Monitoring Gesetzessammlung

22G00160

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

22G00160

Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. (22G00160) (DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022 n. 151)

Art. 1 - Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione

Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione 1. Presso i tribunali ordinari ((, i tribunali per i minorenni)) e le corti di appello sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione".
3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione".
4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o piu' uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Finalita'
1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 3 - Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici

Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici 1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticita', definisce le priorita' di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. ((Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 .)) 2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attivita' degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.
2-bis. ((Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006 .))

Art. 4 - Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione 1. ((Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;)) a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ;
b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall' articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ;
c) i tirocinanti di cui all' articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ;
d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell' articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ;
e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
f) ((il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 )) ;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100 )) ;
h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal presente decreto.
2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.
3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui e' necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.
4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a) , b) , d) , e) , f) , del codice di procedura penale .
5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
CAPO II Capo II Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Art. 5 - Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello

Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello 1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) attivita' preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall' articolo 171-bis del codice di procedura civile nonche' nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall' articolo 348-bis del codice di procedura civile ;
c) raccordo e coordinamento fra l'attivita' del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attivita' dell'ufficio;
g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
1-bis. ((Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.))

Art. 6 - Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello

Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello 1. All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:
a) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data piu' risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
1-bis. ((Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attivita' previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attivita' che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attivita' giurisdizionale.)) 2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione

Compiti dell'ufficio per il processo civile
presso la Corte di cassazione 1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all' articolo 380-bis del codice di procedura civile ;
c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;
d) svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 363-bis, terzo comma, e 380-bis del codice di procedura civile :
«Art. 363-bis (Rinvio pregiudiziale). - (Omissis).
Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilita' della questione per la mancanza di una o piu' delle condizioni di cui al primo comma.
(Omissis).»
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati). - Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, puo' chiedere la decisione.
In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1, e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.».

Art. 8 - Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso la Corte di cassazione 1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:
1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilita' per superamento dei termini di cui all' articolo 344-bis del codice di procedura penale , la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;
4) lo svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all' articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale ;
e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 344-bis e 610, comma 1, del codice di procedura penale :
«Art. 344-bis (Improcedibilita' per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilita' dell'azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione e' particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessita' delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all' articolo 609-ter , 609-quater e 609-octies del codice penale , nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis. 1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis. 1, primo comma, del codice penale , i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilita', entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non puo' essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall' articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non puo' comunque eccedere sessanta giorni. Quando e' necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresi' sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorita' giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione e' effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilita' non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
«Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte.
1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.
3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
4.
5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.
5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalita' di procedura l'inammissibilita' del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilita' del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis.».
- Si riporta il testo dell' articolo 165-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ):
«Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e' inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non gia' contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza e' fatta attestazione.».

Art. 9 - Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione

Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione
presso la Procura generale della Corte di cassazione 1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o piu' fra i seguenti compiti:
a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l'individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall' articolo 363 del codice di procedura civile ;
c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' articolo 363 del codice di procedura civile :
«Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione e' di particolare importanza.
Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa e' di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.».

Art. 10 - Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Compiti dell'ufficio per il processo penale
presso la Procura generale della Corte di cassazione 1. All'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;
b) supporto ai magistrati nell'attivita' di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonche' nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
2. L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

Art. 11 - Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

Ulteriori compiti degli uffici per il processo e
dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attivita' di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.
CAPO III Capo III Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

Art. 12 - Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali
e le sezioni circondariali 1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.
2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all' articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 .
Note all'art. 12:
- Per l'articolo 6 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , si vedano le note alle premesse.

Art. 13 - Costituzione dell'ufficio per il processo

Costituzione dell'ufficio per il processo 1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.
2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attivita' connesse all'esercizio dell'attivita' giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L'autorizzazione e' concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 14 - Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace 1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10 , 11 , 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 .
Note all'art. 14:
- Per gli articoli 10, 11, 13 e 14 del citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , si vedano le note all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 15 - Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti 1. Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonche' di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.
2. Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti interloquiscono con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestivita' dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonche' la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attivita' di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.
3. Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualita' relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunita', e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all' articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 , al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresi' essere loro delegate attivita' di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.
4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attivita' di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attivita' di raccordo con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia nonche', nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attivita' di verifica degli interventi rieducativi in corso.
Note all'art. 15:
- Per l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 2017, n. 47 , si vedano le note alle premesse.
CAPO IV Capo IV Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), e' autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all' articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all' articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 16:
- Per l'articolo 1, comma 27, della citata legge 27 novembre 2021, n. 134 , si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 1, comma 41, della citata legge 26 novembre 2021, n. 206 , si vedano le note alle premesse.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie 1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 18 - Modifiche e abrogazioni

Modifiche e abrogazioni 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente:
« Art. 58-bis (Ufficio per il processo). - L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale »; b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: « Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario ». 2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: « e collaboratori »; b) all'articolo 126, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. ». 3. All' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , le parole « a norma dell' articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221 » sono sostituite dalle seguenti: « a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134 ». 4. L' articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e' abrogato. Note all'art. 18:
- Si riporta la rubrica del capo II, Libro I, Titolo I, del codice di procedura civile , cosi' come modificata dal presente decreto:
«Capo II - Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario.».
- Si riporta il testo degli articoli 124 e 126 del codice di procedura penale cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Obbligo di osservanza delle norme processuali). - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale.
2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.»
«Art. 126 (Assistenza al giudice). - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
1-bis. Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace). - 1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'uffcio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134 , presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attivita' allo stesso inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo puo' essere assegnata, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.».

Art. 19 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Bianchi, Ministro dell'istruzione Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lamorgese, Ministro dell'interno Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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