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095G0214

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

095G0214

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. (DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995 n. 200)

Art. 1

1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il comma 2 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all' art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzione sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , concerne: "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell' art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 .".
- Si riporta il testo della legge 29 aprile 1995, n. 130 , recante: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate.":
"Art. 1. - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , sono adottati entro il 15 maggio 1995.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.
3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all' art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , decorrono dalla data del 1 settembre 1995.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 153.000 milioni per l'anno 1995, lire 442.000 milioni per l'anno 1996 e lire 450.000 milioni per l'anno 1997 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- L' art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , richiamato dall'art. 2 della gia' citata legge 6 maggio 1992, n. 216 , prevede l'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 dello stesso art. previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia, e prevede, altres/', che il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Nota all'art. 1:
- Si riporta l' art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , quale risulta a seguito della soppressione del comma 2 disposta dall'art. 1 del presente decreto legislativo:
"Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. (Soppresso).
3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziari svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici.
4. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le mansioni indicate nel comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria".

Art. 1-bis

((1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
"4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.";
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica"))

Art. 2

1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.";
b) nell'art. 11, le parole "abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero" sono soppresse;
c) gli articoli 12 e 13 sono soppressi.
((d) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
"Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).
1. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 'buono'.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo."))

Art. 3

1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 15, comma 4, le parole "di rilevante dimensione" sono soppresse;
((b) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 16 (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione.
2. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.
3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).
4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b)")) ;
c) l'art. 17 e' soppresso;
d) l'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Dimissioni dal corso. - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
((c) e' stato per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione)) .
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.
((5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.)) ;
e) l'art. 19 e' soppresso;
((e-bis) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Articolo 19-bis (Emolumento pensionabile).
1. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile con lo scatto gerarchico attribuito nello stesso livello retributivo ovvero all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .")) .
f) nell'art. 20 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "sette anni";
g) l'art. 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Promozione a sovrintendente capo. - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica".
((h) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Articolo 21-bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sovrintendenti capo). - 1. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 'buono'.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso, ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
3. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto per lo stesso livello retributivo.")) .

Art. 4

1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore.";
b) al comma 2 dell'art. 23 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Oltre ai predetti compiti, in caso di assenza o impedimento del direttore, qualora nell'organico dell'istituto non vi siano funzionari del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore di istituto penitenziario o di collaboratore di istituto penitenziario o non sia stato provveduto alla supplenza o reggenza dal provveditore regionale o dal dipartimento - Ufficio centrale del personale, gli ispettori superiori garantiscono l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nonche' il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati per i ricoveri in luogo esterno di cura. Provvedono, inoltre, alla dimissione dei detenuti ed internati, nell'osservanza delle norme in materia, a seguito di ordine scritto delle competenti autorita' giudiziarie ovvero per fine pena.";
c) l'art. 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria. - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
((3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.))
4. A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.";
((c-bis) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 e' sostituita dalla seguente:
"c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di novanta giorni, anche se non consecutivi, e di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'.")) .
d) l'art. 28 e' sostituito dal seguente:
"Art. 28. - Nomina a vice ispettore. - 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
((a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalita' stabilite dall' articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell' articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 , con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d'eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso alla data del bando che indice il concorso, di anzianita' di servizio non inferiore a sette anni, del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.))
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione";
((d-bis) dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
"Articolo 28-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica e che nel medesimo anno non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione o non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono , e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .")) .
e) l'art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. - Promozione ad ispettore. - 1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28.";
((e-bis) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
"Articolo 29-bis (Emolumento pensionabile). - 1. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una sanzione piu' grave della deplorazione e non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .".
f) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 30 (Promozione ad ispettore capo). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.".
g) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Articolo 30.1 (Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo). - 1. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo non inferiore a "buono e che non abbiano riportato, nel biennio precedente, una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, e' attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore.
Tale trattamento economico e' riassorbito all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .")) .

