Monitoring Gesetzessammlung

096G0584

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

096G0584

Norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza. (LEGGE 23 ottobre 1996 n. 558)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 12-11-1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998, a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".

Art. 2

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e la Societa' italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST S.p.a.), sono autorizzati ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza considerando, ai soli fini della loro attivita', l'Autorita' nazionale palestinese alla stregua di un Governo straniero. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 maggio 2000, n. 147 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che " Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia".
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