Monitoring Gesetzessammlung

21G00201

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

21G00201

Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. (21G00201) (DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021 n. 197)

Art. 1 - Obiettivi

Obiettivi 1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premsesse:
Si riporta il testo dell' art. 76 Cost. :
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L' art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell' art. 117 Cost. :
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
Il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
La direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
La parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e' cosi' rubricata:
«PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)»
La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151.
Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 , che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L 57.
La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012 . Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .»
«Allegato A (articolo 1, comma 1) - 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 , sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 , recante modifica della direttiva 2010/13/UE , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 , concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE , e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 , che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316 /GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28 giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642 /GAI del Consiglio(termine di recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 , che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019 , che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE , 2009/65/CE , 2011/61/UE , 2013/36/UE , 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019 , che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020 , che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 2 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438 ;
c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina ((, le acque reflue e i sedimenti)) prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti accidentalmente pescati;
d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;
f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita' navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attivita' commerciali;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
l) «Autorita' competente» o «Autorita' competenti»: l'Autorita' di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima di cui all' articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ;
m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio ((, sulla base del metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022)) ;
n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorita' competente di cui alla lettera l);
o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell' articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell' articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ((ad esclusione di quelle)) adibite a servizi portuali ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, ((delle navi in uso alle Forze di Polizia ad ordinamento civile,)) delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a) ((aventi dislocamento a pieno carico superiore alle 660 tonnellate)) , si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2024, N. 46 )) .
CAPO II Titolo II Impianti portuali di raccolta

Art. 4 - Impianti portuali di raccolta

Impianti portuali di raccolta 1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.
Nel Piano sono altresi' definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 , per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. ((I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.)) Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di ((salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonche' di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attivita' svolta)) .
6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 , fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita' alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017 .
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e' previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile . Nel Piano sono altresi' definite modalita' e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.

Art. 5 - Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita' estesa del produttore e i rappresentanti della societa' civile. ((I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , di competenza regionale.)) 2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006 , il Piano e' tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all' articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Il comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione ((svolge le attivita')) di cui ((all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,)) del decreto legislativo n. 152 del 2006 , e ((provvede ad)) ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi». ((L'Autorita' competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorita' marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.)) 6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta.
7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo' consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all' articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione e' comunque applicabile dall'Autorita' competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 .
CAPO III Titolo III Conferimento dei rifiuti delle navi

Art. 6 - Notifica anticipata dei rifiuti

Notifica anticipata dei rifiuti 1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 , diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute ((all'Autorita' marittima)) ((...)) :
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo e' noto;
b) non appena e' noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al piu' tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10 , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri.
4. ((L'Autorita' marittima)) trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa ((all'Autorita' marittima)) del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.
8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 , le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.

Art. 7 - Conferimento dei rifiuti delle navi

Conferimento dei rifiuti delle navi 1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10 , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' degli Stati membri.
4. Fatto salvo il comma 1, una nave puo' procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima che, avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:
a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. ((L'Autorita' marittima)) chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non e' noto.
6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu' rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanita' 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e' effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.
8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446 , le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione.
9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell' articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , per la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche' di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.

Art. 8 - Sistemi di recupero dei costi

Sistemi di recupero dei costi 1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate ((dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima)) e sono calcolate in conformita' alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita' competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in particolare quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, ((l'Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima,)) determina le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 .
A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994 , si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 .
8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, ((le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorita' marittime,)) definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, ((nonche' adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti)) .
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri ((l'Autorita' di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorita' marittima)) , in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.

Art. 9 - Esenzioni

Esenzioni 1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, ((l'Autorita' marittima)) in cui e' situato il porto ((di conferimento)) rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
4. ((Le Autorita' marittime)) assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se e' presente un'insufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
CAPO IV Titolo IV Misure esecutive

Art. 10 - Ispezioni

Ispezioni 1. Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente decreto.
(( 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attivita' ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ))

Art. 11

Modalita' di ispezione
1. L'Autorita' marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo ((nei porti nazionali)) ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell' articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883 .
3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.
4. L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Art. 12 - Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione 1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13 e 14.

Art. 13 - Comunicazione e scambio di informazioni

Comunicazione e scambio di informazioni 1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005 .
2. ((Le Autorita' marittime)) assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a quanto previsto dall' articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 :
a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.
3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.

Art. 14 - Registrazione delle ispezioni

Registrazione delle ispezioni 1. ((Le Autorita' marittime)) assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformita' e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell' articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883 , non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
c) sia stata concessa un'esenzione.

Art. 15 - Formazione del personale

Formazione del personale 1. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.

Art. 16 - Sanzioni

Sanzioni 1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall' articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita'.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita' all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
5. ((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.
CAPO V Titolo V Disposizioni finali

Art. 17 - Clausola di invarianza finanziaria

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 18 - Clausola di cedevolezza

Clausola di cedevolezza 1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883 , si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 18:
Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda nelle note alle premesse.

Art. 19 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 , e' abrogato.
2. All' articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cartabia, Ministro della giustizia Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Speranza, Ministro della salute Guerini, Ministro della difesa Lamorgese, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Cartabia Note all'art. 19:
Per i riferimenti del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 265 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 265. (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall' articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie.
5.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 , sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Allegato 1

Allegato 1
(articolo 5)
Disposizioni per i piani di raccolta
e di gestione dei rifiuti nei porti
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformita' delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:
a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessita' delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;
b) una descrizione del tipo e della capacita' degli impianti portuali di raccolta;
c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;
d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonche'
g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:
a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;
c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
d) una descrizione delle modalita' di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
e) una descrizione delle modalita' di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
f) una descrizione delle modalita' di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attivita'. Tale conformita' si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) .
(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1).

Allegato 2

Allegato 2
(articolo 6)
FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Allegato 3
(articolo 7)
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Allegato 4
(articolo 8)
CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 5
(articolo 9)
CERTIFICATO DI ESENZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

Allegato A
(Art. 5, comma 5)
INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorita' competente fornisce al comandante della nave nella lingua ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente: a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico; b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura; c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria; d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico; e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti; f) la descrizione delle procedure per il conferimento; g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.
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