Monitoring Gesetzessammlung

099G0089

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0089

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337. (DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999 n. 37)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 26-2-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 , recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed in particolare le lettere a), nella parte in cui prevede che i versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai concessionari, e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Versamenti mediante delega al concessionario 1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.
2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale. ((1)) 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 34, comma 6-bis) che "Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 , per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei
criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."

Art. 2

Eliminazione dell'obbligo del non riscosso
come riscosso 1. E' abrogato l' articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , recante "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ", cosi' come da ultimo modificato dal presente decreto:
"Art. 32 (Obblighi generali). - 1. Il concessionario e' tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e del disciplinare di cui all'art. 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarita' della gestione.
2. Il numero, l'ubicazione e le modalita' di funzionamento degli sportelli di riscossione nonche' particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli saranno stabiliti nel disciplinare.
3. (Abrogato).
4. Il concessionario deve presentare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.
5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonche' le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresi', la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 .
6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato e' considerata festiva a tutti gli effetti di legge".

Art. 3

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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