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092G0242

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

092G0242

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. (LEGGE 28 febbraio 1992 n. 217)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 10/3/1992 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall' articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita':
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall' articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 3

1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , e successive modificazioni, non puo' essere superiore a:
a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 9.
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4- bis (Modificazioni all' articolo 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121 ). - 1. All' articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato';
b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato'".
All'articolo 5:
al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino a: "altri beni";
al comma 2, dopo le parole: "le condizioni" sono inserite le seguenti: ", gli ambiti funzionali";
al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4- bis. All' articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 , le parole: '(Francia e Svizzera)' sono sostituite dalle seguenti: '(Francia, Svizzera e Austria)'".
All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a re- gime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza".
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