006G0259
006G0259
Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche' decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150. (DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006 n. 240)
Art. 1 - Titolarita' dell'ufficio giudiziario
Titolarita' dell'ufficio giudiziario 1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche' la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico. (( 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformita' delle procedure di gestione nonche' le attivita' di monitoraggio e di verifica della qualita' e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario e' tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttivita' dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia))
Art. 2 - Gestione delle risorse umane
Gestione delle risorse umane 1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e' responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.
2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ((2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari))
Art. 3 - Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
Gestione delle risorse finanziarie e strumentali 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato e' effettuata ((...)) dall'amministrazione centrale ((...)) secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16 , comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 e' nominato funzionario delegato.
Art. 4 - Programma delle attivita' annuali
Programma delle attivita' annuali 1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate ((...)) dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma puo' essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.
2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalita' dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 )) CAPO II Capo II ((Articolazioni decentrate del Ministero della Giustizia))
Art. 6
(( (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) ))
(( 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all' articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' attivita' di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una piu' completa attivita' di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 . Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
(( (Organico) ))
(( 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 10 unita'.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui all' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 , sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.
Art. 8
(( (Risorse) ))
(( 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16 , comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 )).
Art. 9
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPO II, DISPOSTA DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ))
Art. 10
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL CAPO II, DISPOSTA DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 )) CAPO III Capo III Disposizioni finali
Art. 11 - Disciplina transitoria
Disciplina transitoria 1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 , e degli uffici giudiziari.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 , vedi note all'art. 9.
Art. 12 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150 .
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150 .
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150 .
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 .
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dei commi 13, 14 e 36 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
"Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - 1-12. (Omissis).
13. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, e' autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita', previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
14. Per gli oneri di cui al comma 12 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell' art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell' art. 7, secondo comma n. 2), della legge n. 468 del 1978 .
l5-35. (Omissis).
36. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonche' euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
37-48. (Omissis).".
- Per il testo dell' art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 , vedi note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 :
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio".
Art. 13 - Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
Entrata in vigore e decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Tabella A
TABELLA A
(prevista dall'articolo 6, comma 1)
((Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria
Denominazione Regione Distretto Sede Direzione regionale 1 Piemonte, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Emilia- Romagna, Toscana e Umbria Torino, Milano, Brescia, Genova, Venezia, Trieste, Trento e Sezione distaccata di Bolzano, Bologna, Firenze e Perugia Milano Direzione regionale 2 Marche, Lazio, Abruzzo Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli, Salerno, Potenza, Campobasso, Bari, Lecce, sezione distaccata di Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Cagliari e Sezione distaccata di Sassari Napoli
))