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14G00057

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

14G00057

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (14G00057) (DECRETO LEGISLATIVO 04 marzo 2014 n. 45)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2014 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009 , che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; Vista la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011 , che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , concernente impiego pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704 , recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 , recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997; Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130 , recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che ha disposto, in via transitoria, l'attribuzione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei compiti facenti capo alla soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante l'attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; Visto il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 , recante l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006 , concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell' articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso in data 16 gennaio 2014; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia si definisce «autorita' di regolamentazione competente» il soggetto di cui all'articolo 6 del presente decreto, designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorita' nazionale ((, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom ,)) in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.

Art. 1-bis

(( (Principi generali). )) (( 1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attivita' o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato e' responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato e' responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento.
4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilita' sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attivita' di trattamento e ritrattamento, e' dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))

Art. 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 1. All' articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute». 
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili.».
2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: «o disattivazione di un impianto nucleare,» sono inserite le seguenti: «nonche' di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di un impianto nucleare», sono inserite le seguenti: «o di un'attivita' o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi,».
3. Dopo la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita' attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.».
4. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in considerazione dall'autorita' di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorita' di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorita' di regolamentazione competente;»;
b) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalita' idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;».
5. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , le parole: «presidente dell'ANPA stessa», sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'autorita' di regolamentazione competente».
6. Dopo l' articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento). - 1. I soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale. I rifiuti radioattivi possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare un impianto di smaltimento situato in quest'ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all' articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom .
2. Prima di una spedizione ad un paese terzo, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'autorita' di regolamentazione competente, informa la Commissione circa il contenuto dell'accordo di cui al comma 1 precedente e si accerta che:
a) il Paese di destinazione abbia concluso un accordo con la Comunita' in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o e' parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ("convenzione congiunta");
b) il Paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 2011/70/Euratom ;
c) ai fini della spedizione di rifiuti radioattivi, l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato, sia gia' in esercizio prima della spedizione e sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi del paese di destinazione stesso.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.».
7. L' articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento nell'ambiente). - 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilita' ambientale, e fuori dai casi previsti dal Capo VII del presente decreto, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il deposito temporaneo o di impianti di gestione, anche ai fini del loro smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre installazioni, anche proprie, sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'autorita' di regolamentazione competente, sono stabiliti i livelli di radioattivita' o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel decreto puo' essere prevista, in relazione a tali tipologie, la possibilita' di articolare in fasi distinte, compresa quella di disattivazione, il rilascio del nulla osta, nonche' di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
8. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
9. Al Capo VII-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo VII-bis e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
b) al comma 1 dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleari», sono inserite le seguenti: «e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi» e al comma 2, lettera a), dell'articolo 58-bis, dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «o dell'attivita' di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito»;
c) al comma 1 dell'articolo 58-ter, al primo e al secondo periodo dopo la parola: «nucleare», sono inserite le seguenti: «e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»;
d) al comma 1 dell'articolo 58-quater, dopo le parole: «sulla sicurezza nucleare», sono inserite le seguenti: «e sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,»;
e) dopo il comma 3 dell'articolo 58-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Entro il 23 agosto 2015 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Autorita' di regolamentazione competente, almeno sessanta giorni prima del termine utile, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per lo sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom , tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ratificata con legge 16 dicembre 2005, n. 282 .
3-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, organizzano ogni dieci anni valutazioni del quadro nazionale, dell'attivita' dell'autorita' di regolamentazione competente, del Programma nazionale di cui all' articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e della sua attuazione e richiedono su tali temi una verifica inter pares internazionale, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. I risultati delle verifiche inter pares sono trasmessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri e devono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.».
Note all'art. 3:
- Il testo del titolo e degli articoli 3 , 4 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O, come modificati dal presente decreto cosi' recita:
«Attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 96/29/Euratom , 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili.».
«Art. 3 (Rinvio ad altre definizioni). - 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei provvedimenti di applicazione non diversamente disposto e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis, le definizioni contenute nell' articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , comprese quelle relative alla responsabilita' civile, nonche' le definizioni contenute negli articoli seguenti, e quelle di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 .
1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, nonche' di un impianto di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare o di un'attivita' o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, come specificato nell'autorizzazione;
c-bis) impianto di smaltimento: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale e' lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c-ter) gestione dei rifiuti radioattivi: tutte le attivita' attinenti a raccolta, cernita, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei rifiuti radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-quater) impianto di gestione dei rifiuti radioattivi: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione dei rifiuti radioattivi;
c-quinquies) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o puo' essere destinato allo smaltimento se considerato rifiuto radioattivo;
c-sexies) gestione del combustibile esaurito: tutte le attivita' concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;
c-septies) impianto di gestione del combustibile esaurito: qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale sia la gestione del combustibile esaurito;
c-octies) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito ai fini di un ulteriore uso;
c-nonies) stoccaggio: il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.».
«Art. 4 (Definizioni). - Omissis.
3. Inoltre, si intende per:
a) medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalita' stabilite nel presente decreto;
b) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunita' europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;
c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attivita' e gli individui durante l'esposizione di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b);
d) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone del pubblico;
e) pratica: attivita' umana che e suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprieta' radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto ai sensi del capo III-bis. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza;
f) radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a 100 nm o con frequenza non minore di 3 • 1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;
g) riciclo: la cessione deliberata di materiali a soggetti al di fuori dell'esercizio di pratiche di cui ai capi IV, VI e VII, al fine del reimpiego dei materiali stessi attraverso lavorazioni;
h) riutilizzazione: la cessione deliberata di materiali ai soggetti di cui alla lettera g) al fine del loro reimpiego diretto, senza lavorazioni;
i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, per la quale nessun riciclo o utilizzo ulteriore e' previsto o preso in considerazione dall'autorita' di regolamentazione competente o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dall'autorita' di regolamentazione competente e che sia regolamentata come rifiuto radioattivo dall'autorita' di regolamentazione competente;
l) servizio riconosciuto di dosimetria individuale: struttura riconosciuta idonea alle rilevazioni delle letture dei dispositivi di sorveglianza dosimetrica individuale, o alla misurazione della radioattivita' nel corpo umano o nei campioni biologici. L'idoneita' a svolgere tali funzioni e' riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto;
m) sievert (Sv): nome speciale dell'unita' di dose equivalente o di dose efficace. Le dimensioni del sievert sono J kg-1
quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:
1 rem = 10-² Sv
1 Sv = 100 rem;
n) smaltimento: la collocazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, secondo modalita' idonee, in un impianto autorizzato senza intenzione di recuperarli successivamente;
o) smaltimento nell'ambiente: immissione pianificata di rifiuti radioattivi nell'ambiente in condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti dal presente decreto;
p) sorgente artificiale: sorgente di radiazioni diversa dalla sorgente naturale di radiazioni;
q) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorche' contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita', o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
r) sorgente naturale di radiazioni: sorgente di radiazioni ionizzanti di origine naturale, sia terrestre che cosmica;
s) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;
t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
u) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione;
v) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
z) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione.
Omissis.».
«Art.10 (Funzioni ispettive). - 1. Oltre alle competenze delle singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonche', per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sono attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con provvedimento del direttore dell'autorita' di regolamento competente.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque si svolgano le attivita' soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per territorio degli interventi effettuati.».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , dopo la lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;
f-ter) periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita' competenti.
Tale periodo e' funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attivita' che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attivita', tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.».
2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. L'esercente del Parco Tecnologico, che puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all' articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom . Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche' la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.».
3. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , dopo la lettera e) e' inserita la seguente : «e-bis) Sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale.».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , e' inserito il seguente: «1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorita' di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche', recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.».
5. Al comma 10 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , le parole: «270 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «15 mesi».
6. Dopo l' articolo 28 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 , e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi di cui al Deposito nazionale e' soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, su istanza del titolare della licenza. Detta autorizzazione e' rilasciata, ove necessario, per singole fasi intermedie rispetto allo stato di chiusura e post chiusura.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentite la regione o provincia autonoma interessata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' stabilita la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura di cui al comma 1.
3. Al termine delle operazioni di chiusura di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione trasmette all'autorita' di regolamentazione competente uno o piu' rapporti atti a documentare le operazioni eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le amministrazioni interessate e l'autorita' di regolamentazione competente, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni connesse con il periodo di controllo istituzionale.». 
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 2 , 25 , 26 e 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell' articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2010, n. 55, S.O, come modificati dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , ai fini del presente decreto si definisce:
a) "Agenzia": l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all' articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ;
b) "Conferenza unificata": la Conferenza prevista all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni;
c) "AIEA": l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) "AEN-OCSE" l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) "Deposito nazionale": il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita', derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) "decommissioning": l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica;
f-bis) chiusura: il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo la collocazione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali o ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;
f-ter)periodo di controllo istituzionale: periodo di tempo in cui, dopo la chiusura di un impianto di smaltimento, continuano ad essere esercitati dei controlli da parte delle Autorita' competenti. Tale periodo e' funzione del carico radiologico, espresso sia in termini di concentrazione di attivita' che di tempi di dimezzamento dei radionuclidi principali presenti nel deposito. Per gli impianti di smaltimento superficiali di rifiuti radioattivi di bassa e media attivita', tale periodo varia generalmente da 50 anni ad alcune centinaia di anni.».
«Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico). - 1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico e' dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento, secondo modalita' definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attivita' di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonche' altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.
3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attivita' di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83 .
3-ter.L'esercente del Parco Tecnologico, che puo' avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e di altri enti di ricerca, presenta al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attivita' di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale di cui all' articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom . Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verificano i risultati conseguiti nonche' la corrispondenza degli stessi agli obiettivi prefissati nel Programma nazionale.»
«Art. 26 (Sogin S.p.A.). - 1. La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:
a) gestisce le attivita' finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'articolo 25;
b) cura le attivita' connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;
d) eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti;
e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attivita' da essa svolte;
e-bis) sulla base degli obiettivi e dei criteri di sicurezza fissati dall'autorita' di regolamentazione competente, Sogin S.p.A. definisce le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini dell'accettazione al Deposito nazionale.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 e' sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera d), anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 .»
«Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico). - 1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
1-bis. Prima della pubblicazione di cui al comma 3 del presente articolo, Sogin S.p.A. trasmette la proposta di Carta nazionale di cui al comma 1, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta, all'autorita' di regolamentazione competente che provvede alla validazione dei risultati cartografici e alla verifica della coerenza degli stessi con i criteri di cui al comma 1. L'autorita' di regolamentazione competente trasmette, entro 60 giorni, una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico che entro 30 giorni comunicano il proprio nulla osta a Sogin S.p.A., affinche', recepiti gli eventuali rilievi contenuti nel nulla osta, provveda agli adempimenti previsti al medesimo comma 3.
2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed e' corredato dalla documentazione di seguito indicata:
a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilita' a deposito; modalita' di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);
b) dimensionamento preliminare della capacita' totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo, e determinazione del fattore di riempimento;
c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;
d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;
e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;
f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalita' richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;
g) indicazione delle modalita' di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneita' delle vie di accesso al sito;
h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;
i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalita' e tempi del trasferimento.
3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalita', i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30.
5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa e al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.
6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta e' pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.
7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare, entro sessanta giorni il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee. In caso di piu' protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorita' dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, cosi' come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee.
8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalita' di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.
9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali e' stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'articolo 3 di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3 sulla base delle intese gia' raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.
10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneita' di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 15 mesi dal protocollo di cui al medesimo comma ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8, le indagini tecniche nel rispetto delle modalita' definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneita' del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.
Omissis.».

Art. 5

Classificazione dei rifiuti radioattivi 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione competente, adottano con decreto interministeriale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la classificazione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle loro proprieta' e delle specifiche tipologie. 

Art. 6

Autorita' di regolamentazione competente
1. L'autorita' di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione e' l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica espletando le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari non piu' in esercizio e in disattivazioni, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attivita' d'impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi' le certificazioni previste dalla normativa vigente in tema di trasporto di materie radioattive stesse. Emana guide tecniche e fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione di atti di rango legislativo nelle materie di competenza. Fornisce supporto tecnico alle autorita' di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta alle emergenze radiologiche e nucleari, svolge le attivita' di controllo della radioattivita' ambientale previste dalla normativa vigente ed assicura gli adempimenti dello Stato italiano agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attivita' svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea nelle materie di competenza e la partecipazione ai processi internazionali e comunitari di valutazione della sicurezza nucleare degli impianti nucleari e delle attivita' di gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in altri paesi. Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione di altri organismi o enti. Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 , si applicano le norme in materia di tutela delle informazioni classificate.
3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori.
4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina potra' essere effettuata in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN;
b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura;
c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;
d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;
e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN;
f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori;
g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;
h) trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attivita' svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.
5. Il Direttore e' scelto tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il Direttore non puo' intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore e all'associazione che abbiano violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi del presente comma. I limiti massimo e minimo di tale sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con funzioni di coordinamento organizzativo interno alla medesima, scelti tra persone di indiscussa moralita' e indipendenza, di comprovata e documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi naturali o incidentali. I componenti della Consulta sono nominati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine potranno essere effettuate in caso di mancanza del predetto parere espresso, a maggioranza assoluta dei componenti, dalle predette Commissioni, entro trenta giorni dalla richiesta. La Consulta esprime parere obbligatorio:
a) sui piani di attivita', sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi nonche' sulle tariffe da applicare agli operatori;
b) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN;
c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN.
7. Ferma restando l'applicazione dell' articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico del direttore ((dell'ISIN)) . Se appartenente ai ruoli ((delle amministrazioni pubbliche)) di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento.
Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, ((del citato decreto-legge n. 201 del 2011 )) . Con il medesimo decreto di cui al primo periodo e' altresi' determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17. ((3)) 8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unita' e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unita', di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Le risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da personale gia' appartenente al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, da altro personale ISPRA e da risorse provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione di comando e conservera' il trattamento giuridico ed economico in godimento presso l'amministrazione o l'ente di appartenenza. Al personale posto in posizione di comando si applica quanto previsto all' articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016.
9. Non puo' essere nominato direttore, ne' componente della Consulta ne' puo' far parte dell'ISIN colui che esercita, direttamente o indirettamente, attivita' professionale o di consulenza, e' amministratore o dipendente di soggetti privati operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, o ricadenti nei casi di incompatibilita' e inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , e successive modificazioni.
10. Il direttore e i componenti della Consulta decadono dall'incarico al venir meno dei requisiti di cui al comma 9, accertato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti. Per il personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce causa di decadenza dall'incarico.
11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed e' responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ISIN ha sede, senza oneri, presso immobili demaniali ed e' inserito nella Tabella «A» allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 . L'ISIN e' dotato di un Organismo indipendente di valutazione delle performance ed e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e' composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e contabilita' pubblica. Per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 .
12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN, l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici che assicuri alla struttura di cui al comma 1, con modalita' regolamentate da apposita convenzione non onerosa, il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di ogni altra dotazione necessari per garantire le condizioni di operativita' secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11.
13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN puo' avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico scientifico e di organizzazioni che soddisfino i principi di trasparenza e indipendenza da soggetti coinvolti nella promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare.
14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di cui al comma 4 del presente articolo, il direttore dell'ISIN trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni le proprie osservazioni, il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato.
15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della sua ordinaria attivita', dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui all' articolo 29, comma 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2011 , dalle risorse finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di cui al comma 17 del presente articolo. Le risorse finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2011, sono quelle successivamente riassegnate dal Ministero dello sviluppo economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. Fatto salvo quanto disposto dall' articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , nonche' dall' articolo 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , a decorrere dal 1° gennaio 2018 e' altresi' assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell' articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e dell' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 .
16. Gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione o dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita' sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
17. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai compiti ed alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi. L'ISIN stabilisce il sistema da applicare alla determinazione dei diritti ispirandosi a principi di trasparenza, efficienza ed efficacia e dandone pubblicazione sul proprio sito web. Le determinazioni del direttore con le quali sono fissati gli importi, i termini e le modalita' di versamento dei diritti sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti di formazione e aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale attribuendo altresi' a quest'ultimo la possibilita' di seguire, ove necessario, specifici programmi di formazione, per contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7 per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e per la preparazione alle emergenze sul sito.
19. Per l'esercizio delle proprie funzioni ispettive, l'ISIN si avvale di propri ispettori che operano ai sensi dell' articolo 10, commi 3 , 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 .
20. Alla istituzione dell'ISIN si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17.
20-bis. Per la gestione unitaria di servizi strumentali l'ISIN puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 , convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191 , ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Il trattamento economico stabilito ai sensi dell' articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 , come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina".

