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090G0385

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

090G0385

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale. (DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990 n. 347)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1-1-1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Visto l' art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165 , che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall' art. 17 della legge n. 825 del 1971 ; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubbicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) prevede che: «Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme emanate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge».
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 165/1990 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti) prevede che: «I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48 , sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre 1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 . Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68 , e dell' art. 1, commi 2 , 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 1

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Art. 1.
Oggetto dell'imposta
1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 2

Art. 2.
Base imponibile per le trascrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
(( 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell' articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa )) .

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 3

Art. 3.
Base imponibile per le iscrizioni
1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.
2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 4

Art. 4.
Imposta relativa a piu' formalita'
1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa.
2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile , altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 5

Art. 5.
Trascrizione del certificato di successione
1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.
2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 6

Art. 6.
Termini per la trascrizione
1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.
2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. (20) ((21))
3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.
------------ AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 7

Art. 7.
Termine per le annotazioni
1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 8

Art. 8.
Privilegio
1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile , anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 9

Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa ((pari all'ottanta)) per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa ((pari al quarantacinque)) dell'ammontare delle imposte dovute.(20) (21) ((23))
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.(8) (20) (21)
-------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall' articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ." -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , ha disposto (con l'art. 32, coma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017. ------------ AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 10

Art. 10
Oggetto e misura dell'imposta
1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di e di scissioni societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, (( quarto, quinto e nono periodo )) , della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . ((14))
3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 , ha disposto ( con l'art. 30, comma 6-bis) che la modifica al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2009.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 11

Art. 11.
Soggetti obbligati al pagamento
1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura.
2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca ((, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria)) .

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 12

Art. 12.
Uffici competenti
1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 13

Art. 13.
Procedimenti e termini
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita', salvo quanto disposto dall'articolo 33, ((comma 1)) , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 . ((24))
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 . In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990 .
3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. (16a)
--------------- AGGIORNAMENTO (16a)
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3 , e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all' art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 14

Art. 14.
Prova del pagamento delle imposte
1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.
2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta.
3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell' art. 2678 del codice civile .
4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro (( e versate direttamente dagli eredi e dai legatari )) sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 15

Art. 15.
Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta
1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:
a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;
b) le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.
2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 16

Art. 16.
Formalita' e volture da eseguirsi a debito
1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all' art. 316 del codice di procedura penale ;
((b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni)) ;
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 ((...)) ;
d) le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
((2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15)) .

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 17

Art. 17.
Decadenza
1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.
2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'.
3. ((Le sanzioni amministrative)) per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura.
5. La restituzione delle imposte ((e sanzioni amministrative)) indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 18

Art. 18.
Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento
1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille )) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso se superiore (( , ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. ))

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 19

Art. 19.
((Tasse per i servizi ipotecari e catastali)) ((24))
1. ((Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono dovute le tasse ivi previste.)) ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 20

Art. 20.
Disciplina dei libri fondiari
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e successive modificazioni, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Art. 21

Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991.
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Tariffa

TARIFFA
---------------------------------------------------------------------
| Imposte dovute
|-----------------
Art. Indicazione della formalita' | Fisse |Porporz.
|
| |per ogni
| |100 lire
| |
---------------------------------------------------------------------
1 Trascrizioni di atti e sentenze che importano | | 1,60
trasferimento di proprieta' di beni immobili o | |
costituzione o trasferimento di diritti reali | |
immobiliari sugli stessi e dei certificati di | |
successione di cui all'art. 5 del testo unico | |
(4) | |
NOTE: | |
L'imposta si applica nella misura fissa | |
di L. 150.000 per i trasferimenti soggetti | |
all'imposta sul valore aggiunto, nonche' per quelli | |
di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto | |
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al | |
testo unico delle disposizioni concernenti | |
l'imposta di registro, approvato con decreto del | |
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .| |
---------------------------------------------------------------------
1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che | | 3
importano trasferimento di proprieta' di | |
immobili strumentali, di cui | |
all'articolo 10, primo comma, numero | |
8-ter), del decreto del Presidente | |
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, | |
anche se assoggettati all'imposta | |
sul valore aggiunto, o costituzione o | |
trasferimenti di diritti immobiliari | |
sugli stessi , ovvero che importano il| |
trasferimento di proprieta', la | |
costituzione o il trasferimento di diritti | |
immobiliari attinenti ad immobili compresi | |
in piani urbanistici particolareggiati | |
diretti all'attuazione dei programmi di | |
edilizia residenziale comunque denominati | |
---------------------------------------------------------------------
2 Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore | 100.000 |
di regioni, province e comuni di atti a titolo | |
oneroso o a favore di altri enti pubblici | |
territoriali o di consorzi costituiti | |
esclusivamente tra gli stessi, nonche' a | |
favore di altri enti pubblici se il | |
trasferimento e' disposto per legge | |
---------------------------------------------------------------------
3 Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per | 100.000 |
conferma o rettifica di altra trascrizione | |
dello stesso atto, sentenza o certificato | |
---------------------------------------------------------------------
4 Trascrizione di atti o sentenze che non | 100.000 |
importano trasferimento di proprieta' di beni | |
immobili ne' costituzione o trasferimento di | |
diritti reali immobiliari, dei contratti | |
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del | |
codice civile , ((di contratti che)) | |
((trasferiscono)) | |
((diritti edificatori comunque denominati,)) | |
di atti di fusione | |
o di scissione di societa' di qualunque | |
tipo e di atti di | |
conferimento di aziende o di complessi | |
aziendali relativi a singoli rami dell'impresa,| |
nonche' di atti di regolarizzazione di societa' | |
di fatto derivanti da comunione ereditaria di | |
azienda registrati entro un anno dall'apertura | |
della successione | |
| |
NOTE: | |
Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono | |
registrati dopo un anno dall'apertura della | |
successione si applica l'imposta proporzionale | |
indicata all'art. 1. | |
---------------------------------------------------------------------
5 Trascrizione degli atti e documenti indicati | 100.000 |
negli articoli 484 e 2648 del codice civile | |
---------------------------------------------------------------------
6 Iscrizioni e rinnovazioni | | 2
| |
| |
NOTE: | |
Se trattasi di rinnovazione l'aliquota e' ridotta | |
a meta'. | |
---------------------------------------------------------------------
7 Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o | 100.000 |
rettifica di altra iscrizione o rinnovazione | |
---------------------------------------------------------------------
8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di | 100.000 |
altra corrispondente formalita' eseguita per lo | |
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto, | |
per la quale sia stata pagata l'imposta | |
proporzionale | |
---------------------------------------------------------------------
9 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per| | 2
trasferimenti di crediti dipendenti o non da | |
causa di morte; per costituzione di pegno sul | |
credito garantito; per estensione della | |
garanzia in base a nuovo titolo costitutivo | |
---------------------------------------------------------------------
10 Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o | | 0,50
cessioni di priorita' o di ordine ipotecario | |
---------------------------------------------------------------------
11 Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e | 100.000 |
10 in ripetizione di altra per lo stesso | |
credito ed in virtu' dello stesso atto per la | |
cui annotazione sia stata pagata l'imposta | |
proporzionale | |
---------------------------------------------------------------------
12 Annotazioni per restrizione di ipoteca | | 0,50
| |
NOTE: | |
L'imposta si applica, fino a concorrenza della | |
somma garantita da ipoteca, sul valore degli | |
immobili liberati risultante dall'atto di consenso | |
o da dichiararsi dal richiedente nella domanda | |
secondo le disposizioni relative all'imposta di | |
registro. | |
---------------------------------------------------------------------
13 Annotazioni per cancellazione o riduzione di | | 0,50
ipoteca o pegno | |
| |
NOTE: | |
L'imposta si applica sull'importo della somma per | |
cui la formalita' e' chiesta. Dall'imposta dovuta | |
deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia| |
stata eventualmente pagata per la restrizione. | |
---------------------------------------------------------------------
14 Qualunque altra annotazione non specificamente | 100.000 |
contemplata | | ((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 , ha disposto (con l'art. 3, comma 133) che " L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , e' elevata al 2 per cento." -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale - Tabella

((Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali
=====================================================================
| Servizi ipotecari |
+===================================================================+
|Numero |Operazioni |Tariffa in |NOTE |
|d'ordine | |euro | |
+==========+=====================+============+=====================+
|1 |Esecuzione di | | |
| |formalita' | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|1.1 |per ogni nota di |35,00 |Per ogni richiesta di|
| |trascrizione, | |formalita' |
| |iscrizione o domanda | |ipotecaria in base |
| |di annotazione, | |alla dichiarazione di|
| |compresa la | |successione |
| |certificazione di | |l'importo e' |
| |eseguita formalita' | |aumentato di 30 euro |
| |da apporre in calce | | |
| |al duplo della | | |
| |nota da restituire | | |
| |al richiedente | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|1.2 |per ogni formalita' |55,00 | |
| |con efficacia anche | | |
| |di voltura, oltre | | |
| |quanto previsto nel | | |
| |punto 1.1 | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|2 |Ispezione ipotecaria | | |
| |nell'ambito di | | |
| |ogni circoscrizione: | | |
+----------+---------------------+------------+ |
|2.1 |per ogni nominativo |8,00 |L'importo e' |
| |richiesto, ovvero | |comprensivo della |
| |per ciascuna unita' | |ricerca per |
| |immobiliare | |nominativo nei |
| |richiesta, ovvero | |registri cartacei |
| |per ciascuna | |o sui repertori |
| |richiesta congiunta | |acquisiti nel sistema|
| | | |informatico. |
| | | |Per ogni nominativo |
| | | |richiesto |
| | | |l'importo e' |
| | | |triplicato se la |
| | | |richiesta e' |
| | | |effettuata in ambito |
| | | |nazionale. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|2.2 |per ogni nota |5,00 |Per la consultazione |
| | | |del titolo |
| | | |l'importo e' |
| | | |raddoppiato. |
| | | |È consentito |
| | | |l'accesso diretto |
| | | |alla nota o al titolo|
| | | |solo se, |
| | | |unitamente |
| | | |all'identificativo |
| | | |della formalita' o |
| | | |del titolo, viene |
| | | |indicato il |
| | | |nominativo di uno dei|
| | | |soggetti ovvero |
| | | |l'identificativo |
| | | |catastale di uno |
| | | |degli immobili |
| | | |presenti sulla |
| | | |formalita'. |
| | | |Il medesimo importo |
| | | |e' dovuto |
| | | |per la consultazione |
| | | |telematica di |
| | | |note e repertori |
| | | |cartacei. Per la |
| | | |consultazione |
| | | |telematica dei |
| | | |titoli cartacei, |
| | | |l'importo e' |
| | | |raddoppiato. |
| | | | |
|2.3 |Tentativo di accesso |0,20 |L'importo e' dovuto |
| |non produttivo | |per ogni |
| | | |accesso diretto |
| | | |al quale non |
| | | |consegua |
| | | |l'individuazione |
| | | |della |
| | | |nota o del titolo. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|2.4 |Trasmissione |0,20 |Il servizio e' |
| |telematica di elenco | |fornito anche in |
| |dei soggetti presenti| |formato elaborabile. |
| |nelle formalita' di | | |
| |un determinato | | |
| |giorno: per ogni | | |
| |soggetto | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|3 |Certificazione | | |
| |ipotecaria | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|3.1 |Certificati ipotecari| | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|3.1.1 |per ogni certificato |30,00 |L'importo e' dovuto |
| |riguardante una | |all'atto della |
| |sola persona | |richiesta. |
| | | |Se il certificato |
| | | |riguarda |
| | | |cumulativamente |
| | | |il padre, la |
| | | |madre e i figli, |
| | | |nonche' entrambi i |
| | | |coniugi, ovvero |
| | | |entrambe le parti |
| | | |di un'unione civile |
| | | |o di una |
| | | |convivenza di fatto, |
| | | |l'importo e' |
| | | |dovuto una volta |
| | | |sola. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|3.1.2 |per ogni nota |3,00 |Gli importi sono |
| |visionata | |dovuti anche nel |
| |dall'ufficio, | |caso di mancato |
| |fino a un massimo | |ritiro del |
| |di 1.000 note | |certificato. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|3.2 |Rilascio di copia, |10,00 |L'importo e' dovuto |
| |per ogni richiesta di| |all'atto della |
| |nota o titolo | |richiesta. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|4 |Anagrafe Immobiliare | | |
| |Integrata | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|4.1 |Consultazioni: per |5,00 | |
| |ogni richiesta | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|4.2 |Attestazioni: per |20,00 | |
| |ogni richiesta | | |
+===================================================================+
| Servizi catastali |
+===================================================================+
|Numero |Operazioni |Tariffa |NOTE |
|d'ordine | |in euro | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|5 |Consultazione degli | | |
| |atti catastali | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|5.1 |Consultazione di |5,00 |Il medesimo importo |
| |documenti cartacei: | |e' dovuto |
| |per ogni documento | |per la consultazione |
| |richiesto | |telematica di |
| | | |documenti cartacei |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|5.1.1 |Consultazione presso |3,00 |Lo stesso tributo |
| |gli uffici della | |e' dovuto per la |
| |base informativa | |consultazione |
| |censuaria e della | |integrata della |
| |mappa catastale: | |base informativa |
| |per unita' | |finalizzata alla |
| |immobiliare, per | |dichiarazione degli |
| |particella terreni, | |immobili al |
| |per soggetto, per | |catasto fabbricati. |
| |elenchi di immobili | | |
| |con estrazioni di | |Lo stesso tributo e' |
| |dati selezionati e | |dovuto per il |
| |ogni altra | |rilascio di atti |
| |consultazione | |del catasto |
| | | |fondiario. |
| | | | |
| | | |Il tributo non e' |
| | | |dovuto per le |
| | | |consultazioni ed |
| | | |estrazioni di dati |
| | | |parziali finalizzate |
| | | |alla fase di ricerca.|
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|6 |Certificati, | | |
| |attestazioni, | | |
| |copie ed estratti | | |
| |delle risultanze | | |
| |degli atti e degli | | |
| |elaborati catastali | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|6.1 |Per ciascun |30,00 |Per i certificati |
| |certificato, | |richiesti dai |
| |attestazione, | |privati per |
| |copia o estratto | |comprovare la |
| | | |situazione generale |
| | | |reddituale e |
| | | |patrimoniale ai |
| | | |fini della |
| | | |legislazione sul |
| | | |lavoro, di quella |
| | | |previdenziale e |
| | | |di quella sulla |
| | | |pubblica istruzione, |
| | | |l'importo |
| | | |dovuto e' ridotto |
| | | |alla meta'. |
| | | |L'estratto di mappa |
| | | |in formato |
| | | |digitale e' |
| | | |utilizzabile |
| | | |esclusivamente per |
| | | |la redazione |
| | | |di tipi di |
| | | |aggiornamento |
| | | |geometrico e |
| | | |contiene particelle |
| | | |presenti in un solo |
| | | |foglio di |
| | | |mappa. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|7 |Aggiornamento banca | | |
| |dati catastale | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|7.1 |per ogni domanda |70,00 |Nei territori ove |
| |di voltura | |vige il sistema |
| | | |del libro fondiario, |
| | | |il tributo e' |
| | | |dovuto per ogni |
| | | |comune cui si |
| | | |riferiscono le |
| | | |particelle rurali, |
| | | |menzionate nel |
| | | |decreto tavolare |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|7.2 |per ogni voltura da |70,00 |Il tributo si |
| |atto registrato con | |applica una |
| |modalita' | |sola volta, |
| |telematiche, | |per ogni |
| |ivi comprese le | |adempimento unico |
| |dichiarazioni di | |telematico e |
| |successione, nei | |per ogni autonomo |
| |territori in cui | |negozio che |
| |vige il sistema | |genera voltura |
| |del libro | |contenuto |
| |fondiario | |nell'atto registrato,|
| | | |indipendentemente |
| | | |dal numero |
| | | |dei comuni e |
| | | |dal numero di |
| | | |catasti interessati |
| | | |dalla voltura. |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|7.3 |per ogni immobile |70,00 | |
| |oggetto di | | |
| |autonomo censimento | | |
| |in Catasto | | |
| |Fabbricati, di | | |
| |nuova costruzione | | |
| |ovvero derivato | | |
| |da dichiarazione di | | |
| |variazione, inclusi | | |
| |quelli di utilita' | | |
| |comune | | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|7.4 |per ogni tipo |70,00 | |
+----------+---------------------+------------+---------------------+
|Gli importi delle ispezioni ipotecarie sono ridotti del 20 |
|per cento per le richieste effettuate per via telematica. |
+-------------------------------------------------------------------+
)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto:
- (con l'art. 6, comma 5-sexies) che "Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento".
- (con l'art. 6, comma 5-novies) che "I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile".
- (con l'art. 6, comma 5-undecies) che la modifica acquista efficacia a decorrere dal 1º ottobre 2012. -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".
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