099G0380
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Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999 n. 304)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 21/9/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174 , di istituzione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto l' articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ; Visto l' articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50 ; Visto l' articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 ; Visto l' articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , ed in particolare i commi 2 e 4 di detto articolo; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1999; Visto il parere della conferenza Statocitta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 18 giugno 1999; Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge n. 59 del 1997 , espresso il 27 luglio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici delegato per le aree urbane; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione
universale di Roma in societa' per azioni 1. L'Ente autonomo esposizione universale di Roma, istituito con legge 26 dicembre 1936, n. 2174 , di seguito "ente EUR", e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di "EUR S.p.a.", con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Quest'ultimo termine puo' essere prorogato di dodici mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il rispetto del predetto termine semestrale e del termine di cui al comma 2 costituisce specifico dovere d'ufficio ai fini del tempestivo espletamento dei connessi adempimenti.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, composta da non piu' di cinque componenti, per la ricognizione del patrimonio dell'ente EUR, nonche' per la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni ed in particolare con l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria, delle scuole, degli edifici condotti in locazione da amministrazioni statali, degli edifici a reddito, delle aree edificabili. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
3. La commissione di cui al comma 2 individua, altresi', i beni da trasferire al comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 4.
Detratti detti beni, la medesima commissione effettua la stima del patrimonio dell'ente EUR, iniziando dall'area di cui al comma 5. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Con il decreto di cui al comma 3, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.
L'ente EUR e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto e la pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.
5. Ove la trasformazione di cui al comma 4 non venga effettuata nel previsto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente EUR promuove la costituzione di una societa' per azioni il cui oggetto sociale comprende l'esercizio di attivita' congressuali; a detta societa' l'ente EUR e' autorizzato a conferire l'area del suo patrimonio destinata dal comune di Roma all'insediamento di strutture congressuali. Il conferimento e' effettuato al valore indicato nella relazione di stima della commissione di cui al comma 2. All'atto della costituzione le partecipazioni azionarie della predetta societa' sono attribuite all'ente EUR.
6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'ente EUR in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 3. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , nel termine di dodici mesi dalla data di completamento delle operazioni della commissione. Nelle operazioni di liquidazione delle azioni della societa' di cui al comma 5 sono preferiti come acquirenti soggetti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico.
7. La societa' EUR S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente EUR era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'ente EUR, sono posti a carico della societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'ente EUR.
8. Fino alla trasformazione in societa' per azioni, l'ente EUR continua a svolgere i propri compiti e le proprie attribuzioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione dei principi e dei criteri direttivi solo per un tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il titolo della legge 26 dicembre 1936, n. 2174 , e' il seguente: "Esposizione universale indetta in Roma per l'anno 1941".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (Omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 4 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; formazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;".
- Il testo dell' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , e alla legge 15 marzo 1997, n. 127 , nonche' norme di materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), e' il seguente:
"Art. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 ). - 1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi precedenti.
2. All'art. 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
" h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'art. 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"rbis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'art. 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
5. All'art. 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all' art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.
Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'art. 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'art. 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dal le seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'art. 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo e' delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i pincipi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'art. 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'art. 11, comma 1, lettera b), le parole: "nonche' gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni controllate".
14. All'art. 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'art. 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" e' inserita la seguente: "facoltative".
16. All'art. 11, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'art. 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"gbis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
gter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
gquater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
gquinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale".
18. All'art. 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264 ;
legge 28 febbraio 1987, n. 56 ;
legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ;
legge 24 giugno 1997, n. 196 .
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 ;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ;
legge 10 aprile 1991, n. 125 .
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994 ;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994 ;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 .
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221 ;
legge 5 novembre 1971, n. 1086 ;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52 ;
legge 9 gennaio 1989, n. 13 .
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62 ;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 .
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39 ;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 .
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221 .
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulla acque territoriali:
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 ;
codice della navigazione , approvato con regio decreto 20 marzo 1942, n. 327, articoli 793 , 825 e 1200 ;
legge 2 febbraio 1960, n. 68 ;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1 ;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968 ;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12 ;
legge 25 marzo 1985, n. 106 ;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6 , come sostituito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207 ".
21. All'art. 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'art. 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 . Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 "".
- Il testo dell' art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 5 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), e' il seguente:
"Art. 9 (Norme finali). - 1. Le attivita' di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, e dall' art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 , riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.
2. E' abrogato l' art. 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191 .
3. E' fatta salva la previsione di cui all' art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 .
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' inserito il seguente: "Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli".
Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali di cui all' art 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 , o all' art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell' art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .
6. I termini di cui all' art. 10, al comma 1 dell' art. 1 ed al comma 11 dell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , sono abrogati. All' art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'art. 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come modificato dall' art. 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , le parole: "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All' art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le parole: "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"".
- Il testo dell' art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in relazione all'adozione del parere parlamentare), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all' art. 10 e all' art. 11, comma 1, lettere b) , c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come differiti dall' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge".
- L' art. 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
"Art. 19 (Beni immobili statali). - 1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro piu' proficua gestione.
2. Si applica l' art. 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, e' attribuita ad esso una partecipazione nelle societa' di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 3 e quello delle societa' cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all' art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , prorogato dall' art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , per la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all' art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996 .
6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione statale e dagli enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del bene. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall' art. 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , la parola: "novanta" e' sostituita dalla seuente: "centoventi".
10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla entita' e qualita' della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3, i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze presentano una relazione annuale al Parlamento".
- Il titolo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il titolo del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 2, e' il seguente: "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 2174 del 1936 , si veda nelle note alle premesse.
- Il titolo della legge 4 dicembre l956, n. 1404, e' il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".
Art. 2
Capitale sociale 1. Il capitale della socita' EUR S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Il capitale sociale di cui al comma 1 e' attribuito, all'atto della costituzione della societa' EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Oggetto sociale 1. Rientrano, in particolare, nell'oggetto sociale della societa' EUR S.p.a., approvato a norma del comma 4 dell'articolo 1, la gestione e la valorizzazione del complesso dei beni di cui la societa' e' titolare. Nell'ambito di tali attivita' e' compresa l'utilizzazione dei beni immobili per la promozione ovvero per l'organizzazione di iniziative nel campo congressuale espositivo, artistico, sportivo e ricreativo, ivi inclusi i servizi connessi a dette attivita'.
Art. 4
Trasferimento di beni 1. A decorrere dalla data di costituzione della societa' EUR S.p.a., e' trasferita al comune di Roma la proprieta' delle strade e piazze di pubblica viabilita', della rete fognaria e delle infrastrutture di pubblici servizi, con l'esclusione della rete di innaffiamento, dell'impianto di alimentazione del lago artificiale, del serbatoio e delle infrastrutture ad essi pertinenti, gia' attribuite all'ente EUR.
2. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comune di Roma subentra nei rapporti attivi e passivi inerenti ai predetti beni, fermo restando che la responsabilita' del comune derivante dalla proprieta' di detti beni non si estende ai fatti verificatisi anteriormente alla data di cui al comma 1.
3. Il verbale di consistenza dei beni da trasferire ai sensi del presente articolo al comune di Roma e' redatto in contraddittorio tra il comune medesimo e l'ente EUR.
4. E' autorizzata la stipula di convenzioni tra comune di Roma ed ente EUR o EUR S.p.a. per la gestione coordinata e integrata di servizi relativi alle aree ed al quartiere dell'EUR.
Art. 5
Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' EUR S.p.a. e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dell'ente EUR, previa la predispozione di un piano di utilizzo del personale a norma dell' articolo 12, comma 1, lettera s) , e dell' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si applicano le disposizioni degli articoli 33 , 34 , 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'ente compete il trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 12, comma 1, lettera s), della legge n. 59 del 1997 :
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) - r) (Omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma l, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;".
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), della citata legge n. 59 del 1997 , si veda nella nota alle premesse.
- Si riportano gli articoli 33, 34, 35 e 35-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 :
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi l e 2".
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l' art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da l a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ".
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 , ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi l e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma l, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 . La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all' art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 ".
"Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita'). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui a decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocate in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto".
- Il testo dell' art. 2120 del codice civile , e' il seguente:
"Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto).
- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'l,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
Art. 6
Beni di interesse artistico e storico 1. Ai beni di cui agli articoli 1 , 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , appartenenti alla societa' si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa', le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.
2. Entro dodici mesi dalla costituzione della societa', gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all' articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 . La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, secondo e terzo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 .
3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Piazza , Ministro per la funzione pubblica
Visco , Ministro delle finanze
Micheli , Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 , 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico):
"Art. 1. - Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".
"Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
"Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prendere visione".
"Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari carattenstiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale".