099G0518
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Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999 n. 454)
Art. 1 - Istituzione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
Istituzione del Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura 1. E' istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio.
2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
3. Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , e alla legge 6 giugno 1973, n. 306 , e le altre istituzioni e strutture di ricerca incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono, in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 29 luglio 1999, n. 241 , reca: "Proroga di termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in relazione all'adozione del parere parlamentare.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
- Si trascrive il testo dell' art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , reca: "Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria".
- La legge 6 giugno 1973, n. 306 , reca: "Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco".
Art. 2 - Indirizzi e piano di attivita'
Indirizzi e piano di attivita' 1. Sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , il Consiglio predispone un piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39)) .
Art. 3 - Finalita' e attivita'
Finalita' e attivita' 1. Nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio, attraverso i suoi istituti:
a) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attivita' di tipo sperimentale, nonche' progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei;
b) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie;
c) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
d) favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni;
e) esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le universita' e loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), con altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria.
3. Il Consiglio collabora stabilmente, mediante convenzioni, con l'Istituto sperimentale italiano "Lazzaro Spallanzani" per la fisiopatologia della riproduzione e la fecondazione degli animali domestici, che svolge attivita' di rilevante interesse pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale.
Art. 4 - Organi
Organi 1. Sono organi del Consiglio:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il ((consiglio scientifico)) ;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, e' nominato ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilita' finanziaria dei piani e progetti di ricerca. ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39)) . ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39)) . Il consiglio non puo' interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.
4. Il ((consiglio scientifico)) e' l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 27 GENNAIO 2017, N. 39)) .
5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall' articolo 2403 del codice civile . Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e successive modificazioni.
6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
7. Il direttore generale e' nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione del Consiglio. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' articolo 4 e agli articoli 10 , 11 , 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 5 - Direttori degli istituti
Direttori degli istituti 1. Gli istituti del Consiglio sono diretti da un direttore nominato secondo le modalita' previste nello statuto, con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore puo' stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto dell'istituto diretto, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dal consiglio di amministrazione. Tuttavia per gli impegni e le convenzioni che prevedono spese superiori a lire 300 milioni deve essere richiesta l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Tale misura e' aggiornabile con le modalita' indicate nello statuto.
3. Il direttore puo' stipulare convenzioni per realizzare collaborazioni con universita' e relativi dipartimenti e con enti pubblici di ricerca, anche al fine di affidare a queste strutture la guida scientifica di ricerche operate nell'istituto da lui diretto.
4. Il direttore predispone e trasmette al consiglio di amministrazione i conti annuali preventivi e consuntivi dell'istituto ed e' responsabile dell'attivita' dell'istituto sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario.
5. Il direttore, se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Se professore o ricercatore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' riportato in nota all'art. 4.
Art. 6 - Entrate
Entrate 1. Le entrate del Consiglio sono costituite da:
a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale;
b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ;
c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati;
d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche;
e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea;
g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti;
h) ogni altra entrata.
2. Al fine di premiare la competitivita' degli istituti, il consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.
3. Il patrimonio del Consiglio e' costituito dal patrimonio degli istituti e strutture di cui all'allegato I. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuno di essi provvede all'inventario dei beni e propone al Consiglio la dismissione di quelli che non sono funzionalmente necessari alla ricerca.
4. Il Consiglio subentra in tutti i diritti, oneri, beni, azioni e obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli istituti di cui all'allegato I.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 del succitato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 :
"3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura".
Art. 7 - Statuto e regolamento
Statuto e regolamento 1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale.
2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.
3. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.
4. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Con lo statuto sono stabiliti i tempi e le modalita' per la razionalizzazione della rete delle articolazioni territoriali mediante fusioni, trasformazioni, aggregazioni e soppressioni degli istituti, sezioni e delle altre strutture di cui all'allegato I, tenendo anche conto delle esigenze di equilibrata distribuzione degli stessi sul territorio e della loro specifica competenza scientifica, nonche' delle necessita' di potenziamento dei poli di eccellenza. Le deliberazioni al riguardo devono essere assunte previo parere del Consiglio scientifico, e sono approvate dal Ministero sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e del Tavolo agroalimentare.
6. Con uno o piu' decreti legislativi di cui all' articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, puo' stabilirsi l'aggregazione al Consiglio di altri istituti pubblici operanti nel settore della ricerca in agricoltura, al fine di evitare duplicazioni e di aumentare l'efficacia del sistema.
Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , riportate in nota alle premesse:
"3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sopra riportata:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b), del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
Art. 8 - Disposizioni applicabili
Disposizioni applicabili 1. Al Consiglio sono estese le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , intendendosi il CNR sostituito con il Consiglio e i suoi istituti ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sostituito con il Ministero delle politiche agricole e forestali:
a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;
b) articolo 3, in materia di strumenti;
c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;
d) articolo 6, comma 2, in materia di organici del personale;
e) articolo 7, comma 1, lettera a), n. 1), in materia di preventiva informativa del personale e lettera b), n. 2), in materia di strumentazione scientifica;
f) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale e di disciplina del rapporto di lavoro;
g) articolo 12, in materia di mobilita' temporanea del personale.
2. Al Consiglio si applica l'articolo 8, in materia di consorzi, del decreto legislativo concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi.
3. Il Consiglio e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Note all' art. 8:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 , reca: "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche".
- Si trascrive la tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):
"Tabella A Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istuto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per le strade.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Societa' degli Steeplechase d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici "Rizzoli" - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricita'.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia de Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospedale oncologico di Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e e tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italoafricano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali.
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)".
- Si trascrivono gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al presente art. di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente art.. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo le previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre, i dati di cui sopra aggregati, per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per l'esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali trasmettono le informazione di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi".
Art. 9 - Norme transitorie e finali
Norme transitorie e finali 1. Gli organi del Consiglio sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto dei regolamenti di cui all'articolo 7 sono soppressi tutti gli organismi preposti agli istituti inclusi nell'allegato I e cessano dall'incarico i direttori degli stessi.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, il ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero, di cui all' articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso e il personale e' trasferito nel ruolo organico del Consiglio, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.
4. A decorrere dalla medesima data, i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti e delle strutture di cui all'allegato I, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nel ruolo di cui al comma 3, ed inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto della ricerca, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se piu' favorevole.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nel ruolo di cui al comma 3, previa apposita verifica di professionalita', secondo modalita' stabilite nel regolamento del personale. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta dal Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalita', e' inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 , e quello assunto a tempo indeterminato, dipendente dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.
6. Il personale appartenente al ruolo del Ministero che presta servizio presso l'Ufficio centrale di ecologia agraria, il laboratorio di analisi entomologiche e il Laboratorio centrale di idrobiologia o presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, compreso quello addetto al servizio controllo vivai, puo', a domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del Consiglio, di cui al comma 3, sulla base di apposita tabella di equiparazione, mantenendo l'anzianita' di servizio maturata.
7. Per i primi tre anni, in tutte le assunzioni disposte dal Consiglio, il 50 per cento dei posti e' riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli istituti di cui all'allegato I che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Il personale operaio in servizio presso gli istituti di cui all'allegato I con piu' di centocinquantuno giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalita'.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 2, le risorse finanziarie stanziate nello stato di previsione del Ministero relative al trattamento economico del personale, nonche' quelle relative alle attivita' istituzionali degli istituti e strutture indicati nell'allegato I sono trasferite al Consiglio. Si applica l' articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 .
10. Sono abrogati, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , la legge 6 giugno 1973, n. 306, e gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ad eccezione degli articoli 310, primo, secondo e terzo comma e 311 nei confronti dei direttori di istituto in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.
Note all'art. 9:
- Si trascrive l'art. 51 del suriportato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 :
"Art. 51. - Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agrari sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica e' stabilita dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto:
a) ruolo dei direttori;
b) ruolo dei direttori di sezione;
c) ruolo degli sperimentatori;
d) ruolo amministrativo;
e) ruolo degli esperti;
f) ruolo dei segretari contabili;
g) ruolo del personale esecutivo;
h) ruolo dei preparatori;
i) ruolo degli uscieri;
l) ruolo degli autisti".
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta):
"2. Il personale diendente dall'ENCC e dalle societa' controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, e' iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico e' regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri".
- Si trascrive il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , e' riportato in nota all'art. 1.
- Il titolo della legge 6 giugno 1973, n. 306 , e' riportata in nota all'art. 1.
- Si trascrivono gli articoli da 305 a 312 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato):
"Art. 305 (Concorso per la nomina a direttore straordinario). - Per l'ammissione al concorso per titoli per la nomina a direttore straordinario di istituto di sperimentazione agraria o talassografica, si osservano le disposizioni vigenti sui concorsi per l'assunzione ad impieghi statali, prescindendo dal limite massimo di eta'.
A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica".
"Art. 306 (Svolgimento della carriera dei direttori). - I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosita' scientifica reso da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica e i professori ordinari di universita'.
Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.
Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e' divenuto definitivo.
La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.
I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.
I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturato almeno otto anni di effettivo servizio".
"Art. 307 (Nomina a direttore). - La nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica ha luogo a seguito di pubblico concorso per titoli a norma dell'art. 305.
Si puo' prescindere dalla procedura del concorso:
a) quando si tratti di persona che ricopra l'ufficio di professore ordinario di universita' e sulla cui nomina a direttore di istituto di sperimentazione agraria o talassografica abbia espresso parere favorevole la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
b) quando si tratti di persona giunta a meritata fama di singolare perizia nella materia o nelle materie nelle quali rientra l'attivita' di sperimentazione agraria o talassografica demandata all'istituto e sulla nomina abbia espresso parere favorevole, ad unanimita' di voti, la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso o ai sensi della lettera a), del precedente comma, direttori di istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono esonerati dal compiere il servizio straordinario e sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservano la relativa anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza. Ai direttori nominati a termini della lettera b) del secondo comma del presente art. e' attribuita, all'atto della nomina, la qualifica di direttore ordinario.
Sul modo di provvedere al posto vacante di direttore decide il Ministro su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e sentita la Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.
Durante la vacanza del posto di direttore la direzione dell'istituto e' affidata, per incarico, ad uno dei reggenti delle sezioni o ad uno degli aiuti addetti all'istituto stesso".
"Art. 308 (Approvazione dei lavori delle commissioni).
- Gli atti della commissione giudicatrice del concorso per la nomina a direttore straordinario e quelli delle commissioni previste dall'art. 306 sono soggetti all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere sulla regolarita' di essi, della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 309 (Trasferimento del direttore). - Il trasferimento del direttore di un istituto di sperimentazione agraria o talassografica ad altro istituto puo' essere disposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste previo consenso dell'interessato e sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
"Art. 310 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione).
- I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono collocati a riposo al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
Al compimento del settantesimo anno di eta' sono collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
I direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, sono tenuti a svolgere attivita' scientifiche secondo le modalita' da determinarsi dal Ministero.
I direttori possono inoltre essere dispensati dal servizio previo motivato parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste nei casi e con le modalita' previste dal presente decreto".
"Art. 311. (Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari). - I direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica che, a seguito di concorso, conseguano la nomina a posto di ruolo di professore di universita' o di istituto superiore d'istruzione universitaria conservano la propria anzianita' ed assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo organico di provenienza".
"Art. 312 (Disposizioni particolari per i direttori). - Nei riguardi dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica non si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capi I e II, e della parte seconda, titoli I, VI, VII, articoli 205 e 206, del presente decreto e le attribuzioni della commissione di disciplina e del consiglio di amministrazione sono demandate alla Sezione 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
CAPO II
Art. 10 - Riordino dell'I.N.E.A.
Riordino dell'I.N.E.A. 1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418 , e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , svolge attivita' di ricerca socioeconomica in campo agricolo, agroindustriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.
5. L'Istituto inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708 , sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione postlaurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agroalimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attivita'. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agroalimentari, agroindustriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.
7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' articolo 4 e agli articoli 10 , 11 , 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 11 - Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione
Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione 1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199 , e' trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Istituto e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.
4. L'istituto svolge attivita' di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attivita' di ricerca sulla qualita', nonche' sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanita', finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificita' dei prodotti nazionali, nonche' allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agroalimentare.
5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.
6. Per il raggiungimento delle sue finalita' l'Istituto promuove attivita' di ricerca in collaborazione con le universita' e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.
7. L'istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , predispone un piano triennale di attivita' aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorita' e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo.
(1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' articolo 4 e agli articoli 10 , 11 , 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 12, commi 1 e 2) che "1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell' articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999 . Sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell' articolo 11 decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA."
Art. 12 - Riordino dell'ENSE
Riordino dell'ENSE 1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all' articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247 , di seguito denominato Ente, con sede in Milano, e' ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:
a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformita' delle normative regolanti le certificazioni; .
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 ;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varieta' vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varieta' e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' articolo 4 e agli articoli 10 , 11 , 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 13 - Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno
Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno 1. Il Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194 , e' trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli).
Il Centro e' ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.
2. Il Centro svolge attivita' di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attivita' e' diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all' articolo 69 della legge del 22 maggio 1999, n. 144 ; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione postlaurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali.
3. Il Centro puo' partecipare a progetti di ricerca con altri istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attivita' formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il comparto di appartenenza del personale del Centro. (1)
((2a)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 luglio 2002, n. 137 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' articolo 4 e agli articoli 10 , 11 , 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 , sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." ------------- AGGIORNAMENTO (2a)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 , ha disposto (con l'art. 7, comma 20) che il Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale di cui al presente D.Lgs. e' soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti al Ministero per le politiche agricole e forestali.
Art. 14 - Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici
Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE
e del Centro di Portici 1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
(( b-bis) il consiglio scientifico; )) c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalita' di alta qualificazione scientifica ((nelle discipline oggetto delle attivita' di ricerca degli enti)) , e' nominato ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, e' composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutori ((, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori)) . Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Societa' italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.
((3-bis. Il consiglio scientifico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attivita' di ricerca degli istituti ed e' costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)) 4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'ente ai sensi della normativa vigente. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e successive modificazioni.
5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Il direttore generale e' nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, e' collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale e' responsabile della gestione dell'ente.
Art. 15 - Entrate
Entrate 1. Le entrate degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono costituite:
a) da un contributo ordinario annuo a carico dello Stato a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente decreto;
b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ;
c) da contributi di enti pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali;
e) da proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti o enti pubblici e privati per lo svolgimento di studi e ricerche o per altre attivita' svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
f) dalle eventuali rendite del proprio patrimonio;
g) da ogni altra entrata.
Nota all'art. 15:
- Il testo del comma 3, dell'art. 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , e' riportato in nota all'art. 6.
Art. 16 - Statuto e regolamenti
Statuto e regolamenti 1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, delibera lo statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita' ed il regolamento di organizzazione e funzionamento, con il quale e' definita anche la dotazione organica del personale.
2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi al Ministero, per l'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si considerano approvati.
3. La dotazione organica del personale e' deliberata dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla redazione degli atti mancanti.
5. Fino all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 17 - Norme finali e transitorie
Norme finali e transitorie 1. Gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 possono stipulare, per lo svolgimento delle proprie attivita', convenzioni con enti pubblici e privati e contratti professionali con esperti del settore.
2. Agli enti predetti si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8, intendendosi il CNR sostituito con ciascun ente e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto, restano in carica e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite, gli organi previsti dal previgente ordinamento.
4. La nomina dei componenti dei suddetti organi deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
Allegato I
Gli istituti, con le relative sezioni, cui si applica il presente decreto, sono i seguenti:
Istituto sperimentale agronomico;
Istituto sperimentale per studio e difesa del suolo;
Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;
Istituto sperimentale per la zoologia agraria;
Istituto sperimentale per la patologia vegetale;
Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola;
Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
Ufficio centrale di ecologia agraria;
Laboratorio centrale di idrobiologia;
Gabinetto di analisi entomologiche;
Istituto nazionale per l'apicoltura;
Istituto sperimentale per la cerealicoltura;
Istituto sperimentale per le colture industriali;
Istituto sperimentale per la floricoltura;
Istituto sperimentale per l'orticoltura;
Istituto sperimentale per il tabacco;
Istituto sperimentale per l'agrumicoltura;
Istituto sperimentale per l'olivicoltura;
Istituto sperimentale per l'elaiotecnica;
Istituto sperimentale per la viticoltura;
Istituto sperimentale per l'enologia;
Istituto sperimentale per la frutticoltura;
Istituto sperimentale per l'assestamento forestale;
Istituto sperimentale per la selvicoltura;
Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura;
Istituto sperimentale per le colture foraggere;
Istituto sperimentale per la zootecnia;
Istituto sperimentale lattierocaseario.