Monitoring Gesetzessammlung

005G0246

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

005G0246

Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005 n. 226)

Art. 1 - Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.
Assolto l'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 .
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla collettivita' nazionale ed alla civilta' europea.
4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignita' e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonche' di incrementare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilita', delle capacita' e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalita' e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 .
7. ((Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione.
L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.)) 8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realta' culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
9. Le modalita' di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53 .
10. Le corrispondenze e modalita' di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attivita' sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III.
14. La continuita' dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni e' realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identita' ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalita' di gestione e coordinamento delle attivita' che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO II Capo II I percorsi liceali

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DA L D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2007, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40 ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 13 - Valutazione e scrutini

Valutazione e scrutini 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilita' e capacita' da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione dello studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 SETTEMBRE 2008, N. 137 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2008, N. 169 )) 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1
5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall' articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 .
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilita' e capacita' necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di eta' sono altresi' dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 11 )) CAPO III Capo III I percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 15 - Livelli essenziali delle prestazioni

Livelli essenziali delle prestazioni 1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , e dal profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalita' di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall' articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 .
5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le universita' e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilita' di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo le modalita' di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 .
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 :
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1.
Mediante uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell' art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) - b) (omissis...);
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilita' nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonche' per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.».
- Per il testo dell' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , si vedano le note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 :
«Art. 51 (Crediti formativi). - 1. (Omissis).
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto ministeriale 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.».

Art. 16 - Livelli essenziali dell'offerta formativa

Livelli essenziali dell'offerta formativa 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
a) il soddisfacimento della domanda di frequenza;
b) l'adozione di interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuita' del processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'universita' o nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
c) l'adozione di misure che favoriscano la continuita' formativa anche attraverso la permanenza dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1 lettera a), e' considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all' articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
Nota all'art. 16:
- Per il testo dell' art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , si vedano le note all'art. 1.

Art. 17 - Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralita' di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 18 - Livelli essenziali dei percorsi

Livelli essenziali dei percorsi 1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella societa', nel mondo del lavoro e nelle professioni;
b) l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, ((di competenze civiche, linguistiche)) , matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 , e dalle conseguenti intese, e delle attivita' fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b) sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ai fini della spendibilita' nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.

Art. 19 - Livelli essenziali dei requisiti dei docenti

Livelli essenziali dei requisiti dei docenti 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attivita' educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Art. 20 - Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e
annuale, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19; b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata
certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuita' dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
e) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza dei docenti e degli esperti di cui all'articolo 19;
f) che le competenze certificate siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami e' necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 :
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art. 20;
b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita';
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere da a) a d);
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) "enti bilateriali": organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative e la determinazione di modalita' di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu' svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cerca di un lavoro;
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell' art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ;
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attivita';
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.».

Art. 21 - Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi

Livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi 1. Le Regioni assicurano, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative:
a) la previsione di organi di governo;
b) l'adeguatezza delle capacita' gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni;
d) la completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b);
e) lo svolgimento del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attivita' didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilita' di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilita' di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacita' di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.
2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Nota all'art. 21:
- Per il titolo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , vedi le note all'art. 18.

Art. 22 - Valutazione

Valutazione 1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell' articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 .
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 :
«Art. 7 (Disposizioni finali e attuative). - 1 - 2. (Omissis).
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.».
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 :
«Art. 3 (Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione di formazione). - 1 - 2. (Omissis).
3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.».
CAPO IV Capo IV Raccordo e continuita' tra il primo e il secondo ciclo

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 24 - Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti

Diffusione della cultura musicale e valorizzazione dei talenti 1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie attivita', l'attivazione di laboratori musicali per la realizzazione di specifici progetti educativi.

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) CAPO V Capo V Norme transitorie e finali

Art. 27 - Passaggio al nuovo ordinamento

Passaggio al nuovo ordinamento 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) 2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 )) 7. Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Art. 28 - Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione 1. A partire dall'anno scolastico e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 , ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.
Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
3. All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, nonche' una quota delle risorse di cui all' articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , da ripartirsi con le medesime modalita'.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata, sono individuati modalita' e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione , in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 .
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto con le modalita' previste dai rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono gia' state attribuite.
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell' art. 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 :
«Art. 6 (Gradualita' dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione). - 1-2. (Omissis.).
3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l' art. 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'art. 1 del presente decreto.
4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.».
- Si riporta il testo dell' art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 :
«6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.».
- Per il testo dell' art. 117 della Costituzione si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell' art. 118 della Costituzione :
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta il testo dell' art. 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 :
«Art. 7 (Attuazione dell' art. 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative). - 1-2. (Omissis).
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato puo' avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalita' previste al numero 4) del punto II dell'acc. 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002 . A tale fine si provvede mediante uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilita'. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 . Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.».

Art. 29 - Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano 1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Nota all' art. 29:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.».

Art. 30 - Norme finanziarie

Norme finanziarie 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall' articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese di personale. E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere dall'anno 2006.
3. Con periodicita' annuale, e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 :
«130. Per l'attuazione del piano progammatico di cui all' art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 :
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibile di determinare maggiori oneri.».

Art. 31 - Norme finali e abrogazioni

Norme finali e abrogazioni 1. Sono fatti salvi gli interventi previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi: articolo 82, esclusi i commi 3 e 4; articolo 191, escluso il comma 7; articolo 192, esclusi i commi 3, 4, 9, 10, e 11; articolo 193; articolo 194; articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206. ((3)) 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , sono abrogati. I finanziamenti gia' previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 .
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, e' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."

Allegato A

Allegato A
(Art. 1 comma 5)
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente1
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e di formazione
--------------------------
1 I sostantivi 'studente', 'allievo', 'ragazzo' ecc. si riferiscono al 'tipo' persona al di la' delle differenze tra maschi e femmine che ogni docente dovra' considerare nella concreta azione educativa e didattica.
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Allegato C

Allegato C
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Allegato D

Allegato D
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Allegato D bis

Allegato D-bis
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Allegato E

Allegato E
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))

Allegato F

Allegato F
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 ))
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