093G0437
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Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi. (DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993 n. 375)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993; Acquisito il parere della Commissione permanente del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissate:
a) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) ;
b) le modalita' di graduale realizzazione, nel sistema informativo del lavoro, dell'anagrafe dei lavoratori agricoli ove far confluire, per i predetti lavoratori, i dati acquisiti ai sensi del presente decreto o di altre disposizioni di legge;
c) le modalita' di accesso all'anagrafe da parte di associazioni sindacali e di categoria nazionali e territoriali;
d) le modalita' di collegamento ed integrazione con l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 3.
4. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, alle camere di commercio, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) e ad ogni altra amministrazione pubblica di consentire l'acquisizione, a titolo gratuito, di dati riguardanti i lavoratori agricoli mediante collegamento telematico, ovvero tramite idoneo supporto informativo.
5. In attesa della completa realizzazione del predetto sistema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale utilizza, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, i servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) per il primo impianto dell'anagrafe, per la acquisizione e gestione delle relative informazioni e per renderle disponibili per le strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
7. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
Art. 2
Registro d'impresa 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzati dallo SCAU a tenere il registro presso gli uffici di organizzazioni sindacali di categoria nel comune o nella provincia in cui ha sede l'azienda.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
Art. 3
Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo 1. Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.
2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali.
3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e' aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.
4. L'anagrafe e' realizzata e gestita in modo da garantire:
a) l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;
b) la piena connettivita' con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sono definiti i limiti e le modalita' di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati.
6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.
Nota all' art. 3:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 .
Art. 4
Prospetto di paga 1. L'obbligo di corrispondere la retribuzione a mezzo di prospetto di paga di cui all' art. 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e' esteso ai datori di lavoro agricolo. In caso di inosservanza di detto obbligo si applica la sanzione prevista dall'art. 5 della citata legge 5 gennaio 1953, n. 4 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L' articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 , trova applicazione a decorrere dal 1 giugno 1996".
Art. 5
Denuncia aziendale 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;
b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per spe- cie, e modalita' di allevamento;
e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denuncie di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denuncie aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.
Art. 6
Dichiarazione della manodopera occupata 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati.
2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalita', il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalita', la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonche', per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresi' contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire.
3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati.
4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione e' altresi' presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perche' possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 . Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa puo' essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonche' alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalita' previste dall' art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 .
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692 , recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giuguo 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797 , e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate'".
- Il testo dell' art. 7, commi 2 , 3 e 4, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1970, n. 83, (per il titolo vedere in nota all'art. 1) e' il seguente: "Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresi' il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all' articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 .
Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonche' alle consuetudini locali.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 ,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 ))
Art. 8
C o n t r o l l i 1. Nei casi di omissione e per il controllo dei dati dichiarati, gli uffici provinciali dello SCAU, nell'esercizio degli accertamenti di ufficio, possono tra l'altro:
a) relativamente alle denunce di cui all'art. 5:
1) invitare i datori di lavoro agricolo, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
2) inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
3) richiedere agli uffici pubblici, che hanno l'obbligo di fornirli anche su supporti informatici o in rete telematica qualora dispongano di idonea strumentazione, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti delle aziende e di singoli lavoratori, con esenzione di spese e diritti. Dei risultati degli accertamenti e' data comunicazione agli interessati.
b) per quanto riguarda le dichiarazioni di cui all'art. 6, avvalersi degli atti del collocamento e di elementi attinenti a posizioni individuali riferibili ad effettive prestazioni di lavoro sulla scorta di ogni altro elemento di riscontro. Gli effetti di carattere contributivo derivanti dall'accertamento sono notificati ai datori di lavoro.
2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione
praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione
dei lavori, nonche' alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto-coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
(( 3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e successive modificazioni ed integrazioni. )) 4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608 )) .
5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 e' notificato al datore di lavoro interessato, nonche' al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Art. 9
Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimita' 1. Tra i motivi di manifesta illegittimita' di cui al terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 , rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8, ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione.
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 15, comma 3, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 11 marzo 1970, n. 83 (per il titolo vedere in nota all'art. 1), e' il seguente: "Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati e' tenuto a pubblicare gli elenchi escludendo dagli elenchi stessi i nominativi per i quali ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso il provvedimento di esclusione, con l'indicazione dei motivi, e' notificato agli interessati ed e' trasmesso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le definitive determinazioni".
Art. 10
Ricorsi in materia di accertamento contributivo 1. Contro i provvedimenti adottati dallo SCAU in materia di accertamento dei contributi dovuti per i lavoratori agricoli dipendenti e per i compartecipanti familiari e piccoli coloni e' data facolta' ai datori di lavoro ed ai concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia di proporre ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU entro trenta giorni dalla data della notifica.
2. La decisione della commissione e' pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Trascorso inutilmente detto termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.
Art. 11
Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale per la manodopera agricola.
Art. 12
Categorie di lavoratori agricoli subordinati 1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.
Art. 13
Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all' art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura provvedono, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, alla compilazione degli elenchi suppletivi concernenti le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni relative ai periodi anteriori alla data di cui al comma 1. ((4)) --------------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 19) che "A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all' articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2 , del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 ."
Art. 14
Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni 1. Il comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all' art. 32, primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .".
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434 (Reinserimento, a domanda, dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti), e' il seguente: "Ai fini dei contributi e delle prestazioni di cui all' art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il reddito dei mezzadri e coloni e' determinato con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, in misura pari alla retribuzione media stabilita, per i salariati fissi dell'agricoltura, dall' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ".
- Il testo dell' art. 32, comma 1, lettera a) della legge 30 aprile 1969, n. 153 (per il titolo vedere in nota all'art. 6), e' il seguente: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 norme intese a stabilire per i mezzadri e coloni la facolta' di reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti in base ai seguenti criteri:
a) determinazione della base di calcolo dei contributi e delle prestazioni con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative, con riferimento a classi di reddito convenzionali".
- Per il testo dell' art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , vedi in nota all'art. 8.
Art. 15
Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonche' contro la non iscrizione, e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.
2. La decisione e' pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all' art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 , e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.
Nota all'art. 15:
- Il testo dell' art. 12, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e' il seguente:
Art. 12. - Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' costituita presso gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;
b) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un funzionario delegato dal presidente della cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico erariale;
e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della commissione con voto consultivo.
Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia.
Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni e' fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano gia' fatto parte della commissione.
I rappresentanti di categoria non di turno hanno facolta' di assistere alle riunioni della commissione".
Art. 16
Organi di amministrazione e controllo dello SCAU 1. La commissione centrale dello SCAU di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , e' composta da:
a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra persone esperte in economia sociale agraria;
b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale o un suo delegato, il direttore generale per l'impiego o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) due funzionari di qualifica non inferiore a primo dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze;
d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dell'INPS;
f) un rappresentante dell'INAIL.
2. La commissione e' costituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed e' assistita da un funzionario del Servizio, in qualita' di segretario, con qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
3. Il collegio dei revisori dello SCAU di cui all' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , e' composta da:
a) due funzionari con qualifica di dirigente generale, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e l'altro in rappresentanza del Ministero del tesoro, entrambi collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza;
b) un esperto in materia di bilancio e revisione, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella commissione di cui al comma 1.
4. Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' art. 1 del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75 (Istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati), e' il seguente:
"Art. 1. - Al servizio per la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei contributi unificati previsti dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e dalle successive disposizioni emanate in materia, e' preposta una commissione centrale istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e composta del presidente scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro tra persone esperte in economia sociale agraria, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e del lavoro, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'interno, di un magistrato di grado non inferiore al 5 designato dal Ministro per la grazia e giustizia, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sentite le principali organizzazioni nazionali, di un rappresentante per ciascuno degli Istituti nazionali gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie alimentate con i contributi anzidetti.
La commissione e' costituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ed e' assistita da un segretario e da un vice segretario nominati, con lo stesso decreto, tra funzionari di gruppo A del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.
I componenti la commissione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
La spesa per il funzionamento della commissione e' a carico del bilancio del servizio suindicato".
- Il testo dell'art. 5 del citato D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75 , e' il seguente: "Il controllo sulle entrate e sulle spese del servizio di cui all'art. 1 e' esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura sentite le rispettive principali organizzazioni nazionali".
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 ))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537 ))
Art. 19
Attivita' di vigilanza 1. Presso ciascun ufficio dello SCAU e' istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30 , 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unita', in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.
Nota all'art. 19:
- Il testo degli articoli 30 , 31 e 32 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"Art. 30 (Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisone delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distibuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle.
2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l' art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 . Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 ".
"Art. 32 (Ricognizione delle vacanze di organico). - 1.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all' art. 1 ed al comma 2 dell' art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definito all'art. 31, comma 1, nonche' i conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche, ed ai profili che presentano esuberi.
2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalita' che presentino esubero sono assoggettati a mobilita' per trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilita' all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalita' che presenti esubero.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresi' alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale, con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.
4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
5. Agli enti strumentali e agli enti non economici dipendenti dalle regioni si applicano le disposizioni dell' art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . Fino al 31 dicembre 1993, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentito-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , possono essere banditi concorsi ed effettuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione".
Art. 20
S a n z i o n i (( 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposiziooni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addi' 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO