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22G00143

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

22G00143

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche' l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00143) (DECRETO LEGISLATIVO 05 agosto 2022 n. 135)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2022 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9 , 41 , 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 31; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q); Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001 , (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/23/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e in particolare gli articoli 268 e 269; Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 , sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilita' degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime; Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 , relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonche' alla tracciabilita' di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilita' e di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, per quanto riguarda la rintracciabilita' di alcuni animali terrestri detenuti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio , per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalita' pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344 , recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 , recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, e in particolare l'articolo 17 relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 , recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante legge quadro sulle aree protette; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 , recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 , ai sensi dell' articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117 ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 , recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 , recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 , recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante il Codice dell'ordinamento militare , e in particolare l'articolo 182 laddove attribuisce alla Sanita' militare l'applicazione delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, nonche' la responsabilita' in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , e in particolare l'articolo 38, che prevede la possibilita' di trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi all' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 , recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 , e in particolare l'articolo 533 laddove prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono, tra l'altro, alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia veterinaria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 4 marzo 2003; Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante: «Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206; Sentite le Associazioni di categoria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine della prevenzione e del controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo e della riduzione del rischio di focolai di zoonosi. Introduce altresi' norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 :
a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
d) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
e) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
f) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) ((specie selvatica: specie di fauna di cui alla lettera c), ovvero animali delle specie di cui alla lettera b) nati e cresciuti allo stato selvatico senza l'intervento dell'uomo;)) b) specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
c) specie alloctona o esotica o aliena: specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo;
d) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;
e) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 ((. Nel caso di allevamenti amatoriali, le pertinenze delle abitazioni sono comunque incluse nell'ambito di applicazione del presente decreto)) ;
f) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
g) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all' articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 , gia' istituita con l' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 , presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
h) ambiente naturale: ambiente non antropizzato di provenienza o di nascita dell'animale.

Art. 2

Autorita' competenti
1. Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , responsabile:
a) dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformita' al regolamento (UE) 2017/625 ;
b) del coordinamento delle altre autorita' competenti per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorita' sanitarie locali di seguito denominate «ASL», e le altre amministrazioni, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 , nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , vedasi nelle note alle premesse:
- Si riporta l'art. 2 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 :
«Art. 2. (Autorita' competenti e altro personale afferente alle autorita' competenti). - 1. Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorita' competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nonche' procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori:
a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonche' la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;
c) salute animale;
d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;
e) benessere degli animali;
f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.
2. Le autorita' competenti garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento. In particolare, il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali procedono ad uniformare le competenze ed i profili professionali del personale, anche in modo da favorirne l'interscambio.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' Autorita' competente ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento nei seguenti settori:
a) alimenti, relativamente alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti, e per i controlli effettuati a norma dell' articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ;
b) mangimi, relativamente alle norme volte a tutelare gli aspetti qualitativi e merceologici, compresa l'etichettatura, per i profili privi di impatto sulla sicurezza dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali;
c) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
d) produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;
e) uso ed etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialita' tradizionali garantite.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 102 a 107 del Regolamento, nei settori di competenza come individuati nel comma 2.
5. Il Ministero della salute, e' l'autorita' unica, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettere b) e d) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
6. Il Ministero della salute, e' l'organo di collegamento, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 , responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorita' competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali nei settori di cui al comma 1.
7. Con riferimento al settore di cui al comma 1, lettere c) ed e), il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429 , e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili.
8. Con riferimento ai settori di cui al comma 1, il Ministero della difesa e' Autorita' competente per i controlli ufficiali e le altre attivita' di controllo ufficiale condotte nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali. Esso puo' procedere anche a effettuare controlli ufficiali negli stabilimenti siti al di fuori delle strutture militari che forniscono merce per le Forze Armate, previo coordinamento con l'Azienda sanitaria locale competente sullo stabilimento oggetto di controllo, la quale sara' destinataria anche dell'esito di tali controlli. Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza, come stabilite dall' articolo 64 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 , nelle strutture che si trovano nella disponibilita' del medesimo corpo.
9. Nei settori di cui al comma 1, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformita', l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali tra tutte le Autorita' competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati secondo i principi del presente decreto e del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, in qualita' di Autorita' competente, puo' avvalersi del Comando carabinieri per la tutela della salute, garantendone il coordinamento delle attivita' di accertamento con le attivita' di controllo svolte dalle altre Autorita' territorialmente competenti. Il personale afferente al Comando dei carabinieri per la tutela della salute, nel caso rilevi la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1 del presente articolo, informa l'Autorita' competente dei provvedimenti adottati.
11. Al personale delle Autorita' competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali, e' attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e puo' in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
12. Il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attivita' istituzionale, sospettino la presenza di non conformita' nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorita' competenti.
13. L'autorita' giudiziaria che, nell'ambito di indagini investigative o programmi di repressione degli illeciti nelle materie di cui al comma 1, rilevi profili di minaccia alla salute pubblica, informa le autorita' competenti al fine di contenere il rischio.».

Art. 3

Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi 1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, e' vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre ((esemplari vivi)) di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e ((individui)) di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.
2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4 , il divieto di cui al comma 1, non si applica:
a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo ((21 marzo)) 2005, n. 73;
b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ;
c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 ;
f) agli insetti;
g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente;
h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformita' alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

Art. 4

Specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita'
1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, e' vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattivita', che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica o per la biodiversita', nonche' gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalita' per l'aggiornamento dello stesso.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti, nei piani nonche' nelle attivita' di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente e ai seguenti stabilimenti:
a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo ((21 marzo)) 2005, n. 73;
b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 ;
c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , autorizzate dal Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorita' scientifica CITES di cui all' articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996 , d'intesa con l'ASL compente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
d) mostre faunistiche permanenti ((per le quali sia stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 , e che siano state)) autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti ((limitatamente agli animali pericolosi approvati per l'esposizione)) sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri piu' restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 , e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 , autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
f) centri di recupero per animali selvatici in difficolta' e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , limitatamente alle specie selvatiche autoctone (( e, nonche' gli allevamenti ordinari iscritti in BDN delle specie Bison bison e Bison bonasus, delle specie Rangifer tarantus, Struthio camelus e Vicugna pacos;)) ;
g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 ;
2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell' articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ;
3) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 , unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto stabilisce le modalita' di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.
4-bis). ((Le aree protette e le mostre faunistiche permanenti di cui al comma 3, lettere c) e d), allegano alla richiesta di autorizzazione un manuale gestionale che comprende le misure adottate per applicare i criteri generali minimi per la detenzione degli animali delle specie pericolose di cui al comma 4, incluso il Piano di emergenza, fuga e cattura degli esemplari.))
4-ter). ((L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' rilasciata solo previa valutazione positiva del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o della Prefettura-UTG competente per territorio e d'intesa con la ASL che si esprime per gli aspetti di competenza.))
4-quater). ((L'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d), e' trasmessa in copia alla ASL competente per territorio; all'autorizzazione e' allegato il manuale gestionale di cui al comma 4-bis.))
4-quinquies). ((Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone l'ispezione dello stabilimento; a tal fine, si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio.)) 5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalita' di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari e comunque ogni cinque anni.
5-bis). ((Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio revoca l'autorizzazione prevista dal comma 3, lettere c) e d) nel caso in cui lo stabilimento autorizzato detiene gli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis). Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio dispone un'ispezione dello stabilimento autorizzato entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione della violazione.
All'ispezione partecipa la ASL competente per territorio. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento dell'ispezione di cui al presente comma.))
5-ter). ((Entro dieci giorni dall'ispezione o dalla ricezione del verbale di ispezione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la Prefettura-UTG competente per territorio trasmette allo stabilimento autorizzato la diffida ad adeguarsi alle prescrizioni dell'autorizzazione, dei criteri generali minimi di cui al comma 4 o del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) entro i quindici giorni successivi alla ricezione del provvedimento di diffida. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione e' avviato entro sette giorni dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento di diffida, in caso di inadempimento da parte dello stabilimento autorizzato.))
5-quater). ((La ASL competente per territorio segnala tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o alla Prefettura-UTG competente per territorio la detenzione degli animali delle specie pericolose per la salute, l'incolumita' pubblica o per la biodiversita' in violazione dell'autorizzazione o dei criteri generali minimi di cui al comma 4 oppure del manuale gestionale di cui al comma 4-bis) nonche' ogni altra infrazione accertata nell'ambito delle attivita' di sorveglianza e controllo di propria competenza che possa essere rilevante ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata agli stabilimenti di cui al comma 3, lettere c) e d). Sono fatte salve le competenze delle Aziende sanitarie locali in materia di sorveglianza e controllo previste dall' articolo 10 e dai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134 e 136 .)) 6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 , e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 , contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.
7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Elenco delle specie di animali da compagnia 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia e' consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalita', di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429 . Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, e' consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429 .
2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, e' redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversita' o alla compatibilita' con la detenzione in cattivita' per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche ed etologiche.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/429 , vedasi nelle note alle premesse.

Art. 6

Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica ed esotica 1. I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purche' il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.
2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 , sono tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 : alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica;
b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3;
c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 : al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6;
e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 : alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattivita', compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 , denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumita' pubblica, puo' autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneita' delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonche' della compatibilita' con la detenzione in cattivita' e dell'idoneita' delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalita' di confinamento.
4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle specie eliminate dall'elenco. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. ((I circhi, le mostre faunistiche viaggianti e le mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 , sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi, purche' siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilita' di riproduzione degli esemplari. E' fatto divieto a circhi, mostre faunistiche viaggianti e mostre faunistiche con carattere permanente aperte e amministrate per il pubblico e prive di provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 , di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.)) 6. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Art. 7

Disposizioni per detentori 1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformita' alla normativa vigente entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

Art. 8

Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4)) Con decreto del Ministro della salute, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonche' la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi, con il rilascio del documento di accompagnamento informatizzato, ove non gia' oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione ((dei giardini zoologici di cui al decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73 e delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , limitatamente alle strutture di detenzione di animali pericolosi autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), ferme restando le competenze dei Servizi Veterinari rispetto alle misure di biosicurezza, di contrasto alle malattie infettive e di tutela del benessere animale da adottare in queste strutture)) .
2. Gli stabilimenti gia' autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1 ((a fronte di prescrizioni impartite dall'autorita' competente e non ottemperate)) , e' una violazione punibile dall'Autorita' competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.

Art. 9

Formazione degli operatori
e dei proprietari o dei detentori 1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i centri di referenza nazionale nonche' le societa' scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell' articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24 , sono definite con apposito manuale operativo le modalita' di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto.
2. Le Autorita' locali competenti provvedono affinche' gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attivita' formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attivita' formative organizzate dalle Autorita' di cui al comma 2, e' a carico degli operatori stessi.
Note all'art. 9:
- Si riporta l' art. 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2017, n. 186):
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalita' preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificita' del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa' scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all'autonomia e all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di sospensione o cancellazione dallo stesso.
Omissis.».

Art. 10

Attivita' di sorveglianza e controllo
dell'autorita' locale competente
1. Gli animali detenuti, di cui al presente decreto, sono oggetto delle misure di sorveglianza di cui all' articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 429/2016 e delle pertinenti malattie emergenti, delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui alla direttiva 2003/999/CE . Le Aziende sanitarie locali adottano i provvedimenti conseguenti in caso di sospetto o accertamento di un caso sospetto, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente. Gli operatori che detengono animali cosi' come previsto dal presente decreto sono soggetti a controlli ufficiali al fine di accertare il rispetto da parte degli operatori delle norme di cui all' articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 625/2017 , ed alle responsabilita' attribuite dal citato regolamento (UE) n. 429/2016 .
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanita' animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 .
Note all' art. 10:
- Il regolamento (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429 del Parlamento europeo, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.
- Il regolamento (CE) 2 giugno 2003, n. 999/2003 del Consiglio , che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 giugno 2003, n. L 146.
- Il regolamento (CE) 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE del Parlamento europeo, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001 , (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/23/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.
- Si riportano gli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 :
«Art. 9 (Laboratori ufficiali). - 1. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati, nei settori di competenza del Ministero della salute di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali:
a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS);
c) i Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie locali;
d) i Laboratori delle agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA);
e) i Laboratori designati quali laboratori nazionali di riferimento (LNR).
2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete.
3. Il Ministero della salute, puo' designare come laboratori ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento e che opereranno in rete.
4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove e diagnosi sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e durante le altre attivita' ufficiali.
Partecipano alle prove comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali di riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea.
5. Le Autorita' competenti inviano i campioni ai laboratori ufficiali insistenti nel territorio di propria competenza. I laboratori ufficiali operano in rete per garantire in ogni caso l'effettuazione delle analisi, prove o diagnosi. I costi delle analisi, prove o diagnosi effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali, sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del Sistema sanitario regionale.
6. I laboratori ufficiali iscritti negli elenchi regionali dei laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dell' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 , svolgono analisi, prove e diagnosi per gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare misure specifiche atte a garantire l'imparzialita' e l'assenza di conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita' di laboratorio ufficiale. Tali misure devono essere rese note anche attraverso la pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web.
7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare che le risorse umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita' effettuate nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da quelle utilizzate nell'ambito dell'attivita' di autocontrollo, con centri di responsabilita' differenti.
8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione dell'organismo nazionale di accreditamento, puo' pianificare con le Autorita' regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali in conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province autonome possono procedere ad organizzare ed eseguire autonomamente audit o altre attivita' di controllo sui laboratori ufficiali insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui alle lettere c) e d) del comma 1.
9. Il Ministero della salute puo' procedere ad audit presso le strutture dei laboratori nazionali di riferimento per verificare i requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento.
10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli audit effettuati ai sensi dei commi 8 e 9, verifica, tra l'altro, le misure e le procedure adottate per le finalita' di cui al comma 6.
11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori di cui al comma 1, puo' essere effettuata anche nei laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina designati dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di lavorazione selvaggina.
12. Ove ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l'Autorita' competente puo' designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione e ai centri di lavorazione selvaggina che non siano in possesso dell'accreditamento.».
«Art. 10 (Laboratori nazionali di riferimento). - 1.
Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorita' competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanita' animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale.
2. I laboratori nazionali di riferimento designati dal Ministero della salute continuano a svolgere la loro attivita' in conformita' alla normativa vigente. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e' aggiornato ogni cinque anni e ogni anno gli stessi laboratori forniscono al Ministero della salute una relazione sulle attivita' svolte.
3. I laboratori ufficiali trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento o al Centro di referenza nazionale i ceppi di microrganismi patogeni isolati nell'ambito del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali o le sequenze dell'intero genoma. Le stesse sequenze sono essere trasmesse anche al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.
4. Il Ministero della salute, in accordo con i Laboratori Nazionali di riferimento o i Centri di referenza nazionale, sulla base dell'evoluzione tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche, individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei microrganismi per i quali e' necessario effettuare il sequenziamento genomico.
5. I laboratori ufficiali che isolano i microrganismi di cui al precedente comma 4, sottopongono a sequenziamento genomico completo i microrganismi isolati e provvedono a inviare le relative sequenze e i relativi metadati al laboratorio nazionale di riferimento e al Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni.».

Art. 11

Vendita a distanza al pubblico 1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorita' competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.
Note all' art. 11:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 , recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

Art. 12

Individuazione delle associazioni
e degli enti 1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter , 544-quater e 544-quinquies del codice penale , devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dello stabilimento;
b) nome, indirizzo e contatti e-mail, pec e telefonici dell'Associazione;
c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
d) atto costitutivo dell'Associazione;
e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
f) codice fiscale dell'Associazione;
g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativo a:
1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
i) numero associati;
l) relazione sulle attivita' gia' svolte.
3. Il Ministero della salute, ai fini della pubblicazione di cui al comma 4, effettua le verifiche antimafia sulle associazioni ed enti richiedenti che esercitano attivita' imprenditoriale, acquisendo la comunicazione di cui all' articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
4. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento e dell'assenza di ostativita' al rilascio della comunicazione antimafia effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute che, in caso di assenza, procede alla revoca del riconoscimento.
6. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformita' al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 , le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.
7. La ripartizione di cui al comma 6, e' effettuata il 15 ottobre di ogni anno sulla base delle entrate disponibili ed e' corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attivita' svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 6, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3 , 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189 .
Note all' art. 12 :
- Gli articoli 544-ter , 544-quater e 544- quinquies del codice penale recitano:
«Art. 544-ter (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.».
«Art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.».
«Art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.».
- Il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, recante la individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2007, n. 19.

Art. 13

Custodia degli animali 1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro ((disposto per la violazione delle disposizioni del presente decreto)) sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:
a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 ;
b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell' articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ;
c) reparti per la biodiversita' dell'Arma dei Carabinieri;
d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell' articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . ((Gli animali non rilasciabili in natura possono esser trasferiti entro 10 giorni successivi alla conclusione delle eventuali terapie)) giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non piu' rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
2. Gli esemplari oggetto di sequestro ((disposto)) per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilita' di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali ((oggetto di sequestro disposto)) per violazione delle disposizioni del presente decreto ((o confiscati)) non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica.
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

Art. 14

Sanzioni 1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorita' competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso venga accertata la non idoneita' delle modalita' di detenzione, anche con riferimento al benessere, o si verifichino riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, lettere c) e d), e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
2-bis. ((Chiunque viola una o piu' delle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro)) .
3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, commi 2, 3 e 5 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 150.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 e' sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

Art. 15

Modifica dell'articolo 727-bis
del Codice penale 1. All' articolo 727-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola «detenzione» sono inserite le seguenti: «e commercio»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 , e' punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».
Note all' art. 15 :
- L' art. 727-bis del codice penale cosi' recita:
«727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette). --- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».

Art. 16

Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 ;
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all' articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213 , recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;
c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonche' determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874 , e del regolamento (CEE) n. 3626/82 , e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione.».
- Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159 , convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213 , recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2003, n. 153.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero della salute 2 novembre 2006, vedasi nelle note all'art. 12.

Art. 17

Disposizioni finali 1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, l'articolo 5-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, paragrafo 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute e dell'universita' e della ricerca, e' disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalita' di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 , ((articolo 1,)) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 755, le parole «centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 » sono sostituite dalle seguenti: «centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150 »;
b) il comma 756, e' sostituito dal seguente:
«756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 , sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, e sottoposti a sequestro a opera dell'autorita' giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 ((e all'articolo 6, comma 5,)) si applicano alle specie elencate nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996 , fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

Art. 18

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 2022 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Cingolani, Ministro della transizione ecologica Lamorgese, Ministro dell'interno Cartabia, Ministro della giustizia Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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