006G0036
006G0036
Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006 n. 25)
Art. 1
(( (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione) )) (( 1. E' istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonche' da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all' articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense. ))
Art. 2 - Membri supplenti
Membri supplenti 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 )) .
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Art. 3 - Organi
Organi 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' presieduto dal primo presidente della Corte. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, ((. . .)) , tra i componenti togati, il segretario ((ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attivita' e la ripartizione degli affari.)) 2. Alle spese connesse all'attivita' svolta dalla segreteria del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la Corte di cassazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
(( (Presentazione delle liste e modalita' di elezione dei componenti togati.) )) (( 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata. ))
Art. 4-bis
((Assegnazione dei seggi)) (( 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
Art. 5 - Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Durata in carica del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. I componenti non di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi ed i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili.
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio, cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo Consiglio, continua a funzionare quello precedente.
Art. 6 - Compensi
Compensi 1. Ai componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entita' e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.
CAPO II
Art. 7 - Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
Competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione 1. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esercita le seguenti competenze:
a) formula il parere sulla tabella della Corte di cassazione ((di cui all'articolo 7-bis, comma 1)) , del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dal primo presidente della Corte di cassazione, verificando il rispetto dei criteri generali;
b) formula i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ((ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter)) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
g) formula pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad esso attribuite;
h) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.
Art. 8 - Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
1.Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense Ei componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
((1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.
1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinche' il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.))
Art. 8-bis
((Quorum)) (( 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. )) CAPO III TITOLO II Composizione, competenze e durata in carica dei consigli giudiziari Capo I Composizione e durata in carica dei consigli giudiziari
Art. 9 - Composizione dei consigli giudiziari
Composizione dei consigli giudiziari 1. Il consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di appello e' composto dal presidente della corte di appello, dal procuratore generale presso la corte di appello ((. . .)) , che ne sono membri di diritto.
(( 2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario e' composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facolta' di giurisprudenza delle universita' della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni. ))
Art. 9-bis
((Quorum del consiglio giudiziario)) (( 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. ))
Art. 10
((Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario)) (( 1. Nel consiglio giudiziario e' istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:
a) alla procedura di concorso per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;
b) alla proposta per la nomina di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;
c) al giudizio di idoneita' per la conferma nell'incarico;
d) alle valutazioni sulle proposte di sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.
2. La sezione autonoma e' altresi' competente per l'espressione dei pareri sui provvedimenti organizzativi e sulle proposte di organizzazione dagli uffici del giudice di pace. Essa esercita inoltre le competenze assegnate dalla legge in relazione alle determinazioni organizzative dell'attivita' dei vice procuratori onorari in procura della Repubblica e dei giudici onorari di pace in tribunale, fatta eccezione per le materie di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
3. La sezione autonoma e' composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:
a) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici onorari di pace e un vice procuratore onorario eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;
b) cinque magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici onorari di pace e due vice procuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai vice procuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;
c) otto magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici onorari di pace e tre viceprocuratori onorari eletti sia dai giudici onorari di pace che dai viceprocuratori onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.
4. Le sedute della sezione autonoma sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere c) e d), il componente della sezione autonoma nominato dal Consiglio nazionale forense non puo' partecipare alle discussioni e alle deliberazioni della sezione medesima, che riguardano un magistrato onorario che esercita le funzioni in un ufficio del circondario del tribunale presso cui ha sede l'ordine al quale l'avvocato e' iscritto.)) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Sino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , come modificato dal presente decreto, le competenze assegnate dalla legge sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 11 - Organi
Organi 1. Il consiglio giudiziario e' presieduto dal presidente della corte di appello. Nella prima seduta il consiglio elegge al suo interno, con votazione effettuata a scrutinio segreto, ((. . .)) tra i componenti togati, il segretario.
Art. 12
(( (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari) )) (( 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata. ))
Art. 12-bis
((Assegnazione dei seggi)) (( 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'. ))
Art. 12-ter
(( (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del consiglio giudiziario).)) ((1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.)) ((2)) (( 2. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista. Le firme di presentazione per le liste dei giudici onorari di pace sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato. Le firme di presentazione per le liste dei vice procuratori onorari sono autenticate dal procuratore della Repubblica del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati onorari di cui all'articolo 10, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dall' articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , le elezioni dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario si tengono nella penultima domenica e nel lunedi' seguente del mese di luglio immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 12-quater
((Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari)) 1. L'ufficio elettorale:
a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;
b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale si procede per sorteggio;
c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell' ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parita' di voti il seggio e' assegnato al candidato che ha maggiore anzianita' di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianita' di servizio, il seggio e' assegnato al candidato piu' anziano per eta'.
Art. 13 - Durata in carica dei consigli giudiziari
Durata in carica dei consigli giudiziari 1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ((ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari)) del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. ((2)) 3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo".
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213 )) CAPO IV
Art. 15 - Competenze dei consigli giudiziari
Competenze dei consigli giudiziari 1. I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:
a) formulano il parere sulle tabelle degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all' articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nonche' sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto numero 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 ;
b) formulano i pareri per la valutazione di professionalita' dei magistrati ((ai sensi degli articoli 11, 11-bis e 11-ter)) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e successive modificazioni;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
d) esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di disfunzioni nell'andamento di un ufficio, le segnala al Ministro della giustizia;
e) formulano pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111 ;
g) formulano pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine alla adozione, da parte del medesimo Consiglio, dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei magistrati in servizio preso gli uffici giudiziari del distretto o gia' in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo;
h) formulano pareri, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite;
i) puo' formulare proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attivita' didattica della Scuola.
2. Il consiglio giudiziario costituito presso la corte di appello esercita le proprie competenze anche in relazione alle eventuali sezioni distaccate della Corte.
Art. 16 - Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze
Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze 1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), ((del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ,)) i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facolta' di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalita' del magistrato positiva, non positiva o negativa, la componente degli avvocati esprime un voto unitario in senso conforme.
1-quater. Se anche uno solo dei componenti avvocati intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al consiglio giudiziario una sospensione della deliberazione affinche' il consiglio dell'ordine possa adottare una nuova determinazione. Il consiglio giudiziario sospende la deliberazione per non meno di dieci e non piu' di trenta giorni e ne da' comunicazione al consiglio dell'ordine. La componente degli avvocati esprime il proprio voto in conformita' alla nuova deliberazione del consiglio dell'ordine. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2007, N. 111 .
CAPO V TITOLO III Disposizioni finali
Art. 17 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, valutati in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 6, comma 1, ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi all'articolo 14, comma 1, si provvede con le risorse di cui all' articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n. 150 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 .
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo del comma 38 dell'art. 2 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
«38. Per le finalita' di cui al comma 3, la spesa prevista e' determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».
Art. 18 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all' articolo 1, comma 3, della legge numero 150 del 2005 , sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a) l' articolo 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235 ;
b) l' articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825 .
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150 :
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.».
- L' art. 10 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1235 (Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219 , sulle promozioni nella magistratura) abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, indicava i criteri per la valutazione, le informazioni o notizie relative agli scrutini dei candidati da parte del consiglio giudiziario.
- L' art. 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), abrogato dal decreto legislativo qui pubblicato, recava: «Costituzione dei consigli giudiziari».
Art. 18-bis
(( (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale) )) (( 1. Con regolamento emanato a norma dell' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale. ))
Art. 19 - Decorrenza di efficacia
Decorrenza di efficacia 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli