059U0702
059U0702
Modifica del secondo comma dell'art. 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington. (LEGGE 30 luglio 1959 n. 702)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127 , concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, e' sostituito dai seguenti:
"Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 1090".
Art. 2
All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60.
La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - DEL BO - TAMBRONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA