099G0288
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999 n. 206)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 29-06-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433 , ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE); Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti: "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".
2. All' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
"h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, da ultimo elevato dall' articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72 , e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro";
h-ter) l' articolo 2485 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro".".
3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' sostituito dai seguenti:
"5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita' eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312 , ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , reca: "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell' art.
1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 ".
- L' art. 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro) prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 1.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per l' art. 1, comma 1, della legge n. 433 del 1997 ed il titolo del decreto legislativo n. 213 del 1998 , si
veda nelle note al titolo.
- I regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, sono relativi a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' art. 4 del decreto legislativo n. 213 del 1998 , per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 4 (Importi in lire contenute in norme vigenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti, non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unita' di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002:
a) l' art. 2327 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. Il valore nominale delle azioni delle societa' di nuova costituzione e' di un euro o suoi multipli";
b) i commi primo , secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"La societa' deve costituirsi con un capitale non
inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a cinquantamila euro, ne' tante
azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non
puo' essere inferiore a venticinque euro.
Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro.";
e) il comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell'art. 34 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente: "4.
Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non
possono essere inferiori a cinque milioni di euro.";
h) il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , e' sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa' per azioni e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori:
a) cinque milioni di euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati al numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.";
hbis) Il comma 1, dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 , e' sostituito dal seguente:
"1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 , e successive modificazioni, da ultimo elevato dall' art. 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72 , e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro.";
hter. L' art. 2485 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea.
Se la quota e' multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro.".
3. Il comma 2 si applica fin dal 1 gennaio 1999 alle societa' che si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire puo' essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile e' abrogato.
5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-bis. La Banca d'Italia puo' rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalita' eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana.
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312 , ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.".
Art. 2
1. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.".
2. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' sostituito dal seguente:
" 5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all' articolo 2443 del codice civile .
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile . I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell' articolo 2436 del codice civile . Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dall'articolo 2411 del codice civile . Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.".
3. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.".
4. Dopo il comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' inserito il seguente:
"6-bis. In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.".
5. All' articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 17 del decreto legislativo n. 213 del 1998 , per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 del presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 17 (Conversione in euro del capitale sociale).
- 1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall' art. 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 . In alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all' art. 2443 del codice civile .
Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile . I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell' art. 2436 del codice civile . Se la delibera risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dell'art. 2411 del codice civile . Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'art. 7 della tariffa professionale.
Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile . E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni cui all' art. 2357 del codice civile . Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
6-bis. In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle societa' di gestione del mercato.
10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.
10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.".
Art. 3
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 , dopo l'articolo 52 e' inserito il seguente titolo:
"Titolo VIII
Monetazione metallica
Art. 52-bis.
Medaglie e gettoni in euro
1. Sono vietati la produzione, l'emissione, lo stoccaggio, l'importazione, la distribuzione e il commercio di medaglie, gettoni metallici o di altri oggetti metallici simili a monete che riportino la scritta ''euro'', ''euro cent'' o scritte similari o che riproducano, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui misura puo' essere stabilita fino al 40 per cento del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
3. Oltre alla sanzione di cui al comma 2, il trasgressore e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tremila a lire trentamila per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete, vietati ai sensi del comma 1. In ogni caso, l'importo complessivo delle sanzioni, ivi compresa quella di cui al comma 2, non deve superare il quintuplo del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 , nonche', in quanto compatibili, quelle di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della stessa legge.
Art. 52-ter.
Prescrizione delle monete metalliche
1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.".
Art. 4
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 giugno 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto