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15G00121

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

15G00121

Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (15G00121) (DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105)

Art. 1

Finalita'
1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture compresi negli enti territoriali di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , competenti secondo il rispettivo ordinamento.
4. Fino all'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all' articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , le competenze amministrative relative alle attivita' a rischio di incidente rilevante conferite alle regioni dallo stesso articolo 72 sono esercitate dallo Stato secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata nella G.U.C.E. 14 gennaio 1997, n. L 10.
- La direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003 , che modifica la direttiva 96/82/CE , sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2009, n. L 264.
- La direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n. L 197.
- Il testo dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
In vigore dal 4 settembre 2013
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa alle societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE , recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE , 2002/87/CE , 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE , relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio , di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 (Attuazione della direttiva 2003/105/CE , che modifica la direttiva 96/82/CE , sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n. 271, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 (Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, in attuazione dell' art. 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014, n. 81, cosi' recita:
«Art. 1. - 1. (Omissis).
2. Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalita' istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le citta' e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
(Omissis).».
- Il testo dell' art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).
- 1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita' industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all' art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 , e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.».

Art. 2 - Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3.
2. Il presente decreto non si applica:
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attivita' di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;
f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
3. In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) del comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonche' gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto. Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.
4. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attivita' di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose o di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
b) quando effettuano una specifica attivita' di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantita' uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 3 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantita' inferiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
e) «nuovo stabilimento»:
1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure
2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attivita' che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;
f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE , senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
g) «altro stabilimento»: un sito di attivita' che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE , o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e);
h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui e' stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;
l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;
m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o piu' sostanze;
n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attivita' di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;
o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attivita' di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose;
p) «pericolo»: la proprieta' intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;
q) «rischio»: la probabilita' che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;
r) «deposito»: la presenza di una certa quantita' di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;
t) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;
v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonche' qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorita' competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti. Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 4 - Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante
per una particolare sostanza pericolosa 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del gestore o di altro soggetto interessato, valuta, al fine della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 6, se e' impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili. Il Ministero, ai fini della valutazione, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (di seguito ISPRA) e degli altri organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9, per gli aspetti di specifica competenza.
2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e con le modalita' definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tiene conto delle informazioni di cui al comma 4, e si basa su una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprieta' intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 si tiene conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, in particolare laddove disciplinati da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea.
4. La proposta di cui al comma 1, formulata dal proponente in conformita' ai criteri ed alle modalita' del decreto di cui al comma 2, deve essere corredata delle informazioni necessarie per valutare le proprieta' della sostanza pericolosa in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, che comprendono:
a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre proprieta' pertinenti);
c) proprieta' relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre a fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento e mortalita', gli effetti a lungo termine e altre proprieta' a seconda dei casi);
d) proprieta' relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicita', persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprieta' pertinenti);
e) se disponibile, la classificazione, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela;
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa e' immagazzinata, utilizzata o puo' essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.
5. La proposta di valutazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nel merito, sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, entro 120 giorni dalla presentazione, dandone comunicazione al proponente.
6. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito della valutazione effettuata, ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente rilevante ai sensi del comma 1, lo comunica alla Commissione europea unitamente ai documenti giustificativi, comprese le informazioni di cui al comma 4, per i fini di cui all' articolo 4 della direttiva 2012/18/UE .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.
CAPO II Capo II Competenze

Art. 5 - Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Funzioni del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle funzioni previste dal presente decreto legislativo in merito a valutazioni e controlli, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti e provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti.
2. Al fine dello scambio di informazioni nell'ambito dell'Unione europea il Ministero:
a) in caso di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21, comma 11, in uno stabilimento vicino al territorio di un altro Stato membro, informa tempestivamente lo Stato interessato della decisione motivata di non predisporre il piano di emergenza esterna, a causa della impossibilita' di generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori dei confini dello stabilimento medesimo;
b) qualora un altro Stato membro possa subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, mette a disposizione di tale Stato informazioni sufficienti ad applicare, se del caso, le pertinenti disposizioni degli articoli 21, 22 e 23;
c) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati all'allegato 6, con le modalita' di cui all'articolo 26;
d) entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, presenta alla Commissione europea una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE ;
e) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonche' informazioni sulle attivita' dei suddetti stabilimenti con le modalita' stabilite dalla Commissione stessa ai sensi dell' articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2012/18/UE .
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare coordina ed indirizza la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dell'ISPRA, dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e degli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e delle ispezioni. L'inventario e' utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti.
4. Le autorita' competenti rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui al comma 2.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.

Art. 6 - Funzioni del Ministero dell'interno

Funzioni del Ministero dell'interno 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.
3. Il CTR, relativamente agli stabilimenti di soglia superiore:
a) effettua le istruttorie sui rapporti di sicurezza e adotta i provvedimenti conclusivi;
b) programma e svolge le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti;
c) applica, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 28;
d) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13.
4. Il CTR, su istanza del Comune, fornisce un parere tecnico di compatibilita' territoriale ed urbanistica, e fornisce alle autorita' competenti per la pianificazione territoriale e urbanistica i pareri tecnici per l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione, come previsto all'articolo 22.
5. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, eventualmente acquisendo informazioni dai competenti Enti territoriali, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti e provvede ai relativi adempimenti, come previsto all'articolo 19.
6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.

Art. 7 - Funzioni della Regione

Funzioni della Regione 1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
d) disciplina le modalita' anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.
2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, puo' stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.

Art. 8 - Funzioni degli altri enti territoriali

Funzioni degli altri enti territoriali 1. Il Comune esercita le funzioni:
a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22;
b) relative alla informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24.
2. L'ente territoriale di area vasta di cui all' articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22.
Note all'art. 8:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 9 - Organi tecnici nazionali e regionali

Organi tecnici nazionali e regionali 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ISPRA, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilita' dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti. Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell'ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali.

Art. 10 - Comitato tecnico regionale: composizione e funzionamento

Comitato tecnico regionale:
composizione e funzionamento 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e' composto da:
a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio, con funzione di presidente;
b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con qualifica di dirigente;
c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente;
e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri degli enti territoriali di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , in cui ha sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco;
f) un rappresentante della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;
g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Unita' operativa territoriale dell'INAIL competente;
i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente;
l) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 2, comma 3;
n) un rappresentante dell'autorita' marittima territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali;
o) un rappresentante dell'ente territoriale di area vasta di cui all' articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56 .
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco.
3. Per ogni componente e' designato un membro supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR, ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco competente per territorio, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina i componenti del CTR.
5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell'interno.
6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Il presidente del CTR designa i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a 3.
8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti.
9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
Note all'art. 10:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 11 - Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale

Coordinamento per l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle Regioni e Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione Province Italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'INAIL, dell'Istituto superiore di sanita' nonche', in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione ambientale, esperti dell'ISPRA e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' convocare, a soli fini consultivi, rappresentanti dei portatori di interesse, quali associazioni degli industriali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni ambientali riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 .
2. Il Coordinamento di cui al comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del presente decreto, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Il ruolo di segreteria tecnica del Coordinamento di cui al comma 1 e' svolto dall'ISPRA.
4. Il Coordinamento di cui al comma 1, in particolare, puo' formulare proposte ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende note, a mezzo di pubblicazione sul sito web istituzionale, le determinazioni del Coordinamento nonche' gli indirizzi e gli orientamenti dell'Unione europea.
6. Per le attivita' a qualunque titolo svolte nell'ambito del Coordinamento non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.
7. Le autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante cooperano, in ambito regionale, nello svolgimento dei propri compiti.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».
CAPO III Capo III Adempimenti

Art. 12 - Obblighi generali del gestore

Obblighi generali del gestore 1. Il gestore e' tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Il gestore e' tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorita' competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo.

Art. 13 - Notifica

Notifica 1. Il gestore dello stabilimento e' obbligato a trasmettere, con le modalita' di cui al comma 5, al CTR, alla Regione e al soggetto da essa designato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tramite l'ISPRA, alla Prefettura, al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, entro i seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione o sessanta giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente, contiene le seguenti informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria di sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti;
e) la quantita' e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l'attivita', in corso o prevista, dello stabilimento;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 1, invia ai medesimi destinatari le ulteriori informazioni indicate nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5;
5. La notifica, corredata delle informazioni di cui al comma 4, e' trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3. Nelle more della predisposizione dei suddetti servizi e strumenti di invio telematico, il gestore e' tenuto a trasmettere la notifica ai destinatari di cui al comma 1 esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Le informazioni contenute nella notifica sono rese disponibili, tramite il suddetto inventario nazionale, agli organi tecnici e alle amministrazioni incaricati dei controlli negli stabilimenti.
6. Il gestore degli stabilimenti puo' allegare alla notifica di cui al comma 1 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
7. Il gestore aggiorna la notifica di cui al comma 1 e le sezioni informative di cui all'allegato 5, prima dei seguenti eventi:
a) una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio di incidente rilevante, quali un aumento o decremento significativo della quantita' oppure una modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose o una modifica significativa dei processi che le impiegano;
b) modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'articolo 18;
c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione;
d) variazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 4.
8. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1.
9. Le attivita' per la verifica delle informazioni contenute nella notifica, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e in conformita' alla decisione 2014/895/UE , sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.
- La decisione di esecuzione 10/12/2014, n. 2014/895/UE della Commissione che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all' art. 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2014, n. L 355.

Art. 14 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti 1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica e' proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilita' degli organi direttivi, nonche' l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Il documento di cui al comma 1 e' redatto secondo le linee guida definite all'allegato B ed e' depositato presso lo stabilimento entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, centottanta giorni prima dell'avvio delle attivita' o delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) in tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' predisposto il documento di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e se le informazioni contenute nel documento soddisfano i criteri di cui al comma 1 e sono rimaste invariate.
4. Il documento di cui al comma 1 e' riesaminato, e se necessario aggiornato, almeno ogni due anni, ovvero in caso di modifica con aggravio del rischio ai sensi dell'articolo 18, sulla base delle linee guida di cui al comma 2. In tali casi esso resta a disposizione delle autorita' competenti per le istruttorie e i controlli di cui agli articoli 17 e 27.
5. Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonche' tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformita' all'allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonche' alla complessita' dell'organizzazione o delle attivita' dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza e' predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. I gestori degli stabilimenti attuano il sistema di gestione della sicurezza nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, contestualmente all'inizio dell'attivita';
b) in tutti gli altri casi, entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita' indicate all'allegato B.
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 15 - Rapporto di sicurezza

Rapporto di sicurezza 1. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore redige un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza, di cui il documento previsto all'articolo 14, comma 1, e' parte integrante, deve dimostrare che:
a) il gestore ha messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all'allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione;
b) sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e i possibili scenari di incidenti rilevanti e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili nonche', per gli stabilimenti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c), sono state previste anche le misure complementari;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interna e sono stati forniti al Prefetto gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterna;
e) sono state fornite all'autorita' competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all'insediamento di nuove attivita' o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato 2 ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto.
4. I criteri, i dati e le informazioni occorrenti per la redazione del rapporto di sicurezza, i criteri per l'adozione di misure specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri per la valutazione del rapporto medesimo da parte dell'autorita' competente sono definiti all'allegato C.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, la documentazione predisposta in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, puo' essere utilizzata per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato, anche per via telematica, al CTR di cui all'articolo 10, nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, nella versione definitiva prima dell'avvio dell'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016;
c) per gli altri stabilimenti, entro due anni dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 8, lettere a) e b).
7. Per gli stabilimenti preesistenti, quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 6, lettera b), si intende soddisfatto se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha gia' trasmesso all'autorita' competente il rapporto di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , e se le informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai commi 2 e 3 e sono rimaste invariate.
Negli altri casi, per conformarsi ai commi 1, 2 e 3 il gestore presenta le parti modificate del rapporto di sicurezza nella forma concordata con il CTR, entro i termini di cui al comma 6.
8. Il gestore, fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 14, comma 4, riesamina il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 18;
c) a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o del CTR, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli, o a seguito di modifiche legislative o dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dal presente decreto.
9. Il gestore comunica immediatamente al CTR se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 8 comporti o meno una modifica dello stesso e, in caso affermativo, trasmette tempestivamente a tale autorita' il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.

Art. 16 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza

Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza 1. Chiunque intende realizzare un nuovo stabilimento di soglia superiore, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine, presenta al CTR di cui all'articolo 10, un rapporto preliminare di sicurezza redatto secondo i criteri di cui all'allegato C. Il permesso di costruire non puo' essere rilasciato in mancanza del nulla osta di fattibilita'.
2. Prima di dare inizio all'attivita', il gestore deve ottenere il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 17, comma 2; a tal fine il gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15, nella versione definitiva.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza 1. Il CTR di cui all'articolo 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresi' il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.
2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'articolo 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilita' il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e' disposto il divieto di inizio di attivita'.
3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e ((assegna un termine)) non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti ((siano nettamente)) insufficienti, e' disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e' disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui e' specificamente riferibile la carenza rilevata.
4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.
6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' comprende la valutazione del progetto delle attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 .
7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.

Art. 18 - Modifiche di uno stabilimento

Modifiche di uno stabilimento 1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini fissati ai sensi del comma 2:
a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica e le sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il documento relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette alle autorita' competenti ai sensi del presente decreto tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche;
b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10 tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti;
c) comunica la modifica all'autorita' competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura prevista per tale valutazione.
2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.

Art. 19 - Effetto domino

Effetto domino 1. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato, in base alle informazioni fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, ovvero acquisite a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o mediante le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27, sulla base dei criteri definiti all'allegato E, individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, dandone comunicazione ai gestori degli stabilimenti interessati.
2. Qualora il CTR o la regione o il soggetto da essa designato dispongano di ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dai gestori ai sensi degli articoli 13 e 15, relativamente a quanto indicato all'articolo 13, comma 2, lettera g), le mettono tempestivamente a disposizione dei gestori ai fini dell'applicazione del comma 4.
3. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 trasmettono al Prefetto, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 21.
4. I gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interna;
b) cooperare nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, nonche' nella trasmissione delle informazioni all'autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna.
5. Il CTR accerta che:
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 4, lettera a);
b) i gestori cooperino nella diffusione e trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, lettera b).
6. Il CTR, in accordo con la regione o il soggetto da essa designato:
a) individua, tra le aree soggette ad effetto domino, quelle caratterizzate da una elevata concentrazione di stabilimenti, sulla base dei criteri definiti all'allegato E e sulla base delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore presenti in ognuna di tali aree lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti;
c) puo' richiedere, in presenza nell'area di situazioni critiche per la gestione delle emergenze, o per il controllo dell'urbanizzazione, o per l'informazione alla popolazione derivanti da effetti domino, la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore interessati, di uno studio di sicurezza integrato dell'area.
7. Nell'allegato E sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino;
b) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino, caratterizzate da elevata concentrazione di stabilimenti;
c) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione dell'eventuale studio di sicurezza integrato dell'area.

Art. 20 - Piano di emergenza interna

Piano di emergenza interna 1. Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attivita' oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonche' le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.
2. Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori, e i servizi o le autorita' locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interna e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore trasmette alla autorita' competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterna, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 21.
5. La consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
6. Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'allegato 3.
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 4.

Art. 21 - Piano di emergenza esterna

Piano di emergenza esterna 1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 .
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello gia' emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita' competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.
Note all'art. 21:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). - 1. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonche' delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato previa consultazione della popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 , le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia' emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400 , le forme di consultazione della popolazione sui piani di cui al comma 1.
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 , fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di cui ai commi 4 e 4-bis.».
- Per il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si veda nelle note all'art. 4.

Art. 22 - Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione 1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettivita' sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto, in base agli elementi informativi acquisiti ai sensi del comma 8, della necessita' di:
a) prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto;
b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonche' gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;
c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti, nonche' stabiliti i requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1. Dette linee guida, oltre a quanto previsto al comma 2, individuano:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 .
5. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle derivanti dal presente decreto e dal decreto di cui al comma 3, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti territoriali competenti, nonche' con gli altri soggetti interessati.
6. Gli enti territoriali di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , individuano, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti, acquisendo, ove disponibili, le informazioni contenute nell'elaborato tecnico di cui al comma 7.
7. Gli strumenti urbanistici da adottarsi a livello comunale individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 6, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal presente articolo. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un elaborato tecnico «Rischio di incidenti rilevanti», di seguito ERIR, relativo al controllo dell'urbanizzazione nelle aree in cui sono presenti stabilimenti. Tale elaborato tecnico e' predisposto secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3 ed e' aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti, nonche' nei casi previsti al comma 1, lettere a) e b) che modifichino l'area di danno, e comunque almeno ogni cinque anni.
Le informazioni contenute nell'elaborato tecnico sono trasmesse alla regione e agli enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali, al fine di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza.
8. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, utilizzano, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3, le informazioni fornite dal gestore, comprese quelle relative alle eventuali misure tecniche complementari adottate di cui al comma 2, lettera c), gli esiti delle ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 27 e le valutazioni del CTR. A tal fine il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle autorita' competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale.
9. Ferme restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21. A tal fine, le autorita' competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica acquisiscono tali elementi dal Prefetto.
10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento. Tale parere e' formulato sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti, secondo i criteri e le modalita' contenuti nel decreto di cui al comma 3.
11. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un'area soggetta ad effetto domino di cui all'articolo 19, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono conto, ove disponibili, delle risultanze della valutazione dello studio di sicurezza integrato dell'area.
Note all' art. 22:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.
- Per il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 si veda nelle note all'art. 1.

Art. 23 - Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

Informazioni al pubblico e accesso all'informazione 1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita' pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. Le informazioni detenute dalle autorita' competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalita' di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .
3. La divulgazione delle informazioni prevista del presente decreto puo' essere rifiutata o limitata dall'autorita' competente nei casi previsti dall' articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .
4. Per gli stabilimenti di soglia superiore il CTR provvede affinche' l'inventario delle sostanze pericolose e il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 siano accessibili, su richiesta, al pubblico. Qualora ricorrano le condizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , il gestore, o l'autorita' competente di cui all'articolo citato, puo' chiedere al CTR di non diffondere alcune parti del rapporto di sicurezza e dell'inventario. In tali casi, previa approvazione del CTR o dell'autorita' competente di cui all' articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , il gestore presenta al CTR una versione modificata del rapporto di sicurezza, o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione. A tal fine la versione del rapporto puo' essere predisposta sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente almeno informazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente in caso di incidente rilevante.
5. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 3, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
6. Il comune ove e' localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.
7. Le informazioni di cui al comma 6, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma piu' idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonche' a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino.
Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18, nonche' sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 27 e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.
8. Contro le determinazioni dell'autorita' competente concernenti il diritto di accesso in caso di richiesta di informazioni a norma dei commi 2 e 4, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all' articolo 25, commi 5 , 5-bis e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990 , al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, degli enti territoriali di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all' articolo 27 della legge n. 241 del 1990 , nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Note all'art. 23:
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, cosi' recita:
«Art. 3 (Accesso all'informazione ambientale su richiesta). - 1. L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorita' pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entita' e la complessita' della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorita' pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorita' pubblica puo' chiedere al richiedente, al piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero puo', se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorita' pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'art. 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorita' pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorita' pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.».
- Il testo dell' art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , gia' citato nelle note al presente articolo, cosi' recita:
«Art. 5 (Casi di esclusione del diritto di accesso). - 1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce quale autorita' detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalita' di cui all'art. 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il richiedente circa l'autorita' che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'art. 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'art.
7.».
- Il testo dell' art. 25, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, cosi' recita:
«Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'art. 27 nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154 , 157 , 158 , 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 , relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo .
5-bis.
6.».
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , gia' citato nelle note al presente articolo, cosi' recita:
«Art. 27 (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e' composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi dell' art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.».

Art. 24 - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

Consultazione pubblica
e partecipazione al processo decisionale 1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;
c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.
2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 e' espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalita' stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al piu' tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:
a) l'oggetto del progetto specifico;
b) se del caso, il fatto che il progetto e' soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);
c) i dati identificativi delle autorita' competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche' indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;
d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalita' con le quali esse sono rese disponibili;
f) i dettagli sulle modalita' di partecipazione e consultazione del pubblico.
4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinche', con le modalita' e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , il pubblico interessato abbia accesso:
a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorita' competente nel momento in cui il pubblico interessato e' informato ai sensi del comma 3;
b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato e' stato informato conformemente al suddetto comma.
5. Il pubblico interessato puo' esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.
6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:
a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui e' fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;
b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalita' con cui si e' tenuto conto di tali esiti.
7. Il pubblico deve avere l'opportunita' di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all' articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici.
Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.
Note all' art. 24:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , si veda nelle note all'art. 23.
- Il testo dell' art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, cosi' recita:
«Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - 1.
In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 , qualora agli stessi non si applichi l'art. 6, comma 2, del presente decreto, l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del pubblico.».
- La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197.

Art. 25 - Accadimento di incidente rilevante

Accadimento di incidente rilevante 1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore, utilizzando i mezzi piu' adeguati, e' tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza interna di cui all'articolo 20 e, per gli stabilimenti di soglia inferiore, dalle pianificazioni e dalle procedure predisposte nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5, e all'allegato 3;
b) informare la Prefettura, la Questura, il CTR, la Regione, il soggetto da essa designato, l'ente territoriale di area vasta, di cui all' articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ARPA, l'azienda sanitaria locale, comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per la salute umana, l'ambiente e i beni;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si ripeta;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini piu' approfondite emergano nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Al verificarsi di un incidente rilevante il Prefetto:
a) dispone l'attuazione del piano di emergenza esterna e assicura che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine che possono rivelarsi necessarie; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate;
b) informa, tramite il sindaco, le persone potenzialmente soggette alle conseguenze dell'incidente rilevante avvenuto, anche con riguardo alle eventuali misure intraprese per attenuarne le conseguenze;
c) informa immediatamente i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, il CTR, la Regione o il soggetto da essa designato, nonche' i Prefetti competenti per gli ambiti territoriali limitrofi che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento.
3. A seguito di un incidente rilevante occorso in uno stabilimento di soglia superiore il CTR o, se l'incidente e' occorso in uno stabilimento di soglia inferiore, la Regione o il soggetto da essa designato:
a) raccoglie, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;
b) adotta misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
c) formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro. Note all'art. 25:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , si veda nelle note all'art. 1.

Art. 26 - Informazione sull'incidente rilevante

Informazione sull'incidente rilevante 1. In caso di incidente rilevante rispondente ai criteri di cui all'allegato 6 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non appena possibile, predispone un sopralluogo, ai fini della raccolta e comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), delle seguenti informazioni:
a) data, ora e luogo dell'incidente, nome del gestore ed indirizzo dello stabilimento interessato;
b) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
c) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente necessarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
d) esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.
2. Il personale che effettua il sopralluogo puo' accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.
3. Per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 viene utilizzata la banca dati sugli incidenti rilevanti resa disponibile a tal fine dalla Commissione europea, di cui all' articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2012/18/UE . Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione europea appena possibile e al piu' tardi entro un anno dalla data dell'incidente. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, sia possibile fornire soltanto le informazioni preliminari di cui al comma 1, lettera d), le informazioni sono aggiornate quando si rendono disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.
4. La comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), puo' essere rinviata per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorita' competenti di altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.
Note all' art. 26:
- Per la direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.

Art. 27 - Ispezioni

Ispezioni 1. Le ispezioni previste dal presente decreto devono essere adeguate al tipo di stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire in particolare che il gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;
d) che le informazioni di cui all'articolo 23 siano rese pubbliche.
2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalita' di cui allegato H.
3. Il Ministero dell'interno predispone, in collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni, riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva competenza, provvedendo altresi', ove possibile, al coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).
Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di ispezioni di propria competenza, scambiandosi le informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'articolo 19;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorita' che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3 il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco e' stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non e' comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di quanto previsto dal presente decreto. La suddetta valutazione puo' tenere conto, se opportuno, dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformita' ad altre normative applicabili allo stabilimento.
6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a carico dei gestori.
7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle autorita' competenti in materia di rischio di incidente rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allo scopo di indagare, con la massima tempestivita', in caso di denunce gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche' in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente decreto.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione l'autorita' che ha disposto l'ispezione comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorita' si accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma.
9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un caso grave di non conformita' al presente decreto, entro sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare.
10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in conformita' alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).
11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Coordinamento di cui all'articolo 11, promuove iniziative che prevedano, a livello nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative alle attivita' di controllo tra le autorita' competenti, con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione delle ispezioni.
12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire:
a) al personale che effettua l'ispezione lo svolgimento dei suoi compiti;
b) alle autorita' competenti la raccolta delle informazioni necessarie per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire l'entita' dell'aumento della probabilita' o dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza esterna, nonche' per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si trovano, necessitano di particolari attenzioni.
13. Le autorita' competenti trasmettono le informazioni relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le rendono tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6. Le autorita' competenti comunicano, in particolare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il programma annuale delle ispezioni ordinarie.
Note all' art. 27:
- Il regolamento n.1907/2006 REACH e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si veda nelle note all'art. 24.
CAPO IV Capo IV Sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni

Art. 28 - Sanzioni

Sanzioni 1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, entro i termini previsti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
2. Il gestore che omette di presentare le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro diecimila a euro sessantamila.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non adempie alle prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o alle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, o che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 25, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centoventimila.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 14, comma 5, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro novantamila.
5. Il gestore che non aggiorna, in conformita' all'articolo 18, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15 o il documento di cui all'articolo 14, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda di euro venticinquemila.
6. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 20, commi 1, 3 e 4, e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila ad euro novantamila. Secondo quanto previsto all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , alla irrogazione della predetta sanzione provvede, in caso di violazione dell'obbligo di cui agli articoli 19, comma 3 e 20, comma 4, il Prefetto e, nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, il CTR territorialmente competente, tramite la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c). Alla predetta sanzione non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
7. Alla violazione di cui all'articolo 23, comma 5, si applica la pena prevista all' articolo 623 del Codice penale .
8. Fatta salva la responsabilita' penale, qualora si accerti che la notifica o il rapporto di sicurezza o le informazioni previste agli articoli 13 comma 4, 19 comma 3, 20 comma 4, 22 comma 8, 25 comma 1, non siano stati presentati o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorita' competente anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 27, il CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, o, per gli stabilimenti di soglia inferiore, la regione o il soggetto da essa designato, procede comunque a diffidare il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza e' ordinata la sospensione dell'attivita' per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate il CTR o la regione, o il soggetto da essa designato, secondo la propria competenza, ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto o di una parte di esso.
Note all'art. 28:
- Il testo dell' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407 , saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».
- Il testo dell' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , gia' citato nelle note al presente articolo, cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Il testo dell' art. 623 del Codice penale , cosi' recita:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».

Art. 29 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 30 - Disposizioni tariffarie

Disposizioni tariffarie 1. Alle istruttorie tecniche di cui agli articoli 4, 5, commi 2, lettera e) e 3, 17 e 18, comma 1, lettera b), ed alle ispezioni di cui all'articolo 27 connesse all'attuazione del presente decreto, nonche' alla attivita' di cui all'articolo 13, comma 9, si provvede, con oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalita' stabilite all'allegato I.
2. Ciascuna regione puo' rideterminare le tariffe relative alle attivita' di propria competenza che non possono in ogni caso essere superiori agli importi riportati nell'allegato I.
3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 devono coprire il costo effettivo del servizio reso. Le medesime tariffe sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Art. 31 - Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Prevenzione incendi
per gli stabilimenti di soglia superiore 1. Per lo svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore si applicano le modalita' di cui all'allegato L.
2. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR agli organi competenti perche' ne tengano conto nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, sanitaria e urbanistica, in particolare dal:
a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e dalle relative leggi regionali, in materia di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di rifiuti;
b) decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 ;
c) articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ;
e) regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 ;
f) articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ;
g) articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
h) regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 , e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Note all' art. 31:
- Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , si veda nelle note all'art. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2013, n. 124, supplemento ordinario.
- Il testo dell' art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Un industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a 400.000.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario.
- Il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 (Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1933, n. 301.
- La legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1934, n. 64.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151.
- Il testo dell' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 47 (Parere del ministero dell'interno). - La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri e' trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.».
- Il testo dell' art. 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio). - 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivita' produttive con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 . Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicita' e di comprensibilita', le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalita' indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.».
- Il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1927, n. 49.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

Art. 32 - Norme finali e transitorie

Norme finali e transitorie 1. Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le autorita' competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorita' previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli allegati A, F e G.
3. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati da 1 a 6 al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche agli allegati della direttiva 2012/18/UE , introdotti a livello europeo si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentita la Conferenza Unificata.
4. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono aggiornati gli allegati B e D.
5. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa la Conferenza Stato-Regioni sono aggiornati gli allegati E ed H.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono aggiornati gli allegati C ed M.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e' aggiornato l'allegato I.
8. Con decreto del Ministro dell'interno e' aggiornato l'allegato L.
9. Fino alla rideterminazione delle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 30, le regioni applicano le tariffe di cui all'allegato I.
Note all' art. 32:
- Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 2012/18/UE , si veda nelle note alle premesse.

Art. 33 - Riferimenti normativi e abrogazione di norme

Riferimenti normativi e abrogazione di norme 1. Si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni:
a) l' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175 ;
b) l'articolo 5, allegato I, capitolo 2, e allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93;
c) la legge 19 maggio 1997, n. 137 ;
d) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante procedure e norme tecniche di sicurezza nello svolgimento di attivita' di travaso di autobotti e ferro cisterne, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1996, n. 155;
e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1996, n. 159;
f) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, recante modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1998, n. 18;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1998, n. 27;
h) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 relativo agli scali merci ferroviari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1998, n. 261;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, recante criteri di analisi e valutazione dei rapporti relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1998, n. 262.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 ;
b) il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ;
c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 ;
d) l' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ;
e) il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 ;
f) il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1984, n. 246;
g) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1998, n. 74;
h) l'ultimo riquadro dell'allegato VI al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104;
i) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195;
l) il decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2000, n. 196;
m) il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293 ;
n) il decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80;
o) il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 ;
p) il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Lorenzin, Ministro della salute Alfano, Ministro dell'interno Guidi, Ministro dello sviluppo economico Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all'art. 33:
- Il testo dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 , relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1988, n. 127, cosi' recita:
«Art. 20 (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.
2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, puo' accedere a tutti gli impianti e le sedi di attivita' e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.
3. Per le ispezioni di cui al presente art. e per i relativi compensi al personale incaricato e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresi' affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 (Applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, supplemento ordinario, cosi' recita:
«Art. 5 (Modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti. Notifica). - 1. Il rapporto di sicurezza allegato alla notifica, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , deve essere predisposto secondo le modalita' indicate nell'allegato 1.».
- Il capitolo 2 dell'allegato I e l'allegato II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 sono cosi' rubricati:
«Allegato I, capitolo 2, Modalita' di conduzione delle analisi degli incidenti»;
«Allegato II, Analisi preliminare per l'individuazione di aree critiche dell'attivita' industriale».
- La legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1997, n. 120.
- Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Procedura per il rilascio di concessione). - 1. Il Ministero, dopo un preliminare esame della domanda di concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede ad inviarne copia alle amministrazioni ed agli enti, tra quelli indicati nei commi da 2 a 8 del presente articolo, di cui sia necessario acquisire il parere, sulla base dei criteri indicati. Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2.
Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell' art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 .
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 . In particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 .
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge. In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori. Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall' art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ( testo unico delle leggi sanitarie ) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell' art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dell' art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al Ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti.
Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cosi' come modificato dall' art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
11. Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 , abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi) ( art. 19, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 ; art. 19, lettera c) , e art. 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e' istituito un Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, quale organo tecnico consultivo territoriale sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
a) su richiesta dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso;
b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.
2. (abrogato).
3. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 48 , abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 16 maggio 2001, n. 293 (Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE , relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165.
- Il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 138 , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.
- Il decreto ministeriale 24 luglio 2009, n. 139 , abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2009, n. 226.

Allegato 1

Allegato 1
Sostanze pericolose
Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del presente allegato sono soggette alle quantita' limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantita' limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.
PARTE 1
Categorie delle sostanze pericolose
La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1:
=====================================================================
| Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 |
+=========================+=========================+===============+
| | Quantita' limite (tonnellate) delle |
|Categorie delle sostanze |sostanze pericolose, di cui all'articolo |
|pericolose conformemente | 3, per l'applicazione di: |
| al regolamento (CE) n. |-----------------------------------------|
| 1272/2008 | | Requisiti di |
| | Requisiti di soglia | soglia |
| | inferiore | superiore |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «H» - PERICOLI | | |
| PER LA SALUTE | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H1 TOSSICITA' ACUTA | | |
|Categoria 1, tutte le vie| | |
|di esposizione | 5 | 20 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H2 TOSSICITA' ACUTA | 50 | 200 |
| | | |
|- Categoria 2, tutte le | | |
|vie di esposizione | | |
| | | |
|- Categoria 3, | | |
|esposizione per | | |
|inalazione (cfr. nota 7) | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|H3 TOSSICITA' SPECIFICA | | |
|PER ORGANI BERSAGLIO | | |
|(STOT) - ESPOSIZIONE | | |
|SINGOLA STOT SE Categoria| | |
|1 | 50 | 200 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «P» - PERICOLI | | |
| FISICI | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P1a ESPLOSIVI (cfr. nota | | |
|8) | 10 | 50 |
| | | |
|- Esplosivi instabili; | | |
|oppure | | |
| | | |
|- Esplosivi, divisione | | |
|1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6;| | |
|oppure | | |
| | | |
|- Sostanze o miscele | | |
|aventi proprieta' | | |
|esplosive in conformita' | | |
|al metodo A.14 del | | |
|regolamento (CE) n. | | |
|440/2008 (cfr. nota 9) e | | |
|che non fanno parte delle| | |
|classi di pericolo dei | | |
|perossidi organici e | | |
|delle sostanze e miscele | | |
|autoreattive | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P1b ESPLOSIVI (cfr. nota | | |
|8) | 50 | 200 |
| | | |
|Esplosivi, divisione 1.4 | | |
|(cfr. nota 10) | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P2 GAS INFIAMMABILI | 10 | 50 |
| | | |
|Gas infiammabili, | | |
|categoria 1 o 2 | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P3a AEROSOL INFIAMMABILI | | |
|(cfr. nota 11.1) | 150 | 500 |
| | | |
|Aerosol «infiammabili» | | |
|delle categorie 1 o 2, | | |
|contenenti gas | | |
|infiammabili di categoria| | |
|1 o 2 o liquidi | | |
|infiammabili di categoria| | |
|1 | (peso netto) | (peso netto) |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P3b AEROSOL INFIAMMABILI | | |
|(cfr. nota 11.1) | 5000 | 50000 |
| | | |
|Aerosol «infiammabili» | | |
|delle categorie 1 o 2, | | |
|non contenenti gas | | |
|infiammabili di categoria| | |
|1 o 2 ne' liquidi | | |
|infiammabili di categoria| | |
|1 (cfr. nota 11.2) | (peso netto) | (peso netto) |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P4 GAS COMBURENTI | 50 | 200 |
| | | |
|Gas comburenti, categoria| | |
|1 | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5a LIQUIDI INFIAMMABILI | 10 | 50 |
| | | |
|- Liquidi infiammabili, | | |
|categoria 1, oppure | | |
| | | |
|- Liquidi infiammabili di| | |
|categoria 2 o 3 mantenuti| | |
|a una pptemperatura | | |
|superiore al loro punto | | |
|di ebollizione, oppure | | |
| | | |
|- Altri liquidi con punto| | |
|di infiammabilita' ≤ 60 | | |
|°C, mantenuti a una | | |
|temperatura superiore al | | |
|loro punto di ebollizione| | |
|(cfr. nota 12) | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5b LIQUIDI INFIAMMABILI | 50 | 200 |
| | | |
|- Liquidi infiammabili di| | |
|categoria 2 o 3 qualora | | |
|particolari condizioni di| | |
|utilizzazione, come la | | |
|forte pressione o | | |
|l'elevata temperatura, | | |
|possano comportare il | | |
|pericolo di incidenti | | |
|rilevanti, oppure | | |
| | | |
|- Altri liquidi con punto| | |
|di infiammabilita' ≤ 60 | | |
|°C qualora particolari | | |
|condizioni di | | |
|utilizzazione, come la | | |
|forte pressione o | | |
|l'elevata temperatura, | | |
|possano comportare il | | |
|pericolo di incidenti | | |
|rilevanti (cfr. nota 12) | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P5c LIQUIDI INFIAMMABILI | 5000 | 50000 |
| | | |
|Liquidi infiammabili, | | |
|categorie 2 o 3, non | | |
|compresi in P5a e P5b | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P6a SOSTANZE E MISCELE | | |
|AUTOREATTIVE E PEROSSIDI | | |
|ORGANICI | 10 | 50 |
| | | |
|Sostanze e miscele | | |
|autoreattive, tipo A o B,| | |
|oppure Perossidi | | |
|organici, tipo A o B | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P6b SOSTANZE E MISCELE | | |
|AUTOREATTIVE E PEROSSIDI | | |
|ORGANICI | 50 | 200 |
| | | |
|Sostanze e miscele | | |
|autoreattive, tipo C, D, | | |
|E o F, oppure Perossidi | | |
|organici, tipo C, D, E o | | |
|F | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P7 LIQUIDI E SOLIDI | | |
|PIROFORICI | 50 | 200 |
| | | |
|Liquidi piroforici, | | |
|categoria 1 | | |
| | | |
|Solidi piroforici, | | |
|categoria 1 | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|P8 LIQUIDI E SOLIDI | | |
|COMBURENTI | 50 | 200 |
| | | |
|Liquidi comburenti, | | |
|categoria 1, 2 o 3, | | |
|oppure | | |
| | | |
|Solidi comburenti, | | |
|categoria 1, 2 o 3 | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «E» - PERICOLI | | |
| PER L'AMBIENTE | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|E1 Pericoloso per | | |
|l'ambiente acquatico, | | |
|categoria di tossicita' | | |
|acuta 1 o di tossicita' | | |
|cronica 1 | 100 | 200 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|E2 Pericoloso per | | |
|l'ambiente acquatico, | | |
|categoria di tossicita' | | |
|cronica 2 | 200 | 500 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
| Sezione «O» - ALTRI | | |
| PERICOLI | | |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O1 Sostanze o miscele con| | |
|indicazione di pericolo | | |
|EUH014 | 100 | 500 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O2 Sostanze e miscele | | |
|che, a contatto con | | |
|l'acqua, liberano gas | | |
|infiammabili, categoria 1| 100 | 500 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
|O3 Sostanze o miscele con| | |
|indicazione di pericolo | | |
|EUH029 | 50 | 200 |
+-------------------------+-------------------------+---------------+
PARTE 2
Sostanze pericolose specificate
====================================================================
| | Numero | | |
| Colonna 1 | CAS1 | Colonna 2 |Colonna 3|
|===========================+==========+===========================|
| | | Quantita' limite |
| Sostanze pericolose | | (tonnellate) ai fini |
| | | dell'applicazione dei: |
|---------------------------| |---------------------------|
| | | |Requisiti|
| | | Requisiti di |di soglia|
| | |soglia inferiore |superiore|
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|1. Nitrato d'ammonio (cfr. | | | |
|nota 13) | - | 5000 | 10000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|2. Nitrato d'ammonio (cfr. | | | |
|nota 14) | - | 1250 | 5000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|3. Nitrato d'ammonio (cfr. | | | |
|nota 15) | - | 350 | 2500 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|4. Nitrato d'ammonio (cfr. | | | |
|nota 16) | - | 10 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|5. Nitrato di potassio | | | |
|(cfr. nota 17) | - | 5000 | 10000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|6. Nitrato di potassio | | | |
|(cfr. nota 18) | - | 1250 | 5000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|7. Pentossido di arsenico, | | | |
|acido (V) arsenico e/o suoi| | | |
|sali |1303-28-2 | 1 | 2 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|8. Triossido di arsenico, | | | |
|acido (III) arsenioso e/o | | | |
|suoi sali |1327-53-3 | | 0.1 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|9. Bromo |7726-95-6 | 20 | 100 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|10. Cloro |7782-50-5 | 10 | 25 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|11. Composti del nichel in | | | |
|forma polverulenta | | | |
|inalabile: monossido di | | | |
|nichel, biossido di nichel,| | | |
|solfuro di nichel, | | | |
|bisolfuro di trinichel, | | | |
|triossido di dinichel | - | | 1 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|12. Etilenimina | 151-56-4 | 10 | 20 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|13. Fluoro |7782-41-4 | 10 | 20 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|14. Formaldeide | | | |
|(concentrazione ≥ 90 %) | 50-00-0 | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|15. Idrogeno |1333-74-0 | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|16. Acido cloridrico (gas | | | |
|liquefatto) |7647-01-0 | 25 | 250 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|17. Alchili di piombo | - | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|18. Gas liquefatti | | | |
|infiammabili, categoria 1 o| | | |
|2 (compreso GPL), e gas | | | |
|naturale (cfr. nota 19) | - | 50 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|19. Acetilene | 74-86-2 | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|20. Ossido di etilene | 75-21-8 | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|21. Ossido di propilene | 75-56-9 | 5 | 50 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|22. Metanolo | 67-56-1 | 500 | 5000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|23. 4, 4'-metilen-bis- | | | |
|(2-cloroanilina) e/o suoi | | | |
|sali, in forma polverulenta| 101-14-4 | | 0.01 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|24. Isocianato di metile | 624-83-9 | | 0.15 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|25. Ossigeno |7782-44-7 | 200 | 2000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|26. 2,4-Diisocianato di | | | |
|toluene | 584-84-9 | 10 | 100 |
| | | | |
|2,6-Diisocianato di toluene| 91-08-7 | | |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|27. Dicloruro di carbonile | | | |
|(fosgene) | 75-44-5 | 0.3 | 0.75 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|28. Arsina (triidruro di | | | |
|arsenico) |7784-42-1 | 0.2 | 1 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|29. Fosfina (triidruro di | | | |
|fosforo) |7803-51-2 | 0.2 | 1 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|30. Dicloruro di zolfo |10545-99-0| | 1 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|31. Triossido di zolfo |7446-11-9 | 15 | 75 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|32. Poli-cloro- | | | |
|dibenzofurani e poli-cloro-| | | |
|dibenzodiossine (compresa | | | |
|la TCDD), espressi come | | | |
|TCDD equivalente (cfr. nota| | | |
|20) | - | | 0.001 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|33. Le seguenti sostanze | | | |
|CANCEROGENE, o le miscele | | | |
|contenenti le seguenti | | | |
|sostanze cancerogene, in | | | |
|concentrazioni superiori al| | | |
|5 % in peso: | - | 0.5 | 2 |
| | | | |
|4-Amminobifenile e/o suoi | | | |
|sali, benzotricloruro, | | | |
|benzidina e/o suoi sali, | | | |
|ossido di bis(clorometile),| | | |
|ossido di clorometile e di | | | |
|metile, 1,2-dibromoetano, | | | |
|solfato di dietile, solfato| | | |
|di dimetile, cloruro di | | | |
|dimetilcarbamoile, | | | |
|1,2-dibromo-3-cloropropano,| | | |
|1,2-dimetilidrazina, | | | |
|dimetilnitrosammina, | | | |
|triammideesametilfosforica,| | | |
|idrazina, 2-naftilammina | | | |
|e/o suoi sali, | | | |
|4-nitrodifenile e 1,3 | | | |
|propansultone | | | |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|34. Prodotti petroliferi e | | | |
|combustibili alternativi | - | 2500 | 25000 |
| | | | |
|a) benzine e nafte, | | | |
| | | | |
|b) cheroseni (compresi i | | | |
|jet fuel), | | | |
| | | | |
|c) gasoli (compresi i | | | |
|gasoli per autotrazione, i | | | |
|gasoli per riscaldamento e | | | |
|i distillati usati per | | | |
|produrre i gasoli) | | | |
| | | | |
|d) oli combustibili densi | | | |
| | | | |
|e) combustibili alternativi| | | |
|che sono utilizzati per gli| | | |
|stessi scopi e hanno | | | |
|proprieta' simili per | | | |
|quanto riguarda | | | |
|l'infiammabilita' e i | | | |
|pericoli per l'ambiente dei| | | |
|prodotti di cui alle | | | |
|lettere da a) a d) | | | |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|35. Ammoniaca anidra |7664-41-7 | 50 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|36. Trifluoruro di boro |7637-07-2 | 5 | 20 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|37. Solfuro di idrogeno |7783-06-4 | 5 | 20 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|38. Piperidina | 110-89-4 | 50 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|39. Bis | | | |
|(2-dimetilamminoetil) | | | |
|(metil)ammina |3030-47-5 | 50 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|40. 3-(2-etilesilossi) | | | |
|propilammina |5397-31-9 | 50 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|41. Miscele (*) di | | | |
|ipoclorito di sodio | | | |
|classificate come | | | |
|pericolose per l'ambiente | | | |
|acquatico per tossicita' | | | |
|acuta di categoria 1 [H400]| | | |
|aventi un tenore di cloro | | | |
|attivo inferiore al 5 % e | | | |
|non classificate in alcuna | | | |
|delle categorie di pericolo| | | |
|nella parte 1 dell'allegato| | | |
|1. | | 200 | 500 |
|----------- | | | |
|(*) A condizione che la | | | |
|miscela non sia | | | |
|classificata come | | | |
|pericolosa per l'ambiente | | | |
|acquatico per tossicita' | | | |
|acuta di categoria 1 [H400]| | | |
|in assenza di ipoclorito di| | | |
|sodio. | | | |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|42. Propilammina (cfr. nota| | | |
|21) | 107-10-8 | 500 | 2000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|43. Acrilato di ter-butile | | | |
|(cfr. nota 21) |1663-39-4 | 200 | 500 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|44. 2-Metil-3- | | | |
|butenenitrile (cfr. nota | | | |
|21) |16529-56-9| 500 | 2000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|45. Tetraidro-3,5- | | | |
|dimetil-1,3,5-tiadiazina | | | |
|-2-tione (Dazomet) (cfr. | | | |
|nota 21) | 533-74-4 | 100 | 200 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|46. Acrilato di metile | | | |
|(cfr. nota 21) | 96-33-3 | 500 | 2000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|47. 3-Metilpiridina (cfr. | | | |
|nota 21) | 108-99-6 | 500 | 2000 |
+---------------------------+----------+-----------------+---------+
|48. 1-Bromo-3-cloropropano | | | |
|(cfr. nota 21) | 109-70-6 | 500 | 2000 |
+------------------------------------------------------------------+
|(1) Il numero CAS e' fornito solo a titolo indicativo. |
+------------------------------------------------------------------+
NOTE ALL'ALLEGATO 1
1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 .
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purche' rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprieta' nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantita' limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantita' da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantita' massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantita' totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantita' uguale o inferiore al 2 % della quantita' limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non puo' innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento.
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantita' pari o superiore alle quantita' limite corrispondenti, si applicano le seguenti regole per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni del presente decreto.
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:
q1 /QU1 + q2 /QU2 + q3 /QU3 + q4 /QU4 + q5 /QU5 + ... e' maggiore o uguale a 1,
dove qx e' la quantita' presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QUX e' la quantita' limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.
Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:
q1 /QL1 + q2 /QL2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + ... e' maggiore o uguale a 1,
dove qx e' la quantita' presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QLX e' la quantita' limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.
Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente. Di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicita' acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicita' acuta 1 o nella categoria di tossicita' cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.
Le disposizioni pertinenti del presente decreto si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) e' maggiore o uguale a 1.
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008 , compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprieta' analoghe per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata piu' simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.
6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprieta', rientrano in piu' classificazioni, ai fini del presente decreto si applicano le quantita' limite piu' basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola di cui alla nota 4, e' usata la quantita' limite inferiore per ciascun gruppo di categorie di cui alle note 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione pertinente.
7. Le sostanze pericolose con tossicita' acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA' ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicita' acuta per inalazione, ne' una classificazione di tossicita' acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicita' per inalazione e per via cutanea.
8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ).
Se la quantita' della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo e' nota, tale quantita' e' considerata ai fini del presente decreto. Se la quantita' della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo non e' nota, l'intero articolo e' considerato esplosivo ai fini del presente decreto.
9. E' necessario effettuare prove delle proprieta' esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)1 stabilisce che la sostanza o miscela puo' avere proprieta' esplosive.
10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 .
11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 e s.m.i. emanato in attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol2 (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regolamento (CE) n. 1272/2008 .
11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene ne' gas infiammabili della categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili della categoria 1.
12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 , non e' necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilita' superiore a 35 °C se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale pero' in condizioni di temperatura o pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.
13. Nitrato di ammonio (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di autodecomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- compreso tra il 15,75 %3 e il 24,5 %4 in peso e contiene non piu' dello 0,4 % del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , relativo ai concimi5 ;
- uguale o inferiore al 15,75 % in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.
14. Nitrato di ammonio (1 250/5 000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- superiore al 24,5 % in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %,
- superiore al 15,75 % in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
- superiore al 28 %6 in peso, per le miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %.
15. Nitrato di ammonio (350/2 500): tecnico
Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio e':
- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili, - superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 % di sostanze combustibili.
Comprende, inoltre, soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio e' superiore all'80 % in peso.
16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («off-specs») che non hanno superato la prova di detonabilita'. Include:
- materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perche' non soddisfano piu' le specifiche di cui alle note 14 e 15;
- i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non soddisfano le prescrizioni dell'allegato III-2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 .
17. Nitrato di potassio (5 000 / 10 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano le stesse proprieta' pericolose del nitrato di potassio puro.
18. Nitrato di potassio (1 250 / 5 000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le stesse proprieta' pericolose del nitrato di potassio puro.
19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il biogas potenziato puo' essere classificato nella voce 18 della parte 2 del presente allegato, se e' stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato e potenziato che assicurano una qualita' equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1 %.
20. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantita' di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
+-------------------------------------------------------------------+
| Fattori di tossicita' equivalente (TEF) - OMS 2005 |
+-------------------------------------------------------------------+
|2,3,7,8-TCDD | 1 |2,3,7,8-TCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |2,3,4,7,8-PeCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | |1,2,3,7,8-PeCDF | 0.03 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | | | |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0.1 | | |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0.1 |1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0.1 |1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | |1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0.01 |2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0.1 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | | | |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
|OCDD | 0.0003 |1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0.01 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | |1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0.01 |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | | | |
+-------------------------+--------+------------------------+-------+
| | |OCDF |0.0003 |
+-------------------------------------------------------------------+
|(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) |
|-------------------------------------------------------------------|
|Riferimento: Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization|
|Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for|
|Dioxins and Dioxin-like Compounds |
+-------------------------------------------------------------------+
21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiammabili P5b, ai fini del presente decreto si applicano le quantita' limite piu' basse.
---------------
1 Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008 , che istituisce metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
2 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
3 Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di ammonio.
4 Il tenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di ammonio.
5 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
6 Il tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di ammonio.

Allegato 2

Allegato 2
Dati e informazioni minimi che devono figurare
nel Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15
1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato 3.
2. Presentazione del sito dello stabilimento:
a) descrizione dello stabilimento e della sua collocazione territoriale, includendo informazioni quali posizione geografica, dati meteorologici, geologici, idrografici e, se rilevante, la sua storia;
b) identificazione degli impianti e di altre attivita' dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante;
c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti, nonche' di siti di attivita' che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;
d) descrizione delle aree in cui puo' verificarsi un incidente rilevante.
3. Descrizione dello stabilimento:
a) descrizione delle principali attivita' e dei prodotti delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni per le quali tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive proposte;
b) descrizione dei processi, in particolare delle modalita' operative; se del caso, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche;
c) descrizione delle sostanze pericolose:
i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:
- l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura IUPAC,
- quantita' massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile,
ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per la salute umana e l'ambiente;
iii) comportamento fisico e chimico nelle condizioni normali di utilizzo in stabilimento o nelle condizioni anomale prevedibili.
4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:
a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilita' di accadimento o delle condizioni in cui tali scenari possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nell'innescare ognuno di tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto; comprendente in particolare:
i) cause operative;
ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti di attivita' che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
b) valutazione dell'estensione e della gravita' delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, includendo le mappe, le immagini, o appropriate descrizioni equivalenti, che mostrino le aree suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento;
c) riesame degli incidenti e degli eventi anomali occorsi in passato legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli stessi processi utilizzati in stabilimento, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito alle misure specifiche adottate per prevenire tali eventi;
d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.
5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:
a) descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione; dispositivi tecnici per limitare l'entita' di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua; schermi di vapore; recipienti di raccolta e trappole di emergenza; valvole di intercettazione; sistemi di inertizzazione; sistemi di raccolta delle acque antincendio;
b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento;
c) descrizione delle risorse, interne o esterne, che possono essere mobilitate;
d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto di un incidente rilevante.

Allegato 3

Allegato 3
Informazioni di cui all'articolo 14, comma 5 e all'articolo 15, comma 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti
Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei seguenti elementi:
a) il sistema di gestione della sicurezza e' proporzionato ai pericoli, alle attivita' industriali e alla complessita' dell'organizzazione nello stabilimento ed e' basato sulla valutazione dei rischi. Esso dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR);
b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
i. organizzazione e personale: ruoli e responsabilita' del personale addetto alla gestione dei pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adottate per sensibilizzare sulla necessita' di un continuo miglioramento.
Identificazione delle necessita' in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
ii. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attivita' normale o anomala comprese, se del caso, le attivita' subappaltate e valutazione della relativa probabilita' e gravita';
iii. controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle apparecchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione; inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di follow-up e contromisure necessarie;
iv. gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
v. pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
vi. controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati nella PPIR e nel sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore nonche' di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti»1 , soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di prestazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;
vii. controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della PPIR e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revisione.
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1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Allegato 4

Allegato 4
Dati e informazioni che devono figurare
nei piani di emergenza di cui agli artt. 20 e 21
1. Piani di emergenza interna (di cui all'art. 20)
Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza interna sono:
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorita' responsabile del Piano di emergenza esterna;
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili;
d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;
e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorita' incaricata di attivare il Piano di emergenza esterna; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni piu' dettagliate appena disponibili;
f) disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sara' chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterna;
g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.
2. Piani di emergenza esterna (di cui all'art. 21)
Le informazioni minime che devono essere contenute nei Piani di emergenza esterna sono:
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalita' di allarme e di richiesta di soccorsi;
c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano di emergenza esterna;
d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;
e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel Rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti di attivita' adiacenti che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare;
g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di la' delle frontiere.

Allegato 5

Allegato 5
Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23
Il presente allegato e' cosi' costituito:
- SEZIONI A1 e A2 - INFORMAZIONI GENERALI
- SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITA' MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)
- SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ( art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N°445 )
- SEZIONE D - INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO LO STABILIMENTO
- SEZIONE E - PLANIMETRIA
- SEZIONE F - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO
- SEZIONE G - INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE
- SEZIONE H - DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ALLEGATO 1
- SEZIONE I - INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE
- SEZIONE L - INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO
- SEZIONE M - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO - SEZIONE N - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENCATE NELLA SEZIONE H
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Allegato 6
Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26)
PARTE I
Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze pericolose coinvolte:
Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantita' limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1.
2. Conseguenze per le persone o i beni:
a) un decesso;
b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;
e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 500;
f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricita', gas o telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato e' almeno pari a 1.000.
3. Conseguenze immediate per l'ambiente:
a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
i. 0,5 ha o piu' di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla normativa;
ii. 10 ha o piu' di un habitat piu' esteso, compresi i terreni agricoli;
b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
i. 10 km o piu' di un fiume o canale;
ii. 1 ha o piu' di un lago o stagno;
iii. 2 ha o piu' di un delta;
iv. 2 ha o piu' di una zona costiera o di mare;
c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:
1 ha o piu'.
4. Danni materiali:
a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2.000.000 di EUR;
b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500.000 EUR.
5. Danni transfrontalieri
Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.
PARTE II
Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti»1 che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.
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1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Allegato A

