Monitoring Gesetzessammlung

099G0501

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0501

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999 n. 419)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall' articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dall' articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , nonche' dall' articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 , e dall' articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 ; Visti l' articolo 11, comma 1, lettera b) , e l' articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale di cui all' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita', delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonche' quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
2. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94 .
3. Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Nota al titolo:
- Per il testo degli articoli 11 e 14 della legge n. 59/1997 , vedi nelle note alle premesse.Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo vigente dell' art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) nazionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e nazionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
Il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto comma e' stato piu' volte prorogato ed e' stato fissato, da ultimo, al 29 ottobre 1999 dall' art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 .
- Il testo dell' art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma I dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) nazionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazione;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il testo dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 59/1997 , e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realta' operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita' del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore, o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento del flusso finanziario in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente legge ferma restando l'applicazione dell' art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di Governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalita' e la mobilita' dei ricercatori".
- Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 , reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il testo degli articoli 12 e 13 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 294 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell' art. 95 della Costituzione , le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei moli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell' art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedute, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995. n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte".
"Art. 13 - 1. (Abrogato).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.
Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all' art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993. n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotto dal comma 1 del presente articolo".
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292) reca: "Legge quadro sulle aree protette".
- La legge 25 marzo 1997, n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72), concerne: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero".
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81), concerne: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato".

Art. 2

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalita' di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:
a) privatizzazione di enti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3;
b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 4;
c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attivita', in conformita' ai criteri e secondo le modalita' di cui all'articolo 5.
2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002. (2) (3) (5) (6) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 15 aprile 2002, n. 63 , convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del presente decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella "A" del presente decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Privatizzazione di enti 1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile . Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorita' ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente.
Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorita' pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operativita' all'approvazione del Ministero competente.
2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non puo', per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, e' concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.
4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale.
5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.
6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 e' costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, puo' essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della stima patrimoniale.
7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalita', fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilita' prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione e' prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all' articolo 33 del codice civile .
8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , nonche' le universita' e loro consorzi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
- Il testo dell' art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250), recante: "lstituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). -1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".

Art. 4

Trasformazione di enti 1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle universita' del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie, di quella di piu' antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'universita' o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso.
2. Entro la data prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse puo' essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario.
3. Le universita' e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarita' dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalita' proprie degli enti medesimi.
4. I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.
5. L'Istituto italiano di studi germanici puo', in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle universita' e dei consorzi universitari, nonche' sul fondo di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , che reca: "Disposizioni per il coordinamento e la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativo alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", si riporta qui di seguito:
"Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 10 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all' art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all' art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all' art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 , all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all' art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell' art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell' art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
Il fondo e' determinato ai sensi dell' art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita, il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno".

Art. 5

Fusione o unificazione strutturale di enti 1. La fusione, ovvero l'unificazione (( strutturale )) degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' (( regolamenti da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi generali indicati dall' articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in coerenza, per quanto compatibili, )) con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento (( della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati )) in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle isposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti.

Art. 6

Disposizioni relative a enti particolari 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno e' soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1 gennaio 2000, le azioni della Societa' anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente e' unico azionista. E' fatta salva la facolta' degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuita' del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.
2. Le funzioni previste dall' articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attivita' svolta.
3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.
4. Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , l'Ente nazionale strade (ANAS) e' riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire societa' miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonche' ad esercitare le attivita' di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.
5. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 . L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all' articolo 4, commi 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 . L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego.
6. In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.
7. In deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio , come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999 .
8. E' estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalita' ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997; n. 266 , relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
9. La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, puo' bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalita' selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unita', di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1 luglio 1998.
Note all' art. 6
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325), concerne: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".
- Il testo dell' art. 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e' il seguente:
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unita' operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali".
- Si riporta qui di seguito il testo del comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che reca: "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ":
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".
- Il testo degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , che reca: "Conferimerito di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e' il seguente:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7 , 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione".
"Art. 100 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo e' ricompreso, in particolare, l'ANAS".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"b) I compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1948, n. 63), reca "Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole".
- Il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1987, n. 163) reca "Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo".
- Il testo dell' art. 4, commi 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , che reca "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura" e' il seguente:
"3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria di terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92 , a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.
4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convensioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hano ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tuttoraggio e per la prestazioni di fidejussioni a favore degli assegnatari.
5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992 , e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo".
- Il testo dell' art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 , che reca "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'organizzazione centrale", e' il seguente:
"Art. 3 (Agenzie ed enti strumentali). - 1. Gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono soppressi. L'Agecontrol S.p.a. di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 , e' posta in liquidazione".
- Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del 17 luglio 1984 .
Regolamento del Consiglio, prevede misure speciali nel settore dell'olio di oliva. Pubblicato nella G.U.C.E. 3 agosto 1984, n. L 208 e prorogato dal regolamento (CE) n. 150/1999 del Consiglio del 19 gennaio 1999 .
- Il testo dell' art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante "Interventi urgenti per l'economia", e' il seguente:
"2. Al fine sia di accelerare la realizzazione del piani e dei programmi del NFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nel limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalita' straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresi' a stipulare, nell'ambito del predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all' art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 ), e all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 , convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 . Il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 506 , e' abrogato".

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2008, N. 2 ))

Art. 8

Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma 1. Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma e' trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che il termine di durata del Presidente dell'ente di cui al presente articolo 8 e' prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Art. 9

Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 1. L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanita', funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
4. Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l' articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
Note all' art. 9:
- Per il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 , vedi in nota all'art. 4.
- Si riporta il testo dell' art. 45, comma 4 , e dell' art. 48 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ):
"4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strntture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresi' trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)".
"Art. 48 (Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro). - 1. L'istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del Ministero, funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico sanitaria.
2. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.
3. Sono organi dei due istituti il presidente il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca".

Art. 10

Istituto per lo sviluppo
e la formazione professionale dei lavoratori 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.
Nota all' art. 10:
- Per il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 , vedi in nota all'art. 4.

Art. 11

Norme di carattere generale 1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilita' di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.
2. Le universita' e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianita' maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.
3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi.
4. Le trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le universita' in ordine a quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449 .
5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, la perdita della personalita' di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 34 e 35 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti pubblci, o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ".
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 , ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 . La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all' art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ".
- Il testo dell' art. 51 commi 1 e 4, della legge 27 febbraio 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di nazionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall' art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996 .
2-3. (Omissis).
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche del trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590 . Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma".

Art. 12

Misure di razionalizzazione 1. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprieta' o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di piu' enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonche' alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attivita'.
2. Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.
3. Tenuto conto dei piani di revisione degli enti e della apposita relazione di cui al comma 2:
a) i Ministri vigilanti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, impartiscono agli enti direttive, anche subordinando l'approvazione del bilancio preventivo o dei piani pluriennali degli enti alla realizzazione o alla programmazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1;
b) i revisori dei conti vigilano sulla adozione delle misure indicate.
4. Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.

Art. 13

Revisione statutaria 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico:
1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali;
2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281 , tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vicepresidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale egli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' subcommissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1 gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.
Note all'art. 13:
- Il testo della legge 30 luglio 1998, n. 281 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1998, n. 189), reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".
- Il testo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, s.o.), reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il testo del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999 n. l93), reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico).
- 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 24 , individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvolgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento del servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute al sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, al fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
5-quater. Le disposizioni di cui al commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 10 luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche".
- Il testo del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1980, n. 18), reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".

Art. 14

Disposizioni finali 1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70 , e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Micheli, Ministro dei lavori pubblici De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bindi, Ministro della sanita' Visco, Ministro delle finanze Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 14:
- Il testo della legge 15 marzo 1975, n. 70 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87), reca: "Disposizioni sul riordinamento dehgli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".

Tabella A

Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 1)
Giunta centrale per gli studi storici
((...))
Istituto italiano di numismatica
Istituto storico italiano per il medio evo
Istituto storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea
Istituto italiano per la storia antica
Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Ente per le ville vesuviane
Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
Ente "Casa di Oriani"
Centro nazionale di studi leopardiani
Istituto di studi filosofici "Enrico Castelli"
Istituto italiano per la storia della musica
Istituto italiano di studi germanici (Roma)
Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)
Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)
Ente "Casa Buonarroti" (Firenze)
Ente "Domus Galileana" (Pisa)
Istituto "Domus mazziniana" (Pisa)
Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)
Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)
Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)
Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (Vicenza)
Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)
Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)
Erbario tropicale di Firenze
Ente nazionale della cinofilia italiana
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