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099G0219

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

099G0219

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado. (DECRETO LEGISLATIVO 04 maggio 1999 n. 138)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3-6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254 , che abilita il Governo ad emanare disposizioni correttive dei decreti legislativi recanti le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado nel termine di due anni dalla loro entrata in vigore; Vista le preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dall' articolo 6 del decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51 , e' cosi' ulteriormente modificato:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)";
b) il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega del Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado):
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizionecollegiale con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonche' sui seguenti reati:
1) i delitti indicati nell' art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis del codice penale e 2621 del codice civile ;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli di cui all'art. 329, al primo comma, dell'art. 331 e agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216 , 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
dall'art. 29, secondo comma della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi 3 e 4 , del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficolta' di accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facolta' di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalita' di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficolta' di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regiodecreto 30 gennaio 1941, n. 12 , limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilita' in esso previsti: individuare, tenuto conto della oggettiva complessita' giuridica delle materie e della rilevanza economicosociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell' art. 341, secondo comma, del codice di procedura civile , l'appello nelle materie civili nelle quali e' competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorche' in primo grado siano previste sezioni specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dall' art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , come ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti). - L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici e' effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.
Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.
Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

Art. 2

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato, da ultimo, dall' articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' aggiunto il seguente: "I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato, da ultimo, dall' art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , come ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
" Art. 46 (Costituzione delle sezioni). - Il tribunale ordinario puo' essere costituito in piu' sezioni.
Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche', separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.
A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonche' del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.
I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.".

Art. 3

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , aggiunto dall' articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , sono sostituiti dai seguenti:
"Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), aggiunto dall' art. 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 47-ter (Istituzione dei posti di presidente di sezione). - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti piu' di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.
Il posto di presidente di sezione puo' essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:
a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;
b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:
1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;
2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;
3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.
In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 , la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare e' diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell' art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327 , convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380 ".

Art. 4

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato, da ultimo, dall' articolo 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dai seguenti: "Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato, da ultimo, dall' art. 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , ed ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
" Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). - Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del di- stretto puo' essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.
Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
Nel corso delle udienze penali, il magisrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostititito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale . Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.
Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio.
Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio.
Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.
Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti".

Art. 5

1. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
" 6. In deroga all' articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 37. - 1. In deroga al disposto dell' art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.
2. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell' art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.
3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di Corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'art. 33, comma 2;
b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.
4. I magistrati gia' titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati gia' titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.
5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
6. In deroga all' art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:
a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attivita' nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;
b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera a) del presente comma".

Art. 6

1. Dopo la sezione IV del capo VII del titolo I del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' aggiunta la seguente:
" Sezione IV-bis DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE
Art. 41-bis - 1. Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o piu' sezioni distaccate del medesimo.
2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.
3. La destinazione delle attrezzature delle quali non e' stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 e' stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.
4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti.".

Art. 7

1. L' articolo 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , e' abrogato.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), recava disposizioni sulle attrezzature delle soppresse sezioni distaccate delle preture circondariali.

Art. 8

1. Nell' articolo 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , le parole: "Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 226. - 1. Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall' art. 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere".

Art. 9

1. Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il n. 4 del "Modo di pagamento" relativo all'articolo 20, n. l, della tariffa e' sostituito dal seguente:
" 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , e successive modificazioni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Nota all'art. 9:
- L'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sostituisce l'art. 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .
Dato a Roma, addi' 4 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Diliberto , Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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