099G0098
099G0098
Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. (DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999 n. 46)
Art. 1 - Partizioni
Partizioni 1. Nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono introdotte le seguenti partizioni interne:
a) prima dell'articolo 1: "Capo I - Versamenti diretti";
b) dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10: "Capo II - Riscossione mediante ruoli".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione):
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
b) possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall' art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ;
e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
g) previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalita' che prevedano, tra l'altro:
1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;
2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;
3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;
4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si puo' procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;
5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
6) la facolta', per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;
7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;
8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 , di compiti di natura informatica e telematica, nonche' di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di piu' efficiente ed economica gestione delle entrate;
i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni;
l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;
m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;
n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonche' il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtu' dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento ne' superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilita' generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;
p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravita', mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall' articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ;
q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:
1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle societa' concessionarie che abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalita' di cui all' art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per il personale delle societa' concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 ;
3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 , e successive modificazioni;
r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita' di gestione, di misure dirette a favorire la continuita' del rapporto di lavoro dei dipendenti delle societa' concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorita', nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attivita' di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;
s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;
t) previsione della possibilita', per le societa' concessionarie, di esercitare l'attivita' di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attivita' primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;
u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell' art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , in quanto applicabili;
v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facolta', per i concessionari ed i commissari, di costituire societa' per azioni di cui all' art. 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni, attribuendo a tali societa' i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia gia' affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d)".
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
Art. 2 - Definizioni
Definizioni 1. L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) ''concessionario'': il soggetto cui e' affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;
b) ''ruolo'': l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.".
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 3 - Oggetto e specie dei ruoli
Oggetto e specie dei ruoli 1. L' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Oggetto e specie dei ruoli). - 1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi e' fondato pericolo per la riscossione.".
Nota all'art. 3:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 4 - Formazione e contenuto dei ruoli e importo minimo iscrivibile
Formazione e contenuto dei ruoli
e importo minimo iscrivibile 1. L' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). - 1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.
3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non puo' farsi luogo all'iscrizione.
4. Il ruolo e' sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall' articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .".
Note all'art. 4:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario):
"2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione".
Art. 5 - Iscrizioni nei ruoli straordinari
Iscrizioni nei ruoli straordinari 1. Dopo l' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si rinvia alle note all'art. 37.
Art. 6 - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo 1. L' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo). - 1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.".
Nota all'art. 6:
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"Art. 36-bis (Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta".
"Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). - 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all' art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all' art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
Art. 7 - Dilazione del pagamento e sospensione della riscossione
Dilazione del pagamento
e sospensione della riscossione 1. L' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dai seguenti:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici e' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".
Nota agli articoli 7 e 8:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 8 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 1. L' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo".
Nota agli articoli 7 e 8:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 9 - Interessi per dilazione di pagamento
Interessi per dilazione di pagamento 1. All' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interessi per dilazione del pagamento";
b) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.".
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 21 (Interessi per dilazione del pagamento). - Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'art. 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo.
L'ammontare degli interessi dovuto e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.
I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo".
- Per il testo dell' art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si veda l'art. 7 del presente decreto.
Art. 10 - Consegna del ruolo al concessionario
Consegna del ruolo al concessionario 1. L' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita' telematiche.".
Nota agli articoli 10 e 11:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 11 - Cartella di pagamento
Cartella di pagamento 1. L' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Cartella di pagamento). - 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".
Nota agli articoli 10 e 11:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 12 - Notificazione della cartella di pagamento
Notificazione della cartella di pagamento 1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La cartella e' notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall' art. 140 del codice di procedura civile , la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall' art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
Art. 13 - Modalita' di pagamento
Modalita' di pagamento 1. L' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento puo' essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata.".
Nota all'art. 13:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 14 - Interessi di mora
Interessi di mora 1. L' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.".
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 25, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , vedi l'art. 11 del presente decreto.
Art. 15 - Sospensione amministrativa della riscossione
Sospensione amministrativa della riscossione 1. L' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta' di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del sette per cento annuo; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione.".
Note all'art. 15:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ":
"Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
Art. 16 - Riscossione coattiva
Riscossione coattiva
1. Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"Titolo II
RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I
Disposizioni generali
Art. 45 (Riscossione coattiva). - 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.
Art. 46 (Delega ad altro concessionario). - 1. Il concessionario cui e' stato consegnato il ruolo, se l'attivita' di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo' riguardare anche la notifica della cartella.
2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e' eseguito al delegato.
Art. 47 (Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche). - 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche' la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tassa e diritto.
2. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
Art. 48 (Tasse e diritti per atti giudiziari). - 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo' abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
Capo II
Epropriazione forzata
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 49 (Espropriazione forzata). - 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata e' regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.
Art. 51 (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia' iniziati). - 1. Qualora sui beni del debitore sia gia' iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e' esercitata. La dichiarazione e' notificata al creditore procedente ed al debitore.
2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
3. Il concessionario puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Art. 52 (Procedimento di vendita). - 1. La vendita dei beni pignorati e' effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita' di autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
2. L'incanto e' tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.
Art. 53 (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione). - 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
Art. 54 (Intervento dei creditori). - 1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile .
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Art. 55 (Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati). - 1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile , il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
Art. 56 (Deposito degli atti e del prezzo). - 1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall' articolo 498 del codice di procedura civile , sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e' consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e' sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Art. 57 (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi). - 1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall' articolo 615 del codice di procedura civile , fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita' dei beni;
b) le opposizioni regolate dall' articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita' formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a se' con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Art. 58 (Opposizione di terzi). - 1. L'opposizione prevista dall' articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a lui appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta' del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
b) al momento in cui si e' verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non e' prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e' comunque stata presentata;
c) al momento in cui si e' verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
Art. 59 (Risarcimento dei danni). - 1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione puo' proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio
anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.
Art. 60 (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione non puo' sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
Art. 61 (Estinzione del procedimento per pagamento del debito). - 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la quietanza rilasciata dal concessionario.
Sezione II
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione mobiliare
Art. 62 (Disposizioni particolari sui beni pignorabili). - 1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall' articolo 2759 del codice civile .
2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall' articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorche' i fondi stessi siano affittati.
Art. 63 (Astensione dal pignoramento). - 1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando e' dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo' essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
Art. 64 (Custodia dei beni pignorati). - 1. Salvo quanto disposto dall' articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e' affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo' essere nominato custode.
2. Il concessionario puo' in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
Art. 65 (Notifica del verbale di pignoramento). - 1. Il verbale di pignoramento e' notificato al debitore.
2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, e' eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Art. 66 (Avviso di vendita dei beni pignorati). - 1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
2. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Art. 67 (Incanto anticipato). - 1. Se vi e' pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione puo' autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.
Art. 68 (Prezzo base del primo incanto). - 1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto e' determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e' richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
Art. 69 (Secondo incanto). - 1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall' articolo 539 del codice di procedura civile , i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
Art. 70 (Beni invenduti). - 1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.
2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.
Art. 71 (Intervento degli istituti vendite giudiziarie). - 1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo' avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile .
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita' di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.
Sezione III
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione presso terzi
Art. 72 (Pignoramento di fitti o pigioni). - 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell' articolo 543 del codice di procedura civile , l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile .
Art. 73 (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi). - 1. Se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o si e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
Art. 74 (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati). - 1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per l'assegnazione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita'.
3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.
Art. 75 (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni). - 1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall' articolo 547 del codice di procedura civile , se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si e' proceduto.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Sezione IV
Disposizioni particolari
in materia di espropriazione immobiliare
Art. 76 (Espropriazione immobiliare). - 1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se le somme iscritte a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Art. 77 (Iscrizione di ipoteca). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme complessivamente iscritte.
2. Se le somme complessivamente iscritte a ruolo non superano il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
Art. 78 (Avviso di vendita). - 1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell' articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile , di un avviso contenente:
a) le generalita' del soggetto nei confronti del quale si procede;
b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all' articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ;
d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e) l'ammontare delle somme complessivamente iscritte a ruolo, distinte per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
f) il prezzo base dell'incanto;
g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita e' notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo' procedersi alla vendita.
Art. 79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base dell'incanto e' pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .
2. Se non e' possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e' stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.
3. La cauzione prevista dall' articolo 580 del codice di procedura civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.
Art. 80 (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita). - 1.
Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice puo' disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
Art. 81 (Secondo e terzo incanto). - 1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
Art. 82 (Versamento del prezzo). - 1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
Art. 83 (Progetto di distribuzione). - 1. Se vi e' intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Art. 84 (Distribuzione della somma ricavata). - 1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell' articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile .
2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell' articolo 596 del codice di procedura civile .
Art. 85 (Assegnazione dell'immobile allo Stato). - 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.
2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall' articolo 590 del codice di procedura civile .
Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non puo' essere inferiore a sei mesi.
3. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Capo III
Disposizioni particolari in materia
di espropriazione di beni mobili registrati
Art. 86 (Fermo di beni mobili registrati). - 1. Qualora non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento di beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne da' altresi' comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall' articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Capo IV
Procedure concorsuali
Sezione I
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
Art. 87 (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Se il debitore e' dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, l'ammissione al passivo della procedura.
Art. 88 (Ammissione al passivo con riserva). - 1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell' articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
2. Nel fallimento, la riserva e' sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e' inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e' stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.
4. Il provvedimento di scioglimento della riserva e' comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo' proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.
5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.
Art. 89 (Esenzione dell'azione revocatoria). - 1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .".
Sezione II
Concordato preventivo
e amministrazione controllata
Art. 90 (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata). - 1. Se il debitore e' ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita' necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.
2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito e' comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .".
Note all'art. 16:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli artt. 498 , 499 , 510 , 514 , 520 , 539 , 543 , 547 , 553 , 555 , 580 , 590 , 596 , 615 , 617 e 619 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 :
"Art. 498 (Avviso ai creditori iscritti). - Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita".
"Art. 499 (Intervento). - Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella esecuzione gli altri creditori, ancorche' non privilegiati.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione".
"Art. 510 (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata e' dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.
Il residuo della somma ricavata e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione".
"Art. 514 (Cose mobili assolutamente impignorabili). - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione".
"Art. 520 (Custodia dei mobili pignorati). - L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il pretore determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode".
"Art. 539 (Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento). - Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori".
"Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e segg.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente;
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria della pretura per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314".
"Art. 547 (Dichiarazione del terzo). - Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e' debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
Deve altresi' specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice".
"Art. 553 (Assegnazione e vendita di crediti). - Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita".
"Art. 555 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal Codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra".
"Art. 580 (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto e' necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto".
"Art. 590 (Provvedimento di assegnazione). - Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586".
"Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione). - Se non si puo' provvedere a norma dell'art. 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni".
"Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita' dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.
Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto".
"Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti".
"Art. 619 (Forma dell'opposizione). - Il terzo che pretende avere la proprieta' o altro diritto reale sui beni pignorati puo' proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice, quando e' competente l'Ufficio giudiziario al quale appartiene, provvede all'istruzione della causa a norma degli artt. 175 e segg.; altrimenti fissa all'opponente un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti all'Ufficio giudiziario competente per valore".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 2759 del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 :
"Art. 2759 (Crediti per le imposte sul reddito). - I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.
Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorche' appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi".
- Per il testo dell' art. 2771 del codice civile , sopra citato, si rinvia alla nota all'art. 34.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie recate dal Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 :
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'art. 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati puo' essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli artt. 520, secondo comma, e 532 del Codice; ad essi puo' essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'Autorita' giudiziaria.
Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonche' la misura dei compensi dovuti agli istituti".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):
"Art. 18 (Lottizzazione). - Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , modificato dall' articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , e' abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro):
"4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell' art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , (Nuovo codice della strada ):
"8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli artt. 67, 101, 113, 117, 176, e 181, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 101 (Dichiarazioni tardive di crediti). - Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo.
Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonche' il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori.
Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile .
Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile".
"Art. 113 (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.".
"Art. 117 (Ripartizione finale). - Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si e' ancora verificata, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche' a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta e' depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza".
"Art. 176 (Ammissione provvisoria dei crediti contestati). - Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.".
"Art. 181 (Sentenza di omologazione). - Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura, deve valutare:
1) la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa;
2) se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
3) se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
4) se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato.
Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore.
Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresi' le modalita' per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo.
Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130".
CAPO II Capo II ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO
Art. 17 - Entrate riscosse mediante ruolo
Entrate riscosse mediante ruolo 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all' articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni (( a partecipazione pubblica)) , previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata (( procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 )) .
Art. 18 - Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Estensione delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.
Nota all'art. 18:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 18-bis
(( (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a
ruolo entro termini di decadenza) )) (( 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3 , e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza. )) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica si applica ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1 luglio 2001.
Art. 19 - Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi
Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi 1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35 ((...)) , 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano alle sole imposte sui redditi.
Art. 20 - Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato
Disposizioni applicabili
alle sole entrate tributarie dello Stato 1. Le disposizioni contenute negli articoli (( 15-bis, )) 20, come sostituito dall'articolo 8 del presente decreto, e 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Art. 20-bis
(Ambito di applicazione dell' articolo 28-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ).
1. Puo' essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all' articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate ((nonche' dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.)) . Tuttavia, l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in tale segnalazione. ((14))
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e' regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione. ((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 , ha disposto (con l'art. 16, comma 2, lettere b) e c)) che "All' articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) il comma 1, secondo periodo, e' soppresso;
c) il comma 2 e' abrogato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo".
Art. 21 - Presupposti dell'iscrizione a ruolo
Presupposti dell'iscrizione a ruolo 1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresi', quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Art. 22 - Decreti di attuazione
Decreti di attuazione 1. I decreti previsti dagli articoli 12, comma 2 , 24 , commi 1 e 2 , 25, comma 2 , 28 , comma 3 , 30 e 50 , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituiti dal presente decreto, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.
2. I decreti attuativi previsti dal presente decreto sono adottati entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 .
Note all'art. 22:
- Per il testo degli artt. 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25, comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , vedi, rispettivamente, gli articoli 4, 10, 11, 13, 14 e 16 del presente decreto.
- Si riporta il testo dell' art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994):
"Art. 13 (Interessi per rapporti di credito e debito di imposta). - 1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9 , 20 , 21 , 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.
2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 , e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.
3. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1 gennaio 1995.".
- La legge 26 febbraio 1994, n. 133 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , sopra citato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1994, n. 48.
Art. 23
(( (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio
e termini di decadenza). ))
(( 1. Le disposizioni previste dall' articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , nonche' i termini di decadenza di cui all' articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto )).
Art. 24 - Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali
Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio e' impugnato davanti all'autorita' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo e' eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e' eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)) .
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva e' regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro puo' sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provedimento di sospensione al concessionario.
8. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 .
Art. 25 - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali
Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali 1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 )) .
Art. 26 - Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi
Rateazione delle entrate diverse
dalle imposte sui redditi ((1. Le disposizioni dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorita' amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 )) ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione)) 2. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
Art. 27 - Accessori dei crediti previdenziali
Accessori dei crediti previdenziali 1. In deroga all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall' articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dopo il numero "26", e' aggiunto il seguente: "27,".
Nota all'art. 27:
- Per il testo dell' art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante: "Modifiche al sistema penale", come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 37.
Art. 28 - Sospensione amministrativa della riscossione
Sospensione amministrativa della riscossione 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall' articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
Nota agli articoli 28 e 29:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413 ):
"Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:
a) le imposte sui redditi;
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ed i casi in cui l'imposta e' riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli im-mobili;
d) l'imposta di registro;
e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
f) le imposte ipotecaria e catastale;
g) l'imposta sulle assicurazioni;
g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
h) i tributi comunali e locali;
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonche' le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.
3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.".
Art. 29 - Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie
Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie 1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall' articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. ((Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)) .
3. Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all' art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.
Art. 30 - Esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare
Esito negativo del terzo incanto
nell'espropriazione forzata immobiliare 1. La disposizione prevista dall' art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
2. Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Nota agli articoli 29, 30 e 31:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 31 - Limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali
Limiti all'applicazione delle disposizioni
sulle procedure concorsuali 1. Le disposizioni previste dagli articoli 88 e 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituiti dall'articolo 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Nota agli articoli 29, 30 e 31:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 32
(Riscossione spontanea a mezzo ruolo).
1. La riscossione spontanea a mezzo ruolo e' effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l'ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento; b) quando la somma da iscrivere a ruolo e' ripartita in piu' rate su richiesta del debitore.
(( 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
a) su richiesta dell'ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con i concessionari del servizio nazionale della riscossione:
1) le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2) limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalita' di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3) i termini di notifica della cartella di pagamento;
4) le penalita' per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate e' indicata dall'ente creditore e i concessionari possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, essi inviano tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo. )) 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), il concessionario provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
CAPO III Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 33 - Modifica dell'art. 2752 del codice civile
Modifica dell'art. 2752 del codice civile 1. Nell' art. 2752 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.";
b) il secondo comma e' soppresso.
Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell' art. 2752 del codice civile cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 2752 (Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali). - Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
(Secondo comma - Soppresso).
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni".
Art. 34 - Modifica dell'art. 2771 del codice civile
Modifica dell'art. 2771 del codice civile 1. Il secondo comma dell'art. 2771 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il privilegio previsto nel primo comma e' limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.".
Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell' art. 2771 del codice civile cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 2771 (Crediti per le imposte sui redditi immobiliari). - I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.
Il privilegio previsto nel primo comma e' limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.".
Art. 35 - Denominazioni
Denominazioni 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "esattore" e: "esattoria" sono sostituite, dove compaiono, dalla parola: "concessionario".
Nota all'art. 3:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 36 - Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto
nell' articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell' articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 .
(( 2. In deroga all' articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001. )) 2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli articoli 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel testo vigente prima di tale data; in deroga all' articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , su tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi semestrali di mora di cui all' articolo 61, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall' articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile , nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 37 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. Sono abrogati (( l'articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli articoli )) 9, 13, 15, secondo comma, 18, 23, 27, 29, secondo comma, 40, e 42, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , l'articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 , l'articolo 2, ad eccezione dei commi 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 , e l'articolo (( 11, commi 4-bis e 5 )) , del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 .
Art. 38 - Norma di coordinamento
Norma di coordinamento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , abrogate dal presente decreto, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto;
b) i riferimenti contenuti nelle norme ai ruoli principali, suppletivi e speciali, gia' disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , si intendono effettuati ai ruoli ordinari di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto.
Nota all'art. 38:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Art. 39 - Entrata in vigore
Entrata in vigore
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 luglio 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto