Monitoring Gesetzessammlung

091G0461

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

091G0461

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. (LEGGE 30 dicembre 1991 n. 413)

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: "La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali e secondarie;
3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.";
b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti".
2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1:
- Si riporta il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonche' la denominazione della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli artt. 10 , 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 .
La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacita' contributiva, relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma di:
1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali o secondarie;
3) collaborazioni familiari ed altri lavori addetti alla casa o alla famiglia;
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita' civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresi' esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicanti nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato D.P.R.
n. 600/1973 come modificato dalla presente legge:
"Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi delle varie categorie di cui all' art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 .
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai dati allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacita' contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da reddito esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi."

Art. 2

1. L' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 41-bis. - (Accertamento parziale).
- 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate al Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.
2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverra' utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989 , e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilita' ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell' articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 ".
2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'articolo 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 , richiamato nell'art. 41- bis cosi' come sostituito con la presente legge:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), richiamato nell' art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 , cosi' come sostituito con la presente legge:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle socita' in accomandita' semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichirazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata.
I redditi delle imprese familiari di cui all' articolo 230-bis del codice civile , limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichirazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attenzione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichirazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e' gli affini entro il secondo grado".
- Si trascrive il testo dell' art. 44 del D.P.R. n. 917/1986 , richiamato nell' art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 , cosi' come sostituito con la presente legge:
"Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento).- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichirazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1› luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio a persone fisiche, nonche' quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, puo' segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune puo' prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichirazioni gia' trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma puo' inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale e' immediatamente esecutiva.
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile gia' determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente".
- Il testo dell' art. 11 del D.L. n. 69/1989 , richiamato nell' articolo 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 , cosi' come sostituito dalla presente legge, e' riportato in nota all'art. 5.
- Si trascrive il testo dell' art. 30 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), richiamato nell' art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 , cosi' come sostituito con la presente legge:
"Art. 30 (Rappresentanza e difesa del contribuente). - Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.
La procura speciale puo' essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.
Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonche' da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.
Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.".
- Si trascrive il testo dell' art. 4 del D.-L. n. 429/1982 , convertito con modificazioni dalla legge n. 516 del 1982 , come sostituito dall' art. 6 del decreto-legge n. 83 del 1991 , convertito con modificazioni dalla legge n. 154 del 1991 , cui si fa richiamo nell' art. 41- bis del D.P.R. n. 600 del 1973 , cosi' come modificato con la presente legge:
"Art. 4. - 1. E' punito con la resclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:
a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;
c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichirazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'indentificazione dei soggetti cui si riferiscono;
d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
f) indica nella dichirazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.
2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed f) del comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della resclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti si considerano in ogni caso di lieve entita' quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".

Art. 3

1. All' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora delle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell' articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 .
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte".
2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valoro aggiunto), cosi' come modificato con la presente legge:
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli art. 27 e 33 e con le precedenti dichirazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli art. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzionni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettificha indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita' del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai nn. 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.
Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e suc- cessive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilita' dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalita' di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all' articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell' articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 .
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.".
CAPO II TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO II REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile , non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi.";
b) il quinto e il sesto comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:
"Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario.
L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi";
c) il settimo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.";
d) all'articolo 55, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano gia' state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati".
2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' sostituito dal seguente:
"3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 31 e' abrogato;
b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonche' degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati".
4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono abrogati. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 08 AGOSTO 1994, N. 489 )) .

Art. 5

1. soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730 , determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. ((35))
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.
-------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 503) che "Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all' articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ".

Art. 6

1. I commi 1 , 2 , 3 , 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , sono sostituiti dai seguenti:
"1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'.
2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all' articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istitutivi, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elmenti non vengano inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. Se l'indicazione deglie elementi per le'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, n caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione".
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 11 del D.L. n. 69/1989 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. - In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attivita' svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attivita'.
2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e' assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all' articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonche' ad enti ed istituti, ivi comprese societa' specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il temine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 e' richiesta nel modello di dichirazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichirazione, dell'attivita' esercitata.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione.
5-bis. Il Ministro delle finanze istituisce un apposito ufficio centrale, gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte dirette e dalla direzione generale delle tasse per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, con il compito di elaborare ed aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al comma 1; a tal fine il suddetto ufficio dovra' individuare dati ed elementi informativi, da richiedere ai contribuenti in allegato alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad integrazione di essi su esplicita richiesta degli uffici. Tali dati ed informazioni devono avere caratteristiche di analiticita' sufficienti a consentire una agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie di attivita' di cui al comma 1 ed una corretta individuazione dei coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili".

Art. 7

1. L' articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' sostituto dal seguente:
"Art. 12. - 1. Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attivita' d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilita', indipendentemente dalle disposizioni recate all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facolta' del contribuente di dimostrare la non applicabilita' dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attivita'. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovra' inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione.
2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, ne' sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalita' previste dall' articolo 41-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dell'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottova comma, del decreto del Presidente della Repubbplica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente puo' pre- stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a gudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilita', ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.
4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sonon stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazine del reddito e dell'imposta sul valore aggunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i principi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilita', mancando i quali potra' prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilita' i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresi' utilizzati ai fini della programmazione dell'attivita' di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria.
5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale ".
2. Le disposizioni dell'articolo 6 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
3. I coefficienti presuntivi di cui all' articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalle legge 27 aprile 1989, n. 154 , come modificato dall'articolo 6 della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'mposta, se il risultato della loro applicazione complessiva e' piu' favorevole al contribuente.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 79 del D.P.R. n. 917/1986 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1981 , come sostituito dalla presente legge:
"Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 600 , sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli artt. 56 e 57, comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanze finali e delle esistenze iniziali di cui agli artt. 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.
5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli artt. 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.
6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.
7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979 , il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire.
8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle rela- tive bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all' art. 56 della legge
6 giugno 1974, n. 298 ; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento".
- L' art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 , richiamato nell'art. 12 del D.L. n. 69, come sostituito dalla presente legge, e' riprodotto in nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 , come sostituito dalla presente legge:
"Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata e' priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai nn. 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del Codice civile , e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri o scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33".
- Il testo dell' articolo 11 del D.L. n. 69/1989 , richiamato nell'art. 12 del medesimo D.L., come sostituito dalla presente legge, e' riprodotto in nota all'art. 6.
- Si riporta il testo dell' art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 , come sostituito dalla presente legge:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza, o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni immobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio dei competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per diposizione di legge e quelli imputabili al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificatamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle predite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo sesto comma.
5. le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 63.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".
- L' art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 , e' sostituito dall'articolo 2 della presente legge.
- Il testo dell' art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 , e' riportato nella nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), richiamto nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 :
"Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi). - Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio.
Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscrite a titolo provvisorio nei ruoli:
a) dopo la decisione della Commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla Commissione stessa;
b) dopo la decisione della Commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;
c) dopo la decisione della Commissione centrale o la sentenza della Corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi".
- Si riporta il testo dell' art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 :
"Art. 60 (Pagamento delle imposte accertate). - L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.
Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposte deve essere eseguito:
1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'Ufficio, nel termine stabilito dal primo comma;
2) fino alla concorrenza della meta' dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'Ufficio;
3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio;
4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'Ufficio.
Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'Ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.
Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o 4) del secondo comma e' inferiore a quella gia' pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere seguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38- bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.
I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi".
- Si riporta il testo dell' art. 331 del cod. proc. pen. , richiamato nell' art. 12 del D.L. n. 69/1989 , come sostituito dalla presente legge:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".
- Il testo dell' art. 11 del D.L. n. 69/1989 , come modificato dalla presente legge, e' riportato in nota all'art. 6.
- Si trascrive il testo dell' art. 2216 del Codice civile , come modificato dalla presente legge:
"Art. 2216 (Contenuto e vidimazione del libro giornale).
- Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215.

Art. 8

1. All' articolo 2216 del codice civile le parole: "e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215".
2. All' articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: "e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti: "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione".
3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all' articolo 2215 del codice civile non e' stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione e' stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile ".
4. All' articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, le parole: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell' art. 2217 del Codice civile , come modificato dalla presente legge:
"Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il contro dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione" sono sostituite dalle seguenti "e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione".
Si riporta il testo dell' art. 1 del D.L. n. 429/1982 , gia' sostituito dal D.L. n. 83/1991 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto e' superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:
a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, e' superiore a cinquecento milioni di lire;
b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a cinquecento milioni di lire;
c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati e' inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.
Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque e' superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel, comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresi' compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 , risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione e' stata eseguita.
5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purche' assoggettate a ritenuta alla fonte e purche' il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' art. 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonche' quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarita' gravi, numerose e ripetute. E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all' art. 2215 del codice civile non e' stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione e' stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile ".
- Si riporta il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell' art. 2217 del codice civile , entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.
Il bilancio e il conto dei profitti e e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3".
CAPO III TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO III DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 9

1. All' articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,";
b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi";
c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ";
d) nel comma 2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi";
e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
2. I decreti legislativi di cui all' articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 408 del 1990 , ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993.
3. All' articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere".
4. All' articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
5. all' articolo 19, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.
6. All' articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: 1° marzo 1992";
b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione";
c) nella lettera b), la parola: "concessionari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti".
7. All' articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "esonerati dal pagamento" sono inserite le seguenti "nonche' per gli utilizzatori senza titoli";
b) dopo la parola: "omessa", sono inserite le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva".
8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall' articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 17 della legge n. 408/1990 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 , a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell' articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all' art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione, nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi.
Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dle Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1 ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
- Si trascrive il testo dell' art. 18 della legge n. 408/1990 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunita' economica europea, volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 ed il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.
Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1".
- Si trascrive il testo dell' art. 19 della legge n. 408/1990 come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;
b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell' articolo 433 del codice civile purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;
d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dall'attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciscuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;
e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;
f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 . La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1".
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge n. 202/1991 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 1› marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio della delega occorrera' prevedere:
a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
b) che l'imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data;
c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonche' per gli utilizzatori senza titoli e le sanzioni pecuniarie per l'omessa incompleta, infedele o tardiva denuncia.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioini avranno effetto dal 1› gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

Art. 10

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'"; in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. ((Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate.)) ";
b) all'articolo 33, primo comma dopo le parole: "trecentosessanta milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita'".
2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6".
CAPO IV TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE CAPO IV ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 11

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni";
b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: "il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni";
c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione";
d) il comma 1 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.";
e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Qualora il canone risultante al contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 10 per cento nonche', eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione.
4-ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione e' superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza puo' essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.";
f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.";
g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.";
h) il comma 2 dell'articolo 129 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento".
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44 .
3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.";
b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a deter- minate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.";
c) all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennita' di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 , definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f) del presente articolo. (12)
6. Le indennita' di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (12)
7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facolta' del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. (12)
8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 . (33)
10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalita' per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.
11. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 . (4)
12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile . Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le societa' estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento".
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156 )) .
14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".
15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, che, ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470 , hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardo pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992, sempreche' l'irregolarita' non sia stata gia' accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo. (2)
16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
17. Nell' articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni, dopo le parole: "a titolo d'imposta" sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 ".
18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione e' deliberata a partire dal 1 gennaio 1992. Per le >comunicazioni di cui all' articolo 8, quarto comma della legge 29
dicembre 1962, n. 1745 , riguardanti utili messi in pagamento tra il 1 gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.
19. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 301. - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1.
Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale ".
------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 9, comma 10-bis) che le disposizioni del comma 15 del presente articolo, inerenti la possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. ------------ AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario. ------------ AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 15) che i commi 5, 6, 7 e 9 del presente articolo 11, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni deve essere operata una ritenuta alla fonte. ------------ AGGIORNAMENTO (33)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411 , convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 , ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 , come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 12

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, ovvero delle scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicioli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981 , nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alle emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell' articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.
4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 , nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere, per uomo e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura. ((29)) 10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
12. All' articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74 .
14. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e' sostituita dal seguente:
"b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".
15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione.
------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 42, lettera a)) che "le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , non si applicano ai soggetti che esercitano attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, ".

