Monitoring Gesetzessammlung

091G0266

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

091G0266

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. (DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991 n. 230)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 , recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti soggetti alla tassa, il suo ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonche' le eventuali particolari norme che disciplinano il tributo per alcune voci della tariffa; Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ; Visto il parere reso in data 18 giugno 1991 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 , annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 158/1990 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1990 ) recante norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. L' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
'Art. 3 (Tassa sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione , indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti gia' soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sara' pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sara' pari al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, entro il 31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non e' soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all' art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed entra in vigore il 1› gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione'.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sara' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 158/1990 v. note alle premesse.

Art. 2

1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 , gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978 , emanato ai sensi dell' art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 , rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64, lettera a), 117, lettera c) (limitatamente alle iscrizioni in albi, ruoli ed elenchi) e 122, non si applicano nelle regioni a statuto ordinario agli atti ed ai provvedimenti di competenza di dette regioni.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 158/1990 v. note alle premesse.
- Il D.P.R. n. 641/1972 reca: "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative".
- Il D.M. 29 novembre 1978 (Individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa di concessione comunale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembe 1972, n. 702), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978 .
Note alla tariffa:
- I DD.P.R. numeri 2, 4, 5 e 6 del 1972 concernono il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrativa statali in materia di acqua minerali, cave, torbiere e artigianato, di assistenza sanitaria e ospedaliera, di trasporti e navigazione interna, di turismo e industria alberghiera.
- I DD.P.R. numeri 7, 8, 10 e 11 del 1972 concernono il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati, di istruzione artigiana e professionale, di agricoltura, caccia e pesca nelle acque interne.
- Il D.P.R. n. 616/1977 reca: "Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ".

Art. 3

1. La tariffa annessa al presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Tariffa

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Titolo I
IGIENE E SANITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2)
Titolo II
CACCIA E PESCA
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2)
Titolo III
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
Titolo IV
FIERE E MERCATI
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
Titolo V
AGRICOLTURA
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2)
Titolo VI
ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE TORBIERE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
Titolo VII
Trasporti, Navigazione e Porti Lacuali
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
Titolo VIII
ARTI E MESTIERI
Parte di provvedimento in formato grafico
(2) (3) ((4))
Visto, il Ministro delle finanze
FORMICA
------------- AGGIORNAMENTO(1)
L'Avviso di rettifica (in G.U. 30/10/1991, n. 255) ha disposto che:
"Alla pag. 4:
al numero d'ordine 1, alla fine del primo periodo, dove e' scritto: "( D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1 , 2 > comma, lettera
n)" leggasi: "( D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1 , 2 > comma,
lettera m)"; al numero d'ordine 1, nella nota, dove e' scritto: "penultimo comma del'articolo 369" leggasi: "penultimo comma dell'articolo 369".
Alla pag. 6:
al numero d'ordine 3, dove e' scritto: "Autorizzazione all'impianto od esercizio" leggasi: "Autorizzazione all'impianto ed esercizio";
al numero d'ordine 4, lettera b), e' soppressa la virgola posta tra le parole "saltuariamente" e "la radioterapia" e, nella quarta colonna, la cifra: "2.242.000" e' sostituita dalla seguente: "2.422.000";
al numero d'ordine 4, nella nota, dove e' scritto: "( art. 13 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 )", leggasi: "( art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924 )";
al numero d'ordine 4, nella nota, il n. 1): "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt .. .. 270.000" ed il n. 2): "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt" e' sostituito dal seguente: "2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt .. .. 110.000"; conseguentemente, nella quarta colonna, le cifre: "270.000" e "110.000" sono soppresse.
Alla pag. 7, al numero d'ordine 5, nel primo periodo e nel numero 1) tra le parole: "medico chirurgica" e' inserito il trattino (-) legante le due parole.
Alla pag. 8:
al numero d'ordine 6, lettera a), le parole: "( art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall' art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 , e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 )" sono sostituite dalle seguenti: "( art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall' art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 , art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 , e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1 , 2 > comma, lettera f )";
al numero d'ordine 6, la lettera b): "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall' art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 )." e' sostituita dalla seguente: "b) Licenza per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall' art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422 , e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) .".
Alla pag. 12, al numero d'ordine 13, lettera b), le parole: "(art. 40 del D.P.R. n. 1256, succitato)." sono sostituite dalle seguenti:
"( art. 40 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 , e art. 8 del D.P.R. n. 1256 succitato).".
Alla pag. 13, al numero d'ordine 15, nella nota, dove e' scritto: "debbono essere essere autorizzati" leggasi: "debbono essere autorizzati".
Alla pag. 15:
nella nota al numero d'ordine 18, dove e' scritto: " .. pagamento della relativa tassa o sopratassa .." leggasi: "pagamento della relativa tassa e sopratassa";
al numero d'ordine 19, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: "55" e' inserito, tra parentesi, il seguente: "(28)".
Alla pag. 17, al numero d'ordine 22, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: "89" e' inserito, tra parentesi, il seguente: "(59)".
Alla pag. 18: nella nota al numero d'ordine 22, dove e' scritto: "dell'anno cui di riferisce" leggasi: "dell'anno cui si riferisce"; al numero d'ordine 23, alla fine del primo periodo, dove e' scritto: " D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616 ," leggasi: " D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ,".
Alla pag. 19, al numero d'ordine 24 le parole: "giusta le leggi 17 maggio 1866, n. 2933, e 19 maggio 1976, n. 398 ," sono sostituite dalle seguenti: "giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933 ,".
Alla pag. 20:
al numero d'ordine 25, nel primo periodo, dove e' scritto: "( art. 5 del D.D.L. 3 luglio 1944, n. 152 ," leggasi: "( art. 5 del D.Lgs.Lgt. 3 luglio 1944, n. 152 ," e nella nota dove e' scritto: "dal resto della parti di pianta" leggasi: "dal resto delle parti di pianta";
al numero d'ordine 26, dopo le parole: " R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 " e' inserita la parentesi di chiusura.
Alla pag. 26, al numero d'ordine 39, nella nota, dove e' scritto: "ai sensi del decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696 ," leggasi: "ai sensi del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 ".
Alla pag. 29:
al numero d'ordine 44, dove e' scritto: "ai sensi dell' art. 226 Codice della navigazione " leggasi: "ai sensi dell' art. 226 del Codice della navigazione ";
nella prima colonna della tabella, dopo il numero d'ordine: "45" e' inserito il seguente: " 46" (allineato al numero 197 della seconda colonna)."
------------- AGGIORNAMENTO(2) Il D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1) che:
- "l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e' rettificato in L. 225.000;
gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:
Tassa Tassa
di rilascio annuale - -
1) Strutture ricettive alberghiere e altre
strutture ricettive:
a) alberghi con 5 stelle o lusso. . . . 1.453.000 1.453.000 b) alberghi con 4 stelle . . . . . . . 807.000 807.000 c) alberghi con 3 stelle . . . . . . . 336.000 336.000 d) alberghi con 2 stelle . . . . . . . 243.000 243.000 e) alberghi con 1 stella nei comuni con
popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000 f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 96.500 96.500 superiore a 100.000 abitanti . . . 72.000 72.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 38.000 38.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 25.000 25.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000
2) Esercizi per la somministrazione di
alimenti:
a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000 1.453.000 b) esercizi per la ristorazione di 1a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 807.000 807.000 c) esercizi per la ristorazione di 2a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 336.000 336.000 d) esercizi per la ristorazione di 3a
categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 243.000 243.000 e) esercizi per la ristorazione di 4a
categoria nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 202.000 202.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 135.000 135.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 68.500 68.500 non superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000
3) Esercizi per la somministrazione di
bevande nei comuni con popolazione:
superiore a 500.000 abitanti . . . 109.000 109.000 superiore a 100.000 abitanti . . . 82.000 82.000 superiore a 50.000 abitanti . . . 42.000 42.000 superiore a 10.000 abitanti . . . 28.000 28.000 non superiore a 10.000 abitanti . . . 15.000 15.000"
-(con l'art. 2, comma 1) che:
"l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso e' rettificato in L. 6.065;
gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue:
L. 23.500 per le licenze di tipo A;
L. 13.000 per le licenze di tipo B;
L. 6.500 per le licenze di tipo C."
-(con l'art. 3, comma 1) che:
"gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in L. 180.000."
-(con l'art. 4, comma 1) che:
"gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) L. 380.000, 2) L. 229.000 e 3) L. 77.500;
l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, e' rettificato in L. 9.500."
------------- AGGIORNAMENTO(3) Il D.L. 29 aprile 1994, n. 260 , convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1994, n. 413 ha, disposto (con l'art. 11, comma 2) che: "Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero:
"Numero Indicazione degli atti Ammontare
d'ordine soggetti a tassa delle tasse
Lire
- - -
24-bis Autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche ( legge
28 marzo 1991, n. 112, articolo 2,
commi 3 e 4 ):
1) tassa di rilascio. . . . . . . . 150.000
2) tassa annuale. . . . . . . . . . 75.000
Note: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce"."
------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-24 ottobre 2001, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2001, n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della voce 23 della presente Tariffa "nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht