Monitoring Gesetzessammlung

089G0308

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

089G0308

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 1989 n. 237)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 09/07/1989 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76 , recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987 ; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 giugno 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 36.901 a L. 38.099 e da L. 23.359 a L. 24.557 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 ;
b) da L. 12.173 a L. 12.532, da L. 14.308 e L. 14.738 e da L. 42.058 a L. 43.422 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H,
punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

Art. 2

1. Fino al 30 giugno 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 75.760 a L. 77.759 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 7.576 a L. 7.775,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresi', per i medesimi prodotti, dal 1 luglio fino al 30 novembre 1989 in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103 .

Art. 3

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, valutate in lire 333 miliardi per il periodo 1 luglio-30 novembre 1989, si provvede, quanto a lire 303,5 miliardi con le maggiori entrate di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e quanto a lire 29,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417 , e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 giugno 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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