056U0145
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Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (LEGGE 25 febbraio 1956 n. 145)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 , e' sostituito dal seguente:
"Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".
Art. 2
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI -- TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO