Monitoring Gesetzessammlung

090G0147

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

090G0147

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349. (DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990 n. 105)

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 10

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO II TITOLO I ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo II ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 15

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 16

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 17

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 18

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO III TITOLO I ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo III GESTIONE OPERATIVA

Art. 19

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 20 - Programmi edilizi

Programmi edilizi 1. Il Ministro delle Finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici puo' provvedersi con le procedure e modalita' previste dall' art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e successive modificazioni. Con uno o piu' decreti del Ministro delle Finanze sono stabilite misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a sedi degli uffici del Dipartimento, la costruzione puo' essere affidata in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. I contratti e le concessioni sono stipulati, e le relative spese sono effettuate, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni, ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 .
E' esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi 8 agosto 1977, n. 584, e 30 marzo 1981, n. 113 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 .
4. A decorrere dal 1› gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonche' le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone e' trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Note all'art. 20:
2. - Il testo dell' art. 8 della legge n. 146/1980 , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" ( Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980 , e' il seguente:
Art. 8. - Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.
I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento.
Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , su propsota del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:
1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;
2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;
3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiore dall'Amministrazione delle finanze.
Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.
Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.
Con uno piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta.
Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate le aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilita' o compravendita o permuta alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.
Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazioine finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell' art. 326 del codice penale .
I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all' art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio".
- Il R.D. n. 2440/1923 , reca "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923 .
- Il R.D. n. 827/1924 di approvazione del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 4 giugno 1924 .
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 1140/1942 , (variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1942-43, ed altri provvedimenti di carattere finanziario) ( Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1942 ) e' il seguente:
"Art. 14. - L'autorizzazione preventiva del Provveditorato generale dello Stato, stabilita per il funzionamento degli uffici statali dall'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929 VII, n. 1058, modificato con la legge 29 giugno 1940 - XVIII, n. 802 e dall'art. 3 del decreto del Duce 5 novembre 1935 - XIV, per lavori di stampa, forniture di carta e di buste, acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, macchine, oggetti di cancelleria, ecc., deve richiedersi anche quando a tali spese si provveda con somme stanziate su capitoli non amministrati dal Provveditorato generale dello Stato o con fondi di gestioni speciali.
L'autorizzazione di cui al precedente comma riguarda sia l'indispensabilita' della fornitura, sia la congruita' della spesa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle amministrazioni militari ed alle aziende dello Stato con ordinamento autonomo".
- La legge n. 584/1977 , reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunita' economica auropea", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 26 agosto 1977 .
- La legge n. 113/1981 reca: "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 3 aprile 1981 .
- Per il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 , si veda la precedente nota all'art. 10.

Art. 21

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 22

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )) CAPO IV TITOLO I ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO Capo IV PERSONALE DEL DIPARTIMENTO

Art. 23

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 24

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 25 - Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche

Addetti doganali
presso le rappresentanze diplomatiche 1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualita' degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall' art.168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 , per la destinazione degli esperti. Gli addetti doganali svolgono compiti di studio, osservazioni, consulenza e informazione nel quadro dei compiti e delle attivita' delle Rappresentanze diplomatiche, in vista dello sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore doganale. Il numero degli addetti doganali viene stabilito con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro.
2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle Finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.
Nota all'art. 25:
- Il testo dell' art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ( Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967 ) e' il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144 e 147 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".
CAPO V TITOLO II NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 26

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 27

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 28

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 29

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 30

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 31

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 32

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 33

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 34

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 35 - Istituzione di un compenso incentivante unico

Istituzione di un compenso
incentivante unico 1. E' istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:
a) indennita' di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in localita' disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte);
b) compensi incentivanti la produttivita' al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);
c) fondo da ripartire per le finalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte);
d) indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte).
2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:
a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);
b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);
c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310);
d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311);
e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312).
3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 e' pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 , e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 .
4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.
Note all'art. 35:
- Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/1985 e' il seguente:
"Art. 4. - 1. I quadri A, C, D, H, L e M/1 della tabella VI allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.
2. In mancanza di applicazione dell' art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , a decorrere dal 1› gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.
3. La commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed e' costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilita' connesse con l'esercizio delle attivita' tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso la contrattazione prevista dall' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'.
5. Nell'ambito delle contrattazioni di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarita' degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalita' per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potra' annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.
7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , nel testo sostituito, da ultimo, dall' art. 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302 .
8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilita' del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria puo' con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali e' istituito il ruolo al quale appartiene.
9. Nel primo comma dell'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono soppresse le parole: "e possegga in tale qualifica un'anzianita' di almeno tre anni".
10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078 , e successive modificazioni, nonche' di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, e' devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. E' confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:
ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale;
ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;
ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.
12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165 , gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, che comunque siano stati ammessi a partecipare allo speciale concorso, previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo e che siano risultati idonei, sono assunti ed inquadrati, nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.
13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell' art. 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165 , il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'art. 2 della legge stessa, e' inquadrato in ruolo al 1› giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.
14- bis . I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali.
15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e del cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturita' tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
16. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 , e' iscritto di diritto:
a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699 , soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946 ;
b) il personale di cui all' art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.
17. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianita' da valutare decorrera':
a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699 ;
b) per il personale di cui alla lettera b) del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
18. Le prestazioni assistenziali di cui all' art. 7, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 , sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'art. 6 del citato decreto.
19. Al personale di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 17 ed al personale di cui all' art. 2, secondo comma, numeri 1) , 2) , 3) , 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211 , compete l'acconto sull'indennita' di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'art. 1, lettera d), dello stesso decreto.
20. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all' art. 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 . A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato art. 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986, e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato art. 7.
21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unita' immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57 dello stesso decreto.
22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del olassamento delle unita' immobiliari, con facolta' per l'amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.
23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645 , sono apportate le seguenti modificazioni:
all'art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonche' la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.";
all'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potra' non essere istituito o potra' essere soppresso il servizio autonomo di cassa.".
25. Il punto 5) dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647 , deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.
26. Per l'anno 1985 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
27. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono periodicamente fornire informazioni relative all'applicazione del presente decreto alle direzioni generali e agli ispettorati compartimentali da cui dipendono, secondo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle finanze.
28. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente art. 3, commi 18 e 19.
29. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali articoli, e quelle dei commi 14 e 15 dell'art. 4 hanno effetto dal 1› gennaio 1985. Le disposizioni dei commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'art. 3 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1› gennaio 1985".
- Il D.P.R. n. 146/1975 (Regolamento di attuazione dell' art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975 .
- Il D.P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 luglio 1978 .
- Il D.P.R. n. 422/1977 reca: "Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1977 .

Art. 36 - Criteri di erogazione del compenso incentivante unico

Criteri di erogazione del compenso incentivante unico 1. Con decreto del Ministro delle Finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art.
4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , i criteri di ripartizione del compenso incentivante unico di cui all'articolo 35; fino all'emanazione del suddetto decreto, i compensi da riassorbire verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le norme attualmente in vigore.
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttivita' ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilita' ed alla natura delle prestazioni rese.
3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalita' di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.
4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle Finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalita' di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonche' i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformita' tra tutti gli uffici del Dipartimento.
Nota all'art. 36:
Per il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.

Art. 37 - Istituzione della indennita' di istituto doganale

Istituzione della indennita'
di istituto doganale 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349 , e' istituita, con decorrenza 1› gennaio 1990, l'indennita' di istituto doganale. Detta indennita' e' analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.
2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349 , sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:
a) compenso incentivante previsto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344 ;
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall' art. 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302 .
Nota all'art. 37:
- Per il testo dell' art. 3 della legge n. 349/1989 si veda la precedente nota all'art. 19.
- Per il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 266/1987 si veda la precedente nota all'art. 10.
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) e' il seguente:
"Art. 10.- (Compenso incentivante) Dal 1› gennaio 1984 e' istituito, a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite:
a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3;
b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative.
La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi.
Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso.
Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto.
Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede:
1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1;
2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma;
3) con la quota aggiuntiva mensile di L. 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 302/1984 gia' riportata nella nota all'art. 34, e' il seguente:
"Art. 3. - In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , resta, in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".

Art. 38

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 39

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Art. 40 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze GASPARI, Ministro per la funzione pubblica DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BERNINI, Ministro dei trasporti BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero VIZZINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Tabella A

Tabella A
(( TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))

Tabella B

Tabella B
(( TABELLA ABROGATA DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
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