Allegato A (art. 4)
Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PARTE 1 - PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA
1.1 VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
1.2 VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DEI CONTENUTI TECNICI DELLA PROPOSTA PARTE 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA
APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
PARTE 1 - PROCEDURA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA
L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare, esclusivamente ai fini della comunicazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) alla Commissione europea ai sensi all'art. 4 del presente decreto, la fondatezza tecnico-scientifica della proposta di esclusione della particolare sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE , presentata dal gestore o da altro soggetto portatore di interesse (nel seguito indicati come proponente). L'istruttoria consiste nella valutazione tecnica dei contenuti della proposta e della documentazione giustificativa presentate dal proponente.
L'istruttoria consta di 2 successive procedure valutative:
1. valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta;
2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.
Le procedure sono dettagliate nei successivi punti 1.1 e 1.2.
1.1 Valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta
Il proponente presenta al MATTM e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), la proposta di esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE , redatta secondo il formato e con i contenuti tecnici riportati in Appendice 1; l'ISPRA, valuta, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 2, l'ammissibilita' della proposta e ne comunica l'esito al MATTM, entro 30 giorni dal ricevimento.
Il MATTM, sulla base delle valutazioni espresse dall'ISPRA, comunica al proponente, entro 15 giorni, l'esito della valutazione preliminare dell'ammissibilita' della proposta.
1.2 Valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta
Nel caso in cui la proposta sia stata dichiarata ammissibile, il MATTM la trasmette, unitamente agli esiti della valutazione preliminare, a uno o piu' degli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, secondo le specifiche competenze. I suddetti procedono, entro 60 giorni dalla comunicazione del MATTM, alla valutazione istruttoria dei contenuti della documentazione tecnica giustificativa presentata dal proponente, per quanto di specifica competenza, sulla base dei criteri di cui alla successiva Parte 3, comunicando il loro parere al MATTM.
Il termine puo' essere prolungato di 20 giorni, per una sola volta, nel caso in cui si renda necessario da parte di almeno un Organo tecnico richiedere al proponente informazioni tecniche supplementari di cui si renda necessaria la valutazione. In tal caso l'intervallo di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella in cui le informazioni fornite dal proponente pervengono agli Organi tecnici nazionali non viene computato.
Il MATTM, in base ai pareri ricevuti dagli Organi tecnici nazionali, si esprime in merito alla proponibilita' dell'esclusione della particolare sostanza dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4, comma 6, del presente decreto legislativo, e comunica entro 15 giorni l'esito dell'istruttoria al proponente e per conoscenza agli Organi tecnici.
PARTE 2 - CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA
La proposta dovra' essere redatta dal proponente in modo da fornire tutte le caratteristiche e le informazioni tecniche ritenute necessarie al fine di formulare una valutazione della sostanza pericolosa per la quale si richiede alla Commissione Europea di presentare una proposta legislativa per l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE :
".... e' impossibile in pratica che provochi un rilascio di materia ed energia che possa dar luogo ad un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili....".
L'ammissibilita' o meno della proposta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
2.1 La sostanza pericolosa e' individuata in modo univoco
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE e' individuata in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica).
2.2 La sostanza pericolosa rientra in una delle categorie di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o e' una delle sostanze elencate nell'allegato 1, parte 2
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE .
2.3 Viene individuata esplicitamente la caratteristica della sostanza pericolosa che rende impossibile l'incidente rilevante
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui l'impossibilita' di dar luogo a un incidente rilevante si basi su una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprieta' intrinseche della sostanza pericolosa, in particolare quelle relative al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor saturo;
c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
Il proponente dovra' esplicitamente indicare nella proposta quale/i delle precedenti caratteristica/che motiva/no la presentazione della proposta, specificando se ha tenuto conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio generico della sostanza pericolosa, solo nel caso in cui siano disciplinati da specifiche disposizioni legislative dell'Unione europea.
2.4 Sono fornite con completezza le informazioni tecniche necessarie per la valutazione istruttoria
La proposta viene ammessa alla valutazione istruttoria solo nel caso in cui sia corredata dalle informazioni tecniche necessarie per poter valutare le proprieta' della sostanza pericolosa che comprendono almeno:
a) un elenco dettagliato delle proprieta' necessarie a valutare la potenzialita' che presenta la sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;
b) proprieta' fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', viscosita', solubilita' e altre proprieta' pertinenti);
c) proprieta' relative ai pericoli per la salute umana e ai pericoli fisici (ad esempio reattivita', infiammabilita', tossicita', oltre a fattori aggiuntivi quali le modalita' di aggressione dell'organismo, il rapporto tra lesioni e letalita', gli effetti a lungo termine e altre proprieta' pertinenti);
d) proprieta' relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicita', persistenza, bioaccumulazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e altre proprieta' pertinenti);
e) se disponibile, la classificazione armonizzata, a livello dell'Unione europea, della sostanza o miscela, ovvero l'autoclassificazione notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 ;
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza pericolosa (ad esempio, temperatura, pressione e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali essa e' immagazzinata, utilizzata e/o puo' essere presente nel caso di operazioni anormali o incidentali prevedibili.
PARTE 3 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI ORGANI TECNICI NAZIONALI
La valutazione istruttoria della proposta e' svolta sulla base dei seguenti criteri ed elementi tecnici:dimostrazione da parte del proponente della completezza, dell'attendibilita' e del livello di aggiornamento dei dati forniti sulle proprieta' chimiche e fisiche della sostanza;
3.1 dimostrazione da parte del proponente che la sostanza non e' tra quelle che hanno chiaramente la possibilita' di provocare un incidente rilevante, sulla base dell'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti, della ricognizione di rapporti di sicurezza presentati nei Paesi UE o studi reperibili nella letteratura scientifica o dalla comparazione con sostanze dalle caratteristiche similari;
3.2 considerazione nelle valutazioni effettuate da parte del proponente degli scenari incidentali piu' conservativi e di tutti i pertinenti fenomeni pericolosi a essi associati (irraggiamento, sovrappressione, dispersione tossica ed ecotossica), tenendo conto delle proprieta' di cui al punto 2.4, nonche' dei differenti tipi di contenimento e di imballaggio in uso per la sostanza nell'Unione europea;
3.3 effettuazione da parte del proponente, per ogni scenario incidentale e pertinente fenomeno pericoloso ad esso associato, della stima delle distanze di effetti per la salute umana dei lavoratori e della popolazione, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;
3.4 effettuazione da parte del proponente della stima dell'estensione del danno e della sua durata per i recettori ambientali che possono essere credibilmente coinvolti in caso di rilascio, specificando i modelli di simulazione utilizzati, il loro ambito di applicazione e le eventuali limitazioni d'impiego, i dati richiesti in ingresso, le incertezze a essi associate, le soglie di effetti utilizzate, il loro significato e la motivazione della loro scelta;
3.5 dimostrazione da parte del proponente, sulla base degli elementi forniti e delle stime effettuate, che la sostanza pericolosa non puo' in pratica dar luogo, in condizioni normali o anormali ragionevolmente prevedibili, a un incidente rilevante, definito secondo i criteri stabiliti nella Direttiva 2012/18/UE e quelli in uso nei Paesi UE.
APPENDICE 1 - FORMATO E CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA PROPOSTA DI ESCLUSIONE DELLA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
La proposta di esclusione di una sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della direttiva 2012/18/UE deve essere predisposta riportando, almeno, le seguenti sezioni:
Sezione 1 - Identificazione della sostanza pericolosa
Il proponente indica in modo univoco (nome chimico, nome generico, numero CAS, forma fisica) la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE .
Sezione 2- Individuazione della sostanza relativamente all'allegato 1
Il proponente indica la/le categoria/e di pericolo di cui all'allegato 1, parte 1, o la voce dell'allegato1, parte 2, che fa/fanno rientrare la sostanza pericolosa oggetto della proposta di esclusione nell'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE .
Sezione 3 - Motivazione della proposta
Il proponente dichiara la motivazione della proposta di esclusione della sostanza pericolosa dall'ambito di applicazione della Direttiva 2012/18/UE , individuando una o piu' caratteristiche tra quelle elencate al punto 2.3 che rende impossibile il verificarsi di un incidente rilevante per la sostanza in questione.
Sezione 4 - Proprieta' della sostanza pericolosa
Il proponente fornisce le informazioni necessarie per dimostrare le proprieta' della sostanza sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente, riportando dettagliatamente in questa sezione i contenuti minimi richiesti al punto 2.4.
Sezione 5 - Rapporto di verifica che la sostanza non determina un incidente rilevante sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE
Il proponente, ai fini della valutazione istruttoria da parte degli Organi tecnici nazionali, presenta la documentazione tecnica comprovante l'effettuazione delle seguenti fasi valutative (da A a E), ciascuna delle quali si articola in uno o piu' stadi, e ne raccoglie gli esiti e gli eventuali approfondimenti tecnici all'interno di un Rapporto cosi' costituito:
A - Screening iniziali
A.1 - Raccolta e presentazione delle proprieta' di base della sostanza: nome chimico e generico, numero CAS, forma fisica negli impieghi nei Paesi UE;
A.2 - Verifica dell'appartenenza della sostanza a una classificazione armonizzata o a una autoclassificazione notificata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 ;
A.3 - Identificazione della/e categoria/e di pericolo della sostanza ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008 ;
SCREENING N.1: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nel Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.
A.4 - Identificazione della parte, della categoria e della voce dell'allegato 1 in cui la sostanza rientra;
SCREENING N.2: l'istruttoria prosegue solo se la sostanza rientra nell'allegato 1 della Direttiva 2012/18/UE .
A.5 - In caso di miscele, indicazione della concentrazione di ogni componente, considerando le eventuali differenti concentrazioni riscontrabili sulla base degli impieghi nei paesi UE;
A.6 - Raccolta e presentazione delle proprieta' intrinseche della sostanza: massa molecolare, densita', viscosita', tensione di vapore, tossicita' intrinseca, punto di ebollizione, reattivita', solubilita' e altre proprieta' pertinenti (anche tra quelle riportate nella tabella del punto A.10);
A.7 - Descrizione delle condizioni operative di temperatura e pressione, volume e altre condizioni e tipologie di stoccaggio, trasferimento e processo riscontrabili negli impieghi nei Paesi UE;
A.8 - Specificazione delle eventuali incompatibilita' con altre sostanze;
A.9 - Presentazione delle risultanze della ricognizione effettuata dal proponente riguardo l'esperienza storica di incidenti e quasi-incidenti coinvolgenti la sostanza in questione, i contenuti dei rapporti di sicurezza e di studi reperiti nella letteratura scientifica effettuati secondo i criteri in uso nei Paesi UE;
SCREENING N.3: l'istruttoria prosegue solo se la ricognizione non evidenzia incidenti rilevanti accaduti o ragionevolmente prevedibili coinvolgenti la sostanza in esame.
A.10 - Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del valore dei seguenti parametri rilevanti;
Fenomeno pericoloso Parametri rilevanti della sostanza Irraggiamento Punto di infiammabilita' LFL (Lower Flammability Limit - Limite inferiore di infiammabilita') UFL (Upper Flammability Limit - Limite superiore di infiammabilita') Temperatura di auto-ignizione o di autoaccensione Viscosita' Sovrappressione Tensione di vapore LEL (Lower explosion pressure - Limite inferiore di esplosivita') UEL (Upper Explosion Limit - Limite superiore di esplosivita') Kst (Maximum rate of explosion pressure rise for dust clouds - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per polveri) Kg (Maximum rate of explosion pressure rise for gas - Tasso massimo di sviluppo di pressione di esplosione per gas) Pmax (Pressione massima di esplosione) LOC (Limiting Oxygen Concentration - Concentrazione limite di ossigeno) MIE (Minimum Ignition Energy - Energia minima di ignizione) Tasso di umidita' Dimensione delle particelle Cinetiche di reazione (energia di attivazione e fattore pre-esponenziale) ΔTad (Variazione adiabatica di temperatura) Δr (Entalpia di reazione) MTSR (Maximum Temperature of Reaction Syntesis - Temperatura massima della reazione) TMRad (Time to Maximum Rate in adiabatic condition - Tempo di raggiungimento della massima velocita' di autoriscaldamento in condizioni adiabatiche) Pressione di rottura del serbatoio Temperatura di ebollizione Dispersione tossica LD50 (Median Lethal Dose - Dose letale media) LC50 (Median Lethal Concentration - Concentrazione letale media) ERPG (Emergency Response Planning Guidelines - Indice di riferimento per la pianificazione della risposta di emergenza) IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health - Indice di pericolosita' immediata per la vita e la salute) AEGL(Acute Exposure Guidelines Levels - Livelli di riferimento per l'esposizione acuta) Dispersione eco-tossica EC50 (Median Effective Concentration - Concentrazione media di effetto) o LC50 (Median Lethal Concentration - Concentrazione letale media) NOEC (No Observed Effect Concentration - Concentrazione di non effetto) BCF (BioConcentration Factor - Fattore di bioconcentrazione) Solubilita' Tensione di vapore Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/ acqua (LogKow); Coefficiente di ripartizione nel carbonio organico, (LogKoc)
A.11 - Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o piu' metodi indicizzati impiegati nei Paesi UE per la valutazione speditiva dei pericoli tossici, fisici e ambientali ad essa associati e confronto dei risultati ottenuti con quelli derivanti dall'applicazione ad una sostanza, di interesse per la direttiva 2012/18/UE , similare per proprieta' chimico-fisiche e categoria di pericolo.
SCREENING N.4: l'istruttoria prosegue solo se il valore di ciascun indice individuato per la sostanza pericolosa proposta per l'esclusione e' inferiore a quello relativo alla sostanza similare.
B - Definizione degli scenari incidentali di riferimento
B.1 - Individuazione documentata di uno o piu' scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo, prendendo in considerazione le differenti tipologie di contenimento e imballaggio in uso nei Paesi UE;
B.2 - Individuazione documentata dei parametri piu' conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima quantita', pressione di rilascio, portata di rilascio) e della dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosita' del terreno, presenza di ostacoli, ecc.) con riferimento alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE.
C - Stima degli effetti per la salute umana
C.1 - Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima delle distanze di danno, per ogni fenomeno pericoloso associato agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;
C.2 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi UE;
C.3 - Stima delle distanze di danno;
C.4 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilita' del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.
D - Stima degli effetti sull'ambiente
D.1 - Verificare, ove applicabile, se sulla base delle sole proprieta' chimiche e fisiche della sostanza pericolosa e' dimostrato che essa non puo' provocare un incidente rilevante;
D.2 - Presentazione del pertinente modello di simulazione utilizzato per la stima dell'estensione e durata dei danni associati agli scenari di riferimento, motivatamente selezionato tra quelli impiegati nei Paesi UE;
D.3 - Individuazione dei parametri piu' conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (portata massima di deflusso nel recettore ambientale) e della dispersione nell'ambiente (portate o altre pertinenti caratteristiche dei corpi idrici e altri recettori considerati, ecc.) con riferimenti alle condizioni riscontrabili nei Paesi UE;
D.4 - Presentazione dei valori di soglia utilizzati, selezionati tra quelli piu' conservativi impiegati nei Paesi UE;
D.5 - Stima dell'estensione e della durata del danno per i recettori ambientali considerati;
D.6 - Effettuazione e documentazione della stima delle incertezze dei risultati ottenuti e dell'analisi di sensibilita' del modello utilizzato, basata sulla variazione dei valori dei parametri richiesti in ingresso dal modello.
E - Interpretazione dei risultati
Dimostrazione che gli effetti per la salute umana (distanze di danno) e per l'ambiente (estensione e durata del danno), stimati nelle fasi precedenti, non determinano un incidente rilevante definito sulla base dei criteri della Direttiva 2012/18/UE e di quelli in uso nei Paesi UE.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 1 luglio 2016, n. 148 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova piu' applicazione l'allegato A del suddetto decreto legislativo".

Allegato B

Allegato B (art. 14)
Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
2. REQUISITI GENERALI E STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
3. CONTENUTI TECNICI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
4. GRADO DI APPROFONDIMENTO
APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO
1. INFORMAZIONE
2. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
3. EQUIPAGGIAMENTO, SISTEMI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
4. ORGANIZZAZIONE
5. TABELLA RIASSUNTIVA
Premessa
Il presente allegato fornisce le indicazioni al gestore per lo sviluppo dei parametri essenziali di un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) in accordo con quanto definito all'art. 14 comma 5 e nell'allegato 3 del presente decreto.
1. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1.1. Documento sulla politica di prevenzione
1.1.1. Il gestore deve redigere il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, di seguito indicato come "Documento", indicando gli obiettivi che intende perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e dei beni, e che costituiscono, nel loro insieme, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) del gestore in materia.
1.1.2. Il gestore deve indicare nel Documento i principi generali su cui intende basare la politica di cui al punto 1.1.1., indicando, tra l'altro, eventuali adesioni volontarie a normative tecniche, regolamenti, accordi e iniziative, non richiesti da norme cogenti.
1.1.3. Il gestore deve riportare nel Documento il proprio impegno a realizzare, adottare, nonche' a mantenere e ricercare il miglioramento continuo1 del proprio sistema di gestione della sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 comma 5 del presente decreto e in attuazione della politica definita ai punti 1.1.1 e 1.1.2.
1.1.4. Il gestore deve riportare nel Documento l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza che intende adottare, con l'indicazione dei principi e dei criteri a cui intende riferirsi nella sua attuazione ed allegare il programma di attuazione, nel caso di prima applicazione del presente decreto, ovvero di miglioramento dello stesso nel caso dei riesami periodici successivi, ed i relativi tempi. Nella suddetta articolazione deve essere altresi' indicata l'elencazione dettagliata e la relativa descrizione delle singole voci che costituiscono il sistema di gestione della sicurezza e, qualora il gestore faccia riferimento a norme o guide tecniche nazionali o internazionali, queste devono essere allegate integralmente o per le parti effettivamente prese in considerazione, ovvero essere disponibili presso lo stabilimento.2
2. Requisiti generali e struttura del sistema di gestione della sicurezza
2.1. Requisiti generali
2.1.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere attuato dai gestori al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi generali e dei principi di intervento definiti nella politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come definita nel Documento di cui al punto 1.1, e in particolare:
a. definire e documentare la politica, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
b. assicurare che tale politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli aziendali;
c. verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni correttive.
2.1.2. Il gestore nella predisposizione, nell'attuazione e nelle modifiche del sistema di gestione della sicurezza, informa e consulta, ai sensi dell'art. 14 comma 5, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito della definizione e del riesame del documento di politica di cui al punto 1.1.
2.2. Struttura
2.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere proporzionato ai pericoli, alle attivita' industriali e alla complessita' dell'organizzazione nello stabilimento ed e' basato sulla valutazione dei rischi e deve integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilita', prassi, procedure e risorse. In riferimento ad altre parti del sistema di gestione generale, anche attinenti obiettivi diversi, tra cui la qualita', la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, la protezione ambientale, il sistema di gestione della sicurezza puo' richiamare gli elementi in comune, ma deve contenere esplicitamente tutti gli elementi relativi agli aspetti che riguardano specificamente la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.
2.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto e con riferimento agli elementi definiti al punto 3, come minimo, quanto segue:
a. politica e conduzione aziendale per la sicurezza;
b. organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane;
c. pianificazione delle attivita' interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione;
d. misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati;
e. verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit).
2.2.3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, cosi' come definito al punto 2.2.2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, i requisiti stabiliti dalla norma UNI 10617, ovvero, per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti, dalle norme della serie OHSAS 18000 o ISO 9000 o da quelle della serie ISO 14000 o dalla versione piu' aggiornata del regolamento comunitario EMAS (attualmente 1221/2009 o EMAS III) si intendono corrispondere al detto stato dell'arte.
3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
3.1. Elementi fondamentali
Il sistema di gestione della sicurezza, strutturato cosi' come richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8:
a) organizzazione e personale;
b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
c) controllo operativo;
d) modifiche e progettazione;
e) pianificazione di emergenza;
f) controllo delle prestazioni;
g) controllo e revisione.
3.2. Organizzazione e personale
3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realta' in cui opera lo stabilimento, cosi' come, in particolare, definito nel Documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dagli organi di controllo. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.
3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, cosi' come definiti nel Documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilita'.
3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilita', autorita' e disponibilita' di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso i rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attivita' necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacita' operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneita' dell'interfaccia tra operatore e impianto.
3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.3.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante derivanti dall'attivita' normale o anomala comprese, se del caso, le attivita' subappaltate e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.
3.3.2. Le attivita' di identificazione e valutazione, di cui al punto 3.3.1, devono essere condotte sia in termini di probabilita' sia di gravita' e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del presente decreto, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito negli allegati 2 e C. In ogni caso, le attivita' devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la pianificazione dell'emergenza esterna di cui all'art. 21 e per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 22 del presente decreto.
L'espletamento di tali attivita' deve permettere la valutazione dell'idoneita' delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le attivita' di informazione, formazione e addestramento.
3.3.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, cosi' come definiti nel Documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al punto 3.3.1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.
3.3.4. Le attivita', di cui al punto 3.3.1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche ai sensi dell'art. 18 del presente decreto e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento o dal rilevamento di altri indicatori di invecchiamento 3 di apparecchiature e impianti.
3.4. Controllo operativo
3.4.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attivita' dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.
3.4.2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.
3.4.3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalita' delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformita' con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.
3.4.4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilita' e disponibilita' prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3. Devono, inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso 4 ) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attivita' devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.
3.4.5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.
3.5. Gestione delle modifiche e della progettazione
3.5.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.
3.5.2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 18 del presente del decreto. Le attivita' di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.
3.5.3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.
3.6. Pianificazione di emergenza
3.6.1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilita' di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:
a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti e limitazione dei danni alla salute umana, all'ambiente e ai beni;
b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorita' locali competenti;
d) provvedimenti che consentano l'agibilita' del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.
3.6.2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, cosi come previste nelle attivita' di valutazione dei rischi, di cui al punto 3.3. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interna, sia esterna.
3.6.3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di possibili situazioni di emergenza e di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interna), in modo da integrarsi, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Piano di emergenza interna e' predisposto, sperimentato e revisionato secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente decreto.
3.6.4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel Piano di emergenza interna, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, nonche' delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilita' in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.
3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attivita' di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalita' previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.
3.7. Controllo delle prestazioni
3.7.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel Documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui al punto 3.3, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.
3.7.2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:
a. valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
b. esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
c. valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento, anche a fronte dei traguardi fissati5 ;
d. valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;
e. verifica del mantenimento della funzionalita' dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacita' operativa degli addetti.
3.8. Controllo e revisione
3.8.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel Documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.
3.8.2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al punto 3.8.1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:
a. l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
b. il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
c. la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
d. la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione.
3.8.3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni, di cui al punto 3.8.2, a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza, devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.
4. Grado di approfondimento
4.1. I contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza, cosi' come definiti nei punti da 3.2 a 3.8, devono essere conformi allo stato dell'arte in materia, ed essere sviluppati con un grado di dettaglio delle singole problematiche corrispondente all'effettiva pericolosita' dello stabilimento, cosi' come indicato, tra l'altro, dall'assoggettabilita' o meno all'art. 15 del presente decreto e alla complessita' dell'organizzazione, dal numero di addetti e dalla presenza o meno di lavorazioni di processo.
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1 Dalla norma UNI 10617:2012-miglioramento continuo: Processo di accrescimento del SGS-PIR per ottenere miglioramenti della prestazione della sicurezza complessiva, coerentemente con la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dell'organizzazione.
2 Esempio di struttura indice del documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti:
1. Introduzione
2. Definizione degli Obiettivi generali e specifici del SGS-PIR
3. L'integrazione con il sistema di gestione aziendale e con gli altri sistemi di gestione presenti
4. Principi generali e Norme di riferimento
5. Sistema di gestione della sicurezza
5.1 Requisiti del SGS-PIR
5.2 Struttura del SGS-PIR (politica, organizzazione, pianificazione delle attivita', ecc)
5.3 Articolazione del SGS-PIR (descrizione sintetica di ognuno degli elementi SGS-PIR: organizzazione e personale, identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, ecc.)
6. Programma di attuazione/miglioramento
3 "L'invecchiamento non e' connesso all'eta' dell'apparecchiatura, bensi' alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilita' che si verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di apparecchiature o impianti l'invecchiamento puo' comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che puo' comprometterne la funzionalita', disponibilita', affidabilita' e sicurezza" ["Plant ageing, Management of equipment containing hazardous fluids or pressure", HSE Research Report RR509, HSE Books, 2006]
4 Deformazione di un materiale sottoposto a sforzo costante che si verifica nei materiali mantenuti per lunghi periodi ad alta temperatura, che avviene tipicamente su apparecchi quali reattori, forni industriali, generatori di vapore, ecc.
5 L'individuazione di indicatori di prestazione realistici e misurabili, come la loro costante valutazione ed aggiornamento sono essenziali per il SGS-PIR. Occorre tenere sempre presente che gli indicatori di prestazione devono essere chiaramente correlati alla possibilita' di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e devono essere definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.
APPENDICE 1 - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO E ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE CHE LAVORA IN STABILIMENTO
Scopo della presente appendice e' quello di indicare ai gestori degli stabilimenti assoggettati al presente decreto come ottemperare in maniera organica e programmata agli obblighi di informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento, ai fini della sicurezza, degli addetti e di coloro che accedono agli stabilimenti, tenendo conto delle disposizioni dettate in materia per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
Essi sono pertanto finalizzati a completare le misure ivi previste, senza interferenze e duplicazioni, relativamente agli aspetti connessi ai rischi di incidenti rilevanti quali:
• le cause dalle quali potrebbero avere origine incidenti suscettibili di costituire un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente, in conseguenza delle sostanze pericolose appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 1;
• le misure di prevenzione e protezione adottate per il controllo dei pericoli di incidente rilevante;
• i comportamenti da adottare con riferimento alle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate, e, qualora si tratti di una attivita' soggetta agli obblighi di cui all'art. 15 del presente decreto, agli scenari incidentali previsti nei Rapporti di sicurezza, nelle conclusioni delle relative istruttorie e nei Piani di emergenza interna ed esterna.
Le modalita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano nelle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante devono essere individuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza, attuato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto e secondo le specificazioni contenute negli allegati 3 e B, e poste in atto mediante apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e preparato, nonche' l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di incidente rilevante.
L'evidenza documentale sulle attivita' svolte, infine, mira a mettere in grado lo stesso gestore di fornire dimostrazione del rispetto della programmazione e dei requisiti richiesti dalla presente appendice, in occasione delle ispezioni degli organi preposti.
Ai sensi della presente appendice, si intende per:
a) personale che lavora nello stabilimento: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo, qualificato alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, selezionato dal gestore;
c) visitatore: persona diversa da quelle di cui alle lettere a) e b), che accede occasionalmente allo stabilimento a qualunque titolo;
d) informazione: complesso delle attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
e) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di gestione della sicurezza conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi di incidente rilevante (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
f) addestramento: complesso delle attivita' dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e collettiva, le procedure di lavoro, con particolare riferimento alle procedure di sicurezza e di emergenza previste dal SGS (dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS: la persona di cui all' art. 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
1. Informazione
1.1. Il gestore deve informare ciascun lavoratore presente in stabilimento sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. L'informazione deve basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza.
1.2. Il gestore deve assicurarsi che l'informazione di cui al punto 1.1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore, anche con riguardo alle conoscenze linguistiche e/o ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate (ad esempio: consegna diretta al personale, predisposizione di spazi specifici sul sito intranet aziendale, esposizione nelle bacheche dei reparti e uffici, trasmissione via e-mail con conferma di lettura). In particolare, il gestore deve distribuire ai lavoratori almeno:
a. le sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto;
b. le schede di dati di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose, di cui all' art. 31 del Regolamento CE n.1907/2006 o REACH, cosi' come modificato dal regolamento CEE 453/2010 , detenute o previste;
c. un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di cui al punto 1.1;
d. un estratto del Piano di emergenza interna, differenziato secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento degli eventuali interventi richiesti al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
1.3. Il gestore e' tenuto ad organizzare, almeno ogni tre mesi per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed ogni volta che intervengano modifiche all'attivita', incontri con i lavoratori al fine di:
a. illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2;
b. verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
c. identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
d. rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
Il gestore deve produrre e conservare evidenza documentale degli incontri effettuati, ivi compreso il riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche al fine di fornire dimostrazione dell'attivita' svolta agli organi preposti alle ispezioni.
1.4. Il gestore deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in materia o intervengano modifiche, dietro richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sulla base degli esiti delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 15, nonche' del Piano di emergenza esterna di cui all'art. 21 e dell'esperienza operativa, ovvero dell'analisi degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie occorsi nello stabilimento od in impianti similari.
1.5. Il gestore deve informare i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del Piano di emergenza interna, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al Piano di emergenza interna potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti i casi, ai visitatori occasionali deve essere consegnata o resa disponibile per la consultazione, copia delle informazioni previste dall'art. 23 e contenute nelle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.
1.6. Il gestore deve inoltre rendere disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento, e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso gestore provvedera' a individuare, un'informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti piu' idonei, relativa ai nominativi dei responsabili o coordinatori dell'emergenza e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e copia delle sezioni del Modulo di cui all'allegato 5, previste dall'art. 23 del presente decreto.
1.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di informazione, deve mirare ad assicurare continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica di interventi.
1.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, il datore di lavoro/appaltatore fornisce le informazioni di cui al punto 1.2 ed organizza le riunioni di cui al punto 1.3, fermo restando l'obbligo del gestore/committente di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte.
2. Formazione e addestramento
2.1. Il gestore deve identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il gestore e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
2.2. Ai fini di cui al punto 2.1, il gestore deve assicurare che ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
a. contenuti delle analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo lavoratore, effettuate dal gestore nell'ambito del proprio sistema di gestione della sicurezza ovvero incluse nel rapporto di sicurezza;
b. contenuti generali del Piano di emergenza interna e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del Piano di emergenza esterna;
c. uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
d. procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di emergenza;
e. benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessita' di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
f. specifici ruoli e responsabilita' di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
g. possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza;
h. ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2.3. Il gestore e' tenuto a realizzare quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansione, dell'introduzione di modifiche. A tal fine il gestore deve assicurare:
a. la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione e addestramento;
b. la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c. la messa in atto di sistemi di verifica interni del raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con particolare riferimento a:
- valutazione delle qualificazioni;
- valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
- gestione degli archivi e della documentazione;
- valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi di formazione.
2.4. L'addestramento (ad es. utilizzo dei DPI nella normale attivita', gestione delle situazioni operative anomale, comportamenti in emergenza) deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale.
Le esercitazioni relative alla messa in atto del Piano di emergenza interna devono essere effettuate almeno ogni sei mesi e pianificate in modo che garantiscano l'avvicendarsi di tutti gli operatori interessati. Le esercitazioni devono prevedere anche prove di evacuazione, in relazione agli scenari incidentali considerati.
2.5. Qualora vengano apportate modifiche agli impianti o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche stesse previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2.6. Il gestore deve mantenere l'evidenza documentale delle attivita' di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.
2.7. Il gestore, attraverso il rispetto delle scadenze periodiche fissate per l'espletamento delle attivita' di formazione e addestramento, assicura continuita' all'impegno in questo campo. Tale continuita' deve intendersi come progressivo svolgimento di programmi a lungo termine nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e non deve essere limitata ad una ripetizione ciclica degli stessi argomenti e di esercitazioni di emergenza svolte sugli stessi scenari.
2.8. Per i lavoratori dipendenti da terzi, ivi compresi i lavoratori di imprese subappaltatrici, gli obblighi legati alla formazione ed all'addestramento devono essere espletati dai relativi datori di lavoro, fermi restando gli obblighi di coordinamento tra gestore/committente e datore di lavoro/appaltatore e quello del primo di assicurarsi che tali attivita' siano effettivamente svolte. In relazione a quanto sopra il gestore dovra':
a. acquisire le evidenze documentali sulle modalita' di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi attuate da parte del datore di lavoro/appaltatore;
b. stabilire procedure interne per verificare l'adeguatezza della documentazione utilizzata e l'efficacia delle attivita' di formazione ed addestramento dei lavoratori terzi effettuate, anche attraverso l'acquisizione della documentazione al riguardo fornita dal datore di lavoro/appaltatore.
3. Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione
3.1. Fermi restando gli obblighi di cui all' art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008 , il gestore deve provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto anche degli scenari incidentali ipotizzati nell'analisi e valutazione del rischio di incidente rilevante, ovvero della pianificazione d'emergenza e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori presenti in stabilimento devono ottemperare.
3.2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato dal gestore almeno al personale operativo e di intervento previsto dai Piani di emergenza interna ed esterna.
3.3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o deposito e che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le procedure devono, inoltre, stabilire le responsabilita' per l'addestramento del personale, per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa.
3.4. I sistemi di protezione collettiva, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sale controllo, centri di controllo dell'emergenza, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entita' delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel Piano di emergenza interna ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui al punto 1. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilita' per il corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
4. Organizzazione
4.1. L'ottemperanza alle presenti disposizioni deve essere garantita dal gestore attraverso l'individuazione delle responsabilita' all'interno della propria organizzazione e la definizione di procedure scritte, attuate nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e, comunque, con riferimento ai compiti e responsabilita' del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all' art. 31 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Tabella riassuntiva
=====================================================================
| | | Lavoratori | |
| Tipologia |Lavoratori interni | esterni | Visitatori |
+================+===================+================+=============+
| |a) sezioni del Modulo di cui |a) aspetti |
| |all'allegato 5 previste dall'art. |essenziali |
| Informazione |23 del presente decreto; |del PEI; |
| |b) schede di sicurezza delle |b) sezioni |
| |sostanze pericolose detenute o |del Modulo di|
| |previste; |cui |
| |c) estratto dei risultati delle |all'allegato |
| |analisi e valutazioni di sicurezza; |5 previste |
| |d) estratto del PEI, differenziato |dall'art. 23 |
| |per funzione, posizione e compiti |del presente |
| |specifici nel corso di un'eventuale |decreto. |
| |emergenza, integrato con gli aspetti| |
| |di coordinamento degli eventuali | |
| |interventi richiesti a seguito | |
| |dell'attivazione del PEI. | |
+----------------+-------------------+----------------+-------------+
| |a) contenuti delle |Attivita' | |
| |analisi e |espletata dai | |
| |valutazioni di |relativi datori | |
| |sicurezza, per |di lavoro, il | |
| |quanto di |gestore dovra': | |
| |pertinenza; |a) acquisire le | |
| |b) contenuti |evidenze | |
| |generali del PEI e |documentali | |
| |dettagli specifici |sulle modalita' | |
| |su quanto di |di formazione ed| |
| |pertinenza ed |addestramento | |
| |eventuali |attuate; | |
| |interventi a |b) verificare | |
| |seguito |l'adeguatezza | |
| |dell'attivazione |della | |
| |del PEI; |documentazione | |
| |c) uso delle |utilizzata e | |
| |attrezzature di |l'efficacia | |
| |sicurezza e dei DPI|delle attivita' | |
| Formazione |collettivi; |di formazione ed| |
| |d) procedure |addestramento. | |
| |operative e di | | |
| |manutenzione sia in| | |
| |condizioni normali | | |
| |o anomale, sia in | | |
| |condizioni di | | |
| |emergenza; | | |
| |e) benefici | | |
| |conseguibili | | |
| |attraverso la | | |
| |rigorosa | | |
| |applicazione delle | | |
| |misure e delle | | |
| |procedure di | | |
| |sicurezza e | | |
| |prevenzione; | | |
| |f) specifici ruoli | | |
| |e responsabilita' | | |
| |nel garantire | | |
| |l'aderenza alle | | |
| |normative di | | |
| |sicurezza e alla | | |
| |politica di | | |
| |sicurezza; | | |
| |g) possibili | | |
| |conseguenze di | | |
| |inosservanze e | | |
| |deviazioni dalle | | |
| |procedure di | | |
| |sicurezza; | | |
| |h) ogni altro | | |
| |comportamento utile| | |
| |ai fini di | | |
| |prevenire gli | | |
| |incidenti rilevanti| | |
| |e limitarne le | | |
| |conseguenze per | | |
| |l'uomo e per | | |
| |l'ambiente. | | |
|----------------+-------------------| |-------------|
| |a) esercitazioni | | |
| |pratiche e con | | |
| |l'affiancamento di | | |
| |istruttori | | |
| Addestramento |qualificati; | | |
| |b) esercitazioni | | |
| |relative alla messa| | |
| |in atto del Piano | | |
| |di emergenza | | |
| |interna. | | |
+----------------+-------------------+----------------+-------------+

Allegato C

Allegato C (art. 15)
Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
ASPETTI GENERALI
PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA
A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI
F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE
ALLEGATI
PARTE 2 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI
ALLEGATI
PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
Premessa
Il presente allegato definisce i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del Rapporto di Sicurezza (nel seguito denominato "Rapporto"), di cui agli artt. 15 e 16 del presente decreto in accordo con quanto indicato nell'allegato 2, nonche' i criteri per la valutazione del Rapporto medesimo.
Nella redazione del Rapporto il gestore fornisce gli elementi di seguito richiesti. Per quanto attiene il Sistema di Gestione della Sicurezza, le informazioni fornite devono essere tali da consentire all'autorita' competente, nel corso dell'istruttoria di cui all'art. 17 del presente decreto, il riscontro in merito alla esistenza ed adeguatezza del Sistema di Gestione medesimo, con particolare riferimento agli aspetti evidenziati dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto. Le ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, saranno invece organizzate in modo da consentire il riscontro esteso ed approfondito dell'adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza e della sua effettiva attuazione in stabilimento.
Aspetti Generali
1. Modalita' di redazione del Rapporto di sicurezza
Il Rapporto e' sottoscritto dal gestore e contiene gli elementi informativi indicati nella successiva Parte 1 del presente allegato.
Dal Rapporto deve risultare in maniera completa ed univoca l'indicazione della/delle persona/e fisica/che e/o giuridica/che e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.
Nella redazione di ogni aggiornamento del Rapporto il gestore indica, in premessa, se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente e specifica, all'interno dei singoli paragrafi, le modifiche apportate.
2. Reperimento dei dati e delle informazioni
Il gestore, qualora non disponga di tutti i dati e le informazioni necessari alle analisi di cui al punto C.3 della successiva Parte 1 del presente allegato, relativi ad eventi naturali esterni che possono causare un incidente rilevante, ovvero dati, relativi alla zona dello stabilimento, su perturbazioni geofisiche, meteomarine, cerauniche, meteorologia, idrogeologia, elementi territoriali ed ambientali vulnerabili e sensibili, allega quelli disponibili presso le Amministrazioni Pubbliche con indicazione esplicita della fonte.
3. Presentazione del Rapporto di sicurezza
Il Rapporto e' presentato anche su supporto digitale per quanto riguarda sia le parti testuali sia gli elaborati grafici.
Nel caso degli scali merci terminali di ferrovia, per la presentazione del relativo Rapporto, si fa riferimento, in quanto applicabile, al decreto ministeriale 5 novembre 1997.
4. Modalita' di redazione del Rapporto preliminare di sicurezza
Ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' di cui all'art. 17 comma 2 del presente decreto, il Rapporto preliminare di sicurezza contiene le informazioni indicate nella Parte 2 del presente allegato.
5. Valutazione del Rapporto di sicurezza
L'istruttoria tecnica, ai fini della valutazione del Rapporto di cui all'art. 17 del presente decreto, ha le seguenti finalita':
a) la verifica della conformita' della documentazione presentata alle disposizioni del presente decreto;
b) la verifica dell'idoneita' e dell'efficacia dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e delle relative misure adottate per la prevenzione degli eventi incidentali e per la limitazione delle loro conseguenze;
c) la verifica, attraverso sopralluoghi, che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivono in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento.
Ai fini della effettuazione delle richieste verifiche di conformita' della documentazione e di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza e delle relative misure adottate, nella Parte 3 del presente allegato si propongono alcuni criteri tecnici utilizzabili per la valutazione dei Rapporti.
Per gli scali merci terminali di ferrovia si fa riferimento, in quanto applicabile, all'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 1997.
PARTE 1 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO DI SICUREZZA
A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a identificare e descrivere lo stabilimento e la sua collocazione territoriale.
A.1 DATI GENERALI
A.1.1 Indicare il nominativo, il codice fiscale e l'indirizzo (sede legale) del gestore, allegando la documentazione che attesta la qualifica posseduta (ad es. delega o procura della proprieta', autocertificazione nel caso di gestore proprietario, ecc.).
A.1.2 Indicare la denominazione, l'ubicazione dello stabilimento ed il nominativo del Direttore responsabile.
Allegare la planimetria dei confini dello stabilimento, completa dei contorni delle unita' logiche interne, in scala adeguata.
A.1.3 Indicare i responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze possedute nel campo. Per gli impianti esistenti, il gestore fornisce anche, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, una sintesi della "storia" degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1, dal loro start-up alle piu' recenti modifiche.
A.1.4 Indicare il responsabile della stesura del Rapporto, la sua qualificazione professionale e le sue esperienze nel campo, nonche' la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura del Rapporto medesimo.
A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO
Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere, richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo del Rapporto, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuna descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema di riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attivita' industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino.
La documentazione cartografica di cui al presente punto e' fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriali, georiferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni relative al perimetro dello stabilimento ed alla sua planimetria generale di cui al punto A.2.3. sono in ogni caso fornite in strati informativi distinti, in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp).
Qualora sia gia' operativo un sistema di gestione della documentazione di cui ai punti A.1 e A.2 codificato su scala nazionale o regionale, il gestore si uniformera' alle procedure in esso specificate.
A.2.1 Corografia della zona in scala a 1:10.000, o comunque non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa comprende un'area significativa di almeno 2 km intorno allo stabilimento, in relazione alle tipologie incidentali individuate nell'ambito dell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4, attorno all'installazione. Sulla mappa stessa e' indicata la destinazione d'uso degli edifici principali e, per quanto riguarda le industrie presenti, siano esse assoggettate o meno agli obblighi di cui al presente decreto, e' precisato, se noto, il tipo di attivita' industriale. E', inoltre, indicata la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo; sono evidenziate tutte le strutture e gli elementi territoriali ed ambientali particolarmente vulnerabili e/o sensibili, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, fiumi, laghi, habitat terrestri e acquatici, zone di particolare interesse naturale, ecc., in modo coerente con quanto richiesto dal decreto di cui all'art. 22, comma 31 . Per i depositi di GPL e di sostanze facilmente infiammabili e/o tossiche si fa riferimento agli elementi individuati ai sensi dei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 159 del 9 luglio 1996 ) e del 20 ottobre 1998 (Suppl. Ord. alla G.U. n. 262 del 9 novembre 1998 ).
A.2.2 Riportare la posizione dello stabilimento su una mappa dettagliata in scala non inferiore a 1:5.000 della localita' che rappresenta la zona circostante lo stabilimento con una distanza minima di 500 m dai confini dell'attivita' e, comunque, non inferiore alla distanza massima di danno individuata dal gestore nell'analisi di sicurezza di cui al punto C.4.
A.2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, comunque, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1. Di quest'ultime il gestore fornisce le planimetrie di dettaglio. Ove necessario e' richiesto che vengano fornite piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi.
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a descrivere la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti adottata nello stabilimento, la struttura organizzativa e le attivita' effettuate, nonche' a identificare tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n).
B.1 POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
B.1.1 Riportare in allegato I.3 del Rapporto il documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, che include la descrizione dell'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, tramite il quale e' attuata la politica di prevenzione, in conformita' all'allegato 3 e all'allegato B del presente decreto.
Allegare l'elenco delle procedure del sistema di gestione della sicurezza (se e' applicato un sistema di gestione integrato allegare l'elenco delle sole procedure attinenti gli aspetti di sicurezza).
B.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
B.2.1 Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi. Nel grafico saranno mostrate le dipendenze gerarchiche e funzionali, nonche' le linee di comunicazione e interazione tra le persone incaricate della conduzione degli impianti e dei depositi, dal direttore dell'installazione fino al capo reparto.
Sara' indicato il Rapporto funzionale specifico tra i vari dipartimenti da porre in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti (quali, a titolo di esempio, la produzione, la manutenzione, l'ispezione, la sorveglianza, la sicurezza, la progettazione e la costruzione).
B.2.2 Precisare l'entita' del personale di ciascun dipartimento e il numero di persone normalmente presenti in ciascun reparto.
B.2.3 Precisare quali siano i programmi di informazione, formazione ed addestramento per il personale direttivo e per gli addetti alle operazioni, alla manutenzione e alla sicurezza, con particolare riferimento a quanto previsto nell'allegato B del presente decreto.
B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
B.3.1 Fornire una descrizione dettagliata delle attivita' con riferimento a:
- qualsiasi operazione e/o processo effettuati in impianti che comportino o possano comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista, ovvero che si reputa possano essere generate, in caso di perdita del controllo di un processo industriale, nonche' il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione e/o processo;
- qualsiasi altro deposito che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, reale o prevista;
- per ogni impianto o deposito indicare la tipologia costruttiva, la capacita', nonche' le caratteristiche dei sistemi, delle apparecchiature e delle strutture ad essi asserviti o connessi.
B.3.2 Descrivere le tecnologie di base adottate nella progettazione dei processi. Nel caso di processo tecnologico di tipo nuovo, precisare l'organismo che lo ha sviluppato, le eventuali sperimentazioni eseguite, lo stato attuale delle conoscenze tecnico- scientifiche al riguardo e gli studi effettuati al fine di rendere minimi i rischi comportati dal processo stesso. Specificare se i progettisti hanno gia' sviluppato processi simili. In caso affermativo precisare quando, dove e in che numero.
B.3.3 Fornire lo schema a blocchi per le materie prime che entrano e dei prodotti che escono dai vari impianti, con la precisazione delle modalita' di trasporto e dei relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire le modalita' di trasferimento dei prodotti all'interno dello stabilimento con i relativi regimi di temperatura, pressione e portata. Fornire inoltre gli schemi di processo semplificati in cui siano riportate le principali apparecchiature (serbatoi, reattori, colonne, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e sicurezza (indicatori, allarmi e blocchi, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).
Fornire una descrizione delle modalita' di gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprieta' analoghe, per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 del decreto.
B.3.4 Indicare la capacita' produttiva dello stabilimento.
Indicare, inoltre, i flussi annui in entrata ed uscita dallo stabilimento delle sostanze presenti e riportate nell'allegato 1 del presente decreto suddivise per tipologia di trasporto, precisando il numero dei vettori annui interessati, ovvero le portate.
B.3.5 Fornire informazioni relative alle sostanze pericolose, cosi' come definite nell'art. 3, comma 1, lettera l), del presente decreto.
B.3.5.1 Fornire la Classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI, tabelle 3.1 e 3.2, del regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e le relative Schede di dati di sicurezza (rif. regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.), integrate, ove necessario, dalle opportune indicazioni tecnico-scientifiche disponibili quali ad esempio:
a) Metodi di individuazione e di determinazione disponibili presso lo stabilimento (descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica);
b) Metodi e precauzioni aggiuntivi relativi alla manipolazione, al deposito e all'incendio o altre modalita' incidentali previsti dal gestore;
c) Misure di emergenza previste dal gestore in caso di dispersione accidentale;
d) Mezzi a disposizione del gestore per rendere inoffensiva la sostanza.
B.3.5.2 Indicare le fasi dell'attivita' in cui le sostanze pericolose intervengono o possono intervenire.
B.3.5.3 Indicare la quantita' effettiva massima prevista espressa in tonnellate di ciascuna sostanza pericolosa. La quantita' massima dichiarata dal gestore per ciascuna sostanza e' computata come valore massimo della somma delle quantita' contemporaneamente presenti nei serbatoi, nelle apparecchiature, nelle tubazioni e nei recipienti mobili. Si dovranno anche precisare separatamente i dati relativi alle quantita' delle predette sostanze in stoccaggio e quelle di hold-up, cioe' contemporaneamente contenute nell'impianto in condizioni operative. Il computo deve includere tutte le quantita' di ciascuna sostanza pericolosa presente allo stato puro o di miscela o di sottoprodotto, nonche' quelle quantita' di sostanze pericolose che possano significativamente prodursi a causa di una condizione anomala del processo tecnicamente prevedibile. Ai fini del computo ogni sostanza deve comunque trovarsi nello stato chimico-fisico e nelle concentrazioni eventualmente specificate nell'allegato 1 del presente decreto, ovvero in uno stato suscettibile di provocare un rischio di incidente rilevante, laddove specificato nell'allegato stesso.
Riportare l'inventario aggiornato delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e le relative quantita' massime previste nello stabilimento nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato I.4 del Rapporto.
B.3.5.4 Descrivere il comportamento chimico e/o fisico, nelle condizioni normali e/o anomale prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilita' a dare origine a fenomeni di instabilita', riportando la fonte del dato/informazione.
B.3.5.5 Descrivere le sostanze che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanza considerata a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dello stabilimento, quali ad esempio le variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze o prodotti di corrosione, ecc.). Indicare i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione, ΔT adiabatici, ecc.). Riportare la fonte dei dati/informazioni.
B.3.5.6 Evidenziare le situazioni di incompatibilita' tra le sostanze presenti, ovvero con quelle utilizzabili in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere piu' difficoltose le operazioni di intervento in emergenza.
C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione siano sufficientemente sicuri ed affidabili.
C.1 ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE
C.1.1 Specificare qualsiasi problema noto di salute e sicurezza generalmente connesso con il tipo di installazioni presente nello stabilimento, riportando la fonte del dato/informazione.
C.1.2 Specificare l'esperienza storica e le fonti di informazione relative alla sicurezza di installazioni similari, con riferimento alla possibilita' di insorgenza di incendi, esplosioni ed emissioni di sostanze pericolose, indicando al contempo le modalita' ed i criteri di ricerca utilizzati, garantendo la possibilita' di verifica da parte dell'autorita' competente.
In particolare, fornire le informazioni su incidenti o quasi incidenti verificatisi nello stabilimento, o in stabilimenti similari, almeno negli ultimi 10 anni, riportando, in forma non aggregata ma puntuale, i dati di seguito indicati:
a) data, luogo dell'incidente o quasi incidente, nonche' fonte dell'informazione;
b) localizzazione (unita' lavorativa, apparecchiatura, descrizione delle attivita' svolte, ecc.);
c) sostanze coinvolte;
d) informazioni sulle sostanze coinvolte (stato fisico, caratteristiche di pericolosita', quantita', ecc.);
e) tipo di incidente;
f) cause dell'evento;
g) danni alle persone verificatisi nell'ambito dello stabilimento, specificando il numero dei morti e dei feriti; danni alle persone verificatisi all'esterno dello stabilimento, specificando il numero dei morti, dei feriti e degli evacuati;
h) danni all'ambiente e danni materiali secondo quanto previsto dall'allegato 6 al presente decreto, nonche' eventuali attivita' in corso o previste (risanamento/ripristino ambientale, bonifica, ecc.);
i) estensione degli effetti (estensione delle aree in cui si e' risentito l'effetto, indicazione dei danni ad ambiente, infrastrutture, ecc.);
j) relativamente ad incidenti verificatisi in stabilimenti similari riportare la sintesi dell'analisi di comparazione con il proprio stabilimento, con l'indicazione dei possibili fattori migliorativi impiantistici e gestionali precisando quali sono stati effettivamente adottati e le relative motivazioni.
Per ogni evento storico considerato nell'analisi e ipotizzabile nello stabilimento in esame, riportare puntualmente le precauzioni e gli interventi impiantistici e/o gestionali intrapresi al fine di prevenirne l'accadimento nello stabilimento in esame, ovvero di mitigare le conseguenze di un eventuale accadimento, anche ai fini di quanto precisato al successivo punto C.6.1.
C.2 REAZIONI INCONTROLLATE
C.2.1 Fornire informazioni atte a dimostrare che il gestore ha identificato i pericoli di incidente rilevante connessi a reazioni esotermiche e/o difficili da controllare a causa dell'elevata velocita' di reazione, specificando le condizioni alle quali esse possono divergere, desunte da conoscenze storiche e/o da letteratura o preferibilmente in base all'applicazione di metodi predittivi, ovvero dei risultati sperimentali di specifici metodi calorimetrici.
Indicare le cinetiche di reazione, le necessita' di efflusso, le sostanze secondarie prodotte ed i loro quantitativi, anche ai fini delle analisi di cui al successivo punto C.4.1, evidenziando le azioni impiantistiche e gestionali adottate al fine di garantire la sicurezza.
C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI E DISSESTI IDROGEOLOGICI
Riportare le informazioni anche in relazione a quanto richiesto al successivo punto C.7 e alle precauzioni conseguentemente adottate nello stabilimento.
C.3.1 Fornire dati aggiornati sulle condizioni meteorologiche prevalenti per la zona con particolare riferimento alla velocita' e alla direzione dei venti e alle condizioni di stabilita' atmosferica e, ove disponibili, dati storici relativi ad un periodo di almeno 5 anni, evidenziando eventuali ripercussioni sulla sicurezza, motivando inoltre la scelta delle condizioni meteorologiche utilizzate nella valutazione delle conseguenze di cui al punto C.4.1.
C.3.2 Specificare, ove disponibile, una cronologia degli eventi geofisici, meteo marini, ceraunici e dei dissesti idrogeologici del luogo, quali ad esempio terremoti, inondazioni, trombe d'aria, fulmini, evidenziando le eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento all'individuazione di eventuali scenari incidentali di cui al punto C.4.1, ovvero all'esclusione effettiva della possibilita' di incidente indotto.
C.3.2.1Relativamente agli eventi di cui al punto precedente fare riferimento alle classificazioni di legge vigenti, ovvero a quelle tecniche.
C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI
C.4.1 Individuare, descrivere, analizzare e caratterizzare quantitativamente le sequenze incidentali che possono generare un incidente rilevante e gli scenari ragionevolmente prevedibili che ne possono evolvere, in termini di conseguenze e probabilita'. Ognuno degli scenari incidentali individuati dovra' essere corredato da una sintesi degli eventi che possono avere un ruolo nel loro innesco, con cause interne o esterne allo stabilimento:
- cause operative,
- cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino o con siti di attivita' non rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto o con aree e sviluppi urbanistici/insediamenti situati in prossimita' dello stesso,
- cause naturali, come terremoti o inondazioni.
Il gestore effettua la scelta della metodologia di analisi da adottare con riferimento allo stato dell'arte in materia ed alle specifiche caratteristiche del proprio stabilimento e dei suoi rischi intrinseci, nonche' alla luce delle informazioni di cui al punto C.1.2 e delle indicazioni riportate ai punti C.4.2 e C.4.4.
In particolare, tale analisi e' preceduta dall'effettuazione di un'analisi preliminare per l'individuazione delle unita' critiche dello stabilimento, finalizzata all'individuazione dei livelli di approfondimento ed alla selezione delle metodologie da impiegare.
In ogni caso l'analisi degli eventi incidentali prevede le seguenti fasi:
a) identificazione degli incidenti possibili e delle relative sequenze, ivi compresi quelli conseguenti ad effetti domino, di cui al punto D.2;
b) valutazione della probabilita'/frequenza attesa di accadimento degli incidenti, tenendo conto dell'affidabilita' delle attrezzature e dei sistemi di controllo ed evoluzione dei relativi scenari incidentali associati ad eventualita' verosimilmente prevedibili;
c) individuazione degli eventi incidentali;
d) valutazione delle conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale.
Elementi sui requisiti di idoneita' ed efficacia dell'analisi degli eventi incidentali, utili anche per il gestore, sono riportati nella parte 3 del presente allegato.
C.4.2 Valutare le conseguenze degli scenari incidentali in base alle condizioni meteorologiche caratteristiche dell'area in cui e' insediato lo stabilimento, con particolare riferimento a quelle piu' conservative. Nel caso in cui non siano reperibili da parte del gestore dati meteo rappresentativi delle condizioni meteo dell'area, le valutazioni delle conseguenze sono effettuate almeno per le condizioni F2 e D5.
C.4.3 Fornire la rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al precedente punto C.4.1. d). In tale cartografia evidenziare le strutture e gli elementi territoriali particolarmente vulnerabili e/o sensibili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento, quali ad esempio: ospedali, scuole, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti, ecc.
Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp).
C.4.4 Valutare l'entita' delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare un deterioramento rilevante di una risorsa naturale, cosi' come definita all' art. 302, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e con riferimento ai criteri di cui all'allegato 6 del presente decreto.
Fornire idonea documentazione tecnica, corredata di planimetrie in scala non inferiore a 1:5000, contenente almeno:
- la descrizione dettagliata dell'ambiente circostante lo stabilimento/impianto (ubicazione e distanze da corpi idrici superficiali e sotterranei, specie e habitat naturali protetti, captazioni idriche superficiali e sotterranee, ubicazione di eventuali pozzi in connessione con acquiferi profondi, nonche' per uso antincendio a servizio dello stabilimento);
- un modello idrogeologico-idrologico di sito volto sia alla individuazione delle vie di migrazione (dirette e indirette) delle sostanze pericolose nel suolo, in acque superficiali e sotterranee in relazione alla possibilita' di coinvolgere risorse naturali lungo le principali direzioni di deflusso, sia alla stima dell'estensione della contaminazione in relazione alle velocita' di propagazione nel comparto idrico superficiale e sotterraneo (verticali e orizzontali), alle eventuali misure di protezione adottate ed alle tempistiche di intervento;
- il riferimento a dati di letteratura/cartografia tematica e/o ad eventuali risultanze di indagini geognostiche effettuate nel sito aggiornati e le informazioni sui modelli/procedure e le metodologie, anche semplificati, consolidati a livello nazionale/internazionale, utilizzati dal gestore per la valutazione delle conseguenze ambientali degli incidenti rilevanti.
Le planimetrie di cui sopra, sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad esempio: shapefile *.shp).
C.4.5 Descrivere il comportamento dell'impianto in caso di indisponibilita' parziale o totale delle reti di servizio quali elettricita', acqua, vapor d'acqua, azoto o aria compressa.
Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.
C.5 SINTESI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
C.5.1 Riassumere le risultanze qualitative e quantitative dell'analisi degli eventi incidentali in una specifica tabella o in un opportuno quadro sinottico del tipo di quello riportato in allegato I.5, che riporti almeno le informazioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d del punto C.4.1, esplicitando la congruenza dei risultati con i criteri e i requisiti di sicurezza presi a riferimento dal gestore nel proprio Sistema di Gestione della Sicurezza.
C.5.2 Riportare le altre informazioni di cui al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 20012 (Suppl. Ord. G.U. del 10 giugno 2001, n. 138), ivi comprese piante o descrizioni delle zone suscettibili di essere interessate dagli scenari incidentali individuati.
C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE O MITIGARE GLI INCIDENTI
C.6.1 Indicare le precauzioni adottate per prevenire gli eventi incidentali rilevanti o quanto meno per minimizzarne la possibilita' di accadimento e l'entita' delle relative conseguenze e porle in relazione puntuale alle risultanze dell'analisi di cui ai precedenti punti C.1.2 e C.4.
C.6.1.1 Precauzioni dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, ecc., nonche' eventuali misure tecniche complementari di cui al comma 2 dell'art. 22 del presente decreto.
C.6.1.2 Precauzioni dal punto di vista gestionale: in relazione al documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (allegato I.3 del Rapporto) individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS nei riguardi della sicurezza dello stabilimento, gli interventi pianificati ed i miglioramenti, ottenuti o previsti, sia in termini puntuali ed analitici, sia ricorrendo ad eventuali indicatori di prestazioni; in particolare evidenziare, nei termini essenziali gli elementi gestionali critici risultanti dalle analisi di sicurezza effettuate e riportate nel Rapporto ed utili alla conduzione delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto.
C.6.1.3 Riportare informazioni su controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, ecc., evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
C.6.1.4 Indicare i criteri e gli strumenti utilizzati per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e per la valutazione costante delle prestazioni, precisando gli indicatori di prestazione utilizzati per il SGS, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
C.6.1.5 Indicare i criteri utilizzati per l'adozione e l'attuazione delle procedure di valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza, in relazione agli obiettivi di sicurezza prefissati, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
C.6.2 Descrivere gli accorgimenti previsti per prevenire i rischi dovuti ad errore umano in aree critiche.
C.6.3 Precisare se la sicurezza degli impianti e dei depositi, in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, e' stata valutata separatamente in condizioni normali, anomale, di prova, di avviamento, di fermata e per la fase di dismissione degli impianti, ed indicare i relativi interventi impiantistici e gestionali adottati in relazione alla risultanze di tali valutazioni. Indicare se si e' provveduto alla salvaguardia delle utenze vitali, precisando i criteri di dimensionamento, anche alla luce dell'analisi di cui al precedente punto C.4.1, nonche' la capacita' di garantire, se necessario, il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza.
C.7 CRITERI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI
Debbono essere riportate le informazioni relative agli standard di sicurezza adottati ed ai criteri di dimensionamento di strutture, sistemi e componenti.
C.7.1 Descrivere le precauzioni e i coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione delle strutture con riferimento agli eventi e alle perturbazioni descritti al precedente punto C.3, nonche' i criteri di progettazione assunti per i componenti critici degli impianti e per le sale controllo per far fronte ad eventi quali esplosioni, irraggiamenti termici e rilasci tossici che, verosimilmente, possono originarsi nell'impianto in esame o in impianti ad esso limitrofi. In particolare, devono essere indicate le precauzioni e i coefficienti di sicurezza adottati anche sulla base di leggi, regolamenti o norme di buona tecnica, riguardanti ad esempio:
- le precauzioni adottate per garantire la sicurezza in caso di eventi sismici;
- gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- i rivestimenti di protezione delle strutture e delle apparecchiature ai fini dei requisiti di resistenza al fuoco;
- le sale di controllo a prova di esplosione esterna;
- le precauzioni adottate per garantire il mantenimento, in occasione degli eventi di cui al punto C.3, della funzionalita' e/o messa in sicurezza delle apparecchiature critiche;
- le precauzioni adottate per resistere ad eventuali spinte idrostatiche sulle apparecchiature e sulle parti d'impianto.
C.7.2 Indicare le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.
C.7.3 Indicare, relativamente ai recipienti ed apparecchiature di processo, ai serbatoi ed alle tubazioni, che compaiono nelle sequenze incidentali che possono generare gli incidenti rilevanti individuati dall'analisi di cui al precedente punto C.4, le norme e/o i criteri utilizzati per la progettazione (quali ad es. ISPESL, API, ASME, DIN, UNI, ASTM, ANSI, ecc.). Indicare le norme e/o i criteri dei sistemi utilizzati per il progetto dei sistemi di scarico della pressione (valvole di sicurezza, dischi a frattura prestabilita e simili) e dei sistemi di convogliamento ed eventuale abbattimento.
C.7.4 Indicare la posizione sulla planimetria delle torce e degli scarichi d'emergenza all'atmosfera di prodotti tossici e/o infiammabili, indicando quali possono dare luogo agli incidenti individuati ai sensi dell'analisi di cui al precedente punto C.4.
C.7.5 Indicare le modalita' e la periodicita' di controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza, dei sistemi di blocco, nonche' di tutti i componenti critici per la sicurezza in attesa di intervento e se tali controlli possono essere effettuati con gli impianti in marcia senza compromettere la sicurezza degli impianti stessi.
C.7.6 Indicare i criteri di protezione di serbatoi, apparecchiature, tubazioni, ecc. contenenti sostanze pericolose da possibili azioni di corrosione esterna.
C.7.7 Indicare sulla planimetria le zone in cui sono immagazzinate sostanze corrosive o altre sostanze, diverse da quelle di cui all'art. 3 comma 1 lettera l) del presente decreto, la cui perdita di contenimento, puo' avere ripercussioni sull'operativita' degli impianti.
C.7.8 Qualora le sostanze presenti nell'attivita' industriale e comprese nel campo di applicazione del presente decreto possiedano proprieta' corrosive, specificare il ricorso ad eventuale rivestimento interno, ovvero precisare i criteri per la determinazione dei sovraspessori di corrosione per le apparecchiature potenzialmente interessate. Specificare la frequenza e le modalita' previste per le ispezioni tendenti a valutare lo stato di conservazione delle suddette apparecchiature.
C.7.9 Specificare le procedure di controllo adottate per la fabbricazione, l'installazione e le operazioni di preavviamento delle apparecchiature critiche ai fini della sicurezza degli impianti e della loro rispondenza ai criteri e ai requisiti di sicurezza adottati.
C.7.10 Descrivere i sistemi di blocco di sicurezza dell'impianto indicando i criteri seguiti nella determinazione delle caratteristiche costruttive e funzionali e delle frequenze di prova previste, anche in relazione all'esperienza operativa sugli stessi impianti o su impianti similari, tali da garantire le caratteristiche di disponibilita' ed affidabilita' assunte a base dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
C.7.11 Indicare i luoghi dello stabilimento in cui e' presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate, anche con riferimento, ove pertinente, agli obblighi imposti dalla norme vigenti ( artt. 293 e 294 del decreto legislativo n. 81/08 ).
C.7.12 Descrivere le precauzioni adottate per evitare che i serbatoi e le tubazioni di trasferimento e le apparecchiature contenenti materie tossiche o infiammabili possano essere danneggiate a seguito di impatti meccanici od urti con mezzi mobili (movimentazioni interne di mezzi su gomma, carrelli elevatori, mezzi speciali per manutenzione, ecc.).
C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO
C.8.1 Descrivere i sistemi adottati per la rilevazione di sostanze pericolose, infiammabili e tossiche, nonche' per la rilevazione di incendi, indicando inoltre il loro posizionamento, le modalita' di prova ed i criteri adottati per la loro scelta.
D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver dovutamente considerato le possibili situazioni di impianto e di aver messo in atto soluzioni idonee ed efficaci per limitare le conseguenze degli incidenti sia in relazione alla salute umana che per l'ambiente, comprendendo sistemi di rilevazione/protezione, dispositivi tecnici per limitare l'entita' di rilasci accidentali e procedure per la gestione delle situazioni di emergenza.
D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE
D.1.1 Specificare le sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del presente decreto, emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente e quasi incidente. In particolare, sia nell'ipotesi di incendio, sia nel caso di convogliamento a torce, si specifichino i prodotti di combustione generabili. Si descrivano gli effetti dell'azione delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.
D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
D.2.1 Indicare i possibili effetti di incendi o esplosioni determinati da incidenti ipotizzabili all'interno dello stabilimento (sulle parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose) o all'esterno dello stesso, precisando i criteri adottati per la loro individuazione.
D.2.2 Specificare gli effetti degli incidenti indotti, di cui al punto precedente, evidenziando le ripercussioni sulle analisi di cui al punto C.4.
D.2.3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione) occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per se' o necessitino di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente.
D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO
D.3.1 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, versatori di schiuma, bacini di contenimento, panne galleggianti) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata.
Descrivere i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3 e le procedure di ripristino delle condizioni di sicurezza.
D.3.2 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente e i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.
D.3.3 Descrivere i sistemi adottati per contenere i rilasci rilevanti all'atmosfera di gas o vapori tossici e i sistemi eventualmente previsti per il loro abbattimento e convogliamento a sistemi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi, anche in concomitanza con i pertinenti eventi di cui al precedente punto C.3.
D.4 CONTROLLO OPERATIVO
D.4.1 Indicare i criteri di predisposizione, delle procedure ed istruzioni per il controllo operativo del processo e delle attivita' dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza, anche alla luce dell'allegato B del presente decreto, evidenziandone la congruenza con le risultanze dell'analisi di sicurezza di cui al precedente punto C.4.
D.4.2 Riportare la struttura e gli indici dei manuali operativi specificando se considerino tutte le fasi di attivita' degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto, quali l'avviamento, l'esercizio normale, le fermate programmate, le fermate di emergenza, le procedure di messa in sicurezza, le fermate di prova e le condizioni anomale di esercizio.
D.5 SEGNALETICA DI EMERGENZA
D.5.1 Precisare quali criteri e sistemi sono impiegati per identificare e segnalare le fonti di pericolo, quali ad esempio i depositi di sostanze infiammabili, i serbatoi di gas tossici, gli apparecchi a pressione, le tubazioni, i punti di carico e scarico di sostanze pericolose.
D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI
D.6.1 Descrivere le eventuali fonti di rischio che non sono indicate sulla planimetria, quali ad esempio mezzi di trasporto (autobotti, ferrocisterne, portacontainer, navi, ecc.), o serbatoi mobili utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose, vie di percorrenza, punti di carico e scarico e stazionamento. Si specifichino, inoltre, gli eventuali sistemi di neutralizzazione o di limitazione della velocita' di evaporazione da pozza in caso di perdita di contenimento.
D.6.2 Definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato alle fonti di rischio mobili sopra indicate.
D.7 RESTRIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI E PER LA PREVENZIONE DI ATTI DELIBERATI
D.7.1 Specificare i dispositivi, le attrezzature, i sistemi e/o le procedure finalizzati ad impedire l'accesso all'interno delle aree di attivita' alle persone ed agli automezzi non autorizzati ed alla prevenzione di possibili azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.
D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO
D.8.1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando la periodicita' delle relative verifiche, evidenziano i criteri di dimensionamento degli stessi, nonche' le caratteristiche di affidabilita' e disponibilita', anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.
D.8.2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se e' prevista l'intercettazione di flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziano i criteri di dimensionamento di questi ultimi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4.
D.8.3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantita' d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantita' ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri e altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantita' degli stessi, anche in riferimento alle risultanze dell'analisi di cui al precedente punto C.4. Indicare, inoltre, l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore.
D.8.4 Descrivere le autorizzazioni concernenti la prevenzione incendi richieste e/o ottenute, anche in relazione a modifiche senza aggravio del preesistente livello di rischio, ovvero deroghe alla normativa antincendio ottenute.
D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI
D.9.1 Con riferimento alla planimetria dell'installazione, indicare la dislocazione di sale di controllo, uffici, laboratori, apparecchiature principali. Illustrare i criteri seguiti nella progettazione e nella localizzazione con specifico riguardo alla sicurezza e alle situazioni di emergenza.
D.9.2 Descrivere i mezzi di comunicazione all'interno dello stabilimento e con l'esterno, precisando i criteri adottati per garantirne le funzioni e l'accessibilita' anche in situazione di emergenza.
D.9.3 Indicare l'ubicazione dei servizi di emergenza e degli eventuali presidi sanitari previsti.
D.9.4 Descrivere il programma di addestramento per gli operatori e gli addetti all'attuazione del Piano di emergenza interna, e delle relative esercitazioni, nonche' le modalita' di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici messe in atto nell'ambito dell'elaborazione del Piano di emergenza interno e dei suoi aggiornamenti.
D.9.5 Allegare il Piano di emergenza interna (allegato I.6 del Rapporto), che deve essere predisposto secondo i criteri indicati negli allegati 4 (punto 1) e B del presente decreto, e le informazioni necessarie per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna forniti alle autorita' competenti ai sensi dell'art. 20, comma 4, del presente decreto.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 20 e all'allegato 4 del presente decreto, il Piano di emergenza interna deve essere riferito ai singoli impianti e a tutto lo stabilimento. In quello relativo al singolo impianto vengono precisate le funzioni necessarie a condurre le operazioni di intervento in caso di incidente e ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza. In quello generale, relativo a tutto lo stabilimento, vengono descritte le azioni che le varie funzioni indicate nel piano debbono attuare per gestire ai fini della sicurezza tutte le situazioni previste attinenti lo stabilimento nel suo complesso, anche non connesse agli impianti veri e propri, assicurando il collegamento con il Prefetto. In particolare il Piano di emergenza interna deve essere coerente con le informazioni fornite dal gestore, in adempimento all'art. 20, comma 4 del presente decreto, al Prefetto.
Il Piano di emergenza interna deve includere le misure da adottare per far fronte e limitare le conseguenze di azioni di tipo doloso che possono comportare il coinvolgimento di sostanze, miscele e preparati pericolosi presenti nello stabilimento/deposito.
D.9.6 Notificare i nomi o le funzioni delle persone e dei sostituti o degli uffici autorizzati ad attivare le procedure di emergenza, responsabili dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito nonche' degli incaricati del collegamento con il Prefetto.
E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E STOCCAGGIO RIFIUTI
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare che sono state considerate le problematiche relative alla generazione di rifiuti ed al loro trattamento anche in relazione alla loro eventuale pericolosita'.
E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI
E.1.1 Segnalare gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui installati, evidenziando in particolare se idonei a ricevere e trattare le acque di spegnimento e/o acque contaminate da sversamenti.
E.1.2 Fornire una planimetria delle vasche di raccolta e delle reti fognarie, indicandone l'eventuale segregazione dal sistema di raccolta delle acque piovane. Indicare nella planimetria anche la posizione delle risorse idriche, quali i corsi e specchi d'acqua e i punti di prelievo.
E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
E.2.1 Precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprieta' analoghe, per quanto riguarda la possibilita' di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del presente decreto, anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'allegato 1 al medesimo decreto legislativo.
E.2.2 Allegare la planimetria dello stabilimento con l'evidenziazione delle aree in cui i rifiuti sono eventualmente presenti. La planimetria deve essere fornita anche in formato vettoriale georeferenziato (ad esempio: shapefile *.shp).
F. CERTIFICAZIONI E MISURE ASSICURATIVE
Il gestore fornisce i seguenti elementi utili a dimostrare di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per l'attivita' lavorativa, la realizzazione delle opere e per la messa in esercizio degli impianti. Sono forniti, inoltre, a titolo informativo, le risultanze di adesioni a programmi volontari attinenti le problematiche di sicurezza per la salute umana e l'ambiente.
F.1 CERTIFICAZIONI
F.1.1 Allegare copia delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il regolamento (CEE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e a norme tecniche internazionali ed altre iniziative.
F.2 MISURE ASSICURATIVE
F.2.1 Allegare copia della documentazione relativa alle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attivita' industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonche' specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni.
----------
1 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).
2 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).
ALLEGATI
Debbono far parte integrante del Rapporto i seguenti allegati:
- All. I.1 Sezioni del Modulo di cui all'allegato 5 (rif. art. 23 del presente decreto)
- All. I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.)
- All. I.3 Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (rif. comma 1, art. 14 del presente decreto)
- All. I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto, e delle relative quantita' massime previste
- All. I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali
- All. I.6 Piano di emergenza interna
- All. I.7 Elenco delle certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza comprese quelle in materia antincendio, o relative alle eventuali adesioni volontarie a iniziative, norme e programmi di certificazione in materia ambientale, di sicurezza e qualita'
- All.I.8 Elenco delle polizze assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente stipulate in relazione all'attivita' industriale esercitata, specificando in particolare l'eventuale copertura per gli incidenti rilevanti, nonche' specificando le eventuali variazioni del premio e della copertura assicurativa negli ultimi 5 anni
- All. I.9 Elenco delle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.; tali attivita' devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica)
- All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, ove non gia' acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attivita' di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE 2 - CONTENUTI RICHIESTI PER IL RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA
Il Rapporto Preliminare di Sicurezza deve contenere almeno le informazioni di cui ai seguenti paragrafi e punti, come gia' descritti nella Parte 1 del presente allegato. Tutte le informazioni dovranno essere fornite sulla base delle conoscenze progettuali e realizzative disponibili al momento della presentazione del Rapporto.
A. DATI IDENTIFICATIVI E UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
(Relativamente ai seguenti punti)
A.1 DATI GENERALI
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.1.4
A.2 LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO
A.2.1
A.2.2
A.2.3
B. INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STABILIMENTO
(Relativamente ai seguenti punti)
B.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.3.5.1
B.3.5.2
B.3.5.3
B.3.5.4
B.3.5.5
B.3.5.6
C. SICUREZZA DELLO STABILIMENTO
(Relativamente ai seguenti punti)
C.1
ANALISI DELL'ESPERIENZA STORICA INCIDENTALE
C.1.1
C.1.2
C.2 REAZIONI INCONTROLLATE
C.2.1
C.3 EVENTI METEOROLOGICI, GEOFISICI, METEOMARINI, CERAUNICI; E DISSESTI IDROGEOLOGICI
C.3.1
C.3.2
C.3.2.1
C.4 ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI
C.4.1
C.4.2
C.4.3
C.4.4
C.5 SINTESI DELL'ANALISI DEGLI EVENTI INCIDENTALI ED INFORMAZIONI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
C.5.1
C.5.2
C.6 DESCRIZIONE DELLE PRECAUZIONI ASSUNTE PER PREVENIRE GLI INCIDENTI
C.6.1
C.6.1.1
C.6.3
C.7 PRECAUZIONI PROGETTUALI E COSTRUTTIVE
C.7.1
C.7.2
C.7.3
C.7.4
C.7.5
C.7.6
C.7.7
C.7.8
C.7.9
C.7.10
C.7.11
C.7.12
C.8 SISTEMI DI RILEVAMENTO
C.8.1
D. SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI APPRESTAMENTI
(Relativamente ai seguenti punti)
D.1 SOSTANZE PERICOLOSE EMESSE
D.1.1
D.2 EFFETTI INDOTTI DA INCIDENTI SU IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
D.2.1
D.2.2
D.2.3
D.3 SISTEMI DI CONTENIMENTO
D.3.1
D.3.2
D.3.3
D.4 CONTROLLO OPERATIVO
(Relativamente ai nuovi stabilimenti fornire almeno la versione preliminare)
D.4.1
D.6 FONTI DI RISCHIO MOBILI
D.6.1
D.6.2
D.8 MISURE CONTRO L'INCENDIO
D.8.1
D.8.2
D.8.3
D.8.4
D.9 SITUAZIONI DI EMERGENZA E RELATIVI PIANI
D.9.1
D.9.3
E. IMPIANTI DI TRATTAMENTO REFLUI E GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI
E.1 TRATTAMENTO E DEPURAZIONE REFLUI
E.1.1
E.1.2
E.2 GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
E.2.1
ALLEGATI
Devono inoltre far parte integrante del Rapporto di Sicurezza Preliminare per la fase NOF i seguenti allegati:
- All.I.2 Schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose (rif. Reg. 1907/2006/CE e s.m.i.);
- All.I.4 Tabella riepilogativa delle sostanze, miscele e preparati di cui all'allegato 1 del presente decreto e delle relative quantita' massime previste;
- All.I.5 Tabella riepilogativa delle risultanze delle analisi degli eventi incidentali;
- All.I.9 Elenco delle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attivita' devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica);
- All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attivita' soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio.
PARTE 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA AI FINI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELL'ANALISI DEI RISCHI EFFETTUATA E DELLE RELATIVE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE
1. Scopo del Rapporto di Sicurezza
Ai sensi dell'art. 15 del presente decreto, lo scopo del Rapporto e' quello di dimostrare che:
• e' stata stabilita una politica di prevenzione dei rischi di incidente rilevante ed e' stato conseguentemente attuato un sistema di gestione della sicurezza;
• sono stati individuati i pericoli di incidente rilevante e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
• nella realizzazione del progetto dello stabilimento, nonche' nelle fasi di costruzione, esercizio, manutenzione, ecc., sono state adottate misure idonee ed efficaci che ne garantiscono la sicurezza e l'affidabilita';
• sono stati predisposti i piani per la gestione delle possibili situazioni di emergenza interne allo stabilimento e sono stati resi disponibili gli elementi utili per l'elaborazione del piano per la gestione di tali situazioni all'esterno dello stabilimento;
• sono state fornite le informazioni utili ai fini della pianificazione delle attivita' nelle aree limitrofe allo stabilimento (pianificazione dell'uso del territorio).
In sintesi: il Rapporto rappresenta il documento tramite il quale il gestore dimostra di aver attuato idonee misure per prevenire, controllare e limitare le conseguenze di un eventuale incidente rilevante (obbligo generale di cui all'art. 12 del presente decreto).
a. Dimostrare
Il termine "dimostrare", secondo l'interpretazione coerente con le finalita' della Direttiva europea 2012/18/CE e del presente decreto, deve essere inteso nel senso di "giustificare adeguatamente", ovvero: devono essere fornite "idonee evidenze" che le attivita' previste nello stabilimento sono svolte con un adeguato livello di consapevolezza dei rischi connessi all'attivita' e di garanzia di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente.
L'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza deve essere proporzionato al rischio associato all'attivita' e allo stesso tempo adeguatamente argomentato. Dal Rapporto devono risultare la completezza della individuazione dei rischi e l'adeguatezza delle conseguenti misure adottate, e in esso devono essere fornite tutte le informazioni prese in considerazione ai fini dell'individuazione degli scenari incidentali ipotizzati e delle relative conseguenze.
Devono essere fornite le evidenze che le valutazioni svolte hanno consentito un esame sistematico delle diverse condizioni operative dello stabilimento.
b. Misure idonee ed efficaci
Nel Rapporto devono essere riportate le evidenze che hanno comportato l'adozione delle misure per la prevenzione, il controllo e la limitazione delle conseguenze dei possibili incidenti rilevanti.
In particolare deve emergere come i possibili rischi rilevanti sono stati opportunamente ridotti dall'adozione di tali misure. Ai fini della valutazione dei rischi residui dello stabilimento per il territorio e l'ambiente circostante, in seguito alla adozione delle suddette misure di riduzione, puo' essere utile fare riferimento (oltre che, ove applicabile, a norme di legge specifiche) ai seguenti principi generali:
• l'efficienza e l'efficacia delle misure adottate deve essere proporzionale all'obiettivo di riduzione del rischio (piu' alto e' il rischio, maggiore dovra' essere la riduzione da perseguire);
• deve essere reso evidente l'uso di tecnologie che rappresentano lo stato dell'arte in materia (l'uso di tecnologie innovative dovrebbe essere limitato a quelle effettivamente validate);
• deve essere evidente il collegamento tra gli scenari incidentali e le misure idonee per essi adottate;
• ove possibile deve sempre essere data preferenza alle soluzioni che perseguano il criterio di sicurezza intrinseca (intesa come rimozione o comunque riduzione all'origine dei pericoli).
c. Prevenire, controllare e limitare
I termini "prevenire", "controllare" e "limitare" sono generalmente associati ai diversi tipi di misure che possono essere adottate per garantire adeguati livelli di sicurezza:
• prevenire: ridurre la probabilita' di accadimento dello scenario di riferimento (ad es. il sistema di controllo per prevenire il sovrariempimento, la tumulazione dei serbatoi per prevenire l'ingolfamento in fiamma);
• controllare: ridurre al minimo l'evoluzione dei fenomeni pericolosi (ad es. il sistema di rilevazione di gas infiammabili riduce i tempi di intervento e puo' evitare rilasci massicci della sostanza pericolosa);
• limitare: ridurre le conseguenze di un incidente rilevante (ad es. l'adozione di procedure per la gestione delle emergenze, di confinamenti per limitare lo spandimento della sostanza pericolosa o per limitare l'irraggiamento).
d. Incidente rilevante
L'art. 3 del presente decreto definisce incidente rilevante "un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entita', dovuto a sviluppi incontrollati .... .... e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o piu' sostanze pericolose".
Per qualificare un incidente come "rilevante" devono essere quindi soddisfatte tre condizioni:
• l'incidente deve essere dovuto a sviluppi incontrollati;
• devono essere coinvolte una o piu' sostanze pericolose;
• l'incidente deve essere di grande entita' e dar luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento.
Mentre le prime due condizioni sono sufficientemente chiare, la terza si presta ad interpretazioni non univoche.
Qualche indicazione chiarificatrice puo' essere ricavata dall'allegato 6 del presente decreto che fornisce i criteri per l'identificazione degli incidenti rilevanti per i quali e' obbligatoria la notifica alla Commissione Europea, che associano l'incidente rilevante con determinati danni. Da questo allegato e' quindi possibile desumere elementi utili per la definizione della condizione di cui sopra, in funzione delle possibili conseguenze, di seguito sintetizzate:
• pericolo potenziale per la vita umana (all'interno o all'esterno dello stabilimento);
• pericolo potenziale per la salute di piu' persone (disturbo sociale);
• pericolo potenziale ambientale (danno per l'ambiente);
• pericolo potenziale materiale (danno grave materiale all'interno o all'esterno dello stabilimento).
2. Criteri generali nella valutazione dei Rapporti di Sicurezza
L'autorita' competente in sede di valutazione del Rapporto deve accertare che:
• nel Rapporto il gestore ha adeguatamente descritto e giustificato l'approccio generale seguito per definirne i contenuti;
• l'approccio adottato dal gestore per le analisi di sicurezza e' proporzionato alla complessita' delle installazioni/processi/sistemi coinvolti ed alla estensione delle potenziali conseguenze ;
• nel Rapporto sono stati definiti e analizzati gli scenari incidentali di riferimento, che rappresentano le basi per dimostrare l'adeguatezza delle misure previste. Per questo motivo l'autorita' competente deve accertare che la descrizione di ogni scenario, completo delle evidenze a supporto, sia formulata in maniera da evidenziare la congruenza tra lo scenario individuato e le misure adottate. Per scenario incidentale si deve intendere un evento indesiderabile o una sequenza di tali eventi caratterizzati da una perdita della capacita' di contenimento della sostanza pericolosa, o la perdita dell'integrita' fisica delle strutture che la contengono, da cui derivano conseguenze immediate o differite.
A seguito delle suddette valutazioni l'autorita' competente esplicita le ragioni sulla base delle quali le conclusioni del Rapporto si ritengono o meno condivisibili, indica le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione degli incidenti rilevanti siano considerate nettamente insufficienti, stabilisce la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Procedura di valutazione dei contenuti del Rapporto di Sicurezza
La procedura di valutazione del contenuto del Rapporto (istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto), come sinteticamente riportato nella fig. 1, deve prevedere lo svolgimento delle seguenti fasi:
1) verifica di conformita' attraverso l'analisi di completezza e adeguatezza formale dei contenuti;
2) verifica dell'idoneita' ed efficacia attraverso la valutazione dei contenuti e dell'adeguatezza delle evidenze fornite dal gestore ai fini dell'individuazione degli eventi incidentali (associabili alla tipologia, alle caratteristiche tecnologiche ed agli aspetti gestionali degli impianti dello stabilimento) e delle analisi di sicurezza conseguentemente svolte;
3) verifica in campo dei contenuti attraverso sopralluoghi e individuazione degli elementi utili ai fini della valutazione del contesto territoriale e ambientale;
4) individuazione da parte dell'autorita' competente, a conclusione dell'istruttoria tecnica, degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere al gestore, ovvero, qualora le misure adottate da questi per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano ritenute nettamente insufficienti, previsione della limitazione o del divieto di esercizio o, per i nuovi stabilimenti o per le modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio (allegato D al presente decreto), del divieto di costruzione e di inizio attivita'.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fig. 1 Schema di valutazione del Rapporto di Sicurezza
3.1 Verifica di conformita'
L'analisi di completezza ed adeguatezza delle informazioni contenute nel Rapporto si svolge sulla base della ripartizione per capitoli e capoversi di cui alla Parte 1 del presente allegato, (Parte 2 in caso di nuovo stabilimento o di modifica con aggravio del preesistente livello di rischio), a cui il gestore si attiene nella stesura del Rapporto.
L'attivita' di verifica consiste nella lettura dei contenuti del Rapporto e, per ogni voce di cui alla Parte 1, (Parte 2), sopra menzionata:
• nell'accertamento dell'esistenza delle informazioni richieste e • nella valutazione della loro adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nei punti precedenti.
Nel caso in cui si rilevi l'assenza o l'inadeguatezza delle informazioni fornite vanno richieste al gestore le relative integrazioni. Nel caso di numerose omissioni o inadeguatezze significative puo' essere eventualmente richiesta al gestore la rielaborazione del Rapporto. Ulteriori riferimenti utili per l'effettuazione della verifica di conformita' possono essere reperiti in:
- decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) - Appendice I (G.U. 9 luglio 1996, n. 159)
- decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I (G.U. 9 novembre 1998, n. 262)
- decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalita' di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16)
- UK HSE "The Safety Report Assessment Manual", section 4 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm)
3.2 Verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza
La scheda seguente ripercorre per sezioni principali i contenuti del Rapporto e fornisce alcune indicazioni circa le modalita' di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini della verifica di idoneita' ed efficacia dell'analisi di sicurezza.
Parte di provvedimento in formato grafico
3.3 Verifica in campo dei contenuti
L'autorita' competente deve procedere, attraverso sopralluoghi presso lo stabilimento, alla verifica che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento, come puntualmente evidenziato nella scheda precedente, cio' anche per quanto riguarda le informazioni sugli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area circostante, utilizzabili per l'applicazione dei criteri di compatibilita' riportati nelle norme applicabili al caso specifico o alla tipologia di stabilimento in istruttoria.
3.4 Conclusione dell'istruttoria
Per quanto attiene alle modalita' di redazione delle conclusioni tecniche dell'attivita' di istruttoria del Rapporto, il parere puo' risultare maggiormente efficace se formulato con riferimento a ciascun aspetto significativo oggetto di valutazione, tenuto conto delle finalita' generali del rapporto conclusivo dell'istruttoria svolta. A titolo di esempio si riporta un possibile elenco di tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto:
a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni previste nella Parte 1 del presente allegato;
b) esprimere un giudizio generale circa l'esaustivita' delle informazioni fornite ai fini della dimostrazione di quanto richiesto all'art. 15, comma 2 del presente decreto;
c) indicare, sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto , se il gestore ha stabilito una politica per la gestione in sicurezza dello stabilimento coerente con i pericoli di incidente rilevante individuati e con la complessita' dell'organizzazione definita per la gestione delle attivita', e se il sistema di gestione della sicurezza adottato rispetta i criteri indicati nell'allegato B al presente decreto;
d) indicare se nel Rapporto sono contenute le evidenze sufficienti per poter considerare sistematico ed esaustivo l'approccio seguito dal gestore per l'individuazione degli incidenti rilevanti;
e) indicare se, sulla base della individuazione degli incidenti rilevanti, nel Rapporto il gestore ha fornito informazioni sufficienti per l'identificazione sistematica, e l'adozione, tenendo dovutamente conto delle incertezze associate alle valutazioni, di misure idonee ed efficaci per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti;
f) indicare il grado di congruenza tra le risultanze dell'analisi di sicurezza presentata nel Rapporto e gli elementi tecnici critici individuati, le attivita' di controllo e manutenzione e la gestione delle situazioni di emergenza;
g) indicare se il Rapporto dimostra che, sulla base delle risultanze dell'analisi di sicurezza, per le attivita' dello stabilimento sono state adottate dal gestore soluzioni che comportano un adeguato livello di sicurezza ed affidabilita' sia a livello di progetto, sia di realizzazione, sia per il controllo operativo, sia per le attivita' di manutenzione;
h) indicare se le informazioni contenute nel Rapporto sono sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di compatibilita' territoriale dello stabilimento (per depositi GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici) o dell'eventuale espressione di parere tecnico per gli aspetti di pianificazione dell'uso del territorio nelle aree circostanti lo stabilimento.
i) indicare se, in caso di prossimita' ad altri stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni contenute nel Rapporto si ritengono sufficienti ai fini della individuazione di possibili effetti domino.
Per ognuno dei punti di cui sopra, in caso di parere tecnico negativo, si devono riportare le motivazioni che hanno condotto a tale valutazione, facendo riferimento ai contenuti specifici del Rapporto.
La conclusione del procedimento istruttorio deve consentire di poter stabilire se, a seguito dell'esame del Rapporto:
1) sono state individuate carenze nelle misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti, anche con riferimento al contesto territoriale ed ambientale in cui si inserisce lo stabilimento; ad es.: lo stabilimento non e' risultato compatibile con il territorio e l'ambiente circostante, sulla base dei criteri stabiliti nelle norme pertinenti (decreto del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 per depositi GPL, decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998 per depositi liquidi tossici e/o infiammabili, decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 per nuovi stabilimenti, modifiche con aggravio di rischio o nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti 6 );
2) le informazioni contenute nel Rapporto non consentono di stabilire che il gestore abbia fornito tutte le dimostrazioni richieste (incompletezza o insufficienza delle informazioni);
3) le informazioni contenute nel Rapporto consentono di stabilire che il gestore ha fornito le dimostrazioni richieste.
Nei primi due casi e' necessario stabilire se l'entita' delle lacune riscontrate sia tale da richiedere una nuova elaborazione del Rapporto (espressione di parere tecnico negativo), oppure si possa accettare il Rapporto presentato con richiesta di attuazione di misure di completamento/miglioramento/limitazione/divieto attraverso prescrizioni quali: integrazione delle informazioni, effettuazione di valutazioni dimostrative aggiuntive, limitazione temporanea delle attivita' di stabilimento, adozione di misure tecniche impiantistiche o gestionali, ecc.
In questi casi e' necessario fornire al gestore indicazioni chiare ed univoche affinche' sia possibile rimuovere le carenze, le incompletezze o le insufficienze riscontrate.
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6 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).

Allegato D

Allegato D (art. 18)
Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonche' procedure e termini di cui all'articolo 18, comma 2.
Il presente allegato e' cosi' costituito:
1. MODIFICHE AGLI STABILIMENTI CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
1.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE CHE POTREBBERO COSTITUIRE AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 1.2 ADEMPIMENTI PREVISTI PRIMA DI DARE INIZIO ALLE MODIFICHE E DI AVVIARE LE ATTIVITA' A QUESTE CONNESSE
2. MODIFICHE CHE NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
2.1 INDICAZIONE SUI CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
3. MODIFICHE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DI CUI AI PUNTI 1 E 2
4. ADEMPIMENTI DEI GESTORI PER OGNI TIPOLOGIA DI MODIFICA
1. Modifiche agli stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti
Le modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, sono individuate nel seguito.
1.1 Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante La modifica comporta rispetto al piu' recente Rapporto di sicurezza o al piu' recente modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto presentato:
1) l'incremento pari o superiore al 25%, inteso sull'intero impianto o deposito, ovvero pari o superiore al 20% sulla singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come possibile fonte di incidente:
- della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
- della quantita' di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
2) l'introduzione di una categoria di sostanze pericolose o di una sostanza pericolosa specificata, al di sopra delle soglie previste nell'allegato 1;
3) l'introduzione di nuove tipologie o modalita' di accadimento di incidenti ipotizzabili che risultano piu' gravose per verosimiglianza (classe di probabilita' di accadimento) e/o per distanze di danno associate con conseguente ripercussione sulle azioni di emergenza esterna e/o sull'informazione alla popolazione e/o comportanti la modifica delle classi di compatibilita' territoriale esterne allo stabilimento;
4) lo smantellamento o la riduzione della funzionalita' o della capacita' di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari o di sicurezza critici.
1.2 Adempimenti previsti prima di dare inizio alle modifiche e di avviare le attivita' a queste connesse
Il gestore di uno stabilimento di soglia superiore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve ottenere il nulla osta di fattibilita' e il parere tecnico conclusivo secondo le procedure stabilite dall'art. 17 del presente decreto.
Il gestore che intende introdurre modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, prima di dare inizio alle modifiche stesse, deve adempiere ai disposti dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, nonche' sottostare a quanto stabilito dall'art. 22 del decreto stesso.
Il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attivita' connesse alle modifiche stesse, ne da' comunicazione ai destinatari della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto.
2. Modifiche che non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti
Il gestore che intende introdurre modifiche non ricomprese tra quelle di cui al punto 1 del presente allegato, deve presentare al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto e al comando provinciale dei Vigili del fuoco Competente per territorio una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di documentazione amministrativa, attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.
Il gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche al proprio stabilimento, non ricomprese tra quelle di cui al punto 1, deve comunque aggiornare il modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto.
Si rammenta che le disposizioni di questo punto non si applicano qualora le modifiche comportino la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, in riferimento alle soglie previste dall'allegato 1 al presente decreto, dovendo in tali casi il gestore sottostare agli obblighi conseguenti indicati all'articolo 18 del presente decreto.
2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti
La dichiarazione deve indicare:
a) se la modifica comporta l'incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio gia' individuati come possibile fonte di incidente rilevante:
- della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
- della quantita' di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2;
b) se la modifica comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'allegato 1, parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;
c) se la modifica comporta il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;
d) se la modifica comporta l'incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito :
- della quantita' della singola sostanza pericolosa specificata, di cui all'allegato 1, parte 2;
- della quantita' di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantita' di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 e 2.
Per le modifiche riportate al punto 2.1 d), il gestore e' tenuto a conservare e a rendere disponibile a ogni richiesta dell'autorita' competente la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti conseguente alle modifiche stesse.
3. Modifiche non ricomprese tra quelle di cui ai punti 1 e 2
Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacita' non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilita' dell'area.
4. Adempimenti dei gestori per ogni tipologia di modifica
I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore e superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del presente decreto.
I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono comunque tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza, ai sensi della lettera a) del comma 8 dell'art. 15 del presente decreto.

Allegato E

Allegato E (art. 19)
Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilita' di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonche' per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali e' possibile l'effetto domino
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI
1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DOMINO PRELIMINARI (GDP) 4. RIFERIMENTI TECNICI E INFORMATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI GDP 5. SCAMBIO FRA I GESTORI DEGLI STABILIMENTI APPARTENENTI AI GDP DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER CONSENTIRE DI ACCERTARE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI EFFETTI DOMINO
6. INDIVIDUAZIONE GRUPPI DOMINO DEFINITIVI (GDD)
APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA' DI COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE, IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI
PARTE 2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA
1. SCOPO
2. DEFINIZIONI
3. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (AREA RIR) TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO
4. PERIMETRAZIONE DELL'AREA RIR DI INTERESSE PER LO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA (SSIA)
5. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SSIA
6. FASI, DATI ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO SSIA
PARTE 1 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITA' DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI
1. Scopo
La presente parte 1 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e procedurali:
a) per l'individuazione degli stabilimenti o dei gruppi di stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori per "effetto domino" causato dalla posizione geografica, dalla vicinanza degli stabilimenti stessi e dall'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi; l'individuazione viene effettuata dall'autorita' competente nel seguito definita, in base alle informazioni ricevute dai gestori o acquisite secondo quanto indicato all'art. 19 del presente decreto, e alla loro elaborazione in adempimento di obblighi specifici stabiliti dal decreto stesso;
b) per lo scambio, fra i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del punto a), delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilita' di effetti domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e per la cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonche' nella trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna.
L'identificazione degli effetti domino, inerenti alle possibili interazioni tra stabilimenti diversi, e la loro valutazione sono condotte al fine di:
• rivalutare l'insieme di eventi incidentali ipotizzati, in termini di casistica, frequenze attese e/o conseguenze;
• prevedere la possibilita' di concatenazioni di incidenti ai fini della loro considerazione nell'ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti e soggetti diversi;
• stabilire la necessita' di mantenere determinate distanze di separazione tra componenti critici, al fine di evitare la propagazione di un incidente o ridurre sensibilmente la probabilita' di propagazione;
• individuare i provvedimenti migliorativi possibili, in termini di prevenzione e/o di mitigazione;
• predisporre correttamente i Piani di emergenza interna, con particolare riferimento agli interventi sul campo;
• predisporre correttamente i Piani di emergenza esterna;
• integrare i requisiti di sicurezza in materia di pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio;
• mettere a disposizione della popolazione e dei siti adiacenti informazioni sui rischi di incidente rilevante.
2. Definizioni
Ai sensi della presente parte 1, ferme restando le definizioni di cui al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) Autorita' Competente per l'individuazione degli effetti domino (AC): il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, che opera, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del presente decreto, in accordo con la Regione o il soggetto da essa designato;
b) effetto domino: sequenza di incidenti rilevanti, anche di natura diversa tra loro, causalmente concatenati che coinvolgono, a causa del superamento dei valori di soglia di danno, impianti appartenenti a diversi stabilimenti (effetto domino di tipo esterno, ossia inter-stabilimento) producendo effetti diretti o indiretti, immediati o differiti;
c) gruppo domino: due o piu' stabilimenti, tra gli impianti dei quali si possano verificare effetti domino;
d) effetti diretti: gli effetti dell'incidente originario che causano direttamente un rilascio tossico, un incendio o un'esplosione in uno stabilimento vicino;
e) effetti indiretti1 : gli effetti dell'incidente originario che
causano in uno stabilimento vicino un impatto su:
1. un sistema di controllo di un impianto, rendendo difficile o impossibile il controllo di un processo che quindi potrebbe generare un incidente secondario;
2. un sistema di mitigazione (ad es. impianto antincendio, valvole di isolamento, etc.), la cui indisponibilita' puo' contribuire alla propagazione dell'incidente originario generando un incidente secondario;
3. una o piu' utilities (ad es. energia elettrica, acqua di raffreddamento, azoto, etc.) che, come per i sistemi di mitigazione e di controllo, possono rendere difficile la governabilita' dello stabilimento colpito e generare di conseguenza un incidente secondario;
4. uno o piu' lavoratori, creando possibili problemi di controllo dello stabilimento e/o di gestione dell'emergenza, in grado di generare un incidente secondario.
f) effetti immediati: gli effetti per i quali non e' possibile implementare in tempi rapidi un adeguato intervento di protezione sull'impianto di uno stabilimento colpito dagli effetti dell'incidente originario (ad es. proiezione di frammenti, esplosione);
g) effetti differiti: gli effetti per i quali solo l'assenza o la mancata attivazione di adeguate misure di protezione o di mitigazione puo' comportare la propagazione dell'incidente originario e un peggioramento delle conseguenze (ad es. propagazione di un incendio a causa di un jet-fire, esposizione prolungata ad irraggiamento termico a causa di un pool-fire, rilascio di sostanze tossiche);
h) Stabilimento Origine di Effetto Domino (StOED): uno stabilimento in cui si origina la sequenza di eventi incidentali che determina l'effetto domino in uno o piu' stabilimenti vicini;
i) Stabilimento Recettore di Effetto Domino (StRED): uno stabilimento recettore dell'effetto domino originatosi in uno stabilimento vicino;
j) valori di soglia di danno per strutture e apparecchiature (effetto domino diretto): per l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento ai valori di soglia riportati in tabella I, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore:
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 20012 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 5 e connesse note 2 e 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all' art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)" (Appendice III - tabella III/1 ultima colonna);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice III - tabella III/1 ultima colonna).
Tabella I - Valori di soglia di danno a strutture e apparecchiature
Scenario incidentale Valore di soglia
Incendio (radiazione termica stazionaria) 12,5 kW/m2 3
Proiezione frammenti 200-800 m4
VCE (sovrappressione di picco) 0,3 bar5
k) valori di soglia di danno per effetto domino indiretto: per l'individuazione dei Gruppi domino preliminari si fa riferimento:
1. per la verifica di potenziali impatti di cui alle lettere e.1), e.2), e.3), ai valori di soglia riportati nella tabella I di cui alla precedente lettera j);
2. per la verifica di potenziali impatti di cui alla lettera e.4), ai valori riportati in tabella II, come definiti nelle seguenti norme tecniche di settore:
- decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (paragrafo 6.2, tabella 2, colonna 3 e connesse note 2 e 3);
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano di emergenza esterno di cui all' art. 20, comma 4 del decreto legislativo 334/99 e s.m.i." (paragrafo V.2, tabella s.n.);
- decreto del Ministero dell'Ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici" (Appendice III-tabella III/1 terza colonna e punto 6 del paragrafo 6).
Tabella II - Valori di soglia di danno incapacitante per lavoratori
addetti al controllo dello stabilimento e/o
alla gestione dell'emergenza
Scenario incidentale Valore di soglia
Rilascio tossico IDLH6
l) parco industriale: l'area sottoposta al controllo di piu' gestori nella quale siano presenti sostanze pericolose di cui all'allegato 1 del presente decreto e siano insediati piu' stabilimenti interconnessi funzionalmente o gestionalmente, comprese le infrastrutture, le attivita' e i servizi comuni o connessi.
3. Procedura di individuazione dei Gruppi domino preliminari (Gdp)
L'AC individua i Gruppi domino preliminari (Gdp), ossia raggruppamenti di due o piu' stabilimenti in cui e' ipotizzabile il verificarsi di effetti domino, sulla base dei riferimenti tecnici e delle informazioni ricevute dai gestori, precisati al punto 4 della presente parte 1, predisponendo l'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gdp individuati nel proprio territorio di competenza.
4. Riferimenti tecnici e informativi per l'individuazione dei Gdp
L'AC procede all'individuazione preliminare degli stabilimenti da cui possono originarsi effetti domino (StOED), secondo la casistica specificata nel seguito.
a) Individuazione degli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza, da cui possono originarsi scenari incidentali che determinano aree di danno riferite ai valori di soglia indicati al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1 e ricadenti entro i limiti di uno o piu' stabilimenti recettori (StRED).
Le informazioni necessarie per l'individuazione saranno ricavate: • Caso 1 - per gli stabilimenti di soglia superiore7 :
- dal Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto piu' recente trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione positiva dell'istruttoria del Rapporto di sicurezza, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto, e riportante le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel caso sia stato aggiornato con gli esiti dell'istruttoria stessa, ovvero
- dal Rapporto di sicurezza, nell'edizione valutata nella piu' recente istruttoria conclusa con esito positivo, ovvero
- dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente, nel caso recepisca gli esiti della piu' recente istruttoria del Rapporto di sicurezza conclusa con esito positivo, ovvero
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto piu' recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio, qualora l'istruttoria del Rapporto di sicurezza non si sia ancora conclusa con esito positivo.
• Caso 2 - per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali
l'attuazione del SGS-PIR prevede l'analisi dei rischi di incidente rilevante, riportata in documenti comunque denominati (scheda
tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio, etc.), presenti presso gli stabilimenti stessi8 :
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente trasmesso dal gestore, successivamente alla conclusione positiva dell'eventuale esame/valutazione dell'analisi dei rischi di incidente rilevante a cura dell'autorita' competente, ai sensi delle disposizioni regionali di cui all'art. 7 del presente decreto, e riportante le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna definitivo, nel caso sia stato aggiornato con gli esiti dell'eventuale esame/valutazione, ovvero
- dal documento (scheda tecnica, scheda di valutazione tecnica, analisi di rischio, etc.) riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante, valutato positivamente dall'autorita' competente, ovvero
- dall'Elaborato RIR allegato allo strumento urbanistico vigente, nel caso recepisca le conclusioni della valutazione del suddetto documento, ovvero
- dalla sezione M del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente trasmesso dal gestore, nel caso riporti le zone di danno individuate nel Piano di emergenza esterna, anche provvisorio.
Sulla base della sovrapposizione delle aree di danno di ciascun potenziale StOED, individuate coi criteri e i riferimenti sopra indicati, con le aree occupate dagli stabilimenti ubicati nel territorio circostante (StRED), come indicate nelle planimetrie contenute nei Rapporti di sicurezza o nella planimetria riportata nella sezione E del Modulo di cui all'allegato 5 piu' recente trasmesso dal gestore, potranno essere individuati gli eventuali Gdp presenti nel territorio regionale di competenza.
I Gdp saranno costituiti, nel caso piu' semplice, da uno StOED e da uno StRED.
Ciascuno StRED potra' naturalmente costituire, a sua volta, a causa degli scenari incidentali in esso ipotizzabili, uno stabilimento potenziale origine di effetto domino, oltre che per lo StOED medesimo, anche per altri stabilimenti presenti nel territorio circostante.
b) Gli stabilimenti ubicati in parchi industriali saranno considerati, ai fini dell'applicazione della presente parte 1, appartenenti ad un unico Gdp, senza ulteriori valutazioni.
Sia nel caso a) che in quello b) potranno pertanto essere individuati, al termine della fase in oggetto, Gdp costituiti da due o piu' stabilimenti.
5. Scambio fra i gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gdp delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilita' di effetti domino
L'AC richiede ai gestori degli stabilimenti appartenenti al medesimo Gdp di procedere allo scambio delle informazioni necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilita' di effetti domino e, nel caso, di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entita' del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione della sicurezza, i Rapporti di sicurezza, i Piani di emergenza interna, e alla cooperazione nella diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti, nonche' nella trasmissione delle informazioni al Prefetto per la predisposizione dei Piani di emergenza esterna.
L'inclusione di uno stabilimento in un Gdp comporta la necessita', da parte dei gestori interessati, di un'ulteriore analisi della situazione, rispetto a quella condotta per predisporre il Rapporto di sicurezza (per gli stabilimenti di soglia superiore) o l'analisi dei rischi di incidente rilevante (per gli stabilimenti di soglia inferiore), al fine di responsabilmente escludere, o meno, la possibilita' di accadimento di effetti domino inter-stabilimento.
Eventuali situazioni particolari che dovessero determinare la possibilita' di effetto domino inter-stabilimento per condizioni meno severe di quelle che hanno condotto all'individuazione dei Gdp, dovranno essere responsabilmente evidenziate in questa fase dal gestore interessato e assunte alla base della procedura di identificazione degli effetti domino stessi.
Sulla base delle risultanze della identificazione degli effetti domino condotta dai gestori degli stabilimenti appartenenti ai Gruppi domino preliminari (Gdp), verranno individuati i Gruppi domino definitivi (Gdd), costituiti dagli stabilimenti tra i quali vi e' l'effettiva possibilita' di effetti domino.
Nel rammentare che la scelta di dettaglio circa le procedure analitiche per la valutazione degli effetti domino rientra, come parte dell'analisi dei rischi di incidente rilevante, nella responsabilita' dei gestori individuati, vengono di seguito richiamati, allo scopo di indirizzare lo scambio di informazioni tra i gestori, alcuni elementi imprescindibili per l'effettuazione delle attivita' di identificazione degli effetti domino finalizzate all'individuazione dei Gdd.
Per i singoli possibili eventi incidentali, che costituiscono potenziale causa di effetto domino, devono essere innanzitutto identificati dai gestori i casi in cui, all'interno dell'area di impatto relativa alle soglie di danno riportate nelle tabelle I e II del punto 2 della presente parte 1, sono effettivamente collocati obiettivi vulnerabili fissi, mobili o temporanei.
Ai fini della valutazione dell'effetto domino e' necessario che ogni gestore di uno stabilimento ricompreso in un Gdp:
- individui gli obiettivi piu' significativi (bersagli, quali ad es. serbatoi, grosse apparecchiature o condotte contenenti sostanze tossiche o molto tossiche, gas infiammabili liquefatti, liquidi facilmente infiammabili, stoccaggi di comburenti e esplosivi, etc.) attraverso la loro gerarchizzazione, che puo' essere basata sull'estensione dell'area di danno del possibile incidente indotto per effetto domino; tale area e' dipendente dal rischio intrinseco dell'apparecchiatura (derivante dalla tipologia di sostanza, dalla quantita' presente nel bersaglio, dalle condizioni di esercizio, dalle caratteristiche costruttive), dal rischio legato al posizionamento (connesso alla configurazione impiantistica, alle quote di posizionamento da terra, ai fattori di vista, alla presenza e efficienza di protezioni attive e passive) e dal tipo di scenario;
- stimi la probabilita' che, dato un determinato effetto fisico su un obiettivo vulnerabile, si abbia effettivamente il danno ipotizzabile, ossia la probabilita' di effetto domino, dato lo scenario sorgente;
- valuti in che misura aumenta il danno generato dall'effetto domino, rispetto al danno dovuto allo scenario sorgente, individuando, per l'evento secondario, la possibilita' di effetti sia sulle strutture (e quindi in grado di propagare ulteriormente l'incidente) che sull'uomo (nel qual caso andranno considerati i bersagli che possono provocare vittime al di fuori dei limiti di stabilimento) e/o sull'ambiente (nel qual caso andranno considerati i bersagli che possono provocare danni sensibili a risorse ambientali importanti).
Ai fini della stima della probabilita' di effetto domino, i gestori devono utilizzare i dati specifici rappresentativi della situazione in esame, anche in base a quanto gia' riportato nei Rapporti di sicurezza (stabilimenti di soglia superiore), ovvero in altra documentazione analitica pertinente (analisi dei rischi di incidente rilevante effettuata nel contesto del SGS per stabilimenti di soglia inferiore), tenendo presente che eventuali significativi scostamenti da quanto normalmente riportato, per situazioni analoghe, nella letteratura scientifica internazionale, deve trovare esplicita giustificazione (ad es. per la presenza di particolari sistemi di protezione attivi e/o passivi, di provvedimenti gestionali specifici, etc.).
La stima rigorosa relativa al danneggiamento di un bersaglio dovuto all'evento primario potrebbe richiedere al gestore l'effettuazione di un'analisi strutturale dello stesso, valutando la sua resistenza a sollecitazioni meccaniche e/o termiche indotte dall'evento iniziatore.
Per la stima della probabilita' di danneggiamento del bersaglio e' necessario fare riferimento a modelli proposti nella letteratura scientifica internazionale, basati su funzioni di Probit disponibili, per diverse classi di apparecchiatura, per il calcolo della probabilita' di collasso di queste in caso di esposizione a sovrappressione e/o irraggiamento.
Nel caso di indisponibilita' di dati specifici o di significative incertezze, inerenti alla valutazione degli eventi iniziatori o alle caratteristiche del bersaglio, in alternativa, ai fini della valutazione della probabilita' di effetto domino, possono essere utilizzate dai gestori le assunzioni indicative riportate nelle tabelle A.1, A.2 e A.3 dell'appendice A della presente parte 1.
Per quanto riguarda gli effetti domino indiretti, nel ribadire la difficolta' di una valutazione quantitativa della probabilita' e degli effetti di questi, si evidenzia, nel contempo, l'importanza della considerazione degli stessi da parte dei gestori potenzialmente interessati, ovviamente sulla base dei fattori specifici del sito (ad es. presenza di sostanze di particolare tossicita' o reattivita', presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette, impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, etc.), allo scopo di verificare l'eventuale necessita' di adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali, ad es., la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai gestori) e di conseguente aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei rapporti di sicurezza, dei piani di emergenza interni e dei contenuti e delle modalita' di diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti.
La considerazione degli effetti domino si deve tradurre nella identificazione, da parte dei gestori di stabilimenti ricompresi in un Gdp, degli scenari domino credibili, ciascuno caratterizzato dall'accadimento contemporaneo di piu' scenari incidentali singoli originati dai bersagli danneggiati; l'analisi degli effetti domino si tradurra' quindi, eventualmente, in un incremento del numero di scenari incidentali che dovranno essere considerati dai gestori: oltre agli scenari singoli, saranno infatti presenti gli scenari domino, ciascuno con le proprie frequenze e conseguenze.
6. Individuazione Gruppi domino definitivi (Gdd)
I gestori informano l'AC delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti (espressi in termini, ad es., di indicazione che non sono stati identificati scenari domino, ovvero di indicazione degli scenari domino identificati e delle relative frequenze e conseguenze, di indicazione delle misure tecniche e/o gestionali, gia' presenti o aggiuntive, adottate per eliminare o remotizzare gli scenari domino diretti o indiretti ipotizzabili, etc.).
Sulla base delle ulteriori informazioni pervenute, l'AC individua i Gruppi domino definitivi (Gdd), ossia raggruppamenti in cui c'e' l'effettiva possibilita' del verificarsi di effetti domino, aggiornando l'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gruppi domino individuati sul proprio territorio di competenza.
Nel prosieguo delle attivita' di propria competenza, l'AC in presenza di Gruppi domino definitivi, puo' richiedere ai gestori informazioni integrative che consentano di valutare i possibili effetti domino e gli effetti cumulativi degli interventi proposti:
• in occasione della presentazione della notifica di cui all'art. 13 del presente decreto;
• ai fini della valutazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto;
• ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita' sulla base del rapporto preliminare di sicurezza ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente decreto;
• in occasione della ricezione della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti di cui all'allegato D al presente decreto;
• in occasione delle modifiche di cui all'art. 18 del presente decreto;
• in occasione dell'espressione dei pareri di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
L'AC, sulla base delle informazioni ottenute dai gestori, procede ad eventuali modifiche e integrazioni dell'elenco degli stabilimenti inclusi nei Gruppi domino individuati nel proprio territorio di competenza, anche relativamente ad ulteriori stabilimenti tra i quali sia possibile ipotizzare il verificarsi di effetti domino.
APPENDICE A - RIFERIMENTI UTILI PER LA STIMA DELLA PROBABILITA' DI COLLASSO DI APPARECCHIATURA SOTTOPOSTA A SOVRAPPRESSIONE, IRRAGGIAMENTO O PROIEZIONE DI FRAMMENTI
Tabella A.1 - Probabilita' di effetto domino per irraggiamento
Effetto sorgente Probabilita' di effetto domino Nota Interessamento da jet fire con durata inferiore a 5 min 0 Interessamento da jet fire con durata tra 5 e 10 min 0.5 Interessamento da jet fire con durata superiore a 10 min 1 Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con durata inferiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata inferiore a 10 min 0 (1) Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con durata superiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata superiore a 10 min (per obiettivi tipo serbatoi e apparecchiature atmosferici) 1 (2) Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con durata superiore a 10 min o interessamento da pool fire con durata superiore a 10 min (per obiettivi tipo serbatoi e apparecchiature a pressione e tubazioni) 0.5 (2) Irraggiamento superiore a 37.5 kW/m2 con durata superiore a 20 min 1 (2) Irraggiamento inferiore a 12.5 kW/m2 0 (1) Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con durata inferiore a 10 min 0 (1) Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con durata superiore a 10 min vedi nota (3) Irraggiamento tra 12.5 e 37.5 kW/m2 con durata superiore a 20 min vedi nota (3)
NOTE:
(1) Salvo i casi in cui sia ipotizzabile una propagazione dell'incendio a causa di materiale strutturale o componentistico infiammabile (es. pannellature di materiale plastico, etc.) ovvero un danneggiamento di componenti particolarmente vulnerabili (es. recipienti o tubazioni in vetroresina, serbatoi o tubazioni con rivestimenti plastici, etc.) per i quali si assume una probabilita' pari a 1.
(2) Nel caso in cui siano presenti sistemi di protezione attivi (raffreddamento) automatici o manuali, aventi probabilita' P di mancato intervento su domanda o di efficacia per tutta la durata dell'effetto sorgente, le probabilita' di effetto domino vanno moltiplicate per P. Nel caso in cui siano presenti sistemi di protezione passiva (fireproofing, interramento, barriere tagliafiamme), le probabilita' di effetto domino sono trascurabili per durata dell'effetto fisico pari o inferiore a quello eventuale di resistenza del sistema. Per la distinzione tra apparecchiature atmosferiche e in pressione, si puo' fare riferimento alla pressione di progetto, che per apparecchiature in pressione deve essere superiore a 2 bar assoluti.
(3) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita' corrispondenti ai due estremi del valore di irraggiamento.
Tabella A.2 - Probabilita' di effetto domino per sovrappressione
Effetto sorgente Probabilita' di effetto domino Nota Sovrappressione inferiore a 0.3 bar 0 Sovrappressione superiore a 0.6 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature atmosferici) 1 (1) Sovrappressione superiore a 1.0 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature in pressione e tubazioni) 1 (1) Sovrappressione tra 0.3 e 0.6 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature atmosferici) vedi nota (2) Sovrappressione tra 0.3 e 1.0 bar (per obiettivo serbatoi e apparecchiature in pressione e tubazioni) vedi nota (2)
NOTE:
(1) Per la distinzione tra apparecchiature atmosferiche e in pressione, si puo' fare riferimento alla pressione di progetto, che per apparecchiature in pressione deve essere superiore a 2 bar assoluti.
(2) Probabilita' interpolata linearmente rispetto alle probabilita' corrispondenti ai due estremi del valore di sovrappressione.
Tabella A.3 - Probabilita' di effetto domino proiezione frammenti
Effetto sorgente Probabilita' di effetto domino Nota Frammenti da componenti minori (ad es. tubazioni, bombole, etc.) vedi nota (1) Frammenti da collasso di recipiente essenzialmente isometrico o equivalente (ad es. sfere, serbatoi verticali) vedi nota (1) Frammenti da collasso di recipiente a sviluppo longitudinale o equivalente (ad es. serbatoi orizzontali) vedi nota (2)
NOTE:
(1) Probabilita' pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 200m.
(2) Probabilita' pari a 1, dato l'impatto con l'obiettivo vulnerabile, fino a distanze dell'ordine di 800m.
PARTE 2 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA
1. Scopo
La presente parte 2 fornisce i criteri e i riferimenti tecnici e procedurali:
a) per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui al presente decreto, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) per la predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area, finalizzato alla predisposizione dei Piani di emergenza esterna, al controllo dell'urbanizzazione e all'informazione della popolazione.
In un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti e' ipotizzabile un aggravio del rischio per la concatenazione di eventi, a causa di un incremento di probabilita' e/o conseguenze di incidenti rilevanti gia' ipotizzati, o meno, per il singolo stabilimento, che comporta una considerazione di questi stessi nell'ambito di una ricomposizione del rischio originato da sorgenti diverse.
In queste aree e' necessario valutare la significativita' di tale aggravamento del rischio in funzione delle eventuali peculiarita' del luogo ove gli stabilimenti sono situati, quali la presenza di elementi territoriali vulnerabili nelle aree di danno determinate nelle analisi di sicurezza degli stabilimenti, e delle problematiche specifiche legate alla pianificazione dell'emergenza esterna, alla pianificazione dello sviluppo urbanistico del territorio e alla corretta ed esaustiva diffusione delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti.
Tale significativita', valutata in relazione agli elementi sopra menzionati, puo' comportare la necessita' di adottare specifiche misure atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio, secondo le indicazioni e le priorita' che possono essere evidenziate da uno studio di sicurezza integrato di area.
La valutazione del rischio di area richiede, nello specifico, di
stimare il rischio associato ad ognuna delle possibili sorgenti di danno presenti sul territorio, andando poi a ricombinare e
sovrapporne gli effetti in una visione globale del rischio
rappresentato da stabilimenti, installazioni industriali e
ulteriori contribuenti (es. trasporti di sostanze pericolose). Lo studio di sicurezza integrato di area tiene adeguatamente conto
della contemporanea presenza di piu' sorgenti di rischio mediante la rappresentazione grafica dell'inviluppo geometrico delle aree di
danno dei vari scenari incidentali ipotizzati, la rivalutazione
delle frequenze di accadimento degli scenari stessi e la conseguente ricomposizione dei rischi di area9 .
2. Definizioni
Ai sensi della presente parte 2, ferme restando le definizioni di cui alla parte 1 e al presente decreto, si adottano le seguenti definizioni:
a) Area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra i quali e' possibile l'effetto domino (Area RIR): area in cui sono presenti uno o piu' Gruppi domino, individuata secondo quanto previsto nel punto 3 della presente parte 2;
b) Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA): elaborato contenente l'analisi integrata dei rischi di incidenti rilevanti dell'Area RIR, connessi anche alle operazioni di trasporto di sostanze pericolose ad essi associate o riconducibili.
3. Individuazione dell'Area ad elevata concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra i quali e' possibile l'effetto domino (Area RIR)
L'area RIR e' individuata qualora:
• sia presente un "gruppo domino", individuato secondo i criteri riportati nella parte 1 del presente allegato, costituito da almeno tre stabilimenti, oppure
• siano presenti almeno due gruppi di stabilimenti domino con distanza minima, tra i limiti di stabilimenti appartenenti a "gruppi domino" diversi, pari o inferiore a 1500 m,
in aggiunta ad una delle seguenti situazioni critiche che necessitano di analisi integrata per la gestione dell'emergenza in caso di incidente e/o il controllo dell'urbanizzazione (in caso di realizzazione di modifiche agli stabilimenti o realizzazione di nuovi insediamenti e variazioni importanti delle infrastrutture nell'area):
• Criterio A1) presenza di elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie territoriali A e/o B e/o C di cui alla tabella 1 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante":10
- entro l'area di inviluppo degli effetti di inizio letalita' associati agli incidenti ipotizzabili negli stabilimenti del/i gruppo/i ricavata in base alle conclusioni dell'istruttoria, dai Rapporti di sicurezza, dai moduli di cui all'allegato 5 del presente decreto, dagli elaborati RIR, (criterio A1.1)
oppure, in caso di indisponibilita' di sufficienti informazioni,
- entro la fascia di 1000 m dal limite di ogni stabilimento appartenente al/ai gruppo/i (criterio A1.2);
• criterio A2) presenza nell'area di caratteristiche ambientali, territoriali e di infrastrutture essenziali tali da rendere necessaria l'integrazione dei piani di emergenza esterni degli stabilimenti appartenenti ai "gruppi domino";
• criterio A3) possibilita', nell'area, di effetti domino associati all'approvvigionamento o alla spedizione di sostanze pericolose a/da gli stabilimenti del/i gruppo/i domino la cui significativita' va valutata in relazione, oltre che ovviamente alla concreta possibilita' di coinvolgimento delle installazioni fisse in caso di incidente di trasporto, alle modalita' di trasporto utilizzate, all'entita' del traffico complessivo nell'area, alle condizioni della viabilita' e delle altre infrastrutture di trasporto, alle statistiche incidentali nell'area, etc.
4. Perimetrazione dell'Area RIR di interesse per lo Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA)
L'Area RIR oggetto del SSIA, ovvero l'area complessiva di influenza diretta degli stabilimenti, e' definita dall'insieme degli inviluppi delle aree di danno relative ai singoli stabilimenti, cosi' come identificate ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rivalutate per tener conto degli eventuali effetti domino ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. Tuttavia, per poter tenere conto dei contribuenti indiretti alla determinazione del rischio d'area e, almeno in parte, derivanti dalla presenza stessa degli stabilimenti, con particolare riferimento al trasporto di sostanze pericolose (effetti domino fra trasporti di sostanze pericolose e stabilimenti), l'area da considerare per una prima individuazione degli oggetti dello studio integrato e' quella, piu' ampia, relativa ai limiti amministrativi dei comuni, i cui territori sono direttamente interessati. Cio' anche allo scopo di agevolare:
- eventuali future esigenze di ampliamento dell'area sottoposta a studio, in seguito a modifiche industriali e/o territoriali, con la relativa diffusione esaustiva delle informazioni nei confronti della popolazione e dei siti adiacenti,
- la predisposizione di piani di intervento e di sviluppo,
- la predisposizione del piano d'emergenza di area e, se applicabile, del piano di sicurezza portuale.
Nel caso di comuni il cui territorio abbia un'estensione significativamente piu' ampia dell'area di influenza diretta oppure sia interessato solo marginalmente, la porzione di territorio da includere nella perimetrazione preliminare dovrebbe essere definita in modo da comprendere unicamente gli stabilimenti costituenti i Gruppi domino e le vie di transito di merci pericolose entro una distanza tale da conservare una significativita' di principio, in ordine alla reciproca influenza per la determinazione dell'andamento delle curve di rischio locale.
L'individuazione definitiva e' determinata a seguito della caratterizzazione degli eventi incidentali ascrivibili alle sorgenti di rischio, fisse e mobili, comprese nell'area delimitata dalla perimetrazione preliminare e alla conseguente individuazione degli effetti domino e rivalutazione degli eventi ipotizzabili, anche a fronte della considerazione delle possibili interazioni tra stabilimenti e trasporto di merci pericolose.
Essa delimita l'area entro la quale deve essere effettuato il censimento degli elementi territoriali e i calcoli di ricomposizione dei rischi. Essa e' determinata dall'insieme di:
a) inviluppo delle aree di impatto degli eventi incidentali ascrivibili a tutte le sorgenti di rischio, fisse e mobili, ivi compresi gli effetti domino;
b) porzioni territoriali nelle quali realta' locali, per specifica situazione puntuale critica (ad es. prossimita' di via di transito merci pericolose con centri di elevata vulnerabilita' o attraversamento di centri abitati), possano contribuire in modo non trascurabile al rischio, influenzando anche in termini territorialmente delimitati l'andamento delle curve di rischio locale e l'entita' del rischio collettivo.
Per una corretta determinazione dell'inviluppo di cui al punto a), l'indagine e la valutazione relativa alle vie di trasporto, alle condotte e agli elementi infrastrutturali lineari devono essere estese a comprendere tutte le possibili aree di reciproca interferenza per effetto domino, anche laddove si dovessero travalicare i limiti amministrativi dei comuni interessati.
L'inclusione delle aree di cui al punto b) deve essere effettuata anche se tali situazioni locali, significative, si collocano all'esterno delle curve di rischio locale, dal momento che esse costituiscono, comunque, un'indispensabile indicazione per la corretta individuazione e valutazione degli interventi migliorativi di tipo territoriale e infrastrutturale e per la pianificazione di emergenza dell'area.
5. Oggetto e ambito di applicazione dello SSIA
Costituiscono specifico oggetto dello SSIA:
• stabilimenti;
• trasporti di sostanze pericolose in condotta, per strada, ferrovia e nave nell'area, sia da/a stabilimenti, sia in transito;
• altre sorgenti di rischio, quali ad es. quelli derivanti da stabilimenti non soggetti al presente decreto in cui sono presenti significative quantita' di sostanze pericolose;
• popolazione residente e non residente, anche presente occasionalmente e in transito;
* elementi territoriali infrastrutturali e ambientali vulnerabili, con riferimento almeno alle tipologie indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".
6. Fasi, dati ed elementi di riferimento per la predisposizione dello SSIA
Lo studio sara' realizzato attraverso le seguenti fasi:
A.Predisposizione degli strumenti per la gestione dei dati sui rischi
1) Predisposizione delle basi cartografiche
2) Predisposizione di carte tematiche e della banca dati per la mappatura del rischio industriale
B.Censimento, raccolta e validazione dei dati sui rischi
1) Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di rischio
a. Censimento delle sorgenti connesse con installazioni fisse
b. Censimento delle sorgenti connesse con il trasporto di sostanze pericolose
i. Trasporto stradale
ii. Trasporto ferroviario
iii. Trasporto marittimo (ove applicabile)
iv. Trasporto in condotta
2) Caratterizzazione meteo-climatica dell'area
3) Caratterizzazione demografica dell'area
4) Individuazione degli elementi infrastrutturali dell'area e degli altri elementi territoriali vulnerabili
5) Individuazione degli elementi ambientali vulnerabili
C. Identificazione degli effetti domino secondo i criteri della parte 1 del presente allegato
D.Selezione e applicazione degli strumenti di calcolo e di ricomposizione dei rischi
1) Verifica del livello di completezza e di congruenza dei dati inerenti a:
a. Stabilimenti di soglia superiore
b. Stabilimenti di soglia inferiore
c. Altre sorgenti di rischio
2) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'uomo e per le strutture
a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari incidentali connessi
i. Stima degli eventi incidentali connessi agli stabilimenti
ii. Stima degli eventi incidentali connessi al trasporto di sostanze pericolose
b. Rivalutazione delle sorgenti di rischio per tener conto degli effetto domino
c. Stima della vulnerabilita' per l'uomo (danni da irraggiamento, da sovrappressione, da esposizione a tossici)
3) Per gli eventi incidentali con conseguenze per l'ambiente
a. Caratterizzazione delle sorgenti di rischio e degli scenari incidentali connessi
b. Caratterizzazione degli elementi di criticita' ambientale
4) Conseguenze degli eventi incidentali sulle infrastrutture
5) Analisi degli scenari incidentali in corso di evento naturale d'area (rischi NATECH)
6) Ricomposizione dei rischi
a. Applicazione del codice di calcolo scelto per la ricomposizione dei rischi
b. Rappresentazione grafica dei risultati
E.Sintesi degli elementi utili emersi dallo studio ai fini della pianificazione di emergenza, del controllo dell'urbanizzazione nell'area e dell'informazione alla popolazione
--------
1 Per l'attuazione esaustiva di quanto indicato all'art. 19 del presente decreto, si ritiene necessario che, oltre ai piu' probabili e gravosi effetti domino diretti (immediati o differiti), siano prese in considerazione, sulla base dei fattori specifici del sito (ad es. presenza di sostanze di particolare tossicita' o reattivita', presenza di strutture vulnerabili quali sale controllo non protette, impianti non automatizzati che richiedono la presenza di personale in campo per l'azionamento di sistemi di sicurezza e di controllo e blocco, etc.), anche potenziali situazioni di effetto domino indiretto e che esse siano analizzate dai gestori interessati (informati e attivati dell'art. 19 del presente decreto) allo scopo di verificare l'eventuale necessita' di adozione di misure aggiuntive tecniche e/o gestionali (quali ad es. la predisposizione di un protocollo di comunicazione delle emergenze tra stabilimenti limitrofi che consenta di attivare tempestivamente le misure di protezione e mitigazione identificate in via preventiva dai gestori) e di aggiornamento dei rispettivi documenti relativi alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, dei sistemi di gestione della sicurezza, dei Rapporti di sicurezza, dei Piani di emergenza interna e dei contenuti e delle modalita' di diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti.
Si evidenzia come, solitamente, nella valutazione quantitativa degli effetti domino finalizzata ad es. alla ricomposizione dei rischi in uno studio integrato di area (di cui alla parte 2 del presente allegato), sono invece prese in considerazione solo le situazioni di effetti domino di tipo diretto, in quanto considerati piu' probabili e gravosi. In particolare, non viene di solito preso in considerazione, tra le possibili cause iniziatrici di effetto domino, il rilascio di sostanze tossiche, poiche', anche se tale rilascio potrebbe determinare, in linea di principio, un ostacolo alla corretta conduzione di uno stabilimento vicino da parte degli operatori di questo, ostacoli analoghi e di egual effetto sono comunque imputabili alle altre numerose cause, sempre presenti, ascrivibili al fattore umano o a problemi di ordine gestionale, che devono essere valutate da ogni gestore nell'ambito dell'analisi dei rischi contenuta nel Rapporto di sicurezza, di cui all'art. 15 del presente decreto, ovvero alla base del sistema di gestione della sicurezza, di cui all'art. 14 del presente decreto, e opportunamente trattate. Inoltre, nella quasi generalita' dei casi, l'insieme di tali cause interne allo stesso stabilimento ("endogene") e' caratterizzato da frequenze attese di gran lunga superiori a quelle associate allo scenario di impatto originato dal rilascio di sostanza tossica da uno stabilimento vicino. Nell'ambito della trattazione degli effetti domino finalizzata alla ricomposizione dei rischi di area, gli effetti domino indiretti, peraltro di complessa valutazione in termini quantitativi, possono essere pertanto considerati contribuenti trascurabili, venendo comunque la situazione adeguatamente descritta e analizzata sulla sola base delle cause endogene.
2 Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001 (S.O. n. 151).
3 Il valore di soglia per i possibili danni alle strutture e apparecchiature, in Tabella I, rappresenta un limite minimo applicabile ad obiettivi particolarmente vulnerabili, quali serbatoi atmosferici, pannellature in laminato plastico, etc. e per esposizioni di lunga durata. Per obiettivi meno vulnerabili potra' essere necessario riferirsi a valori piu' appropriati alla situazione specifica, tenendo conto anche della effettiva possibile durata dell'esposizione.
4 Secondo la tipologia del serbatoio, per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si possono prendere a riferimento le tipiche distanze entro cui si verifica la proiezione della maggior parte dei frammenti di dimensioni significative, pari a 200 metri nel caso delle unita' di imbombolamento e relativo immagazzinamento (NdR 100 m per parco bombole GPL in DM 15/05/1996 e in DPCM 25/02/2005), 500 metri per serbatoi di stoccaggio sferici (NdR 600 m per sfere GPL in DM 15/05/1996 ) e 800 metri per serbatoi di stoccaggio cilindrici (orizzontali come ad es. GPL).
5 Per quanto riguarda i danni materiali, da considerarsi ai fini di un possibile effetto domino diretto, si puo' prendere a riferimento il valore di soglia di 0,3 bar corrispondente al possibile danneggiamento di strutture pesanti, di apparecchiatura di processo, di serbatoi e tubazioni.
6 Ai fini della valutazione dell'area interessata da possibili effetti domino indiretti per dispersione di gas o vapori tossici si fa riferimento cautelativamente alle aree di danno associate all'IDLH ("Immediately Dangerous to Life and Health": fonte NIOSH/OSHA): concentrazione di sostanza tossica fino alla quale l'individuo sano, in seguito ad esposizione di 30 minuti, non subisce per inalazione danni irreversibili alla salute e sintomi tali da impedire l'esecuzione delle appropriate azioni protettive.
Si rileva che il tempo di esposizione di 30 minuti viene fissato cautelativamente sulla base della massima durata presumibile di rilascio, evaporazione da pozza e/o passaggio della nube. In condizioni impiantistiche favorevoli (ad es. sistema di rilevamento di fluidi pericolosi con operazioni presidiate in continuo, allarme e pulsanti di emergenza per chiusura valvole, etc.) e a seguito dell'adozione di appropriati sistemi di gestione della sicurezza, come definiti nella normativa vigente, il gestore dello stabilimento puo' responsabilmente assumere, nelle proprie valutazioni, tempi di esposizione significativamente diversi; ne consegue la possibilita', per la stima dell'area di effetti domino indiretti, di adottare valori di soglia corrispondentemente diversi da quelli di Tabella II (purche' ad esito di valutazione o comunque parere favorevole dell'autorita' competente).
7 7 Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. le distanze riportate nella col. "I zona" nella tabella della sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto) e di rilascio di gas/vapori (tossici) (ad es. le distanze riportate nella col. "II zona" nella tabella della medesima sez. M).
Nel caso in cui nei documenti citati le aree/distanze di danno siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di danno immediatamente piu' bassi in essi riportate.
Nel caso in cui il PEE non sia stato ancora predisposto, nemmeno in versione provvisoria, si fara' riferimento alla sez. M del Modulo, di cui all'allegato 5 del presente decreto, piu' recente trasmesso dal gestore (prendendo in considerazione la massima distanza relativa alla I zona per gli eventi di incendio - esclusi scenari di flashfire e fireball - ed esplosione e la massima distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori).
Nel caso in cui le informazioni desunte dalla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto o dal Rapporto di sicurezza siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente, sara' assunta, ai soli fini dell'applicazione del presente allegato, una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai limiti dello StOED.
8 Le aree/distanze di danno da prendere in considerazione nei documenti citati sono quelle riferite a scenari di incendio - escluso flashfire e fireball - ed esplosione (ad es. quelle riportate nella col. "I zona" nella tabella della s ez. M del M odulo di cui all'allegato 5 del presente decreto) e di rilascio di gas/vapori (tossici) (ad es. quelle riportate nella col. "II zona" nella tabella della medesima sez. M).
Nel caso in cui nei documenti citati le aree di danno siano riferite a valori di soglia diversi da quelli di cui al punto 2, lettere j) e k) della presente parte 1, si assumeranno cautelativamente le aree di danno riferite ai valori di soglia di danno immediatamente piu' bassi in essi riportati.
Nel caso in cui il Piano di emergenza esterna non sia stato ancora predisposto, nemmeno in versione provvisoria, si fara' riferimento alla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto piu' recente trasmesso dal gestore (prendendo in considerazione la distanza relativa alla I zona per gli eventi di incendio, esclusi scenari di flashfire e fireball, ed esplosione e la distanza relativa alla II zona per i rilasci di gas/vapori).
Nel caso, infine, in cui le informazioni desunte dalla sez. M del Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto o dalla documentazione riportante l'analisi dei rischi di incidente rilevante siano carenti nei contenuti, a titolo preliminare e cautelativamente, sara' assunta una distanza convenzionale di danno di 1000 m dai limiti dello StOED.
9 La ricomposizione dei rischi di area, a seconda delle esigenze e delle necessita' specifiche dell'area oggetto di studio, puo' prevedere la rappresentazione delle risultanze di calcolo mediante la costruzione di "curve iso-rischio" e "curve F-N". Le curve iso-rischio (con le relative aree iso-rischio sottese) rappresentano l'andamento del "rischio locale", ovvero il rischio (frequenza attesa di decesso) a cui sarebbe soggetto un individuo permanentemente presente in un determinato luogo (24 ore su 24), in assenza di protezioni o comportamenti auto-protettivi; il rischio locale e' una stima del "rischio individuale" (quello a cui e' soggetto un particolare individuo nelle vicinanze di una fonte di pericolo). Le curve F-N (Frequenza-Numero di vittime) costituiscono una comune forma di rappresentazione del "rischio collettivo", ossia la frequenza complessiva degli incidenti considerati nell'area oggetto di studio per la quale sia prevedibile il decesso di un numero di persone maggiore o uguale a N ("rischio sociale").
10 In assenza di varianti urbanistiche, sono considerate come categorie non compatibili con le condizioni di inizio letalita' anche per eventi con frequenza inferiore a 10-6 occasioni/anno.

