso tratteremo i nostri, come gia' state facendo, conformemente al trattato e alla politica agricola comune. Gradirei che la Comunita' confermasse il mio punto di vista al riguardo, ossia che e' necessario che tutti i membri della Comunita' ampliata che si trovano di fronte a situazioni del genere cerchino di mantenere equi redditi agli agricoltori delle regioni in questione.
II. Dichiarazione fatta dal signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, a nome della delegazione della Comunita'.
La delegazione della Comunita' ha preso attenta nota della dichiarazione della delegazione del Regno Unito relativa alle attivita' agricole nelle regioni montane del Regno Unito stesso ed alle misure adottate in loro favore.
In risposta alla dichiarazione, la delegazione della Comunita' e' in grado di fare la seguente comunicazione:
La Comunita' e' consapevole delle condizioni particolari delle regioni agricole montane rispetto alle altre regioni del Regno Unito, come del resto delle differenze, a volte assai rilevanti, fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunita' attuale.
Le condizioni particolari di talune regioni della Comunita' ampliata possono in effetti richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati, segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse.
Naturalmente tali azioni, come teste' avete fatto presente, devono essere conformi alle disposizioni del trattato e della politica agricola comune.

Atto-Procedura

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI E ALTRE MISURE DA PRENDERE DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L'ADESIONE
I
PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI
1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di detta Comunita' viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e degli Stati aderenti.
5. Da parte delle Comunita', membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine e che, di regola, sono i loro aggiunti. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
6. Il Comitato interinale e' assistito da un segretariato, che a quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preperatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', in questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno Stato aderente.
9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica arche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualita' di futuri membri delle Comunita'.
II
Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna, e Irlanda del Nord prendono le misure necessarie affinche' la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.
III
Per quanto riguarda le trattative per gli accordi previsti con gli Stati dell'EFTA che non hanno chiesto l'adesione alle Comunita' europee nonche' le trattative per taluni adattamenti degli accordi conclusi nel quadro dei trattati CECA e CEE, rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri originari.
Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1973 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente.
IV
Per quanto riguarda il trattato di non proliferazione delle armi atomiche, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno di Norvegia coordinano le loro posizioni con quella della Comunita' europea dell'energia atomica delle trattative per un accordo di controllo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Essi chiedono di includere negli accordi di controllo che potrebbero concludere con l'AIEA una clausola che permetta loro di sostituirli prontamente dopo l'adesione con l'accordo di controllo che la Comunita' avesse concluso con l'Agenzia.
Il Regno Unito e la Comunita' incominciano durante il periodo che precede l'adesione le consultazioni risultanti dal fatto che il sistema di controllo e l'ispezione applicabile in virtu' dell'accordo tra taluni Stati membri e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e la AIEA, dall'altra, sara' accettato dal Regno Unito.
V
Le consultazioni tra gli Stati membri aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancora prima dell'adesione.
VI
Gli Stati aderenti s'impegnano a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 dei protocolli da 25 a 28 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli.
VII
Le istituzioni delle Comunita' emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 153 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.
VIII
La Comunita' adotta le disposizioni necessarie affinche' le misure indicate nel protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali entrino in vigore dal momento dell'adesione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
---------------
(1) La conferenza tra le Comunita' europee e gli Stati che hanno
chiesto l'adesione a tali Comunita' ha constatato, nelle sessioni
dell'11 e del 12 maggio 1971 con il Regno Unito, del 7 giugno 1971
con l'Irlanda, del 21 giugno 1971 con la Norvegia e del 12 luglio
1971 con la Danimarca, che tali casi concreti "per quanto possa
essere attualmente previsto, si limiteranno al burro, allo zucchero, al bacon e a taluni ortofrutticoli".
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