098G0257
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Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 05 giugno 1998 n. 204)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9 , 33 , 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 11, comma 1, lettera d) , e 18, comma 1, lettere a) , d) , e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , concernenti il riordino e la razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' gli organismi operanti nel settore stesso, l'individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca; la previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati sulle attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica; il riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi; nonche' la programmazione e il coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998; Acquisito il parere della commissione di cui all' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Programmazione 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all' articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- L' art. 33 della Costituzione stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E'' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Il testo dell' art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 11. - 1. (Omissis):
a)-c) (omissis);
d) il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso".
- Per il testo dell'art. 18, comma 1, si veda la nota all'art. 7.
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , riguarda l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
- Il testo dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Art. 15. - Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:
1) il bilancio di previsione pluriennale;
2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.
Nello stesso mese di settembre, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa.
La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico generale ed indica gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rendendo esplicite e dimostrando le coerenze e le compatibilita' tra il quadro economico esposto, la entita' e la ripartizione delle risorse, i predetti obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci pluriennali dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato. La indicazione del fabbisogno del settore statale e' esposta con riferimento alle stime di cassa del bilancio e alle valutazioni dei flussi di tesoreria.
La relazione previsionale e programmatica e' accompagnata dalle relazioni programmatiche di settore, nonche' da relazioni sulle leggi pluriennali di spesa, delle quali sara' particolarmente illustrato lo stato di attuazione. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente deve valutare se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione. Analoga dimostrazione deve essere fornita per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.
A dette relazioni il Ministro del bilancio e della programmazione economica allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza; delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno; delle somme che restano ancora da erogare".
Art. 2
Competenze del CIPE 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:
a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'articolo 1, comma 1;
b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;
c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;
d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e' coordinato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'articolo 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo articolo 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.
Note all' art. 2:
- La legge 27 febbraio 1967, n. 48 , reca: "Attribuzione e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato di Ministri per la programmazione economica". Per maggior chiarezza si riporta il testo vigente dell'art. 16, istitutivo del CIPE:
"Art. 16. - E' costituito il ''Comitato interministeriale per la programmazione economica''.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne e' Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonche' dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Ferme restando le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonche' le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attivita' della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.
Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati.
Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale.
Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, puo' promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione.
Promuove, altresi', l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766 , e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 .
Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza.
Sono altresi' chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.
Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.
Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della banca d'Italia, il presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.
Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo' costituire nel suo seno sottocomitati.
I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell' art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ) e' il seguente:
"3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessita' e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma 5".
Art. 3
Comitati di esperti per la politica della ricerca 1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto (( dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche' )) da non piu' di 9 membri, nominati dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinate la durata del mandato e le norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca, nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al fine di ottenere notizie e informazioni, nonche' puo' chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 ))
Art. 5
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non piu' di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione; (3) ((5)) c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita' svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono nominati i componenti del comitato e ne e' determinata la durata del mandato. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
4. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST.
5. COMMA SOSTITUITO DALL'ATTUALE SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
6. Le competenze di indirizzo e di promozione del comitato non possono essere delegate ad altri soggetti. Il comitato si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e puo' ricorrere, limitatamente a specifici adempimenti strumentali, a societa' od enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di appalti di servizi.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). --------------- AGGIORNAMENTO (5) .
Il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
Art. 6
Ambito di applicazione e norme sugli enti di ricerca 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformita' ai criteri direttivi di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.
2. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2009, N. 213 )) . I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza e' trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 . Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 .
5. Per le finalita' di cui all' articolo 4, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 , e di cui all' articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 , i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Competenze del MURST 1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all' articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , ((...)) all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all' articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell' articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all' articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita dalle seguenti " b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; bter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci";
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale";
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente " g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie";
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da "il quale" fino a "richiesta" sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell' articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da "previo parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all' articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266.
(7) (8) (9) (10) (11)(12)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 344) che "Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa". ------------ AGGIORNAMENTO (8)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 373) che "La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attivita' di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 374) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente". ------------ AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 dicembre 2016, n. 232 , ha disposto (con l'art. 1, comma 305) che "La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attivita' di ricerca a valenza internazionale»". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 632) che "Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico e' equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 , cosi' come confermato dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 , e dall' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 . A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , dispongono che tale incremento e' assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 633) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all' articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 1, comma 980) che "La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 238, comma 2) che "Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".