099G0189
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Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1999 n. 116)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 30-4-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visti, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modifiche ed integrazioni, che hanno conferito al Governo la delega a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, anche mediante trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; Visto l' articolo 55, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Visto l' articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Acquisito il parere della commissione bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L' articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa' derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni, l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e' disciplinato dalla presente legge.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 11. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all' art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n 549 , e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole: ''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato''; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite le seguenti: ''da espletarsi a livello regionale''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59/1997 v. in nota al titolo.
- La legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza), all'art. 55, comma 3, prevede che con decorrenza dal 1 gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in societa' per azioni.
- L' art. 9, comma 6, della legge n. 50/1999 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) ha differito al 31 luglio 1999, tra l'altro, il termine di cui all'art. 11, comma 1, della citata legge n. 59/1997 .
- L'art. 5 della citata legge n. 59/1997 ha istituito una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, aventi fra l'altro il compito di esprimere i pareri previsti dalla legge stessa.
Art. 2
1. L' articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.
4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:
a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
b) conio di monete estere;
c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
o) perizia delle monete ritenute false;
p) conio di monete commemorative o celebrative;
q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.
6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.
8. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.
9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'.
10. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.".
Art. 3
1. L' articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.".
Art. 4
1. L' articolo 9 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica un triennio e puo' essere confermato.".
Art. 5
1. L' articolo 10 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei componenti nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, scelti fra persone di elevata competenza e professionalita' nelle materie e nei settori di attivita' nei quali opera l'Istituto, assicurando tra l'altro la presenza di esperti nelle materie grafiche e cartarie, con esclusione dei soggetti che possano comunque trovarsi in situazione di conflitto di interessi.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio. Alla scadenza di ciascun triennio decadono anche i consiglieri eventualmente nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri componenti.
3. Al consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, e' sostituito da un funzionario da lui incaricato.
4. Quando occorra deliberare in materia di cartevalori, al consiglio partecipa, a titolo consultivo, il capo del servizio ispettorato cartevalori del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 6
1. L' articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati esclusivamente per un ulteriore triennio.
2. Il collegio e' composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
3. Il presidente ed il suo supplente sono scelti tra i dirigenti dello Stato con incarico dirigenziale generale presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 7
1. L' articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera gli indirizzi generali e il programma annuale di attivita';
b) delibera i bilanci dell'Istituto;
c) delibera il conferimento dell'incarico a societa' di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
d) formula gli indirizzi programmatici generali relativi alle societa' partecipate;
e) delibera, in via generale, le linee organizzative dell'Istituto e gli indirizzi per la gestione delle risorse umane, ivi compresi i criteri per le assegnazioni e i trasferimenti del personale;
f) delibera, su proposta del presidente, l'assunzione e le relative modalita', nonche' la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale;
g) delibera le modalita' di assunzione del personale, secondo criteri e procedure che garantiscano la trasparenza delle scelte e l'efficienza dei servizi;
h) autorizza l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, l'accensione di mutui e la costituzione di diritti reali sui beni di proprieta';
i) delibera l'assunzione di obbligazioni e la prestazione di ogni forma di garanzia;
l) delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma dell'articolo 22;
m) autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni;
n) delibera, su proposta del presidente, nelle materie di cui agli articoli 2364 e 2365 del codice civile , la volonta' dell'Istituto da esprimersi nelle assemblee delle societa' nelle quali l'Istituto detiene direttamente partecipazioni superiori al venti per cento del capitale sociale;
o) delibera sull'acquisto e sulla dismissione di partecipazioni;
p) determina i limiti di somma entro i quali il presidente e il direttore generale autorizzano le spese.
2. Per le materie riguardanti la ''Sezione Zecca'', il consiglio di amministrazione puo' avvalersi della consulenza di un comitato composto dal direttore della ''Sezione Zecca'' e da due esperti designati dal consiglio medesimo all'inizio di ciascun anno.
3. Il consiglio di amministrazione, nei limiti di cui all' articolo 2381 del codice civile , puo' delegare proprie attribuzioni al presidente.
4. Dell'esercizio delle deleghe ad esso attribuite il presidente e' tenuto a riferire al consiglio di amministrazione, secondo le modalita' e nei tempi da questo stabiliti.
5. La deliberazione indicata alla lettera b) del comma 1 e' sottoposta all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le modalita' di cui all'articolo 23. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento della predetta deliberazione da parte del Ministero vigilante, i bilanci si intendono approvati. Qualora siano formulate osservazioni, il termine e' interrotto e ricomincia a decorrere per intero, per una sola volta, a partire dalla data in cui le risposte dell'istituto pervengono allo stesso Ministero vigilante.".
2. Le attribuzioni di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , cosi' come sostituito dal comma 1, sono esercitate nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2.
Art. 8
1. L' articolo 19 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Fino alla trasformazione in societa' per azioni e' in facolta' dell'Istituto avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione.".
Art. 9
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in societa' per azioni.".
2. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:
a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;
b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 559/1966 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 21. - La Cassa depositi e prestiti e gli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro norme istituzionali, a concedere all'Istituto Poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnicoproduttive dell'Istituto medesimo e ad ogni altra operazione necessaria per la sua trasformazione in societa' per azioni.
Ai mutui di cui sopra sara' applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.
Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono corredate:
a) dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei piani di spesa, per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti;
b) dall'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ogni altra operazione necessaria per la trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.
L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.
Le annualita' di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovra' essere tenuta presente dalla commissione di cui all'art. 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.
I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'istituto mutuatario.
I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo art. 22.
Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall' art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 ".
Art. 10
1. L' articolo 23 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di giugno di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, redatti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , in quanto applicabili, accompagnati dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.".
Art. 11
1. L' articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche ed integrazioni, e' abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed eventuali trattamenti integrativi aziendali.
3. Allo scopo di agevolare il processo di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina, con proprio decreto, criteri e modalita' per la formazione dei prezzi delle forniture, al fine di assicurarne la flessibilita' e di promuoverne l'adeguamento alla situazione del mercato.
4. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il personale dipendente dell'Istituto puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni.
5. In sede di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni le eventuali attivita' o produzioni da affidarsi in esclusiva, nel rispetto della normativa comunitaria, sono svolte con separazione contabile o societaria rispetto alle attivita' o alle produzioni dedicate al mercato.
6. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori restano in carica, a far data dai rispettivi provvedimenti di nomina, per la durata dei rispettivi mandati stabilita dagli articoli 9, 10, comma 2, e 12 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , cosi' come sostituiti dal presente decreto. Il mandato cessa comunque in caso di trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla trasformazione dell'Istituto in societa' per azioni.
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Art. 12
1. Sono abrogati l' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e gli articoli 11 , 13, primo comma, lettere e) ed f) , 15, 17, primo comma, 18, 25 e 26 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche e integrazioni.
2. All' articolo 13, secondo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e successive modifiche e integrazioni, le parole: "del comitato esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "del consiglio di amministrazione.".
3. Sono inoltre abrogati gli articoli 2 , 3 e 4 della legge 20 aprile 1978, n. 154 .
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 559/1966 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 13. - Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:
a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;
c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;
d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;
e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 e ne fissa le condizioni;
f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'art. 2, di costo complessivo non superiore a L. 5.000.000;
g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Il presidente e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente piu' anziano del consiglio di amministrazione".
- La legge n. 154/1978 reca: "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato".
Art. 13
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto