Monitoring Gesetzessammlung

090G0002

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

090G0002

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali. (DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1989 n. 430)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31/1/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 453 , e successive modificazioni; Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In attuazione dell' articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , in relazione all'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale medesima, la regione Valle d'Aosta esercita le funzioni amministrative in materia di previdenza ed assicurazioni sociali idonee ad integrare gli interventi generali dello Stato per adattarli alle specifiche esigenze della popolazione e delle attivita' produttive della Valle d'Aosta.
2. Restano ferme le funzioni amministrative gia' trasferite alla regione o comunque da essa esercitate nella materia di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge costituzionale n. 4/1948 approva lo statuto speciale della Valle d'Aosta.
- La legge n. 453/1981 ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (statuto speciale).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente: "La regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3, salve quelle attribuite ai comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica".
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale n. 4/1948 e' il seguente:
"La regione ha la facolta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:
(omissis)
h) previdenza e assicurazioni sociali;".

Art. 1-bis

(( Previdenza complementare )) (( 1. La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare
regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi
pensioni gia' esistenti.
2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.
3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.
4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che gia' aderiscono ad altri fondi pensione, nonche' il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali. ))

Art. 2

1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attivita' o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.

Art. 3

1. Gli interventi disposti con legge regionale sono attuati, secondo criteri di efficienza e di economicita', mediante convenzione con gli enti pubblici nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali, ovvero dall'amministrazione regionale o attraverso enti regionali.

Art. 4

1. Salvo specifiche normative che dispongano una piu' ampia rappresentanza regionale, la regione ha un proprio rappresentante negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici, che esplicano le attivita' previste dall' art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 .
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera h), della legge costituzionale n. 4/1948 e' riportato nelle note all'art. 1.

Art. 5

1. Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative, il riferimento a detta rappresentativita' deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta.
2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attivita' di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804 , e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.
3. La maggiore rappresentativita' delle associazioni predette e' accertata dal consiglio regionale.
Nota all' art. 5:
La legge n. 804/1947 disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 6

1. Nella regione Valle d'Aosta, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori appartenenti alla minoranza linguistica, appositamente tutelata dall' art. 6 della Costituzione italiana, nonche' dal decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 , aderenti alla confederazione locale maggiormente rappresentativa dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, e comunque all'esercizio delle attivita' sindacali in genere, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Note all' art. 6 :
- L' art. 6 della Costituzione prevede la tutela delle minoranze linguistiche, da attuarsi con apposite norme.
- Il D.L.L. n. 545/1945 contiene l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
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