24G00034
24G00034
Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della delega conferita al Governo. (24G00034) (DECRETO LEGISLATIVO 05 febbraio 2024 n. 20)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2024 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' ed il relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 ; Visto il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195 ; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ; Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227 , recante «Delega al Governo in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera f), che prevede l'istituzione del Garante nazionale delle disabilita', al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilita'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 , recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , concernente « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .»; Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 , recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni», come modificata dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , concernente «Attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 21 settembre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, resi rispettivamente in data 10 gennaio 2024 da parte della 10ª Commissione Senato, in data 16 gennaio 2024 dalla 5ª Commissione Senato, e in data 16 gennaio 2024 dalla V Commissione e dalle Commissioni riunite I e XII della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2024; Sulla proposta del Ministro per le disabilita', di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Istituzione dell'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'»
1. Al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilita', in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell'Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, e' istituita l'Autorita' «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita'», di seguito denominato «Garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal presente decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
2. Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 , ((, per il monitoraggio della sua applicazione)) , ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, ((nonche' per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione)) e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'. Il Garante, con riguardo alle persone con disabilita' che sono private della liberta' personale, individua, ferme restando le rispettive competenze, forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 .
2-bis. ((Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 , il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilita'.)) 3. Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilita'.
Art. 2
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita'
e nomina del Garante
1. Il Garante e' organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, disciplina l'esercizio delle attivita' del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalita', competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilita'.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
4. Per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attivita' nel campo della disabilita'.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante, di cui all'articolo 3, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilita'.
6. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
8. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.
9. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
10. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti e' attribuita un'indennita' di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attivita' istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Note all'art. 2:
- Si riporta l' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
4)
5) nomina a presidente o vicepresidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6)
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita' didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, prorettore, preside di facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell' art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 .
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalita' previste dall' art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311 ; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facolta' e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilita' che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di eta'».
Art. 3
Ufficio del Garante 1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e' istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita', di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilita', nonche' un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.
3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, e' costituita da una unita' dirigenziale di livello generale e una unita' dirigenziale di livello non generale e ((19 unita' di personale non dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita' di categoria B)) , in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' del Garante.
L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.
4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, e puo' avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unita', con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. L'Ufficio del Garante puo' avvalersi di esperti, ((fino a un massimo di quindici)) , di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilita'. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, puo' prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attivita', il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unita', selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , composto da un dirigente di livello non generale e otto unita' di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio e' a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, puo' confluirvi su richiesta il personale gia' assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', e' individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operativita' e il funzionamento dal 1° gennaio 2025.
8. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
Art. 4
Funzioni e prerogative del Garante 1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 , e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 5, comma 2;
b-bis) ((formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;)) c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone con disabilita', in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilita', dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita', individuati ai sensi dell' articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67 , da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonche' dall'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalita' di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilita'. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilita' legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante puo' proporre ricorso ai sensi dell' articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ;
g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate;
h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilita', in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
l) assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 , la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilita' sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia di disabilita' sull'attivita' svolta;
n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 , avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 . Nel corso delle visite, il Garante puo' avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilita' e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, oppure in qualita' di consulenti a titolo gratuito;
o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975 ;
p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilita' nonche' di modelli di accomodamento ragionevole;
r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali ((e internazionali)) nello svolgimento dei rispettivi compiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualita' delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e assicura, altresi', forme di concertazione in relazione alle specifiche attivita' di cui al comma 1, lettere c) ed h).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . Le disposizioni di cui all' articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , si applicano anche al Garante.
Art. 5
Pareri del Garante 1. Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza di cui al comma 4, esprime con delibera collegiale pareri motivati secondo le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilita', una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonche' una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalita' e adeguatezza.
3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonche' l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilita' di potervi accedere in condizione di pari opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante puo' proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento. ((Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante puo' agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.)) 4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o piu' persone con disabilita', proporre l'adozione di misure provvisorie. La proposta e' trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.
5. Le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicita' al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.
Art. 6
(( (Azione processuale del Garante).)) 1. ((Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio:)) a) ((per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;)) b) ((contro l'inerzia serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;)) c) ((nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;)) d) ((per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformita' al parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis);)) e) ((nelle ipotesi di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .)) 2. ((Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell' articolo 29 o dell' articolo 31 del codice del processo amministrativo , di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , o ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 , il Garante puo' intervenire nel relativo giudizio.)) 3. ((Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .))
Art. 7
Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri di cui agli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 .
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 7:
- Si riporta il comma 178 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (21G00256) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, S.0. n. 49:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all' art. 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita'» ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.».
Art. 8
Disposizioni finali 1. All' articolo 67, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo la lettera l-ter) e' aggiunta la seguente:
« l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' di cui all' articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 . ». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Locatelli, Ministro per le disabilita' Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Schillaci, Ministro della salute Nordio, Ministro della giustizia Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Nordio Note all' art. 8 :
- Per l' art. 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si veda nelle note all'art. 4.