Art. 13

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera a) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreche' l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , nonche' sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.
2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera c), ed al secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo 68, lettera a), del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.
Note all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 :
"Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - Costituiscono cessioni all'esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell' art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 . Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonche' le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerenti all'attivita' di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni.
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
I contribuenti che si avvalgano della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli artt. 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre.
Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio.".
- Si trascrive il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 627/1978 :
"Art. 2. - Per i beni in entrata nel territorio doganale, il documento previsto dall'art. 1 e' sostituito dalla bolletta di importazione definitiva, ovvero da altro documento doganale che scorta i beni stessi, ovvero da un esemplare della relativa fattura sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di primo ingresso nel territorio dello Stato.
I beni destinati all'esportazione debbono essere accompagnati dalla bolletta di esportazione ovvero da un esemplare della fatura o, in mancanza di questa, dalla bolla di accompagnamento di cui all'art. 1; in quest'ultimo caso, un esemplare del documento, sottoscritto dal dichiarante e vistato dalla dogana di uscita dal territorio doganale, e' restituito all'emittente a cura del vettore.".
- Si trascrive il testo dell' art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 :
"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamenti alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai nn. 2, 3 e 5 devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono de- terminate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8- bis e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.
- Il testo dell' art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 e' riportato in nota al precedente art. 11.
- Si trascrive il testo dell' art. 68 del D.P.R. n. 633/1972 :
"Art. 68 (Importazioni non soggette all'imposta). - Non sono soggette all'imposta:
a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8- bis, nonche' nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreche' ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonche' le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e' esente dall'imposta o non vi e' soggetto a norma dell'art. 72;
d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
e) la reintroduzione e la reimportazione da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunita' europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;
f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ;
g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2.
- Si trascrive il testo dei commi 8 , 9 e 11 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 :
"8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all' articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire".
"9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell' art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ".
"11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell' articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nel testo modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441 , e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri".
- Si trascrive il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 :
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 14

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 31, commi 8 , 9 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e' dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.
2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti criteri e modalita' per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.
CAPO V TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 15

1. All' articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dell'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.";
b) nel seconda comma, primo periodo, le parole: "per ciascun comune del distretto e" sono soppresse;
c) nel terzo comma, primo periodo, la parola: "inviate" e' sostituita con la seguente: "formate";
d) nel termo comma, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso".
2. All' articolo 2-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interesi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'.
4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze".
3. A partite dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennita' di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , che corrispondono quote relative ad indennita' gia' liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Esecutorieta' dei ruoli). - 1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorita' dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.";
b) il sesto comma dell'articolo 97 e' sostituito dal seguente:
"Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni".
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell' articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce.
Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
Il Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso, formate dagli uffici delle imposte, predispone elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44- bis.
Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste degli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalita' e il domicilio fiscale, nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Centro informativo la Direzione generale delle imposte dirette, in base al decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.
Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell' art. 1, lettera b), del D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71 . Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell' art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 , hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalita' di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171 .
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire 20.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro".
- Il testo dell' art. 2- bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , cosi' come modificato, e' il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Le disposizioni di cui al comma 3- ter dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , si applicano alle indennita' ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482 , nonche' a quelle indennita' per le quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985 , ancorche' non sia stata presentata l'istanza ivi prevista.
2. Le istanze di riliquidazione non presentate ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 , devono essere presentate, secondo le disposizioni di detto comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso articolo 38.
4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall' articolo 42- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 .
4-bis. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennita' di fine rapporto e le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualita'.
4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalita' e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze".
- Si trascrive il testo dell' art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 70/1988 , convertito, con modificazioni dalla legge n. 154/1988 :
"3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma 1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore
non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante'".
- Il testo dell' art. 97 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.
Del mancato pagamento l'esattore deva dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'.
Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma.
La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.
Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica.
Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni.
La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell' art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori o dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell' art. 140 del codice penale ".

Art. 16

1. E' concessa la restituzione d'imposta gia' istituita con decreto- legge 22 maggio 1990, n. 120 , a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantita' superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non e' stata gia' presentata deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverra' mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.
Nota all'art. 16.
- Il D.L. n. 120/1990 reca: "Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato".
CAPO VI TITOLO II SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 17

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
Non sono dovuti l'indennita' di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1954 , e non si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 97, primo , secondo , terzo , quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' previsti dall' articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate e non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:
a) dagli esattori delle imposte dirette;
b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1990 e n. 60 del 13 marzo 1990.
3. Le domande di cui ai comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definzione. I concessionari devono adottare, altresi', idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalita' ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonche' la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.
4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi e' autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecuvi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento e' stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo.
Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto e' elevato al triplo. Ai concessionari com- pete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione e' effettuato secondo le seguenti modalita':
a) il concessionario e' tenuto a presentare, all'intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali e' prevista la ripresa degli atti esecutivi;
b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, e' tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
c) il concessionario e' tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;
d) il versamento delle somme riscosse e' effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ;
e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
5. Il Ministro delle finanze emana, entro il 31 maggio 1992, apposito decreto per ottenere tutte le informazioni relative alle operazioni finanziarie compiute negli ultimi cinque anni e alla detenzione di capitali anche all'estero dai contribuenti di cui al comm 4 per il recupero delle somme ivi previsto.
6. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.
7. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 novembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilita' al netto degli sgravi provvisori gia' concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo. ((12)) 8. In aggiunta a quanto previsto dall' articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facolta' di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonche' di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.
10. L'elenco dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico, evidenziando coloro i quali hanno estinto il debito nei termini e con le modalita' previste nel presente articolo, contenente l'ammontare delle somme dovute e versate, e' reso pubblico e viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari.
------------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 24, comma 13) che "Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e' prorogato al 30 giugno 1998". CAPO VII TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO I POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 18

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) e' sostituito dal seguente: "invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.";
b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: "richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.";
c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:
"7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati";
d) nel primo comma dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.";
e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole ", nei casi e con le modalita' di cui all'art. 35," sono soppresse;
f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall' articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , le parole "istruttorio", "nei confronti dell'imputato" e "anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35" sono soppresse;
g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.";
h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;
i) il primo comma dell'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
"Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applic la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivemente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52";
b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) e' sostituito dal seguente: "richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.";
c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole ", nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-bis e con le modalita' ivi previste" sono sostituite dalle seguenti: ", previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona";
d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta deve essere indirizzta al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.";
e) l'articolo 51-bis e' abrogato;
f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole "per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attivita' commerciali e agricole, e in ogni caso" sono soppresse;
g) nel primo comma dell'articolo 52 e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.";
h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole ", ripostigli e simili", sono aggiunte le seguenti: "e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all' articolo 103 del codice di procedura penale .";
i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: ", nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 51-bis.";
l) nel primo comma, primo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall' articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , le parole: "agli articoli 51-bis e 52" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51 e 52"; nel primo comma, secondo periodo, del medesimo articolo 63, le parole: "istruttorio", "nei confronti dell'imputato" e "anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis" sono soppresse.
3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione prevista dall' articolo 32, primo comma, numero 7 ), e dall' articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori tributari".
4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
5. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell' articolo 326 del codice penale .
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo rispettivamente degli articoli 32 , 33 e 52 del D.P.R. n. 600/1973 come modificato dalla presente legge:
"Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni an- notate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione o la trasmissione dei bilanci o rendiconti e dei registri indicati negli articoli 16, 17, 18 e 19;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e all'individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rivelazioni loro connesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 ;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;
8- bis ) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi".
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell' art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 .
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazionepostale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato.
Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso, al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione, alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali".
"Art. 52 (Violazioni degli obblighi delle aziende di credito). - Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena e' ridotta della meta'. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle societa' ed enti di assicurazione e delle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5).
In caso di recidiva nelle infrazioni di cui al comma precedente, puo' essere disposto lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda o istituto; in caso di eccezionale gravita' puo' essere revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ai sensi delle leggi in vigore.
Nel caso in cui le infrazioni previste nel primo comma si riferiscono a richieste rivolte dagli uffici delle imposte all'amministrazione postale, si applica la pena pecuniaria di lire 600.000 a lire 6.000.000 a carico delle persone responsabili secondo l'ordinamento dell'amministrazione stessa.
- Si trascrive il testo degli artt. 51 , 52 e 63 del D.P.R. n. 633/1972 , come modificati dalla presente legge:
"Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche ralativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compitali e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento,anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
4) inviare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, al comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolarmentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, prossono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 ;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;
7) richiedere previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie pre- state da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell' art. 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente".
"Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evazione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, e per l'esame di
documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all' articolo 103 del codice di procedura penale .
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottoscrizione dei libri e dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgano di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabile o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e, presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribunte con le aziende e istituiti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell' art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni".
"Art. 63 (Collaborazione della Guardia di finanza). - La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli Uffici e i Comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese.
L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
- Si riporta l' art. 11 della legge del 24 aprile 1980, n. 146 , (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1980), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. - Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori.
Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della guardia di finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della guardia di finanza, nonche' dal direttore generale delle imposte dirette, da quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, da quello delle dogane e delle imposte indirette e da quello degli affari generali e del personale.
Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attivita' esercitate dagli ispettori a norma delle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 9; for- mula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarita' penali o amministrative rela- tive nell'espletamento dell'attivita' di controllo.
Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle suc- cessive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista dall' articolo 32, primo comma, numero 7 ), e dall' articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso. Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio centrale degli ispettori trubutari.
Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualiasi natura.
L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico".
- Si riporta il testo dell' art. 326 del codice penale :
"Art. 326 (Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rileva notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni".

Art. 19

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale"; b) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decredo, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria."; c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) e' sostituito dai seguenti: "Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso."; d) nell'articolo 36 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli."; e) nell'articolo 53 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, e' punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze."; f) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69. - (Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti) - 1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciscun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:
a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.
5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 .
7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici".
Note all'art. 19:
- Il testo degli artt. 5 , 8 , 32 , 36 e 53 del D.P.R. n. 600/1973 , come modificato dalla presente lege, e' il seguente:
"Art. 5 (Allegati alla dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
1) l'elenco nominativo degli amministratori o, in mancanza, l'elenco di coloro che rispondono personalmente delle obbligazioni del soggetto, con l'indicazione del comune di residenza anagrafica e dell'indirizzo di ciascuno;
1-bis) l'elenco nominativo dei soci di societa' a responsabilita' limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale;
2) la copia, sottoscritta a norma del successivo art. 8, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto corredata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione;
3) le distinte delle azioni acquistate e vendute e di quelle date e prese a riporto nel corso del periodo di imposta. Nelle distinte presentate dalle aziende e dagli istituti di credito non devono essere incluse le azioni acquistate e vendue nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti ne' quelle date e prese a riporto nell'esercizio del credito;
4) le attestazioni comprovanti i versamenti d'imposta eseguiti entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione;
5) i certificati e le attestazioni di cui al primo comma dell'art. 3 se ne ricorrono i presupposti. Il certificato non deve essere allegato per gli interessi, premi e altri frutti di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 26.
Il bilancio o rendiconto deve essere redatto e presentato anche dai soggetti che non vi sono tenuti per legge o per statuto. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto.
Gli enti indicati alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' commerciali eventualmente esercitate. Il bilancio non deve essere presentato dagli enti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20, che non abbiano optato per il regime ordinario.
Le societa' e gli enti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , devono allegare alla dichiarazione, ai sensi del n. 2) del primo comma, soltanto il bilancio relativo alle attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non sono obbligati alla presentazione del bilancio le societa' semplici e le societa' o associazioni equiparate ne' gli enti non commerciali che non esercitano nel territorio dello Stato attivita' commerciali o che sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi degli artt. 18 e 20 e non abbiano optato per il re- gime ordinario".
"Art. 8 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni). - Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro per le finanze puo' stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici delle imposte. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullita', da rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.
La dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione e' valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.
Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalita' e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
"Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni anno- tate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compitali e firmati;
5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle societa' ed enti di assicurazione ed agli enti e societa' che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 ;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalita' ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie pre- state da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
8) richiedere alle societa', enti e imprenditori commerciali indicati nel primo comma dell'art. 13 dati e notizie relativi alle vendite, agli acquisti, alle forniture e alle corresponsioni a titolo di compenso e rimborso spese verificatisi in un determinato periodo d'imposta con clienti, fornitori, prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati.
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a 15 giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di tranta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale.
"Art. 36 (Trasmissione di atti e notizie). - Le societa', comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle societa' soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui e' richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione.
Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonche' della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.
Gli amministratori delle societa' ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberarzione o del provvedimento con il quale la societa' o l'ente e' posto in liquidazione.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rivelazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".
"Art. 53. (Altre violazioni). - Sono punite con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000:
1) l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell'art. 32 o l'invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell'art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
3) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell'esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo;
4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi.
La stessa pena pecunaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell'art. 15 del decreto del, Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e nel quarto comma, lettera d), dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , attestino fatti non ripondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni.
L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, e' punita con la pena pecunaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.
- Il D.P.R. n. 648/1972 reca: "Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali".

Art. 20

1. All' articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma e' sostituito dai seguenti: "Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.";
b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
648 .";
c) il terzo comma e' abrogato;
d) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' di diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenute dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili" sono sostituite dalle seguenti: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente";
b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonche' le societa' fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.";
c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole "Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16" sono inserite le seguenti: "nonche' dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20";
d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole "terzo comma dell'articolo 21", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"terzo e quarto comma dell'articolo 21";
e) il primo comma dell'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione.";
f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "I soggetti indicati nell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comm dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze.";
g) nell'articolo 21, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente navi, galleggianti, unita' da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13".
3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";
b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole "per l'adempimento degli obblighi, nonche' per" sono soppresse le parole: "la richiesta e".
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalita' delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale nonche' delle societa' fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonche' i criteri per le relative utilizzazioni.
5. Le modificazioni introdotte, con la lettera b) del comma 2 del presente articolo, all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.
Note all'art. 20:
- Si trascrive il testo dell' art. 66- bis del D.P.R. n. 633/1972 come modificato dalla presente legge:
Art. 66-bis (Pubblicazione degli elenchi di contribuenti). - Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.";
Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 .";
"Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti".
- Si trascrive il testo degli articoli 6 , 7 , 13 , 16 , 20 e 21 del D.P.R. n. 605/1973 , come rettificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1› gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1› gennaio 1978;
d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e' prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1› gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all' art. 3, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1› gennaio 1978; distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall' art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende dele- gate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell' art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1› gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , anteriormente al 1› gennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1› gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell' art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 , relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note rela- tive ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita': domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonche' dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1› gennaio 1978.
I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba esser fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
La regitrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi;
g bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto , quinto e sesto dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni;
g ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti".
"Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6.
A partire dal 1› luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se relative a singole unita' locali.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g ter) del primo comma dell'art. 6.
Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale nonche' le societa' fiduciarie e ogni altro intermediario finanziario sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6 ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall' art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dall' art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreo del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ai contratti di cui alla lettera g ter) del primo comma dell'art. 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 13 (Sanzioni). - A carico del soggetto che richiede piu' di una volta l'attribuzione del numero di codice fiscale, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto dal presente decreto, si applica la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000. In caso di recidiva la pena pecuniaria e' raddoppiata.
A carico del soggetto che non richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale entro i termini previsti dagli articoli 3, 4, 5, 17 e 19, si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000.
L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti indicati nel precedente art. 6 e' punita con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indica il numero di codice fiscale provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, ovvero il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso di piu' comunicazioni del numero di codice fiscale allo stesso soggetto.
L'omessa indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti e' punita, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo:
per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettera c), con la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000 per ogni nominativo;
per gli atti di cui all'art. 6, primo comma, lettere b), d) e g), con la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 600.000 per ogni nominativo, con un massimo di lire 60 milioni.
L'inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti e' punita con la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 600.000 per ogni nominativo, con un massimo di lire 60 milioni, a carico del soggetto o dei soggetti obbligati ad indicarlo.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 6, le sanzioni previste nei precedenti quarto e quinto comma si applicano a carico del soggetto che ha omesso di comunicare il proprio numero di codice fiscale ovvero che lo ha comunicato in modo inesatto.
A carico del soggetto che non presenta, entro il termine previsto dal terzo comma dell'art. 21, la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi indicati, si applica la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 6.000.000.
Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 nonche' dal primo e dal terzo comma dell'art. 20 non vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da L. 300.000 a lire 60 milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000. In caso di comunicazioni incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da L. 30.000 a L. 600.000 per ciascuna omissione o inesattezza.
A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da L. 120.000 a L. 600.000.
Chi non restituisce nel termine stabilito il questionario o non compila gli allegati alle dichiarazioni dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, indicati all'art. 8, e' punito con la pena pecuniaria da L. 120.000 a L. 600.000; se la restituzione del questionario avviene entro trenta giorni dalla scadenza del termine, si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000. Se i dati indicati nel questionario o negli allegati sono incompleti o inesatti, si applica la pena pecuniaria da L. 120.000 a L. 600.000.
Ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non espressamente prevista e' punita con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila".
"Art. 16 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sara' eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione; concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1› gennaio 1978.
La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 31 gennaio 1980 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1› gennaio al 31 dicembre 1978.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non e' stata richiesta.
Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenute nelle domande di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se rela- tive a singole unita' locali, presentate anteriormente al 1› luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalita' delle telecomunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989.
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13".
"Art. 20. - Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione.
Fino a quando non sara' diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.
I soggetti indicati nell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato art. 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalita' della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze.
Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6".
"Art. 21 (Indicazione del numero di codice fiscale). - A decorrere dal 1› gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1› luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:
a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri;
b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'art. 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1› gennaio 1978.
Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f) dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 gennaio 1980 con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non inte- grate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.
Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'art. 6, relativamente a navi, galleggianti, unita' da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'art. 13.
- Si trascrive il testo degli articoli 1 e 7 del D.L. n. 167/1990 , come modificati dalla presente legge:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 , devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da societa' finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 7.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze".
"Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalia' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
1-bis. L'Amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ".
CAPO VIII TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO II INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156 )) CAPO IX TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO III DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 22

1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall' articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 , e' istituito, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti.
il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonche', sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalita' ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.
2. Il fondo previsto dall' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e' elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonche' per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unita' immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anziche' in vani catastali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.
4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze possono essere affidate in concessione, in conformita' alle disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66 , a societa' specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza.
5. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' aggiunto in fine il seeguente comma:
"I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonche' per i relativi controlli".
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8) A partire dal 1° gennaio 1992 e' soppressa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall' articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
Note all'art. 22:
- Il testo dell' articolo 2 del D.L. n. 8/1976 , e' il seguente:
Art. 2. - Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".
- Il testo dell' articolo 4 commi 4 , 5 e 6, del D.L. n. 853/1984 , e' il seguente:
4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (14), in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso tra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potra' annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio".
- Il testo dell' articolo 6 della legge n. 66/1988 (Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonche' disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del ministero delle finanze), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonche' l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.
2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonche' alla realizzazione del progetto di automazione delle attivita' di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attivita' dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonche' alla prediposizione delle procedure di colloquio con il sistema informativo delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegante alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
3. Nelle spese di cui al comma 2, non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.
4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potra' essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature teminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.
5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono estese alle scritture, alla contabilita' ed alle procedure degli uffici tecnici della imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette".
- Il testo dell' articolo 5 del D.P.R. n. 640/1972 , cosi' come modificato, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Spettacoli di beneficienza). - L'imposta si applica anche per gli spettacoli ed altre attivita' organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.
I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai biglietti e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati nonche' per i relativi controlli".
- Il testo dell' art. 18 del D.L. n. 688/1982 , (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) e' il seguente:
"Art. 18. - Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all' articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786 , devono annotare, con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalita' delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
Tuttavia, nel caso di piu' violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle cirostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima".
CAPO X TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI CAPO IV MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 23

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "ne' quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.";
b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data.
3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni.";
b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme";
c) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ."; ((3))
d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:";
e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale";
f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola "principale," sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,";
g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.";
h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37";
2) nel comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7";
3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1";
i) nell'articolo 52, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante";
l) nell'articolo 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992.
5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
6. All' articolo 25, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni".
7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione".
8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , e' sostituito dal seguente:
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 , come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991 . Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".
---------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che"Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994". CAPO XI TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE

Art. 24

1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio delle Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'e' sono tenuti a rivalutare i fabbricati e le aree fabbricabili di cui all'articolo 25, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non e' obbligatoria la rivalutazione di cui al comma 1 per gli immobili utilizzati dai sogetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, destinati allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, per quelli indicati alle lettere b) , f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , per quelli vincolati ai sensi dellarticolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni, nonche' per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita' possedute da enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse. ((La rivalutazione non e', altresi', obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .)) 3. Non sono rivalutabili i fabbricati e le aree fabbricabili posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che, alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990, si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa.
4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo tale data debbono effettuare la rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima. Per gli enti e le societa' che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , la rivalutazione deve riguardare anche i beni di cui al comma 1 dell'artiocolo 25, ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla stessa legge, qualora detti beni siano stati acquisiti dall'ente o societa' conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Art. 25

1. Per il calcolo della rivalutazione:
a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990 , un moltiplicatore pari a 100 per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unita' immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , moltiplicato per i seguenti coefficienti:
1990 .. .. .. .. .. .. 1,05
1989 .. .. .. .. .. .. 1,10
1988 .. .. .. .. .. .. 1,15
1987 .. .. .. .. .. .. 1,20
1986 .. .. .. .. .. .. 1,30
1985 .. .. .. .. .. .. 1,40
1984 .. .. .. .. .. .. 1,50
1983 .. .. .. .. .. .. 1,60
1982 e precedenti .... 1,70
b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.
2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento gia' dedotte aumentati di un miliardo di lire.
La rivalutazione e' costituita da almeno il 38 per cento dell'importo cosi' determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.
3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio e' dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione e' stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'inventario relativo all'esercizio di cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.
6. L'imposta sostituitiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalita' di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita.
8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.
10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
11. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si aplica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.
12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.
Note all'art. 25:
- Il testo dell' articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dell'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel secondo comma, puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito prelevato per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato al capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel secondo comma le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprieta' al termine del contratto e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8- bis. Sempreche' non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 , con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attivita' di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8- bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditoresono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al sesto comma, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni; per le imprese individuali le autoveture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
- La legge 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie".
- La legge 218/1990 reca:"Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".

Art. 26

1. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita ai sensi degli articoli 24 e 25 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile . In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile .
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale de- liberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostituitiva pagata ai sensi dell'articolo 25.
6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui il bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga al comma 8 dell'articolo 25, anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle degli articoli 24 e 25 si applicano, per i beni di cui all'articolo 25 relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 25, comma 8, della presente legge, si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.
8. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni. La rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' articolo 2445 del codice civile :
"Art. 2445. (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia".
- Il testo dell' articolo 87 del D.P.R. n. 917/1986 e' riportato alla nota all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 18 del D.P.R.
n. 600/1973 :
"Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immo- bile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione".
"Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese minori). - Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all' art. 53 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di trecentosessanta milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.
I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di triennio in triennio qualora l'ammontare indicato nel primo comma non venga superato nell'ultimo anno di ciascun triennio.
Il contribuente ha facolta' di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore a trecentosessanta milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma".

Art. 27

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 24 e 25 o dell'articolo 26, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il guidice puo' applicare la pena accessoria di cui all' articolo 32-bis del codice penale , per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72 , e nella legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e quelle di cui ai relativi decreti di attuazione. Con lo stesso decreto sono stabilite disposizioni di coordinamento fra la presente legge, la legge 29 dicembre 1990, n. 408 e la legge 30 luglio 1990, n. 218 .
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' articolo 32- bis del codice penale :
Art. 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
- La legge n. 72/1983 , reca: "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".
- La legge n. 218/1990 e' citata nella nota all'art. 25.
- La legge n. 408/1990 e' citata nella nota all'art. 25. CAPO XII TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI CAPO II DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI

Art. 28

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , sono sostituiti dai seguenti: "L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti di conferimento perfezionati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli enti e le societa' beneficiari delle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , che possono eseguire la rivalutazione di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 408 , nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello indicato nell'articolo 2 della legge stessa, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti nel bilancio per effetto di detta rivalutazione, fermi restando i criteri e le modalita' ivi previsti, non puo' essere inferiore per i fabbricati e le aree fabbricabili a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25. Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, detti soggetti non devono eseguire la rivalutazione ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 e le quote di ammortamento deducibili relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , relativamente ai predetti immobili, sono riconosciute a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita.
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 dela legge n. 218/1990 , come modificato dalla presente legge:
"2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'articolo 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle rel- ative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le rela- tive quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1, per i quali permane il re- gime di sospensione d'imposta.".
- Per la legge n. 218/1990 vedasi nota all'art. 24.
- Per la legge n. 408/1990 vedasi nota all'art. 25.

Art. 29

1. Le imprese familiari, ai fini della loro trasformazione in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, mediante conferimento d'azienda, possono avvalersi, fino al ((30 settembre 1993)) , delle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , purche' costituite e risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, alla data ((del 31 dicembre 1991)) .
CAPO XIII TITOLO V DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 30

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) competenza del giudice tributario a conoscere le controversie in- dicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 ; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;
b) previsione della facolta' di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione;
c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;
d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell' articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sara' prevista l'esclusione della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovra' altresi' tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;
e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;
f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attivita' professionali, determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonche' dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilita' con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonche' previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilita' civile. Sara' altresi' previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;
g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovra' essere altresi' stabilito quanto segue:
1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;
2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato parti del rapporto tributario controverso;
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonche' della decadenza delle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;
4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego piu' largo possibile del servizio postale;
5) previsione, quale condizione di ammissibilita' dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzione compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalita' per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
h) previsione di un procedimento incindentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;
i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facolta' dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;
m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilita' del ricorso, nonche' la sospensione, l'interruzione e l'estenzione del processo con decreto soggetto a reclamo;
n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilita', del regime delle incompatibilita' e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa;
o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verificare i requisiti di eleggibilita' dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle rela- tive elezioni, nonche' sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;
p) previsione di disposizioni in materia di responsabilita' civile dei componenti delle commissioni tributarie;
q) istituzione di un contigente del personale indicato all' articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contigente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria, contestualmente ed in corrispondenza delle unita' che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potra' essere prevista, ove piu' favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennita' di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221 , in luogo del compenso incentivante la produttivita' di cui ai commi 4 , 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , del compenso incentivante base di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , e di qualsiasi altro compenso o indennita' incentivante la produttivita';
r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:
1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;
2) esaminare l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione svolta dagli uffici;
3) rilevare con criteri di sistematicita', anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello della reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonche' formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , nonche' previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, sempreche' sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t), e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell' articolo 360 del codice di procedura civile , in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esaurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;
v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonche' determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attivita' svolta nonche' delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la Commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 nella composizione stabilita dall' articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 , esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.
Note all'art. 30:
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 636/1972 e' il seguente:
"Art. 1 (Controversie devolute alle commissioni tributarie). - Le commissioni tributarie di cui al regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 , e successive modificazioni, sono riordinate in: commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale.
Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle persone giuridiche;
c) imposta locale sui redditi;
d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell' art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
f) imposta di registro;
g) imposta sulle successioni e donazioni;
h) imposte ipotecarie;
i) imposta sulle assicurazioni.
Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, al figura, l'estenzione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concenenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.".
- Il testo dell' art. 360 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge n. 353/1990 , e' il seguente:
"Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' propoprsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto".
- L' art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze" e' il seguente:
Art. 10 (Organizzazione del personale). - 1. Ferme restando le dotazioni organiche attualmente previste per il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 , il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo ed in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le 2.420 unita', di cui 4 per il livello di funzione B, 32 per il livello di funzione C, 604 per il livello di funzione D e 1.780 per il livello di funzione E.
2. I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali istituite dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in profili professionali le cui dotazioni organiche complessive, escluso il personale del Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, non possono superare le 82.200 unita'. In tale dotazione organica complessiva e' incluso il personale attualmente in posizione di soprannumero.
4. Con i regolamenti previsti dall'articolo 12 sono indicati i criteri e le modalita' con cui, in base alle direttive generali impartite dal Ministro e secondo gli indirizzi attuativi stabiliti dal consiglio di amministrazione, ferma restando la normativa contrattuale in materia, si provvede ad assicurare alla gestione del personale condizioni di flessibilita', in modo da consentire la mobilita' interorganica e territoriale necessaria per l'adeguamento costante degli uffici alle esigenze dei relativi servizi. Vanno in particolare assicurate condizioni ottimali di funzionalita' alle segreterie delle commissioni tributarie, mediante l'assegnazione di un contingente di dirigenti e di impiegati non inferiore alle 6.000 unita', distribuiti in base a tabelle organiche approvate con decreto del Ministro delle finanze.
5. I regolamenti di cui all'articolo 12, inoltre, prevedono e definiscono procedure rapide e semplificate, anche in deroga alla normativa di carattere generale ed a quella specifica sulla mobilita' intersettoriale, per la sollecita copertura delle vacanze organiche nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali.
6. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere che, per assicurare l'immediata funzionalita' ai dipartimenti, per la prima copertura dei posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali e funzionali nei ruoli previsti ai commi 1 e 3, si applicano le procedure previste dall' articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 .
7. I regolamenti di cui all'articolo 12 devono prevedere l'istituzione, in favore del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, comprese la sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e la Ragioneria, di compensi incentivanti la produttivita' e remunerativi di specifiche prestazioni disagiate, difficoltose o di particolare responsabilita'. In tal caso i regolamenti sono emanati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in base agli accordi sindacali. I compensi stessi debbono avere caratteristiche di uniformita' e di perequazione rispetto a quelli previsti dall' articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 10 ottobre 1989, n. 349 , e nei criteri per la loro attribuzione dovranno essere previste espressamente forme di esclusione e di attenuazione, in conseguenza di comprovate diminuzioni qualitative o quantitative della produttivita', fermi restando i trattamenti normativi ed economici previsti per il personale del dipartimento delle dogane ed imposte indirette dal decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 . Con effetto dal 1› gennaio 1990 e' abrogato l'ultimo comma dell' articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .".
- La legge n. 221/1988 reca: "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie".
- Si riporta il testo dei commi 4 , 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 :
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potra' annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.".
- Si riporta il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 :
"Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1› gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:
a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.
La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.
Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza, sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.
Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.
Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si trascrivono rispettivamente i testi del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971 , nonche' del comma 4, dell'art. 1 della legge n. 550/1987 :
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi unici concernenti le norme ema- nate in base alla presente legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.".
"4. La commissione parlamentare di cui all' articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e' composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.".

Art. 31

1. All' articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, dopo la lettera g-ter) e' aggiunta la seguente:
"g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze".
2. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739 , e' aggiunto il seguente periodo: "Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi proposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 le parole: "della Corte di cassazione," sono soppresse; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori".
Note all'art. 31:
- Si trascrive il testo dell' art. 6, del D.P.R. n. 605/1973 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale). - Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:
a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;
b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro delle finanze ha facolta', con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacita' contributiva. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1› gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonche' nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico;
c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla societa' emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla societa' emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonche' agli altri soggetti per cui tale indicazione e' richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1› gennaio 1978;
d) dichiarazioni di redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione e prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale e' limitata ai soggetti per i quali e' stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non e' obbligatoria la indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e' cessato anteriormente al 1› gennaio 1978; non e' obbligatoria l'indicazione del nimero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dalle comunicazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1› gennaio 1978:
distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti;
bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento;
atti di delega alle aziende di credito previsti dall' art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti;
atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relativamente ai soggetti in essi indicati;
domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1› gennaio 1978;
dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non e' obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , anteriormente al 1› gennaio 1978;
distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti;
denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso e' avvenuto anteriormente al 1› gennaio 1978;
dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell' art. 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , relativamente ai soggetti interessati;
note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva;
e) domande, per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialita' medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presidi medici e chirurgici: domande di autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche;
domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche;
domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio;
domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti;
domande per licenze di pubblico esercizio;
domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche;
domande per licenza di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati;
domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture;
domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi;
domande per concessioni di aree pubbliche;
domande per concessioni del permesso di ricerca mineraria;
domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sottorranee;
domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli o pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali;
concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera;
domande all'amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;
domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro delle finanze ha facolta' di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo;
f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle liste e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita':
domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;
domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti (recte:
istituiti) per l'esercizio di attivita' professionali e di altre attivita' di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attivita';
g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non e' obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1› gennaio 1978;
g-bis) mandati ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto , quinto e sesto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni;
g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti.
g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
I soggetti tenuti a indicare il numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto, a richiesta, di riceverne da questi ultimi comunicazione per iscritto. Qualora l'indicazione del numero di codice fiscale debba esser fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarlo possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevono comunicazione da questi ultimi.
La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformita' ai modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi".
- Si trascrive il testo dell' art. 15, del D.P.R. n. 636/1972 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Contenuto del ricorso. - Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere:
a) l'indicazione della commissione adita;
b) l'oggetto della domanda;
c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso e' proposto;
d) i motivi;
e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonche' la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.
Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera c) del comma precedente. Il ricorso deve contenere l'indicazione del codice fiscale del ricorrente e, se del caso, del suo legale rappresentante.
Il ricorso e' inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32- bis".
- Si trascrive il testo dell' art. 9, del D.P.R. n. 636/1972 , cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 9 (Componenti della commissione tributaria centrale). - I membri della commissione centrale sono scelti fra appartenenti alle seguenti categorie in attivita' di servizio o a riposo che non hanno superato il 72› anno di eta':
a) magistrati della corte di cassazione;
b) magistrati del consiglio di stato, con la qualifica non inferiore a consigliere;
c) magistrati della corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere;
d) avvocati dello stato, con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale;
e) professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purche' non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma;
f) impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale.
Possono, altresi', far parte della commissione, nei limiti di un sesto dei membri della commissione stessa, gli avvocati che siano iscritti almeno da dieci anni all'albo per il patrocinio presso le giurisdizioni superiori e che rinuncino alla iscrizione all'albo professionale.
Gli impiegati di cui alla lettera f) del primo comma, se accettano la nomina, sono messi fuori ruolo e sono collocati a riposo alla data della cessazione per qualsiasi causa dalla carica di componente della commissione e, in ogni caso, non oltre il 65› anno d'eta'.
I presidenti di sezione sono scelti fra i membri piu' anziani per appartenenza alla commissione centrale che hanno qualifica non inferiore a presidente di sezione del consiglio di stato e della corte dei conti e non inferiore a quella di magistrato della Corte di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori.
Il presidente della commissione centrale e' scelto fra i magistrati della corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione.
Le nomine sono fatte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze, il quale per i membri magistrati ed equiparati in servizio si attiene alle designazioni dei capi dei rispettivi istituti.
Per le incompatibilita' e per la decadenza si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6.
La decadenza e' dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze".
CAPO XIV TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO I IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 32

1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta lo- cale sui redditi, nonche' delle relazioni addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad un mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, il maggior reddito dichiarato non puo' essere inferiore a lire 500.000 per ciascun periodo d'imposta. Per il periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.
2. Gli interessati, tra il 1µ ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla societa' risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, all'articolo 15 , ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1µ dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 30 settembre 1992. (2)
3. Le dichiarazioni integrative a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione di detti modelli. Si applicano le disposizioni dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte in base ad esse dovute nonche' degli interessi e delle soprattasse di cui all'articolo 39, comma 6. ((13)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 2, primo periodo del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni. ----------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 32, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si interpretano nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui al titolo VI della legge medesima, si intende legittimamente avvenuta, purche' i contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui al comma 1 del citato articolo 32 e che non hanno corrisposto in tutto o in parte alle previste scadenze, anche ratealmente, le somme dovute, provvedano, alla scadenza della rata, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all'articolo 39, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991 ; il pagamento e' considerato valido se comunque eseguito prima dell'inizio della azione esecutiva".

Art. 33

1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresi' dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14 a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 . La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all' articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649 , e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36.
2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.
5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita seplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.
Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.
6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le dispozioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.
7. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.
8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indi- cate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresi' per le iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanzne di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate in caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.
Note all'art. 33:
- Si porta il testo della lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973 :
" d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell' art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ;".
- Si riporta il testo degli artt. da 14 a 19 del D.L. n. 69/1989 :
"Art. 14. - 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilita' semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta'.
2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
2- bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni, per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichirazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti.
Art. 15. - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1› al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non e' stato notificato accertamento.
2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo.
Art. 16. - 1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 . Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.
Art. 17. - 1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non e' inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'art. 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.
Art. 18. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell' articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , delle dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili.
4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Art. 19. - 1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'art. 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsti".
- Si riporta il testo degli artt. da 5 a 8 del d.l. n. 383/1989 :
"Art. 5. - 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verra' indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potra' rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unita' immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989 , e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non oltre il 15 dicembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.
3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.
4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 15 dicembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta gia' eseguiti.
Art. 6. - 1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e' determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta e' determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta lo- cale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.
2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dele- gate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato e' dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.
Art. 7. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell' articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920 , come sostituito dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506 , delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 5, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.
Art. 8. - 1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 5 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.
2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 5 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 408/1990 e' il seguente:
Art. 14. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32';
b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
'In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo'.
2. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
'Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 '.
3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: 'nella quale l'operazione doveva essere computata', sono aggiunte le seguenti: 'se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento;';
b) nel penultimo periodo, dopo le parole: 'termine di presentazione della dichiarazione annuale', sono aggiunte le seguenti:
'; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.'.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e delle relative soprattasse.
5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 649/1983 e' il seguente:
"Art. 2. - Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all' art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , e' stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla societa' ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura piu' elevata, l'imposta dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 .
Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati da decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a) quelli che in caso di distribuizione concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale il relativo accertamento e' divenuto definitivo, e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all' art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 .
Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
Se il reddito imponibile della societa' e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio e' maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
Nella relazione degli amministratori delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle societa' stesse devono essere distintamente indicati:
1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;
3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma;
4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera a) del terzo comma;
5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del terzo comma.
La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale e' stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi e' stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.
Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'art. 105 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo e quarto e' ridotto alla meta'.
L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui alla L. 23 marzo 1977, n. 97 , e successive modificazioni, e' determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo".
- Si riporta il testo degli artt. 105, 106 e 107 del testo unico del D.P.R. n. 917/1986 :
"Art. 105 (Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio). - 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.
2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1› dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento dgli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1› dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.
6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuizione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente; b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1› dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6.
8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma l'imposta e' in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.
9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziche' a quella del 1› dicembre 1983.
Art. 106 (Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'articolo 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dall'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5 , della legge 1› marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia.
Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105, viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentata degli interessi di cui all' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza o di computarla in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94".
- Il testo dell' art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 41-bis (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli Uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile compresi i redditi da partecipazioni in societa' associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggiore reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente.
Ai fini delle imposte sul reddito:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51;
c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici".
- Il testo dell' art. 5 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costituitivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all' art.
230- bis del codice civile , limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".
- Il testo dell' art. 74 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 74 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.
I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti.
Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".
- Il testo dell' art. 75 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle concessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva alla data in cui si veifica l'effetto traslativo e costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".
- Il testo dell' art. 61 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 61. (Ricorsi). - Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , sono sostituiti dai seguenti:
"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".
- Il testo dell' art. 62 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 62 (Valutazione delle rimanenze). - Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della
medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.
Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'.
Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente.
Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.
Se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma, il valore unitario dei beni si determina dividendo il valore cosi' determinato o attribuito per la loro quantita'.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.
Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo".
L' art. 59 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 59 (Rimanenze finali ed esistenze iniziali). - 1.
Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita' valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall' articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72 , concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi".

