088G0584
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Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291. (DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 1988 n. 509)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 11/12/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2 della legge 26 luglio 1988, n. 291 , recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, che delega il Governo ad emanare norme per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie; Considerato che in data 14 ottobre 1988, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 291 del 1988 , e' stato inviato lo schema del presente decreto legislativo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1988; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1. Le minorazioni congenite od acquisite, di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , comprendono gli esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente.
2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo-funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 291/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonche', per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti che diano luogo alla riduzione della capacita' lavorativa;
b) una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidita' all'entita' della minorazione e delle malattie;
c) una piu' idonea determinazione della riduzione della capacita' lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
2. Il Ministro della sanita', entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate".
- La legge n. 381/1970 reca: "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti".
- La legge n. 382/1970 reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".
- La legge n. 118/1971 reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 118/1971 , come modificato dall'art. 6 del presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi".
Art. 2
1. Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291 , sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' apportare eventuali modifiche e variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso.
Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.
Nota all'art. 2, comma 1:
Per il testo dell' art. 2 della legge n. 291/1988 si vedano le precedenti note alle premesse.
Art. 3
1. Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialita' lavorative del soggetto.
Art. 4
1. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto. Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 5
1. Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
Art. 6
1. All' articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Per il testo dell' art. 2 della legge n. 118/1971 si veda la precedente nota all'art. 1.
Art. 7
1. Per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, e' richiesta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento.
2. Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all' articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , il cui grado di invalidita' sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all'articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidita' superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidita' inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
Nota all'art. 7, comma 2:
Il testo dell' art. 19 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), come modificato dall' art. 10 della legge 11 maggio 1971, n. 390 , e' il seguente:
"Art. 19 (Elenchi). - Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative.
La richiesta di iscrizione e' presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'art. 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita', non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sara' fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 , se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.
La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'art. 16".
Art. 8
1. La pensione di inabilita' di cui all' articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di eta' compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonche' dell'assegno mensile di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' corrisposta, da parte dell'I.N P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 .
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verra' corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.
Note all'art. 8, comma 1:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 118/1971 , e' il seguente:
"Art. 12 (Pensione di inabilita'). - Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di L. 234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilita'.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una tredicesima mensilita' di L. 18.000, che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 381/1970 , come modificato dall' art. 3- bis del D.L. n. 850/1976 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29/1977 , e' il seguente:
"Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di L. 12.000.
Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un tredicesimo assegno di L. 12.000 che e' frazionabile in relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno".
Note all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 118/1971 e' il seguente:
"Art. 13 (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di eta' compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo' essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche".
L' art. 22 del D.L. n. 267/1972 , ha elevato l'assegno previsto dal presente art. 13 a L. 18.000, con decorrenza 1 luglio 1972.
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei seguenti articoli:
art. 11 della legge n. 854/1973 :
"Art. 11. - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ";
artt. 7 e 9 del D.L. n. 30/1974 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974 :
"Art. 7 (Mutilati ed invalidi civili). - La pensione di inabilita' di cui all' art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall' art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 35.000 mensili.
L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all' art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , modificato dall' art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , e' elevato a L. 35.000 mensili";
"Art. 9 (Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti). - A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , modificato dall' art. 23 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , e elevato a L. 38.000 mensili.
Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 e' elevato a L. 38.000 mensili";
art. 14-septies del D.L. n. 663/1979 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1980 :
"Art. 14-septies. - Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all' art. 2, legge 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, nonche' della pensione di invalidita' di cui agli articoli 12 , 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilita' lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, che viene definito 'pensione non reversibile', e' elevato a L. 100.000 comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980, della perequazione automatica prevista dall' art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all' art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1 luglio 1980 i limiti di reddito di cui agli articoli 6 , 8 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e successive modificazioni, sono elevati a L. 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in L. 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sara' rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Potenziamento del Corpo della guardia di finanza'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";
art. 9 del D.L. n. 791/1981 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54/1982 :
"Art. 9. - A decorrere dal 1 gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all' art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonche' dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti.
A decorrere dalla stessa data, la perequazione del limite di reddito individuale cui al sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' sospesa fino all'assorbimento della parte eccedente il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi";
art. 1 della legge n. 222/1984 :
"Art. 1 (Assegno ordinario di invalidita'). - 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacita' lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita'.
3. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo e' calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, e' integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti e' escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all' art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
6. L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo non e' reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilita', in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidita', nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
7. L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni ed e' confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attivita' lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidita' e' confermato automaticamente, ferme restando le facolta' di revisione di cui al successivo art. 9.
9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all' art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 . In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello stesso sara' determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'art. 7 sopra citato.
10. Al compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa.
L'importo della pensione non potra', comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidita' in godimento al compimento dell'eta' pensionabile.
11. All'assegno di invalidita' di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall' art.20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all' art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' incompatibile con l'assegno di invalidita'";
art. 1 della legge n. 912/1986 :
"Art. 1. - 1. L'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa.
2. Nello stesso senso deve intendersi l'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo".
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall' art. 3 del D.L. n. 30/1974 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/1974 , e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in tredici rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni".
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 854/1973 (Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili), e' il seguente:
"Art. 10. - In sostituzione dell'assegno di cui all' art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 , i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all' art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Per il testo dell'art. 11 della sopra citata legge n. 854/1973 si veda il primo alinea delle precedenti note all'art. 8, comma 2.
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei seguenti articoli:
art. 28 della legge n. 843/1978 :
"Art. 28. - Il limite di reddito di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, e' annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all' art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 .
Quando il reddito complessivo dei coniugi eccede l'anzidetto limite di reddito, ma in misura inferiore all'importo della pensione sociale, e' riconosciuto il diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente a tale eccedenza.
Le sanzioni previste al penultimo comma dell' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' dell' art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta rispettivamente della pensione sociale o dell'integrazione al trattamento minimo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi non si fa luogo a recupero delle somme percepite";
art. 3 della legge n. 160/1975 :
"Art. 3 (Titolari di pensione sociale). - A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 38.850.
L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo , quarto e quinto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nel testo modificato dall' art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000.
Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale";
art. 2 della legge n. 140/1985 :
"Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, la pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 975.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 75.000 ciascuna.
La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale di cui all' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e dell'aumento di cui al presente articolo;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o piu' persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo, dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonche' di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2) del comma precedente, l'aumento e' corrisposto in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
6. Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), e' costituito, oltre che dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433 , 436 e 437 del codice civile , se conviventi.
7. La valutazione della misura dell'aumento di cui al presente articolo e' stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
8. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
9. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'I.N P.S. territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all' art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'I.N P.S. attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. In sede di prima applicazione l'I.N P.S. e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, nei limiti di lire 50.000 mensili, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
11. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 gennaio 1985, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi".
Art. 9
1. A modifica dell' articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia' ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 - 31 maggio 1995, n. 209,(in G.U. 1a s.s. 07/06/1995, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell' articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291 ), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data."
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119 ))
Art. 11
1. Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidita' e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidita' e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.
Art. 12
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanita' FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI