Monitoring Gesetzessammlung

090G0416

IT - Leggi Delega e Provvedimenti Delegati

090G0416

Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126. (DECRETO LEGISLATIVO 09 novembre 1990 n. 376)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349 , recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 ; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall' art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Locali e capannoni per la temporanea custodia delle merci 1. L'autorizzazione per l'istituzione e l'esercizio dei locali e capannoni previsti dall'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , e' rilasciata dal direttore compartimentale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, territorialmente competente, a termine dell'art. 97 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
2. Alle merci introdotte nei locali e capannoni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 96, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il R.D. n. 126/1927 approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle disposizioni doganali ai predetti magazzini generali.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 349/1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989) e' il seguente:
"Art. 7 (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi). 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovra' essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi".
L' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle disposizioni doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto n. 126/1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927 , e' il seguente:
"Art. 21. - Presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le merci arrivate in attesa della dichiarazione per deposito.
Questi locali o capannoni dovranno essere chiusi a due chiavi, delle quali una sara' tenuta dalla dogana e l'altra dall'amministrazione dei magazzini".
- Gli articoli 96, 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973 ) cosi' recitano:
"Art. 96 (Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci). - I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma del successivo articolo.
L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario.
E' in facolta' della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli interventi, viene allegato alla dichiarazione sommaria.
Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia e' tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o, in mancanza, i processi verbali di constatazione.
Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, ne' dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorche' si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.
Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate.
Particolari procedure, anche in deroga a quelle previste nel presente testo unico, possono essere disposte dai capi delle circoscrizioni doganali in materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dell'estero.
Art. 97 (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia). - Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi' essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto.
L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87 ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali.
Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea.
Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.
Art. 98 (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati). - Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facolta' di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.
Il capo del compartimento doganale puo', quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita' tenute dai rispettivi gestori.
Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze di deficienze, il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura piu' elevata che si e' resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.
Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore e' tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.
In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione, dei diritti relativi, alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne, l'assunzione in carico della merce in luoghi di essa rinvenuta.
Art. 99 (Merci cadute in abbandono). - Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo e terzo, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate ai sensi e per gli effetti degli articoli 275 e seguenti, restando a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.
Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta.
Il capo della dogana puo' prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano".

Art. 2

Dichiarazioni semplificate per l'assoggettamento
delle merci al regime di deposito doganale 1. Ai fini della introduzione delle merci nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali, l'ufficio doganale puo' consentire che, in luogo della dichiarazione prevista dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , venga presentato un documento commerciale o amministrativo, che contenga gli elementi necessari per la loro identificazione.
2. L'ufficio doganale puo' consentire, altresi', che l'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale avvenga senza che tali merci siano fisicamente introdotte in un magazzino generale autorizzato a ricevere merci estere o in un deposito doganale.
3. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce le norme, le condizioni e le modalita' per l'esecuzione delle procedure semplificate, previste nei commi 1 e 2, che devono essere armonizzate con quelle eventualmente stabilite dagli organi delle Comunita' europee.
Nota all'art. 2:
- L'art. 150 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 , e' cosi' formulato:
"Art. 150 (Entrata delle merci in deposito). - La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' dell'art. 57.
Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.
Per le merci introdotte nei magazzini di proprieta' privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese".

Art. 3

Introduzione delle merci nei magazzini generali
e depositi doganali 1. Nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere e nei depositi doganali possono essere custodite merci comunitarie, destinate all'esportazione, per le quali e' prevista, in ragione del loro immagazzinamento, la concessione di benefici che, in genere, sono connessi con l'esportazione delle merci.
2. In tali magazzini e depositi possono essere custodite, altresi', con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, congiuntamente merci estere e merci nazionali, queste ultime anche soggette ad imposta di fabbricazione, destinate all'esportazione o al mercato interno, ferme restando le disposizioni dell' articolo 11 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 .
3. Alle merci dichiarate per l'introduzione nei magazzini generali autorizzati a ricevere merci estere si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 149, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), e' il seguente:
"Art. 11. - Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.
I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.
I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in piu' rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsato mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.
Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi nonche' in quelli, di capacita' non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, gestiti, in tutti i casi suindicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.
Puo' inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilevazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.
I titolari dei depositi di cui al presente articolo e dal precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto puo' essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.
Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacita' produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.
Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti e' consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.
Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalita' per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonche' le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti".
- Il secondo comma dell'art. 149 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973 , prevede che: "Sono ammesse a deposito le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o le restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale, ovvero giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci".

Art. 4

Introduzione delle merci nei locali di temporanea custodia 1. L'ufficio doganale puo' consentire che nei locali e capannoni di cui all'art. 1 e nei magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci di cui all'art. 96 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , possano essere introdotte anche merci nazionali purche' destinate all'esportazione.
L'introduzione di tali merci si effettua a richiesta del gestore sulla base di un documento commerciale o amministrativo, ritenuto idoneo dall'amministrazione doganale, da registrare in apposita contabilita'. La registrazione deve rendere possibile l'identificazione delle merci.
2. Le merci estere e quelle nazionali devono essere custodite in locali separati salvo che queste ultime siano riconosciute dall'ufficio doganale inconfondibili o siano rese tali mediante l'applicazione di contrassegni ovvero che l'ufficio doganale ritenga che dalla commistione non derivi pregiudizio per gli interessi erariali.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 96 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
Nota all'art. 4:
- Per gli articoli 96, 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il D.P.R. n. 43/1973 , si veda in nota all'art. 1.

Art. 5

Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze GASPARI, Ministro della funzione pubblica DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro SOCCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BERNINI, Ministro dei trasporti BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero VIZZINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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