Monitoring Gesetzessammlung

099G0364

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0364

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999 n. 287)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a) , e l' articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 ))

Art. 9

Estensione di disciplina alla Scuola superiore
dell'Amministrazione dell'interno 1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale del 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalita' di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno. Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attivita' della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonche' in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa puo' associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attivita' di partenariato con istituzioni e societa', pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attivita' di ricerca e studio.

Art. 10

Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) l' articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 ; b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207 , con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439 , con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corsoconcorso per l'accesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207 , continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 29 del decreto legislativo n. 29/1993 :
"Art. 29 (Attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - 1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attivita' di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche ottava e nona, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonche' di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attivita'. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attivita' di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali ottava e nona. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico. personale docente di comprovata professionalita'. Per progetti speciali puo' stipulare convenzioni con universita' ed atri enti di formazione e ricerca.
3. Al direttore della Scuola superiore della pubbica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilita' didatticoscientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilita' dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.
4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria e' sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.
5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 :
a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;
b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;
c) il regolamento di amministrazione e contabilita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalita' di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;
d) il contingente di personale funzionale alle attivita' permanenti di organizzazione;
e) il contingente e le modalita' di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;
i) le modalita' relative alle convenzioni di cui al comma 2;
g) la possibilita' che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento gia' esistenti.
6. E' abrogato l' art. 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336 . Sono altresi' abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.
7. Le attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni der presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica.
- Il titolo del regolamento n. 207/1995 e' il seguente: "Regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione".
- Il titolo del regolamento n. 439/1994 e' il seguente: "Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente".

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 178 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro delle finanze Russo Jervolino, Ministro dell'interno Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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