Art. 7

Programma nazionale 1. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute, la Conferenza unificata e l'autorita' di regolamentazione competente, e' definito il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi («Programma nazionale»), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi soggetti alla giurisdizione nazionale e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. I contenuti del Programma nazionale sono stabiliti nell'articolo 8 del presente decreto.
2. Il Programma nazionale e' sottoposto alla valutazione per l'eventuale aggiornamento dello stesso da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, ogni 3 anni, tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici, nonche' delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle verifiche inter pares internazionali. A seguito di tale valutazione, ove ne ricorrano le condizioni, il Programma nazionale e' aggiornato con nuovo decreto secondo la procedura di cui al comma 1.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'autorita' di regolamentazione competente, trasmettono alla Commissione europea il Programma nazionale entro 30 giorni dalla sua approvazione e comunque entro il termine del 23 agosto 2015 e informano la Commissione stessa di ogni successiva modifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico assicurano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi mediante la pubblicazione sui propri siti web istituzionali dello schema del Programma nazionale. Assicurano, inoltre, che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto nella redazione del testo finale del Programma nazionale. 

Art. 8

Contenuto del programma nazionale 1. Il Programma nazionale comprende tutti gli elementi seguenti:
a) gli obiettivi generali della politica nazionale riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
b) le tappe piu' significative e chiari limiti temporali per l'attuazione di tali tappe alla luce degli obiettivi primari del programma nazionale;
c) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e stime delle quantita' future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati, in cui si indichi chiaramente l'ubicazione e la quantita' dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente alla classificazione dei rifiuti radioattivi;
d) i progetti o piani e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, ivi incluso il Deposito nazionale;
e) i progetti e/o piani per la fase post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
f) le attivita' di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
g) la responsabilita' per l'attuazione del programma nazionale e gli indicatori chiave di prestazione per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
h) una valutazione dei costi del programma nazionale e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
i) il regime o i regimi di finanziamento in vigore;
l) la politica o procedura in materia di trasparenza di cui all' articolo 58-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ;
m) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, compreso l'uso di impianti di smaltimento.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' articolo 58- quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , citato nelle note all'articolo 3, cosi' recita:
«Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell' articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 .».

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell'Autorita' di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA.
Il personale del predetto Dipartimento e' trasferito all'ISIN a far data dall'approvazione del regolamento.
2. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 , nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99 , e nel decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 , e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, e' da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 (Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1971, n. 123.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185 si veda nelle note alle premesse.

Art. 10

Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) l' articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 ;
b) l' articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;
c) l' articolo 3 e l' articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 ;
d) l' articolo 2 del decreto legislativo19 ottobre 2011, n. 185 ;
e) l' articolo 1, commi 99 , 101 e 106, della legge 23 agosto 2004, n. 239 .
f) gli articoli 1 , 2 e 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 368 .
2. All'allegato A del comma 20 dell'articolo del 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , il riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare e' soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Guidi, Ministro dello sviluppo economico Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all' art. 10 :
- L' articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all' articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 . I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 , e successive modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1 possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita' dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994 , si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall' articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 .
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall' articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza, economicita' e rappresentativita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonche' le modalita' di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione.
Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita' previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 . Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell' articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e successive modificazioni, e dell' articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del comma 19, la pianta organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche e' soppressa.
Allegato A
Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Autorita' per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e e della tutela del territorio e del mare Agenzia per la sicurezza nucleare Ministero dello sviluppo economico Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Agenzia nazionale di regola- mentazione del settore postale Ministero dello sviluppo economico Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
20-bis (Abrogato).
21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- L' articolo 34-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 3 , gia' citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 34-bis (Disposizioni finali). - 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA e' da intendersi all'Agenzia.
2. (Abrogato).
3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.
4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 .
5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformita' alle disposizioni che regolano la materia.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 ottobre 2011, n 185 , si veda nelle note alle premesse.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- La legge 24 dicembre 2003, n. 368 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 novembre 2003, n. 314 , recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.), modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2004, n. 6.
- Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
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