Art. 5

1. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , dopo l'art. 30, ((sono inseriti i seguenti articoli)) :
"Art. 30-bis . - Promozione alla qualifica di ispettore superiore. - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
((b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.)) .
2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia".
(("Articolo 30-ter (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori). - 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a 'buono'.
2. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
Articolo 30-quater (Ispettore superiore 'sostituto commissario) - 1. Gli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli a conclusione della quale conseguono un ulteriore scatto aggiuntivo e, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di 'sostituto commissario'.
2. E' escluso dalla selezione di cui al comma 1 il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della censura.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, la selezione per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo e per l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" di cui al comma 1, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
4. L'attribuzione dello scatto aggiuntivo e l'assunzione della denominazione di "sostituto commissario" decorrono, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
5. Le modalita' di svolgimento della selezione di cui al comma 1, il numero degli ispettori superiori "sostituti commissario" da individuare annualmente, la composizione della commissione esaminatrice, i titoli valutabili, nonche' i punteggi da attribuire a ciascuno di essi e la specificita' delle mansioni da attribuire ai predetti ispettori superiori "sostituti commissario" sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
Articolo 30-quinquies (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi). - 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 30-ter e 30-quater sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.")) .

Art. 6

1. La tabella A prevista dall' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , come modificata ed integrata dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 , e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
CAPO II CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 7 - Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti

Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti 1. I vice sovrintendenti ed i sovrintendenti gia' inquadrati a norma dell' art. 68 comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono inquadrati nella qualifica di sovrintendenti capo nel nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata nel ruolo, collocandosi in testa al personale inquadrato ai sensi del successivo comma 2.
2. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventinove anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.
3. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, che abbiano oltre ventidue anni di effettivo servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.
4. Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, in servizio al 1 settembre 1995, non compresi fra quelli di cui ai ((commi 2 e 3)) , sono inquadrati nella qualifica di vice sovrintendente del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'ordine di ruolo.
5. Gli assistenti capo in servizio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, previo superamento di un corso straordinario di aggiornamento della durata di un mese, da effettuarsi con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Al termine del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con decorrenza 1 settembre 1995. Gli assistenti capo che non partecipano o non superano il corso permangono nel ruolo di appartenenza.
6. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati, salvo espressa rinuncia da presentarsi da parte degli interessati appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie. In corrispondenza del personale eventualmente inquadrato in soprannumero sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli agenti ed assistenti.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , beneficia, per una sola volta, di una riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per il quale ha rivestito la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 8 - Inquadramento nel ruolo degli ispettori

Inquadramento nel ruolo degli ispettori 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , in servizio al 1 settembre 1995 e' inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento:
a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonche' gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianita' di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;
b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;
c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonche' quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se piu' favorevole il trattamento economico in godimento;
d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, ((a norma dell'articolo 7)) , comma 1, del presente decreto.
2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianita' di servizio computata ai sensi dell' art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianita' per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall' art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 .
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianita' residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, e' ridotto di un quinto.
4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianita' posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ((per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo,)) ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.

Art. 9 - Concorso ad ispettore superiore

Concorso ad ispettore superiore 1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue, anche in sovrannumero:
a) secondo le modalita' previste dall' art. 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , aggiunto dall'art. 5 del presente decreto;
b) per contingente di cento posti l'anno, previa selezione, alla quale e' ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono fissati criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
2. Alla selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale ivi indicato che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari pari o piu' gravi alla deplorazione e abbia riportato un giudizio non inferiore a "buono".

Art. 10 - Concorsi, esami e scrutini in atto

Concorsi, esami e scrutini in atto 1. Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto.

Art. 11 - Decorrenza giuridica ed economica

Decorrenza giuridica ed economica 1. Le disposizioni di cui ((al presente decreto)) hanno effetto giuridico ed economico dal 1 settembre 1995 relativamente al personale in servizio alla stessa data.

Art. 12 - Equiparazione con il personale non direttivo delle altre forze di polizia

Equiparazione con il personale non direttivo
delle altre forze di polizia 1. L'equiparazione tra le qualifiche dei ruoli non direttivi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con i gradi e le qualifiche delle altre forze di polizia e' quella prevista dalla tabella C allegata al presente decreto.
CAPO III CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13 - Trattamento economico

Trattamento economico 1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 11, al personale dei ruoli della polizia penitenziaria e' attribuito il trattamento economico complessivo risultante alla tabella C allegata al presente decreto nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti. Allo stesso personale non vanno attribuiti ulteriori scatti aggiuntivi, comunque determinati, previsti in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonche' quelli stabiliti dall' art. 1 del decretolegge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 .
2. Fino alla determinazione del trattamento economico del personale delle forze di polizia, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800.
3. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2 corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Nota all'art. 13:
- Si riporta l' art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 :
"Art. 1. - 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 , al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento;
c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.
2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se piu' favorevole, il trattamento economico previsto dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 .
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.
4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente art. non trova applicazione la disposizione dell' art. 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17 , si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato".

Art. 14 - Clausola finanziaria

Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell' art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica BRANCACCIO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Nota all'art. 14:
- Per quanto concerne la legge 29 aprile 1995, n. 130 , si vedano le note alle premesse.

Tabella A

Tabella A (prevista dall'art. 6, comma 1)
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE
uomini donne totale
Parte di provvedimento in formato grafico
(4)
TABELLA C
(prevista dagli articoli 12 e 13)
((TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Come risultante dall'applicazione dell' articolo 43-bis
della legge 1 aprile 1981, n. 121
Livello Scatti gerarchici (1) Scatti aggiuntivi (1) Ruolo degli ispettori: Ispettore superiore "sostituto commissario" VII bis 0 2 (*) Ispettore superiore VII bis 0 1 (**) Ispettore superiore VII bis 0 Ispettore capo VII 0 Ispettore VI bis 1 Vice ispettore VI 2 Ruolo dei Sovrintendenti: Sovrintendente capo VI bis 0 1 (***) Sovrintendente capo VI bis 0 Sovrintendente VI 1 Vice sovrintendente VI 0 Ruolo degli Agenti e degli Assistenti: Assistente capo V 3 1 (****) Assistente capo V 3 Assistente V 2 Agente scelto V 1
(*) Art. 30-quater del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
(**) Art. 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
(***) Art. 21-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
(****) Art. 11-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 .
-------
(1) Lo scatto gerarchico o aggiuntivo e' pari al 2,50% dello
stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo).
Nei casi di passaggio dal V ai livelli retributivi VI e VI bis,
nella RIA confluisce un solo scatto gerarchico aggiuntivo, qualora risulti attribuito.
Gli scatti aggiuntivi ove previsti non costituiscono presupposto
per la determinazione degli scatti gerarchici.)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 2, comma
4) che "Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201 , compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 , nel modificare l' art. 2 del
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi da 1 a 7) che
"1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV ..... L. 179.000
Livello V ..... L. 187.000
Livello VI ..... L. 200.000
Livello VI-bis ..... L. 210.000
Livello VII ..... L. 220.000
Livello VII-bis ..... L. 229.500
Livello VIII ..... L. 239.000
Livello IX ..... L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ..... L. 62.000
Livello V ..... L. 65.000
Livello VI ..... L. 70.000
Livello VI-bis ..... L. 74.000
Livello VII ..... L. 78.000
Livello VII-bis ..... L. 80.500
Livello VIII ..... L. 83.000
Livello IX ..... L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ..... L. 134.000
Livello V ..... L. 140.000
Livello VI ..... L. 150.000
Livello VI-bis ..... L. 157.000
Livello VII ..... L. 165.000
Livello VII-bis ..... L. 172.000
Livello VIII ..... L. 179.000
Livello IX ..... L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV ..... L. 12.703.000
Livello V ..... L. 13.921.000
Livello VI ..... L. 15.447.000
Livello VI-bis ..... L. 16.663.000
Livello VII ..... L. 17.879.000
Livello VII-bis ..... L. 19.225.000
Livello VIII ..... L. 20.571.000
Livello IX ..... L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 ". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479 , convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 novembre 1995, n. 579 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 , e' aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unita' di personale maschile e duecento unita' di personale femminile".
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