090G0444
090G0444
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto. (LEGGE 21 dicembre 1990 n. 393)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 22/12/1990 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 151 del codice penale .
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.
Art. 2
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Art. 3
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
3) 422 (strage);
4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 :
1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;
2) 75 (associazione per delinquere).
Art. 4
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Art. 5
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI