094G0073
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Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari. (DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993 n. 585)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 10/02/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , recante disciplina delle forme pensionistiche complementari; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto talune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , sono apportate le modifiche di cui al presente decreto.
2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le parole: "stabilendone i termini per l'esercizio:" sono sostituite dalle seguenti: "stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio:".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) prevede che: "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Note all' art. 1:
- Il D.Lgs. n. 124/1993 reca: "Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell' art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il testo dell'art. 10 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione). - 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita';
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9;
c) il riscatto della posizione individuale.
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attivita'.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione".
Art. 2
1. All'art. 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 , sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
2. All'art. 17, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione puo', tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonche' l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo.".
Note all'art. 2:
- L'art. 12 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 12 (Contributo di solidarieta'). - 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all' art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, e' confermato il contributo di solidarieta' di cui all' art. 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 , sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalita' di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresi' confermato il contributo di solidarieta' di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalita' ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 , sono soppresse le seguenti parole: 'Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare,'".
A titolo di maggior chiarimento si riporta il testo dell' art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1992 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), cosi' come modificato dal comma 1- bis del sopra riportato art. 12:
"1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all' art. 9- bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 16 , per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, e' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia".
- L'art. 17 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 17 (Compiti della commissione di vigilanza). - 1.
Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attivita' dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza, tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli articoli 4, comma 3, e 6, comma 1;
d) emanare disposizioni per la tenuta delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione; il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica dell'attivita' dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonche' in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni rel- ative all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attivita' di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento delle attivita' previdenziali complementari nei vari settori e nel loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1, lettera b), la commissione puo', tra l'altro, disporre: la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti; la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e comunque del responsabile del fondo medesimo, nonche' l'esibizione da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso ai fondi medesimi. I criteri e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e le autorita' preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine di favorire lo scambio delle rispettive informazioni.
1-quater. I componenti della commissione e gli addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio della vigilanza di cui al presente articolo".
Art. 3
1. All'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 e' elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione".
2. All'art. 13, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il comma 3 del medesimo art. 16".
3. All'art. 13, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.
6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modifiche ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.".
4. All'art. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le prestazioni erogate, nonche' per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta e' scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione del presente comma.".
Nota all'art. 3:
- L'art. 13 del precitato D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 13 (Trattamento tributario di contributi e prestazioni). - 1. All'art. 48, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
'a) i contributi versati dal datore di lavoro ad enti e casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse eventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale;'.
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non puo' superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati dall'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 e' elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione.
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista e' diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento e' effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonche' per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16.
6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1.
6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modifiche ed integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
7. Per le prestazioni erogate, nonche' per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), e' attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta e' scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione del presente comma.
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale".
Art. 4
1. L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come me- dia dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore perche' avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77 .
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo e' valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva e' eseguito entro il secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno 1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.".
Nota all'art. 4:
- Il testo del quarto comma, dell'art. 9 della legge n. 77/1983 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), citato nel testo sostituito dell'art. 14 del gia' menzionato D.Lgs. n. 124/1993 , e' il seguente:
"I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3, e' riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile".
Art. 5
1. All'art. 18, comma 1, nel primo periodo le parole: "ha effetto dal 1 gennaio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1 luglio 1994".
2. All'art. 18, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8- bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.".
3. L'istanza di cui all' art. 18, comma 8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come modificato dal comma 2, e' presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia' configurate ai sensi dell' art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente ema- nate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e' istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 e' assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13, commi l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico- finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall' art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta' di cui al presente comma e' posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".