Art. 34

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 1 ottobre 1991, e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio diverso dall'accertamento parziale di cui all' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, la controversia si estingue se la dichiarazione stessa reca un imponibile non inferiore alla somma del 60 per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio o enunciato in decreto di citazione a giudizio penale e del 15 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente e sono versate le relative imposte. Se nella dichiarazione originaria, ancorche' tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o piu' imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 65 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte e sono eseguiti i relativi versamenti. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato. Se alcuni elementi dell'imponibile accertato non sono oggetto di contestazione da parte del contribuente le rela- tive imposte restano dovute per l'intero ammontare dei suddetti elementi e degli stessi non si tiene conto ai fini del presente articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 non consentono in nessun caso di effettuare un versamento di imposta, integrativo di quello corrisposto in conseguenza della dichiarazione originaria, di ammontare inferiore al 20 per cento della differenza fra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa e' versata non e' inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 30 per cento.
3. Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi di imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1991 o in corso a tale data.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75 .
5. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. (2) Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; ((in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione e' revocata)) .
6. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 5, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni. (2)
7. I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal comma 6. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 15 maggio 1992, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione presentata e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge riprende con la prima scadenza utile. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, presentate ai sensi del presente articolo, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni si riferiscono.
8. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggiore imponibile che risulti non inferiore al 20 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore all'80 per cento del maggiore imponibile stabilito dalla commissione tributaria.
9. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata decisione di organi giurisdizionali di grado superiore al primo e penda ancora la controversia, la controversia stessa si estingue se la dichiarazione integrativa reca, rispetto alla dichiarazione originaria, un maggior imponibile che risulti non inferiore al 15 per cento del maggiore imponibile accertato dall'ufficio e non inferiore al 90 per cento del magiore imponibile stabilito dalla commissione di secondo grado o dalla commissione centrale o dalla corte di appello.
10. Nelle ipotesi di cui ai commi 8 e 9, qualora la controversia abbia per oggetto riduzione di perdite dichiarate nei confronti dei soggetti cui le stesse rilevano ai sensi degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblicas 29 settembre 1973, n. 597, e succes- sive modificazioni, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , e successive modificazioni, 8 e 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e succes- sive modificazioni, la controversia stessa si estingue se nella dichiarazione integrativa e' indicata una riduzione della perdita dichiarata: non inferiore al 30 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore all'80 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione di primo grado; non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato e non inferiore al 90 per cento del detto ammontare complessivo riconosciuto con la decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale o della corte d'appello.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 i commi 5 e 6 del presente articolo e che il termine per la richiesta di sospensione della riscossione di cui al comma 7, secondo periodo del presente articolo e' fissato al 30 giugno 1993.

Art. 35

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore, della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41.

Art. 36

1. Per i periodi di imposta relativamente ai quali fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all' articolo 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, notificati fino al ((20 giugno 1993)) , la controversia, se non risulta estinta ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.
2. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 33 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito d'impresa.
3. I giudizi in corso, e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 aprile 1992; tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 30 aprile 1992 i giudizi restano sospesi, limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati, subordinatamente all'esibizione da parte del contribuente dei documenti di cui al comma 5 dell'articolo 34.
4. Si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 34.
L'iscrizione provvisoria nei ruoli da effettuare ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' commisurata alle somme per le quali la contestazione prosegue. (2)
------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.

Art. 37

1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibii dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 37:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e' riportato in nota all'art. 34.

Art. 38

1. Il contribuente con la dichiarazione integrativa puo' richiedere, per i periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 34, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma del presente articolo. 2. La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullita' la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l'accertamento di cui all' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; ai fini dell'individuazione dei detti periodi di imposta non trova applicazione il disposto dell' articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dell'articolo 4, comma 2 , del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 . La definizione automatica si ottiene versando, in riferimento a ciascuna imposta, un importo pari al 20 per cento dell'imposta lorda e delle addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 10 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 18 per cento; quando l'imposta lorda e le addizionali superano l'ammontare di lire 40 milioni, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 15 per cento. Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno dichiarato in un periodo d'imposta ricavi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 se esercenti attivita' di servizi, di intermediazione, di trasporto, alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o a lire 2.000.000.000 se esercenti attivita' di produzione di beni o a lire 5.000.000.000 se esercenti attivita' di commercio all'ingrosso o al minuto compresi gli ambulanti ovvero per i contribuenti esercenti arti o professioni che hanno dichiarato in un anno compensi di ammontare non superiore a lire 700.000.000 la definizione automatica puo' essere effettuta adottando una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra l'incremento, rispetto ai ricavi o compensi dichiarati, dei ricavi o compensi calcolati sulla base dei coefficienti presuntivi determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 1990 , ridotti, per gli anni precedenti il 1990, tenendo conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed i ricavi o compensi dichiarati, fermi restando gli importi minimi di cui al comma 3. Qualora non sussistano le condizioni per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui sopra all'anno di imposta 1990, i soggetti di cui al periodo precedente debbono calcolare i ricavi presunti con riferimento al primo anno d'imposta precedente al 1990 in cui il soggetto abbia esercitato l'attivita' durante tutto il periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali sono previsti diversi limiti di ricavi si fa riferimento all'attivita' da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi stessi se le operazioni effettuate sono state annotate distintamente nelle scritture contabili; in mancanza della distinta annotazione si fa riferimento al limite di lire 5.000.000.000 relativamente all'ammontare complessivo dei ricavi. Le disposizioni precedenti si applicano a condizione che il reddito di impresa ed il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni dichiarati non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono insieme i redditi sopra menzionati, le percentuali corrispondenti a quelle risultanti dal rapporto sopra menzionato vanno determinate separatamente per ciascun reddito e si applica, in ogni caso, la percentuale piu' elevata. La percentuale determinata, ai sensi del presente comma, nei riguardi delle societa' ed associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra i coniugi e' applicabile anche ai fini dell'eventuale definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci o associati o dal coniuge qualora i redditi da partecipazione, unitamente agli altri redditi eventualmente dichiarati in relazione ai quali puo' applicarsi la percentuale corrispondente a quella risultante dal rapporto sopra menzionato, non siano inferiori al 60 per cento dell'ammontare del reddito complessivo dichiarato. In tale ipotesi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono due o piu' dei redditi sopra menzionati, si applica la percentuale piu' elevata. Le detrazioni d'imposta, le ritenute e i crediti d'imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 3. Salvo quanto disposto nei commi da 4 a 8, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 100.000 lire per le persone fisiche e per le societa' semplici che producono redditi diversi da quelli di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per le persone fisiche e per le societa' ed associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, titolari di reddito di impresa e di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone guiridiche detto importo e' elevato a lire 400.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 18 milioni, a lire 800.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 200 milioni, a lire 1.200.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a lire 360 milioni a lire 1.600.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 1 miliardo di lire, a lire 2.000.000 se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10 miliardi di lire, e di lire 400.000 per ogni miliardo in piu'. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al comma 1. (( 3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore. )) 4. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 598 e successive modificazioni, 8 e 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del 30 per cento della perdita dichiarata e deve essere versato un importo pari al 10 per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita o in pareggio deve essere versato un importo almeno pari a quello minimo indicato al comma 3 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta e' chiuso in perdita o in pareggio non si tiene conto delle compensazioni previste dalle disposizioni dianzi richiamate, e l'aumento di cui al comma 2 e' applicato sull'imposta comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo cosi' definito, non si applicano le disposizioni predette fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute. 5. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve essere versato un importo pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei periodi stessi; per le societa' e le associazioni di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tale importo e' elevato a lire 4.000.000. Se la dichiarazione dei redditi non e' stata presentata in alcuno dei periodi di imposta indicati nel comma 2, le relative imposte non possono essere definite per definizione automatica. 6. Non puo' essere definita in modo automatico l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata. 7. Agli effetti delle disposizioni recate dai commi da 1 a 6 la presentazione avvenuta, anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e' considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato e' avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo ai periodi di imposta cui si riferisce il certificato stesso, non si applicano le maggiorazioni di cui ai commi 2 e 3. 8. Se le maggiorazioni indicate nel comma 2 riguardano l'imposta lo- cale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al comma 3, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui ai commi 4 e 5.

Art. 39

1. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalita' di cui all'articolo 41. 2. I versamenti delle imposte devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 30 settembre 1992 e per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente nei mesi di gennaio e settembre 1993. 3. Al controllo delle dichiarazioni integrative ed alla conseguente liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni stesse, provvedono gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio con le modalita' di cui all' articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, calcolato con decorrenza dall'anno 1992. 4. Entro il termine di cui al comma 3, sono riscosse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizioni in ruolo speciale secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli ed al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire 20.000. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche qualora successivamente alla data del 30 aprile 1992 divengano definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative. Le imposte dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 30 aprile 1992 per i periodi di imposta per i quali siano presentate dichiarazioni integrative prive dei requisiti di validita' devono essere iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 3. 6. Sulle somme dovute e non versate ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto. 7. L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto che il comma 5 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.

Art. 40

1. La liquidazione di cui all'articolo 39 e' eseguita, per tutte le annualita' di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione e' stata presentata avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli comunicati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.
2. I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 . Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
3. Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualita' di imposte per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa si provvede mediante determinazione di un unico importo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualita'.
4. Alle iscrizioni, ai rimborsi o agli sgravi ralativi alle annualita' di imposta per le quali e' stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 34 e 36, provvedono, per ciascuna annualita', sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento.
Note all' art. 40:
- Il D.P.R. n. 787/1980 , reca: "Norme sulla competanza, nelle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 , 29 settembre 1973, n. 600 e 602 ".
- Il D.P.R. n. 602/1973 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Art. 41

1. Gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 39 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Note all' art. 41:
- Il D.P.R. n. 602/1973 , reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Art. 42

1. Le sanzioni amministrative per omissione, infedelta' o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, non si applicano se l'imposta resta definita per l'imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresi' le sanzioni amministrative per la tardivita' delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.
2. Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente Capo non sono dovuti interessi e soprattasse.
Note all'art. 42:
- Il testo dell' art. 49 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 49. (Deduzioni e detrazioni indebite). - Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , e dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 , si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indebite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55".

Art. 43

1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente Capo sono tenuti al pagamento dei relativi contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'8 per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pedenti, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 , purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 aprile 1992, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. Il pagamento dei contributi o premi e delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indica comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. ((2)) 2. I maggiori redditi risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui ai precedenti articoli non rilevano ad effetti diversi da quelli previsti nel presente titolo.
3. I carichi contributivi afferenti il 1987 e anni precedenti dovuti dalle imprese agricole singole od associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche per le gestioni di propria competenza, possono essere versati, senza aggravio di interessi, tramite appositi bollettini predisposti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) in venti rate trimestrali uguali e consecutive a decorrere dal 1° giugno 1992. Per avvalersi della dilazione gli interessati debbono presentare allo SCAU apposita domanda entro il 28 febbraio 1992.
4. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 3 le sanzioni civili sono applicate in misura pari agli interessi del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti in materia di versamenti di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative con la esclusione delle spese legali.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 , ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che i termini del 30 aprile 1992, indicati nel comma 1, primo e secondo periodo del presente articolo 43, sono differiti al 20 giugno 1993.
Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto. CAPO XV TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO II IMPOSTE INDIRETTE

Art. 44

1. Le controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano intervenuti accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il solo pagamento di un importo pari al 60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata, ((dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale)) , diminuita del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 20 per cento della maggiore imposta accertata; in caso di eccedenza di credito non riconosciuta ((ai sensi degli articoli 54 e 55)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , la controversia puo' essere definita con il solo pagamento di un importo pari al 50 per cento di tale eccedenza. 2. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione della commissione tributaria di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore al 70 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione tributaria. 3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata depositata la decisione successiva a quella di primo grado e penda ancora controversia, la controversia stessa si estingue con il pagamento di un importo pari al 30 per cento dell'imposto o della maggiore imposta accertata dall'ufficio e, comunque, non inferiore all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta determinata dalla commissione di secondo grado, dalla commissione centrale o dalla Corte d'appello. 4. Nelle ipotesi di dichiarazioni a credito, le percentuali di cui ai commi 2 e 3 devono essere applicate, nei relativi casi, alla eccedenza di credito non riconosciuta rispettivamente dall'ufficio o dalle commissioni tributarie, aumentata della eventuale imposta richiesta dall'ufficio o determinata dalle commissioni. 5. L'imposta versata ai sensi dell' articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni viene computata in detrazione dagli ammontari risultanti dall'applicazione delle percentuali anzidette. (( 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate. )) 7. La definizione di cui ai commi da 1 a 6 si rende applicabile agli accertamenti notificati entro il 30 settembre 1991. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75 )) .

Art. 45

1. Per la definizione di cui all'articolo 44, l'amministrazione finanziaria invia ai contribuenti, entro il 31 gennaio 1992 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito a definire la pendenze mediante il pagamento delle somme indicate, ripartite per annualita', entro il 30 aprile 1992 presso il compente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto. E' consentito al contribuente di definire le controversie relative a singole annualita' d'imposta o quelle riguardanti singoli rilievi specificamente indicati in apposita istanza da presentare contestualmente al pagamento della prima o unica rata. ((2))
2. Qualora l'imposta da pagare superi l'importo di lire 3.000.000 il relativo versamento puo' essere effettuato in tre rate di uguale importo con l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti della imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
4. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la controversia si estingue a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 46

1. I contribuenti che pur avendo controversie pendenti non abbiano ricevuto entro il 20 febbraio 1992 la lettera raccomandata di cui all'articolo 45, comma 1, possono definire le controversie secondo le modalita' ed i termini previsti negli articoli precedenti presentando, entro il 30 aprile 1992, istanza contenente la liquidazione dell'imposta all'ufficio competente, redatta su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale entro il 31 gennaio 1992. ((2)) 2. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la suddetta istanza entro il 20 agosto 1992, pagando gli importi relativi entro la stessa data.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 47

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse relative ad infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, che non prevedono applicazione di imposta, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni nei termini e modi previsti negli articoli precedenti.

Art. 48

1. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni previste negli articoli da 44 a 47.
2. I giudizi si estingono subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente delle ricevute, rilasciate dal competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, ovvero della distinta di versamento al concessionario della riscossione delle somme iscritte a ruolo.
3. Qualora il contribuente abbia definito singoli rilievi, il giudizio prosegue limitatamente a quelli non definiti.
4. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
((4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni)) . ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 3 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993.

Art. 49

1. Per ciascuno dei periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto entro il 5 marzo 1991 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di rettifica o accertamento, l'imposta sul valore aggiunto puo' essere definita, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa sia stata comunque presentata anteriormente alla detta data. 2. Restano escluse dalla definizione le dichiarazioni annuali a credito relativa all'anno 1990 con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo e in tal caso anche i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali e' stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E' comunque, ammessa la definizione qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito. 3. La definizione di cui al comma 1 opera a condizione che venga riconosciuta una maggiore imposta determinata aumentando quella dovuta in base alle dichiarazioni annuali prodotte, ivi comprese quelle presentate per la regolarizzazione di adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, purche' comportanti un maggior versamento di imposta, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo.
Quando l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli ammontari di lire 200 milioni, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e quando superano gli ammontari di lire 300 milioni le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. 4. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o, in caso di inizio o cessazione di attivita', il minor periodo di tempo in relazione al quale e' stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione annuale. 5. La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullita', la richiesta di definizione per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione annuale. 6. I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione di cui ai commi da 1 a 5 a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno:
a) lire 300.000 per i soggetti con volume d'affari fino a lire 18.000.000; b) lire 600.000 per quelli con volume d'affari superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 360.000.000; c) lire 900.000 per gli altri soggetti. 7. I contribuenti di cui al comma 2 dell'articolo 38, per ciascun periodo d'imposta, fermo restando in ogni caso l'importo minimo previsto dal comma 6 del presente articolo, possono rideterminare l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo moltiplicandolo per il rapporto tra la percentuale di scostamento dell'ammontare dei corrispettivi di operazioni imponibili dichiarato rispetto a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti di cui al comma 2 dell'articolo 38 e le percentuali di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 38. Qualora la percentuale di scostamento sia uguale o superiore a quelle sopra richiamate, l'importo determinato ai sensi del comma 3 del presente articolo e' dovuto per intero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 GENNAIO 1993, N. 16 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75 )) . ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 50

1. I contribuenti sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, comportanti un versamento d'imposta non inferiore a lire 300.000, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese. Le detrazioni d'imposta non possono essere riconosciute in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria. 2. Nei suddetti casi non si procede alla applicazione di sanzioni e interessi di mora. 3. Qualora il contribuente si avvalga della facolta' di cui al comma 1, gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli ed agli accertamenti secondo le regole ordinarie; l'accertamento in rettifica e' ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare della maggiore imposta accertabile superi quello comulativamente risultante dalla dichiarazione originaria eventualmente presentata e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento dell'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il 10 per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio e' ammesso e la franchigia del 50 per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 60, secondo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. 4. Nelle ipotesi previste dal comma 3 rimangono fermi le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia. ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 51

1. Le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 49 e 50 devono essere spedite per lettera raccomandata tra il 1° e il 30 aprile 1992 all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione e' l'attuale domicilio fiscale del contribuente. ((2))
2. Nei casi di fusione o incorporazione, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.
3. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono presentare la dichiarazione integrativa relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa entro il 30 settembre 1992.
4. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1992. Si applicano le disposizioni dell' articolo 37, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.
5. Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:
a) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;
b) l'ammontare della maggiore imposta dovuta che rinosce per ciascun periodo d'imposta;
c) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.
6. L'ammontare di cui alla lettera b) del comma 5 deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1992. Se l'ammontare stesso e' superiore a lire 3.000.000, puo' essere versato, con l'applicazione di interessi nella misura del 9 per cento, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 30 aprile 1992, la seconda entro il 31 luglio 1992 e la terza entro il 31 marzo 1993. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 1° dicembre 1991 al 30 aprile 1992 possono effettuare i versamenti dell'imposta rispettivamente entro il 30 settembre 1992, il 31 gennaio 1993 e il 30 settembre 1993.
7. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell' articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751 , secondo modalita' stabilite con il decreto previsto dal comma 4.
8. Il mancato o insufficiente pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo dell'imposta e della soprattassa di cui all' articolo 44, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e degli interessi di mora nella misura del 15 per cento annuo. In tal caso la dichiarazione integrativa produce effetti a condizione che il contribuente effettui regolarmente il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
9. I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attivita' di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.
10. Gli ammontari di cui alla lettera b) del comma 5 e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma dell'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otttobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 52

1. La definizione di cui agli articoli 44 e 49 opera anche nei casi in cui siano state emesse o utilizzate fatture per operazioni inesistenti, a condizione che: se la definizione e' chiesta dal cedente o prestatore, si sia corrisposto o si corrisponda per intero la relativa imposta; se la definizione e' chiesta dall'acquirente o committente, si eliminino gli effetti dell'indebita detrazione.
2. Le sanzioni amministrative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni, nonche' gli interessi di mora, non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi degli articoli 44 e 49.
3. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta nonche' per quelle stabilite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 249 , e successive modificazioni, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stato ancora notificati i relativi avvisi di irrogazione, possono essere definite a condizione che venga presentata apposita istanza all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiuno del domicilio fiscale dell'autore della violazione, versando, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51, l'importo di lire 500.000 per ogni periodo di imposta in cui sono state commesse le infrazioni. Tale importo e' ridotto a lire 150.000 per le infrazioni commesse dai vettori e a lire 50.000 per quelle commesse dai conducenti in relazione all'osservanza degli obblighi previsti in materia di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.
4. Per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le pene pecuniarie non si applicano qualora il minimo edittale non superi lire 40.000. ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 1) che la dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al presente articolo, e' da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purche' sottoscritta in calce.

Art. 53

1. Le controversie di valutazione relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle successioni e donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni, per le quali alla data del 30 settembre 1991 non sia intervenuta pronunzia, non piu' impugnabile, emessa dagli organi del contenzioso tributario, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento di un'ulteriore imposta determinata secondo i criteri previsti dall'articolo 44, comma 1, della presente legge, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. 2. Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 marzo 1991, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purche' tutti registrati entro il 20 aprile 1991, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente puo' chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie.
L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non puo' comunque essere inferiore al 25 per cento del valore finale dichiarato. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello dichiarato aumentato della meta' del maggiore valore accertato dall'ufficio agli effetti dell'imposta di registro e delle successioni e donazioni, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, quello dichiarato dal contribuente aumentato del 25 per cento. 4. In caso di accertamento di valore effettuato a seguito della mancata presentazione nei termini della istanza di attribuzione di rendita, ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e sulle donazioni nonche' all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, potranno essere definite per un valore corrispondente alla rendita catastale attribuita rivalutata ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131 , senza soprattasse e panalita' ma con i soli interessi. A tal fine il contribuente deve presentare l'istanza di cui al citato articolo 12 entro il 30 aprile 1992 direttamente all'ufficio del registro, per la successiva trasmissione della stessa al competente ufficio tecnico erariale, il quale provvedera' entro dieci mesi dal ricevimento all'attribuzione della rendita catastale e all'invio del relativo certificato all'ufficio del registro. 5. Le altre controversie pendenti alla data del 30 settembre 1991 relative all'applicazione delle imposte di cui al comma 1, nonche' le controversie pendenti in relazione all'imposta sostitutiva di cui all' articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e successive modificazioni possono essere definite, su richiesta del contribuente, con il pagamento del 50 per cento dell'imposta liquidata dall'ufficio senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. Possono essere altresi' definite le controversie pendenti alla stessa data e rela- tive alla sola applicazione di soprattasse e pene pecuniarie per tardiva registrazione di atti e denunzie comportanti l'applicazione delle imposte di cui al comma 1, alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 47 della presente legge. 6. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative alla applicazione delle imposte di cui al comma 1, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalita' omesse e al conseguente versamento del tributo. 7. La definizione di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria. 8. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento domanda in carta semplice, in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione. Le somme dovute debbono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione. ((Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.)) ((2)) 9. Per le controversie pendenti e le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'applicazione delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalita' se previste. A tali fini deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione delle generalita' e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale.
Qualora il tributo debba essere liquidato direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda da presentarsi al competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica. ((2)) (( 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora. )) 11. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati, anche se prodotte da un solo obbligato. 12. I giudizi in corso sono sospesi per effetto della domanda, ivi compresa quella prevista dal comma 4, e si estinguono a seguito del pagamento delle imposte dovute, ai sensi del presente articolo; dell'avvenuto pagamento l'ufficio dovra' dare comunicazione al competente organo giurisdizionale o amministrativo adito. L'ordinanza di estinzione e' revocata a seguito dell'apposita comunicazione da parte dell'ufficio, nei casi di cui all'articolo 65.
((12- bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2 , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 .
12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento dicui al comma 7 sono sospesi fino
alla data del 20 giugno 1993.)) 13. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi gia' corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.
----------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le istanze di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interesse, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno 1993 puo' altresi' essere presentata l'istanza prevista dal comma 4 del presente articolo.

Art. 54

1. Le controversie, anche di natura amministrativa, in materia di imposta generale sull'entrata riguardanti accertamenti e/o liquidazioni dell'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il solo pagamento dell'imposta in contestazione, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. ((2)) ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che le istanze ai fini dell'applicazione del presente articolo possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interesse, del 12 per cento annuo.

Art. 55

1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto a presentare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 1990, e sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte nella misura risultante dalla tabella di cui all'allegato B alla presente legge, nonche' per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni e per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica, nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province. Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Gli stessi enti sono altresi' esonerati dal presentare le dichiarazioni dei redditi non presentate per gli anni dal 1981 al 1986, sempre che non sia stato notificato accertamento, ove provvedano a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 e per ognuno degli anni per i quali la dichiarazione non sia stata presentata, una somma a titolo di definizione delle relative imposte in misura doppia di quella prevista dalla medesima tabella. L'esonero della presentazione delle dichiarazioni e' comunque subordinato al fatto che vengano definiti, mediante versamente delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990 per i quali la dichiarazione non risulti ancora presentata alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento. 2. Per gli anni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione ma non sia ancora stato notificato accertamento i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, elevando del 10 per cento l'imponibile dichiarato e provvedendo a versare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, l'ammontare delle maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili cosi' definiti.
Nel caso di dichiarazione in perdita, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ognuna delle dichiarazioni in perdita, di una somma in misura pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione deve comprendere tutti gli anni per i quali sia stata presentata la dichiarazione e non sia stato ancora notificato accertamento. 3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia gia' stato notificato accertamento d'ufficio o in rettifica, e questo non sia divenuta definitivo ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti di imposta possono essere definiti, a richiesta dell'ente, riducendo l'imponibile o in maggior imponibile accertati, rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica. Nel caso di accertamento che si limiti a ridurre la perdita dichiarata, il rapporto si definisce, a richiesta dell'ente, riducendo la perdita dichiarata di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata. 4. Se, alla data di entrata in vigore della presente, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie, e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue, a richiesta dell'ente, sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base degli imponibili o maggiori imponibili accertati dall'ufficio, ridotti rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti accertamento d'ufficio o in rettifica. 5. Le maggiori imposte eventualmente dovute in base agli imponibili o ai maggiori imponibili cosi' definiti devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6, computando in diminuzione gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e non possono comunque essere compensate con gli eventuali crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni gia' presentate. Al rimborso di tali crediti si provvedera' d'ufficio. 6. La definizione dei rapporti di imposta ai sensi dei commi da 1 a 5 e' in ogni caso subordinata alla presentazione, a pena di nullita', di apposita domanda dell'ente interessato. La domanda deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata entro il 30 giugno 1992 all'ufficio delle imposte competente e ad essa devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti previsti dai commi da 1 a 5. Le domande e i versamenti devono essere effettuati mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 marzo 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli. (2) 7. In caso di definizione ai sensi dei commi da 1 a 6, non si terra' conto ne' degli accertamenti ne' delle decisioni eventualmente notificati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Per i rapporti di imposta cosi' definiti non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, ne' all'applicazione di interessi sulle somme a tale titolo versate. 8. I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992. Tuttavia i giudizi per i quali sia stata fissata l'udienza di discussione nel suddetto periodo sono sospesi nell'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Successivamente al 20 giugno 1993 i giudizi si estinguono mediante ordinanza subordinatamente alla esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa. Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidita' delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi e' revocata l'ordinanza di estinzione. (2) 9. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni, gia' differiti dall' articolo 9 del decreto- legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , e successivi provvedimenti di proroga, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1992. (2) 10. Gli accertamenti dei redditi relativi a tutti gli anni per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non siano stati definiti ai sensi della presente legge dovranno comunque essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995. 11. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella gli Istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. ((12)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui ai commi 6 e 9 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
Lo stesso D.L. ha poi disposto (con l'art. 3, comma 2) che il comma 8 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993. ---------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 48, comma 14) che "I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998".

Art. 56

1. I comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le province e le regioni, nonche' le unita' sanitarie locali, le IPAB, le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990, sempre che non sia stato notificato accertamento, sono esonerati dal presentarle se provvedono a versare, per ogni periodo d'imposta, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato B alla presente legge; per le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica nella misura risultante dalla citata tabella relativamente alla prima classe delle province e per le IPAB nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni.
Per le unita' sanitarie locali la misura corrisponde a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale. Le anzidette somme sono raddoppiate ai fini dell'esonero della presentazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986. L'esonero e' operante solo se richiesto per tutti i periodi d'imposta.
2. I rapporti relativi ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la dichiarazione annuale ma non sia stato ancora notificato avviso di rettifica, possono essere definiti elevando del 10 per cento l'imposta dovuta in base alla dichiarazione. Nel caso di dichiarazione annuale a credito, i rapporti si intendono definiti con il pagamento, per ogni periodo d'imposta, di una somma pari alla meta' di quella prevista dalla citata tabella. La definizione e' operante se richiesta per tutti i periodi d'imposta.
3. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica e questi non siano gia' divenuti definitivi ne' sia stata notificata alcuna decisione delle commissioni tributarie, i relativi rapporti possono essere definiti riducendo l'imposta o la maggiore imposta accertata, rispettivamente, del 70 o del 90 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell' articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove con la rettifica eseguita dall'ufficio sia stato ridotto il credito di imposta dichiarato, il rapporto si definisce con il pagamento di un ammontare pari al 10 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato.
4. Se, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' state notificate una o piu' decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, la controversia si estingue sulla base di quanto stabilito dall'ultima decisione, oppure sulla base dell'imposta o della maggiore imposta accertata dall'ufficio, ridotta rispettivamente del 30 o del 50 per cento e computando in detrazione l'imposta eventualmente gia' versata ai sensi dell' articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
Non si fa luogo, comunque, a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' riscosse. Ove le decisioni delle commissioni abbiano ridotto il credito di imposta dichiarato, la controversia si estingue con il pagamento di un ammontare pari alla differenza tra il credito dichiarato e quello stabilito dall'ultima decisione, oppure pari al 30 per cento della differenza tra il credito dichiarato e quello accertato dall'ufficio .
5. Le somme dovute ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere versate nei termini e con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 55.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 55. (2)
7. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall' articolo 4-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e' ulteriormente differito al 5 marzo 1992 per quanto riguarda le dichiarazioni e versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi d'imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel presente comma e nei precedenti provvedimenti di proroga, sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1991.
8. Gli accertamenti e le rettifiche relativi a tutti i periodi d'imposta per i quali e' stato differito il termine di presentazione della dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e per i quali non sia intervenuta definizione ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere comunque effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 1995 .
9. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli istituti autonomi per le case popolari od agli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni. Ai fini dell'inquadramento nelle classi demografiche di cui alla citata tabella, gli istituti sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attivita'. ((12)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 6 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni. ------------------ AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 48, comma 14) che "I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998". CAPO XVI TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 57

1. Le dichiarazioni integrative di cui alla presente legge, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni non possono essere modificate dagli uffici ne' contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme di cui ai Capi I e II del presente titolo; in tale ipotesi gli uffici, in sede di liquidazione delle dichiarazioni integrative, devono accertare, in base agli elementi in esse contenuti, quali effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto del principio di conservazione degli effetti giuridici degli atti.
Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative indicate nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 42. 2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi di imposta per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati di due anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la predetta dichiarazione. Relativamente ai tributi di cui al comma 1 dell' articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti ((l'accertamento e)) la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all' articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . 3. Le disposizioni di cui all' articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ed all' articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad eccezione di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all' articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, ovvero i contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni ((di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48)) ne' per i periodi di imposta con accertamenti gia' definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. 4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del ((30 novembre 1991)) con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti. 5. Gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, provvedono al controllo della completezza e della veridicita' degli elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di cui ll'articolo 38, comma 2, e alla riscossione dei maggiori importi dovuti e non versati. In tali ipotesi la misura delle soprattasse di cui agli articoli 39, comma 6, e 51, comma 8, e' raddoppiata. 6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991 hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, apposita istanza all'ufficio delle imposte competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa e venga effettuato il pagamento della somma di lire due milioni per ciascuno dei periodi di imposta cui le violazioni si riferiscono. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformita' al modello approvato con il decreto di cui all'articolo 32, comma 3. I versamenti devono essre effettuati nei termini e nei modi previsti negli articoli da 39 a 41. ((2)) ------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 6 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

Art. 58

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, a quelli strumentali per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell' articolo 2217 del codice civile . Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 40 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'articolo 79, nel registro dei beni ammortizzabili".
2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1991, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, puo', entro il 30 aprile 1992, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in re- gime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 28 febbraio 1992, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. (14)
3. Per bene proveniente dal patrimonio personale dell'imprenditore deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso, non acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. ((La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis.)) ((3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale,
didattico, sanitario e culturale.)) ((3))
4. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per l'anno 1992 dall' articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 .
------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la dichiarazione di opzione di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione e' presentata oltre il 1 giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. ------------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L.30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 24) che "La dichiarazione di opzione di cui all' articolo 58, comma 3- bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta".

Art. 59

1. Gli importi dovuti sulle annualita' definite ai sensi degli ((articoli 34, 36 e 44)) saranno da computare al netto degli importi pagati o iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e potranno essere rateizzati in un numero massimo di cinque anni senza il pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi supera i 500 milioni per ciascuna imposta. (( 1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati. )) 2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione integrativa dovra' essere allegata la fotocopia delle cartelle esattoriali, se esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali di versamento, ovvero l'attestazione del competente ufficio tributario relativa alle causali.

Art. 60

1. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nella presente legge, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato nel comma 3 dell'articolo 39, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 61

1. Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore ed il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorita' di vigilanza, possono avvalersi delle disposizioni della presente legge. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i termini previsti dalle predette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche i curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti.
Nota all'art. 61:
- Il testo dell' articolo 111, del regio decreto n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente:
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese an- ticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto del giudice delegato".

Art. 62

1. Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge relative alle singole imposte.
2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 62-bis

1. Le sanzioni amministrative previste nell' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il ((20 giugno 1993)) , delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a questa data.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non e' stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione e' stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione e' presentata successivamente a tale data ed entro il ((20 giugno 1993)) .
CAPO XVII TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO IV SOSTITUTI DI IMPOSTA

Art. 63

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, e successive modificazioni, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al 30 novembre 1991, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle gia' presentate ancorche' con ritardo superiore ad un mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali, pur scadendo l'ordinario termine per la presentazione della dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di disposizioni che hanno stabilito la proroga, la dichiarazione stessa e' stata comunque presentata entro la stessa data.
2. I soggetti di cui al comma 1, tra il 1° ed il 30 aprile 1992, devono spedire per lettera raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facolta' prevista nel comma 1. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32. ((2)) 3. Le dichiarazioni integrative, a pena di nullita', devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio 1992 con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle relative norme e per la presentazione delle dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per la compilazione dei detti modelli.
4. In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.
5. I versamenti delle ritenute dovute in base alle dichiarazioni integrative devono essere effettuati in tre rate di uguale importo nei mesi di aprile e luglio 1992 e luglio 1993. Si applicano le disposizioni dell'articolo 39, commi 2, secondo periodo, 3, 4, 5 e 6. ((2)) 6. Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1, secondo periodo, e del comma 2 dell'articolo 42.
7. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilita' delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.
8. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 32, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 34, dei commi 3 e 4 dell'articolo 36 e del comma 1 dell'articolo 57.
9. Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al ((30 novembre 1991)) , ai fini dell applicazione della normativa di cui al presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniarie e soprattasse rel- ative ad infrazioni diverse da quelle connesse all'effettuazione delle ritenute, possono essere definite mediante il pagamento del 10 per cento delle predette sanzioni.
------------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 2 del presente articolo possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.
Lo stesso D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 ha poi disposto (con l'art. 3, comma 2) che se le dichiarazioni e le istanze sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti nel comma 5 del presente articolo devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. CAPO XVIII TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO V DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI

Art. 64

1. Le controversie relative ai tributi amministrati dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette pendenti presso l'Amministrazione o davanti all'autorita' giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991, possono, su istanza del contribuente, essere definite con il pagamento dei tributi, accertati dagli uffici impositori, ove dovuti, e del 20 per cento del minimo della relativa pena pecuniaria. ((2)) 2. Le violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 relative ai tributi di cui al comma 1, costituenti reati suscettibili di definizione in via amministrativa, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere, ad istanza dell'interessato, estinte con il pagamento dei tributi accertati ove dovuti e del 20 per cento del minimo della sanzione pecuniaria applicabile. ((2)) 3. Per le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, non ancora accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati potranno ottenere l'estinzione, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza.
4. Le istanze irrevocabili, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il pagamento effettuato nei termini e modalita' stabilite nell'apposito decreto ministeriale. L'osservanza di tali condizioni comporta l'abbandono delle indennita' di mora e degli interessi e la compensazione delle spese di lite.
------------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che le istanze previste dal suddetto articolo, commi 1 e 2, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento e' effettuato nei termini e secondo le modalita' stabilite negli articoli 1; 2, commi 1 , 2 , 3 e 5 ; 3, commi 1 , 2 , 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992 , e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento. CAPO XIX TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE TRIBUTARIE CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 65

1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai precedenti Capi del presente titolo non si applicano:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis , 648-bis , 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;
b) ai condannati, se ricorrono le circostanze previste dall' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;.
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni;
d) alle societa' nelle cui attivita' economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilita' provenienti dai reati indicati nel citato articolo 648-bis del codice penale .
2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza,di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento puo' comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso.
Nota all'art. 65:
- Il testo dell' articolo 416- bis del codice penale , e' il seguente:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno pare si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commmi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad essere inerenti nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
- Il testo degli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale e' il seguente:
"Art. 648-bis (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di pesona a scopo di estorsione). Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valoro provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altrui un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
"Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
- Il testo dell' articolo 7 del D.L. n. 152/1991 . (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata, e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall' articolo 98 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- La legge n. 575/1965 , reca: "Disposizioni contro la mafia".

Art. 66

1. Ai fini degli accertamenti induttivi previsti dall' articolo 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 , e successive modificazioni, possono essere utilizzati i coefficienti presuntivi di cui all'articolo 38, comma 2.
Note all'art. 66:
- Il testo del comma 29, dell'articolo 2, del D.L. n. 853/1984 . (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), e' il seguente:
"29. Indipendentemente da quanto stabilito nell' art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e negli articoli 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , gli Uffici delle imposte dirette e gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commmi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte in relazione al tipo di attivita', da uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate, nonche' altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attivita'. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , relative alla programmazione dell'attivita' degli Uffici della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle fnanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sara' data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obbligi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".
CAPO XX TITOLO VII DELEGA AL PRESENTE DELLA REPUBBLICA PER CONCESSIONEDI AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI

Art. 67

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della presente legge.
2. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che, per ciascuna imposta, l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:
a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 e al numero 7 ) dell' articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 del predetto decreto-legge nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;
b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 38.
3. Il Presidente della Repubblica e' delegato altresi', a stabilire che, per i reati commessi dai sostituti d'imposta, l'amnistia si applica a condizione che, alla data del decreto di amnistia, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.
4. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'articolo 57, l'amnistia si applica altresi' per ciascun periodo di imposta cui i reati si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.
5. Il Presidente della Repubblica e' delegato inoltre a concedere amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Note all'art. 67:
- Si riporta il testo dell' art. 1 del D.L. n. 429/1982 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria):
"Art. 1. - Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini della imposta sul valore aggiunto e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cinquanta milioni di lire, se l'ammontare predetto e' superiore a cento milioni di lire si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da 10 a 20 milioni di lire. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un Ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
E' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chiunque:
1) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili e di capitale di cui al successivo n. 3), o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;
2) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a cinquanta milioni di lire e al due per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a duecento milioni di lire;
3) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi.
Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purche' non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Nei casi previsti nel n. 3) del comma precedente si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni se l'ammontare dei dati omessi e' superiore a duecento milioni di lire. Tuttavia non e' punibile chi, entro novanta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, porta specificamente a conoscenza degli Uffici competenti i redditi non indicati nella dichiarazione infedele, sempreche' la violazione non sia stata constatata e non siano iniziate ispezioni o verifiche.
Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati e' superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risulante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, e' superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non e' ammessa l'oblazione di cui all' articolo 162- bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell''articolo 69 del medesimo codice".
- Si riporta l' art. 4 del D.L. n. 429/1982 :
"Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:
1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;
3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;
4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.
2. Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni.
- Si riporta il testo dell' articolo 4 del D.L. n. 429/1982 :
"Art. 4. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:
a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;
c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o della imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti la indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita la identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.
2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d) e) ed f) del comma 1 sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entita' quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni".
- Si riportano i testi degli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 e 492 del codice penale :
"Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). - Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".
"Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi".
"Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). - Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila".
"Art. 485 (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di re- care ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".
"Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno".
"Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri). - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente".
"Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti). - Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di 'atti pubblici' e di 'scritture private' sono compresi gli atti e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti".
- Si riporta il testo dell' art. 2621 del Codice civile :
"Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministartori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotano o pagano utili fittizzi o che non possono essere distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433- bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi".

Art. 68

1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis , 648-bis , 648-ter, del codice penale o per taluno dei delitti richiamati dal citato articolo 648-bis;
b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni.
2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, e' divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di amnistia, sempreche' a tale data fosse pendente il relativo processo penale.
3. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire, inoltre, che i procedimenti in corso per i reati di cui all'articolo 67 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di cui al comma 6 dell'articolo 57 e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.
4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa e' presentata da soggetti nei cui confronti, alla data del decreto di amnistia, e' pendente processo penale per taluno dei reati indicati nel comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne da' notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.
Note all'articolo 68:
- Si riporta il testo degli articoli 416- bis , 648- bis , 648- ter del codice penale :
"Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di indimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
(Omissis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
"Art. 648-bis. (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni con la multa da lire due milioni a trenta milioni.
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'sercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
"Art. 648-ter. (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estersione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
La pena e' aumentata qundo il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648".
- Si trascrive il testo dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa):
"Art. 7. - 1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall' art. 98 del codice penale , concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".
- La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia".
CAPO XXI TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69

Per l'anno 1992 le entrate derivanti dalle disposizioni del titolo VI della presente legge sono iscritte nell'entrata del bilancio dello stato per una quota di lire 10.000 miliardi; il gettito eccedente tale importo sara' icritto in bilancio in relazione alle risultanze delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 70

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gia' sostituita dall' articolo 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' sostituita dalla seguente:
"c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; del 60 per cento per gli anni 1994 e 1995; del 50 per cento per gli anni successi. Per i periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute".
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono parzialmente destinate al settore dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazione, e' aumentata rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli interventi di cui all' articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278 .
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349 , e' prorogato al 31 dicembre 1993. (9) (12) (16) (20) ((21)) 4. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 , e' sostituito dal seguente: "Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993".
----------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1997. ------------------ AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , ha disposto (con l'art. 4, comma 14) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999". ----------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall' articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001". ----------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 22) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall' articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003". ----------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall' articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004".

Art. 71

1. All' articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'atto di conferimento puo' stabilire che gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralita' e di continuita' fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla societa' conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.
2-ter. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la societa' bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonche' quelli di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie che alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della societa' conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".

Art. 72

1. All' articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della societa' conferitaria".
Nota all'art. 72:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.
4. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tale caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini dell'Irpef o dell'Irpeg pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'art. 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo art. 4.
6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o societa' che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 (1), operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
7. Per gli enti e le societa' conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita dal conferente.
8. Nel caso in cui gli enti e le societa' conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle societa' od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.
9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario e' tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.
9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 non si applicano nel caso in cui, per effetto del conferimento dei beni rivalutati, nel patrimonio netto della societa' conferitaria venga ricostituito, anche ai soli fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione per un ammontare corrispondente al maggior valore attribuito ai beni conferiti. In tal caso le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nei confronti della societa' conferitaria".

Art. 73

1. Per la regione Trentino-Alto Adige la commissione regionale di cui all' articolo 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , e' istituita mediante insediamento di sezioni provinciali presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano e di Trento.
Nota all'art. 73:
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari):
"6. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione rigionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB".

Art. 74

1. I provvedimenti di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , limitatamente alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge, per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, acquistino efficacia dal 1° gennaio 1992.
Note all'art. 74:
- Si riporta il testo dell' art. 18, comma 2, della legge n. 1/1991 (menzionata nella precedente nota):
"2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto dei quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Si trascrive il testo del comma 1, lett. a), dell'art. 1 della citata legge n. 1/1991 :
"Art. 1. (Attivita' di intermediazione mobiliare). - 1.
Per attivita' di intermediazione mobiliare si intende:
a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che conto terzi, di valori mobiliari".

Art. 75

1. Le prestazioni di servizi comunque afferenti lo stazionamento o il movimento di unita' da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse e' applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore a quella indicata nel presente articolo. Le rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative.
((2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 , con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967 , ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633 , e successive modificazioni)) 3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreche' siano commesse da datori di lavoro. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale.
4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta e' detraibile.
5. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. Non si fa luogo ne' a rimborsi ne'a' a rettifiche per le cessioni e le importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.
7. Le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 , emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.

Art. 76

1. Le rendite corrisposte in Italia d parte della assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386 , non formano piu' oggetto di denuncia fiscale in Italia.
1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata dagliintermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
((1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis)) ((42)) --------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 78) che "Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , introdotto dal comma 77 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187 . Non si da' luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' versato a titolo definitivo".

Art. 77

1. Il direttore generale delle imposte dirette ed il direttore generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari fanno parte del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusione di cui all'articolo 21, comma 4, fino alla data di nomina, in applicazione della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , del direttore generale e dei direttori centrali del dipartimento delle entrate. Da tale data fanno parte del predetto comitato il direttore generale del dipartimento delle entrate ed il direttore centrale preposto da una direzione centrale del dipartimento stesso con competenza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) .

Art. 78

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992 A decorrere dal 1 gennaio 1994 le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.
8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 .
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
11. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
12. IL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
13-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
18. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
22. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
23. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
24. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 1998, N. 490 .
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari ((i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 )) , trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (37) (40)
25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , nonche' gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico. (37) (40)
25-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 .
26. PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208 . In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni. Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 25 e 25-bis si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall' articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.(32) (33)
27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell' articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 . (3)
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e succes- sive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707 , aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dependente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell' articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;
d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all' articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;(31)
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli consegnati ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all' articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall' articolo 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 .
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' abrogato.
37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all' articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede:
a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati "iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati:
1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate presente articolo.
40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(34)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "I compensi di cui all' articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , competono ai Centri di assistenza fiscale solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto articolo 78. La raccolta delle dichiarazioni e le altre operazioni si intendono effettuate direttamente anche se il Centro di assistenza vi provvede tramite i propri soci, i sostituti d'imposta che hanno stipulato la convenzione prevista dall' articolo 78, comma 13-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, ovvero le imprese cui il Centro di assistenza affida l'effettuazione delle medesime attivita'."
Lo stesso D.L. ha poi disposto (con l'art. 62, comma 3) che "Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall' articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro".
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 ha inoltre disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all' articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 , entro il primo mese utile, e cio' anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale". --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all' articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che la presente modifica si applica alle operazioni per le quali e' emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 , ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 4) che "La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all' articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , nonche' dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 , con scadenza al 28 febbraio, e' effettuata entro il termine del 16 marzo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16-bis, comma 5) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (40)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 1, comma 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Art. 79

1. Fino alla data di inizio delle attivita' dei nuovi uffici periferici da istituirsi per effetto della ristrutturazione del Ministero delle finanze, e' istituito un uffico provinciale dell'imposta sul valore aggunto nella citta' di Lecco; la circoscrizione di tale ufficio comprende i comuni appartenenti alla istituenda provincia di Lecco.
2. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267 , di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 , devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992.
Nota all'art. 79:
- Si trascrive il testo dell' art. 2 della legge n. 267/1989 :
"Art. 2. 1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi.".

Art. 80

1. All' articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 , dopo le parole: "ai sacchetti di plastica", sono soppresse le parole: "non biodegradabili". I commi terzo e quarto dell'articolo 1 e l' articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 febbraio 1989, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1989 , sono abrogati, e all'articolo 1, primo comma, del medesimo decreto sono soppresse le parole: "non biodegradabili".
Nota all'art. 80:
- Si trascrive il testo dell' art. 1, comma 8, della legge n. 475/1988 , come modificato dalla presente legge:
"8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, e' applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unita' prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni le modalita' di applicazione dell'imposta e della sovraimposta.".
- Si trascrive l' articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze n. 100/1989 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilita' del debito d'imposta). - L'imposta di fabbricazione istituita con l' art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475 , sui sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante.
Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilita' si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno.
Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore.
Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si aplicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.".

Art. 81

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica taliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato A

ALLEGATO A
(Articolo 23, comma 5)
TARIFFA
Aliquote percentuali per scaglioni
-------------------|-----------------|------------------------------
Valore imponibile | A) Aliquote sul|B) Aliquote sull'eredita' e
(scaglioni |valore globale |sulle quote ereditarie, sui
in milioni di lire)|netto dell'asse |legati e sulle donazioni
|ereditario |------------------------------|
|e delle |Fratelli | Altri par-|Altri |
|donazioni |e sorelle| enti fino |soggetti|
| |e affini | al quarto | |
| |in linea | grado e | |
| |collate- | affini in | |
| |rale fino| linea col-| |
| |al terzo | laterale | |
| |grado | fino al | |
| | |terzo grado| |
====================================================================
Oltre 10 fino
a 100......... --- --- 3 6
Oltre 100 fino
a 250......... --- 3 5 8
Oltre 250 fino
350........... 3 6 9 12
Oltre 350 fino
a 500......... 7 10 13 18
Oltre 500 fino
a 800......... 10 15 19 23
Oltre 800 fino
a 1500........ 15 20 24 28
Oltre 1500 fino
a 3000........ 22 24 26 31
Oltre 3000...... 27 25 27 33
====================================================================

Allegato B

ALLEGATO B
(Articolo 55, comma 1)
TABELLA
=====================================================================
COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE
_____________________________________________________________________ Classi | Importo annuale
demografiche | (lire)
_____________________________ |______________________________________ 0- 999 | 100.000
1.000- 4.999 | 200.000
5.000- 19.999 | 400.000
20.000- 59.999 | 1.000.000
60.000- 99.999 | 2.000.000
100.000- 499.999 | 5.000.000
oltre 500.000 | 10.000.000
___________________________________________________________________
PROVINCE
___________________________________________________________________
0- 399.999 | 2.500.000
400.000- 799.999 | 5.000.000
800.000- 1.199.999 | 7.500.000
oltre 1.200.000 | 10.000.000
_____________________________________________________________________ REGIONI
____________________________________________________________________ | 10.000.000
_____________________________________________________________________
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