065U0158
065U0158
Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere. (LEGGE 11 marzo 1965 n. 158)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 marzo 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE