Monitoring Gesetzessammlung

094G0164

IT - Leggi di Delegazione Europea

094G0164

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993. (LEGGE 22 febbraio 1994 n. 146)

Art. 1 - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2)) 2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE , 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."

Art. 2 - (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa). 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e l' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entita' tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresi' il disposto dell' articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 ;
f) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;
g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.
Note all' art. 2:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 , contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2.
Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3.
La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , riguarda l'attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale.
Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34. (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati precisi: a) dal codice penale , salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a); b) dall' art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dell' art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283 ; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall' art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570 , in materia elettorale".
"Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione e' emessa ai sensi dell'articolo 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento del contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile . L'ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vie e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo scherma connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatore, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile ". - La legge 16 aprile 1987, n. 183 , disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente de- terminate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.
L'art. 11- ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".

Art. 3 - (Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , e' sostituito dal seguente:
" 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".
Note all' art. 3:
- La legge 9 marzo 1989, n. 86 , concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".
- L'art. 5, comma 1, recita:
"1. Fermo quanto previsto dall' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".

Art. 4 - (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare). 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989 .
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
Nota all' art. 4:
- Per la legge 9 marzo 1989, n. 86 , vedi nota precedente. Gli articoli 3, 4 e 5 recitano:
"Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1;
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4".
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)".

Art. 5 - (Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa). 1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.
Nota all' art. 5:
- Per la legge n. 86/1989 vedi nota precedente.

Art. 6 - Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489).

Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489). 1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428 , e succes- sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
2. Il termine di cui all' articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991 , secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1 , 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992 .
4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212 , non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
5. Il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2)) 6. All' articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , come modificato dall' articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
7. Il termine di cui all' articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , nonche' i principi di cui all' articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 .
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all' articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ."

Art. 7 - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.
Nota all' art. 7:
- Per la legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 1.

Art. 8 - Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.
3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza di detto parere.
Nota all' art. 8:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi nota all'art. 1. L'art. 17, comma 2, recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
CAPO II TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 9 - (Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega).

(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i parametri per individuare i titoli e le attivita' professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione regolamentata;
b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE , relative ad attivita' non salariate, all'esercizio delle medesime attivita' a titolo subordinato;
c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ;
d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento;
e) indicare le attivita' professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
Note all' art. 9:
- La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 , concerne l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Art. 10 - Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni).

Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni). 1. I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
Note all' art. 10:
- Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 , concerne le professioni di avvocato e procuratore. Gli articoli 17 e 27 dispongono:
"Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario:
1› essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2› godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3› essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4› essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5› avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentato lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero aver esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;
6› essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
7› avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede la iscrizione.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1›, 2›, 3› e 4›.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dell'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione".
"Art. 27. - Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario:
1›. possedere i requisiti indicati nei numeri 1›, 2›, 3› e 4› dell'art. 17;
2›. avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;
3› avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.
E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo.
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . L'art. 134 cosi' dispone:
"Art. 134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale".

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))

Art. 12 - Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega).

Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;
b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;
c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;
d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;
e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994.
Note all'art. 12:
- La dir. 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio.

Art. 13 - Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).

Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche). 1. L' articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 , introdotto con l' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma".
2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Note all' art. 13:
- Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , concerne norme generali sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 5- bis dispone:
"Art. 5- bis. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma".
- Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , concerne la Cassa per il Mezzogiorno. Gli artt. 113 e 114 recitano:
"Art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane). ( Art. 1, L. n. 835/1950 ;
art. 16. c. 1›, 2› e 3›, L. n. 717/1965 ; D.L. n. 40/1947;
art. 7 , c. 8›, L. n. 833/1971 ). - Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277 .
(Art. 2, c. 1›, L. n. 835/1950; art. 16 , c. 1›, L. n. 717/1965 ). Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.
(Art. 2, c. 2›, L. n. 835/1950; art. 16 , c. 1›, L. n. 717/1965 ). La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.
(Art. 16, c. 4›, L. n. 717/1965 ). Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma precedente annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificanto la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.
(Art. 7, c. 7›, L. n. 853/1971 ). Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.
(Idem, c. 9›). Per gli enti pubblici e per le aziende, obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.
(Art. 16, c. 5›, L. n. 717/1965 ). Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.
(Art. 16, c. 1› e 2›, L. n. 717/1965 ). Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277 ".
"Art. 114 (Riserva di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari). (Art. 6, c. 2›, L. n. 377/1974 ). - E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all' art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 377 , pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite.
- La legge 10 aprile 1981, n. 151 , concernente il trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea.
L'art. 12 recita:
"Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.
Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 28 , tenendo conto della densita' di popolazione e dei flussi del traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.
Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.
Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all' articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 49 , le regioni concordano, in sede di commssione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".

Art. 14 - Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega).

Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della societa' controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall' articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 .
Note all'art. 14:
- La dir. 92/101/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 347 del 28 novembre 1992.
- Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , concerne le borse di commercio. L'art. 5 recita:
"Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' la societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale.
La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, quota il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo.
Al fine di verificare l'oservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell' art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si stende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ".

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128 ))

Art. 16 - Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie).

Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie). 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , e' abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4".
Nota all' art. 16:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560 , regolamenta l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile. Gli artt. 1 e 2 recitavano:
"Art. 1. - 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo.
2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all' art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 .
3. Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciata da un Paese membro della Comunita' economica europea viene accordata purche' sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane.
4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono".
"Art. 2. - 1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall' art. 4 della direttiva 91/670/CEE , indicata nelle premesse".
CAPO III TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II ASSICURAZIONI

Art. 17 - (Assicurazione vita: criteri di delega).

(Assicurazione vita: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita';
b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
c) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;
e) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
f) dovra' prevedersi la possibilita', per le imprese autorizzate ad esercitare l'attivita' nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e malattia, la possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;
g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attivita' relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attivita' inerenti all'assicurazione sulla vita;
h) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;
i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese di investire le attivita' a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresi' opportune garanzie per i prestiti, nonche' fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
l) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
m) sara' regolamentata la possibilita' per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attivita' in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;
n) verra' previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attivita' siano espresse in ECU;
o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;
p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';
r) verra' previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.
Note all'art. 17:
- La dir. 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L360 del 9 dicembre 1992. L'art. 21, lett. a), b) e c), concerne:
"A. Investimenti:
a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;
b) prestiti;
c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;
d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;
e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari.
B. Crediti:
f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche;
g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;
h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;
i) anticipazioni su polizze;
j) crediti d'imposta;
k) crediti verso fondi di garanzia.
C. Altri attivi:
l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;
m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;
n) spese di acquisizione da ammortizzare;
o) interessi o canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti;
p) interessi reversibili".
- L'art. 22, lett. a), della direttiva sopracitata concerne:
" a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come unico investimento;".

Art. 18 - Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega).

Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;
d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;
e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;
f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;
g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall' articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295 .
Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
i) dovra' prevedersi che gli atti a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;
l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;
m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE , esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;
n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all' articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE .
Note all'art. 18:
- La dir. 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 21, par. 1, recita: Art. 21. - 1. Lo Stato membro d'origine puo' autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti:
A. Investimenti:
a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari.
B. Crediti:
f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte di riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia.
C. Altri attivi:
l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti. Per l'associazione di sottoscrittori denominata 'Lloyd', le categorie di attivi includono altresi' le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonche' le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartemnenti ai membri. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante nel primo comma sopra non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme piu' particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso puo' esigere garanzie reali o altre garanzie in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori. Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;
ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente; iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo allo loro sicurezza, garanzie basate sulla qualita' del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie; iv) gli strumenti derivati quali 'options', 'futures' e 'swaps' in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine; vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo; vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi; viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine puo' applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie; le imprese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se cio' e' coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso". - La legge 10 giugno 1978, n. 295 concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. L'art. 31 recita: "Art. 31 (Copertura delle riserve tecniche). - Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente art. 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie:
1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all' art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni; 4) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, prov- ince e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper- ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951 n. 302 , e successive modificazioni ed integrazioni; 8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche: azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della socita' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile ; 10) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta al netto dei debiti; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del Paese della sede legale; 13) quote di fondi di investimento; 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; 16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disonibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31- bis e 31-ter. Esse, salvo, per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del predecente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 82. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 857 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 , salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce, il n. 5) dell' articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 ". - Il ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE concerne la responsabilita' civile per autoveicoli terrestri.

Art. 19 - Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera).

Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera). 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE , le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295 , previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 19:
- La dir. 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 205 del 27 luglio 1991.
- La legge 10 giugno 1978, n. 295 , concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.

Art. 20 - (Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)

(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita' dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare:
1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;
2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;
3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE , richiamato dall' articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE , ferma restando la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu' dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro operazioni;
d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;
3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di vigilanza;
6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita' di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;
7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva.
Note all'art. 20:
- La dir. 91/674/CEE concerne i conti annuali e consolidati dalle imprese di assicurazione. L'art. 5 recita: "Art. 5. - Per le imprese di assicurazione il raggruppamento delle voci alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) o b) della direttiva 78/660/CEE e' limitato: - per quanto riguarda lo stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo, eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e - per quanto riguarda il conto profitti e perdite, alle voci precedute da una o piu' lettere minuscole, eccettuate le voci I 1, I 4, II 5 e II 6. Il raggruppamento e' autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate dagli Stati membri". - L'art. 1, par. 1, recita: "Art. 1.
- 1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 13, l' articolo 45, paragrafo 1 , gli articoli 46 , da 48 a 50 , l' articolo 51, paragrafo 1 e gli articoli 54 , da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE riguardano le imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti". - Il testo dell'art. 6 della dir. sopracitata e' il seguente: "Art. 6. - Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prescrivono lo schema seguente:
Attivo
A. Capitale sottoscritto non versato
di cui: capitale richiamato
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce E IV)
B. Attivi immateriali
quali descritti ai titoli B e C I dell' articolo 9 della direttiva 78/660/CEE , di cui: - spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato); - avviamento, nella misura in cui e' stato acquisito a titolo oneroso (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato).
C. Investimenti
I. Terreni e fabbricati:
di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attivita' (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato).
II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni:
1. Quote in imprese collegate;
2. Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese;
3. Partecipazioni;
4. Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti a tali imprese.
III. Altri investimenti finanziari:
1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento;
2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso;
3. Quote in investimenti comuni;
4. Prestiti ipotecari;
5. Altri prestiti;
6. Depositi presso enti creditizi;
7. Altri.
IV. Depositi presso imprese cedenti.
D. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo 'vita' i quali sopportano il rischio dell'investimento
E. Crediti
(con indicazione separata, in quanto sottovoci delle voci I, II e III, dei crediti verso:
- imprese collegate;
- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione):
I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:
1) assicurati,
2) intermediari di assicurazione
II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione.
III. Altri crediti.
IV. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato ma non versato nella voce A dell'attivo).
F. Altri elementi dell'attivo
I. Attivi materiali e scorte elencate nell' articolo 9 della direttiva 78/660/CEE , nelle voci C II e D I, diverse da terreni e fabbricati, fabbricati in costruzione o accordi versati su terreni e fabbricati. II. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa. III. Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, della loro parita' contabile) sempreche' la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato patrimoniale.
IV. Altri.
G. Ratei e risconti
I. Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti.
II. Spese di acquisizione da ammortizzare (distinguendo quelle derivanti dall'attivita' di assicurazione dei rami non vita e vita).
III. Altri ratei e risconti.
H. Perdita dell'esercizio
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce A VI del passivo).
Passivo
A. Patrimonio
I. Capitale sottoscritto o fondo equivalente.
(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente).
II. Sovrappezzi di emissione.
III. Riserva di rivalutazione.
IV. Riserve.
V. Utili (perdite) portati e nuovo.
VI. Utile (perdite) di esercizio.
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella voce I del passivo).
B. Passivita' postergate
C. Riserve tecniche
1. Riserva per premi non acquisiti:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
2. Riserve del ramo 'vita':
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
3. Riserva per sinistri:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
4. Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni (sempreche' non rientri nella voce C 2):
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
5. Riserve di partecipazione.
6. Altre riserve tecniche:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
D. Riserve tecniche relative all'assicurazine del ramo "vita" allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati:
a) importo lordo ..............
b) importo di riassicurazione (-) ..............
.............
E. Riserve per altri rischi e oneri
1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili.
2. Fondi per imprese.
3. Altri accantonamenti.
F. Depositi ricevuti da riassicuratori
G. Debiti
(con indicazione separata, in quanto sottovoci, dei debiti verso:
- imprese collegate;
- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione;
I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta;
II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione;
III. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili;
IV. Debiti verso enti creditizi;
V. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale.
H. Ratei e risconti
I. Utile di esercizio
(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo)".
- L'art. 66 della dir. sopracitata recita:
"Art. 66. - La direttiva 83/349/CEE e' applicabile secondo le modalita' seguenti:
1) gli articoli 4, 6 e 40 non sono applicabili;
2) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino, cioe' concernenti:
- importo delle immobilizzazioni e
- l'importo netto del volume d'affari, sono sostituite da informazioni relative ai premi lordi contabilizzati, ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva. 3) Uno Stato membro puo' applicare l' articolo 12 della direttiva 83/349/CEE quando due o piu' imprese di assicurazione che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono sottoposte ad una direzione unitaria senza che essa debba essere stabilita in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 4) Gli Stati membri possono consentire deroghe all' articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 83/349/CEE quando le operazioni sono state concluse alle normali condizioni del mercato e hanno conferito diritti agli assicurati. Queste deroghe sono in- dicate e, qualora abbiano un effetto non irrilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di tutte le imprese comprese nel consolidamento, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati.
5) L' articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e' applicabile a condizione che la data della chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa compresa nel consolidamento non sia anteriore di piu' di sei mesi alla data di chiusura dei conti consolidati. 6) L' articolo 29 della direttiva 83/349/CEE non e' applicabile agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese comprese nel consolidamento e' basata sull'applicazioine di disposizioni specifiche al campo assicurativo ne' agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore inoltre hanno un'incidenza sui diritti dei contraenti dell'assicurazione o ne sono la base. Se e' applicata tale deroga, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati". - La direttiva 78/660/CEE concerne i conti annuali di taluni tipi di societa'. L'art. 4, par. 1, recita: "Art. 4. - 1. nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. E' ammessa una suddivisione piu' particolareggiata delle voci, purche' rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri".

Art. 21 - (Albo dei mediatori di assicurazione).

(Albo dei mediatori di assicurazione). 1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".
Nota all' art. 21:
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 , concerne le assicurazioni private. L'art. 6 recitava:
"Art. 6 (Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunita' economica europea). - Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno dei qualsiasi dei Paesi della Comunita' economica europea, come dipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita'.
Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto:
a) a due anni se si sono altresi' svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o piu' imprese di assicurazione;
b) ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla comptetente autorita' dello Stato di origine o di provenienza.
L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) , d), e), f) e g)".
CAPO IV TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 22 - (Norme per l'informazione del consumatore).

(Norme per l'informazione del consumatore). 1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1";
b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2";
c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";
d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento";
e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1".
Nota all' art. 22:
- La legge 10 aprile 1991, n. 126 , reca norme per l'informazione del consumatore. Il testo degli artt. 1 e 2, precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
3. resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. i prodotti e le confesioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forma chiaramente visibili e leggibili".
"Art. 2 (Sanzioni). - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 , per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravvettori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita".

Art. 23 - Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo

Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE , e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .

Art. 24 - (Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega).

(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 ;
c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.
Note all' art. 24:
- La direttiva 90/314/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 158 del 23 giugno 1990.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084 , concerne la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.
CAPO V TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV SANITA'

Art. 25 - (Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega).

(Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;
b) vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;
c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 , e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarita' e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita';
d) presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;
e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.
Note all' art. 25:
- La direttiva 92/73/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 297 del 13 ottobre 1992. L'art. 7 recita:
"Art. 7. - 1. Sono soggetti ad una procedura specifica semplificata di registrazione soltanto i medicinali omeopatici che soddisfano tutte le condizioni sotto elencate:
- via di somministrazione orale o esterna;
- assenza di indicazioni terapeutiche particolari sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo rel- ative al medicinale;
- grado di diluizione tale da garantire l'innocuita' del medicinale; in particolare il medicinale non puo' contenere piu' di una parte per 10000 di tintura madre ne' piu' di 1/100 della piu' piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per i principi attivi la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.
Gli Stati membri stabiliscono, al momento della registrazione, la classificazione in materia di rilascio del medicinale.
2. Oltre all'indicazione 'medicinale omeopatico', in grande evidenza, l'etichettatura e eventualmente il foglietto illustrativo dei medicinali di cui al paragrafo 1 recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
- denominazione scientifica del(dei) materiale(i) di partenza omeopatico(i), seguita dal grado di diluizione espressa con i simboli della farmacopea utilizzata conformemente all'articolo 1, paragrafo 1;
- nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato e, all'occorrenza, del fabbricante;
- modo di somministrazione e, se necessario, via di somministrazione;
- data di scadenza in chiaro (mese, anno);
- forma farmaceutica;
- contenuto della confezione;
- eventuali precauzioni particolari da prendersi per la conservazione del medicinale;
- avvertenza speciale, se si impone per il medicinale;
- numero del lotto di fabbricazione;
- numero di registrazione;
- medicinale omoepatico 'senza indicazioni terapeutiche';
- un suggerimento all'utilizzatore perche' consulti un medico se i sintomi persistono durante l'utilizzazione del medicinale.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esigere l'applicazione di talune modalita' di etichettatura che consentano l'indicazione:
- del prezzo del medicinale;
- delle condizioni di rimborso da parte degli organismi di sicurezza sociale.
4. Alla procedura specifica semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici sono applicabili per analogia i criteri e le norme procedurali previsti dagli articoli da 5 a 12 della direttiva 65/65/CEE , eccezion fatta per la prova dell'effetto terapeutico".

Art. 26 - (Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega).

(Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE , relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:
a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;
f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90 , n. 900/92 e n. 3769/92 , recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Note all'art. 26:
- La dir. 92/109/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 370 del 19 dicembre 1992.
- Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 approva il T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cure e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Art. 27 - Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi).

Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi). 1. Dopo l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il seguente:
"ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Nota all' art. 27:
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 904 , reca attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

Art. 28 - Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega).

Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE , 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.
Note all'art. 28:
- La dir. 92/65/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 268 del 14 settembre 1992.
- La dir. 92/74/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 297 del 13 ottobre 1992.
- La dir. 92/118/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.

Art. 29 - Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale).

Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;
b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Nota all'art. 29:
- Le dir. 92/116/CEE e 92/120/CEE sono pubblicate in GUCE n. L 62 del 15 marzo 1993.

Art. 30 - (Identificazione e registrazione degli animali).

(Identificazione e registrazione degli animali). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE , relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara' informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.
Nota all'art. 30:
- La dir. 92/102/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 355 del 5 dicembre 1992.

Art. 31 - (Prodotti fitosanitari: criteri di delega).

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE , relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 , anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;
e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita';
f) prevedere che con decreto del Ministro della sanita' siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonche', in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;
g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantita' massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di piu' sostanze attive.
Note all'art. 31:
- La dir. 91/414/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991.
- Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 , reca disposizioni in materia di presidi sanitari. L'art. 4 recita:
"Art. 4. - Presso il Ministero della sanita' e' costituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita', che la presiede;
un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanita';
un funzionario tecnico della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanita';
un funzionario tecnico della Direzione generale per la igiene pubblica del Ministero della sanita';
un funzionario tecnico della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita';
due funzionari tecnici medici particolarmente esperti nel campo della biologia e farmacologia dell'Istituto superiore di sanita';
due funzionari tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanita', particolarmente esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari;
un professore universitario dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di chimica e due professori universitari dei ruoli ordinari o straordinari o fuori ruolo della facolta' di medicina e chirurgia di cui uno esperto in igiene ed uno in farmacologia;
tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un professore universitario della facolta' di scienze agrarie designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;
il direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Fireze;
due direttori di osservatori per le malattie delle piante designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
due funzionari ed un esperto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designati dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;
un funzionario medico ed un chimico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designati dal Ministero del lavoro;
un funzionario tecnico chimico del laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze.
Per lo svolgimento dei lavori la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario delle carriere direttive tecniche del Ministero della sanita'.
La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
La commissione puo' avvalersi dell'opera di esperti".
- Per l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , v. nota all'art. 58.

Art. 32 - Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari).

Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari). 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell' articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993 , si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell' articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 .
Note all'art. 32:
- La dir. 93/5/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L52 del 4 marzo 1993.
- La legge 29 dicembre 1990, n. 457 reca disposizioni diverse per l'attuazione delle manovre di finanza pubblica 1991-1993. L'art. 5, comma 12, recita:
"12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".
CAPO VI TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V LAVORO

Art. 33 - Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).

Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
Nota all'art. 33:
- La dir. 91/533/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L288 del 18 ottobre 1991. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Lavoratore espatriato). - 1. Se il lavoratore e' invitato a svolgere il suo lavoro in uno o piu' paesi diversi dallo Stato membro alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro, il o i documenti di cui all'art. 3 devono essere in possesso del lavoratore prima della sua partenza e devono comportare almeno le seguenti informazioni supplementari:
a) la durata del lavoro esercitato all'estero;
b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione;
c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio;
d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) puo' eventualmente risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla cui prassi e' soggetto il contratto o il rapporto di lavoro non supera un mese".

Art. 34 - (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro).

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro). 1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE , 92/58/CEE , 92/85/CEE , 92/91/CEE e 92/104/CEE , comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE , con le stesse modalita' e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1 , 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, nonche' all' articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 .
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE , sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2)) 3. All' articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 91/383/CEE".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "I termini di cui all' articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE , per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."

Art. 35 - (Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative).

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative). 1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita' lavorative.
3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravita', fino a lire 9 milioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245 , e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 35:
- La legge 29 maggio 1974, n. 256 , concerne la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
- La legge 5 marzo 1963, n. 245 , concerne la limitazione dell'impiego del benzolo e sui omologhi nelle attivita' lavorative.
CAPO VII TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VI AMBIENTE E AGRICOLTURA

Art. 36 - (Tutela dell'ambiente: criteri di delega).

(Tutela dell'ambiente: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualita' della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:
1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;
2) previsioni di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;
3) misure volte ad assicurare la tempestivita' ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;
4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;
b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove piu' rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;
c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

Art. 37 - (Tutela delle acque: criteri di delega).

(Tutela delle acque: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE , concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue ur- bane;
b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;
c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino gia' disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonche' determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;
d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;
e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalita' di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e nelle forme di gestione previste dall' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE , relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione piu' puntuale delle zone vulnerabili;
b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da parte delle regioni e delle province autonome sulla base dei criteri stabiliti dai Ministri competenti;
c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessita' di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attivita';
d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;
e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;
f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformita' con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE , concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 .
Note all'art. 37:
- La dir. 91/271/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 135 del 30 maggio 1991
- L'allegato II alla direttiva reca:
"Allegato II
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE SENSIBILI E MENO SENSIBILI
A. Aree sensibili
Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale gia' eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare e' il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare anche l'azoto; ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati piu' estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione; b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a quella stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 , concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri; c) aree che necessitano di un trattamento complementare a quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio.
B. Aree meno sensibili
Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente idrico marino in cui lo scarico di acque reflue non ha conseguenze negative sull'ambiente, per le particolari condizioni morfologiche, idrologiche o piu' specificamente idrauliche dell'area in questione.
Nell'individuare le aree meno sensibili, gli Stati membri devono tener conto del rischio di un'eventuale diffusione degli scarichi in aree adiacenti in cui simile apporto puo' avere effetti nocivi dal punto di vista ambientale. Gli Stati membri devono, in tal caso, individuare la presenza di aree sensibili anche al di fuori della loro giurisdizione. Ai fini dell'individuazione delle aree meno sensibili, vano tenute in considerazione: le baie aperte, gli estuari e le altre acque del litorale con un buon ricambio idrico, non soggette ad eutrofizzazione o ad una riduzione d'ossigeno, ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue urbane". - Gli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 recitano: "Art. 2. - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse naturali, anche per conseguire obiettivi di risparmio e di uso qualificato dei beni naturali da parte del sistema produttivo e dei cittadini, nonche' per realizzare il principio che chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente e' tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonche' a corrispondere un indennizzo adeguato, il Governo, sentite le competenti commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la materia della concessione delle acque pubbliche e disciplinare l'importo dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste, della quantita' della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica nel bacino idrografico e, per quanto riguarda gli usi industriali e irrigui, in ragione delle tecnologie impiegate per l'utilizzo e la distribuzione delle acque; disciplinare l'importo dei canoni per l'estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua, in funzione della granulometria e della natura del materiale estratto; disciplinare l'importo dei canoni per la concessione di spiagge lacuali, sulla base dell'estensione dell'area concessa e delle sue caratteristiche ambientali; prevedere che i nuovi importi siano stabiliti con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro limiti di maggiorazione non eccedenti il 10 per cento degli importi in essere per gli usi irrigui e il 30 per cento per tutti gli altri casi; prevedere l'effettuazione del monitoraggio delle acque pubbliche utilizzate a fini irrigui e delle acque di fognatura; b) prevedere l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, anche nei casi in cui la rete fognaria e' sfornita di impianto centralizzato di depurazione, fatta salva una diversa tariffa per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione. Le tariffe sono determinate tenendo conto della qualita' del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; c) disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in modo che vi sia correlazione fra entita' della tariffa, quantita' e qualita' dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata ed in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; d) disciplinare i vincoli e gli oneri ai quali e' sottoposta l'attivita' di cava in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', commisurando l'onere alla quantita' dei materiali estratti, alla qualita' degli stessi, alle caratteristiche delle aree interessate e fissando, altresi', modalita' e condizioni per la conservazione e la manutenzione degli alvei fluviali e delle difese spondali nonche' disciplinando l'eventuale utilizzazione del materiale di risulta in modo che i proventi entrino a far parte delle risorse di cui al comma 2. 2. Le maggiori risorse di cui alla lettera a) del comma 1 sono destinate alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni e sono utilizzate con le modalita' ivi previste; l'importo dei canoni di concessione e' destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante l'individuazione di standard di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, tra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1, previa definizione degli ambiti ottimali, di cui all' articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ed in vista della riforma organica del settore delle risorse idriche, nonche' le risorse di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, sono vincolate nel rispetto delle finalita' di cui alle medesime lettere, alla copertura degli oneri di gestione ed a programmi di investimento approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente, che vigila sull'attuazione dei programmi medesimi. Le risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono destinate ad interventi di bonifica e di salvaguardia ambientale secondo programmi approvati dalle regioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Qualora entro due anni i soggetti rispettivamente competenti non conseguano l'utilizzazione stabilita, le risorse affluiscono al bilancio dello Stato e sono impiegate dal Ministro dell'ambiente per le medesime finalita'. 3. I nuovi importi dei canoni, delle tariffe e degli oneri previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1994. 4. Il Governo e' autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni di raccordo tra le norme recate dal presente articolo, dall'articolo 12 della presente legge e dai decreti legislativi previsti dall' articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 . 5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione". "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e anche in deroga a quanto previsto dall' art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come sostituita dall' art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 . Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato. 2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare l'entita' del capitale sociale delle costituende societa' per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea; b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacita' tecniche e finanziarie dei soggetti stessi; c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato; d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicita' dei servizi. 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990 , e succes- sive norme di recepimento. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista di cui al comma 1, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici. 6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato. 7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al comma 1. 8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 e' fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree ur- bane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, puo' promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 , da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonche' dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione.
A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale". - La legge 8 giugno 1990, n. 142 , concerne l'ordinamento delle autonomie locali.
L'art. 22 recita: "Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1.
I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle prov- ince sono stabiliti dalla legge. 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati". - La dir. 91/676/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1991. - Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 reca attuazione della dir. (CEE) 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .

Art. 38 - (Rifiuti: criteri di delega).

(Rifiuti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE , relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE , relativa ai rifiuti pericolosi, sara' informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;
b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;
d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE , l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate dai medesimi articoli e dall' articolo 3 della direttiva 91/689/CEE ;
e) prevedere che i rifiuti destinati al recupero esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della lettera d), debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche dei rifiuto;
f) prevedere che i rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
g) prevedere l'obbligatorieta' dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;
h) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
i) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;
l) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' all' articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all' articolo 6 della direttiva 91/689/CEE ;
m) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio;
n) introdurre a livello regionale procedure amministrative inte- grate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate.
2. Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93 .
Note all'art. 38:
- La dir. 91/156/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L78 del 26 marzo 1991. - La dir. 91/689/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L377 del 31 dicembre 1991. - Il testo degli articoli 4 e 10 della dir. 91/156 e' il seguente: "Art. 4.
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: - senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; - senza causare inconvenienti da rumori od odori; - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuiti". "Art. 10. - Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine". - Il testo degli articoli 11 e 12 della dir. 91/156/CEE e' il seguente: "Art. 11. - 1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 , relativa ai rifiuiti tossici e nocivi, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'art. 9 o all'art. 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione; e b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti. Tale dispensa si puo' concedere solo:
- qualora le autorita' competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attivita' norme generali che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni alle quali l'attivita' puo' essere dispensata dall'autorizzazione; e - qualora i tipi o le quantita' di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'art. 4. 2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorita'. 3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtu' del paragrafo 1". "Art. 12. - Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorita' qualora non siano soggetti ad autorizzazione". - Il testo dell'art. 3 della dir. 91/689/CEE e' il seguente: "Art. 3. - 1. La deroga all'obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all' art. 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non e' applicabile ai rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva. 2.
Conformemente all' art. 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE , uno Stato membro puo' dispensare dall'art. 10 della presente direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti oggetto della presente direttiva: - qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti in questione e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attivita') e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e - qualora i tipi o le quantita' di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all' art. 4 della direttiva 75/442/CEE . 3. Gli stabilimenti o le imprese di cui al paragrafo 2 sono registrati presso le autorita' competenti. 4. Se uno Stato membro intende avvalersi delle disposizioni del paragrafo 2, le norme di cui al suddetto paragrafo sono comunicate alla Commissione al piu' tardi tre mesi prima della loro entrata in vigore.
La Commissione consulta gli Stati membri. Alla luce di tali consultazioni la commissione propone che tali norme siano adottate secondo la procedura di cui all' art. 18 della direttiva 75/442/CEE ". - Il D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 , concerne l'istituzione dell'IVA. - Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , reca attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili, e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 6, comma 2, lettera d) reca: "Art. 6 (Competenze delle regioni). - Alle regioni competono: (omissis). d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);".
- L'art. 7 della dir. 91/156/CEE recita: "Art. 7. - 1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorita' competenti di cui all'art. 6 devono elaborare quanto prima uno o piu' piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: - tipo, quantita' e origine dei rifiuti da ricuperare o da smaltire; - requisiti tecnici generali; - tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; - i luogi o impianti adatti per lo smaltimento.
Tali piani potranno riguardare ad esempio: - le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti; - la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento; - le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione. 3. Gli Stati membri hanno la facolta' di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri". - L'art. 6 della dir. 91/689/CEE recita: "Art. 6. - 1.
Conformemente all' art. 7 della direttiva 75/442/CEE , le autorita' competenti elaborano, separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2.
La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri che ne fanno richiesta". - Il regolamento CEE n. 259/93 e' pubblicato in G.U.C.E. n. L30 del 6 febbraio 1993. - Il testo dell'allegato II B della dir. 91/156/CEE e' il seguente:
"Allegato II B
OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITA'
DI RICUPERO
N.B.: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero cosi' come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'art. 4 i rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi. R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi. R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici. R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche. R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi.
R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti. R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori. R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi a norma dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii). R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10. R12 Scambio di rifiuiti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11. R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luogi in cui sono prodotti".
- Il testo dell'allegato II al regolamento (CEE) n. 259/93 e' il seguente:
"Allegato II
LISTA VERDE DI RIFIUTI
A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE
I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:
7112 10 - Rifiuti di oro 7112 20 - Rifiuti di platino (l'espressione "platino" include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio) 7112 90 - di altri metalli preziosi, es.: argento
N.B.: (1) Il mercurio e' specificamente escluso come componente di questi metalli (2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe (3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere a certe specifiche che il meccanismo di revisione dovra' precisare) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi: 7204 10 - Rifiuti e rottami di ghisa 7204 21 - Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile 7204 29 - Rifiuti e rottami di acciai legati 7204 30 - Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato 7204 41 - Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no 7204 49 - Altri rifiuti e rottami ferrosi 7204 50 - Lingotti di rottame rifusi ex 7302 10 - Rifiuti e rottami di ghisa
I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:
7404 00 - Rifiuti e rottami di rame 7503 00 - Rifiuti e rottami di nichel 7602 00 - Rifiuti e rottami di alluminio ex 7802 00 - Rifiuti e rottami di piombo 7902 00 - Rifiuti e rottami di zinco 8002 00 - Rifiuti e rottami di stagno ex 8101 91 - Rifiuti e rottami di tungsteno ex 8102 91 - Rifiuti e rottami di molibdeno ex 8103 10 - Rifiuti e rottami di tantalio 7104 20 - Rifiuti e rottami di magnesio ex 8105 10 - Rifiuti e rottami di cobalto ex 8106 00 - Rifiuti e rottami di bismuto ex 8107 10 - Rifiuti e rottami di cadmio ex 8108 10 - Rifiuti e rottami di titanio ex 8109 10 - Rifiuti e rottami di zirconio ex 8110 00 - Rifiuti e rottami di antimonio ex 8111 00 - Rifiuti e rottami di manganese ex 8112 11 - Rifiuti e rottami di berillio ex 8112 20 - Rifiuti e rottami di cromo ex 8112 30 - Rifiuti e rottami di germanio ex 8112 40 - Rifiuti e rottami di vanadio ex 8112 91 Rifiuti e rottami di: - Afnio - Indio - Niobio - Renio - Gallio - Talio ex 2805 30 Rifiuti e rottami di torio e terre rare ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio
B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI
2620 11 Zinco commerciale solido Zinco contenente scorie: - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (R 90% Zn) - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (R 85% Zn) - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (R 92% Zn) - Cimatura di zinco - Cimatura di alluminio
ex 2620 90 Scorie di processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi
C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE
ex 2504 90 Rifiuti di grafite ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no 2525 30 Rifiuti di mica ex 2529 21 Feldspato; leucite; nefelina e nefelina sienite; fluorite contenente, in peso, il 97% o meno di fluoruro di calcio ex 2804 61 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura ex 2804 69
D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE
Includendo ma non limitati a:
3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche 3915 10 - di polimeri di etilene 3915 20 - di polimeri di stirene 3915 30 - di polimeri di cloruro di vinile 3915 90 Polimerizzati o copolimerizzati - polipropilene - polietilene tereftalato - acrilonitrile copolimero - butadine copolimero - stirene copolimero - poliammidi - polibutilene tereftalati - policarbonati - polifenileni solfuri - polimeri acrilici - paraffine (C10 - C13) - poliuretano (non contenente clorofluorocarbone) - polimetil metalcrilato - polivinil alcool - polivinile butirrato - polivinile acetato - politereftalati fluorati (teflon.
PTFE) 3915 90 Resine o prodotti di condensazione di - resine urea formaldeide - resine fenoli formaldeidi - resine melanine formaldeidi - resine epossidiche - resine alchiliche - poliammidi
E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA
4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone: 4707 10 - Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone 4707 20 - Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo piu' non colorata 4707 30 - Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili) 4707 90 - Altri, includendo ma non limitati a: 1) cartoni laminati 2) rifiuti o pezzi non assortiti
F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE
ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi
Rifiuti di fibre di vetro
G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE
ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets
Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove
H. RIFIUTI TESSILI
5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati a catarzo) 5003 10 - non cardati ne' pettinati 5003 90 - altri 5003 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo 5103 10 - cascame di lana o di peli fini di animali 5103 20 - altri rifiuti di peli fini di animale 5103 30 - rifiuti di peli grossolani di animale 5102 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo) 5202 10 - rifiuti di filati, inclusi residui di fili 5202 91 - catarzo (seta grossolana) 5202 99 - altri 5301 30 Corde e rifiuti di lino
ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (Cannabis sativa L.) ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramie') ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramie' ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte 5505 10 - di fibre sintetiche 5505 20 - di fibre artificiali 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili 6310 10 - sortiti 6310 90 - altri
I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIU'
4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciu' (diversi da caucciu' indurito) e granuli ottenuti da esso 4012 20 Pneumatici usati ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciu' indurito (es.: ebanite)
J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI
4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato
K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI
2301 00 Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini; ciccioli 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose 2303 00 Residui di amido manufatto e residui similari, polpa di barbabietola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in forma di pellets 2304 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali 2305 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degli animali 2306 00 Sanza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime degli animali ex 2307 00 Fecci di vino ex 2308 00 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove 1522 00 Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao
L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO
0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione 0506 90 Rifiuti di ossa e midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio
M. ALTRI RIFIUTI
8908 00 Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che puo' essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi 0501 00 Rifiuti di capelli umani ex 0511 91 Rifiuti di pesce Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (FGD) Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici
ex 2621 Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone Rifiuti di paglia Calcestruzzo in pezzi Catalizzatori spenti: - Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori - Metalli preziosi prodotti da catalizzatori - Catalizzatori di metalli di transizione Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio ex 2619 00 Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfarici ed altri usi
ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20%) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina ex 2621 00 Carbone attivo spento Zolfo in forma solida ex 2836 50 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9) Cloruro di sodio, calcio e potassio Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento Macchine fotografiche monouso senza batterie ex 2818 10 Carburo di silicio".

Art. 39 - Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).

Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti). 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128 )) .
3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;
b) l'articolo 60 e' abrogato;
c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: "ed equiparati" sono soppresse;
d) all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;
e) all'articolo 79, il comma 1 e' abrogato.

Art. 40 - (Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati).

(Valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti integrati). 1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell' articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE , con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.
2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Note all' art. 40:
- Per la legge 9 marzo 1989, n. 86 , art. 9, v. nota all'art. 2.
- La dir. 85/377/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L175 del 5 luglio 1985. Il testo dell'allegato II e' il seguente:
"Allegato II
PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2
1. Agricoltura
a) Progetti di ricomposizione rurale b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva c) Progetti di idraulica agricola d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile f) Impianti che possono ospitare suini g) Piscicoltura di salmonidi h) Recupero di terre dal mare
2. Industria estrattiva
a) Estrazione della torba b) Trivellazioni in profondita' escluse quelle intese a studiare la stabilita' del suolo e in particolare: - trivellazioni geotermiche - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto f) Estrazione di petrolio g) Estrazione di gas naturale h) Estrazione di minerali metallici i) Estrazione di scisti bituminosi j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche' di scisti bituminosi l) Cokerie (distillazione a secco del carbone) m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento
3. Industria energetica
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I) b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree c) Stoccaggio in superficie di gas naturale d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili f) Agglomerazione industriale di car- bon fossile e lignite g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I) j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica
4. Lavorazione dei metalli
a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori (salvo quelli di cui all'allegato I) b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori g) Cantieri navali h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili i) Costruzione di materiale ferroviario j) Imbutitura di fondo con esplosivi k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici
5. Fabbricazione del vetro
6. Industria chimica
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotto chimici (se non compresi nell'allegato I) b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici 7. Industria dei prodotti alimentari
a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari d) Industria della birra e del malto e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi f) Impianti per la macellazione di animali g) Industrie per la produzione della fecola h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce i) Zuccherifici
8. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone d) Stabilimenti per la tintura di fibre e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura
9. Industria della gomma
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastimeri
10. Progetti d'infrastruttura
a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali b) Lavori di sistemazione urbana c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti non contemplati dall'allegato I) e) Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole g) Tram, ferrovie sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri h) Installazione di oleodotti e gasdotti i) Installazione di acquedotti a lunga distanza j) Porti turistici
11. Altri progetti
a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette c) Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I) d) Impianti di depurazione e) Depositi di fanghi f) Stoccaggio di rottami di ferro g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali polveri ed esplosivi j) Stabilimenti di squartamento
12. Modifica dei progetti che figurano nell'allegato I e dei progetti dell'allegato I che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di un anno".

Art. 41 - (Amianto: criteri di delega).

(Amianto: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE , concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257 , e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente. Note all'art. 41:
- La dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 1987.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 42 - (Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autorita' di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivita' di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autorita' e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.
(( 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all' articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi. )) CAPO VIII TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 43 - (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega).

(Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;
b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
c) il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche' l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumita';
e) sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.
Nota all'art. 43:
- La dir. 92/59/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. 288 dell'11 agosto 1992. Gli artt. 7 e 8 recitano:
"Art. 7. - 1. Se uno Stato membro prende misure per limitare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti o per disporne il ritiro dallo stesso, del tipo di quelli previsti all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) ad h), essa notifica tali provvedimenti alla Commissione, sempreche' tale notifica non sia prescritta da una normativa comunitaria specifica, precisando le ragioni che li hanno motivati. Questo obbligo non e' applicabile se le misure concernono un incidente che presenta un effetto locale e che e' in ogni caso, limitato al territorio dello Stato membro interessato.
2. La Commissione consulta al piu' presto le parti interessate. Se dopo tale consultazione, la Commissione constata che la misura e' giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonche' gli altri Stati membri. Se dopo tale consultazione la Commissione constata che la misua e' ingiustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa".
"Art. 8. - 1. Se uno Stato membro prende o decide di prendere misure urgenti per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di un prodotto o di un lotto di un prodotto a causa di un rischio grave ed immediato che detto prodotto o lotto di prodotto presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori, esso ne informa d'urgenza la Commissione, a condizione che tale obbligo non sia previsto da procedure di natura equivalente nel contesto di altri strumenti comunitari.
Tale obbligo non e' applicabile se gli effetti del rischio non vanno o non possono andare al di la' del territorio dello Stato membro interessato.
Fatto salvo quanto e' indicato al primo comma, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito all'esistenza di un rischio grave ed immediato anche prima di aver deciso l'adozione dei provvedimenti in merito.
2. Alla ricezione di tali informazioni, la Commissione ne verifica la conformita' con le disposizioni della presente direttiva e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi.
3. Le procedure particolareggiate concernenti il sistema comunitario d'informazione previsto nel presente articolo figurano nell'allegato. La Commissione adatta tali proce- dure particolareggiate conformemente alla procedura stabilita di cui all'articolo 11".

Art. 44 - (Pane parzialmente cotto)

(Pane parzialmente cotto) 1. L' articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , gia' sostituito dall' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela- tive modalita' della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonche' la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall' articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ".
Note all' art. 44:
- La legge 4 luglio 1967, n. 580 , reca la disciplina per la lavorazione e commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.
- Il testo dell'art. 14, cosi' come sostituto dal D.
Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , era il seguente:
"Art. 14. - 1. E' denominato 'pane' il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta.
- convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).
2. Il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purche' inimballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione 'parzialmente cotto' o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalita' di cottura.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 /CzEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.
- L'art. 17 recita:
"Art. 17 (Prodotti non destinati al consumatore). - 1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o su documenti commerciali".

Art. 45

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))

Art. 46 - (Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte).

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sara' dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonche' dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287 , negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato fuso non confezionati o preincartati;
b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonche' alle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalita' di lavorazione;
c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovra' farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una quantita' massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantita' di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri.
d) sara' previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonche' delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.
Note all' art. 46:
- Le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE sono pubblicate in G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992.
- La legge 25 agosto 1991, n. 287 , concerne aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.

Art. 47 - (Vendita dei prodotti sfusi).

(Vendita dei prodotti sfusi). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all' articolo 16, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 .
Nota all' art. 47:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 , concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari. L'art. 16 recita:
"Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) le indicazioni previste all'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
b) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili, ove necessario;
c) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580 ;
d) il titolo alcolometrico volumico affettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
3. Per i prodotti della pasticceria e della panetteria l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai prodotti di gelateria.
5. Per i prodotti della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l'elenco degli ingredienti puo' esser riportato su apposito registro o altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' di banchi di esposizione dei prodotti alinentari.
6. Per i prodotti preincartati le indicazioni di cui al comma 2 possono figurare sul solo cartello applicato al comparto.
7. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
8. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono figurare anche solo sui documenti commerciali".

Art. 48 - Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti).

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti). 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 , e' sostituita dalla seguente:
"c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'".
2. Nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 , dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
Nota all' art. 48:
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 , concerne materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti.
L'art. 4 recita:
"Art. 1. - 1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni:
a) la dicitura 'per alimenti' ovvero 'puo' venire a contatto con gli alimenti' oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale 'macchina per caffe'', 'bottiglia per vino', 'cucchiaio per minestra' oppure il simbolo di cui all'allegato 2;
b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento le loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;
c) il nome e la regione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'.
2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:
a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;
b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale; sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiale e sugli oggetti stessi.
3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservati ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonche' a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cu al comma 5, la dichiarazione di conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possano essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni".

Art. 49 - (Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi).

(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi). 1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 246 , e' abrogato.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 , e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE .
Nota all' art. 49:
- Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 concerne misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Il comma 3 dell'art. 2, abrogato, recitava:
"3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alinenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro".
- Il decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 64 , sui prodotti alimentari, all'art. 7 cosi' dispone:
"Art. 7 (Decretazione). - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1".

Art. 50 - (Regolamentazione dei prodotti).

(Regolamentazione dei prodotti). 1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 .
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea:
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualita' dei prodotti, alla sanita' degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la emanazione di regole tecniche.
Nota all'art. 50:
- Per la legge 9 marzo 1989, 86, v. nota all'art. 2.
L'art. 4, comma 5, recita:
"5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta.
Decorso tale temine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere".

Art. 51 - (Esportazioni di carburanti).

(Esportazioni di carburanti). 1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , le parole: "Essi non possono essere esportati" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari".
Nota all'art. 51:
- Il testo del primo comma dell'art. 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , sugli idrocarburi, era il seguente:
"Art. 55 - Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'art. 2 sono destinati in- via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato".

Art. 52 - Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto).

Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto). 1. L' articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".
2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".
Note all' art. 52:
- Il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 , concerne i brevetti per invenzioni industriali. L'art. 53 recitava:
" Art. 53 ( Art. 45, comma terzo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 ). - L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione".
- L'art. 54, comma 1, recitava:
"Art. 54 (Art. 58, n. 3 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). - Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

Art. 53 - Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega).

Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;
b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;
c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.
Note all'art. 53:
- La dir. 92/44/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992. L'art. 5 reca:
"Art. 5 (Condizioni per la cessazione delle offerte). - Gli Stati membri garantiscono che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo; puo' essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati.
Fatti salvi altri diritti di ricorso, previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano adire l'autorita' nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione".
- L'art. 8 della dir. sopracitata reca:
"Art. 8 (Controllo dell'autorita' nazionale di regolamentazione). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale di regolamentazione stabilisca la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi di telecomunicazione a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. Tale procedura puo', inoltre prevedere la possibilita' che l'autorita' nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determi- nate violazioni delle condizioni di utilizzazione. Gli Stati membri provvedono affinche' tale procedura garantisca un procedimento decisionale trasparente in cui vengano presi in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve essere presa dopo aver offerto la possibilita' ad entrambe le parti di esporre i propri argomenti del caso. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione; essa non e' esecutoria prima di essere notificata agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un tribunale.
2. L'autorita' nazionale di regolamentazione provvede affinche' gli organismi di telecomunicazione rispetto il principio della non discriminazione quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi. Qualora gli organismi di telecomunicazione utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi che non sono coperti da diritti speciali e/o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni ad altri utilizzatori che ne facciano richiesta.
3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione".
- L'art. 12 della dir. sopracitata recita:
"Art. 12 (Procedura di conciliazione). - Fatti salvi:
a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli articoli 169 o 170;
b) i diritti di chi invochi la procedura di cui ai punti da 1) a 5) del presente articolo, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, nonche' un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni, l'utente potra' avvalersi della seguente procedura di conciliazione:
1) l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni alla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorita' nazionali di regolamentazione;
2) se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, la parte lesa puo' ricorrere alla procedura di cui ai punti 3) e 4) mediante notifica scritta all'autorita' nazionale di regolamentazione e alla Commissione;
3) se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2), che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorita' nazionale di regolamentazione o la Commissione puo' rinviare il caso al comitato ONP;
4) nel caso di cui al punto 3) il presidente del comitato ONP avvia il seguente procedimento se e' convinto che tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano stati fatti:
a) egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente puo' decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare al consulenza di al massimo altre due persone in qualita' di esperti;
b) il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilita' di presentare osservazioni orali o scritte;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura;
5) le parti che ricorrono a questa procedura sostengono i costi della loro partecipazione".

Art. 54 - Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega).

Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) prevedere la possibilita' di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;
2) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;
3) dalla interoperabilita' dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;
c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte del gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;
e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;
f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolato d'oneri da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:
1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);
2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
3) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale;
4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;
h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;
i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;
l) consentire la semplice rivendita di capacita', costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizzazione di cui alla lettera d) il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacita' sulle linee affittate per le quali e' fatta eccezione ai sensi della lettera a);
n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonche', nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera d);
o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 , e successive modificazioni;
p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ispettorato, nonche' l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.
Note all'art. 54:
- La dir. 90/388/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 203 del 24 luglio 1987.
- Il D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523 , concernente l'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.

Art. 55 - (Transito di gas naturale sulle grandi reti).

(Transito di gas naturale sulle grandi reti). 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE , e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
Nota all'art. 55:
- La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.

Art. 56 - Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole).

Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole). 1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , sono soppresse.
Note all' art. 56:
- La decisione 91/523/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 283 dell'11 ottobre 1991.
- La legge 22 dicembre 1984, n. 887 , concerne l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 19, ultimo comma disponeva: "Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole.
L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria".

Art. 57 - (Esplosivi per uso civile: criteri di delega).

(Esplosivi per uso civile: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi;
a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunita' europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;
c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunita' europea sia soggetta, per la parte del transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;
e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931 , e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita';
f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;
g) disciplinale la domanda ed il procedimento di accertamento della conformita' degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;
h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalita' stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931 , siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h del presente comma;
l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi gia' riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformita', la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovra' essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;
n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformita' dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorita' il riesame della domanda;
o) prevedere la possibilita' che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformita' e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;
p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonche' l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;
q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;
r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonche' quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;
s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.
Note all'art. 57:
- La dir. 93/15/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 121 del 15 maggio 1993. L'art. 7 recita: "Art. 7. - 1. La marcatura CE di conformita' e' apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata. L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE. 2. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE.
Tuttavia puo' essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purche' non riduca la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 3. Fatto salvo l'articolo 8: a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformita' del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro; b) nel caso in cui la non conformita' persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8". - L'art. 8 della dir. sopracitata recita: "Art. 8. - 1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformita' ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformita' risulta: - dall'inosservanza dei requisiti essenziali; - da una scorretta applicazione delle norme; - o da una lacuna di tali norme. 2. La Commissione si consulta il piu' presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura e' giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura e' ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione. Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5. 3. Se un esplosivo non conforme e' munito della marcatura CE di conformita', lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri". - L'art. 9 della dir. sopracitata recita: "Art. 9. - 1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti. 2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinari nella presente direttiva non vengono piu' effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunita'. 3.
Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorita' competente del luogo di destinazione. L'autorita' competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o piu' Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorita' competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo. 4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.
5. Se l'autorita' competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7.
Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorita' competenti.
Una copia del documento e' conservata dal destinatario che lo presentera' all'autorita' competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima. 6. Se l'autorita' competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio puo' essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorita' competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che puo' essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento. 7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorita' competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti: - il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione; - il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento; - una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite; - le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione; - il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
- le date previste di partenza e di arrivo; - se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri. Le autorita' competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento e' autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalita', le informazioni relative al trasferimento. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esecita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorita' competenti dello Stato membro di partenza nonche' a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorita' competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonche' agli Stati membri di transito. 9. Nessun fornitore potra' trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7". - Gli articoli 11 e 12 della dir. sopracitata recitano: "Art. 11. - In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, puo' prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti. Queste misure rispettano il principio di proporzionalita'. Esse non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione de'guise'e nel commercio tra Stati membri. Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri". "Art.
12. - 1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorita' nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalita' di cui agli articoli 9 e 10. 2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 , in particolare quelle rela- tive alla riservatezza". - L'allegato I alla direttiva sopracitata e' il seguente:
"Allegato I
REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA
I. Requisiti generali:
1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonche' da evitare danni alla proprieta' o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati. 2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilita'. 3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.
II. Requisiti speciali:
1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprieta'. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realta'. Qualora cio' non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste. a) la concezione e le proprieta' specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione; b) la stabilita' fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui puo' essere esposto; c) la sensibilita' agli urti e alle frizioni; d) la compatibilita' di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilita' chimica e fisica; e) la purezza chimica dell'esplosivo; f) la resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidita' o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilita'; g) la resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo; h) l'idoneita' dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisu', di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni;
i) la sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri;
j) il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando e' impiegato per lo scopo a cui e' destinato; k) le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza; l) la capacita' dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramente durante il deposito fino alla 'data di scadenza' indicata dal produttore; m) l'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo. 2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti: A) Esplosivi detonanti: a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione; b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilita' lungo tutta la colonna di cartucce; c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantita' tali da non danneggiare la sa- lute in condizioni d'uso normali. B) Cordoncini detonanti, micce di sicurezza e cordoncini di accensione: a) il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e dei cordoncini di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposti ad una sollecitazione meccanica normale; b) i parametri per la velocita' di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti; c) i cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita', avere una capacita' di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari. C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato): a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilita' lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili; b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita'; c) la capacita' di innesco non deve essere compromessa dall'umidita'; d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinche' sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano; e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.); f) i fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto. D) Propellenti e propellenti per endoreattori: a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati; b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione; c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi".
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , approva il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza . Gli articoli 39 e 40 recitano:
"Art. 39. - Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita' del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, il cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantita' dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza". "Art. 40 (Art. 39 T.U. 1926). - Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare".
- L'art. 55 recita:
"Art. 55 (Art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate, le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che non diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila". - L'art. 53 del R.D. sopracitato recita: "Art. 53 (Art. 52 T.U. 1926). - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno".
CAPO IX TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VIII RELAZIONI DELLA COMUNITA'

Art. 58 - (Sviluppo della formazione comunitaria).

(Sviluppo della formazione comunitaria). 1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.
2. Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.
3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.
4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attivita' del Comitato.
Nota all' art. 58:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 , vedi nota all'art. 1. Il testo dell'art. 17 e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 59 - Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo).

Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo). 1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e quella di riversamento al Fondo medesimo.
2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
Nota all' art. 59:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 , concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
L'art. 5 recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 ".

Art. 60 - Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea).

Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea). 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: CONSO Nota all' art. 60:
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , opera il trasferimento alle regioni di alcune funzioni amministrative dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2, e' il seguente:
"Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".

Allegato A

Allegato A
(articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE .
92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta' intellettuale.
92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita.
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
SANITA'
91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e la importazione nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE .
92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari.
92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE .
LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recanti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) . 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Allegato B

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI LIBERA CIRCOLAZIONE
92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
ASSICURAZIONI
91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).
92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).
SANITA'
91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
LAVORO
91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale.
91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro.
92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai densi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) . 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) .
92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
AMBIENTE E AGRICOLTURA
87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causa dall'amianto.
91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.
91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernenti il trattamento delle acque reflue urbane.
91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.
92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Allegato C

ALLEGATO C
(articolo 4, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE
89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini.
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose.
91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica.
91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna.
91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.
91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE , 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica.
92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.
92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi.
92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali o seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle.
92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione.
92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni.
92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
92/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che intro- duce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita' elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE ) dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

Allegato D

ALLEGATO D
(articolo 4, comma 2)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI
COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.
92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.
92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione.
92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

Allegato E

ALLEGATO E
(articolo 5)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle pro- cedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n.3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe
altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali.
89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE , per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori.
90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.
91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi.
91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali.
91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.
91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive.
91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
92/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunita' di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT).
91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.
91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V).
91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari.
91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.
91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto).
91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.
91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi.
91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.
92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'.
92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).
92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere.
92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1.
92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi.
92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio.
92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore.
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura).
92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissione dei gas di scarico). 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identita' nel passaggio da uno Stato membro all'altro.
92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.
92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'.
92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici.
92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari.
92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE , che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.
92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.
92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.
92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio.
92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N.
92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi.
93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi).
93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari. 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N- nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale.
93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.
93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni.
93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica.
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