Allegato F

Allegato F (art. 20)
Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. FORME DI CONSULTAZIONE DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLO STABILIMENTO
Premessa
Il presente allegato, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI).
L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine si estende non solo alla prima stesura del PEI, ma anche a tutte le successive revisioni e/o aggiornamenti.
Ai fini del presente allegato, per "personale che lavora nello stabilimento" si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.
1. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento
1.1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all' art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
1.2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al successivo punto 1.3, le seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
1.3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed e' parte integrante del PEI.
1.4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 6 giugno 2016, n. 138 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova piu' applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo".

Allegato G

Allegato G (art. 21)
Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterna
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. DEFINIZIONI
2. FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Premessa
Il presente allegato disciplina le forme di consultazione della popolazione relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di emergenza esterna, come previsto dall'art. 21, commi 1 e 6, del presente decreto.
1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si intendono le persone fisiche, singole e associate, nonche' gli enti, le organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle azioni derivanti dal Piano di emergenza esterna.
2. Forme di consultazione della popolazione
Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 1, del presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Con le medesime modalita', il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 6, del presente decreto, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del Piano di emergenza esterna.
Ai fini della consultazione, il Prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a:
- la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione;
- la natura dei rischi;
- le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
- le autorita' pubbliche coinvolte;
- le fasi e il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
- le azioni previste dal Piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.
Le informazioni di cui sopra sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni prima dell'inizio della consultazione.
Durante tale periodo, la popolazione puo' presentare al Prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito stesso di applicazione del presente allegato

Allegato H

Allegato H (art. 27)
Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. DEFINIZIONI
2. ISPEZIONI
3. COMMISSIONI ISPETTIVE
4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI 5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI
6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE
7. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO
PARTE I - FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
PARTE II - CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
- SEZIONE 1 - CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
- SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA
- SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI
- SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE
APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR
Premessa
Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto, disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
1. Definizioni
a) "evento significativo": qualunque incidente, quasi-incidente1 o anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilita' di miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR);
b) "evidenza": informazione, documentazione qualitativa o quantitativa, constatazione attinente alle attivita' connesse alla sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di gestione della sicurezza;
c) "non-conformita' maggiore": insieme delle evidenze relative al mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna);
d) "non conformita' minore": insieme delle evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a supporto);
e) "prescrizione": una specifica azione correttiva, vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformita' maggiore;
f) "raccomandazione": una specifica azione correttiva, non vincolante per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformita' minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La mancata ottemperanza ad una raccomandazione puo' essere convertita in prescrizione dalle successive Commissioni ispettive;
g) "rilievo": constatazione di un fatto rilevato durante la verifica ispettiva e supportato da evidenza oggettiva;
h) "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti" (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi, responsabilita', procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e B del presente decreto;
i) "sistemi tecnici critici": apparecchiature, serbatoi, componenti e dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti dall'analisi dell'esperienza operativa.
2. Ispezioni
2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:
a) verificare la conformita' del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto;
b) verificare la conformita' del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B;
c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonche' dei risultati effettivamente raggiunti;
d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorita' competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalita' del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalita' di attuazione;
e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente decreto siano state trasmesse al Comune.
3 Commissioni ispettive
3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dal CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore, e dalla regione o dal soggetto da essa designato per gli stabilimenti di soglia inferiore.
3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA.
Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso a personale dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.
3.3. Il soggetto che dispone le ispezioni conferisce apposito incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 7.
4 Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni 4.1. Le autorita' di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno
4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie e' stabilita dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, o dal soggetto allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.
La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:
a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilita' del territorio circostante;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.
In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che, presi in considerazione separatamente o in combinazione possono fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorita' per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facolta' dell'autorita' preposta alla programmazione di articolare ulteriormente i suddetti criteri, nonche' di attribuire a ciascuno di essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli, nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel territorio di competenza e delle sue caratteristiche di vulnerabilita'.
4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non e', comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni
5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato.
Le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte le fasi dell'attivita' ispettiva nella sua completezza (richieste, tipicamente, per una prima ispezione); il soggetto che dispone le ispezioni potra' valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS-PIR.
5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3 possono accedere a qualunque area dello stabilimento.
5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione e' tenuto a rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della verifica, nonche' a fornire qualsiasi altra attivita' di assistenza che si renda necessaria.
5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3, la Commissione provvedera' a informare tempestivamente l'autorita' giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione al CTR o alla Regione, in base alle rispettive competenze di cui all'art. 27 del presente decreto.
5.5. Le ispezioni non comprendono le attivita' di valutazione tecnica della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.
6. Risultanze dell'ispezione
6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto dalla Commissione e da questa trasmesso al soggetto che ha disposto l'ispezione con le modalita' indicate in appendice 2. Il Rapporto deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del presente decreto.
6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.
6.3. Le attivita' di cui al punto 6.2 devono essere svolte in conformita' a quanto previsto dall'appendice 2.
6.4.       Il soggetto che ha disposto l'ispezione, valutato il
Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei quali e' data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto e delle comunicazioni alla Commissione europea. Il soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base delle proposte formulate dal gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalita' e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.
6.5. Il MATTM, al fine di predisporre le ispezioni straordinarie di cui all'art. 27, comma 7, del presente decreto, puo' richiedere all'autorita' competente informazioni ulteriori rispetto a quelle comunicate ai sensi del punto 6.5.
7. Requisiti del personale incaricato delle ispezioni
7.1 Il personale incaricato delle ispezioni e' scelto tra dirigenti e funzionari tecnici appartenenti:
a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente decreto;
b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente;
c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.
d) all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3.
7.2 Il personale incaricato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art. 27 del presente decreto o ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334 ;
b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualita' di uditore;
c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualita' di uditore.
APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.
Criteri di riferimento
a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
Cat. Tipo di pericolo Tipo di stabilimento 1 Tossici a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti 2 Infiammabili a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici b) Stoccaggio e rigassificazione GNL c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL g) Depositi di prodotti petroliferi 3 Esplosivi a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2 b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3 c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4 d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6 e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6 4 Altro a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici b) Produzione metalli non ferrosi c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi d) Centrali termoelettriche
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
Cat. Livello Descrizione 1 Insufficiente SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni. 2 Mediocre SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni. 3 Sostanzialmente conforme ma migliorabile SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni. 4 Buono SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni. 5 Ottimo Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
Cat. Descrizione 1 Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformita' o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni. 2 Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformita' negli ultimi cinque anni. 3 Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformita' negli ultimi cinque anni.
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita' o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
Cat. Descrizione 1 Probabilita'/possibilita' di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante. 2 Probabilita'/possibilita' di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante. 3 Nessuna probabilita'/possibilita' di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.
e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
Cat. Descrizione 1 a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati 2 a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati 3 a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entita' del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilita' del territorio circostante;
Cat. Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di: 1 Aree con destinazione residenziale, alta densita'-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001. 2 Aree con destinazione residenziale, media densita'-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001. 3 Aree con destinazione residenziale, bassa densita'-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, universita', ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001. 4 Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi - Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001. 5 Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi - Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001. 6 Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.
Cat. Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento 1 Recettore ad alta vulnerabilita' quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali. 2 Recettore sensibile quale sito di particolare interesse. 3 Recettore sensibile generico. 4 Nessun recettore vulnerabile. Cat. Vie di propagazione 1 Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati. 2 Mancanza di specifici percorsi identificati.
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO.
Parte I - Fasi delle ispezioni
Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi:
I Fase: La Commissione illustra al gestore le modalita' con le quali sara' condotta la verifica e prende visione almeno della documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II del presente allegato. La Commissione acquisisce poi dal gestore:
- le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, basata sulla registrazione di eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni;
- la lista di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato;
- la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato.
La Commissione congiuntamente con il gestore concorda il programma di massima delle ispezioni, anche alla luce dei primi elementi riscontrati.
II Fase: La Commissione procede, congiuntamente con le funzioni responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza operativa, sulla base delle schede di cui alla parte II - sezione 2 del presente allegato, opportunamente compilate dal gestore, al fine di individuare eventuali criticita' di carattere gestionale, che si aggiungono a quelle emerse nella fase precedente.
La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di riscontro di cui all'appendice 3 o parti di essa sulla base degli obiettivi specifici dell'ispezione di cui al punto 5.1, ponendo particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento.
La Commissione, contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), procede poi con l'ausilio della tabella di cui alla sezione 4, parte II, opportunamente compilata dal gestore, all'individuazione e all'esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento, anche attraverso simulazioni di situazioni di emergenza.
III Fase: La Commissione, concluse le attivita' di cui alla fase precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione, che deve essere conforme alla struttura riportata nella parte II - sezione 5 del presente allegato e ad esporre al gestore le non conformita' rilevate.
Il rapporto finale di ispezione e' trasmesso dalla Commissione al soggetto che ha disposto l'ispezione per le determinazioni del caso e per le conseguenti comunicazioni al MATTM, e ai Comuni, al fine degli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 13, del presente decreto.
Parte II - Criteri, procedura e strumenti di supporto per la conduzione delle ispezioni
Sezione 1- Criteri per la conduzione delle ispezioni
Osservazione di carattere generale
Preliminarmente alla definizione delle modalita' di svolgimento delle ispezioni, vengono fornite indicazioni per la Commissione riguardo agli obiettivi generali dell'attivita' ispettiva e i criteri di base per la sua organizzazione.
1. Obiettivi generali delle ispezioni
1.1. Obiettivo principale dell'ispezione e' l'accertamento dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza.
1.2. L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso:
a) la verifica della conformita' del sistema di gestione della sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente decreto;
b) la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze:
- dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalita' del sistema di gestione, modalita' di attuazione, comprensione e grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del sistema);
- dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche documentali e in campo - anche effettuando simulazioni delle possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti, nonche' del relativo inserimento nei piani di controllo e manutenzione con attribuzione delle periodicita' congruenti con le assunzioni fatte nell'analisi dei rischi).
c) la verifica della conformita' delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 del presente decreto, ovvero in fase di prima applicazione, di ispezioni effettuate ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo n. 334/99 ;
1.3. La Commissione espletera' il proprio mandato anche attraverso azioni di verifica delle specifiche informazioni acquisite dal gestore.
2. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni
La Commissione si attiene, nello svolgimento delle verifiche ispettive, ai seguenti criteri di base per l'individuazione della documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione, sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza.
2.1. Criteri di individuazione della documentazione di interesse per la verifica ispettiva
2.1.1. Le informazioni necessarie per l'effettuazione della verifica ispettiva vengono acquisite dalla Commissione almeno attraverso:
a. la presa visione, presso gli uffici del gestore o altra sede opportuna, della documentazione inerente lo stabilimento, come previsto nella fase I, e riportata al successivo punto 3.1.3 della presente sezione;
b. l'acquisizione dei documenti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato.
2.2. Criteri per l'identificazione degli elementi gestionali critici e per l'esame pianificato e sistematico del SGS-PIR
2.2.1. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'identificazione degli elementi gestionali critici di cui sopra dovra' essere condotta, oltreche' attraverso il confronto con il gestore, anche tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 17 del presente decreto, e in particolare:
a) degli aspetti tecnici specifici della sicurezza dei suddetti stabilimenti, cosi' come valutati nel corso della relativa istruttoria, con particolare attenzione a quelli ivi ritenuti critici, al fine di individuare gli elementi gestionali che maggiormente influenzano il mantenimento dell'efficienza e della disponibilita' dei dispositivi di sicurezza implicati;
b) del giudizio sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
c) delle valutazioni tecniche finali e delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni.
2.2.2. Lo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni finalizzate al miglioramento del SGS-PIR impartite dalle precedenti Commissioni ispettive di cui all'art. 27, ovvero a seguito di ispezioni effettuate ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo n. 334/99 e dall'autorita' competente nelle attivita' di cui all'art. 17 del presente decreto, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione di eventuali criticita' durante l'esame del SGS-PIR.
2.2.3. L'ispezione prosegue, poi, con l'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il gestore o un suo delegato, sulla base delle procedure di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato, al fine di individuare eventuali ulteriori elementi critici oltre a quelli gia' individuati ai sensi dei precedenti paragrafi.
2.2.4. Sulla base degli elementi critici individuati deve essere richiesta al gestore la predisposizione della documentazione necessaria per un'analisi di maggior dettaglio e deve essere concordato il programma della verifica ispettiva.
2.2.5. L'ispezione prosegue con l'effettuazione dei riscontri utilizzando le liste di riscontro 3a o 3b riportate nell'appendice 3 del presente allegato, tenendo conto in particolare degli elementi critici individuati ai sensi dei paragrafi precedenti.
2.3. Criteri per l'individuazione e l'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
2.3.1. Le informazioni fornite dal gestore attraverso la compilazione della tabella di cui alla sezione 4 della parte II del presente allegato, consentono alla Commissione di individuare in maniera sistematica i sistemi tecnici di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze presenti nello stabilimento.
2.3.2. La Commissione procede all'esame pianificato dei sistemi tecnici contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) di cui all'appendice 3 del presente allegato.
3. Procedura per lo svolgimento delle ispezioni
3.1. Avvio dell'ispezione
3.1.1. L'ispezione e' avviata con la prima riunione della Commissione presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attivita'.
3.1.2. Nel corso della prima visita la Commissione provvedera' a:
- illustrare al gestore o a un suo delegato finalita' e modalita' di esecuzione dell'ispezione;
- precisare eventuali dettagli del piano delle attivita' non chiari per il gestore.
3.1.3. I documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione, di cui prendere preliminarmente visione, sono almeno:
a) il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
b) i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza PIR;
c) i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;
d) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti ispezioni;
e) il Rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli stabilimenti di soglia inferiore;
f) gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di sicurezza di cui all'art. 17 del presente decreto o la documentazione attestante lo stato di avanzamento;
g) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi delle eventuali prescrizioni formulate;
h) il Piano di Emergenza Interna;
i) il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo;
j) una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento.
La Commissione acquisisce inoltre:
a) le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla sezione 2 della parte II del presente allegato;
b) la lista di riscontro 3a o 3b di cui all'appendice 3 del presente allegato;
c) la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla sezione 4 della parte II - del presente allegato;
preventivamente fornite al gestore, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'inizio delle attivita' e ne verifica la loro completezza formale e sostanziale.
3.1.4. L'acquisizione dei format di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della parte II del presente allegato deve essere documentata in occasione della stesura dei verbali giornalieri.
3.1.5. Quanto sopra citato costituisce la documentazione minima che deve essere valutata ed esaminata dalla Commissione ai fini di una esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione. La Commissione puo' richiedere documentazione ulteriore o integrativa a quanto previsto se ritenuto utile al fine dell'assolvimento del mandato ricevuto.
3.2. Predisposizione del piano di ispezione e della documentazione
3.2.1. La pianificazione dell'ispezione deve tenere conto delle attivita' indicate ai punti precedenti, ed essere esplicitata, ove opportuno, dopo l'identificazione degli elementi critici.
3.2.2. I dettagli specifici delle attivita' possono essere comunicati al gestore solo nel corso dell'ispezione, se la loro rivelazione prematura puo' compromettere la raccolta di evidenze oggettive.
3.2.3. La Commissione deve documentare e registrare le azioni ed i risultati delle verifiche sulla base dei documenti di cui alle sezioni 2, 3, 4 e 5 della parte II del presente allegato. Solamente in casi particolari da motivare potra' essere necessario completare la documentazione mediante l'acquisizione di documenti a supporto delle evidenze raccolte, potendo in generale utilizzare il semplice riferimento, ovvero l'acquisizione di stralci significativi quali indici o altro.
3.3. Assegnazione delle criticita' ai diversi elementi del sistema di gestione sottoposti a verifica
3.3.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, gli elementi del SGS-PIR, di cui all'allegato B del presente decreto, sono articolati in punti specifici, cosi' come indicato nelle liste di riscontro 3.a e 3.b dell'appendice 3 del presente allegato.
3.3.2. L'analisi del sistema di gestione della sicurezza deve considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di approfondimento che puo' essere diverso in funzione dell'importanza che essi rivestono nella prevenzione dei rischi di incidente rilevante per la specifica realta' aziendale. A tal fine e' necessario procedere preventivamente all'identificazione degli elementi critici secondo i criteri indicati al punto 2.2 della sezione 1 della parte II del presente allegato.
3.4. Riscontri sul sistema di gestione della sicurezza
I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalita' e secondo il piano stabilito dalla Commissione, anche sulla base dell'identificazione degli elementi critici. Nel corso delle ispezioni possono essere apportate variazioni al piano di verifica, se cio' e' necessario a garantire il conseguimento ottimale degli obiettivi prefissati.
3.4.1. Raccolta delle evidenze
Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli operatori dell'azienda, sia a quelli delle ditte terze operanti nello stabilimento), esami di documenti, osservazione delle attivita' e delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute mediante interviste devono essere possibilmente verificate attraverso altre fonti indipendenti, come osservazioni dirette, misure e registrazioni.
3.4.2. Rilievi risultanti dalle ispezioni
3.4.2.1. Tutti i rilievi emersi durante la verifica ispettiva devono essere portati all'attenzione del gestore all'atto del loro riscontro, e nella redazione del rapporto finale di ispezione si dovranno evidenziare, se possibile, i riferimenti documentali. A conclusione delle attivita' di raccolta dei dati, la Commissione deve riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro importanza anche ai fini della verbalizzazione. La Commissione deve in particolare assicurarsi che le non conformita' siano documentate in modo chiaro e conciso e siano supportate da evidenze.
3.4.2.2. In analogia a quanto attuato per la certificazione dei sistemi di gestione qualita', ambiente e sicurezza sul lavoro, da parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, le "non conformita'" sono distinte in:
- non conformita' maggiore: rientrano in questa definizione le evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di gestione della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ambito della definizione e del riesame del Documento di politica PIR, mancata consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di emergenza interna, ecc.). Possono divenire, a giudizio della Commissione, non conformita' maggiori tutte le non conformita' minori che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti ispezioni). Le carenze cosi' evidenziate devono essere comunicate al gestore al momento della loro rilevazione.
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformita' "maggiore" nel rapporto finale di ispezione e formulare in proposito una chiara e specifica proposta di prescrizione.
- non conformita' minore: rientrano in questa definizione le evidenze di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata componente documentale a supporto, ecc.)
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza di una non conformita' "minore" nel rapporto finale di ispezione e formulare una raccomandazione in proposito, intesa come azione consigliata per il miglioramento del SGS-PIR.
3.4.2.3. Per "proposta di raccomandazione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno formulare al gestore per superare la causa di una non conformita' minore e migliorare il SGS-PIR.
3.4.2.4. Per "proposta di prescrizione" si deve intendere una specifica azione correttiva che la Commissione formula per superare la causa di una non conformita' maggiore.
3.5. Esame pianificato dei sistemi tecnici
3.5.1. L'analisi e' condotta dalla Commissione avendo come riferimento la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" di cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato, compilata dal gestore. Essa puo' essere distinta in due fasi:
- esame documentale, attraverso il quale la Commissione, sulla base della tabella sopra citata, accerta innanzitutto che nell'ambito del programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i componenti "critici" ai fini della prevenzione e protezione dai rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle periodicita' delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli siano stati definiti specifici criteri, quali ad esempio l'affidabilita' ad essi associata nell'analisi dei rischi riportata nel Rapporto di sicurezza, i consigli del costruttore, l'esperienza operativa; la Commissione procede, secondo le modalita' indicate nella sezione 4 della parte II del presente allegato, alla verifica che le manutenzioni e i controlli dei componenti critici siano effettuati dal gestore come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicita'.
- verifica in campo, anche attraverso la richiesta al gestore di predisporre almeno una simulazione di emergenza, al fine di accertare, oltre che aspetti piu' propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.), il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio, DPI, ecc.).
3.5.2. Per la gestione degli eventuali rilievi e delle non-conformita' derivanti dall'esame dei sistemi tecnici ci si riferisce a quanto indicato ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2.
3.6. Conclusione delle attivita' dell'ispezione
3.6.1. Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne presenta al gestore le risultanze e si accerta che siano state chiaramente comprese.
3.6.2. La Commissione redige, quindi, il rapporto finale di ispezione, che deve avere la struttura e contenere almeno le informazioni riportate nella parte II - sezione 5 del presente allegato. La Commissione, inoltre, compila la scheda riepilogativa, evidenziando gli elementi del sistema di gestione della sicurezza per i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni esaminati nel capitolo 7 del rapporto finale di ispezione.
3.6.3. Il rapporto finale di ispezione deve contenere le informazioni minime descritte al punto 1 della presente sezione, o le richieste specifiche del mandato ispettivo. Gli eventuali documenti ad esso allegati non possono ritenersi in ogni caso sostitutivi.
3.6.4.    Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto
finale e' trasmesso dalla Commissione al soggetto che ha disposto l'ispezione per le determinazioni del caso e per le conseguenti comunicazioni al MATTM.
Sezione 2 - Analisi dell'esperienza operativa
1. Esecuzione dell'analisi
1.1. In termini preliminari rispetto all'effettuazione dei riscontri con l'ausilio delle liste di cui all'appendice 3 del presente decreto e a valle dell'individuazione degli elementi gestionali critici alla luce dell'analisi e delle valutazioni dei rischi, la Commissione dovra' condurre congiuntamente con il gestore o suo delegato, utilizzando il format di seguito riportato, un'analisi dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di gestione della sicurezza.
1.2. Il gestore dello stabilimento dovra' predisporre, in termini preliminari, una esposizione sintetica ed una pre-analisi di tutti gli eventi significativi occorsi almeno nell'ultimo decennio, nello stabilimento o in stabilimenti similari, compilando per ognuno di essi il format allegato. A questo fine, per "evento significativo" si deve fare riferimento alla definizione riportata in questo allegato al paragrafo "1-Definizioni".
1.3. Le risultanze delle analisi sopra indicate hanno lo scopo di fornire indicatori significativi per la selezione degli elementi gestionali critici ai fini della successiva fase dell'ispezione.
Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 3 - Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza
1. La verifica di completezza
1.1. La fase iniziale della verifica del sistema di gestione della sicurezza e' quella di completezza formale, ovvero la verifica che sia stato realizzato quanto previsto dalle norme applicabili ai SGS-PIR negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1.2. La verifica di completezza dovra' tenere conto delle diverse necessita' attuative, che possono essere funzione della tipologia di impianto e di processo.
2. Contenuti delle ispezioni
2.1. Per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come definiti nell'allegato B del presente decreto, sono stati individuati i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva.
2.2. Per ognuno di tali punti sono indicati i riscontri (indicativi) che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al fine di formulare il giudizio specifico sul singolo punto. Tali riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La Commissione potra', se del caso, considerare l'opportunita' di individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili alla realta' in esame alcuni di quelli indicati.
2.3. Il format deve essere fornito al gestore o suo delegato preliminarmente all'inizio della verifica ispettiva e successivamente analizzato e discusso con il gestore, con un grado di approfondimento maggiore per quegli elementi critici individuati ai sensi delle sezioni 1 e 2 della parte II del presente allegato.
2.4. Nella lista di riscontro 3.a in appendice 3 e' riportato il format base per le ispezioni.
2.5. Nella lista di riscontro 3.b in appendice 3 e' riportato il format per gli stabilimenti semplici e ad elevato livello di standardizzazione, quali ad es. depositi di GPL, di prodotti petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc., e in generale nelle attivita' dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o confezionamento, senza l'effettuazione di lavorazioni di processo o, in termini piu' generali, di trasformazioni chimico-fisiche.
Sezione 4 - Esame pianificato dei sistemi tecnici
1. Svolgimento delle attivita'
1.1. Per meglio organizzare l'ispezione, il gestore dovra' predisporre e compilare la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" riportata di seguito.
1.2. L'utilizzo di tale tabella costituisce il punto di partenza per individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio, predisposti per limitare le conseguenze all'interno ed all'esterno del sito degli incidenti ipotizzati e valutati nel Rapporto di sicurezza o in altra documentazione pertinente, nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, sui quali condurre l'esame pianificato e sistematico previsto dal mandato ispettivo della Commissione; tra gli eventi incidentali rilevanti, da riportare in tabella, dovranno essere inclusi anche quelli caratterizzati da basse frequenze di accadimento, laddove esse siano il risultato dell'adozione di specifiche misure e sistemi di prevenzione di cui sia comunque ipotizzabile il malfunzionamento.
1.3. La Commissione, sulla base dei dati riportati nella tabella, programmera' le verifiche documentali e in campo da effettuare nel corso dell'ispezione.
1.4. Nell'eventualita' di ispezioni presso impianti complessi, per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza numerosi eventi incidentali, la Commissione valutera' se ritenere esaustivo, nei confronti del mandato ispettivo della Commissione, effettuare verifiche solo su un campione rappresentativo di essi.
1.5. In tal caso dovranno essere chiaramente esplicitati i criteri di selezione del campione (ad es. eventi piu' gravosi per entita' delle conseguenze, eventi gia' occorsi nello stabilimento o in stabilimenti similari, ecc.) e la sua rappresentativita'; in ogni caso si ritiene comunque opportuno che vengano effettuate verifiche sugli impianti o unita' dello stabilimento per i quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza eventi incidentali e che vengano prese in esame le diverse tipologie di scenari incidentali ipotizzabili (rilasci, incendi, esplosioni, dispersioni tossiche, ecc.).
1.6. La procedura per l'individuazione dei sistemi tecnici da verificare nel corso dell'ispezione, a partire dagli eventi incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, costituisce un importante punto di riferimento per la Commissione per le verifiche sugli impianti ed apparecchiature "critici" previste dalla lista di riscontro dell'attuazione del SGS-PIR (elementi relativi al "Controllo operativo" - punti 4.i e 4.iv - e alla "Pianificazione di emergenza" - punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), che richiedono la presa visione di come e' stato stabilito e attuato dal gestore il criterio di "criticita'" e l'effettuazione di riscontri a campione, allo scopo di verificare che i controlli e le manutenzioni previsti per tali sistemi tecnici "critici" siano effettuati come da programma, in particolare per quanto concerne le periodicita' stabilite.
1.7. Nell'ambito delle verifiche in campo sui sistemi tecnici, dovra' inoltre essere dedicata una particolare attenzione agli esiti delle simulazioni di emergenza richieste dalla Commissione, per accertare, oltre quanto concerne gli aspetti piu' propriamente gestionali (quali la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei punti di raccolta e dei DPI, ecc.) la disponibilita' ed il corretto funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti (quali ad es. i sistemi di rilevazione e allarme, i sistemi antincendio, i DPI, ecc.).
Tabella Eventi incidentali - misure adottate
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 5 - Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione
Il rapporto finale d'ispezione deve essere conforme alla struttura di seguito riportata e contenere gli elementi richiesti nel mandato ispettivo.
Nel seguito viene riportato l'indice-tipo del rapporto finale d'ispezione con l'indicazione in corsivo, per ogni paragrafo, dei contenuti minimi e dell'elenco della documentazione da allegare.
Eventuali scostamenti, ovvero l'eventuale assenza di alcuni elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione, ferma restando la necessaria congruenza ed esaustivita' delle valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel decreto/delibera che predispone l'ispezione.
PREMESSA
In questo capitolo occorre indicare:
- i riferimenti al decreto, disposizione, delibera di nomina della Commissione, compresi gli eventuali atti modificativi o sostitutivi;
- i componenti della Commissione, compresi gli eventuali uditori con specificazione degli estremi delle comunicazioni di nomina;
- le date relative ai giorni di verifica;
- i nomi dei rappresentanti dell'azienda che hanno partecipato all'ispezione.
1. PROCEDURA GENERALE DELL'ISPEZIONE
1.1 MANDATO ISPETTIVO
L'ispezione e' condotta con le seguenti finalita':
- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di gestione della sicurezza;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- verificare la conformita' delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
1.2 MODALITA' OPERATIVE DELL'ISPEZIONE
Lo svolgimento dell'ispezione e' stato effettuato tenendo conto delle procedure operative contenute nella parte II dell'allegato H del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE .
Operativamente, l'ispezione si e' articolata secondo le seguenti fasi:
1- illustrazione da parte della Commissione dei contenuti del decreto/delibera di predisposizione dell'ispezione e acquisizione dal gestore:
- dei format previsti dall'allegato H sopra citato (analisi dell'esperienza operativa, lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza e tabella con la descrizione, per ogni evento incidentale ipotizzato nel Rapporto di sicurezza o di altra documentazione nel caso di stabilimenti di soglia inferiore, delle misure adottate per prevenirlo - sia tecniche che gestionali - e per limitarne le conseguenze);
2- presa visione della fisionomia generale del sito con particolare riguardo agli elementi territoriali vulnerabili, alle altre attivita' industriali e ai sistemi di viabilita' e trasporto;
3- esame dell'esperienza operativa ed effettuazione dei riscontri sul sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) e sui sistemi tecnici adottati in stabilimento, avendo a riferimento i format di cui al punto 1;
4- interviste in campo agli operatori dello stabilimento e a dipendenti delle ditte terze;
5- effettuazione di simulazioni di emergenza;
6- commento dei dati raccolti e delle risultanze della verifica;
7- stesura della rapporto finale di ispezione e illustrazione delle risultanze al gestore.
2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO
2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO
Riportare in questo capitolo:
- la denominazione e ubicazione della ragione sociale (sede dello stabilimento, sede legale ed amministrativa, ecc.);
- la descrizione (sintetica) dell'attivita' produttiva dello stabilimento;
- le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente decreto, secondo i criteri definiti nell'allegato D intervenute dopo la presentazione del Rapporto di sicurezza;
- le eventuali discordanze con quanto riportato nella planimetria allegata al Rapporto di sicurezza.
Allegare planimetria dello stabilimento con evidenza degli impianti produttivi.
2.2 DESCRIZIONE DEL SITO
Riportare in questo capitolo:
- una descrizione della situazione territoriale in cui e' ubicato lo stabilimento, segnalando la presenza di eventuali elementi vulnerabili (evidenziando quelli che possono essere interessati dagli scenari incidentali);
- l'eventuale presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Allegare planimetria del sito di ubicazione dello stabilimento.
2.2.1 MOVIMENTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Riportare in questo capitolo:
- la movimentazione delle sostanze pericolose in entrata ed in uscita. Riportare le informazioni per tipologia di movimentazione (automezzi, ferrovia, navi, pipeline ed altro) come media mensile, evidenziando eventuali picchi (il periodo di riferimento da prendere in considerazione e' il precedente anno solare) ed eventuali criticita' connesse alle tipologie di trasporto utilizzate.
3. POSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE E ITER ISTRUTTORIO
3.1 INFORMAZIONI SUL CAMPO DI ASSOGGETTABILITA' DELLO STABILIMENTO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni sul campo di assoggettabilita' dello stabilimento al presente decreto (soglia superiore o inferiore) con il dettaglio delle quantita' delle sostanze pericolose detenute, correlate alle rispettive soglie limite.
3.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- lo stato di avanzamento delle istruttorie tecniche di cui all'art. 17 del presente decreto.
4. RISCHI PER L'AMBIENTE E LA POPOLAZIONE CONNESSI ALL'UBICAZIONE DELLO STABILIMENTO
4.1 SCENARI INCIDENTALI - INCIDENTI CON IMPATTO SULL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO IPOTIZZATI E VALUTATI NEL RAPPORTO DI SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- le tipologie degli scenari incidentali piu' significativi, con le relative distanze di danno (evidenziando quelli che hanno ripercussioni all'esterno dello stabilimento).
Nota: Allegare le planimetrie dello stabilimento con l'evidenza delle distanze di danno stimate per gli scenari incidentali ipotizzati.
4.2 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni acquisite tramite il gestore, il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o la competente Prefettura, relative alla data di predisposizione/aggiornamento del PEE da parte della competente Prefettura, evidenziando l'eventuale provvisorieta' o meno dello stesso;
- la congruita' (o meno) dei contenuti del PEE con il Rapporto di sicurezza vigente e con il PEI;
- la verifica dello stato di aggiornamento delle informazioni utili per l'elaborazione del PEE inviate alla Prefettura e alla Provincia;
- le informazioni in merito alle azioni in materia intraprese dal gestore autonomamente o su richieste formulate da parte dell'autorita' preposta;
- le informazioni relative ad eventuali esercitazioni specifiche finalizzate alla sperimentazione del PEE.
Nota: Allegare la planimetria con le aree interessate dalla pianificazione dell'emergenza esterna.
4.3 INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni in merito all'eventuale trasmissione da parte del gestore al Comune delle sezioni informative del Modulo di cui all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto.
Nota: allegare copia della lettera di trasmissione al Comune.
5. DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Riportare in questo capitolo:
- la data dell'edizione del documento;
- la valutazione della Commissione sul rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo;
- informazioni sulla struttura adottata (allegato B del presente decreto, UNI 10617, ISO 14001, OHSAS 18001, altro).
6. ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni sul numero e arco temporale di accadimento degli eventi incidentali analizzati;
- le eventuali presentazioni e analisi di eventi incidentali accaduti in impianti similari;
- l'individuazione da parte della Commissione di eventuali criticita' di carattere gestionale, approfondite al momento della verifica puntuale del SGS-PIR.
Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 2, del presente allegato, compilate dal gestore.
7. RISCONTRI, RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- l'esposizione puntuale dei riscontri e dei rilievi effettuati dalla Commissione, con riferimento agli elementi gestionali specificati nelle relative liste di riscontro 3a o 3b dell'appendice 3; se i rilievi hanno evidenziato "non conformita'" (vedi punto 3.4.2 della sezione 1) riportare le relative raccomandazioni o proposte di prescrizione;
- gli eventuali specifici approfondimenti operati dalla Commissione alla luce delle criticita' riscontrate in occasione dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui al precedente punto 6.
Nota: allegare le liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato, compilate dal gestore.
7.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico
8. RISULTANZE DA PRECEDENTE ISPEZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE O DA SOPRALLUOGHI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 334/99
Riportare in questo capitolo:
- i riferimenti della precedente verifica ispettiva;
- le determinazioni dell'autorita' competente in merito;
- lo stato di implementazione da parte del gestore delle raccomandazioni e/o proposte di prescrizione formulate nella precedente verifica ispettiva.
Le Commissioni devono richiedere al gestore le motivazioni per le quali non e' stato dato seguito alle raccomandazioni formulate; nell'eventualita' che il rilievo, a valutazione della Commissione, sia ancora attuale ed importante e' opportuno formulare in proposito una proposta di prescrizione.
Si procedera' analogamente con riferimento a raccomandazioni/prescrizioni riportate in eventuali relazioni finali di sopralluoghi effettuati ai sensi dell' art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 334/99 .
Nota: allegare le relazioni del gestore.
9. ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI
Riportare in questo capitolo:
- i criteri adottati dalla Commissione per l'esame della documentazione predisposta dal gestore, ai sensi della sezione 4 della parte II del presente allegato;
- gli scenari incidentali presi in esame e i relativi sistemi tecnici previsti per prevenirli o per mitigarne le conseguenze;
- i risultati delle verifiche effettuate sui sistemi tecnici individuati al punto precedente, avendo a riferimento quanto previsto al riguardo nel SGS-PIR.
Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 4, del presente allegato, compilate dal gestore.
10. INTERVISTE AGLI OPERATORI
Riportare in questo capitolo:
- le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti;
- le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti delle ditte terze;
- le risultanze delle verifiche in campo (rispetto dei permessi di lavoro, addestramento all'uso dei DPI, esiti simulazioni di emergenza, ecc. ).
11. CONCLUSIONI
Devono essere riportate, in questo capitolo, le valutazioni della Commissione su quanto adottato dal gestore per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE
Riportare in questo paragrafo:
- la valutazione della Commissione sul Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, sull'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e della sua conformita', in termini formali e sostanziali, alle norme vigenti, riportando eventualmente nei capitoli successivi le raccomandazioni e/o proposte di prescrizioni formulate a seguito di non conformita' riscontrate a seguito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi organizzativi e gestionali.
11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE
Riportare in questo paragrafo:
- eventuali raccomandazioni (vedi punto 3.4.2 della sezione 1 del presente allegato) specifiche che la commissione ritiene opportuno formulare al gestore per migliorare il SGS-PIR adottato con l'evidenza dell'elemento gestionale interessato, avendo a riferimento la specifica numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato.
11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE
Riportare in questo paragrafo:
- la proposta all'autorita' competente di formulare prescrizioni (vedi punto 3.4.2 sezione 1 del presente allegato) in seguito all'evidenza di non conformita' "maggiori" nell'attuazione del SGS-PIR, avendo cura di individuare lo specifico elemento gestionale secondo la numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato.
In tal caso la proposta della Commissione deve essere formulata in maniera chiara e puntuale con l'indicazione delle evidenze che la supportano.
11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI Riportare in questo paragrafo:
- le valutazioni della Commissione su quanto attuato dal gestore per i sistemi tecnici con particolare attenzione a quelli strettamente connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze, incluse eventuali raccomandazioni e proposte di prescrizioni.
11.3 INVITI ALLE AUTORITA'
Riportare inoltre in questo paragrafo:
- eventuali indicazioni e inviti rivolti ad autorita' pubbliche per problematiche specifiche (ad esempio PEE, informazione alla popolazione, pianificazione territoriale, segnalazione di priorita' ai fini della programmazione dei successivi cicli ispettivi, altro).
ELENCO ALLEGATI (indicativo)
1. Atto di nomina della Commissione ispettiva ed eventuali atti di modifica o di proroga;
2. Verbali delle visite ispettive;
3. Planimetria generale dello stabilimento;
4. Planimetria del sito con gli elementi territoriali al contorno;
5. Planimetria con aree di danno associate agli scenari incidentali ipotizzati al gestore o (se disponibile) planimetria con aree interessate da pianificazione di emergenza esterna;
6. Copia della lettera di trasmissione al Comune delle informazioni previste dall'art. 23 del presente decreto;
7. Schede di analisi dell'esperienza operativa;
8. Lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della sicurezza;
9. Tabella scenari incidentali - misure adottate;
10. Relazione sulle azioni correttive attuate a seguito di raccomandazioni/prescrizioni da precedente verifica ispettiva;
11. Relazione sugli interventi di miglioramento attuati a seguito di incidente rilevante (se applicabile);
12. Relazione sulla movimentazione delle sostanze pericolose.
APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR
Parte di provvedimento in formato grafico
-----------------
1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Allegato I

Allegato I (art.30)
Modalita', anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
2. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE TECNICHE
3. TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI
4. TARIFFE RELATIVE ALLE ISTRUTTORIE PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA, DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO
5. TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LE VERIFICHE DELLE INFORMAZIONI INVIATE DAI GESTORI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO E FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI RILEVANTI, NONCHE' ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, LETTERA E)
6. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
APPENDICE 1 - TARIFFE
Premessa
Il presente allegato disciplina le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie tecniche di cui agli artt. 17 e 18 del presente decreto, alle ispezioni di cui all'art. 27 del medesimo decreto, alle istruttorie relative alle proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto, nonche' ai servizi connessi con la verifica delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, di cui all'art. 5, comma 3, nonche' l'art. 5, comma 2, lettera e)del presente decreto.
1. Criteri di definizione delle tariffe
1.1. Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti si differenziano in 5 classi. I criteri in base ai quali si determina l'appartenenza di uno stabilimento ad una classe sono i seguenti:
a) presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;
b) svolgimento della sola attivita' di deposito, stoccaggio o movimentazione;
c) appartenenza alla piccola e media impresa (PMI), cosi' come definita dalla raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE , nonche' con decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (in Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005 ).
1.2. Gli stabilimenti, in base alla rispondenza o meno ai criteri sopra elencati, si differenziano nelle seguenti cinque classi:
- Classe 1: stabilimenti che rispondono al criterio a) oppure al criterio b);
- Classe 2: stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese e non rientranti nella classe 1
- Classe 3: stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese e non rientranti nella classe 1;
- Classe 4: stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese e non rientranti nella classe 1;
-   Classe 5: stabilimenti che non appartengono alla categoria delle
PMI e non rientranti nella classe 1.
2. Tariffe relative alle Istruttorie Tecniche
2.1. Le tariffe relative all'istruttoria di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto sono indicate nella tabella I in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle istruttorie tecniche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore con il Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.
2.2. Le tariffe previste per le istruttorie tecniche sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per lo svolgimento delle istruttorie tecniche da parte dei gruppi di lavoro costituiti dai rappresentanti degli enti ed amministrazioni presenti nel CTR, sono ripartite tra questi secondo i criteri e con le modalita' stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento delle somme sono parte integrante della documentazione necessaria all'avvio dell'istruttoria tecnica.
3. Tariffe relative alle ispezioni
3.1. Le tariffe relative alle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto sono indicate nella tabella II in appendice 1 del presente allegato.
3.2. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.
3.3. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all'art. 27 del presente decreto, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.
3.4. Per gli stabilimenti di soglia superiore, le tariffe applicate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli stabilimenti di soglia superiore, gli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori per le attivita' svolte dagli ispettori degli enti ed amministrazioni individuati nell'allegato H, sono ripartite tra questi secondo i criteri e con le modalita' stabiliti con successiva determinazione del Ministero dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo le modalita' definite dalle Regioni o Province Autonome territorialmente competenti.
3.5 I gestori degli stabilimenti devono versare le somme entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione e trasmettere all'autorita' competente l'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della tariffa.
4. Tariffe relative alle istruttorie per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 del presente decreto
4.1. Le tariffe relative alle istruttorie effettuate per le proposte di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa di cui all'art. 4 e all'allegato A del presente decreto sono indicate nella tabella III in appendice 1 del presente allegato.
4.2. Le due fasi della procedura valutativa indicata nella parte 1 dell'allegato A al presente decreto, ovvero la valutazione preliminare di ammissibilita' della proposta, effettuata dall'ISPRA e la successiva valutazione dei contenuti tecnici, effettuata da uno, o piu', degli organi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 del presente decreto, sono soggette a distinta tariffa.
4.3. Per la valutazione preliminare di ammissibilita' della proposta, la tariffa e' indicata in tabella III, colonna 1. Per la successiva valutazione dei contenuti tecnici, la tariffa e' indicata in tabella III, colonna 2. Quest'ultima, ovvero la tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, e' corrisposta per ogni organo tecnico che effettua l'istruttoria.
4.4. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione preliminare di ammissibilita' di cui all'allegato A, punto 1.1, l'importo della tariffa indicata nella tabella III, colonna 1 e' versato dal proponente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente per l'attivita' istruttoria di cui all'articolo 4 del presente decreto.. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria.
4.5. La trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione preliminare di ammissibilita' dell'istanza e' condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.
4.6. Nel caso in cui la proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata da ISPRA, sia stata giudicata ammissibile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella comunicazione al proponente dell'esito della valutazione preliminare di ammissibilita' indica, al fine della determinazione della relativa tariffa, gli organi tecnici nazionali ai quali la suddetta proposta viene inoltrata per la successiva valutazione dei contenuti tecnici.
4.7. Al fine di garantire l'espletamento della valutazione dei contenuti tecnici di cui all'allegato A, punto 1.2, l'importo della tariffa di cui alla tabella III, colonna 2, e' versato dal proponente, per ciascun organo tecnico, con le stesse modalita' previste al punto 4.4.per essere riassegnato , con la medesima procedura di cui al punto 4.4.,allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della procedura di riassegnazione in bilancio delle entrate, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente agli organi tecnici nazionali interessati, per l'effettuazione delle istruttorie, fermo restando che la trasmissione dell'originale della quietanza o dell'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento della somma prevista per la valutazione dei contenuti tecnici dell'istanza, e' condizione necessaria all'avvio della relativa istruttoria.
5. Tariffe dei servizi connessi con le verifiche delle informazioni inviate dai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti nonche' all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e)
5.1. Le tariffe dei servizi connessi con la verifica di completezza e di conformita' delle informazioni inviate dai gestori, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'Inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante di cui all'articolo 5, comma 3, nonche' all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e), sono indicate nella tabella IV in appendice 1 del presente allegato. Ai fini della determinazione della tariffa relativa ai servizi connessi con le sopra indicate verifiche, fanno fede le informazioni trasmesse dal gestore col Modulo di cui all'allegato 5 del presente decreto, sezione A2.
5.2. Le tariffe si applicano:
a) in misura integrale in occasione della prima notifica inviata ai sensi dell'art.13, comma 1;
b) in misura ridotta del 50% in occasione degli eventuali aggiornamenti della notifica e delle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5 effettuati ai sensi dell'art.13 comma 7, con l'esclusione degli aggiornamenti comportanti la sola modifica di una o piu' delle sezioni F, G e N del modulo, per i quali non e' dovuta la corresponsione di alcuna tariffa.
5.3. Al fine di garantire l'espletamento delle verifiche delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 9, del presente decreto, l'importo delle tariffe di cui ai punti a) e b) e' versato dai gestori degli stabilimenti, prima dell'invio della documentazione di cui all'art. 13 del presente decreto, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esclusivamente per l'attivita' di cui allo stesso articolo 13, comma 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A seguito della procedura di riassegnazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce la somma pertinente all'ISPRA, per l'effettuazione dell'istruttoria. L'originale della quietanza o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto pagamento sono parte integrante della documentazione allegata alla notifica inviata telematicamente dal gestore.
6. Interessi per ritardato pagamento
6.1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all'articolo 27 del presente decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti al punto 3.5.
APPENDICE 1 - Tariffe
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato L

Allegato L (art. 31)
Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore
Il presente allegato e' cosi' costituito:
1. FINALITA'
2. NULLA OSTA DI FATTIBILITA' E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI 3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO, CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D.
6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Finalita'
Il presente allegato disciplina le modalita' di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore.
2. Nulla osta di fattibilita' e valutazione del progetto antincendi
2.1 L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attivita' di cui al DPR 151/2011 . Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all' art. 3, comma 3, del DPR 151/2011 .
2.2 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.
2.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate, cosi' come previsto all'allegato C.
2.4 La documentazione di cui al punto 2.2 deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attivita' di cui al precedente punto 2.2.
3. Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi
3.1 I controlli di prevenzione incendi di cui all' art. 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell'ambito dell'attivita' istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall'art. 17 del presente decreto.
3.2 L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all' art. 4 del DPR 151/11 e' assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto, nella versione definitiva.
3.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di Sicurezza nella versione definitiva, sono documentate, cosi' come previsto nell'allegato C.
3.4 Il gestore, unitamente al Rapporto di sicurezza nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, per le attivita' soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attivita' il gestore presenta l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.
3.5 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17.
3.6 Nel caso in cui il parere tecnico conclusivo di cui all'art. 17 contenga prescrizioni, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, dell'esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti.
4. Riesame periodico del Rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio
4.1 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all' art. 5 del DPR 151/2011 , per le attivita' individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, e' assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15.
4.2 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all' art. 5 del DPR 151/11 , per le attivita' non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con:
a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;
b) asseverazione di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.
4.3 La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.
5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D
5.1 Le modifiche alle attivita', individuabili come impianti o depositi, di cui all'allegato I del DPR 151/11 , senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D punto 2 del presente decreto, sono progettate ed eseguite a regola d'arte cosi' come previsto nello stesso allegato D punto 2.
Per tali modifiche l'obbligo di presentazione della Scia e' assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio di cui all'allegato D punto 2.
Alla suddetta dichiarazione sono allegati:
a) la documentazione di cui agli allegati I e II al DM 7.8.2012;
b) l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.
Nel caso delle modifiche di seguito elencate, il gestore e' tenuto a richiedere al Comando Provinciale dei vigili del fuoco l'esame del progetto, ai sensi dell' art. 3 del DPR 151/2011 :
a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente;
b) modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attivita', significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino una modifica sostanziale della tipologia o layout di un impianto;
c) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
- modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attivita';
- modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
- incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attivita';
- modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
- modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
d) modifica delle misure di protezione per le persone: modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso.
5.2 Le modifiche alle attivita' di cui al DPR 151/2011 , non individuabili come impianti o depositi, sono soggette alle disposizioni dello stesso DPR 151/2011 .
5.3 Le modifiche di cui all'allegato D punto 3, sono documentate nell'ambito delle procedure previste al punto 4.
5.4 Il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale (CTR) le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15.
6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi
6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell' art. 7 del DPR 151/2011 , questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall' art. 7 del DPR 151/11 .
6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15.
7. Adempimenti amministrativi
7.1 I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attivita' non individuabili come impianto o deposito sono determinati ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.
8. Disposizioni transitorie
8.1 Il presente allegato si applica anche per le attivita' con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le attivita' per le quali necessiti integrare gli atti gia' prodotti, con documentazione specifica per la prevenzione incendi, questa dovra' essere presentata entro sei mesi dalla richiesta del CTR.
8.2 Per le attivita' con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza conclusa, il Comitato tecnico regionale, ove non gia' provveduto ai sensi del DM 19.03.2001, nomina apposita commissione composta da almeno tre componenti, compreso il Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio o il suo delegato. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di sopralluogo conclusivo, con esito favorevole, redatta dalla commissione suddetta.
8.3 Le attivita', che al momento della presentazione del Riesame periodico del rapporto di sicurezza non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi, sono soggette alla procedura di cui al punto 3 del presente allegato.

Allegato M

Allegato M (art. 2)
Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite.
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. MODIFICHE DI UNO STABILIMENTO
2. RACCORDO TRA GLI ADEMPIMENTI TECNICI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DALLA NORMATIVA DI SETTORE
2.1 INFORMAZIONI GENERALI
2.2 PIANO DI EMERGENZA INTERNA
2.3 PROCEDIMENTI IN SENO AL COMITATO TECNICO REGIONALE
Premessa
Il presente allegato fornisce contenuti tecnici integrativi utili per l'applicazione del presente decreto agli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavita' saline o miniere esaurite tenendo conto, altresi', della peculiarita' delle industrie di stoccaggio sotterraneo di gas, a cui si applica la specifica normativa di settore di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
1. Modifiche di uno stabilimento
Per tutte le modifiche degli stabilimenti si deve fare riferimento alle procedure di cui all'allegato D del presente decreto.
2. Raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e dalla normativa di settore
2.1 Informazioni generali
Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dal presente decreto e quelli previsti dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , si precisa che le informazioni da inserire nel documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella documentazione che illustra il sistema di gestione della sicurezza, nel Rapporto di sicurezza e nel Piano di emergenza interna, potranno essere desunte, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del presente decreto e salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall'analisi di rischio, dal "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) e dalla documentazione progettuale presentata ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , assicurando la necessaria coerenza di contenuti.
2.2 Piano di emergenza interna
Ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia di rischi di incidenti rilevanti, si precisa che i gestori degli stoccaggi sotterranei di gas possono avvalersi in tutto o in parte dei dati e delle informazioni utilizzati per la predisposizione dei Piani di emergenza di cui all' art. 18, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , ove rispondenti ai contenuti di cui all'allegato 4, punto 1, del presente decreto.
2.3 Procedimenti in seno al Comitato tecnico regionale
In merito alla partecipazione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 del presente decreto, anche al fine di raccordare le procedure minerarie con quelle del Comitato stesso, si rammenta quanto segue.
Al fine di non duplicare le attivita' di verifica e controllo conseguenti all'applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , i Comitati e gli UNMIG competenti per territorio devono coordinarsi in modo da garantire che tali attivita' vengano eseguite congiuntamente.
Per i nuovi stabilimenti, ai fini dell'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, si attua quanto previsto dall'art. 31 comma 1 del presente decreto. I procedimenti indicati nel presente decreto ai fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati alla verifica e collaudo, di cui all' art. 85 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 , vanno svolti in maniera contestuale.
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