094G0057
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Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. (LEGGE 17 gennaio 1994 n. 47)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 9/2/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis della citata legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalita' di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in piu' copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione puo' adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e puo' concludere i contratti e subcontratti sulla base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalita' stabilite dall' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, ne' rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 10- bis della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e' il seguente:
"Art. 10- bis. Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonche' la autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.
Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto , nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5- ter dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all' art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettive centri telecomunicazione.
Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.
Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori publici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni.
Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno.
Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 575/1965 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richeste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il povvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5- bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendo i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5- ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ".
- Il testo dell'art. 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575/1965 e' il seguente:
"Art. 10-sexies.
1-6. (Omissis).
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
(Omissis).".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autentificazione di firme) e' il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 2
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e' adottato a norma dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato del Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega eccede i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
Art. 3
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 4
1. L' articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 152/1991 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , uno o piu' regolamenti contenenti disposizioni per:
a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all' art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che puo' richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, nonche' dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonche' le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effeti alle certificazioni di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) ed e) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non e' richiesta la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e prevede che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione ne' di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto puo' richiedere alle imprese interessate informazioni di cui all' art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalita' di tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalita' di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, son determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ne' disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere b) e c), ovvero le erogazioni di cui alla lettera f) dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attivita' industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall' art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art. 10-sexies, come modificato dal presente decreto.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, introdotto dall' art. 7 della legge n. 55 del 1990 , concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall' art. 3 della legge n. 55 del 1990 . Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art. 10-sexies della legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e' assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato".
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 GIUGNO 1998, N. 252 )) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO