056U1443
056U1443
Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari. (LEGGE 27 dicembre 1956 n. 1443)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti.
Art. 2
Le modificazioni delle circoscrizioni potranno consistere:
a) nell'aumento o nella diminuzione del territorio compreso nella circoscrizione degli uffici giudiziari gia' esistenti;
b) limitatamente alle preture, nella soppressione o nello spostamento di sede di uffici gia' esistenti e nella istituzione di nuovi uffici.
Art. 3
Fermi restando nella loro entita' numerica complessiva i ruoli organici dei magistrati e dell'altro personale addetto agli uffici giudiziari, potranno essere apportate modificazioni alle piante organiche dei singoli uffici.
Art. 4
Le modificazioni suddette saranno stabilite tenendosi conto delle esigenze delle popolazioni interessate, in relazione soprattutto alla facilita' delle comunicazioni, delle esigenze locali in generale e della entita' del lavoro giudiziario proprio di ciascun ufficio.
Art. 5
I decreti indicati nell'art. 1 saranno emanati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro previo parere di una Commissione composta di sei deputati e di sei senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee legislative, e di sei magistrati, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.
La Commissione dovra' esprimere il suo parere entro quattro mesi dalla richiesta. Trascorso inutilmente il termine predetto, il decreto potra' essere emanato senza il previo parere della Commissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO