Monitoring Gesetzessammlung

096G0336

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

096G0336

Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. (DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1996 n. 336)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 12/7/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 4, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , che ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; Visto l' art. 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 , che ha disposto la proroga del termine per l'esercizio della delega di cui al citato art. 4 della legge n. 421 del 1992 , nonche' la possibilita' di emanare disposizioni correttive, con uno o piu' decreti legislativi, entro il 31 dicembre 1995; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; Visto l' art. 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539 , di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , che ha disposto la proroga al 30 giugno 1996 del termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ; Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto legislativo n. 77 del 1995 alcune disposizioni correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la riorganizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca la delega per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane.
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 596/1994 di conversione del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994), e' il seguente: "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi fino al 31 dicembre 1995".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- Il termine per emanare disposizioni correttive al D.Lgs. n. 77/1995 e' stato prorogato al 30 giugno 1996 dal comma 3 dell'art 1 della legge n. 539/1995 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) di conversione del D.L. n. 444/1995 .
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 del D.Lgs. n. 77/1995 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3 (Servizio finanziario). - 1. Con il regolamento di contabilita' gli enti di cui all'art. 1, comma 2, disciplinano l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare".

Art. 2

1. L' art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) - 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.".

Art. 3

1. All' art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Ammortamento di beni)";
b) al comma 1 la parola: "patrimoniali" e' soppressa.
Nota all'art. 3:
- II testo dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9 (Ammortamento dei beni). - 1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'art. 71.
2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in conformita' all'art. 31.

Art. 4

1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "con popolazione inferiore a 20.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 11 (Piano esecutivo di gestione). - 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane".

Art. 5

1. All' art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le risultanze dei rendiconti" sono inserite le seguenti: "o conti consolidati";
b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalle seguenti:
" d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 ;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14 (Altri allegati al bilancio di previsione). - 1.
Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 ;
e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".

Art. 6

1. L' art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Individuazione dei responsabili dei servizi). - 1. Con delibera dell'organo esecutivo, modificabile ove necessario, vengono individuati i responsabili di servizi nell'ambito dei dipendenti dell'ente, salvo quanto previsto dall' art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e per le comunita' montane, l'organo esecutivo puo', con delibera motivata che riscontri in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo la responsabilita' dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.
3. Se, a seguito di idonea valutazione, il responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
4. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 5 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 51 (Organizzazioni degli uffici e del personale).
- 1. - 2 - 3 - 4 (Omissis).
5. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".

Art. 7

1. Al comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e da eventuali accordi convenzionali".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 25 (Versamento). - 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.
3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'".

Art. 8

1. All' art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.";
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
" 9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire 'determinazioni' e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all' art. 53, comma 1 , ed all' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .".
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche per l'esercizio 1995.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 27 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo e' il seguente:
"Art. 27 (Impegno di spesa). - 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 30.
Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi, individuati ai sensi dell'art. 19, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all' art. 53, comma 1 , ed all' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
- Il testo del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 142/1990 , gia' citata, e' il seguente:
"Art. 53 (Responsabilita' del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabili di ragioneria, nonche' del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2 - 3 - 4 (Omissis)".
- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 gia' citata, e' il seguente:
"Art. 55 (Bilancio e programmazione finanziaria). - 1 - 2 - 3 - 4 (Omissis).
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto".

Art. 9

1. L' art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Avanzo di amministrazione) - 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 30, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.
3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.".

Art. 10

1. Al comma 2 dell'art. 34 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "con eccezione delle fattispecie di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo" sono soppresse.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 34 (Residui passivi). - 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'art. 27.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione".

Art. 11

1. All' art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.";
b) al comma 3 dopo le parole: "tutte le entrate" sono aggiunte le seguenti: "e le disponibilita'".
Nota all'art. 11:
- II testo dell'art. 36 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 36 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). - 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all' art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142 , con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge".

Art. 12

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "ripiano delle perdite" sono sostituite dalla seguente: "ricapitalizzazione".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 37 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 37 (Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 36, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all' art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente.
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 36, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse".

Art. 13

1. All' art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.";
b) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto da norme speciali".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 46 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 46 (Regole particolari per l'assunzione di mutui).
- 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'art. 45, l'ente locale puo' deliberare nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 49, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto salvo quanto previsto da norme speciali;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto".

Art. 14

1. Al comma 2 dell'art. 48 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e costituisce titolo esecutivo".
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 48 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 48 (Delegazione di pagamento). - 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo".

Art. 15

1. All' art. 49 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 49 (Fideiussione). - 1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi del comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche o integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 . In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.
2-bis. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
3. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art. 46 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite".

Art. 16

1. L' art. 52 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Affidamento del servizio di tesoreria) - 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.".

Art. 17

1. L' art. 57 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 57 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente). - 1. In alternativa al tesoriere l'ente locale puo' affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all' art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni.".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 69 del D.P.R. n. 43/1988 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ) e' il seguente:
"Art. 69 (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresi' alla riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza degli enti locali.
3. La riscossione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata mediante ruolo: per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dall'art. 67, comma 2".

Art. 18

1. Al comma 5 dell'art. 71 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "il godimento di beni di terzi" sono sostituite dalle seguenti: "l'utilizzo di beni di terzi" e le parole: "le sopravvenienze del passivo," sono soppresse.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 71 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 71 (Conto economico). - 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica.
Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime di impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni al 20%.
8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
9. Al conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'art. 114".

Art. 19

1. Al comma 1 dell'art. 77 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' con le modalita' di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste". Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 77 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 77 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte con le modalita' di cui all' art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 36 nonche' con le modalita' di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste".

Art. 20

1. All' art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile.";
b) al comma 2 le parole: "non e' revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno";
c) al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".
Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 79 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 79 (Deliberazione di dissesto). - 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e contiene la dettagliata illustrazione delle cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' art. 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso".

Art. 21

1. L' art. 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 81 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto). - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.".

Art. 22

1. Al comma 1 dell'art. 82 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "previsti dall'art. 89" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dall'art. 88".
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 82 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 82 (Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'art. 88 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni".

Art. 23

1. All' art. 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: "entro trenta giorni dalla data" sono inserite le seguenti: "di esecutivita'";
b) al comma 5 il periodo: "Per lo stesso periodo, per i servizi a domanda individuale, la contribuzione degli utenti deve assicurare nel complesso la copertura dei costi almeno nella misura prevista dalle norme vigenti." e' sostituito dal seguente: "Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti.";
c) al comma 6 dopo le parole: "comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale" sono inserite le seguenti: "presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 84 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 84 (Attivazione delle entrate proprie). - 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 80, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello nel corso del quale e' stata adottata la delibera di dissesto se questa e' precedente alla data del primo settembre, ovvero dall'anno successivo se la delibera di dissesto e' stata adottata in data posteriore. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell' art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello di adozione della delibera di dissesto.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno di adozione della delibera di dissesto se questa e' anteriore al primo settembre, ovvero dall'anno successivo se posteriore, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
6. Le delibere di cui al commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dulla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti comuni sono sospesi i contributi erariali".

Art. 24

1. L' art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 85 (Composizione, nomina e attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di tre membri.
2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'art. 102.
4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.".

Art. 25

1. L' art. 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 86 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario.
3. L'organo straordinario di liquidazione ha ogni potere di organizzazione, nonche' di dotarsi, per le esigenze minime indispensabili, di attrezzature che, al termine dell'attivita' di risanamento, sono acquisite al patrimonio dell'ente locale.".

Art. 26

1. L' art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione l'organo straordinario di liquidazione, entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio e con altri mezzi ritenuti idonei, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda, corredata da idonea documentazione, per l'inserimento del presunto credito nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio compresi nei residui passivi ritenuti sussistenti sulla base di apposita revisione straordinaria da compiere a cura dell'ente;
b) i debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi ai sensi dell'art. 37, purche' sorti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio;
c) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
d) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e riconosciuti nei termini di legge;
e) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7;
f) i debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990 e non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata e che si tratti di forniture, opere o prestazioni eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;
g) i debiti fuori bilancio sorti dopo il 12 giugno 1990, rientranti nelle fattispecie di cui all' art. 12-bis, comma 4, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale, a condizione che l'inclusione sia adeguatamente motivata;
h) la somma pari allo squilibrio delle gestione vincolata, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio, derivante dall'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, di entrate a specifica destinazione; lo squilibrio, determinato dalla differenza tra i residui passivi relativi a debiti effettivamente esistenti ed i residui attivi aumentati della giacenza di cassa relativa alla gestione vincolata, e' accertato sulla base di attestazione del responsabile del servizio finanziario o, in mancanza di questi, del segretario dell'ente.
4. Entro 30 giorni dall'insediamento l'ente locale e' tenuto a trasmettere all'organo straordinario di liquidazione gli elenchi, sottoscritti dal segretario, relativi alle partite debitorie di cui al comma 3, corredati da apposite schede di rilevazione per ciascuna partita debitoria e dalla relativa documentazione. Le schede sono obbligatoriamente sottoscritte, anche in caso di attestazione negativa e da ciascuno secondo le proprie competenze, dai soggetti che ricoprono gli incarichi di segretario dell'ente, di responsabile del servizio finanziario e di responsabile del servizio competente per materia, salvo che sussista gia' apposita scheda predisposta in sede di riconoscimento del debito e sottoscritta dai soggetti a cio' tenuti. Ove si tratti di debiti per forniture di beni o servizi la scheda reca l'attestazione circa il fine pubblico perseguito e l'effettivita' della prestazione resa. In caso di attestazione motivatamente negativa l'organo straordinario di liquidazione puo' desumere elementi di prova circa la sussistenza o legittimita' del debito dalla documentazione offerta dal terzo presunto creditore o da altri atti.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.".
Nota all'art. 26:
- Il testo deIl' art. 12-bis del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), e' il seguente:
"Art. 12-bis (Riconoscimento di debiti fuori bilancio).
- 1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio e' fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.
2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell' art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 . La durata massima della rateizzazione e di tre anni finanziari.
3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell' art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato;
b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
c) precedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.
5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprtle 1989, n. 144.
6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'art. 24 ed al comma 10 dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere con le risorse reperite a norma dell' art. 1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 . Il termine stabilito nel citato art. 1-bis per la deliberazione del conto consuntivo e' fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale e' fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio e' equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione".

Art. 27

1. L' art. 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 88 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento). - 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241 per le province.
5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 46, comma 1.
6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all' art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.
7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall' art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate.
9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
10. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.".
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 28 del D.Lgs. n. 504/1992 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane), e' il seguente:
"Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento del bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all' art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni".
- Il testo della lettera d), comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato) (come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 ) e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-b)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) (come modificato dall' art. 6 comma 1 del D.L. n. 547/1994 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia)) e' il seguente:
"Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali). - 1. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 477 .
1-bis. I comuni e le province possono altresi' procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprieta', ancorche' abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unita' immobiliari deve avvenire con priorita' assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato.
Gli istituto di credito, autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalita' previste al comma 1; nella eventualita' di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.
2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.
3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprieta'. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare.
Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilita' fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalita' previste dai commi precedenti, nonche' per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita', intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".

Art. 28

1. L' art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita', sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse richieste relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente.
12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.".

Art. 29

1. All' art. 90 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89, comma 8, sono individuati i debiti esclusi dalla liquidazione da porre a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui al comma 1, dandone comunicazione ai relativi creditori.".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 90 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 90 (Debiti non ammessi alla liquidazione). - 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'art. 89 comma 8, sono individuati i debiti esclusi dalla liquidazione da porre a carico dei soggetti responsabili senza oneri a carico dell'ente locale.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'art. 89, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, di cui al comma 1, dandone comunicazione ai relativi creditori.
3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per l'adozione dei prescritti provvedimenti".

Art. 30

1. Al comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "Le province ed i comuni ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente" sono sostituite dalle seguenti: "Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili".
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 91 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 91 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 85, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede con le modalita' di cui all'art. 84, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui all'art. 119, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la pianta organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 119, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della pianta organica e' sottoposta all'esame della Commissione centrale per gli organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Al personale eccedente si applicano le disposizioni relative alla disponibilita' di cui all' art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
9. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
10. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
11. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma.
13. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo".

Art. 31

1. Il comma 2 dell'art. 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 93 del citato D.Lgs. n. 77/1995 come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 93 (Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1.
L'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 92 comma 1 o del termine di cui all'art. 92, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di cui all'art. 92, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato".

Art. 32

1. Al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 94 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 94 (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato). - 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'art. 92, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente, nonche' per la presentazione delle relative certificazioni".

Art. 33

1. Al comma 3 dell'art. 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "sino ai cinque anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "sino al quinto esercizio finanziario successivo".
Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 95 del citato D.Lgs. n. 77/1995 come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 95 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' sostituita dalla seguente:
'a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, sino al quinto esercizio finanziano successivo alla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato';
4. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
5. L'inosservaza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 92, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato".

Art. 34

1. All' art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 36" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'art. 37";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 98 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 98 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio). - 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'art. 37, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 91, 95, 96 e 97, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
- Il capo VIII della legge n. 142/1990 , gia' citata, reca: "Forme associative e di cooperazione, accordi di programma".

Art. 35

1. L' art. 99 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 99 (Modalita' applicative della procedura di risanamento). - 1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 .".
Note all'art. 35:
- Il testo dell' art.17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presicienza del Consiglio dei Ministri, come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque risertate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.P.R. n. 378/1993 reca: "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati".

Art. 36

1. Al comma 4 dell'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.".
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 100 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 100 (Organo di revisione economico-finanziaria). - 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano al Ministero dell'interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.
Le modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Gli enti locali provvedono, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.".

Art. 37

1. Al comma 1 dell'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "le norme di ineleggibilita' ed incompatibilita' stabilite dalla legge per i consiglieri comunali, nonche'" sono soppresse.
Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 102 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 102 (Incompatibilita' ed ineleggibilita'). - 1.
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile , intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.".

Art. 38

1. All' art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
"p-bis) un rappresentante della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CO.N.SO.B);
p-ter) tre esperti designati dal Ministro dell'interno tra soggetti dotati di alta professionalita' tecnica e peculiare competenza in materia di finanza e contabilita' degli enti locali;
p-quater) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".
Nota all'art. 38:
- Il testo dell'art. 109 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 109 (Modifiche all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali). - 1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione nazionale per la verifica dei principi contabili degli enti locali.
2. La Commissione ha il compito di verificare l'attualita' dei principi contabili stabiliti per l'attivita' finanziaria degli enti locali e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' di proporre, ove occorra, ai Ministri dell'interno e del tesoro gli aggiornamenti da apportare.
3. La Commissione e' nominata dal Ministro dell'interno con proprio decreto ed e' presieduta da questi o da un suo delegato. E' composta da:
a) il Direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, con funzioni di vice presidente;
b) il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno;
c) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro;
d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
h) due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia (U.P.I.);
i) due rappresentanti dell'Unione comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
l) un rappresentante scelto nell'ambito dei nominativi segnalati dai maggiori organismi esponenziali dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione economico-finanziaria a norma dell'art. 100, con mandato limitato ad un biennio;
m) un rappresentante dell'Associazione ragionieri degli enti locali (A.R.D.E.L.);
n) un rappresentante dei segretari comunali e provinciali scelto nell'ambito dei soggetti segnalati dalle associazioni di categoria, con mandato limitato ad un biennio;
o) un rappresentante dell'Accademia italiana di economia aziendale (A.I.D.E.A.);
p) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (A.B.I.);
p-bis) un rappresentante della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CO.N.SO.B);
p-ter) tre esperti designati dal Ministro dell'interno tra soggetti dotati di alta professionalita' tecnica e peculiare competenza in materia di finanza e contabilita' degli enti locali;
p-quater) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
4. Per ognuno degli organismi di cui al comma 3 e' nominato anche un componente supplente.
5. La Commissione si riunisce almeno in una sessione annuale. Ai componenti spetta il medesimo trattamento economico spettante ai componenti della Commissione di ricerca per la finanza locale, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.".

Art. 39

null
c) al comma 3 le parole: "da adottarsi per ogni trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere";
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.".
Note all'art. 39:
- Il testo dell'art. 113 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 113 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali). - 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'art. 1 comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
4-bis. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all' art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e di cui all'art. 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consigilo di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dell' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3".
- Il testo dell' art. 37 della legge n. 1304/1971 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali) e' il seguente:
"Art. 37. - I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorita' giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorita' amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attivita' esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza e' del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.
La competenza e' peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello".
- Il testo del comma 1, numero 4 deIl' art. 27 del R.D.
n. 1054/1924 (Testo unico della legge sul Consiglio di Stato) e' il seguente:
"Art. 27. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide pronunciando anche in merito:
1) 2) 3) (omissis);
4) dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei Tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico";
- Il testo del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142/1990 gia' citata, e' riportato nella nota all'art. 8.

Art. 40

1. L' art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 114 (Approvazione di modelli). - 1. Con regolamento da emanare, a norma dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75.
2. Con regolamento da emanare, a norma dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 30 giugno 1996, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".
Nota all'art. 40:
- Il testo dell' art. 17 della legge n. 400/1988 gia' citata, e' riportata nella nota all'art. 35.

Art. 41

1. All' art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.".
Nota all'art. 41:
- Il testo dell'art. 115 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 115 (Tempi di applicazione). - 1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.
2. Le disposizioni di cui all'art. 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da5.000 a 39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
3. Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.
3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti".

Art. 42

1. All' art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Gradualita' di ammortamento dei beni)";
b) al comma 1 la parola: "patrimoniali" e' soppressa.
Nota all'art. 42:
- Il testo dell'art. 117 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 117 (Gradualita' di ammortamento dei beni). - 1.
Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 9 gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri dell'art. 71:
a) per il 1996 il 6 per cento del valore;
b) per il 1997 il 12 per cento del valore;
c) per il 1998 il 18 per cento del valore;
d) per il 1999 il 24 per cento del valore.
2. In fase di prima applicazione dell'art. 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati".

Art. 43

1. L' art. 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 119 (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche). - 1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.
2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.
3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione,validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
COMUNI
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
oltre 249.999 abitanti 1/60
PROVINCE
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.".

Art. 44

1. Il comma 3 dell'art. 120 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
" 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
" n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";
4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
7) il comma 6 e' abrogato;
h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 e' abrogato;
i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 120 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 120 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 agosto 1993, n. 378 ). - 1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , si faccia riferimento all' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , od all' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge.
2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all' art. 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , il riferimento deve intendersi all'art. 37 del presente testo di legge.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dell' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguente: "2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nei registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri";
3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al Commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
"8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione.
Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis . Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter . Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater . Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
"n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: "1-bis . Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed al mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva) .
- 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso.
Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h) ;";
4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e) , e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
7) il comma 6 e' abrogato;
h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 e' abrogato;
i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva) . - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di trenta giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e delle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua della liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successivamente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio.
Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis . L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo sodiddisfo dei creditori.
7-ter . La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nei piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".
- Il testo dell' art. 16 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ) e' il seguente:
"Art. 16 (Copertura assicurativa). - 1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento".
- Per il D.P.R. n. 378/1993 vedasi la nota all'articolo 35.
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 378/1993 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Aspetti formali e contenuto della deliberazione). - 1. La deliberazione di dissesto e' adottata per il solo fatto dell'esistenza dei presupposti indicati all'art. 1, senza la previa adozione di alcun altro provvedimento.
2. (Abrogato).
3. La deliberazione di dissesto illustra dettagliatamente le cause che l'hanno determinato e la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto con il conseguente intendimento di avvalersi delle disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 e dell' art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993 .
4. La deliberazione di dissesto e' soggetta al controllo di legittimita' previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 .
E' pubblicata all'albo pretorio dell'ente nei modi di legge.
5. La deliberazione di dissesto e' trasmessa, con assicurata convenzionale, entro sette giorni dall'esecutivita', alla commissione di ricerca per la finanza locale ed alla commissione centrale per la finanza locale operanti presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, e, per conoscenza, al prefetto della provincia.
6. Il Ministero dell'interno provvede alla richiesta di pubblicazione dell'estratto della deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estremi del decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione ed all'indicazione del nominativo del commissario o dei commissari straordinari di liquidazione".
- Il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 4 (Nomina, insediamento e funzionamento dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' articolo 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali.
2. Il Commissario straordinario liquidatore, per il comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della Commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli scritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il commissario straordinario liquidatore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e per le amministrazioni provinciali, dopo la nomina, si insediano presso l'ente che ha deliberato il dissesto.
4. La commissione straordinaria di liquidazione elegge nel suo seno il suo presidente e delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il commissario o la commissione assumono le decisioni con deliberazioni sottoscritte dai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e aventi numerazione unica e separata da quelle degli organi dell'ente, curandone la conservazione in originale in apposita raccolta.
6. Le deliberazioni dell'organo straordinario di liquidazione, fatta eccezione di quella approvativa del rendiconto della gestione, non sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo e sono immediatamente esecutive, ferma restando la procedura di pubblicazione a norma di legge.
7. Il compenso spettante al Commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai compenenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, e' stabilita l'equiparazione alla qualifica piu' elevata nel collegio, o in mancanza, alla qualifica di primo dirigente.
8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione.
Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' articolo 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente articolo e' il seguente:
"Art. 5 (Competenza dell'organo straordinario di liquidazione). -
1. L'organo straordinario di liquidazione ha le seguenti competenze:
a) definizione ed acquisizione del fondo cassa relativo alla gestione dei residui;
b) istituzione del servizio di cassa della gestione di liquidazione;
c) (soppresso);
d) accertamento dell'indebitamento fuori bilancio;
e) inserimento d'ufficio nella massa passiva, per capitale, accessori e spese, dei debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto e successive richieste al giudice dell'esecuzione di provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dei procedimenti;
f) transazione delle vertenze;
g) evidenziazione dei debiti di bilancio e fuori bilancio ammissibili alla procedura di liquidazione;
h) evidenziazione dei debiti che non sono ammissibili alla procedura di liquidazione e relative segnalazioni;
i) provvedimenti per l'accertamento e la riscossione dei residui attivi;
l) individuazione ed alienazione del patrimonio disponibile;
m) individuazione ed acquisizione delle attivita' che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti;
n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
o) assunzione ed acquisizione del mutuo costituente il contributo erariale alla liquidazione;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;
q) deliberazione del rendiconto della gestione.
1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese".
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 6. (Piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa attiva:
a) il fondo di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla deliberazione del dissesto, rettificato sulla base delle riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, dei pagamenti di residui passivi, effettuati prima della deliberazione di dissesto:
b) i crediti riportati tra i residui attivi dopo la revisione straordinaria degli stessi, esclusi quelli di cui al comma 6 del presente articolo;
c) le quote di mutui residue e disponibili in quanto corrispondenti ad economie accertate rispetto alle somme mutuate, esclusi i mutui della Cassa depositi e prestiti;
d) il ricavato della cessione di attivita' produttive non sufficientemente remunerative per l'ente;
e) il ricavato della vendita di beni mobili non strettamente indispensabili per il disimpegno dei servizi d'istituto;
f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);
g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;
h) interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della gestione.
3. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme da restituire al comune per gia' avvenuto pagamento di residui passivi non portati in detrazione, come da comma 2, lettera a), del presente articolo: i debiti riportati nei residui passivi (anche perenti) rideterminati quali risultano nel complesso, per capitolo, dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio dell'ente o dal verbale di chiusura dell'esercizio precedente a quello della dichiarazione di dissesto, se non sono decorsi i termini per l'approvazione del conto consuntivo;
b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ;
c) (abrogata);
d) (abrogata);
e) (abrogata).
4. Gli oneri di liquidazione sono costituiti dai compensi ai liquidatori, dai rimborsi di spese, dalle indennita' di missione e dalle spese per le eventuali consulenze esterne autorizzate.
5. Sono esclusi dalla massa passiva:
a) i debiti fuori bilancio, anche se riconosciuti, ed i residui passivi, caduti in prescrizione ai sensi dell' art. 2934 del codice civile ;
b) i debiti fuori bilancio che non siano suffragati dalle attestazioni dell'amministrazione ordinaria e da idonea documentazione ovvero da sola documentazione per i casi di cui alla lettera c) del comma 3;
c) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
d) i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;
f) i debiti fuori bilancio maturati dopo il 12 giugno 1990 per fattispecie diverse da quelle indicate all' articolo 12-bis, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991 , in quanto rientranti nell'ambito di applicazione dell' art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
g) (abrogata);
h) debiti per espropriazione di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficiaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.
6. (Abrogato).
7. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge.
Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori dell'ente locale e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale e fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto. In caso di massa attiva insufficiente, e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. Fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, da effettuarsi a cura dell'organo straordinario di liquidazione, i residui passivi, pagati anteriormente alla data di deliberazione del dissesto o anteriormente al 21 marzo 1992 per i dissesti gia' dichiarati a tale data, sono assistiti da prelazione per la parte eccedente la cassa come determinata ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 6. Se pagati posteriormente alla data di deliberazione del dissesto i residui passivi, fermo restando l'accertamento delle condizioni di legittimita' della spesa, sono inseriti nella massa passiva come credito del comune, restando a carico degli amministratori l'eventuale parte eccedente in caso di pagamento proporzionale per insufficienza della massa attiva.
8. Nella parte del piano relativa alla massa attiva, l'organo straordinario di liquidazione espone dettagliatamente i vari cespiti e ne indica singolarmente il valore secondo la stima effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. Nel caso di cessione di attivita' produttive o vendite di beni immobili l'organo di liquidazione e' tenuto ad iscrivere nel piano di risanamento un valore pari a 4/5 (80 per cento) della stima effettuata.
9. Nella parte del piano relativa alla massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione indica i debiti singolarmente, evidenziando, in due settori distinti, uno per i residui e l'altro per i fuori bilancio:
- il numero d'ordine;
- il nominativo o ragione sociale;
- l'oggetto della spesa;
- l'epoca del debito;
- l'importo del debito per sorte capitale;
- l'importo del debito per interessi ed accessori;
- il totale del debito.
10. In calce al piano di estinzione dei debiti il commissario o tutti i commissari straordinari di liquidazione rendono, sotto la propria personale responsabilita', la dichiarazione di rispetto delle disposizioni delle leggi e del presente decreto, assicurando:
a) che non sono compresi nella massa passiva debiti prescritti;
b) che non sono compresi nella massa passiva debiti ricadenti nei casi di esclusione previsti dal presente decreto;
c) che i debiti ammessi alla massa passiva si riferiscono a spese per le quali e' stata accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente locale per legge;
d) che per i debiti ammessi e' stata acquisita la documentazione conforme alle prescrizioni ed ai modelli che fanno parte del presente decreto.
11. Nella parte del piano relativo ai debiti esclusi, l'organo straordinario di liquidazione riporta gli elementi identificativi di cui al precedente comma 9 ed i motivi dell'esclusione.
12. Prima dell'inclusione nella massa passiva di perdite di gestione di enti od organismi dipendenti dall'ente locale nonche' di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, l'organo straordinario di liquidazione ha l'obbligo di verificare l'attendibilita' dei dati ed accertare, anche sotto l'aspetto della pertinenza e della congruita', la legittimita' delle partite di credito e di debito, nell'ambito degli enti, organismi ed aziende, i quali percio' sono tenuti a consentire gli accessi negli uffici e la disponibilita' degli atti. Per le partite per le quali l'organo di liquidazione non abbia accertato i requisiti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.
13. Il piano di estinzione e' redatto secondo lo schema allegato D al presente decreto".
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 9. (Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva). - 1. L'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data di insediamento provvede a dare pubblico avviso mediante affissione all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici dell'inizio della attivita' di accertamento dei debiti per la successiva redazione del piano di estinzione, indicando il termine entro il quale deve provvedere a norma di legge.
2. Ai creditori gia' riconosciuti dal consiglio dell'ente, ai creditori che chiedono l'iscrizione ed a tutti gli altri comunque rilevati, l'organo straordinario di liquidazione invia la comunicazione di inizio del procedimento di accertamento e di eventuale liquidazione, di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , chiedendo, se non acquisiti, la trasmissione di ogni atto, documento o memoria.
3. Per le vertenze giudiziarie in corso, l'organo straordinario di liquidazione richiede ed effettua, se possibile, transazioni per la sorte capitale, gli interessi e gli accessori.
4. L'organo straordinario di liquidazione, sulla base dei documenti raccolti, delibera l'ammissibilita' dei debiti alla massa passiva e da comunicazione agli interessati dell'esclusione e della responsabilita' personale degli ordinatori delle spese, precisando i motivi del provvedimento.
5. (Abrogato).
6. I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all'organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell'ente, sino a che non interviene l'approvazione con decreto del Ministro dell'interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l'organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, per il seguito di competenza.".
- Il testo dell' art. 11 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 11 (Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a se' stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere e' un istituto di credito, il servizio di cassa e' gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati dei pagamenti, con modalita' analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990. In caso di deficienza di cassa l'organo straordinario di liquidazione puo' richiedere al proprio cassiere un'anticipazione fino ad un massimo di L. 5.000.000 per i comuni fino a 5.000 abitanti e di L. 10.000.000 per gli altri comuni, comunque, per ambedue le ipotesi, entro il limite di un quarto del mutuo assistito dal contributo statale.
2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'iporto indicato nel piano.
3. Il tesoriere dell'ente versa all'istituto bancario che provvede al servizio di cassa della liquidazione ovvero accredita sull'apposito conto, se tiene il servizio di cassa della liquidazione, tutte le riscossioni che dovesse eseguire in conto dei residui, salvo diversa disposizione dell'organo straordinario di liquidazione.
4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.
5. L'istituto di credito incaricato del servizio di cassa della liquidazione e' tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa qualora fosse disposto in tal senso dal Ministero del tesoro.
6. In presenza di eventi straordinari o imprevisti che comportano una diminuzione della massa attiva o della mancata vendita di beni disponibili dell'ente tali da compromettere l'esecuzione del piano di estinzione, l'organo straordinario della liquidazione propone alla commissione di ricerca per la finanza locale, per il parere di competenza, le necessarie modifiche al piano con l'eventuale richiesta di un'adeguamento del contributo erariale nel rispetto dei limiti massimi consentiti per legge.
7. La disponibilita' di cassa, che eventualmente residua dopo il pagamento dei debiti, e' versata, a cura dell'organo della liquidazione alla tesoreria comunale entro quindici giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione e ne e' data contestuale comunicazione all'ente. Nel caso in cui il piano di estinzione sia stato finanziato col mutuo appositamente autorizzato dal Ministero dell'interno, l'importo relativo, fino alla concorrenza della disponibilita' residua, e' versato allo Stato in conto entrate eventuali del tesoro.
7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.".
- Il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 12 (Provvedimenti sui debiti non ammessi alla liquidazione e sui danni recati all'ente locale o all'erario). - 1. I debiti esclusi dalla liquidazione, sono comunicati, con la notifica del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione, al consiglio dell'ente il quale e' tenuto ad individuare con deliberazione i soggetti ritenuti responsabili dei debiti comunicandoli ai relativi creditori, senza che ne derivino oneri per l'ente, ai sensi dell' art. 25 comma 13, del decreto-legge n. 66 del 1989 .
2. I debiti maturati sino al 12 giugno 1990, esclusi dalla liquidazione in quanto non riconosciuti dall'ente entro il termine del 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione, sono comunicati direttamente dall'organo di liquidazione al procuratore generale presso la Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilita' conseguenti al mancato riconoscimento degli stessi.
3. I debiti non ammessi alla liquidazione, in quanto rientranti nella fattispecie dell' art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 1989 , sono comunicati direttamente ai creditori perche' non a carico dell'ente.
4. Qualora il consiglio dell'ente non provvede in ordine ai debiti di cui al comma 1 il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto ministeriale approvativo dal piano di estinzione, a nominare un commissario ad acta per i provvedimenti sostitutivi.
5. In ogni caso di accertamento di danni all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla segnalazione dei fatti al procuratore generale presso la Corte dei conti.".
- Il testo dell' art. 14 del D.P.R. n. 378/1993 , gia' citato, come modificato dal presente D.Lgs. e' il seguente:
"Art. 14 (Principi del bilancio riequilibrato e contestuali provvedimenti dell'ente dissestato). - 1.
L'ipotesi di bilancio riequilibrato redatta su modello ufficiale e deliberata dal consiglio dell'ente o dal commissario nominato ai sensi dell' art. 39 della legge n. 142 del 1990 ed e' presentata al Ministero dell'interno nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del dereto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario della liquidazione.
L'inosservanza del termine per la deliberazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
2. La deliberazione con la quale l'ente adotta l'ipotesi di bilancio e' soggetta al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo.
3. L'ipotesi di bilancio riequilibrato comprende anche l'ipotesi di relazione previsionale e programmatica per il trennio che ne costituisce allegato.
4. L'ipotesi di bilancio e' formulata:
a) obbligatoriamente, sulla base della previsione di aumento delle imposte, delle tasse e dei canoni patrimoniali nella misura massima consentita dalla legge, con il recupero della base imponibile totalmente o parzialemente evasa;
b) sulla base del contributo erariale per l'allineamento alla media dei contributi erariali dei comuni della stessa classe demografica, calcolata ad inizio dell'anno relativo all'ipotesi di bilancio, a norma dell' art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 1989 ;
c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;
d) sulla base dell'eliminazione dei servizi non indispensabili e del contenimento degli altri livelli di spesa entro limiti di prudenza;
e) sulla base di rate di ammortamento conseguenti al consolidamento dell'esposizione debitoria con la Cassa depositi e prestiti e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia;
f) sulla base di un contributo una tantum del Ministero dell'interno per il trattamento economico del personale posto in mobilita';
g) sulla base del contenimento delle perdite di gestione degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali, entro limiti compatibili con il bilancio riequilibrato dell'ente e sino al definitivo risanamento della gestione degli enti, organismi ed aziende.
5. Contestualmente alla deliberazione dell'ipotesi di bilancio, l'ente locale delibera:
a) l'aumento di tutte le imposte e tasse (compreso il contributo per gli oneri di urbanizzazione) e di tutti i canoni patrimoniali alle misure stabilite dalla legge;
b) provvedimenti di immediata applicazione tendenti ad eliminare ogni caso di evasione dei tributi e dei canoni patrimoniali;
c) la rideterminazione della pianta organica con la riduzione della stessa entro il rapporto medio dipendenti/abitanti della fascia demografica di appartenenza;
d) (soppressa);
e) i provvedimenti relativi al risanamento economico-finanziario degli enti ed organismi dipendenti dall'ente locale nonche' delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili e speciali dell'ente, secondo le norme vigenti in materia.
6. L'ipotesi di bilancio e' stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o piu' di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.
7. La presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio di cui al comma 1 si intende realizzata mediante il deposito dell'atto alla commissione di ricerca per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, unitamente ai seguenti documenti:
a) relazione previsionale e programmatica, nella quale sia data dimostrazione della razionalizzazione dei servizi e della maggiore economicita' ed efficienza che si vuole raggiungere, con allegati i piani finanziari delle opere pubbliche realizzate negli ultimi tre anni o in corso di realizzazione;
b) relazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti, sull'ipotesi di bilancio;
c) rapporto dell'ente ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio, redatto sul modello conforme all'allegato F al presente decreto;
d) deliberazioni di aumento dei tributi e dei canoni patrimoniali;
e) deliberazioni riguardanti la riorganizzazione dei servizi;
f) deliberazioni di rideterminazione della pianta organica e di mobilita' del personale.
8. E' fatto obbligo all'ente di trasmettere gli estremi dell'esecutivita' della deliberazione e le eventuali modifiche apportate alla stessa su richiesta dell'organo regionale di controllo anche successivamente alla presentazione al Ministro dell'interno.
9. La deliberazione e' anche trasmessa, a mezzo del servizio postale, al prefetto della provincia.".

Art. 45

1. L' art. 121 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 121 (Procedure di risanamento finanziario in corso). - 1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall' art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato.".
2. Nelle procedure di risanamento in corso conservano validita' i piani di estinzione trasmessi al Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Agli stessi si applicano, dopo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, le disposizioni in materia di liquidazione e pagamento di cui all' art. 89 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo.
3. Agli enti locali dissestati compresi nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica la disposizione relativa all'obbligo di avviso dell'avvio della procedura di rilevazione di cui al comma 2 dell'art. 87 del medesimo decreto legislativo ed il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 87 e' fissato in 150 giorni; i termini la cui decorrenza e' stabilita alla data di insediamento dell'organo straordinario di liquidazione iniziano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 45:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 8/1993 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica) (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati) e' il seguente:
"Art. 21 (come modificato dai commi 6 e 7 e, indirettamente, dal comma 8 dell'articolo 2 del D.L. n. 515/1994 (Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994)) (Risanamento finanziario degli enti locali dissestati). - 1. La deliberazione di dissesto di cui all' articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non puo' essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validanente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'art. 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalita' previste all' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 .
L'omissione integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 , con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990 . La deliberazione non e' revocabile e puo' essere adottata solo se non e' stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione di tre membri, per i comuni con piu' di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione, spettano inoltre i rimborsi di spese previsti secondo le disposizioni vigenti per i dirigenti dello Stato. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonche' di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.
3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono il piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti isoluti non producono piu' interessi, rivalutazioni monetarie od altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attivita' non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad aquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo - da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale - il cui ammontare non puo' comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo - finanziato con il fondo di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) - e' determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato art. 4. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, enro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo.
Entro il termine di diciotto mesi dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che e' sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.
4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozone dei provvedimenti prescritti dall' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 .
La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma e' formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianita' di servizio presso l'ente, a parita' di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore parita' dell'anzianita' anagrafica. La graduatoria e' trasmessa per il tramite della commissione centrale per gli organici degli enti locali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede ad assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilita' di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni della comunicnione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.
5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilimente riequilibrato e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed e' approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.
6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta commisione di ricerca, che non puo' superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all' art. 39, comma 1, lettera a), della legge n. 142 del 1990 .
7. Le disposizioni dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica emanarsi ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' per l'applicazione del presente articolo.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso: per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso, Sono fatti salvi i trasferimenti gia' avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorita', le graduatorie del personale in mobilita' gia' compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.
9. (Sospeso dalla legge di conversione).
9-bis. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla pianta organica rideteriminata, ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della medesima regione o provincia autonoma".
- Il testo dell' art. 25 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) (come modificato dall' articolo 4, comma 13 e dall' articolo 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi) e' il seguente:
"Art. 25 (come modificato dall' art. 4, comma 13 e dall' art. 23, comma 4 del D.L. n. 8/1993 ) (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilita' del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento e' costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
Nella stessa:
a) e' indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazione degli amministratori, del segretario e del funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino risponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituira' uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra' essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunita'. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potra' essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunichera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entita' del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilita' nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione e' obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilita' potra' essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale puo' richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimita' del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione puo' chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e puo' richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contributi congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione puo' chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilita' alla gestione finanziaria dell'ente medesimo.
Per tale adeguamento e' stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale puo' autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali e' stata riscontrata le legittimita' del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dell'esercizio in corso.
8. Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovra' essere ripartito in piu' esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti e utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e' l'istituto per il credito sportivo e limitatamente all'importo totalmente ammortizzabile con il contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le azioni esecutive dei crediti dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinaria integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio di cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente, il consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguire dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. E' fatto divieto agli enti per i quali e' stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. (Abrogato).
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, e' dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuita' dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilita' per la veridicita' e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo.".
- Il testo dell' art. 44 del D.Lgs. n. 504/1992 , gia' citato, e' il seguente:
"Art. 44 (Certificazioni degli enti locali e dei consorzi). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i relativi consorzi e le comunita' montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Le certificazioni sono firmate dal segretario e dal ragioniere.
2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'ANCI, con L'UPI e con L'UNCEM, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. La mancata presentazione di un certificato comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.
4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.".

Art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ;".
b) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
" q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno CIAMPI, Ministro del tesoro VISCO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasilli: FLICK Note all'art. 46:
- Il testo dell'art. 123 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 123 (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) gli artt. da 166 a 174 e gli artt. da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 ;
b) gli artt. 96 e 147 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ;
c) l'art. 1, comma 4, e' l' art. 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ;
d) l' art. 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 ;
e) gli artt. 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ;
f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979 ;
g) l' art. 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , e l'art. 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h) l' art. 1-quater, dal comma 3 al comma 11 , l' art. 3, comma 6 , e l' art. 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ;
i) l' art. 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ;
l) l' art. 1, comma 1 , l' art. 1-bis e l' art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ;
m) l' art. 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ;
n) l' art. 22, comma 1 , l' art. 23 , l' art. 25 e l' art. 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
o) l'art. 1, comma 2 , e l' art. 13, commi 1 , 2 e 2-bis , del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ;
p) l' art. 6-quinquies, commi 1 , 2 , 4 , 5 e 6 , l' art. 8-bis , l' art. 12-bis, commi 4 , 5 , 6 e 7 , e l' art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 ;
q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo".
- Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 853/1978 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) e' il seguente:
"Art. 5. - Tutti gli istituti autorizzati ad effettuare operazioni di mutuo nei confronti degli enti locali sono tenuti, anche in deroga a quanto previsto dai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo.
Gli eventuali interessi di preammortamento saranno corrisposti dagli enti locali unitamente alla prima annualita' di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sara' gravato degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.".
"Art. 6. - A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni, delle province e delle loro aziende di trasporto non puo' superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti per i comuni e le province, ai primi tre titoli dell'entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie.
Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall' art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
Per l'anno 1979 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1978 qualora risulti superiore a quello determinato in applicazione del comma precedente.".
- Il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 11 del D.L. n. 8/1993 , gia' citato, e' il seguente:
"Art. 11 (Esecuzione forzata a danno degli enti locali).
- 1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni, dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonche' le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che la giunta, con deliberazione da adottarsi per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.
1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere della regione, del comune, della provincia, della comunita' montana o dei consorzi fra enti locali. Nelle more dell'emanazione ai sensi del comma 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, resta sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali.".
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 8/1993 , gia' citato, e' riportato nella nota all'art. 45.
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